35.2008.78
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4 settembre 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
35.2008.78
Data decisione, Autorità:
04.09.2008, TCA
Titolo:
Il ricorso al TCA contro la decis.di un assicuratore LAINF con cui ha negato a un assic.il diritto a prestaz.,ritenendolo non più assicurato al momento del verificarsi dell'evento è irricevibile. Andava interposta opposizione all'assicuratore. Atti trasmessi a quest'ultimo per esame dell'opposizione
IRRICEVIBILITÀ
OPPOSIZIONE
TRASMISSIONE ATTI
art. 126 cpv. 1 CPC-TI
art. 52 LPGA
art. 23v LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.78
dc/gm
Lugano
4 settembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 3 settembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 31 luglio 2008 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 31 luglio
2008 la CO 1, assicuratore contro gli infortuni, ha rifiutato di riconoscere a RI
1 il diritto a prestazioni LAINF a seguito di un evento avvenuto il 5 luglio
2008, ritenendolo a quel momento non più assicurato e argomentando in
particolare:
"
(...)
In considerazione del fatto che lei è alle
dipendenze della spettabile __________ di __________ dal 1. luglio 2005, al
momento dell'infortunio si trovava nel corso del terzo anno di servizio.
Nel Canton Ticino è in vigore la "Scala
Bernese" la quale prevede che, fino al 4° anno di servizio il datore di
lavoro ha l'obbligo di versare lo stipendio per 2 mesi.
Visto quanto precede occorre concludere che la
fine del diritto a semi salario è avvenuta il 3 dicembre 2005 (trascorsi 2 mesi
dall'inizio della malattia).
Alla luce di quanto precede le comunichiamo che
non possiamo intervenire in suo favore per le conseguenze dell'infortunio
avvenuto il 5 luglio 2008.
Questa decisione diviene definitiva qualora,
entro 30 giorni dalla sua notifica, essa non venga impugnata motivandone le
ragioni presso la sede indicata in testa alla presente lettera.
Durante un'eventuale procedura di opposizione verranno
corrisposte le prestazioni nella misura indicata nella presente decisione. Per
Considerandi
le decisioni che sopprimono o riducono le prestazioni in corso viene tolto
l'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 11 OPGA." (Doc. B)
1.2
Contro
questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA
nel quale il suo patrocinatore chiede che la decisione del 31 luglio 2008 venga
"annullata e riformata nel senso che la CO 1 continuerà a versare la
rendita" e rileva in particolare:
"
(...)
Il meno che si possa dire è che la contestata
decisione LAINF è confusa, in parte non si capisce quale sia il vero messaggio
indirizzato al signor RI 1 il quale ed inoltre che il fraseggio è in parte
inventato, come per esempio si afferma che il ricorso dovrà essere inviato:
"presso la sede indicata in testa alla presente lettera"! (...)"
(Doc. I)
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate.
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
2.3
Nella
presente fattispecie la CO 1 ha correttamente indicato che la decisione del 31
luglio 2008 sarebbe diventata definitiva se non fosse stata impugnata entro 30
giorni presso la sua sede ed ha fatto riferimento ad "un'eventuale
procedura di opposizione".
Alla luce dell'art. 52 LPGA
(cfr. consid. 2.1.) il presente ricorso è dunque irricevibile. Gli atti vanno
trasmessi all'assicuratore contro gli infortuni.
In una sentenza dell'8
gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che "l'obbligo
dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella
competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406;
Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la
giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di
diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente
(sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".
Per
quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità
competente, esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un
principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser,
ATSG Kommentar, pag. 350) e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32
cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2 OG) e cantonali (cfr. art. 126 cpv. 1 CPC
applicabile in virtù del rinvio dell'art. 23 LPTCA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
del 3 settembre 2008 è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi
alla CO 1, __________, affinché esamini l'opposizione dell'assicurato.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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