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Decisione

35.2008.78

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 settembre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

35.2008.78

Data decisione, Autorità:

04.09.2008, TCA

Titolo:

Il ricorso al TCA contro la decis.di un assicuratore LAINF con cui ha negato a un assic.il diritto a prestaz.,ritenendolo non più assicurato al momento del verificarsi dell'evento è irricevibile. Andava interposta opposizione all'assicuratore. Atti trasmessi a quest'ultimo per esame dell'opposizione

IRRICEVIBILITÀ

OPPOSIZIONE

TRASMISSIONE ATTI

art. 126 cpv. 1 CPC-TI

art. 52 LPGA

art. 23v LPTCA

Raccomandata

Incarto n.

35.2008.78

dc/gm

Lugano

4 settembre 2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 3 settembre 2008

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 31 luglio 2008 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli

infortuni

ritenuto, in

fatto

1.1. Il 31 luglio

2008 la CO 1, assicuratore contro gli infortuni, ha rifiutato di riconoscere a RI

1 il diritto a prestazioni LAINF a seguito di un evento avvenuto il 5 luglio

2008, ritenendolo a quel momento non più assicurato e argomentando in

particolare:

"

(...)

In considerazione del fatto che lei è alle

dipendenze della spettabile __________ di __________ dal 1. luglio 2005, al

momento dell'infortunio si trovava nel corso del terzo anno di servizio.

Nel Canton Ticino è in vigore la "Scala

Bernese" la quale prevede che, fino al 4° anno di servizio il datore di

lavoro ha l'obbligo di versare lo stipendio per 2 mesi.

Visto quanto precede occorre concludere che la

fine del diritto a semi salario è avvenuta il 3 dicembre 2005 (trascorsi 2 mesi

dall'inizio della malattia).

Alla luce di quanto precede le comunichiamo che

non possiamo intervenire in suo favore per le conseguenze dell'infortunio

avvenuto il 5 luglio 2008.

Questa decisione diviene definitiva qualora,

entro 30 giorni dalla sua notifica, essa non venga impugnata motivandone le

ragioni presso la sede indicata in testa alla presente lettera.

Durante un'eventuale procedura di opposizione verranno

corrisposte le prestazioni nella misura indicata nella presente decisione. Per

Considerandi

le decisioni che sopprimono o riducono le prestazioni in corso viene tolto

l'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 11 OPGA." (Doc. B)

1.2

Contro

questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA

nel quale il suo patrocinatore chiede che la decisione del 31 luglio 2008 venga

"annullata e riformata nel senso che la CO 1 continuerà a versare la

rendita" e rileva in particolare:

"

(...)

Il meno che si possa dire è che la contestata

decisione LAINF è confusa, in parte non si capisce quale sia il vero messaggio

indirizzato al signor RI 1 il quale ed inoltre che il fraseggio è in parte

inventato, come per esempio si afferma che il ricorso dovrà essere inviato:

"presso la sede indicata in testa alla presente lettera"! (...)"

(Doc. I)

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

Ai sensi

dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono

essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha

notificate.

La

procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,

ad eccezione della previdenza professionale.

L'art. 52

cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro

un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai

rimedi giuridici.

Inoltre,

secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di

regola non sono accordate ripetibili.

2.3

Nella

presente fattispecie la CO 1 ha correttamente indicato che la decisione del 31

luglio 2008 sarebbe diventata definitiva se non fosse stata impugnata entro 30

giorni presso la sua sede ed ha fatto riferimento ad "un'eventuale

procedura di opposizione".

Alla luce dell'art. 52 LPGA

(cfr. consid. 2.1.) il presente ricorso è dunque irricevibile. Gli atti vanno

trasmessi all'assicuratore contro gli infortuni.

In una sentenza dell'8

gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che "l'obbligo

dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella

competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406;

Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la

giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di

diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente

(sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".

Per

quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità

competente, esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un

principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser,

ATSG Kommentar, pag. 350) e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32

cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2 OG) e cantonali (cfr. art. 126 cpv. 1 CPC

applicabile in virtù del rinvio dell'art. 23 LPTCA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

del 3 settembre 2008 è irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi

alla CO 1, __________, affinché esamini l'opposizione dell'assicurato.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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