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Decisione

35.2008.79

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 gennaio 2009Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il medico

della __________ dell’CO 1 di __________ nel suo apprezzamento ha, in effetti, tenuto

conto della giurisprudenza del TF, secondo la quale per la valutazione della

menomazione dell’integrità in caso di innesto di endoprotesi sono determinanti

le condizioni senza la protesi (cfr. consid. 2.6.).

Le valutazioni espresse

dal Dr. med. __________ non sono, per contro, attendibili, in quanto si fondano

essenzialmente sullo stato del ricorrente posteriore all’impianto della protesi

totale dell’anca, ciò che, come visto, contrasta chiaramente con quanto

stabilito dall’Alta Corte nella sentenza U 40/01 del 4

settembre 2001, pubblicata in RAMI 2001 U 445, pag. 555segg. e confermato con

giudizio U 313/02 del 4 settembre 2003,

pubblicato in RAMI 2003 U 496 pag. 403 segg. e SVR 2004 UV Nr. 7 pag. 21 segg.

(cfr. consid. 2.6.).

Inoltre

il rapporto del Dr. med. __________ (cfr. fascicolo atti n. 3 doc. 432) non

contiene contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza

affinché possa essere riconosciuto, a una valutazione medica, piena forza

probante: in particolare, il medico ha espresso il proprio parere in modo

chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito

del caso dell’insorgente.

Il medico lucernese ha

attestato che anteriormente alla protesi l’assicurato non presentava una vera e

propria coxartosi, quanto piuttosto “nach der acetabulären Fraktur eine

Dyskongruenz im femoroacetabulären Gelenk mit partieller Kopfentrundung und

einigen Defekten des Kopfes sowie einigen nicht sehr tiefen Defekten in der

Hüftpfanne”, da assimilare a una forma leggera di coxartrosi grave (cfr.

Fascicolo atti n. 3 dopc. 432; consid. 2.8.).

E’ vero che i medici dell’__________

di __________, precedentemente all’intervento di protesi totale del novembre

2002, hanno indicato quale diagnosi una coxartrosi connessa alla frattura

acetabolare e femorale (cfr. Fascicolo atti n. 1 doc. 46).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, da un lato, che il Dr. med. __________ ha comunque specificato che, ai

fini della valutazione dell’IMI, l’affezione da lui diagnosticata corrisponde,

dal profilo dall’aspetto, alla coxartrosi.

Dall’altro, che in ogni

caso i medici __________ hanno semplicemente menzionato trattarsi di coxartrosi

senza motivare in modo particolare tale loro conclusione, né indicarne il grado

(cfr. consid. 2.8.; Fagiolo atti n. 1).

Considerandi

La circostanza che si sia

proceduto a innestare la protesi nel novembre 2002 e a reimpiantarla

nell’ottobre 2003 non risulta in casu rilevante (cfr. consid. 2.8.).

Nella fattispecie,

infatti, va considerato che la prima protesi è stata tolta nel giugno 2003 a

seguito di un’infezione che ha potuto essere comunque trattata con successo con

antibiotici (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 82, 83, 84, 88, 91, 94, 97). Per di

più la seconda protesi è stata innestata già nell’ottobre 2003 senza che si sia

accennato a un sostanziale peggioramento delle condizioni dell’assicurato (cfr.

fascicolo atti n. 1 doc. 97).

Va, peraltro, sottolineato

che non presta fianco a critiche l’opinione espressa dal Dr. med. __________

secondo cui l’affezione di cui era portatore l’assicurato prima dell’innesto

della protesi è da assimilare a una forma lieve di coxartrosi grave.

Tale apprezzamento trova

conferma nel fatto che l’articolazione dell’anca non è mai stata bloccata. Al

contrario, pur presentando delle limitazioni, la medesima ha sempre mantenuto

una certa mobilità, come del resto si evince anche dai rapporti dell’__________

di __________ (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 24, 35, 57).

E’, altresì, utile

evidenziare che sia il Prof. Dr. med. __________ dell’__________ di __________,

nella sua certificazione del 7 maggio 2008 (cfr. fascicolo atti n. 3 doc. 425),

che il Dr. med. __________, spec. in fisitaria FMH medicina manuale, nel suo

rapporto del 30 aprile 2008 (fascicolo atti n. 3 doc. 426), si sono

sostanzialmente espressi unicamente sull’esigibilità lavorativa dell’insorgente,

ad esclusione dell’IMI.

Le loro valutazioni risultano,

pertanto, ininfluenti ai fini della presente vertenza.

Va, poi, considerato che

la Tabella 5 allestita dall’INSAI per i casi di artrosi relativamente alla

coxartrosi grave prevede un’IMI di tasso variabile dal 30 al 40%,

rispettivamente per l’artrodesi (= blocco completo dell’articolazione) il 25%.

Del resto ai sensi della

Tabella 2 afferente ai disturbi funzionali degli arti inferiori un’anca

parzialmente bloccata e dolorosa dà diritto a un’IMI del 30%, un bloccaggio

totale in posizione favorevole a un’IMI del 25%, mentre in posizione

sfavorevole a un’IMI del 40%.

In simili condizioni, alla

luce delle considerazioni esposte sopra, non è censurabile la valutazione del

Dr. med. __________ secondo cui, ritenuta una problematica non corretta dalla

protesi dell’anca corrispondente a una forma lieve di coxartrosi grave, all’assicurato

spetta un’IMI del 30%.

L’insorgente, d’altronde,

ha sì chiesto il riconoscimento di un’IMI del 40%-50%, tuttavia egli non ha

fornito alcun argomento medico-scientifico a sostegno di questa sua pretesa.

A titolo abbondanziale, va

comunque rilevato, a titolo di esempio, che un’indennità del 50% viene

corrisposta in caso di perdita completa di una gamba a livello di metà

coscia o inguinale (cfr. Tabella 4, tabulae 15, 16, edita dalla Divisione di

medicina assicurativa dell’CO 1), una menomazione decisamente più importante

rispetto a quella presentata dall’assicurato.

Ritenuto quanto attestato

dal Dr. med. __________ in merito al fatto che non sia stato tenuto conto di

possibili peggioramenti, non potendo ancora pronosticare, oltre al momento in

cui gli stessi si verificheranno, soprattutto la relativa estensione (cfr.

fascicolo atti n. 3 doc. 432; consid. 2.8.), resta in ogni caso impregiudicato

il diritto del ricorrente a postulare in futuro la revisione della valutazione

dell’IMI (cfr. consid. 2.4.).

La decisione su

opposizione impugnata mediante la quale è stata assegnata a RI 1 un’IMI del 30%

merita, dunque, conferma in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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