35.2008.80
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9 febbraio 2009Italiano19 min
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Numero d'incarto:
35.2008.80
Data decisione, Autorità:
09.02.2009, TCA
Titolo:
Assicurato dichiarato aver ritrovato una capacità lavorativa completa nella sua originaria professione di autista/conducente di bus di piccole dimensioni: estinzione del diritto all'indennità giornaliera (e negato pure diritto a rendita di invalidità). Domanda IMi dichiarata irricevibile
INDENNITÀ GIORNALIERA
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
IRRICEVIBILITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 16 cpv. 1 LAINF
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 6 LPGA
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.80
mm/DC/td
Lugano
9 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’8 settembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 luglio
2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 19
febbraio 2005, RI 1 - autista di bus (ma, al momento del sinistro, al beneficio
delle indennità di disoccupazione) e assicurato contro gli infortuni presso l’CO
1 -, è rimasto vittima, a bordo dell’autovettura condotta da suo fratello, di
un incidente della circolazione stradale avvenuto in __________ (allegato al
doc. 5), a causa del quale egli ha riportato la frattura dell’acetabolo destro
(doc. 4).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso ed ha corrisposto regolarmente le prestazioni
di legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con due distinte decisioni formali entrambe datate 27
febbraio 2008, l’amministrazione ha dichiarato l’assicurato completamente abile
al lavoro nella sua originaria professione di autista/conducente (come pure in
altre attività confacenti presenti sul mercato generale del lavoro) a contare
dal 17 gennaio 2008 (salvo poi - in via del tutto eccezionale e a titolo
amministrativo -, riconoscere indennità giornaliere corrispondenti a un’incapacità
totale, sino al 29 febbraio 2008) ed ha negato la propria responsabilità in
relazione alla problematica psichica (doc. 136), rispettivamente, gli ha
riconosciuto un’indennità per menomazione all’integrità del 5% (doc. 137).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 140
e 144), l’CO 1, in data 4 luglio 2008, ha confermato l’estinzione del diritto
all’indennità giornaliera (e, di fatto, ha negato quello alla rendita di
invalidità) a far tempo dal 1° marzo 2008 (doc. 147).
1.3. Con ricorso “cautelare”
dell’8 settembre 2008, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1 ha chiesto, in
via principale, che l’amministrazione venga condannata a versargli una
rendita di invalidità d’entità imprecisata e un’IMI del 15% almeno, nonché a
riconoscergli prestazioni sanitarie appropriate, in via subordinata, il
rinvio degli atti per un complemento d’istruttoria. “In via processuale”,
l’insorgente ha postulato la concessione di un termine di 30 giorni per
completare l’impugnativa (doc. I, p. 2).
In
ossequio al decreto del 10 settembre 2008 (doc. II), l’assicurato ha proceduto
al completamento del proprio ricorso in data 30 settembre 2008, versando agli
atti una perizia di parte allestita dal dott. __________ (doc. B).
Egli ha
domandato l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e la
retrocessione dell’incarto all’CO 1 per ulteriori accertamenti (doc. III, p.
4).
A
sostegno della propria pretesa, l’insorgente ha dapprima rimproverato al medico
di circondario, autore della visita di chiusura, di non avere accertato,
citiamo: “… da un profilo amministrativo quale fosse effettivamente l’attività
che poteva essere esigibile”, nonché, citiamo: “… da un profilo medico quali
fossero le limitazioni funzionali residue.” (doc. III, p. 2).
RI 1 ha inoltre
osservato che, al momento dell’infortunio, era in attesa di venir assunto dai __________,
quale conducente di bus cittadini, per la guida dei quali egli avrebbe conseguito,
anni prima, la necessaria licenza. Pertanto, a suo avviso, l’esigibilità
lavorativa avrebbe dovuto essere valutata in relazione a quest’ultima attività
(e non a quella di conducente di bus di piccole dimensioni - cfr. doc. III, p. 3).
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.5. Nel corso
del mese di ottobre 2008, il ricorrente ha informato questo Tribunale di essere
in attesa degli esiti di un ulteriore accertamento medico specialistico e ha
perciò chiesto la proroga del termine per la presentazione di nuovi mezzi di
prova (doc. VII).
La
proroga è stata concessa sino al 10 dicembre 2008 (doc. VIII).
Il
termine è però scaduto infruttuoso.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Con il
proprio ricorso “cautelare” dell’8 settembre 2008, l’assicurato ha preteso, tra
l’altro, anche il riconoscimento di un’IMI del 15% almeno (doc. I, p. 2).
Tale
domanda non è più stata ripresa, perlomeno in termini espliciti, nell’allegato
di completazione dell’impugnativa (cfr. doc. III).
Comunque
sia, la richiesta di essere posto al beneficio di un’indennità per menomazione
all’integrità va dichiarata irricevibile, in quanto la relativa
decisione formale del 27 febbraio 2008 è cresciuta in giudicato incontestata
(si veda il tenore dell’opposizione di cui al doc. 144).
Nel
merito
2.3. Sempre in
sede di ricorso “cautelare”, RI 1 ha postulato di poter, citiamo: “… usufruire
delle prestazioni mediche appropriate.” (doc. I, p. 2).
Come per
l’IMI, anche questa sua pretesa non è più stata riproposta con l’allegato di
completazione (cfr. doc. III).
Essa va
in ogni caso respinta siccome dalla documentazione medica agli atti non risulta
che, al momento della chiusura del caso da parte dell’assicuratore resistente,
vi fossero ancora dei provvedimenti sanitari atti a migliorare notevolmente
lo stato di salute dell’assicurato, così come ha del resto accertato il dott. __________
in occasione della visita di chiusura del 15 gennaio 2008 (doc. 124, p. 5).
In
particolare, per quanto concerne l’intervento di asportazione del materiale di
osteosintesi, proposto dal dott. __________ già nel mese di agosto 2005 (cfr.
doc. 40), occorre osservare che, in un primo tempo, il ricorrente stesso si era
rifiutato di sottoporvisi per timore della narcosi (cfr. doc. 49, 57 e 59) e
che, in seguito, ne era stata negata l’indicazione da parte del chirurgo
ortopedico appena citato (cfr. doc. 80: “Sulla base della nostra valutazione non
possiamo attualmente ritenere l’indicazione per una rimozione del materiale
d’osteosintesi che richiederebbe tutto sommato un approccio molto invasivo
senza però vero beneficio.” - il corsivo è del redattore).
2.4. Il TCA deve
verificare soltanto se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a
dichiarare RI 1 abile al lavoro in misura completa a far tempo, al più tardi,
dal 1° marzo 2008 e perciò a porre termine al versamento dell’indennità giornaliera
(e, di fatto, a negare il diritto a una rendita di invalidità).
2.5. Secondo
l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a
seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità
giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività
abituale. In caso
d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella
LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro
gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i
provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid.
2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.6. Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529,
citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le
modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso
che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità
lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua
validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno
alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno
alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado
di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò
nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di
professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori
superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si
suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità
lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima
una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p.
100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31
maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio
1996 nella causa G. P.).
2.7. Dalle tavole
processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di considerare l’assicurato completamente
abile nella sua originaria attività lavorativa di autista/conducente, è stata
presa sulla base delle risultanze della visita medica di chiusura esperita dal
dott. __________, spec. FMH in chirurgia.
In
occasione della visita appena menzionata, il dott. __________, dopo avere
constatato, citiamo: “… un’incostante residuale zoppia all’anca destra, senza
alcuna insufficienza peri-trocanterica, andatura alquanto dimostrativa, che si
normalizza all’esame sulle scale o alla marcia sulle punte dei piedi e i
talloni. La buona funzione dell’anca destra viene rispettata anche dall’osservazione
fatta durante il soggiorno riabilitativo a Novaggio ossia il gioco a calcio con
disinvoltura e senza zoppia!“ (doc. 124, p. 4), ha in effetti ritenuto
l’assicurato in grado di riprendere in misura del 100% “… l’attività di guida
scuola bus e bussino e per il trasporto di passeggeri da __________ ad __________
(una 15.ina di persone, mezzo senza rimorchio, con tempi di attesa nella misura
del 60%!), …” (doc. 124, p. 5).
Con
apprezzamento del 31 gennaio 2008, il medico di circondario in questione ha
precisato inoltre che, citiamo: “il signor RI 1, per le conseguenze
infortunistiche del 15.1.2008, anche sul mercato del lavoro generale potrebbe
lavorare nella misura del 100%, guidando un mini-bus, fino al peso di 3,5
tonnellate (assicurato non titolare della licenza per torpedone, risp.
trasporto di persone con mezzi pesanti!). Particolarmente questa attività di
conducente di mini-bus può essere svolta sull’arco di tutta la giornata
lavorativa, usufruendo delle pause ordinariamente concesse dal datore di
lavoro, indipendentemente dalle lunghe pause concesse dal datore di lavoro al
momento dell’infortunio (ditta __________ bus di __________).” (doc. 130).
Nel corso
del mese di gennaio 2008, l’assicurato ha privatamente consultato il dott. __________,
spec. FMH in reumatologia, fisiatria e riabilitazione, al quale ha domandato di
valutare la sua capacità lavorativa.
Queste le
conclusioni contenute nel suo rapporto datato 5 febbraio 2008:
"
(…).
Non trovo elementi oggettivi (limitazioni
funzionali, sindrome vertebrale, ecc.) né al rachide né all’anca destra che
potrebbero determinare degli impedimenti fisici maggiori.
Pur tenendo conto della sintomatologia dolorosa
riferita ed ammessa una certa irritabilità tendoperiostale al trocantere
maggiore di destra vi sono limitazioni della capacità lavorativa che giudico
solo lievi:
- sollevamento e/o trasporto di carichi:
. molto leggeri (fino a 5 kg): normale
. leggeri (fino a 10 kg): normale
. medi (fino a 25 kg): ridotta
. pesanti (oltre a 25 kg): esigua
. sopra il piano delle spalle:
. - di 5 kg: normale
. + di 5 kg: ridotta
- manipolazione di oggetti ed attrezzi:
. leggeri/di precisione e medi: normale
. pesanti: lievemente ridotta
- posizioni di lavoro o dinamiche particolari:
. a braccia elevate: normale
. con rotazione: lievemente ridotta
. seduta e piegata in avanti: normale
. eretta e piegata in avanti: normale
. inginocchiata: ridotta
. con ginocchia in flessione: lievemente
ridotta
- mantenere posizioni statiche:
. seduta: non oltre 2 ore senza interruzione
. eretta: non oltre 1 ora senza interruzione
- spostarsi/camminare:
. per tragitti brevi e medi (fino ad 1 ora):
normale
. per tragitti lunghi: con brevi pause
. su terreni accidentati: lievemente ridotta
. salire/scendere scale: lievemente ridotta
In considerazione dell’entità delle presenti
limitazioni considero il lavoro svolto di autista di un pulmino per trasporto
di persone esigibile in misura normale.
Non credo che vi siano elementi oggettivi
della sfera reumatologica/ortopedica per contestare le conclusioni del medico
circondariale CO 1.”
(doc. B -
il corsivo è del redattore)
2.8. Secondo la
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;
DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Infine,
va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.
SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
Fatti
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.
P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.9. Chiamato a
pronunciarsi, nel caso concreto, il TCA ritiene che l’apprezzamento enunciato
dal dott. __________, specialista che vanta una vasta esperienza nel campo
della medicina infortunistica e assicurativa, secondo cui l’assicurato ha
ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua originaria professione di
autista/conducente di un bus di piccole dimensioni, possa validamente
costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli
necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.
Del
resto, deve essere sottolineato che le sue conclusioni, per quanto riguarda
appunto la capacità lavorativa, trovano piena conferma nella valutazione eseguita
dal reumatologo e fisiatra dott. __________ (cfr. doc. B), specialista al quale
il ricorrente si era rivolto proprio per chiarire tale aspetto.
Considerandi
Con la
propria impugnativa, RI 1 ha obiettato che la capacità lavorativa andrebbe
valutata in relazione all’attività di autista di torpedone (e dunque non
a quella di conducente di un bus di piccole dimensioni), dato che, al momento in
cui rimase vittima dell’infortunio, egli si era già licenziato dalla ditta __________
di __________ poiché in procinto di entrare alle dipendenze dell’azienda dei
trasporti della __________ (cfr. doc. III, p. 3).
In
proposito, questa Corte si limita a rilevare che quanto sostenuto
dall’insorgente non appare provato con un grado di verosimiglianza sufficiente.
In effetti,
l’affermazione secondo cui sarebbe stato l’assicurato stesso a porre
termine al rapporto di lavoro con la ditta __________ non
trova alcuna conferma nelle tavole processuali. Dal
questionario per il datore di lavoro del 31 agosto 2006 risulta anzi il contrario,
ovvero che RI 1 venne licenziato con effetto immediato per appropriazione
indebita (cfr. allegato al doc. 112).
In esito
a tutto quanto precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2
e riferimenti; cfr., pure,
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che RI 1, al più tardi a decorrere dal 1° marzo 2008,
aveva ritrovato una piena abilità lavorativa nella sua originaria professione,
di modo che l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a porre fine al
versamento dell’indennità giornaliera (così come - in assenza di una qualsiasi
perdita di guadagno -, a negare il diritto alla rendita di invalidità).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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