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Decisione

35.2008.81

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 febbraio 2009Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono

essere considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti

da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

L’Alta

Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________

hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.

STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996

nella causa A., U 49/95).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate

(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI

1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.

1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Questo aspetto è stato

ricordato dall'Alta Corte in una sentenza I 414/05 del 18 dicembre 2006, nella

quale, a proposito dei certificati di medici esteri, si è così espressa:

"

3.3 Questa Corte non può tuttavia aderire alla

tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott.

I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore

probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto

sanitario non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto

svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di

valutazione all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in

Svizzera. Non va infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione

dell'invalidità, che secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto

economico e non medico, il compito del medico consiste esclusivamente nel porre

un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano

ritenere i primi giudici, il corretto adempimento di tale compito non

presuppone necessariamente specifiche conoscenze giuridiche. In particolare,

non si vede per quale ragione i criteri, prettamente medici, di valutazione

dell'incapacità lavorativa in una concreta attività professionale debbano

divergere a dipendenza che essi siano formulati da un medico __________ oppure svizzero.

Sia infine ancora aggiunto che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un

rapporto medico ha valore di prova, non è determinante l'origine del mezzo di

prova (DTF

125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;

Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266)."

E’

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31

gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre

2002 nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.8. In concreto,

attentamente esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato, questa Corte

ritiene che l’apprezzamento delle condizioni di salute del ginocchio destro

espresso dal Dr. med. __________, sanitario che vanta un’ampia esperienza in

materia di medicina infortunistica e assicurativa, possa validamente

costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli

necessario esperire ulteriori accertamenti (sul valore

probatorio delle valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del

Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato

che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di

principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni

sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto

assicuratore.").

Al riguardo va ricordato

che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01;

STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002

nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01;

STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001

nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992

nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991

Considerandi

nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

effetti la valutazione del medico di __________ non contiene contraddizioni e

presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare,

il sanitario ha espresso il suo parere in modo chiaro, motivato e convincente,

dopo aver visitato l’assicurato e proceduto allo studio approfondito del suo

dossier.

Il Dr. med. __________ ha,

segnatamente, proceduto a un esame minuzioso dello stato locale del ginocchio

destro - effettuando misurazioni e test, nonché avvalendosi di referti radiologici e fotodocumentazione - e ha analizzando

in dettaglio i disturbi lamentati dal ricorrente.

Quanto

affermato dal Dr. med. __________ non è, poi, tale da inficiare l’apprezzamento

del Dr. med. __________.

Il medico

fiduciario della __________ si è limitato a riferire quanto indicatogli

dall’assicurato, ossia di avere sempre dolori al ginocchio destro, senza

procedere ad alcuna valutazione clinica delle condizioni di tale ginocchio

(cfr. doc. 65).

Al

riguardo va sottolineato che la percezione del dolore dipende in gran parte dalla

soggettività di ogni individuo (cfr. STFA U 193/03 dell’8 ottobre 2004 consid.

4.3

).

Il Dott. __________,

nel luglio 2008, ha menzionato gonalgia a destra in esiti di meniscectomia

mediale con persistenza di tumefazione articolare e limitazione funzionale

(cfr. doc. 78)

Il medico

__________ ha, tuttavia, formulato questo apprezzamento in modo molto succinto,

omettendo di fornire alcuna precisazione in merito al gonfiore, così come pure

al tipo e al grado di limitazione funzionale.

La sua

certificazione non pone, pertanto, in serio dubbio quanto attestato dal Dr.

med. __________.

Egli è,

peraltro, specialista in medicina del lavoro, malattie dell’apparato

respiratorio, per cui non risulta particolarmente qualificato per pronunciarsi

sulla problematica che qui interessa.

Inoltre

giova evidenziare che il Dott. __________, nel novembre 2008, non ha

riscontrato alcuna tumefazione, bensì unicamente un sintomo di dolore (cfr.

doc. B).

E’, altresì, utile

ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente

deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.

STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova

ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa

C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

2.9

Il Dr. med.

__________ può essere seguito anche per quanto concerne la valutazione sia della

completa abilità lavorativa nella professione abituale di aiuto-giardiniere (provvisto di ginocchiera di protezione) a fare tempo dal 27 maggio

2008, che del fatto che non sia più necessaria alcuna cura (cfr. consid. 2.5.)

Da quanto indicato dalla

ditta presso la quale l’insorgente era occupato al momento dell’infortunio del

settembre 2007 emerge, infatti, che l’attività si svolgeva sempre in piedi,

solo poche volte l’assicurato doveva inginocchiarsi per la pulizia sotto le

siepi. Inoltre i lavori pesanti venivano effettuati sempre in coppia (cfr. doc.

52).

L’occupazione di

aiuto-girdiniere risulta, quindi, adeguata allo stato di salute del ginocchio

destro dell’assicurato.

Non va, inoltre,

dimenticato che il ricorrente stesso, nel febbraio 2008, ha dichiarato a un

ispettore dell’CO 1 di aver lavorato per venti anni in __________ nel campo

della flortecnica, la quale, oltre all’attività di giardiniere, prevede la

possibilità di gestire - e quindi anche di essere impiegato - in un negozio di

fiori (cfr. doc. 23).

Quest’ultima attività

richiede principalmente una posizione eretta.

Agli atti non risultano,

d’altronde, valutazioni mediche in senso contrario.

E’ vero che il 19 luglio

2008.

il Dott. __________ ha certificato che l’assicurato avrebbe necessitato di

quindici giorni di astensione dal lavoro (cfr. doc. 78).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, in primo luogo, che, come visto sopra (cfr. consid. 2.8.), tale

attestazione risulta da un esame non approfondito del ginocchio destro dell’assicurato.

In secondo luogo, il Dott.

__________ fa riferimento anche a disturbi al ginocchio sinistro relativamente

ai quali l’assicurato non ha preteso il riconoscimento di un’eziologia

traumatica (cfr. doc. I, 64).

Infine, la necessita di

un’astensione dal lavoro di quindici giorni non significa ancora che

l’insorgente non sia abile nella sua attività di aiuto-giardiniere.

E’, altresì, utile ribadire, da una parte, che il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato. Dall’altra, soprattutto, che la

questione del “sensibile miglioramento” deve essere esaminata in funzione

dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità

lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele

infortunistiche (cfr. consid. 2.3.; DTF 134 V 109 succitata, consid. 4.3 e

riferimenti).

In casu, dunque,

dovendo riconoscere la completa capacità lavorativa dell’assicurato nella sua

abituale professione, il diritto all’assunzione di un’eventuale cura deve

essere negato ipso facto.

Di

conseguenza la proposta formulata il 19 novembre 2008 dal Dott. __________

circa un eventuale intervento persistendo la sintomatologia (cfr. doc. B) si

rivela - a prescindere dalla fondatezza dell’indicazione terapeutica (dal

relativo referto si evince che il medico si è basato unicamente sul sintomo di

dolore espresso dal ricorrente; cfr.- doc. B) - in ogni caso ininfluente.

2.10

In esito alle considerazioni

che precedono, a ragione l’CO 1 ha negato al ricorrente il diritto a ulteriori

prestazioni LAINF a decorrere dal 27 maggio 2008.

La decisione su

opposizione del 31 luglio 2008 impugnata deve, pertanto, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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