35.2008.81
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5 febbraio 2009Italiano26 min
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Numero d'incarto:
35.2008.81
Data decisione, Autorità:
05.02.2009, TCA
Titolo:
9/07 scivolato:lesione del menisco.5/08 posto term.a prest.di corta durata.Medico fiduc.dell'assicuratore LAINF va seguito per la valutaz.sia delle condiz.del ginocchio,che della tot.abilità lavor.nella sua prof. di aiuto-giardiniere.Ev.cura in casu va negata ipso facto(abilità lav.già ripristinata)
CURA MEDICA
INDENNITÀ GIORNALIERA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
$Raccomandata
Incarto n.
35.2008.81
rs
Lugano
5 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 luglio
2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 25
settembre 2007 RI 1, dipendente della __________ di __________ e impiegato
quale aiuto giardiniere presso __________ di __________, mentre stava eseguendo
dei lavori di potatura è scivolato picchiando il ginocchio destro (cfr. doc. 1,
52).
All’assicurato
è stata diagnosticata una distorsione, nonché una lesione menisco-mediale del
ginocchio destro (cfr. doc. 2, 3, 10, 12).
L’CO 1 ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
1.2. RI 1, il 12
novembre 2007, è stato sottoposto a un’artroscopia con meniscectomia parziale
mediale del ginocchio destro da parte del Dr. med. __________ (cfr. doc. 28).
1.3. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 27
maggio 2008 l’Istituto assicuratore ha posto termine con effetto a partire da
quella data, da un lato, al versamento delle indennità giornaliere, ritenendo l’assicurato
abile al lavoro in misura completa nella propria attività, dall’altro,
all’assunzione di eventuali cure mediche, controlli e accertamenti, non
considerandoli più necessari. L’CO 1 ha comunque dato il suo consenso a che
l’assicurato terminasse il ciclo di fisioterapia in corso (cfr. doc. 61).
1.4. RI 1, il 26
giugno 2008, ha interposto personalmente opposizione contro il provvedimento
del 27 maggio 2008 (cfr. doc. 64).
Il RA 1,
per conto dell’assicurato, si è ulteriormente espresso con scritto del 15
luglio 2008 (cfr. doc. 68).
1.5. L’CO 1, dopo
aver nuovamente interpellato il Dr. med. __________ (cfr. doc. 74), il 31
luglio 2008 ha ribadito il contenuto dalla sua prima decisione (cfr. doc. A1).
1.6. Con
tempestivo ricorso del 9 settembre 2008, RI 1, sempre rappresentato dal RA 1, ha
postulato di essere posto al beneficio di prestazioni assicurative per
infortunio anche dopo il 26 maggio 2008.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha addotto,
segnatamente, di presentare, anche successivamente al 26 maggio 2008, un danno
al ginocchio destro direttamente imputabile all’infortunio del 25 settembre
2007 e di essere inabile, ancora a quel momento, a riprendere l’attività di
aiuto-giardiniere. Egli, al riguardo, ha rinviato agli atti dell’CO 1, nonché a
quelli della __________, assicurazione per perdita di guadagno in caso di
malattia e si è riservato di produrre ulteriore documentazione
medico-specialistica in suo favore (cfr. doc. I).
1.7. L’CO 1, in
risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.8. Il 26
novembre 2008 il RA 1 ha trasmesso una certificazione medica del 19 novembre
2008 redatta dal Dott. __________ del __________ di __________ di __________ – __________
(cfr. doc. V, B).
1.9. L’assicuratore
LAINF resistente, il 9 dicembre 2008, ha sottolineato, in particolare, che
l’attestazione medica prodotta si limita a riferire della situazione delle
ginocchia del ricorrente, soprattutto dal profilo del dolore. L’CO 1 si è,
pertanto, riconfermato nelle proprie conclusioni e domande (cfr. doc. VII).
1.10. Il doc. VII è
stato inviato per conoscenza al rappresentante dell’assicurato (cfr. doc.
VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 fosse o meno
legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni LAINF a decorrere
dal 27 maggio 2008.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.1.; 133 V
57 consid. 6.6.2.; 128 V 169 consid. 1b e riferimenti, 116 V 41 consid. 2c;; Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 41ss.).
Il
Tribunale federale ha precisato che la questione del “sensibile miglioramento”
va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino
della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata
dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 succitata, consid. 4.3 e
riferimenti).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. È già stato
indicato che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente
incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha
diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i
provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987
p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 91).
2.5. Nella
presente evenienza l’CO 1 ha ritenuto RI 1, in relazione alla problematica
accusata al ginocchio destro, totalmente abile nella sua professione di aiuto-giardiniere
a contare dal 27 maggio 2008 e non
più necessitante di cure, fondandosi sulle valutazioni
espressa dal medico di __________, Dr. med. __________ (cfr. doc. 61, A1).
L’assicurato,
dal canto suo, ha contestato tale soluzione, asserendo di presentare ancora un
danno al ginocchio destro direttamente imputabile all’infortunio del 25
settembre 2007 e di essere inabile a riprendere l’attività di aiuto-giardiniere.
Egli, in proposito, ha fatto riferimento alle certificazioni mediche della __________,
assicuratore per perdita di guadagno in caso di malattia, come pure agli
apprezzamenti di alcuni medici __________ consultati privatamente (cfr. doc. I;
78, B).
Al
riguardo il TCA rileva che il ricorrente, dopo essere scivolato e avere
picchiato il ginocchio destro mentre stava svolgendo dei lavori di potatura il
25 settembre 2007 (cfr. doc. 1), si è rivolto a una struttura medica, e meglio
all’Ospedale __________ di __________ il 28 settembre 2007 (cfr. doc. 2, 10).
Dal
relativo certificato emerge che è stata diagnosticata una distorsione del
ginocchio destro e che il reperto locale consisteva in lieve tumefazione
articolare, prevalentemente posteriore, patella “ballante”, nessuna
instabilità, né segni meniscali. L’assicurato è stato dichiarato inabile al
lavoro al 100% (cfr. doc. 2, 10).
La RM del
ginocchio destro eseguita il 22 ottobre 2007 ha posto in luce:
"
- segni di gonartrosi in atto nel compartimento
interno soprattutto a carico del margine del plateau tibiale mediale con una
rottura del corno posteriore del menisco mediale soprattutto nel terzo esterno
ma anche al margine libero;
- dubbio
su un frammento ribaltato della radice postero-interna; potrebbe trattarsi di
una inserzione atipica.” (Doc. 3)
Il 12
novembre 2007 il Dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica, ha sottoposto
l’assicurato a un’artroscopia con meniscectomia parziale mediale del ginocchio
destro. L’insorgente è rimasto degente presso il reparto di chirurgia
dell’Ospedale __________ di __________ dal 12 al 14 novembre 2007 (cfr. doc.
28).
Il Dr.
med. __________, dopo aver ulteriormente visitato l’assicurato il 5 febbraio
2008, ha osservato che nel decorso vi era un lento miglioramento della mobilità
del ginocchio con persistenza di disturbi femoro-patellari e di un’ipotrofia
del quadricipite, che la fisioterapia doveva essere proseguita (mobilizzazione
del ginocchio e rinforzo muscolare) e che l’incapacità lavorativa era del 100%
(cfr. doc. 24).
Nel
Rapporto intermedio del 14 marzo 2008 il Dr. med. __________ ha indicato che il
paziente alla flessione del ginocchio accusava ancora dolori anteriori, ma che
nel decorso risultava comunque un miglioramento (cfr. doc. 37).
L’8
aprile 2008 è stata effettuata una nuova RM del ginocchio destro. Dalla stessa
è emerso:
"
Esiti dopo meniscectomia mediale parziale senza
chiari segni per una ri-rottura del menisco. Il menisco laterale, i legamenti crociati
e collaterali sono intatti. Minimo versamento intra-articolare con lieve edema
al bordo mediale della rotula. Esiti dopo trauma?” (Doc. 45)
Il Dr.
med. __________, il 18 aprile 2008, ha indicato che era in atto una regressione
dei disturbi che persistevano però nella regione anteriore (legamento
patellare) alla flessione e che l’inabilità al lavoro era sempre del 100% (cfr.
doc. 51).
Il 23
maggio 2008 ha avuto luogo una visita medica __________.
Il Dr.
med. __________, FMH in chirurgia, ha attestato che:
"
Siamo dunque a distanza di oltre mezz’anno da
una meniscectomia selettiva al corno posteriore del menisco mediale del
ginocchio destro, nonché di una plica sinoviale nella zona intercondilare, intervento
seguito da nessuna complicazione. Trattasi di un assicurato già portatore di
segni di lieve gonartrosi mediale, rispettivamente condropatia di II grado a
livello femoro-tibiale nonché (di I grado) a livello femoro-rotuleo a destra,
clinicamente anche a sinistra. Con quest’ultima patologia combacia pure la
presenza di vecchie cicatrici prerotulee da contusione pregresse (già all’età
di ragazzo), nonché l’attività precedente di piastrellista.
Nel frattempo l’assicurato
è stato sottoposto a numerose sedute di fisioterapia, ma persiste una
mioatrofia a livello quadricipitale (differenza di 2 cm), mentre clinicamente
il ginocchio risulta senza segni di versamento, senza bloccaggio, instabilità o
residuali segni meniscopatici. Per contro, (dal lato soggettivo) l’assicurato
accusa una sintomatologia algica alla massima flessione (oltre i 120°) al
ginocchio destro, in zona retro-rotulea a pararotulea laterale destra (vedi le
foto), mentre risulta indolente la zona del legamento patellare. Risulta
completamente indolente la zona del comparto mediale.
Tale sintomatologia
collima con l’esame di risonanza magnetica di controllo dell’8.4.2008,
rispettivamente l’assenza di residuali lesioni di III grado a livello
meniscale.RI 1 RI 1 fa valere una sintomatologia algica, piuttosto mediale
anche al ginocchio sinistro, clinicamente compatibile con artrosi
femoro-tibiale e meniscopatia mediale anche da questo lato.
A questo punto il signor RI
1 innanzitutto viene invitato a voler praticare attivamente degli esercizi di
rinforzo muscolare della gamba destra, soprattutto il nuoto e il ciclismo. La CO
1 è d’accordo di portare a termine le ultime sedute fisioterapiche, mentre non
sono indicate ulteriori cure specialistiche, dal lato infortunistico.
Degli eventuali ulteriori
accertamenti, controlli medici o addirittura misure invasive in merito al
ginocchio sinistro devono essere annunciate alla __________.
Considerata la funzione
complessiva del ginocchio destro, il signor RI 1 a distanza di oltre mezz’anno
dall’artroscopia praticata, può indubbiamente riprendere il lavoro in qualità
di aiuto-giardiniere (provvisto di ginocchiera di protezione di lavoro in
neoprene o caucciù), in misura del 100%, entro il 27.5.2008. Inoltre è da tenere
presente che l’assicurato in base alla descrizione dell’attività professionale
lavora solo poche volte inginocchiato (pulizia sotto le siepi). (…)” (Doc. 57)
Il Dr.
med. __________, FMH in medicina interna, medico fiduciario della __________,
assicuratore per perdita di guadagno in caso di malattia, ha esaminato
l’assicurato il 30 giugno 2008.
Il medico
ha indicato che il paziente aveva sempre dolori al ginocchio destro e che da
metà maggio avrebbe presentato lievi dolori al ginocchio sinistro che però non
gli impedivano l’attività lavorativa. Il Dr. med. __________, in proposito, ha
rilevato che all’esame clinico il ginocchio sinistro era perfettamente normale
senza versamenti, segni per lesioni meniscali o dei legamenti e ha ritenuto che
trattavasi di dolori essenzialmente da sovraccarico dovuti alla patologia del
ginocchio destro.
Egli ha,
altresì, osservato, da un lato, che non vi erano motivi perché __________
assumesse l’inabilità lavorativa legata alla patologia al ginocchio destro, trattandosi
esclusivamente di conseguenze post-infortunisatiche. Dall’altro, che i leggeri
dolori al ginocchio sinistro, non impedendo l’attività lavorativa, non
portavano alla perdita di salario per malattia (cfr. doc. 65).
Il 24
luglio 2008 il Dr. med. __________, dopo aver preso visione del rapporto del
Dr. med. __________, ha affermato, segnatamente, che quest’ultimo è rimasto
completamente silente circa lo stato del ginocchio destro e non si è espresso
in merito a un’eventuale incapacità lavorativa. Inoltre il medico di __________
ha precisato che dalla nuova documentazione presentata, da un punto di vista
medico-scientifico, non emergevano nuovi fattori atti a invalidare il contenuto
della decisione dell’CO 1 di confermare la capacità lavorativa completa dell’assicurato
dal 27 maggio 2008 (cfr. doc. 74).
Da una
certificazione del 19 luglio 2008 del Dott. __________, spec. in medicina del
lavoro e malattie dell’apparato respiratorio, di __________ (I) risulta quanto
segue:
"
Affetto da gonalgia dx in esiti di meniscectomia
mediale con persistenza di tumefazione articolare e limitazione funzionale +
gonalgia sx da sofferenza meniscale mediale, necessita di giorni quindici di
astensione dal lavoro.” (Doc. 78)
Il 19
novembre 2008 il Dott. __________ del Centro ortopedico di __________ di __________
ha indicato che l’assicurato al controllo di quel giorno presentava dolore al
ginocchio destro all’inserzione femorale della bandelletta ileo-tibiale. Il
ginocchio sinistro era invece asintomatico (cfr. doc. B).
2.6. Per quanto
concerne l’attività svolta dall’assicurato al momento del sinistro del
settembre 2007, dal rapporto di un colloquio intercorso il 5 febbraio 2008 tra
questi e un ispettore dell’CO 1 si evince che la professione del ricorrente è
quella di flortecnico, consistente nell’attività di giardiniere ma anche di
gerente di un negozio di fiori. L’insorgente ha specificato di essere stato
attivo in questo campo per venti anni in __________ e che dal 2 luglio 2007 per
la prima volta lavorava in Svizzera presso la __________ che l’aveva occupato
in prestito presso ditte del settore (__________ di __________ e __________ di __________).
L’assicurato
ha, poi, evidenziato che prima dell’evento del 25 settembre 2007 non aveva mai
avuto alcun disturbo al ginocchio destro, malgrado l’artrosi di cui si parla
negli atti (cfr. doc. 23).
La __________
di __________, il 25 aprile 2008, riguardo alle mansioni svolte dal ricorrente,
ha dichiarato che:
"
(…)
1) - il
signor RI 1 era al nostro servizio in qualità di aiuto-giardiniere utilizzando
in parte dei piccoli macchinari. Il grosso dei lavori in ogni modo si svolge
usando attrezzi da giardino, forbici, cesoie, ecc.
- questo
lavoro si svolge sempre in piedi e poche volte inginocchiato (pulizia sotto le
siepi) ecc.)
- il corpo si trova
quindi in posizione eretta e inclinata in avanti
- pesi
da trasportare dalla strada al giardino: specialmente macchinari come
decespugliatore, motosega, soffiatore e tosaerba a motore (tosaerba 25 kg).
Il
signor RI 1 non ha mai lavorato da solo. Eventuali trasporti pesanti vengono
sempre eseguiti in coppia. Questi trasporti alcune volte comportano anche la
salita di parecchi scalini.
2) - il lavoro si svolge
all’aperto sopportando i rumori dei macchinari
(cuffie antirumore
presenti)
3) -
pausa 15 minuti la mattina, 1 ora per il pranzo. Il pomeriggio si
lavora fino alle 17.00”(Doc. 52)
2.7. Chiamato ora
a pronunciarsi questo Tribunale ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Pertanto
Fatti
i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono
essere considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti
da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
L’Alta
Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________
hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente
in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.
STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996
nella causa A., U 49/95).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate
(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI
1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.
1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Questo aspetto è stato
ricordato dall'Alta Corte in una sentenza I 414/05 del 18 dicembre 2006, nella
quale, a proposito dei certificati di medici esteri, si è così espressa:
"
3.3 Questa Corte non può tuttavia aderire alla
tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott.
I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore
probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto
sanitario non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto
svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di
valutazione all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in
Svizzera. Non va infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione
dell'invalidità, che secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto
economico e non medico, il compito del medico consiste esclusivamente nel porre
un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano
ritenere i primi giudici, il corretto adempimento di tale compito non
presuppone necessariamente specifiche conoscenze giuridiche. In particolare,
non si vede per quale ragione i criteri, prettamente medici, di valutazione
dell'incapacità lavorativa in una concreta attività professionale debbano
divergere a dipendenza che essi siano formulati da un medico __________ oppure svizzero.
Sia infine ancora aggiunto che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un
rapporto medico ha valore di prova, non è determinante l'origine del mezzo di
prova (DTF
125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;
Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266)."
E’
infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31
gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre
2002 nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.8. In concreto,
attentamente esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato, questa Corte
ritiene che l’apprezzamento delle condizioni di salute del ginocchio destro
espresso dal Dr. med. __________, sanitario che vanta un’ampia esperienza in
materia di medicina infortunistica e assicurativa, possa validamente
costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli
necessario esperire ulteriori accertamenti (sul valore
probatorio delle valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del
Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato
che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di
principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni
sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto
assicuratore.").
Al riguardo va ricordato
che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01;
STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002
nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01;
STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001
nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992
nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991
Considerandi
nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In
effetti la valutazione del medico di __________ non contiene contraddizioni e
presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere
riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare,
il sanitario ha espresso il suo parere in modo chiaro, motivato e convincente,
dopo aver visitato l’assicurato e proceduto allo studio approfondito del suo
dossier.
Il Dr. med. __________ ha,
segnatamente, proceduto a un esame minuzioso dello stato locale del ginocchio
destro - effettuando misurazioni e test, nonché avvalendosi di referti radiologici e fotodocumentazione - e ha analizzando
in dettaglio i disturbi lamentati dal ricorrente.
Quanto
affermato dal Dr. med. __________ non è, poi, tale da inficiare l’apprezzamento
del Dr. med. __________.
Il medico
fiduciario della __________ si è limitato a riferire quanto indicatogli
dall’assicurato, ossia di avere sempre dolori al ginocchio destro, senza
procedere ad alcuna valutazione clinica delle condizioni di tale ginocchio
(cfr. doc. 65).
Al
riguardo va sottolineato che la percezione del dolore dipende in gran parte dalla
soggettività di ogni individuo (cfr. STFA U 193/03 dell’8 ottobre 2004 consid.
4.3
).
Il Dott. __________,
nel luglio 2008, ha menzionato gonalgia a destra in esiti di meniscectomia
mediale con persistenza di tumefazione articolare e limitazione funzionale
(cfr. doc. 78)
Il medico
__________ ha, tuttavia, formulato questo apprezzamento in modo molto succinto,
omettendo di fornire alcuna precisazione in merito al gonfiore, così come pure
al tipo e al grado di limitazione funzionale.
La sua
certificazione non pone, pertanto, in serio dubbio quanto attestato dal Dr.
med. __________.
Egli è,
peraltro, specialista in medicina del lavoro, malattie dell’apparato
respiratorio, per cui non risulta particolarmente qualificato per pronunciarsi
sulla problematica che qui interessa.
Inoltre
giova evidenziare che il Dott. __________, nel novembre 2008, non ha
riscontrato alcuna tumefazione, bensì unicamente un sintomo di dolore (cfr.
doc. B).
E’, altresì, utile
ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente
deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.
STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova
ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF
125.
V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa
C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
2.9
Il Dr. med.
__________ può essere seguito anche per quanto concerne la valutazione sia della
completa abilità lavorativa nella professione abituale di aiuto-giardiniere (provvisto di ginocchiera di protezione) a fare tempo dal 27 maggio
2008, che del fatto che non sia più necessaria alcuna cura (cfr. consid. 2.5.)
Da quanto indicato dalla
ditta presso la quale l’insorgente era occupato al momento dell’infortunio del
settembre 2007 emerge, infatti, che l’attività si svolgeva sempre in piedi,
solo poche volte l’assicurato doveva inginocchiarsi per la pulizia sotto le
siepi. Inoltre i lavori pesanti venivano effettuati sempre in coppia (cfr. doc.
52).
L’occupazione di
aiuto-girdiniere risulta, quindi, adeguata allo stato di salute del ginocchio
destro dell’assicurato.
Non va, inoltre,
dimenticato che il ricorrente stesso, nel febbraio 2008, ha dichiarato a un
ispettore dell’CO 1 di aver lavorato per venti anni in __________ nel campo
della flortecnica, la quale, oltre all’attività di giardiniere, prevede la
possibilità di gestire - e quindi anche di essere impiegato - in un negozio di
fiori (cfr. doc. 23).
Quest’ultima attività
richiede principalmente una posizione eretta.
Agli atti non risultano,
d’altronde, valutazioni mediche in senso contrario.
E’ vero che il 19 luglio
2008.
il Dott. __________ ha certificato che l’assicurato avrebbe necessitato di
quindici giorni di astensione dal lavoro (cfr. doc. 78).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, in primo luogo, che, come visto sopra (cfr. consid. 2.8.), tale
attestazione risulta da un esame non approfondito del ginocchio destro dell’assicurato.
In secondo luogo, il Dott.
__________ fa riferimento anche a disturbi al ginocchio sinistro relativamente
ai quali l’assicurato non ha preteso il riconoscimento di un’eziologia
traumatica (cfr. doc. I, 64).
Infine, la necessita di
un’astensione dal lavoro di quindici giorni non significa ancora che
l’insorgente non sia abile nella sua attività di aiuto-giardiniere.
E’, altresì, utile ribadire, da una parte, che il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato. Dall’altra, soprattutto, che la
questione del “sensibile miglioramento” deve essere esaminata in funzione
dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità
lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele
infortunistiche (cfr. consid. 2.3.; DTF 134 V 109 succitata, consid. 4.3 e
riferimenti).
In casu, dunque,
dovendo riconoscere la completa capacità lavorativa dell’assicurato nella sua
abituale professione, il diritto all’assunzione di un’eventuale cura deve
essere negato ipso facto.
Di
conseguenza la proposta formulata il 19 novembre 2008 dal Dott. __________
circa un eventuale intervento persistendo la sintomatologia (cfr. doc. B) si
rivela - a prescindere dalla fondatezza dell’indicazione terapeutica (dal
relativo referto si evince che il medico si è basato unicamente sul sintomo di
dolore espresso dal ricorrente; cfr.- doc. B) - in ogni caso ininfluente.
2.10
In esito alle considerazioni
che precedono, a ragione l’CO 1 ha negato al ricorrente il diritto a ulteriori
prestazioni LAINF a decorrere dal 27 maggio 2008.
La decisione su
opposizione del 31 luglio 2008 impugnata deve, pertanto, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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