35.2008.82
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24 novembre 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
35.2008.82
Data decisione, Autorità:
24.11.2008, TCA
Titolo:
Assicurato al beneficio di rendita invalidità AI e di rendita complementare LAINF. Soppressione della rendita complementare a causa di sovraindennizzo. Corretto computare la rendita completiva versata al figlio, anche se quest'ultimo vive con la madre detentrice dell'autorità parentale
RENDITA
RENDITA COMPLEMENTARE
RENDITA COMPLETIVA
SOVRAINDENNIZZO
art. 20 cpv. 1 LAINF
art. 20 cpv. 2 LAINF
art. 31 OAINF
art. 33 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.82
mm/DC
Lugano
24 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2008
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 agosto
2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione formale del 13 gennaio 1989, RI 1, nato nel 1958, è stato posto al
beneficio di una rendita di invalidità del 33.33% a contare dal 1° ottobre
1988, per tenere conto della perdita di guadagno dipendente dai postumi di un
infortunio occorsogli nel mese di maggio 1984 (doc. 57).
1.2. Con
decisione formale del 26 maggio 1997 - poi confermata in sede di opposizione
(cfr. doc. 190) -, l’amministrazione, preso atto che l’Ufficio AI aveva nel
frattempo riconosciuto all’assicurato il diritto alla rendita, ha calcolato
l’ammontare della propria rendita quale rendita complementare ai sensi
dell’art. 20 cpv. 2 LAINF, con effetto retroattivo al 1° maggio 1994 (doc.
161).
Nel prosieguo,
l’ammontare della rendita complementare LAINF è stato rettificato a contare dal
1° ottobre 1999, in ragione della soppressione della rendita AI per il figlio __________
(doc. 189) e a decorrere dal 1° agosto 2003, a seguito della sopressione della
rendita AI per il figlio __________ (doc. 195).
1.3. In
considerazione del fatto che, nel frattempo, l’AI aveva corrisposto una rendita
per il figlio __________ (dal 1° novembre 2005 - doc. 204), rispettivamente,
per la figlia __________ (dal 1° luglio 2006 - doc. 203), l’assicuratore LAINF,
con decisione formale del 25 giugno 2008, ha dichiarato la soppressione della
rendita complementare in ragione del sovrindennizzo (doc. 205).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 213),
l’Istituto assicuratore, in data 12 agosto 2008, ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. 215).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 12 settembre 2008, RI 1 ha censurato la decisione
mediante la quale l’CO 1 ha rettificato l’ammontare della rendita
complementare, di cui egli non comprende le motivazioni. L’insorgente ha
inoltre chiesto che gli venga assegnato un patrocinatore d’ufficio
(doc. I).
1.5. L’amministrazione,
in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
Fatti
1.6. In data 25
ottobre 2008, l’assicurato ha comunicato al TCA di continuare a non comprendere
la decisione impugnata, siccome troppo tecnica, e ha domandato un’udienza (doc.
VII).
in
diritto
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Questo
Tribunale osserva che, in sede ricorsuale, l’assicurato ha chiesto di essere
posto al beneficio di un avvocato di fiducia (recte: d’ufficio)
(doc. I).
Ora,
giusta l’art. 21 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il ricorrente ha diritto di farsi patrocinare.
Se il giudice lo riconosce incapace a difendersi gli assegna un avvocato o un
patrocinatore idoneo.
Nel caso
di specie, RI 1, in occasione del colloquio di opposizione del 15 luglio 2008
(doc. 209), nonché con l’impugnativa del 12 settembre 2008 (doc. I), è stato in
grado di esporre con chiarezza quali sono gli estremi della propria
contestazione. Pertanto, secondo il TCA, non vi é necessità di assegnargli un
patrocinatore d’ufficio.
2.3. Con
l’allegato di replica, l’insorgente ha postulato che questa Corte disponga
un’udienza, “… in modo che finalmente si riesca a comprendere se il calcolo è
giusto.” (doc. VII).
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale delle assicurazioni, confermata in DTF 122 V 54s.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza. Tuttavia,
lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali
presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte
nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (DTF 122 V 55 consid.
3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di
prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a un
interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un’audizione
testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un
simile obbligo (DTF 125 V 38 consid. 2).
Il TFA ha
inoltre stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su
motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,
con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).
Nella
concreta evenienza, il ricorrente non ha formulato
un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente
domandato di essere convocato dal giudice onde ottenere quei ragguagli che dovrebbero
consentirgli di finalmente comprendere il contenuto della decisione impugnata.
La
documentazione già presente all’inserto consente peraltro a questa Corte di
emanare il proprio giudizio, di modo che un’audizione dell’assicurato si rivela
pertanto superflua.
L’art. 17
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA (Lptca) del 23
giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre 2008, prevede del resto che “se
le circostanze lo giustificano, il Giudice cita le parti per un dibattimento”.
2.4. L'art. 20
cpv. 1 LAINF prevede che, in caso di invalidità totale, l'ammontare della
Considerandi
rendita è pari all'80% del guadagno assicurato, ridotto in proporzione in caso
di invalidità parziale.
Dal canto
suo, il cpv. 2 della succitata disposizione legale recita che all'assicurato
che ha diritto a una rendita AI o a una rendita dell'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti (AVS) è assegnata una rendita complementare; questa
corrisponde – in deroga all’articolo 69 LPGA - alla differenza tra il 90 per
cento del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS, ma al massimo all'importo
previsto per l'invalidità totale o parziale. La rendita complementare è fissata
quando dette rendite concorrono per la prima volta e adeguata solo in caso di
eventuale modifica delle parti di rendita AI o AVS destinate ai familiari.
L'assicurato
invalido può pretendere non soltanto una rendita di invalidità secondo la LAINF
ma pure, a seconda dei casi, una rendita dell'AI oppure dell'AVS. Egli
risulterebbe sovraindennizzato, qualora nessuna delle suddette rendite venisse
ridotta. L'art. 20 cpv. 2 LAINF prevede, perciò, che l'assicuratore infortuni è
tenuto a ridurre la propria rendita, la quale viene corrisposta soltanto a
complemento di quella AI/AVS. Grazie all'applicazione di questa norma si
impedisce, quindi, l'insorgere di un sovraindennizzo (A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 372; A.-C. Doudin, La rente
d'invalidité dans l'assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances, SZS 1990, p. 291; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 146 e giurisprudenza ivi citata).
Giusta
l’art. 31 OAINF, se inizia il versamento di una rendita dell’AI in seguito a un
infortunio, le rendite complementari e le rendite per i figli dell’AI sono pure
interamente prese in considerazione per il calcolo della rendita complementare
dell’assicurazione contro gli infortuni.
Per
quanto attiene specificatamente all’adeguamento delle rendite complementari,
l’art. 33 cpv. 2 OAINF prevede che esse sono rettificate quando, in
particolare, rendite complementari e rendite per i figlio dell’AVS e dell’AI
sono soppresse o aggiunte (lett. a; cfr., in proposito, Ghélew/Ramelet/Ritter,
Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 110s.).
Sempre a
quest’ultimo proposito, va precisato che, in base a quanto stabilito dall’Alta
Corte nella sentenza pubblicata in DTF 122 V 338, le rendite per figli e le
rendite complementari per coniuge devono essere dedotte dal guadagno assicurato
in ragione dell’ammontare che sarebbe stato preso in considerazione qualora
l’assicurato avesse già avuto diritto alla rendita complementare per coniuge
oppure alla rendita per figli al momento in cui il concorso di rendite è
insorto per la prima volta, ovvero al momento della nascita del diritto alla
rendita complementare dell’assicurazione contro gli infortuni. In questo modo,
l’assicuratore LAINF non approfitta degli effetti del rincaro delle rendite
dell’assicurazione per l’invalidità.
2.5
Chiamato a
pronunciarsi, questo Tribunale constata innanzitutto che RI 1 è il padre di __________
(cfr. doc. 209).
D’altro
canto, dalle tavole processuali emerge pure che la rendita completiva per __________
viene corrisposta a dipendenza della rendita AI riconosciuta all’assicurato.
La madre, __________, non risulta infatti essere invalida (cfr. doc. 204 e 210:
“Il diritto alla rendita AI per il figlio __________ deriva dalla rendita per RI
1.
La madre non è invalida. Il pagamento viene effettuato alla signora __________.”)
In queste
condizioni, l’Istituto assicuratore convenuto era quindi legittimato, in virtù
dell’art. 33 cpv. 2 lett. a OAINF, a rettificare la rendita complementare
versata al ricorrente, computando (in ragione di quello che sarebbe stato il
suo ammontare al momento della nascita del diritto alla rendita complementare
LAINF [1° maggio 1994] e cioè soli fr. 555) la rendita completiva AI corrisposta
per i figli __________, __________ e __________ (cfr. il doc. 207).
Dal
verbale di opposizione del 15 luglio 2008 si evince che l’assicurato contesta
la decisione impugnata soltanto nella misura in cui vi è stata computazione
della rendita completiva per il figlio __________ (doc. 213: “Non è d’accordo
con la nostra decisione del 25 giugno 2008 in quanto nel calcolo del
sovrindennizzo teniamo conto del figlio __________ …”).
Nulla
muta all’esito della causa la circostanza che la rendita completiva per __________
venga versata alla madre.
Contrariamente
a quanto sostenuto in sede di opposizione (doc. 213: “Per questo figlio lui non
riceve prestazioni e non paga nessun alimento, …”), in quanto genitore, RI 1 ha
un obbligo legale di mantenimento nei confronti del figlio (cfr. art.
276.
cpv. 1 CC).
La
rendita completiva per figli di cui all’art. 35 LAI è una prestazione destinata
appunto al mantenimento del figlio, tanto che l’art. 285 cpv. 2 CC prevede che,
salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per figli, le rendite
d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del
figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta
al contributo (per il caso in cui il diritto alla prestazione nasca successivamente
alla fissazione del contributo di mantenimento, si veda l’art. 285 cpv. 2bis
CC).
Considerato
che il figlio __________ vive con la madre, di cui essa detiene verosimilmente
l’autorità parentale (cfr. art. 298 cpv. 1 CC), è corretto che l’AI paghi la
rendita completiva direttamente a quest’ultima (cfr. doc. 204 e 210).
In esito
alle considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata deve
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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