Lexipedia

Decisione

35.2008.82

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 novembre 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. In data 25

ottobre 2008, l’assicurato ha comunicato al TCA di continuare a non comprendere

la decisione impugnata, siccome troppo tecnica, e ha domandato un’udienza (doc.

VII).

in

diritto

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H

212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. Questo

Tribunale osserva che, in sede ricorsuale, l’assicurato ha chiesto di essere

posto al beneficio di un avvocato di fiducia (recte: d’ufficio)

(doc. I).

Ora,

giusta l’art. 21 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause al Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il ricorrente ha diritto di farsi patrocinare.

Se il giudice lo riconosce incapace a difendersi gli assegna un avvocato o un

patrocinatore idoneo.

Nel caso

di specie, RI 1, in occasione del colloquio di opposizione del 15 luglio 2008

(doc. 209), nonché con l’impugnativa del 12 settembre 2008 (doc. I), è stato in

grado di esporre con chiarezza quali sono gli estremi della propria

contestazione. Pertanto, secondo il TCA, non vi é necessità di assegnargli un

patrocinatore d’ufficio.

2.3. Con

l’allegato di replica, l’insorgente ha postulato che questa Corte disponga

un’udienza, “… in modo che finalmente si riesca a comprendere se il calcolo è

giusto.” (doc. VII).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale delle assicurazioni, confermata in DTF 122 V 54s.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza. Tuttavia,

lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali

presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte

nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (DTF 122 V 55 consid.

3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di

prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a un

interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un’audizione

testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un

simile obbligo (DTF 125 V 38 consid. 2).

Il TFA ha

inoltre stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su

motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,

con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).

Nella

concreta evenienza, il ricorrente non ha formulato

un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente

domandato di essere convocato dal giudice onde ottenere quei ragguagli che dovrebbero

consentirgli di finalmente comprendere il contenuto della decisione impugnata.

La

documentazione già presente all’inserto consente peraltro a questa Corte di

emanare il proprio giudizio, di modo che un’audizione dell’assicurato si rivela

pertanto superflua.

L’art. 17

cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA (Lptca) del 23

giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre 2008, prevede del resto che “se

le circostanze lo giustificano, il Giudice cita le parti per un dibattimento”.

2.4. L'art. 20

cpv. 1 LAINF prevede che, in caso di invalidità totale, l'ammontare della

Considerandi

rendita è pari all'80% del guadagno assicurato, ridotto in proporzione in caso

di invalidità parziale.

Dal canto

suo, il cpv. 2 della succitata disposizione legale recita che all'assicurato

che ha diritto a una rendita AI o a una rendita dell'assicurazione per la

vecchiaia e i superstiti (AVS) è assegnata una rendita complementare; questa

corrisponde – in deroga all’articolo 69 LPGA - alla differenza tra il 90 per

cento del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS, ma al massimo all'importo

previsto per l'invalidità totale o parziale. La rendita complementare è fissata

quando dette rendite concorrono per la prima volta e adeguata solo in caso di

eventuale modifica delle parti di rendita AI o AVS destinate ai familiari.

L'assicurato

invalido può pretendere non soltanto una rendita di invalidità secondo la LAINF

ma pure, a seconda dei casi, una rendita dell'AI oppure dell'AVS. Egli

risulterebbe sovraindennizzato, qualora nessuna delle suddette rendite venisse

ridotta. L'art. 20 cpv. 2 LAINF prevede, perciò, che l'assicuratore infortuni è

tenuto a ridurre la propria rendita, la quale viene corrisposta soltanto a

complemento di quella AI/AVS. Grazie all'applicazione di questa norma si

impedisce, quindi, l'insorgere di un sovraindennizzo (A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 372; A.-C. Doudin, La rente

d'invalidité dans l'assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral des assurances, SZS 1990, p. 291; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 146 e giurisprudenza ivi citata).

Giusta

l’art. 31 OAINF, se inizia il versamento di una rendita dell’AI in seguito a un

infortunio, le rendite complementari e le rendite per i figli dell’AI sono pure

interamente prese in considerazione per il calcolo della rendita complementare

dell’assicurazione contro gli infortuni.

Per

quanto attiene specificatamente all’adeguamento delle rendite complementari,

l’art. 33 cpv. 2 OAINF prevede che esse sono rettificate quando, in

particolare, rendite complementari e rendite per i figlio dell’AVS e dell’AI

sono soppresse o aggiunte (lett. a; cfr., in proposito, Ghélew/Ramelet/Ritter,

Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 110s.).

Sempre a

quest’ultimo proposito, va precisato che, in base a quanto stabilito dall’Alta

Corte nella sentenza pubblicata in DTF 122 V 338, le rendite per figli e le

rendite complementari per coniuge devono essere dedotte dal guadagno assicurato

in ragione dell’ammontare che sarebbe stato preso in considerazione qualora

l’assicurato avesse già avuto diritto alla rendita complementare per coniuge

oppure alla rendita per figli al momento in cui il concorso di rendite è

insorto per la prima volta, ovvero al momento della nascita del diritto alla

rendita complementare dell’assicurazione contro gli infortuni. In questo modo,

l’assicuratore LAINF non approfitta degli effetti del rincaro delle rendite

dell’assicurazione per l’invalidità.

2.5

Chiamato a

pronunciarsi, questo Tribunale constata innanzitutto che RI 1 è il padre di __________

(cfr. doc. 209).

D’altro

canto, dalle tavole processuali emerge pure che la rendita completiva per __________

viene corrisposta a dipendenza della rendita AI riconosciuta all’assicurato.

La madre, __________, non risulta infatti essere invalida (cfr. doc. 204 e 210:

“Il diritto alla rendita AI per il figlio __________ deriva dalla rendita per RI

1.

La madre non è invalida. Il pagamento viene effettuato alla signora __________.”)

In queste

condizioni, l’Istituto assicuratore convenuto era quindi legittimato, in virtù

dell’art. 33 cpv. 2 lett. a OAINF, a rettificare la rendita complementare

versata al ricorrente, computando (in ragione di quello che sarebbe stato il

suo ammontare al momento della nascita del diritto alla rendita complementare

LAINF [1° maggio 1994] e cioè soli fr. 555) la rendita completiva AI corrisposta

per i figli __________, __________ e __________ (cfr. il doc. 207).

Dal

verbale di opposizione del 15 luglio 2008 si evince che l’assicurato contesta

la decisione impugnata soltanto nella misura in cui vi è stata computazione

della rendita completiva per il figlio __________ (doc. 213: “Non è d’accordo

con la nostra decisione del 25 giugno 2008 in quanto nel calcolo del

sovrindennizzo teniamo conto del figlio __________ …”).

Nulla

muta all’esito della causa la circostanza che la rendita completiva per __________

venga versata alla madre.

Contrariamente

a quanto sostenuto in sede di opposizione (doc. 213: “Per questo figlio lui non

riceve prestazioni e non paga nessun alimento, …”), in quanto genitore, RI 1 ha

un obbligo legale di mantenimento nei confronti del figlio (cfr. art.

276.

cpv. 1 CC).

La

rendita completiva per figli di cui all’art. 35 LAI è una prestazione destinata

appunto al mantenimento del figlio, tanto che l’art. 285 cpv. 2 CC prevede che,

salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per figli, le rendite

d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del

figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta

al contributo (per il caso in cui il diritto alla prestazione nasca successivamente

alla fissazione del contributo di mantenimento, si veda l’art. 285 cpv. 2bis

CC).

Considerato

che il figlio __________ vive con la madre, di cui essa detiene verosimilmente

l’autorità parentale (cfr. art. 298 cpv. 1 CC), è corretto che l’AI paghi la

rendita completiva direttamente a quest’ultima (cfr. doc. 204 e 210).

In esito

alle considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata deve

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster