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35.2008.83

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5 febbraio 2009Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti della malattia professionale sono dati. Il giudice stabilisce

d'ufficio i fatti di causa; a tal fine può richiedere la collaborazione delle

parti. Se la procedura non consente di concludere almeno per la verosimiglianza

dell'esistenza di una malattia professionale - la semplice possibilità non

essendo sufficiente - il giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi

pertinenti e, pertanto, l'inesistenza del diritto a prestazioni ai sensi della

LAINF (DTF 116 V 140 consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V

201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50).

2.6. Dagli

atti di causa emerge che la decisione dell’assicuratore LAINF resistente

di negare all’affezione di cui soffre RI 1 il carattere di malattia

professionale ai sensi di legge è stata presa sulla base della

valutazione espressa il 30 aprile e il 25 luglio 2008 dal medico __________,

Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. 16, 25; 17; A).

L’assicurato

ha contestato la conclusione a cui è giunto l’CO 1, fondandosi su quanto

attestato dal Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia della mano (cfr. doc.

I).

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che

dalle carte processuali emerge che l’assicurato, nato nel 1970 e non in

possesso di un diploma professionale (cfr. doc. 13), ha svolto numerose

attività di genere differente.

Al

riguardo dal rapporto afferente a un colloquio del 15 aprile 2008 tra un

ispettore dell’CO 1 e l’insorgente risulta che:

"

(…)

Fino al 1991 ho lavorato in Italia come aiuto falegname nella ditta di mio

padre.

Nel 1991 sono entrato a

lavorare in Svizzera.

Dal 1991 fino al 1992

avevo lavorato per la ditta __________ di __________ come operaio addetto al

montaggio di porte, finestre, ecc.

Dal 1992 fino al 1993

avevo lavorato presso la ditta __________ di __________ come operaio addetto ai

traslochi.

Dal 1994 fino al 1995 ero

occupato presso la __________ di __________. Presso questa ditta lavoravo nel

reparto produzione di medicinali.

Dal 1996 fino al 1997 ero

impiegato presso la ditta __________ di __________ come autista e magazziniere

di prodotti alimentari.

Dal 1997 al 1998 ho percepito

prestazioni da parte della cassa di disoccupazione.

Dal 1998 fino al 2004

avevo lavorato come artigiano in proprio. Eseguivo lavori di pittura,

giardinaggio, piccoli traslochi ecc.

La ditta l’avevo chiusa

nel 2004.

Dal 2004 al 2005 avevo

percepito prestazioni da parte dell’Assistenza pubblica perché non avevo il

diritto ad annunciarmi alla cassa di disoccupazione.

Dal 2005 al 2006 avevo

lavorato come programma occupazionale presso l’__________ di __________ come

autista di furgone. Ero addetto al trasporto dei detenuti dal carcere “Lo

Stampino” fino alle serre dove lavoravano i prigionieri. (…)” (Doc. 13)

L’assicurato,

a partire dal mese di giugno 2006, è stato, poi, occupato, tramite l’agenzia di

collocamento __________, presso la ditta __________ di __________, filiale di __________

quale operaio con la mansione di aiuto alla produzione di articoli in cemento

(cfr. doc. 13, 3).

L’11

novembre 2006 egli ha concluso un contratto di impiego direttamente con la __________

con effetto dal 1° dicembre 2006 (cfr. doc. 3)

L’insorgente

ha indicato all’ispettore dell’CO 1, in occasione del colloquio del 15 aprile

2008, che la sua attività consisteva, in particolare, nel picchiare con una

leva - che teneva nella mano sinistra - sulla tramoggia al fine di far scendere

il cemento. Con la mano destra procedeva a distribuire correttamente il materiale

nello stampo. L’assicurato ha specificato di aver svolto questa mansione spesso

per tutto il giorno, ma anche per due/tre giorni consecutivi. Quale ulteriore

compito egli ha menzionato il levare a mano il cemento dagli stampi, facendo

una grossa pressione sui bordi per evitare che si aprissero. Il ricorrente ha

precisato che gli stampi pesavano dai 15 ai 40 kg e che, benché gli stampi più

pesanti fossero movimentati da un muletto, la rotazione dello stampo oppure

l’apertura dello stesso per levare il prodotto finito veniva eseguita a mano. Egli

ha, inoltre, asserito che, quando non lavorava alla produzione, era occupato ad

accatastare i pezzi prodotti, tipo architravi, lastre di cemento, piastrelle e

tubi di cemento. L’assicurato ha puntualizzato che per eseguire questo lavoro

lo sforzo fisico era importante, visto che i pezzi fino a 40 kg erano spostati

e accatastati a mano, mentre quelli più pesanti con il sollevatore. L’insorgente

ha, pure, evidenziato che durante tutta la giornata lavorativa le mani erano

costantemente impiegate in lavori pesanti e che le stesse dovevano eseguire, per

tenere gli elementi prefabbricati, una grossa forza prensile. Egli ha infine

sottolineato di essere destrimane (cfr. doc. 13).

RI 1,

sempre in occasione dell’incontro con l’ispettore dell’CO 1, ha riferito di

avere iniziato ad avere i primi disturbi alla mano sinistra nel mese di

settembre 2006. Egli ha specificato, da un lato, che la mano sinistra si

addormentava, subentrava un formicolio - pure di notte - e vi era una perdita

di forza. Dall’altro, che durante il lavoro doveva fermarsi, perché non

riusciva più a prendere gli elementi da spostare.

L’insorgente

ha dichiarato che con il passare del tempo il formicolio era diventato più

intenso e durante il giorno gli appariva più spesso. Egli ha affermato che gli

era pure apparso un rigonfiamento nella regione inferiore del polso.

Il

ricorrente ha sottolineato di avere continuato, nonostante il fastidio e il

rigonfiamento, a lavorare per circa un anno e che, quando il dolore è diventato

insopportabile e non riusciva più a fare forza con la mano sinistra, si è

recato - gli sembra verso inizio settembre 2007 - dalla Dr. med. __________,

medico di famiglia (cfr. doc. 13).

Il 10

settembre 2007 il Dr. med. __________, al quale l’insorgente era stato inviato

dalla Dr. med. __________, medicina generale, ha indicato che l’assicurato

soffriva per una sindrome del tunnel carpale a sinistra con una cisti gangliare

volare radiale (cfr. doc. 6).

Il

ricorrente è stato operato dallo specialista chirurgo della mano il 9 ottobre

2007. Dal relativo rapporto emerge che quest’ultimo ha proceduto alla

decompressione del nervo mediano nel canale del carpo a sinistra e all’asportazione

del ganglio proveniente dall’articolazione radio-carpica volare. Il medico ha

pure eseguito una ricostruzione dell’arteria radiale con un patch preso da una

vena localmente, in quanto le aderenze erano così compatte che durante

l’intervento ha accidentalmente provocato un taglio longitudinale dell’arteria

radiale (cfr. doc. 4).

Il Dr.

med. __________, il 23 ottobre 2007, in un formulario per la __________ (assicuratore

per perdita di guadagno a causa di malattia), ha posto una crocetta nella

casella relativa a “malattia” e non in quella afferente alla “malattia

professionale” (cfr. doc. 15).

Il 12

gennaio 2008 l’assicurato è stato visitato dal Dr. med. __________, chirurgia

generale FMH, spec. chirurgia della mano.

Questi ha

riferito in merito a una mancanza soggettiva della forza di presa e un’ipoestesia

in corrispondenza del ramo dorsale del nervo collaterale radiale del pollice.

L’insorgente gli ha, inoltre, menzionato una diminuzione di estensione della

zona in quelle ultime settimane. E’ stato, pure, indicato che le parestesie

imputabili alla compressione del nervo mediano erano ben regredite e

persistevano in maniera intermittente solo a livello dei polpastrelli, come

pure che vi sarebbero stati dolori in flessione forzata del pollice (cfr. doc.

5).

Il Dr.

med. __________, dopo avere seguito un esame clinico, ha affermato, in primo

luogo, che la diminuzione della forza di presa era oggettivabile a circa il

50%, senza probabilmente una diretta relazione con un’attitudine di risparmio.

A suo avviso tale diminuzione della forza era legata agli interventi e la

situazione non si era ancora stabilizzata ma era suscettibile di miglioramento

con la ripresa dell’attività lavorativa.

In

secondo luogo, il medico ha osservato che la ricostruzione dell’arteria radiale

non aveva determinato conseguenze funzionali sulla mano e in ogni caso non era

da ritenere come causa dei disturbi accusati a quel momento dal paziente.

Il Dr.

med. __________ ha poi rilevato, da un lato, che, per quanto concerneva

l’ipoestesia, avrebbe atteso l’evoluzione naturale e valutato l’esecuzione di

un elettroneurogramma solo se i fenomeni non si fossero risolti nei successivi

2-3 mesi. Dall’altro, che l’intermittente parestesia notturna a livello dei

polpastrelli D1-D4 poteva ancora essere considerata nella norma.

Il Dr.

med. __________ ha, infine, concluso di ritenere giustificato che il ricorrente

riprendesse l’attività professionale a partire dal mese di febbraio 2008 e che

la stessa fosse progressivamente incrementata in funzione della regressione dei

disturbi (cfr. doc. 5).

L’assicurato,

che è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% dal 18 ottobre 2007 al 3

febbraio 2008, nel mese di febbraio 2008 ha provato a riprendere l’attività

lavorativa ma senza successo. Egli è stato nuovamente ritenuto incapace al

lavoro al 100% dal 5 febbraio 2008 dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 10, 15).

Da

un’attestazione rilasciata da quest’ultimo medico il 7 febbraio 2008 si evince

che:

"

(…)

Viene da me poiché lunedì

04.02.08 ha ripreso a lavorare ma ha praticamente smesso in giornata e in data

06.02.08 lo vedo nel mio studio.

Dall’anamnesi i disturbi

al polso sinistro sono iniziati in concomitanza con l’attività lavorativa molto

impegnativa che ha come operaio presso __________.

Attualmente la situazione

alla mano sinistra mi sembra discretamente stabilizzata. Vi sono ancora dei

disturbi cicatriziali, la forza è leggermente diminuita con 110 Pounds a destra

e 85 Pounds a sinistra.

Come medico curante non

posso valutare l’attività del paziente sul posto di lavoro. Chiaramente se deve

alzare dei pesi importanti il signor RI 1 è svantaggiato e inabile al lavoro

(almeno per i mestieri più pesanti).

(…) comunque questo lo era

già prima che lo vedessi poiché la sindrome del tunnel carpale era iniziata con

l’inizio dell’attività lavorativa.

(…)” (Doc. 15)

La ditta

datrice di lavoro, il 14 marzo 2008, ha disdetto il rapporto di lavoro con

effetto dal 31 maggio 2008 (cfr. doc. 11).

Il 31

marzo 2008 la __________ ha, poi, inoltrato all’CO 1 un annuncio di malattia

professionale in relazione alla problematica accusata dall’assicurato alla mano

sinistra (cfr. doc. 9).

Il Dr.

med. __________, FMH in chirurgia ortopedica e medico __________, il 30 aprile

2008 ha escluso che i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto superiore

sinistro costituiscano una malattia professionale (cfr. doc. 16).

Il 25

luglio 2008 il Dr. med. __________ ha, più precisamente, osservato che:

" Il

signor RI 1 è stato operato per una sindrome del tunnel carpale a sinistra e

per l’estirpazione di un ganglio volare e radiale a sinistra il 9.10.2007 da

parte del dott. __________. Il legale dell’assicurato sostiene che si tratta di

malattia professionale. Per accettare la sindrome del tunnel carpale come

malattia professionale, diversi requisiti devono essere adempiuti: la diagnosi

deve essere posta correttamente, i fattori predisponenti devono essere esclusi,

le cause specifiche devono essere escluse, deve trattarsi di una professione

considerata a rischio per lo sviluppo di un tunnel carpale, vi deve essere un

rapporto dose-effetto con l’esposizione che in generale dura anni e ci deve

essere un rapporto temporale plausibile. Non tutti questi criteri sono

adempiuti in caso del signor RI 1, infatti sicuramente in questo paziente vi è

la predisposizione allo sviluppo del tunnel carpale visto che anni prima è già

stato operato per la stessa patologia a destra; in parte vi sono delle cause

specifiche per questa sindrome del tunnel carpale visto che il ganglio

proveniente dall’articolazione radio-carpica volare può aver ulteriormente

Considerandi

predisposto il paziente allo sviluppo della sindrome del tunnel carpale. Se si

legge il rapporto ispettivo, l’assicurato ha iniziato a lavorare presso la

ditta __________ nel mese di giugno 2006 e già nel settembre 2006 sono insorti

i primi sintomi. Vi è stata quindi un’esposizione massima di circa 2 mesi prima

dell’inizio dei sintomi, questo tempo a disposizione è decisamente troppo breve

per parlare di malattia professionale, infatti l’esposizione deve essere di

anni. A causa di questi fattori la sindrome del tunnel carpale a sinistra, per

il quale il signor RI 1 è stato operato non può essere considerata malattia

professionale.” (Doc. 25)

2.7

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre, invece, nella fase che precede la decisione

essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo

(cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF

104.

V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

L’Alta Corte ha, peraltro,

precisato che i pareri redatti dai medici dell'CO 1 hanno pieno valore probatorio,

anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque

senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998

nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

In una sentenza 9C_142/2008 del

16.

ottobre 2008 il TF, per quanto attiene alle divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice, ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

2.8

Questa

Corte, dopo un attento esame della documentazione medica agli atti e richiamata

la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,

ritiene che la conclusione a cui è giunto il Dr. med. __________, secondo cui

la problematica alla mano sinistra dell’assicurato non configuri una malattia

professionale giusta l’art. 9 LAINF (cfr. consid. 2.6.), possa

validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora la occupa,

senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

Al

riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

2.

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il

rapporto del Dr. med. __________ (cfr. doc. 25) non contiene contraddizioni e

presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

riconosciuta, a una valutazione medica, piena forza probante: in particolare,

il medico ha espresso il proprio parere in modo chiaro, motivato e convincente,

dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso dell’insorgente.

Va, poi, osservato che in

concreto, a prescindere dalla questione di sapere se l’affezione alla mano

sinistra dell’assicurato, e meglio la sindrome del tunnel carpale (ossia

neuropatia dovuta alla compressione del nervo mediano al polso implicante, in

casu, parestesie, perdita di forza, dolore; cfr. consid. 2.6.; www.tunnel-carpale.com),

possa o meno essere assimilata a una “paralisi dei nervi cagionata da

pressione” di cui alla cifra 2 dell’Allegato 1 all’OAINF - come preteso

dall’assicurato (cfr. doc. I) -, non può comunque essere riconosciuta una

malattia professionale ex art. 9 cpv. 1 LAINF.

In effetti la patologia

accusata dall’insorgente non può, con un grado sufficiente di verosimiglianza

(cfr. consid. 2.5.), essere ricondotta in modo preponderante - in misura

maggiore del 50% (cfr. consid. 2.3.) - all’esecuzione delle mansioni presso la __________

(cfr. STFA U 319/00 dell’8 maggio 2003).

Da una parte, il tempo di esposizione

ai lavori pesanti quale operaio presso la ditta menzionata prima

dell’apparizione dei sintomi - corrispondente a circa tre mesi (da giugno a

inizio settembre 2007; cfr. doc. 13) - è stato particolarmente breve.

Antecedentemente a questa

attività l’assicurato, come esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), ha del resto esercitato

delle professioni molto differenti l’una dall’altra non tutte implicanti un

utilizzo delle mani con posture analoghe a quelle presso la __________. Più in

particolare, nei dieci anni precedenti il mese di giugno 2006, quando ha

iniziato a lavorare per la __________, il ricorrente ha svolto dal 1996 al 1997

l’occupazione di autista/magazziniere di prodotti alimentari, dal 1997 al 1998

ha beneficiato delle indennità di disoccupazione, dal 1998 al 2004 ha lavorato

in proprio come giardiniere, pittore ed esecutore di piccoli traslochi, dal

2004.

al 2005 ha percepito prestazioni della pubblica assistenza e dal 2005 al

2006.

ha effettuato un programma di occupazione quale autista di furgone.

D'altra parte, non va

dimenticato che dagli atti è emerso che l’assicurato, il quale è peraltro

destrimane (cfr. consid. 2.6.), in passato era già stato operato dal Dr. med. __________

alla mano destra sempre a causa della sindrome del tunnel carpale. Il

ricorrente ha precisato che gli sembra che l'intervento sia avvenuto quanto era

in disocupazione (cfr. doc. 13, 15).

A più forte ragione, nel

caso in esame non è neppure applicabile la clausola generale di cui all’art. 9

cpv. 2 LAINF.

Non si può, infatti,

ritenere dimostrata l’esistenza di una relazione di causalità tra la patologia

in discussione e l’attività professionale esercitata nella forma qualificata

prevista da tale disposto, secondo cui l’attività lavorativa deve essere causa

dell’affezione nella misura del 75% (cfr. consid. 2.4.; RDAT I-2002 N. 76).

Giova, altresì,

evidenziare che anche il Dr. med. __________, il 23 ottobre 2007, ha indicato

che si trattava di una malattia, apponendo una crocetta nella relativa casella,

invece che nella casella concernente la malattia professionale (cfr. doc. 15;

consid. 2.6.).

Inoltre è vero che lo

specialista chirurgo della mano che ha operato l’assicurato, nel febbraio 2008,

ha attestato che i disturbi al polso sinistro del ricorrente erano apparsi in

concomitanza con l’inizio dell’attività lavorativa presso la __________ (cfr.

doc. 15). E’ altrettanto vero, tuttavia, che tale affermazione corrisponde

semplicemente alla constatazione del momento in cui sono cominciati i disturbi.

La stessa può al massimo

sottintendere che i problemi alla mano sinistra sono stati scatenati dal lavoro

impegnativo, dal profilo fisico, per gli arti superiori svolto per la __________,

ma non è certo sufficiente per ritenere provato, secondo i criteri richiesti

dalla legge e dalla giurisprudenza, che lo svolgimento delle mansioni di

operaio presso la ditta che produceva articoli in cemento è stato la causa

nettamente preponderante dei disturbi lamentati dall’assicurato.

L’assicurato non ha, d’altronde,

prodotto alcuna certificazione medica atta a porre in serio dubbio quanto

concluso dal Dr. med. __________.

2.9

Alla luce di quanto esposto e

tutto ben considerato, questa Corte deve concludere che l’assicurato non ha

reso plausibile la sussistenza dei singoli elementi di una malattia professionale

(cfr. consid. 2.5.).

L’CO 1,

pertanto, a ragione, gli ha negato il diritto a prestazioni LAINF in relazione

ai suoi disturbi alla mano sinistra.

La

decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.

2.10

L’assicurato

ha chiesto l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

In realtà

la domanda del ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo

come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in

materia di assicurazione contro gli infortuni è per principio gratuita (cfr.

art. 20 cpv. 1 vLPTCA; 32 Lptca in vigore dal 1° ottobre 2008; 29 cpv. 1 Lptca;

61.

cpv. 1 lett. a LPGA).

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il

quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi

patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA

mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF

110.

V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella

causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova

nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e

sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1

Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

In concreto, l’assicurato, nonostante abbia avuto a più riprese la possibilità di

sostanziare le proprie entrate e i propri oneri trasmettendo il “certificato

municipale per l’ammissione al all’assistenza giudiziaria” con la relativa

documentazione - in particolare quando ha richiesto l’ammissione al gratuito

patrocinio contestualmente al ricorso (cfr. doc. I), quando, l’8 ottobre 2008,

è stato espressamente invitato dal TCA a fornire il menzionato certificato

(cfr. doc. V) e, infine, allorché, il 10 dicembre 2008 questa Corte gli ha

assegnato un ultimo termine di 10 giorni al fine di presentare il certificato

con l’avvertenza che scaduto infruttuoso il menzionato termine la domanda di

assistenza giudiziaria sarebbe stata respinta (cfr. doc. IX) -, non ha prodotto

alcunché.

Non

avendo minimamente esposto e comprovato la propria reale situazione finanziaria,

l’insorgente non può essere ritenuto indigente.

Al

riguardo giova segnalare che il ricorrente, con il proprio comportamento, ha

violato il dovere di collaborare delle parti che limita il principio

inquisitorio reggente la procedura in materia di assicurazioni sociali (cfr. art.

61.

lett. c LPGA; 9 LPTCA; 16 Lptca; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid.

6.2

; DLA 2001 N. 12 p. 145; RAMI 1994 p. 211; AHI Praxis p. 212; DLA 1992 p.

113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114

V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989, p. 12; R. Spira, Le contentieux des assurances

sociales fédérales et la procédure cantonale, in Recueil de jurisprudence

Neuchâteloise (RJN) 1984, p. 16; M. Kurmann, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, p. 5 ss.).

Il dovere di collaborare comprende in particolare quello di motivare

le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in

cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dovere

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA del 18 settembre

2001.

nella causa C.R.W., 264/99; STFA del 5 settembre 2001 nella causa F.C., U

94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001

nella causa G.L.; DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 p. 164 consid.

5a; RAMI 1993 p. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag.

92; DTF 115 V 113; G. Beati, Relazioni tra diritto civile e assicurazioni

sociali, Introduzione e principi generali, La recente giurisprudenza del TFA,

in Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, p. 1 seg.

(3)).

In simili circostanze, l’ammissione al gratuito patrocinio deve

essere negata, a prescindere dalla questione di sapere se di primo acchito il

ricorso risultava o meno manifestamente infondato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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