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Decisione

35.2008.84

05/2007: assicurato interpone opposizione a decisione formale. 09/2008: ricorso per denegata giustizia a TCA. Ammessa la ritardata giustizia visto il lungo tempo trascorso

13 ottobre 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

10.01.08 dell’assicurato.” (doc. III).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA

H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se la CO 1 si è resa colpevole oppure no di un diniego di

giustizia nei confronti di RI 1.

2.3. Giusta

l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione

o una decisione su opposizione.

2.4. Secondo il

TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa

non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr.

DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Sempre

secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui

l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò

non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164

consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno

determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il

fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in

maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

Nel

giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una

valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia

quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,

non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà

della materia e il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB 1983

n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il

principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA),

è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali

e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61

consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Considerandi

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità

protrae più del dovuto la trattazione di un affare.

Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei

provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di

una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può

essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente

(cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985,

p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una

valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento

del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica

soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il

proprio potere discrezionale.

In una

tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con

l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento

probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio

1992.

consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e

U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).

Nel

giudizio U 18/92 appena citato, l’Alta Corte federale non ha censurato il fatto

che l’assicuratore LAINF aveva deciso di sottoporre una perizia medica di parte

al proprio medico fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva

disposto degli ulteriori accertamenti (consid. 5b).

2.5

Nella

concreta evenienza, questa Corte, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e

dottrinali precedentemente evocati, ritiene che ricorrano gli estremi per

riconoscere una denegata/ritardata giustizia.

Il TCA

prende atto del fatto che l’assicuratore resistente medesimo ammette

l’esistenza di un, citiamo: “… notevole ritardo nel rilascio della decisione su

opposizione, …” (doc. III), ritardo che non può essere evidentemente scusato

dal preteso disguido interno nella trasmissione dell’incarto dalla direzione

regionale al servizio giuridico presso la direzione generale.

D’altro

canto, a proposito dell’affermazione secondo la quale il caso di specie non

sarebbe affatto di facile definizione (doc. III), questo Tribunale rileva che

dall’introduzione dell’opposizione (maggio 2007) alla presentazione del ricorso

per denegata giustizia (settembre 2008) sono trascorsi circa 16 mesi, un

lasso di tempo che appare manifestamente sufficiente per evadere anche una

pratica di non facile definizione, anche nell’ipotesi in cui fosse apparso

necessario disporre dei provvedimenti probatori, ad esempio una perizia medica

specialistica (psichiatrica), ciò che del resto l’amministrazione nemmeno

pretende.

Occorre

inoltre ricordare che lo scrivente Tribunale, in questa sede, è chiamato

soltanto a stabilire se l'amministrazione si sia o meno resa colpevole di una

denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel merito della lite.

In una

sentenza pubblicata in SVR

2001.

UV 38, p. 109s., il TFA ha infatti stabilito che l'oggetto di un ricorso

presentato in base all'art. 106 cpv. 2 LAINF, é soltanto la verifica del

preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere

in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti,

non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura.

Pertanto, nella misura in cui l'assicuratore convenuto ha postulato

una proroga del termine assegnatogli con l'ordinanza del 16 settembre 2008, per

produrre della non meglio precisata “nuova documentazione rilevante del caso”

(doc. III), tale richiesta non può essere accolta.

Tutto ben

considerato, quindi, il TCA è dell’avviso che la CO 1r si sia resa colpevole di

una denegata/ritardata giustizia ai danni dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto.

§ Alla CO

1 è fatto ordine di emanare - senza indugio - la decisione su opposizione

richiesta dall'assicurato.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all'assicurato l'importo di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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