35.2008.84
05/2007: assicurato interpone opposizione a decisione formale. 09/2008: ricorso per denegata giustizia a TCA. Ammessa la ritardata giustizia visto il lungo tempo trascorso
13 ottobre 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
35.2008.84
Data decisione, Autorità:
13.10.2008, TCA
Titolo:
05/2007: assicurato interpone opposizione a decisione formale. 09/2008: ricorso per denegata giustizia a TCA. Ammessa la ritardata giustizia visto il lungo tempo trascorso
DENEGATA GIUSTIZIA
art. 56 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.84
mm
Lugano
13 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso per denegata
giustizia dell’11 settembre 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 21
agosto 1991, __________ - dipendente della __________, società di gestione del
Ristorante __________ di __________ in qualità di assistente gerente e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 (già __________) -, è
stato colpito all’occhio destro da un cacciavite, ciò che ha causato una grave
ferita perforante corneale con rottura dell’iride e del cristallino, nonché una
cataratta post-traumatica.
L’assicuratore
infortuni ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 18 agosto 2000, l’amministrazione
ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica
+ indennità giornaliera) a contare dal 1° luglio 2000 e, d’altra parte, ha
riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 35% nonché
un’indennità per menomazione all’integrità del 45% (doc. A 93).
La
decisione in questione è cresciuta in giudicato incontestata.
1.3. Nel corso
del mese di novembre 2006, RI 1 ha chiesto all’assicuratore infortuni di
procedere a un, citiamo: “riesame del grado di rendita secondo la Lainf”, posto
che nel frattempo l’Ufficio AI gli aveva riconosciuto un quarto di rendita dal
1° ottobre 2005 e una mezza rendita dal 1° gennaio 2006 (doc. A 97).
In data
24 gennaio 2007, la CO 1 ha informato l’assicurato di non potere entrare nel
merito delle sue richieste, precisato che l’UAI, nel concedere le proprie
prestazioni, avrebbe tenuto conto anche di problematiche morbose (doc. A 98).
Il 26
gennaio 2007, l’assicurato ha comunicato all’assicuratore il proprio disaccordo
con quanto sostenuto nello scritto del 24 gennaio 2007 e ha preteso
l’emanazione di una decisione formale (doc. A 99).
1.4. Con
decisione formale dell’8 maggio 2007, l’amministrazione ha respinto la
richiesta di revisione della rendita di invalidità in vigore, avendo appurato
che dall’incarto AI non emergeva, citiamo: “… nessun elemento che colleghi l’inabilità
lavorativa dovuta a malattia a partire da luglio 2005 con quella infortunistica
del 21 agosto 1991.” (doc. A 102).
In data 9
maggio 2007, l’avv. __________ per conto dell’assicurato ha interposto
opposizione contro la decisione formale dell’8 maggio 2007, ritenuto che anche
la patologia psichica conclamatasi nel corso 2005, costituirebbe una
conseguenza del sinistro dell’agosto 1991 e, in quanto tale, sarebbe di
pertinenza dell’assicuratore infortuni (doc. A 103 + allegato).
1.5. Nel mese di
gennaio 2008, il patrocinatore dell’assicurato ha sollecitato l’emanazione
della decisione su opposizione (doc. A 104).
1.6. Con ricorso
per denegata giustizia dell’11 settembre 2008, RI 1, sempre rappresentato
dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga accertato l’inescusabile ritardo
nell’evasione dell’opposizione e che all’assicuratore resistente venga fatto
ordine di determinarsi entro e non oltre dieci giorni (doc. I).
1.7. Chiamata dal
TCA a presentare la risposta di causa (doc. II), la CO 1, in data 7 ottobre
2008, ha segnatamente dichiarato di rinunciare ad inoltrare una risposta
di causa dettagliata e motivata, rimandando, per i fatti, alla documentazione
prodotta.
L’assicuratore
ha comunque precisato che, citiamo: “… il rilascio della decisione su
opposizione si è protratto a seguito di un disguido interno che ha fatto sì che
la pratica in oggetto sia stata trasmessa al servizio giuridico presso la
direzione generale solo nel mese di aprile 2008, a seguito della lettera del
Fatti
10.01.08 dell’assicurato.” (doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se la CO 1 si è resa colpevole oppure no di un diniego di
giustizia nei confronti di RI 1.
2.3. Giusta
l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione.
2.4. Secondo il
TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa
non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr.
DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164
consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il
fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in
maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia e il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB 1983
n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA),
è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali
e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61
consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Considerandi
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di
una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può
essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente
(cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985,
p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale.
In una
tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con
l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento
probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio
1992.
consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e
U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).
Nel
giudizio U 18/92 appena citato, l’Alta Corte federale non ha censurato il fatto
che l’assicuratore LAINF aveva deciso di sottoporre una perizia medica di parte
al proprio medico fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva
disposto degli ulteriori accertamenti (consid. 5b).
2.5
Nella
concreta evenienza, questa Corte, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e
dottrinali precedentemente evocati, ritiene che ricorrano gli estremi per
riconoscere una denegata/ritardata giustizia.
Il TCA
prende atto del fatto che l’assicuratore resistente medesimo ammette
l’esistenza di un, citiamo: “… notevole ritardo nel rilascio della decisione su
opposizione, …” (doc. III), ritardo che non può essere evidentemente scusato
dal preteso disguido interno nella trasmissione dell’incarto dalla direzione
regionale al servizio giuridico presso la direzione generale.
D’altro
canto, a proposito dell’affermazione secondo la quale il caso di specie non
sarebbe affatto di facile definizione (doc. III), questo Tribunale rileva che
dall’introduzione dell’opposizione (maggio 2007) alla presentazione del ricorso
per denegata giustizia (settembre 2008) sono trascorsi circa 16 mesi, un
lasso di tempo che appare manifestamente sufficiente per evadere anche una
pratica di non facile definizione, anche nell’ipotesi in cui fosse apparso
necessario disporre dei provvedimenti probatori, ad esempio una perizia medica
specialistica (psichiatrica), ciò che del resto l’amministrazione nemmeno
pretende.
Occorre
inoltre ricordare che lo scrivente Tribunale, in questa sede, è chiamato
soltanto a stabilire se l'amministrazione si sia o meno resa colpevole di una
denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel merito della lite.
In una
sentenza pubblicata in SVR
2001.
UV 38, p. 109s., il TFA ha infatti stabilito che l'oggetto di un ricorso
presentato in base all'art. 106 cpv. 2 LAINF, é soltanto la verifica del
preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere
in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti,
non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura.
Pertanto, nella misura in cui l'assicuratore convenuto ha postulato
una proroga del termine assegnatogli con l'ordinanza del 16 settembre 2008, per
produrre della non meglio precisata “nuova documentazione rilevante del caso”
(doc. III), tale richiesta non può essere accolta.
Tutto ben
considerato, quindi, il TCA è dell’avviso che la CO 1r si sia resa colpevole di
una denegata/ritardata giustizia ai danni dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é accolto.
§ Alla CO
1 è fatto ordine di emanare - senza indugio - la decisione su opposizione
richiesta dall'assicurato.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all'assicurato l'importo di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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