35.2008.85
8/03 tamponam.6/08 chiuso caso:rend.100%e IMI 12.5%.Contestata IMI.Non valide ragioni per scostarsi dalla valutaz.del medico fiduc.dell'assic.LAINF:IMI 50% per aspetto somatico.50% ridotto del 75% per
2 aprile 2009Italiano56 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2008.85
Data decisione, Autorità:
02.04.2009, TCA
Titolo:
8/03 tamponam.6/08 chiuso caso:rend.100%e IMI 12.5%.Contestata IMI.Non valide ragioni per scostarsi dalla valutaz.del medico fiduc.dell'assic.LAINF:IMI 50% per aspetto somatico.50% ridotto del 75% per stato degen.preesist.Non va erogata IMI x dist.psichici(escl.del carattere durevole dell'affezione)
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DISTURBI PSICHICI
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 24 LAINF
art. 36 cpv. 2 LAINF
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.85
rs
Lugano
2 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 settembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 agosto
2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 5 agosto
2003 RI 1, allora alle dipendenze di __________ del __________ di __________
quale ausiliaria di cucina, è rimasta coinvolta in un incidente della
circolazione, in territorio __________, e meglio del Comune di __________ (cfr.
doc. 482).
L’assicurata
ha riportato un trauma cervico dorsale con meccanismo a colpo di frusta e un
trauma addominale con ematoma renale a sinistra (cfr. doc. 339).
Il caso è
stato assunto da CO 1 che ha corrisposto le prestazioni assicurative di legge.
1.2. L’assicurata,
il 3 maggio 2005, è stata sottoposta a un intervento di discectomia a livello
C6-C7 presso l’Unità operativa semplice a valenza Dipartimentale di chirurgia
spinale di __________ (cfr. doc. 218).
1.3. Con
decisione del 18 ottobre 2005 l’AI ha assegnato ad RI 1 una rendita intera
(grado di invalidità 81%) a partire dal 1° agosto 2004 (cfr. doc. 798, 805).
1.4. L’assicurata,
il 13 dicembre 2006, è stata nuovamente operata a causa di ernie discali
cervicali, e meglio a livello C3-C4 e C4-C5 è stata eseguita un’operazione di
microdiscectomia presso l’__________ di __________ (cfr. 94, 96, 97).
Inoltre presso
il medesimo è stato effettuato un intervento di microdiscectomia L1-L2 il 6
settembre 2007 e un’operazione di asportazione di ernia discale Th12-L1 il 15
ottobre 2007 (cfr. doc. 26, 8).
1.5. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF resistente,
con decisione del 20 giugno 2008, ha chiuso il caso e ha riconosciuto ad RI 1
il diritto a una rendita di invalidità del 100% dal 1° giugno 2008 e a
un’indennità per menomazione dell’integrità del 12.5% (cfr. doc. 3).
A seguito
dell’opposizione inoltrata dall’assicurata, rappresentata dal RA 1 (cfr. doc.
2), l’Istituto assicuratore, il 18 agosto 2008, ha ribadito il contenuto del
suo primo provvedimento (cfr. doc. A1).
1.6. Con
tempestivo ricorso del 17 settembre 2008, l’assicurata, sempre assistita dal RA
1, ha chiesto di essere posta al beneficio di un’indennità per menomazione
dell’integrità di almeno il 65%.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale essa ha addotto di presentare un
danno alla salute notevolmente maggiore di quanto riconosciutole da CO 1 sulla
base della relazione del 20 novembre 2006 afferente alla visita specialistica
del 27 marzo 2006 da parte del Dr. med. __________, il quale, asserendo che
l’infortunio ha peggiorato uno stato cervicale precedente asintomatico ha
valutato l’IMI in misura del 12.5%.
L’assicurata,
riguardo al danno riscontrato in sede cervicale e alle spalle, ha precisato che
secondo la tabella 7.2 OAINF per una cervico-brachialgia con dolori persistenti
anche a riposo e di notte è prevista un’indennità massima del 50%.
L’insorgente
ha, inoltre, rilevato che il perito dell’assicuratore LAINF ha sì menzionato
uno stato preesistente asintomatico, poi reso sintomatico dall’infortunio, ma
non ha specificato la parte di danno da attribuire allo stato preesistente.
Essa considera, pertanto, arbitraria l’assegnazione di un’indennità del 12.5%.
La
ricorrente, per il solo danno in sede cervicale, ha invece chiesto
l’assegnazione di un’indennità di almeno il 30%.
L’assicurata
ha inoltre fatto valere il diritto a un’adeguata indennità per il danno
psichico risultante dall’infortunio e definito nella relazione del Dr. med. __________
come reazione depressiva prolungata da sindrome di disadattamento. La stessa
ritiene che l’entità del danno psichico non sia stata debitamente valutata e
considerata dall’assicuratore LAINF. L’insorgente ha rinviato alla
documentazione medica agli atti in cui è stata valutata inabile al 100% anche
solo per motivi psichici e ha postulato, sulla base della tabella 19 il
riconoscimento di un’indennità per menomazione dell’integrità psichica di
almeno il 35%.
La
ricorrente ha concluso di avere dunque diritto complessivamente a un’indennità
per menomazione dell’integrità fisica e psichica del 65% (cfr. doc. I).
1.7. CO 1,
rappresentata dall’avv. RA 2, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.8. Il 15
ottobre 2008 il rappresentante dell’assicurata ha trasmesso una certificazione
del 14 gennaio 2008 del Dott. __________ dell’__________ di __________ e un
rapporto del 27 dicembre 2007 della Clinica __________ di __________ (cfr. doc.
V).
1.9. L’avv. RA 2,
il 17 ottobre 2008, ha riconfermato integralmente nella risposta di causa,
rilevando che l’ulteriore documentazione prodotta dalla parte ricorrente nulla
dice di nuovo (cfr. doc. VII).
1.10. Pendente
causa questa Corte ha richiamato da CO 1, tramite l’avv. RA 2, l’incarto
integrale attinente all’assicurata (cfr. doc. IX).
Quanto
richiesto è pervenuto al TCA il 5 marzo 2009 (cfr. doc. X; 340-831).
1.11. Al RA 1 è
stato assegnato un termine di dieci giorni per esaminare l’incarto completo
dell’assicuratore LAINF resistente e per presentare osservazioni scritte (cfr.
doc. XI).
Il rappresentante
dell’assicurata è, tuttavia, rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della vertenza è circoscritto alla quantificazione dell’indennità per
menomazione dell’integrità.
A tale
fine va appurato se l’assicuratore LAINF resistente correttamente o meno, da un
lato, per la menomazione all’integrità fisica, ha assegnato all’assicurata
un’IMI del 12.5% e dall’altro, ha negato il riconoscimento di un’IMI per la
problematica psichica.
2.3. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali,
d'infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi
psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri
oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.
4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della
dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella
degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.6.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.6.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
In questo
contesto è utile segnalare che, in una sentenza U 394/06 del 19 febbraio 2008,
il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in materia di
traumi del tipo “colpo di frusta” al rachide cervicale e, in questo ambito, ha
parzialmente modificato i criteri di rilievo che, a dipendenza della gravità
dell’infortunio, devono eventualmente essere considerati nella valutazione
dell’adeguatezza.
L'Alta
Corte non ha per contro modificato i principi applicabili in caso di sviluppo
psichico abnorme post-infortunistico (cfr. DTF 134 V 109, consid. 6.1 e STF
8C_209/2007 del 7 marzo 2008, consid. 1.2).
2.6.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss.
consid.
4a).
2.7. Secondo l'art.
24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica, mentale o psichica.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.8. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante
se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla capacità di
guadagno, è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
Questi
concetti sono stati ribaditi in un sentenza U 349/06 dell11 luglio 2007 nel
quale il Tribunale federale ha rilevato:
"
Occorre poi ricordare al ricorrente, come già
spiegato dal giudice cantonale, che secondo giurisprudenza la menomazione
dell'integrità è valutata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo
profilo, l'IMI si distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del
diritto civile, per il quale si procede ad una valutazione individuale del
danno avuto riguardo alle particolarità del caso. Contrariamente alla
valutazione del torto morale secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI
può prendere a base criteri medici di carattere generale, risultanti da esami
comparativi di postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle
specifiche limitazioni che la lesione è suscettibile di comportare per un
determinato assicurato. In altri termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle
circostanze del caso concreto, ma da una valutazione medico-teorica del danno
alla salute fisica o psichica, prescindendo da fattori di carattere soggettivo
(DTF 115 V 147 consid. 1; cfr. DTF 133 V 224). In quest'ordine di
idee, la Corte cantonale ha rettamente rilevato che la circostanza che
l'insorgente, a causa delle conseguenze dell'infortunio, possa essere stato
costretto a modificare le proprie abitudini di vita, non può essere presa in
considerazione nella valutazione della menomazione all'integrità di cui è
portatore."
2.9. Secondo
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più
infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio
complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF; cfr. SVR 2008 UV Nr. 10).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato
(cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.10. L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,
p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
Al
riguardo in una sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha
rilevato:
"
3.4 La table 1.2. prévoit, en ce qui concerne
l'épaule, un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 pour cent pour une épaule
bloquée en adduction, de 10 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés
au dessus de l'horizontale, et de 15 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à
l'horizontale. En l'espèce, il ressort des constatations du docteur E.________
- qui se fondent sur un examen clinique approfondi et dont il n'y a pas lieu de
remettre en cause l'exactitude - que la mobilité de l'épaule est réduite
jusqu'à l'horizontale (l'abduction active atteint l'horizontal tandis que la
flexion active est possible un peu au dessus de l'horizontal). Le taux de 15
pour cent retenu par la CNA et les premiers juges correspond dès lors bien au
handicap du recourant."
2.11. Di principio,
sussiste diritto ad un’indennità per menomazione dell'integrità anche quando è
alterata l’integrità psichica.
Al
proposito il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha osservato quanto
segue:
"
a) Nach Art. 24 Abs. 1 UVG besteht Anspruch auf Integritätsent-
schädigung bei dauernd erheblichen Schädigung der körperlichen
oder geistigen Integrität. Der Begriff der geistigen Integrität (intégrité
mentale, integrità mentale) ist in einem weiten Sinne aufzufassen und umfasst -
wie der anspruchsbegründende Gesundheitsschaden bei der Invalidität gemäss Art.
18 UVG (vgl. hierzu Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 350) -
geistige, intellektuelle und psychische Aspekte (Maurer, a.a. O., S. 414; vgl.
auch Gilg/Zollinger, Die Integritätsentschädigung, S. 37, wonach als
Integritätsschaden grundsätzlich jede Beeinträchtigung der “physischen und
psychischen Lebenselemente des Normalmen- schen” gilt). Die Begriffe “geistig”
und “psychisch” werden von Gesetzgeber in der Sozialversicherung als
gleichbedeutend betrachtet (vgl. etwa Art. 23 Abs. 1 und Art. 25 a MVG, wo von
“psychischer Integrität” die rede war, während Art 48 Abs. 1 des MVG vom
19.6.1992 in Anlehnung an die obligatorische Unfallversicherung von geistiger
Integrität spricht, ohne dass damit eine materielle Änderung verbunden war). Wo
das Gesetz den Begriff der geistigen Gesundheit verwendet, schliesst dieser
die psychische Gesundheit folglich mit ein (vgl. zu Art. 2 Abs. 1 und 2 KVG;
Maurer, Kranken- versicherungsrecht, S. 29). Aus dem Wortlaut von Art. 24 Abs.
1 UVG lässt sich daher nicht ableiten, dass der UVG-Versicherer lediglich
organisch bedingte Beeinträchtigungen der psychischen Integrität zu
entschädigen hat. Vielmehr ist davon auszugehen, dass ein Anspruch
grundsätzlich bei allen psychischen Störungen gegeben sein kann, seien diese
organisch, endogen oder reaktiv bedingt (vgl. i.d.S auch Maurer,
Schweizerisches Unfallversiche- rungsrecht, S. 414).
b) Aus den Materialien zum geltenden
Unfallversicherungsrecht ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass nur
organische bedingte Beeinträchtigungen der psychischen Integrität zu
entschädigen sind. Dem Protokoll der Subkommission zur Vorbereitung der UVV
(Sitzung vom 27. Mai 1981) lässt sich zwar entnehmen, dass die SUVA bei der
Aufzählung der Versicherten Tatbestände in der Liste gemäss Anhang 3 zur UVV
“äusserste Zurückhaltung” geübt hat und insbesondere die Psychoneurose und
dauerndes Kopfweh nicht in die Liste aufnehmen wollte. Dies bedeutet jedoch
nicht, dass alle andern, die Integrität beeinträchti- genden geistigen oder
psychischen Defizite ohne organische Grundlage vom Anspruch ausgeschlossen
werden sollten. Die Liste der Integritätsschäden erwähnt denn auch die mit 20%
bewerte “Beeinträchtigung von psychischen Teilfunktionen wie Gedächtnis und
Konzentrationsfähigkeit” ohne zu präzisieren, dass die Beeinträchtigung eine
organische Grundlage aufzuweisen hat. Aus dem Umstand, dass solche
Beeinträchtigungen neben dem ebenfalls genannten psychoorganischen Syndrom
selbständig aufgeführt sind, ist vielmehr zu schliessen, dass eine
Entschädigung auch bei ausschliesslich psychogener Ursache geschuldet ist.
c) Ebensowenig spricht das Prinzip der abstrakten
und egalitären Bemessung der Integritätsschäden, wie es in der obligatorischen
Unfallversicherung Geltung hat (BGE 113 V 221 Erw. 4b), für einen
grundsätzlichen Ausschluss der rein psychogen bedingten Beein- trächtigungen
der Integrität vom Anspruch auf Integritätsentschädi- gung. Wird von reinen
Organ- oder Substanzverlusten (wie Verlust eines Armes oder des Gehörs)
abgesehen, sind längst nicht alle körperlichen Integritätseinbussen objektiv
quantifizierbar. Bei dem nach Anhang 3 zur UVV entschädigungspflichtigen
psychoorgani- schen Syndrom kann Art und Umfang der Funktionsausfälle zwar
neuropsychologisch festgestellt werden; der Schweregrad der mit der
Hirnfunktionsstörung allenfalls verbundenen Wesensveränderung kann dagegen nur
geschätzt werden (Tabelle 8 «Integritätsschäden bei psychischen Folgen von
Hirnverletzungen» der von der SUVA herausgegebenen Richtlinien). Gerade dieses
Beispiel zeigt, dass auch psychogene Beeinträchtigungen der Integrität einer
abstrakt-egalitären Bemessung des Integritätsschadens zugänglich sind. Wie
Murer/Kind/Binder aufzeigen, sind schematische Bewertungen psychogener
Störungen in Anlehnung an die Abstufungen bei den Hirnfunktionsstörungen
durchaus möglich (SZS 38/1994 S. 195) ..."
(DTF 124 V 29 consid. 3a, b e c = RAMI 1998 pag. 354 e seg. consid 3a, b e c)
2.12. In caso di
affezioni psichiche è dato il diritto ad un indennità per menomazione
dell'integrità soltanto quando è possibile porre una prognosi individuale e
precisa a lungo termine che escluda praticamente per tutta la vita la possibilità
di un cambiamento della situazione per guarigione o miglioramento (cfr. DTF 124
V 29 consid. 4c = RAMI 1998 pag. 354 consid. 4c; STFA del 13 settembre 1999
nella causa M., U 102/99).
Al
riguardo l'Alta Corte si è così espressa:
"
... Ausgehend vom allgemeinen Wortsinn (vgl. hiezu BROCKHAUS/WAHRIG, a.a.O., und DUDEN, a.a.O., unter dem
Stichwort "unabsehbar") kann der Begriff im
vorliegenden Zusammenhang entweder bedeuten, dass nicht damit zu rechnen ist,
dass der Schaden dereinst wegfallen wird, oder aber, dass eine verlässliche
Prognose hinsichtlich des in näherer oder fernerer Zukunft allenfalls
bestehenden Schädens nicht möglich ist."
(DTF 124 V 29 consid. 4c = RAMI 1998 pag. 354 consid 4c).
Il TFA ha,
inoltre, considerato che, certamente, questo criterio costituisce una
limitazione importante nel caso di un'affezione di carattere psichico ritenuto
che è difficile prevedere, nel grado della verosimiglianza richiesto, se
un'affezione di questo tipo durerà tutta la vita. Tuttavia, ciò non basta,
secondo il TFA, a dichiarare contrario alla legge l'art. 36 cpv. 1 prima frase
OAINF che non va al di là di quanto previsto dall'art. 24 cpv. 1 LAINF.
2.13. Per accertare
il carattere durevole della menomazione dell'integrità psichica, dev'essere
richiamata innanzitutto la prassi applicabile qualora occorra stabilire
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata nei casi di disturbi psichici
consecutivi ad infortunio. Dopo questa analisi si stabilirà se sono necessari
accertamenti dal profilo psichiatrico atti a dimostrare il carattere durevole
della menomazione (DTF 124 V 209 segg.; DTF 124 V 29 segg. = RAMI 1998 pag. 354
segg.).
A tale
proposito il TFA ha rilevato quanto segue:
"
... le point de savoir si une atteinte à l'intégrité
psychique a un caractère durable est essentiellement une question de fait que
l'administration ou le juge, s'il y a recours, doit trancher en se conformant à
la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale.
Aussi l'administration et le juge ont-ils besoin -
comme lorsqu'il s'agit d'examiner l'existence d'un lien de causalité naturelle
dans le domaine médical - de renseignements médicaux fournis par des experts.
Du point de vue juridique, peu importe qu'un diagnostic ait été posé non pas
d'après la classification des affections publiées par l'Organisation mondiale
de la santé sous le titre d' "ICD-10" (International Classification
of Diseases) - dont le chapitre V (F) concernant les troubles psychiques a été,
en 1995, recommandé par la Société suisse de psychiatrie en ce qui concerne la
détermination du diagnostic - mais d'après un autre système de classification
reconnu, tant que les éléments de chaque diagnostic particulier apparaissent
clairs sur le vu de l'ensemble des indications et que les constatations
médicales sont pertinentes eu égard au point à examiner (arrêt non publié B. du
2 mai 1997)...
Dans la mesure où l'examen du caractère durable des
troubles psychiques, en tant que notion juridique, est finalement une
question de droit qui doit être tranchée en fonction du cas particulier...
....
A la lumière de cette jurisprudence et compte tenu
du fait que, selon la doctrine psychiatrique majoritaire, seuls des événements
accidentels d'une gravité exceptionnelle entraînent des atteintes durables, il
est objectivement justifié de prendre en considération également l'événement
accidentel lui-même lorsqu'il s'agit d'examiner le caractère durable d'une
affection psychique d'origine accidentelle et de se fonder sur la pratique
applicable à la question de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques
consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 ss, 403 ss).
....
Conformément à cette jurisprudence et à la doctrine
psychiatrique majoritaire, le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité
doit être en principe nié en cas d'accident insignifiant ou de peu de gravité
même si l'existence d'un lien de causalité adéquate est exceptionnellement
admise. En cas d'accident de gravité moyenne également, le caractère durable de
l'atteinte doit, en règle générale, être nié sans qu'il soit nécessaire de
mettre en oeuvre dans chaque cas une instruction plus approfondie au sujet de
la nature et du caractère durable de l'atteinte psychique. Il ne convient de
s'écarter de ce principe que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque l'on
se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves pour autant que les
pièces du dossier fassent ressortir des indices évidents d'une atteinte particulièrement
grave à l'intégrité psychique, qui ne paraît pas devoir se résorber. On doit
voir de tels indices dans les circonstances qui sont en connexité étroite avec
l'accident et qui servent de critères lors de l'examen de la causalité adéquate
(ATF 115 V 140 sv consid 6c, 409 sv consid 5c) pour autant qu'ils revêtent une
importance et une intensité particulières et qu'en tant que facteurs
stressants, ils ont de manière évidente favorisé l'installation de troubles
durables toute la vie. Enfin, en cas d'accidents graves, le caractère durable
de l'atteinte à la santé psychique doit toujours être examiné, au besoin par la
mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, pour autant qu'il n'apparaisse
pas déjà évident sur le vu des éléments ressortant du dossier." (DTF 124 V
209 consid 4b)
... 5bb) Im Lichte dieser Rechtsprechung und unter
Berücksichtigung des Umstandes, dass nach herrschender psychiatrischer
Lehrmeinung nur Unfallereignisse von aussergewöhnlicher Schwere zu dauerhaften
Beeinträchtigungen der Integrität führen, erweist es sich als sachgerecht, bei
der Beurteilungen der Dauerhaftigkeit psychogener Unfallfolgen ebenfalls an das
Unfallereignis anzuknüpfen und von der Praxis auszugehen, wie sie für die
Beurteilung der Adäquanz psychischer Unfallfolgen Geltung hat (BGE 115 V 133).
Danach wird die Adäquanz bei banalen bzw. leichten Unfällen in der Regel ohne
weiteres verneint und bei schweren Unfällen in der Regel bejaht; im mittleren
Bereich bedarf es besonderer, objektiv erfassbarer Umstände, damit die Adäquanz
bejaht werden kann (BGE 115 V 138 ff. Erw. 6). In Anlehnung an diese Praxis und
die psychiatrischen Lehrmeinungen ist der Anspruch auf Integritätsentschädigung
bei banalen bzw. leichten Unfällen regelmässig zu verneinen, selbst wenn die Adäquanz
der Unfallfolgen ausnahmsweise bejaht wird. Auch bei Unfällen im mittleren
Bereich lässt sich die Dauerhaftigkeit des Integritätsschadens in der Regel
verneinen, ohne dass in jedem Einzelfall eine nähere Abklärung von Art und
Dauerhaftigkeit des psychischen Schadens Vorzunehmen wäre. Etwas anders gilt
nur ausnahmsweise, namentlich im Grenzbereich zu den schweren Unfällen, wenn
aufgrund der Akten erhebliche Anhaltspunkte für eine besonders schwerwiegende
Beeinträchtigung der psychischen Integrität bestehen, die einer Besserung nicht
mehr zugänglich zu sein scheint. Solche Indizien können in den weiteren
unfallbezogenen Kriterien erblickt werden, wie sie bei der Adäquanzbeurteilung
zu berücksichtigen sind (BGE 115 V 140 f. Erw 6c), sofern sie besonders ausgeprägt
und gehäuft gegeben sind und die Annahme nahelege, sie könnten als Stressoren
eine lebenslang chronifizie- rende Auswirkung begünstigt haben. Bei schweren
Unfällen schliesslich ist die Dauerhaftigkeit des Integritätsschadens stets zu
prüfen und nötigenfalls durch ein psychiatrisches Gutachten abzuklären, sofern
sie nicht bereits aufgrund der Akten als eindeutig erscheint." (DTF 124 V
29 consid. 5bb=RAMI 1998 pag. 354 consid 5bb)
Pertanto,
secondo la giurisprudenza, in caso di infortunio insignificante o leggero, come
pure di infortunio di grado medio, in linea di principio, il diritto
all'indennità per menomazione all'integrità per conseguenze psichiche va
negato, difettando il carattere durevole del danno. Una deroga a questo
principio è eccezionalmente ammissibile allorché il sinistro deve essere
classificato nella categoria intermedia al limite degli infortuni gravi e dagli
atti risultino elementi rilevanti a favore di una menomazione dell'integrità
psichica particolarmente grave il cui miglioramento non sembra più essere
attuabile (cfr. STFA U 92/05 del 12 settembre 2006 consid. 3.2.; STFA U 482/05
del 3 ottobre 2006). Tali indizi possono corrispondere ai criteri da prendere
in considerazione per valutare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
nel caso di disturbi psichici consecutivi a infortunio, se essi rivestono
un'importanza e un'intensità particolari e se, in quanto fattori che causano
stress, hanno favorito in maniera evidente l’instaurarsi di disturbi durevoli
per tutta la vita.
In tal
caso, come nell'ipotesi di infortuni gravi, andrà verificato dal profilo
medico, mediante l'allestimento di una perizia psichiatrica, se esiste o meno
un'affezione psichica che verosimilmente perdurerà con la stessa intensità per
tutta la vita, a meno che ciò non risulti già in maniera evidente sulla base
degli atti all’inserto (cfr. DTF 124 V 29 consid. 5bb; DTF 124 V 45 consid.
5c/bb; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 3.1.; STFA
del 17 luglio 2003 nella causa F., U 302/00).
Al
riguardo è utile evidenziare che l'Alta Corte in una sentenza U 102/04 del 20
settembre 2004, ha confermato un precedente giudizio di questa Corte con cui a
un assicurato che si era ferito alla fronte nel tagliare una tavola con una
motosega era stato negato il diritto a un’IMI più elevata del 5% - grado
riconosciuto per l’aspetto somatico - a causa dei disturbi psichici accusati
dallo stesso.
In
effetti l’Alta Corte ha considerato, da un lato, che il carattere duraturo
della menomazione psichica in esame poteva essere negato già solo in
considerazione della documentazione agli atti, in particolare della
constatazione fatta dal medico psichiatra curante dell’assicurato, secondo cui
l’incidente subito aveva determinato nel paziente uno stato di disagio
moderato che ne aveva intaccato l’integrità fisica e psichica. Tale
constatazione escludeva, a mente del TFA, l’esistenza di una lesione
particolarmente grave.
Dall’altro,
che il carattere persistente dell’affezione psichica faceva difetto, anche
perché nessuna delle circostanze strettamente connesse all’infortunio –
classificato dal TCA nella categoria degli infortuni medi e tutt’al più nella
categoria degli infortuni intermedi al limite di quelli gravi – che servono da
criterio per l’esame della causalità adeguata erano nel caso di specie
adempiute.
2.14. Nell’evenienza
concreta il 5 agosto 2003 RI 1, a bordo quale passeggera della vettura guidata
dalla figlia, è rimasta vittima di un tamponamento in territorio __________.
Più
precisamente dal rapporto della Polizia __________ di __________ si evince che il
veicolo sul quale sedeva la ricorrente, dopo essere arrivato nel centro abitato
di __________ in direzione di __________ ed essersi fermato dietro il bus di
linea, è stato tamponato bruscamente da tergo da un’altra auto che non si era
accorta della vettura ferma. Il limite della velocità della strada, sulla quale
ha avuto luogo l’incidente, corrisponde a 50 km/h (cfr. doc. 825-829).
L’insorgente
ha riportato un trauma cervico dorsale con meccanismo a colpo di frusta e un
trauma addominale con ematoma renale a sinistra (cfr. doc. 339).
Il 22
agosto 2003 è stata eseguita una TAC renale e sonografia del rene sinistro che
ha posto in luce la persistenza di una modica disomogeneità del polo renale
superiore sinistro apprezzabile soprattutto in ecografia dopo contusione con
macroematuria pregressa, non segni per ulteriori complicazioni, una piccola
cisti renale polo superiore sinistro (cfr. doc. 683).
Il 3
settembre 2003 il Dr. med. __________, spec. FMH in urologia, ha attestato che
sonograficamente il rene sinistro si presentava indenne, in particolare non
c’era nessun ematoma extra-renale da notare. Inoltre egli ha osservato che
dalla RX dell’addome non risultava alcuna frattura delle costole. Il medico ha
concluso per esiti di trauma ottuso sul fianco sinistro con consecutiva
contusione renale. Egli ha pure precisato che le vie urinarie alte erano
normali e che i dolori residuali erano da imputare alla contusione alle costole
(cfr. doc. 334).
Sul
“Modulo di documentazione per prima consultazione successiva a trauma da
accelerazione cranio-cervicale” il Dott. __________, che ha visitato
l’assicurata il giorno stesso del sinistro (cfr. doc. 339), il 1° settembre
2003 ha indicato che la medesima ha riferito dolori cervicali bilateralmente, irradiazione
del dolore al braccio destro, capogiro e nausea immediatamente, cefalee un’ora
dopo il trauma (cfr. doc. 335).
Il Dr.
med. __________, FMH in chirurgia, su richiesta de CO 1 ha esaminato
l’insorgente, per la prima volta, il 25 novembre 2003. Nel relativo rapporto il
medico, per quanto riguarda i disturbi a livello cervicale, ha indicato, da una
parte, che esisteva ancora un nesso di causalità con l’infortunio dell’agosto
2003. Dall’altra, che le importanti discopatie multisegmentali con quattro
ernie discali presentate dall’assicurata erano certamente preesistenti (cfr.
doc. 551).
Dalla RM
e RX oblique della colonna cervicale eseguite il 3 dicembre 2003 sono emerse
delle discopatie plurisegmentali con ernia discale paramediana-foraminale
destra C3-C4, ernia discale paramediana sinistra C4-C5, piccola ernia discale a
base larga C5-C6 e importante ernia discale mediana e biforaminale C6-C7 con
stenosi secondaria del canale spinale che causano delle impronte sul midollo ma
senza segni diretti di mielopatie (cfr. doc. 324).
Il Dr.
med. __________, spec. FMH in neurochirurgia, relativamente al consulto dell’8
gennaio 2004, ha indicato che l’assicurata presentava una sindrome cervicale e
rachialgia, commotio cerebri e sospetto di commotio spinalis in st. d.
infortunio della circolazione del 5 agosto 2003. Egli ha poi precisato che
dalle radiografie convenzionali effettuate direttamente dopo l’infortunio non
risultava alcuna patologia degenerativa e che la RM a distanza di quattro mesi
confermava unicamente un’incipiente discopatia e dei prolassi mediali e
laterali in quattro livelli. Lo specialista ha puntualizzato al riguardo che ciò
era difficilmente compatibile con un trauma cervicale che normalmente interessa
1, al massimo 2 livelli, ma che tuttavia, tenendo conto del fatto che
l’assicurata ha avuto una sintomatologia con vertigini, nausea, vomito e
problemi neurologici alle braccia suggestionabili per una commotio spinalis,
non era da escludere che il trauma fosse stato sufficientemente violento per
causare dei problemi plurisegmentali (cfr. doc. 322).
La
ricorrente, dal 26 gennaio al 17 febbraio 2004, è stata degente presso la
Clinica __________ di __________ su indicazione del Dr. med. __________ per una
cura riabilitativa (cfr. doc. 303, 544).
Dal
rapporto d’uscita emerge, segnatamente, che:
"
(…)
Il decorso è risultato
altalenante con periodi di miglioramento seguiti da peggioramento
sintomatologico, ma negli ultimi giorni riferiva un discreto miglioramento dei
dolori sopratutto alle spalle e sembra che le applicazioni di peloidi calde
abbiano favorito maggiormente tale aspetto positivo. Purtroppo non è stato
possibile stabilizzare i risultati ottenuti, in quanto la paziente continua ad
accusare riesacerbazioni dolorose improvvise e inaspettate con associati
disturbi neurovegetativi e calo dell’umore.” (Doc. 304)
Il 1°
aprile 2004 è stata esperita un’ecografia articolare destra e sinistra delle
spalle. Dal relativo referto risulta che d’ambo i lati si è osservata la
presenza di conservato spessore della cuffia dei rotatori senza evidenti
versamenti liquidi periarticolari. A sinistra si sono osservate due formazioni
iperecogene perifericamente al tendine del capolungo del bicipite con diametro
di 2 e 3 mm compatibili con calcificazioni. Inoltre in corrispondenza della
borsa sottodeltoidea di sinistra si è osservato un ispessimento della borsa
stessa con contenuto sovra liquido denso (cfr. doc. 302).
L’insorgente,
il 7 aprile 2004, è stata nuovamente esaminata dal Dr. med. __________, nonché
dalla Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia. Dal relativo
referto si evince che:
"
(…)
Esiste una reazione
depressiva nell’ambito di una sindrome da disadattamento e una cervicobrachialgia
destra cronica con importante diminuzione della mobilità della colonna
cervicale. Preesistente all’infortunio una grave affezione degenerativa della
colonna cervicale con discopatie cervicali multisegmentali, con ernie discali
C3-C4 a destra, C4-C5 a sinistra, ernia discale a base larga C5-C6 e importante
ernia discale mediana e biforaminale C6-C7 con stenosi secondaria del canale
spinale.
Secondo la perizia della
psichiatra la paziente non ha un’affezione psichica ereditaria, rispettivamente
nel suo curriculum vitae. Nell’ambito dell’infortunio del 5.8.03 ha sviluppato
una depressione da disadattamento.
L’infortunio del 5.8.03 ha
colpito una colonna cervicale che era già danneggiata in modo importante, con
discopatie multisegmentali con quattro ernie discali da C3 fino a C7. Le cure
somatiche fino ad ora non hanno portato a un miglioramento significativo. Si
assiste piuttosto a una cronicizzazione della cervico-brachialgia destra.”
(Do.c 529)
Il 28
aprile 2004 è stata effettuata una nuova RM della colonna cervicale, una
radiografia statica e dinamica del rachide cervicale, come pure una TAC
cervicale nativa. I rilievi erano sostanzialmente sovrapponibli a quelli della
RM precedente ad esclusione di una possibile irritazione radicolare C7 a sinistra
e di segni di instabilità di origine postraumatica rilevabili alle RX dinamiche
del rachide cervicale (cfr. doc. 289, 278).
L’assicurata,
dal 26 aprile al 4 giugno 2004, è stata degente presso la Clinica __________ di
__________.
Nel
rapporto d’uscita è stato indicato che:
"
(…)
Col programma
riabilitativo seguito integrato da apporto di una piccola dose di
Amitriptilina, AINS e mesoterapia antalgica mirata, la paziente ha presenttao
un lento e progressivo miglioramento, recuperando una miglior condizione
generale e una migliore mobilità del tratto cervicale, del rachide in toto e
delle spalle. Sono andati migliorando anche i dolori e le irradiazioni dolorose
agli arti superiori prima avvertite, che le consentono di sollevare attivamente
gli arti superiori, seppure avvertendo dolori. Migliorato anche il senso di
nausea ai movimenti del capo. Purtroppo persiste deficit di forza alla
prensione della mano sx, associato a un deficit d’estensione del 4-5 raggio.”
(Doc. 278).
L’assicurata,
durante la degenza presso la Clinica __________, è stata valutata anche dal
profilo neuropsicologico come segue:
"
L’esame neurospicologico ha evidenziato una
sintomatologia ansioso-depressiva di entità lieve-moderata di origine reattiva
e delle difficoltà di controllo attentivo in una prova di attenzione selettiva
con la presenza di numerosi falsi allarmi. Tale performance può essere, almeno
in parte, spiegata dalla sintomatologia ansiosa. Le restanti funzioni cognitive
sono tutte nella norma.” (Doc. 281)
L’assicurata
è stata sottoposta a una visita fisiatrica di controllo presso la Clinica __________
il 10 novembre 2004. E’ stato riscontrato che il rachide cervicale presentava
un’articolarità limitata su tutti i piani di movimento, ma soprattutto in
estensione, in flessione, nelle inclinazioni laterali, mentre apparivano
migliorate le rotazioni. La digitopressione a livello delle inserzioni
occipitali e dei processi spinosi delle vertebre cervicali evocava vivo dolore.
La contrattura delle masse muscolari paravertebrali e dei fasci superiori del
muscolo trapezio appariva diminuita, pur persistendo ancora vari trigger point
a sinistra. A livello degli arti inferiori non è stato rilevato nulla di
patologico, fatta eccezione per un deficit scenico a carico del muscolo quadricipite,
di nuova insorgenza (cfr. doc. 254-255).
Il 21
marzo 2005 è stata eseguita un’ulteriore RM e RX cervicale, da cui è emerso:
"
Nota stenosi del canale spinale tra C3 e C7 con
mielopatia compressiva (benché non vi sono alterazioni del segnale nel midollo
stesso) e già documentata sporgenza (…).
Rispetto all’esame
precedente vi sembra più compressione a livello C6-C7 prima dell’ingresso del
nueroforame, quest’utimo già stenotico a causa di uncartrosi. Vi è chiaro
enhancement patologico in questa sede (i 21 se 500) indicando una componente di
ernia lussata in questa sede. Agli altri livelli quadro più o meno stabile.”
(Doc. 229)
Il Dr.
med. __________ ha ulteriormente visitato l’assicurata l’8 aprile 2005. Il
medico ha indicato che sussisteva ancora un nesso di causalità probabile con
l’infortuno dell’agosto 2003, che esisteva un’importante discopatia con ernie
discali da C3 fino a C7 preesistente e che almeno il 50% della sintomatologia
accusata a quel momento era dovuta a un fattore di malattia (cfr. doc. 514).
La
ricorrente, il 3 maggio 2005, è stata sottoposta a un intervento di discectomia
a livello C6-C7 presso l’Unità operativa semplice a valenza Dipartimentale di
chirurgia spinale di __________ (cfr. doc. 218).
La RM
della colonna cervicale di controllo effettuata presso l’Istituto radiologico __________
di __________ ha posto in luce:
"
- Evidente miglioramento della situazione a
livello operato C6-C7.
- Persiste
stenosi del canale spinale a livello C4-C5 prevalentemente dovuta a un’ernia
lussata in sede paramediana sinistra con compressione diretta sul midollo
spinale e evidentemente anche associate formazioni di Hard bar.
- Invariata
la situazione a livello C3-C4 e C5-C6” (Doc. 187)
Dal
referto della TAC della colonna cervicale e vertebrale del 14 novembre 2005
risulta che:
"
Il diametro sagittale del canale vertebrale
osseo a livello C6-C7 risulta minimamente ridotto e misura 10 mm.
Vi è una lieve stenosi del
recesso vertebrale di sinistra. A livello C4-C5 il diametro sagittale misura
11mm. Vi è una discopatia C4-C5 con una spondilosi dorso-laterale sinistra e
conseguente impressione del sacco durale. Spondilartrosi ed uncartrosi C4-C5 e
C5-C6 bilaterale con minima stenosi dei forami di coniugazione a destra.” (Doc.
168)
Nel rapporto
afferente alla visita del 27 marzo 2006 allestito dal Dr. med. __________
unicamente il 20 novembre 2006 è stato affermato, dapprima, che non erano da
escludere in futuro altri interventi di stabilizzazione della colonna
cervicale, per la compressione del midollo spinale ma che comunque con grande
probabilità l’assicurata non avrebbe ripreso mai più una capacità lavorativa
remunerabile. Inoltre è stato attestato che l’incidente dell’agosto 2003 ha peggiorato
una sintomatologia preesistente con grave degenerazione della colonna cervicale
in modo direzionale, che con grande probabilità le diverse ernie discali erano
preesistenti al sinistro ma ancora asintomatiche, che lo status quo sine non
era mai più stato raggiunto e che la cervico-brachialgia bilaterale cronica -
con intermittenti segni sensibili di irritazione in uno stato dopo asportazione
di un’ernia discale C6-C7 con spondilodesi intersomatica con cage, con dolori
persistenti non permettenti un carico accessorio e presenti anche di notte a
riposo - comportava una menomazione dell’integrità fisica del 50%.
A
quest’ultimo riguardo è stato specificato che, visto che la maggior parte della
patologia della colonna cervicale era preesistente (75%) e che ¼ era dovuto al
peggioramento direzionale della situazione clinica, la menomazione
dell’integrità remunerabile ammontava al 12.5% (cfr. doc. 4).
Il 13
dicembre 2006 l’assicurata è stata nuovamente operata a causa di ernie discali
cervicali, e meglio a livello C3-C4 e C4-C5 è stata eseguita un’operazione di
microdiscectomia presso l’__________ di __________ (cfr. 94, 96, 97).
La TAC
alla colonna cervicale eseguita il 14 dicembre 2006 ha escluso complicanze
postoperatorie e documentato il corretto posizionamento delle cage
intersomatiche (cfr. doc. 97).
Il 14
febbraio 2007 è poi stata esperita un’ulteriore RM-colonna cervicale, la quale
ha rilevato un quadro identico a quello riscontrato con la TAC del dicembre
2006 (cfr. doc. 81).
Dal
referto della RX colonna dorsale e lombare AP e laterale – RM lombo-sacrale del
22 maggio 2007 si evince che:
"
Note degenerative con ernia discale mediana
D12-L1, ernia discale paramediana sinistra L1-L2, stenosi secondaria del canale
spinale L4-L5 di lieve entità e reazioni infiammatorie interspinose L4-L5, L5-S1.
Modiche turbe statiche dorsali.” (Doc. 74)
Sempre
presso l’__________ di __________ è stato effettuato un intervento di
microdiscectomia L1-L2 il 6 settembre 2007 e un’operazione di asportazione di
ernia discale T 12-L1 il 15 ottobre 2007 (cfr. doc. 26, 8).
Da un
rapporto del 27 dicembre 2007 della Clinica __________ emerge, in primo luogo,
che il rachide cervicale si presentava limitato su tutti i piani di movimento,
con dolore ai massimi gradi di escursione articolare, mentre il rachide L/S
appariva limitato prevalentemente nella flessione anteriore.
In
secondo luogo, dal lato neurologico, che i ROT erano normoevocabili agli arti
superiori, iperevocabili ma simmetrici a livello rotuleo, normoevocabili gli
achillei, mentre il segno di Lasègue si presentava ancora positivo a 60°
bilateralmente. Il deficit sensitivo cutaneo era presente all’arto superiore
sinistro nel dermatomero di C5 e nel territorio del nervo ulnare alla mano,
all’arto superiore destro nel dermatomero di C5 e nel territorio del nervo
ulnare/radiale/mediano alla mano. Agli arti inferiori l’ipoestesia interessava
il dermatomero di L5 a sinistra e la regione interna della coscia a destra,
mentre all’esame della regione perineale, si evidenziava ancora un deficit
sensitivo all’emilato sinistro e un tono sfinteriale normalizzato (cfr. doc. 8
= B2).
Dalle
conclusioni della RM al rachide intero eseguita il 20 dicembre 2007, per quanto
attiene al livello cervicale, risulta che:
"
Erniazione discale a livello C3-C4 in sede
centrale soprattutto paramediana destra con liscia indentazione sul midollo
spinale. Agli altri livelli buon esito.” (Doc. 6)
Relativamente
al livello dorsale e lombare si evince che:
"
- Rimasto un frammento trattenuto
retrosomatico di Th12 in sede
paramediana destra con
deviazione più che compressione del cono.
-
Non spiegazione per la sintomatologia dal lato sinistro. Buon esito degli
interventi a livello dorsale in modo particolare ai livelli discali Th12-L1,
L1-L2.
-
Mini fistola durale (DAVF) con vasi prominenti perimidollari lungo il midollo
dorsale inferiore ma probabilmente asintomatica in mancanza di un edema o
tumefazione del midollo stesso” (Doc. 7)
2.15. Per quanto
concerne l’aspetto somatico della menomazione dell’integrità, questo
Tribunale chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha
valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento del Dr. med. __________ -
sanitario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e
assicurativa -, sul quale si è fondata CO 1.
In tale
contesto va innanzitutto ricordato che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio
2007 consid. 6; RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003
nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura
amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da
uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e
complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a
delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è
alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr.,
pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19
aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).
In una
sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha inoltre deciso
che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un istituto
assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé
sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.
Il TFA ha
infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato
dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a
suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000
nella causa C., U 291/99).
Infine, per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
2.16. Questa Corte
ritiene che la valutazione dell'IMI effettuata dal medico fiduciario de CO 1 adempia
Fatti
i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza federale per riconoscere forza
probante a un rapporto medico.
In
particolare il Dr. med. __________ ha espresso il suo apprezzamento generale e
le ragioni che lo hanno portato a valutare al 12.5% l'indennità per menomazione
dell'integrità (menomazione del 50% ridotta del 75% a causa della patologia
preesistente; cfr. doc. 4) in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver
proceduto più volte a esaminare approfonditamente l’assicurata.
Preliminarmente va
osservato che dalle carte processuali emerge che il trauma addominale con edema
renale riportato in occasione del sinistro dell’agosto 2003 si è risolto senza
conseguenze.
Già nel settembre 2003
l’urologo Dr. med. __________ ha attestato che sonograficamente il rene
sinistro si presentava indenne e che dalla RX dell’addome non risultava alcuna
frattura delle costole. Lo specialista ha concluso che i dolori residuali erano
da imputare alla contusione alle costole (cfr. doc. 334).
L’insorgente non ha,
d’altronde, più lamentato disturbi a questo livello perlomeno dalla fine del
2007, come si evince dal rapporto del 27 dicembre 2007 della Clinica __________
(cfr. doc. B2) e dalla certificazione del 14 gennaio 2008 del Dott. __________
dell’__________ di __________ (cfr. doc. B1).
Relativamente ai disturbi
alla colonna cervicale, è vero che il Dr. med. __________ ha espresso la
propria valutazione nel marzo 2006 (cfr. doc. 4), dopo l’intervento di discectomia
a livello C6-C7 del maggio 2005 (cfr. consid. 1.2.), ma prima dell’operazione a
livello C3-C4 e C4-C5 del dicembre 2006 (cfr. consid. 1.4.).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che lo stato di salute della ricorrente, da quel profilo, è stato
comunque considerato stabilizzato già precedentemente all’intervento citato. Il
Dr. med. __________ ha indicato che non erano da escludere per il futuro
ulteriori interventi alla colonna cervicale, pur specificando che con grande
probabilità l’assicurata non avrebbe in ogni caso più ripreso un capacità
lavorativa remunerabile (cfr. doc. 4).
La
situazione della colonna cervicale della ricorrente, successivamente
all’intervento del dicembre 2006, non risulta del resto cambiata in modo
rilevante. L’assicurata, al contrario, ha continuato ad accusare dolori e
limitazioni funzionali, come pure ad avere difficoltà a eseguire anche le
normali attività domestiche (cfr. doc. B1, B2).
In proposito è utile ribadire, da una parte, che il diritto alle prestazioni di
corta durata (indennità giornaliere e cure) cessa - e quindi il caso va
definito relativamente all’eventuale diritto alla rendita e all’IMI - qualora
dalla continuazione delle cure non sia da attendersi un sensibile miglioramento
della salute dell'assicurato. Dall’altra, soprattutto, che la questione del
“sensibile miglioramento” deve essere esaminata in funzione dell’entità del
previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura
in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (cfr. DTF 134
V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
Pertanto l’operato del medico
fiduciario dell’assicuratore resistente che nel marzo 2006 ha determinato la
menomazione all’integrità presentata dall’assicurata non si rivela prematura.
La Tabella delle
menomazioni dell’integrità di cui all’Allegato 3 all’OAINF contempla per la
compromissione molto grave e dolorosa della funzione della colonna vertebrale
un’IMI del 50%.
Inoltre la Tabella 7.2
relativa alle affezioni alla colonna vertebrale nel caso di “Diskushernie,
nachgewiesen, inkl. Osteochondrose, Schulter-Hand Syndrom, radikuläre Ischias,
Causa-equina-Syndrom” prevede dei gradi differenti di IMI sulla base di una
scala del dolore e dei disturbi accusati (scala da 0 a +++).
Per l’eventualità più
grave, ossia con forti dolori durevoli anche di notte e a riposo, impossibilità
di sforzi supplementari e periodo lungo per ristabilirsi se i dolori aumentano
(scala +++), viene assegnata un’IMI del 20-40(50%).
In simili condizioni,
ritenuti lo stato di salute della colonna cervicale della ricorrente e
l’assenza di certificazioni mediche che pongano in serio dubbio la valutazione
del Dr. med. __________, la determinazione di un’IMI del 50% per le affezioni
dell’assicurata risulta giustificata.
La percentuale del 50%,
come verrà spiegato nel seguente considerando, in virtù dell’art. 36 cpv. 2
LAINF, deve poi essere ridotta.
2.17. Secondo
l'art. 36 cpv. 2 LAINF, le rendite di invalidità, le indennità per menomazione
all'integrità e le rendite per superstiti sono adeguatamente ridotte se il
danno alla salute o la morte è solo in parte imputabile all'infortunio (prima
frase). Per la riduzione delle rendite non si terrà tuttavia conto delle
affezioni anteriori non pregiudizievoli alla capacità di guadagno (seconda
frase).
L'applicazione di
questa disposizione presuppone che l'infortunio ed un evento non assicurato
abbiano causato assieme il danno alla salute. Per contro, l'art. 36 cpv. 2
LAINF, non è applicabile quando l'infortunio e l'evento non assicurato abbiano
provocato dei danni senza correlazione reciproca, che necessitano di terapie
differenti, ad esempio, perché interessano parti diverse del corpo. In questo
caso, le conseguenze dell'infortunio assicurato vanno valutate separatamente
(cfr. DTF 126 V 117 consid. 3a, 121 V 333 consid. 3c, 113 V 58 consid. 2 ed i
riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza U 374/06
del 29 giugno 2007, pubblicata in SVR 2008 UV Nr. 6 pag. 19, il TF ha stabilito
che la seconda frase dell’art. 36 cpv. 2 LAINF, secondo la quale, come visto, per la riduzione delle rendite non si terrà conto delle affezioni
anteriori non pregiudizievoli alla capacità di guadagno, non è applicabile alle
indennità per menomazione all’integrità.
In
effetti la nozione di capacità di guadagno non riguarda l’IMI. Pertanto,
allorché risultino affezioni preesistenti, l’IMI deve essere determinata dapprima
complessivamente, a prescindere dalla circostanza che le affezioni siano o meno
pregiudizievoli per la capacità di guadagno. In seguito il tasso dell’IMI sarà
ridotto sulla base delle singole problematiche di origine extratraumatica.
Nel caso di specie
l’assicuratore LAINF resistente, fondandosi su quanto indicato dal Dr. med. __________
(cfr. doc. 4), ha ridotto il grado dell’IMI del 75% (cfr. doc. A1).
Il medico fiduciario ha in
particolare rilevato che il 75% della patologia alla colonna cervicale è
preesistente al sinistro dell’agosto 2003, mentre il 25% (1/4) è dovuto al
peggioramento direzionale provocato dall’infortunio (cfr. doc. 4).
Il TCA ritiene di poter
aderire alla valutazione del Dr. med. __________.
Considerandi
Al riguardo, in primo
luogo, giova evidenziare che se, da un lato, il Dr. med. __________, nel
gennaio 2004 ha indicato che dalle radiografie convenzionali eseguite direttamente
dopo l’infortunio non risultava alcuna patologia degenerativa (cfr. doc. 322),
dall’altro, l’esame diagnostico di scelta per verificare la presenza o meno di
discopatie è la RM. Quest’ultima permette di visualizzare la struttura discale
non direttamente visibile con le radiografie standard, né con la TAC (cfr. www.__________.it;
www. __________et).
Per
quanto concerne il referto della RM esperita nel dicembre 2003, va osservato
che lo stesso ha posto in luce delle ernie discali cervicali, ma nulla ha
precisato circa la presenza di aspetti degenerativi o traumatici (cfr. doc.
324).
In secondo luogo, va
rilevato che la ricorrente non ha prodotto alcuna attestazione medica in senso
contrario.
Pertanto,
ritenuta la preesistenza di uno stato degenerativo, a mente del TCA appare
giustificato, conformemente all'art. 36 cpv. 2 LAINF, ridurre l'IMI del 75%,
come proposto dal Dr. med. __________, portandola al 12.5%, dato che il danno
alla salute patito dalla ricorrente è solo in parte imputabile all'infortunio.
2.18
Ne discende, senza
che si riveli necessario esperire ulteriori provvedimenti probatori, che per
quanto attiene all’aspetto somatico la concessione di un’IMI del 12.5%
all’insorgente da parte de CO 1 non presta il fianco a critiche.
Al
riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U
349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa
R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo
2003.
nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio
2002.
nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992.
in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991.
nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.19
La ricorrente
ha chiesto un’IMI aggiuntiva del 35% in relazione ai disturbi psichici
di cui è affetta (cfr. doc. I).
L’assicurata
ha sofferto effettivamente di una problematica psichiatrica, che nell’aprile
2004.
è stata diagnosticata quale reazione depressiva prolungata nell’ambito di
una sindrome da disadattamento (ICD 10 F 43.21) in seguito a infortunio invalidante
(cfr. doc. 525, 531).
Dalla
documentazione agli atti non risulta con chiarezza se l’assicurata al momento
della chiusura del caso presentasse ancora dei disturbi psichici.
Comunque
in caso di disturbi psichici, in relazione di causalità con l'infortunio in
questione, un assicurato ha diritto a un'indennità per menomazione
all'integrità, qualora sia possibile pronosticare a lungo termine l'esclusione,
praticamente per tutta la vita, della possibilità di un cambiamento della
situazione per guarigione o miglioramento (cfr. STFA del 21 gennaio 2004 nella
causa K. (U 274/02) e consid. 2.11.).
Nell'evenienza
concreta, si può prescindere dall'approfondire se la ricorrente,
successivamente al 2004, ha continuato a soffrire di disturbi psichici.
Infatti,
anche qualora l’assicurata abbia sempre lamentato una problematica psichiatrica
in nesso causale naturale con l'evento traumatico dell’agosto 2003, il
carattere durevole dell'affezione psichica deve essere escluso.
Come esposto
sopra (cfr. consid. 2.13.), per stabilire l'aspetto duraturo della menomazione
all'integrità psichica e conseguentemente per valutare se sono o meno necessari
ulteriori accertamenti psichiatrici, va applicata la prassi elaborata al fine
di accertare l'esistenza di una relazione di causalità adeguata nel caso di
disturbi psichici consecutivi a un evento traumatico.
In
concreto occorre, dunque, preliminarmente procedere alla qualifica
dell'infortunio subita dal ricorrente.
Come già
indicato in precedenza, dal rapporto della Polizia __________ di __________ si
evince che il veicolo sul quale sedeva la ricorrente come passeggera, dopo
essere arrivato nel centro abitato di __________ ed essersi fermato dietro il
bus di linea, è stato tamponato bruscamente da tergo da un’altra auto che non
si era accorta della vettura ferma. Il limite della velocità della strada,
sulla quale ha avuto luogo l’incidente, corrisponde a 50 km/h (cfr. doc.
825-829).
L’insorgente
ha riportato un trauma cervico dorsale con meccanismo a colpo di frusta e un
trauma addominale con ematoma renale a sinistra (cfr. doc. 339).
Alla luce
della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, ricordato che si deve
fare astrazione da come l'assicurata ha risentito lo choc traumatico (cfr. RAMI
1999.
U335, p. 209 consid. 3b/bb), l'infortunio occorso all’insorgente non può
essere classificato né fra quelli leggeri, ma neppure fra quelli gravi: si
tratta, a mente del TCA, di un infortunio di media gravità al limite della
categoria inferiore.
Tale
classificazione corrisponde a una ormai consolidata prassi federale elaborata
in relazione a incidenti in cui un’automobile ferma o a bassa velocità viene
tamponata da un altro veicolo (cfr. STFA U 99/01 del 6 novembre 2002, consid. 4.1.: "Der erlittene Verkehrsunfall ist mit der Vorinstanz im
mittleren Bereich, hier aber eher an der Grenze zu den leichten Unfällen
anzusiedeln. Dies entspricht auch der Praxis des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts, welches Auffahrkollisionen auf ein haltendes Fahrzeug in
der Regel als mittelschweren Unfall im Grenzbereich zu den leichten Unfällen
qualifiziert (Urteil B. vom 22. Mai 2002, U
339/01)" – il corsivo è del redattore; cfr., pure, STFA U 128/9 del 21
giugno 1999, consid. 3 e riferimenti; U. Müller, Die
Rechtsprechung des EVG zum adäquaten Kausalzusammenhang beim sog. Schleudertrauma
der HWS: Leitsätze, Kasuistik und Tendenzen, in SZS 2001, p. 431ss.).
Giova, inoltre, segnalare che la nostra Alta Corte ha valutato allo
stesso modo un incidente della circolazione stradale in cui l’automobile
guidata da un’assicurata, che transitava ad una velocità dichiarata di 45/50
km/h, è entrata in collisione con una vettura proveniente da destra. A seguito
dell'urto, la prima vettura si è girata di 90° a destra, terminando la propria
corsa sul marciapiede, non senza avere urtato di striscio un passante (cfr.
STFA U 371/01 del 17 ottobre 2002).
Al
riguardo cfr. anche STFA U 254/05 del 20 luglio 2006; STF 8C_361/2007 del 6
dicembre 2007.
Come
visto precedentemente (cfr. consid. 2.13.), nel caso di infortuni di grado
medio l'aspetto duraturo della menomazione deve, di regola, essere negato.
Nel caso in
esame il carattere durevole della lesione deve, dunque, essere escluso.
Un'IMI
per l'affezione psichica va, conseguentemente, rifiutata senza procedere a
ulteriori accertamenti volti a determinare se il disturbo psichico perdurerà
nell'intensità richiesta per tutta la vita.
2.20
Alla luce di
tutto quanto esposto, la decisione su opposizione del 18 agosto 2008 impugnata,
mediante la quale è stata assegnata alla ricorrente un’IMI del 12.5%, merita,
dunque, conferma.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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