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Decisione

35.2008.85

8/03 tamponam.6/08 chiuso caso:rend.100%e IMI 12.5%.Contestata IMI.Non valide ragioni per scostarsi dalla valutaz.del medico fiduc.dell'assic.LAINF:IMI 50% per aspetto somatico.50% ridotto del 75% per

2 aprile 2009Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza federale per riconoscere forza

probante a un rapporto medico.

In

particolare il Dr. med. __________ ha espresso il suo apprezzamento generale e

le ragioni che lo hanno portato a valutare al 12.5% l'indennità per menomazione

dell'integrità (menomazione del 50% ridotta del 75% a causa della patologia

preesistente; cfr. doc. 4) in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver

proceduto più volte a esaminare approfonditamente l’assicurata.

Preliminarmente va

osservato che dalle carte processuali emerge che il trauma addominale con edema

renale riportato in occasione del sinistro dell’agosto 2003 si è risolto senza

conseguenze.

Già nel settembre 2003

l’urologo Dr. med. __________ ha attestato che sonograficamente il rene

sinistro si presentava indenne e che dalla RX dell’addome non risultava alcuna

frattura delle costole. Lo specialista ha concluso che i dolori residuali erano

da imputare alla contusione alle costole (cfr. doc. 334).

L’insorgente non ha,

d’altronde, più lamentato disturbi a questo livello perlomeno dalla fine del

2007, come si evince dal rapporto del 27 dicembre 2007 della Clinica __________

(cfr. doc. B2) e dalla certificazione del 14 gennaio 2008 del Dott. __________

dell’__________ di __________ (cfr. doc. B1).

Relativamente ai disturbi

alla colonna cervicale, è vero che il Dr. med. __________ ha espresso la

propria valutazione nel marzo 2006 (cfr. doc. 4), dopo l’intervento di discectomia

a livello C6-C7 del maggio 2005 (cfr. consid. 1.2.), ma prima dell’operazione a

livello C3-C4 e C4-C5 del dicembre 2006 (cfr. consid. 1.4.).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che lo stato di salute della ricorrente, da quel profilo, è stato

comunque considerato stabilizzato già precedentemente all’intervento citato. Il

Dr. med. __________ ha indicato che non erano da escludere per il futuro

ulteriori interventi alla colonna cervicale, pur specificando che con grande

probabilità l’assicurata non avrebbe in ogni caso più ripreso un capacità

lavorativa remunerabile (cfr. doc. 4).

La

situazione della colonna cervicale della ricorrente, successivamente

all’intervento del dicembre 2006, non risulta del resto cambiata in modo

rilevante. L’assicurata, al contrario, ha continuato ad accusare dolori e

limitazioni funzionali, come pure ad avere difficoltà a eseguire anche le

normali attività domestiche (cfr. doc. B1, B2).

In proposito è utile ribadire, da una parte, che il diritto alle prestazioni di

corta durata (indennità giornaliere e cure) cessa - e quindi il caso va

definito relativamente all’eventuale diritto alla rendita e all’IMI - qualora

dalla continuazione delle cure non sia da attendersi un sensibile miglioramento

della salute dell'assicurato. Dall’altra, soprattutto, che la questione del

“sensibile miglioramento” deve essere esaminata in funzione dell’entità del

previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura

in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (cfr. DTF 134

V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

Pertanto l’operato del medico

fiduciario dell’assicuratore resistente che nel marzo 2006 ha determinato la

menomazione all’integrità presentata dall’assicurata non si rivela prematura.

La Tabella delle

menomazioni dell’integrità di cui all’Allegato 3 all’OAINF contempla per la

compromissione molto grave e dolorosa della funzione della colonna vertebrale

un’IMI del 50%.

Inoltre la Tabella 7.2

relativa alle affezioni alla colonna vertebrale nel caso di “Diskushernie,

nachgewiesen, inkl. Osteochondrose, Schulter-Hand Syndrom, radikuläre Ischias,

Causa-equina-Syndrom” prevede dei gradi differenti di IMI sulla base di una

scala del dolore e dei disturbi accusati (scala da 0 a +++).

Per l’eventualità più

grave, ossia con forti dolori durevoli anche di notte e a riposo, impossibilità

di sforzi supplementari e periodo lungo per ristabilirsi se i dolori aumentano

(scala +++), viene assegnata un’IMI del 20-40(50%).

In simili condizioni,

ritenuti lo stato di salute della colonna cervicale della ricorrente e

l’assenza di certificazioni mediche che pongano in serio dubbio la valutazione

del Dr. med. __________, la determinazione di un’IMI del 50% per le affezioni

dell’assicurata risulta giustificata.

La percentuale del 50%,

come verrà spiegato nel seguente considerando, in virtù dell’art. 36 cpv. 2

LAINF, deve poi essere ridotta.

2.17. Secondo

l'art. 36 cpv. 2 LAINF, le rendite di invalidità, le indennità per menomazione

all'integrità e le rendite per superstiti sono adeguatamente ridotte se il

danno alla salute o la morte è solo in parte imputabile all'infortunio (prima

frase). Per la riduzione delle rendite non si terrà tuttavia conto delle

affezioni anteriori non pregiudizievoli alla capacità di guadagno (seconda

frase).

L'applicazione di

questa disposizione presuppone che l'infortunio ed un evento non assicurato

abbiano causato assieme il danno alla salute. Per contro, l'art. 36 cpv. 2

LAINF, non è applicabile quando l'infortunio e l'evento non assicurato abbiano

provocato dei danni senza correlazione reciproca, che necessitano di terapie

differenti, ad esempio, perché interessano parti diverse del corpo. In questo

caso, le conseguenze dell'infortunio assicurato vanno valutate separatamente

(cfr. DTF 126 V 117 consid. 3a, 121 V 333 consid. 3c, 113 V 58 consid. 2 ed i

riferimenti ivi menzionati).

In una sentenza U 374/06

del 29 giugno 2007, pubblicata in SVR 2008 UV Nr. 6 pag. 19, il TF ha stabilito

che la seconda frase dell’art. 36 cpv. 2 LAINF, secondo la quale, come visto, per la riduzione delle rendite non si terrà conto delle affezioni

anteriori non pregiudizievoli alla capacità di guadagno, non è applicabile alle

indennità per menomazione all’integrità.

In

effetti la nozione di capacità di guadagno non riguarda l’IMI. Pertanto,

allorché risultino affezioni preesistenti, l’IMI deve essere determinata dapprima

complessivamente, a prescindere dalla circostanza che le affezioni siano o meno

pregiudizievoli per la capacità di guadagno. In seguito il tasso dell’IMI sarà

ridotto sulla base delle singole problematiche di origine extratraumatica.

Nel caso di specie

l’assicuratore LAINF resistente, fondandosi su quanto indicato dal Dr. med. __________

(cfr. doc. 4), ha ridotto il grado dell’IMI del 75% (cfr. doc. A1).

Il medico fiduciario ha in

particolare rilevato che il 75% della patologia alla colonna cervicale è

preesistente al sinistro dell’agosto 2003, mentre il 25% (1/4) è dovuto al

peggioramento direzionale provocato dall’infortunio (cfr. doc. 4).

Il TCA ritiene di poter

aderire alla valutazione del Dr. med. __________.

Considerandi

Al riguardo, in primo

luogo, giova evidenziare che se, da un lato, il Dr. med. __________, nel

gennaio 2004 ha indicato che dalle radiografie convenzionali eseguite direttamente

dopo l’infortunio non risultava alcuna patologia degenerativa (cfr. doc. 322),

dall’altro, l’esame diagnostico di scelta per verificare la presenza o meno di

discopatie è la RM. Quest’ultima permette di visualizzare la struttura discale

non direttamente visibile con le radiografie standard, né con la TAC (cfr. www.__________.it;

www. __________et).

Per

quanto concerne il referto della RM esperita nel dicembre 2003, va osservato

che lo stesso ha posto in luce delle ernie discali cervicali, ma nulla ha

precisato circa la presenza di aspetti degenerativi o traumatici (cfr. doc.

324).

In secondo luogo, va

rilevato che la ricorrente non ha prodotto alcuna attestazione medica in senso

contrario.

Pertanto,

ritenuta la preesistenza di uno stato degenerativo, a mente del TCA appare

giustificato, conformemente all'art. 36 cpv. 2 LAINF, ridurre l'IMI del 75%,

come proposto dal Dr. med. __________, portandola al 12.5%, dato che il danno

alla salute patito dalla ricorrente è solo in parte imputabile all'infortunio.

2.18

Ne discende, senza

che si riveli necessario esperire ulteriori provvedimenti probatori, che per

quanto attiene all’aspetto somatico la concessione di un’IMI del 12.5%

all’insorgente da parte de CO 1 non presta il fianco a critiche.

Al

riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U

349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa

R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo

2003.

nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.19

La ricorrente

ha chiesto un’IMI aggiuntiva del 35% in relazione ai disturbi psichici

di cui è affetta (cfr. doc. I).

L’assicurata

ha sofferto effettivamente di una problematica psichiatrica, che nell’aprile

2004.

è stata diagnosticata quale reazione depressiva prolungata nell’ambito di

una sindrome da disadattamento (ICD 10 F 43.21) in seguito a infortunio invalidante

(cfr. doc. 525, 531).

Dalla

documentazione agli atti non risulta con chiarezza se l’assicurata al momento

della chiusura del caso presentasse ancora dei disturbi psichici.

Comunque

in caso di disturbi psichici, in relazione di causalità con l'infortunio in

questione, un assicurato ha diritto a un'indennità per menomazione

all'integrità, qualora sia possibile pronosticare a lungo termine l'esclusione,

praticamente per tutta la vita, della possibilità di un cambiamento della

situazione per guarigione o miglioramento (cfr. STFA del 21 gennaio 2004 nella

causa K. (U 274/02) e consid. 2.11.).

Nell'evenienza

concreta, si può prescindere dall'approfondire se la ricorrente,

successivamente al 2004, ha continuato a soffrire di disturbi psichici.

Infatti,

anche qualora l’assicurata abbia sempre lamentato una problematica psichiatrica

in nesso causale naturale con l'evento traumatico dell’agosto 2003, il

carattere durevole dell'affezione psichica deve essere escluso.

Come esposto

sopra (cfr. consid. 2.13.), per stabilire l'aspetto duraturo della menomazione

all'integrità psichica e conseguentemente per valutare se sono o meno necessari

ulteriori accertamenti psichiatrici, va applicata la prassi elaborata al fine

di accertare l'esistenza di una relazione di causalità adeguata nel caso di

disturbi psichici consecutivi a un evento traumatico.

In

concreto occorre, dunque, preliminarmente procedere alla qualifica

dell'infortunio subita dal ricorrente.

Come già

indicato in precedenza, dal rapporto della Polizia __________ di __________ si

evince che il veicolo sul quale sedeva la ricorrente come passeggera, dopo

essere arrivato nel centro abitato di __________ ed essersi fermato dietro il

bus di linea, è stato tamponato bruscamente da tergo da un’altra auto che non

si era accorta della vettura ferma. Il limite della velocità della strada,

sulla quale ha avuto luogo l’incidente, corrisponde a 50 km/h (cfr. doc.

825-829).

L’insorgente

ha riportato un trauma cervico dorsale con meccanismo a colpo di frusta e un

trauma addominale con ematoma renale a sinistra (cfr. doc. 339).

Alla luce

della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, ricordato che si deve

fare astrazione da come l'assicurata ha risentito lo choc traumatico (cfr. RAMI

1999.

U335, p. 209 consid. 3b/bb), l'infortunio occorso all’insorgente non può

essere classificato né fra quelli leggeri, ma neppure fra quelli gravi: si

tratta, a mente del TCA, di un infortunio di media gravità al limite della

categoria inferiore.

Tale

classificazione corrisponde a una ormai consolidata prassi federale elaborata

in relazione a incidenti in cui un’automobile ferma o a bassa velocità viene

tamponata da un altro veicolo (cfr. STFA U 99/01 del 6 novembre 2002, consid. 4.1.: "Der erlittene Verkehrsunfall ist mit der Vorinstanz im

mittleren Bereich, hier aber eher an der Grenze zu den leichten Unfällen

anzusiedeln. Dies entspricht auch der Praxis des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts, welches Auffahrkollisionen auf ein haltendes Fahrzeug in

der Regel als mittelschweren Unfall im Grenzbereich zu den leichten Unfällen

qualifiziert (Urteil B. vom 22. Mai 2002, U

339/01)" – il corsivo è del redattore; cfr., pure, STFA U 128/9 del 21

giugno 1999, consid. 3 e riferimenti; U. Müller, Die

Rechtsprechung des EVG zum adäquaten Kausalzusammenhang beim sog. Schleudertrauma

der HWS: Leitsätze, Kasuistik und Tendenzen, in SZS 2001, p. 431ss.).

Giova, inoltre, segnalare che la nostra Alta Corte ha valutato allo

stesso modo un incidente della circolazione stradale in cui l’automobile

guidata da un’assicurata, che transitava ad una velocità dichiarata di 45/50

km/h, è entrata in collisione con una vettura proveniente da destra. A seguito

dell'urto, la prima vettura si è girata di 90° a destra, terminando la propria

corsa sul marciapiede, non senza avere urtato di striscio un passante (cfr.

STFA U 371/01 del 17 ottobre 2002).

Al

riguardo cfr. anche STFA U 254/05 del 20 luglio 2006; STF 8C_361/2007 del 6

dicembre 2007.

Come

visto precedentemente (cfr. consid. 2.13.), nel caso di infortuni di grado

medio l'aspetto duraturo della menomazione deve, di regola, essere negato.

Nel caso in

esame il carattere durevole della lesione deve, dunque, essere escluso.

Un'IMI

per l'affezione psichica va, conseguentemente, rifiutata senza procedere a

ulteriori accertamenti volti a determinare se il disturbo psichico perdurerà

nell'intensità richiesta per tutta la vita.

2.20

Alla luce di

tutto quanto esposto, la decisione su opposizione del 18 agosto 2008 impugnata,

mediante la quale è stata assegnata alla ricorrente un’IMI del 12.5%, merita,

dunque, conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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