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Decisione

35.2008.87

Ricorso irricevibile,in quanto tardivo. L'assicurato,che doveva attendersi una decisione dall'assicur.LAINF,non ha comunicato l'assenza di breve durata.Pertanto la notifica ha avuto luogo alla fine de

20 novembre 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I termini

stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal

settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua

incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio

incluso (cpv. 4).

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo

giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA 2 novembre

2006 nella causa B. [I 643/06]; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in:

Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110

V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.

9, p. 479).

2.4. Un invio

raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha

ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito

di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella

postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui

avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro,

che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo

periodo (cfr. STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94

consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi

postali", cifra 2.3.7. dell'edizione dell’aprile 2008).

Generalmente

un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato. Essi

sono giuridicamente irrilevanti, riservati i casi in cui vada tutelata la buona

fede di un assicurato, come nell’ipotesi in cui la seconda notificazione abbia luogo

prima che sia scaduto il termine originario senza riserve e con l’indicazione

dei rimedi giuridici (cfr. STF C 189/05 del 5 gennaio 2006; I 366/04 del 27

aprile 2005).

Con

sentenza 9C_481/2007 del 7 gennaio 2008, pubblicata in DTF 134 V 49, l’Alta

Corte ha, poi, stabilito che la finzione riconosciuta in passato, in

applicazione analogica della giurisprudenza in materia di spedizioni a una

cassetta per le lettere o presso una casella postale, pure in presenza di un

ordine di trattenuta della corrispondenza e secondo la quale un invio

raccomandato si considera notificato al più tardi l’ultimo giorno di un termine

di sette giorni dal suo arrivo all’ufficio postale del destinatario mantiene la

sua validità anche sotto l’imperio del nuovo diritto – ora in analogia all’art.

38 cpv. 2bis LPGA.

La

finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto

debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,

l'intimazione di un atto.

Pertanto

chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo

che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando

correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31

consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132

consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA del 9 agosto

2001 nella causa G., H 61/00; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H

338/00).

Secondo

costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto

notificato, non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è

sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139

consid. 1, pag. 142-144).

La

giurisprudenza prevede che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con

una certa probabilità la notificazione di un atto dell'autorità, si assenta per

una durata prolungata dal suo indirizzo abituale conosciuto da quest'ultima,

senza preoccuparsi di far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare

l'autorità del nuovo indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad

agire a suo nome durante la sua assenza, deve considerare come valida la

notificazione tentata all'indirizzo abituale (cfr. DTF 107 V189 consid. 2; RCC

1991 pag. 476 consid. 2b; STFA 1° settembre 2003 nella causa R., U 95/03; STFA

del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00).

Nel caso

di assenza di breve durata - di qualche settimana - è usuale avvertire

l'autorità dinanzi alla quale è pendente una procedura e pregarla di attendere

il proprio rientro prima di emanare una decisione o una sentenza. Questa

comunicazione, formulata tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione

dall'autorità secondo il principio della buona fede, a meno che l'assicurato

non tenti tramite tale avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.

Questa

prassi non è incompatibile con la massima ufficiale e l'obbligo dell'autorità

di condurre la procedura diligentemente.

Se

l'assicurato, che sta aspettando l'assegnazione di una prestazione, si

allontana dal suo domicilio, mentre è pendente una procedura, informandone

l'amministrazione, cosicché quest'ultima differisce l'emissione della

decisione, egli è comunque responsabile del ritardo della procedura. In simili

circostanze, è indicato che l'amministrazione venga informata anche di

un'assenza di lunga durata, per esempio di qualche mese (cfr. STFA del 14

settembre 2001 nella causa S., K 128/00, consid. 2a; RCC 1991 pag. 476 consid.

2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).

Al

riguardo cfr. pure RtiD I-2005 N. 45 pag. 172 segg.

2.5. Nell'evenienza

concreta occorre, innanzitutto, osservare che RI 1 doveva attendersi

l’emanazione di una decisione su opposizione da parte dell’CO 1, avendo lo

stesso, l’11 luglio 2008, inoltrato opposizione contro la decisione formale

dell’11 giugno 2008 con cui l’assicuratore LAINF resistente ha ritenuto

estinto, a decorrere dal 23 novembre 2004, il nesso causale tra i disturbi alla

schiena accusati dall'assicurato e l’evento traumatico del 14 ottobre 2004

(cfr. doc. A3, A2).

Il

ricorrente, pertanto, era tenuto a provvedere affinché la decisione su

opposizione potesse essergli agevolmente notificata (cfr. consid. 2.4.).

Dalla

documentazione agli atti non risulta, per contro, che RI 1 abbia avvisato

anticipatamente l’autorità competente della sua assenza di breve durata dal suo

domicilio di __________, chiedendole, inoltre, di attendere il proprio rientro

prima di emettere il provvedimento in questione.

In simili

condizioni, questo Tribunale deve concludere che, nel caso in esame, la

decisione su opposizione dell’CO 1 del 12 agosto 2008 è stata notificata

all’assicurato il 20 agosto 2008.

In

effetti il provvedimento menzionato è stato spedito per plico raccomandato il

12 agosto 2008 (cfr. doc. II). Il 13 agosto 2008 nella buca delle lettere

dell’assicurato è stato depositato il relativo invito di ritiro (cfr. doc. II).

La decisione su opposizione contestata non è, tuttavia, mai stata ritirata

dall’interessato. L’ufficio postale di destinazione, decorso il periodo di

giacenza di sette giorni (cfr. consid. 2.4.), l’ha quindi rinviata al mittente

il 21 agosto 2008 (cfr. doc. II). La decisione su opposizione del 12 agosto

2008 è poi stata rispedita all’insorgente per posta semplice il 1° settembre

2008 (cfr. doc. A5).

L’ultimo

giorno del termine di giacenza di sette giorni, che definisce il giorno in cui

ha luogo la notifica di una decisione, spedita per raccomandata ma non

ritirata, corrisponde in casu al 20 agosto 2008.

La

circostanza che il 1° settembre 2008 la decisione su opposizione del 12 agosto

Considerandi

2008.

sia stata nuovamente spedita all’assicurato mediante posta semplice si

rivela, nel caso in esame, ininfluente.

A tale

invio è stata allegata una lettera dell’CO 1 datata 1° settembre 2008, in cui è

stato precisato, da un lato, che il citato provvedimento inviatogli per posta

raccomandata non è stato ritirato. Dall’altro, che il termine di impugnazione

correva dal giorno della prima notifica (cfr. doc. A5).

In

concreto, dunque, la seconda notificazione del provvedimento impugnato ha avuto

luogo con riserva (cfr. consid. 2.4.).

L’assicuratore

LAINF ha puntualizzato che il termine di ricorso decorreva dalla prima notifica

(cfr. doc. A5).

Ne

discende che in casu la buona fede dell’insorgente non può comunque essere

tutelata (cfr. consid. 2.4.).

Risulta,

di conseguenza, che il termine di trenta giorni per ricorrere ha iniziato a

decorrere il 21 agosto 2008 ed è scaduto venerdì 19 settembre 2008.

Entro

questa data, dunque, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l’impugnativa a

questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero.

Consegnato

alla Posta, per contro, solo martedì 30 settembre 2007 (cfr. il timbro postale

apposto sulla busta di invio raccomandato), il ricorso dell’insorgente si

rivela tardivo.

L’impugnativa

dell’assicurato è, perciò, tardiva.

2.6

Occorre ora

esaminare se l’assicurato può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi

dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,

sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla

cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,

consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.

128.

e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Secondo

dottrina e giurisprudenza è necessario che il richiedente sia stato impedito

senza sua colpa di agire entro il termine e che nessun rimprovero possa

essergli mosso per questo ritardo.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o

una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento

non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di

agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure

stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura

necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255,

consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D.S., K 34/03).

In una

sentenza 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 il TF ha, inoltre, stabilito che:

"

(…)

Une erreur est excusable, en particulier,

lorsqu'elle découle d'un renseignement erroné sur lequel l'administré pouvait

se fonder au regard des circonstances, conformément au droit à la protection de

la bonne foi (art. 9 Cst.; cf. ATF 112 Ia 305 consid. 3 p. 310, 111 Ia 355 et

les références). L'intéressé ne peut pas s'en prévaloir s'il aurait dû

reconnaître le caractère erroné du renseignement donné par l'administration en

prêtant l'attention raisonnablement exigible (ATF 124 I 255 consid. 1a/aa p.

258, 123 II 231 consid. 8b p. 238). Ces principes valent également lorsque le

renseignement erroné ne porte pas sur les voies de droit comme telles (autorité

de recours, moyen de droit, délai de recours), mais concernent les

circonstances pertinentes pour l'utilisation de ces voies de droit (arrêt B

107/01 du 23 juillet 2003, consid. 2.2)."

Deve

ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero

costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente

nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei

requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA del 2 luglio 2003

nella causa D., K 34/03).

2.7

Questo

Tribunale ritiene che, nel caso di specie, non sono dati i presupposti per

restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su opposizione

del 12 agosto 2008.

In

effetti, in concreto questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda

scusabile l’inoltro tardivo dell’impugnativa.

In primo

luogo, l’assenza all’estero per vacanza o per lavoro non giustifica il ritardo

con cui è stato interposto il ricorso al TCA, in quanto non impediva all’assicurato,

che doveva attendersi l’emanazione di un provvedimento da parte dell’CO 1, di

incaricare, prima della partenza, un terzo di compiere gli atti di procedura

necessari (cfr. STFA K 43/03 del 2 luglio 2003).

In

secondo luogo, per quanto concerne l’affermazione dell’assicurato, secondo cui “appena

ottenuto l’incarto dalla CO 1 ho telefonato all’Avvocata __________ che mi ha

informato del rispetto dei termini, che per me erano 30 giorni dall’ottenimento

dello stesso, perciò 1.9.2008 dunque il 30.09.2008” (doc. IV), giova

osservare che, indipendentemente da quale sia stata effettivamente

l’indicazione fornita dall’avv. __________ circa il termine di ricorso, la

stessa non può essere in ogni caso determinante ai fini della presente vertenza

a fronte dell’esplicito scritto dell’CO 1 del 1° settembre 2008 - peraltro

ricevuto dall’assicurato con il provvedimento citato - in cui, come già

esposto, è stato specificato che il termine di ricorso decorreva dalla prima

notifica della decisione su opposizione del 12 agosto 2008 (cfr. doc. A5).

Prestando

l’attenzione da lui ragionevolmente esigibile, e confrontato al chiaro tenore

della lettera del 1° settembre 2008, l’insorgente avrebbe dovuto perlomeno

nutrire dei dubbi circa le eventuali indicazioni afferenti al termine di

ricorso dategli dall’avv. __________ (cfr. consid. 2.6.; STF 8C_50/2007).

Egli

avrebbe così dovuto chiedere ragguagli in merito, precisando il contenuto dello

scritto del 1° settembre 2008. Il ricorrente, per contro, mai ha addotto di

avere proceduto in tale senso.

2.8

L'assicurato

ha indicato di non potersi permettere un avvocato (cfr. doc. IX).

A

prescindere dalla questione di sapere se in concreto siano o meno adempiute le condizioni

per ottenere il gratuito patrocinio giusta gli art. 61 lett. f LPGA e 21 cpv. 2

vLPTCA, applicabile sulla base della disposizione transitoria di cui all’32

Lptca in vigore dal 1° ottobre 2008 (assistenza giudiziaria necessaria o

comunque indicata, stato di indigenza dell’assicurato e conclusioni non sprovviste

di esito favorevole), va osservato che secondo l'art.

21.

cpv. 1 del vLPTCA (cfr. nuovo art. 28 Lptca), il ricorrente ha diritto di

farsi patrocinare. Se il giudice lo riconosce incapace a difendersi gli assegna

un avvocato o un patrocinatore idoneo.

In una

sentenza del 27 febbraio 2006 il TCA nella causa C., inc. 35.2005.53, ha negato

ad un assicurato il patrocinatore d'ufficio rilevando:

"

Nel caso di specie, la qualità degli allegati

prodotti da X, ingegnere elettrotecnico di professione, dimostra che egli è

stato in grado di difendere adeguatamente i propri interessi davanti al TCA, di

modo che non vi era necessità di assegnargli un patrocinatore d’ufficio."

In una sentenza dell'8

novembre 2004 nella causa F., C 116/03, il TFA è giunto allo stesso risultato,

sottolineando:

"

Eine unentgeltliche Verbeiständung fällt ausser

Betracht, da der

Beschwerdeführer seine Interessen in diesem

Prozess selber gehörig wahren konnte und nicht ersichtlich ist, welchen

zusätzlichen Nutzen in dieser Situation eine anwaltliche Vertretung erbracht

hätte. (BGE 103 V 47, 98 118;

vgl. auch BGE 128 I 232 Erw.

2.5.2

mit Hinweisen)."

In concreto l’assicurato,

nel suo ricorso e negli scritti successivi, è stato in grado di motivare adeguatamente

le proprie conclusioni.

In simili circostanze, nel

caso in esame, non vi era la necessità di assegnare al ricorrente un

patrocinatore d’ufficio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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