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Decisione

35.2008.89

Grado d'invalidità determinato secondo metodo ordinario del raffronto dei redditi. Le indennità di mensa non vanno computate nel reddito da valido. Sul reddito statistico da invalido operata una riduz

1 dicembre 2008Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare

il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile

sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione

futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe

mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa

G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per

modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se

partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5

Nella

concreta evenienza, dalle tavole processuale emerge che la decisione

dell’amministrazione di considerare RI 1 in grado di svolgere, a tempo pieno e

con un rendimento completo, un’attività compatibile con le limitazioni derivanti

dal danno alla salute infortunistico, alternativa a quella di addetto alle

spedizioni, è stata presa sulla base del referto 19 ottobre 2007 del proprio

medico fiduciario.

In

effetti, in occasione della visita di chiusura del 22 agosto 2007, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha diagnosticato - per quanto riguarda i

disturbi in relazione causale naturale almeno probabile con il sinistro del

gennaio 2006, escluse dunque la coxartrosi sinistra, incipiente a destra e la

sindrome lombo-vertebrale (cfr. doc. 44, risposta ai quesiti 5.1 e 5.2; aspetto

eziologico che non è del resto oggetto di contestazione da parte

dell’insorgente) -, un deficit funzionale e una sindrome algica al ginocchio

destro, come pure un’omartrosi destra su probabile necrosi asettica parziale

della testa omerale (doc. 44, p. 6).

A

proposito dell’esigibilità lavorativa, lo specialista ha dichiarato

l’assicurato “inabile al lavoro in misura praticamente completa” nella sua

precedente attività di addetto alle spedizioni (posto che quest’ultima

comportava, citiamo: “… l’assunzione della posizione prevalentemente se non

prettamente eretta, con trasporto di carichi generalmente leggeri, talvolta

tuttavia anche fino a 20 kg.”), mentre che, tenuto conto dei soli postumi residuali

dell’infortunio, egli potrebbe esercitare delle attività leggere,

prevalentemente sedentarie, in misura completa e sull’arco di tutta una

giornata (doc. 44, risposta ai quesiti 6.1 e 6.2).

Sempre

nel corso del mese di agosto 2007, l’insorgente è stato periziato, per conto

dell’assicurazione per l’invalidità, presso il Servizio di accertamento medico

di Bellinzona.

Per

quanto qui di interesse, l’aspetto ortopedico è stato indagato dal dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha posto le diagnosi di, citiamo:

“esiti dopo frattura complessa a livello del ginocchio destro, intraarticolare.

Stato dopo osteosintesi delle fratture femorale e tibiale. Stato dopo frattura

prossimale del perone destro. Ginocchio valgo destro. Artrosi femoro-rotulea

bilaterale, meniscopatia cronica del ginocchio sinistro. Coxartrosi sinistra di

media entità, incipiente coxartrosi destra. Osteocondrosi dorsolombare e

lombosacrale con sindrome lombovertebrale cronica. Deformità della testa

omerale destra di probabile natura post-traumatica.” (allegato al doc. 43, p.

6).

Secondo

il dott. __________, RI 1 presenta un’inabilità lavorativa del 75%

nell’abituale professione di addetto alle spedizioni, giustificata

dall’esistenza di una polipatologia.

Egli si è

invece così espresso a proposito della possibilità di mettere a frutto la sua capacità

lavorativa residua in altri ambiti:

"

L’assicurato sarebbe in grado di svolgere

attività lavorative alternative. Queste potrebbero riguardare il campo delle

attività bancarie, il settore della tipografia e legatoria ed eventualmente in

qualche misura il campo dell’informatica. Anche nel caso di un orientamento

molto favorevole la capacità lavorativa non supererà il 50%. Questo tenendo

conto delle varie patologie di natura ortopedica. Fattori limitanti sono la

diminuita capacità di cammino, in particolare la ridotta deambulazione sulle

scale, e la limitata capacità di sollevare e trasportare dei pesi di oltre 6-7

kg. Spostamenti ripetuti su uno stesso piano di uno stabilimento e fra un

ufficio e l’altro sono attualmente ancora esigibili. È preferibile un’attività

lavorativa piuttosto sedentaria, ma neppure esclusivamente sedentaria. Sarebbe

opportuno che sull’arco della giornata l’assicurato possa muoversi ripetutamente

ed effettuare alcuni passi. Questo per non aggravare la limitazione funzionale

già esistente soprattutto a livello del ginocchio destro e dell’anca sinistra.

La diminuzione della capacità lavorativa concernerebbe soprattutto il fattore

tempo.”

(allegato

al doc. 43, p. 9 - il corsivo è del redattore)

Interpellato

dall’assicuratore resistente, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha

spiegato che il proprio apprezzamento dell’esigibilità lavorativa va visto

quale complemento a quello espresso dal perito dell’AI:

"

La valutazione sulla capacità lavorativa

residuale/esigibilità del signor RI 1, ritenute nella valutazione peritale del

18.10.2007

da parte mia e nella perizia pluri-disciplinare SAM del 15.10.2007,

risultano essere complementari e non contraddittorie.

In ambedue i casi vengono in effetti ritenute

adeguate delle attività piuttosto (prevalentemente) sedentarie, leggere, con

limite di trasporto dei pesi situato a circa 6-7 kg.

La differenza nella valutazione del grado di

capacità lavorativa esigibile risiede nella ponderazione dell’interrelazione

tra fattori puramente infortunistici (ginocchio destro e spalla destra) con le

affezioni di natura morbosa, in particolare la coxartrosi sinistra, attualmente

in secondo piano le alterazioni degenerative pluri-segmentali del rachide.

A differenza dei postumi infortunistici al

ginocchio destro, la coxartrosi sinistra esercita un’influenza limitante anche

sulla durata di mantenimento di una posizione seduta nello svolgimento di

attività leggere.

La natura stessa della coxartrosi e la presenza

concomitante del postumo infortunistico al ginocchio della gamba

contro-laterale, non permette tuttavia al signor RI 1 di poter compensare

convenientemente e in maniera efficace l’arto dolorante.

Considerando l’insieme delle lesioni

osteo-articolari presentate dal signor RI 1, condivido la quantificazione della

capacità lavorativa residuale nell’ordine di grandezza del 50% espressa dal dr.

__________ nel rapporto del 22.8.2007 redatto nel contesto della perizia pluridisciplinare

SAM.”

(doc. 50

- il corsivo è del redattore)

2.6

Secondo la

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;

DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Infine,

va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.

SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.

P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p.

117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d e sentenza ivi citata).

2.7

Chiamato a

pronunciarsi nel caso concreto, il TCA ritiene che l’apprezzamento enunciato

dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa e che

vanta una vasta esperienza nel campo della medicina infortunistica e

assicurativa, secondo cui l’assicurato ha conservato una piena capacità

lavorativa in attività sostitutive adeguate, ovvero in attività leggere dal

profilo dell’impegno fisico e da svolgere in posizione prevalentemente seduta

(cfr. doc. 44), possa validamente costituire da supporto probatorio al presente

giudizio, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

D’altro

canto, il medico fiduciario della CO 1 ha saputo spiegare, in maniera

convincente, l’apparente contraddizione esistente tra la sua valutazione

dell’esigibilità lavorativa e quella del dott. __________, risultante dal fatto

che quest’ultimo sanitario ha preso in considerazione il danno alla salute nel

suo insieme, patologie morbose comprese (cfr. doc. 50).

D’altronde,

per il TCA non è nemmeno evidente comprendere le ragioni per le quali RI 1 non

sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno un lavoro che gli consenta di

risparmiare la gamba e la spalla destra, come lo é senza dubbio un’attività

leggera, da svolgere in posizione prevalentemente seduta e all’altezza del

piano di lavoro (per un caso, riguardante un’assicurata anch’essa sofferente di

patologie agli arti superiori e inferiori, in cui il TFA l’ha giudicata in

grado di svolgere un’attività adeguata - un’ora in posizione eretta oppure due

ore al massimo di deambulazione, in posizione seduta possibili otto ore al giorno,

senza movimenti ripetitivi con gli arti superiori e con un carico massimo di 2

kg - in misura del 100%, si veda la STFA I 397/05 del 5 luglio 2006).

In esito

alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che sul mercato

generale del lavoro esistono delle attività, segnatamente di controllo e di

sorveglianza, che RI 1, nonostante i disturbi di origine infortunistica,

sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo.

In questo

contesto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI

1998.

p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

2.8

Si tratta

ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, la CO 1 l’ha quantificato

in fr. 60'597.50, importo corrispondente a quanto l’assicurato avrebbe

guadagnato nel 2006 continuando a lavorare alle dipendenze della __________

(doc. 57, p. 2).

Nella DTF

128.

V 174 l’Alta Corte federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi

ipotetici di cui all’art. 18 cpv. 2 LAINF fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita.

Nel caso

di specie, dalla documentazione medica risulta che le condizioni di salute

dell’assicurato si sono stabilizzate, al più tardi, nel corso del 2007 (cfr.

doc. 44, p. 8 e allegato al doc. 43, p. 9).

È quindi

a quel momento che, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è nato l’eventuale

diritto alla rendita di invalidità (anche se l’assicuratore ha continuato a

versare l’indennità giornaliera sino al mese di gennaio 2008).

Dalla

dichiarazione 27 novembre 2007 della __________, prodotta sub doc. 45,

si evince che, nel 2007, lavorando a tempo pieno, l’assicurato avrebbe

realizzato un reddito lordo annuo pari a fr. 62'398 (fr. 60'598 di stipendio

base + fr. 1'800 di indennità mensa).

La CO 1

sembra pretendere che l’indennità di mensa non debba essere computata nel

calcolo del reddito da valido (cfr. doc. VIII). L’assicurato sostiene invece il

contrario (doc. VI).

Ora, in

una sentenza I 581/00 del 15 giugno 2001, il TFA ha stabilito che le indennità

di mensa (“indemnités de repas”) non sono da reputare quale reddito del

lavoro e, pertanto, che esse non vanno prese in considerazione nella

determinazione del reddito da valido.

In esito

a quanto precede, ritenuto che non vi è motivo per scostarsi dai dati forniti

direttamente dal datore di lavoro, il reddito da valido ammonta dunque a fr.

60'598.

2.9

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al

caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende

dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso,

nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale contesto

l'Alta Corte ha inoltre rilevato:

"

(…).

Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass

die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen

DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte

Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern

(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis

31.

Dezember 2000

[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE

115.

V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person

bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im

Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die

SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht

in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im

Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA

hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu

ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die

Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die

Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs

einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

Su questi

temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel

campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D.

Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del

disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e

Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

2.10

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere

discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito

da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una

sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.

250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed

applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per

l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie)

- sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale

di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires

1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se si

ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS

n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SVR 2007 UV n. 17 e SZS 2007, p.

64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la

Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"

(...)

8.2

In primo

luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8

Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere

esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe

considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza

giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle

nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle

prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3

Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione

"Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non

sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese

occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica.

Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13)

al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole

per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato

che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio

del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o

campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base

della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio

geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico

sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il

rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di

ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare

un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove

disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o

addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora

in un'altra.

8.4

A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5

Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve

di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure."

Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale

(cfr., sul tema, L. Grisanti, art. cit., p. 311ss.), il reddito da invalido

deve dunque essere determinato applicando i valori nazionali (Tabella TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il 22

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo

art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale

a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin,

rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado

Robbiani ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales

dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire

ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction

qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette

règle est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de

l'Office fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se

riteneva sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

"

Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous

affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire

est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs

si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le

dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le

point sur lequel vous attirez notre attention."

Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,

il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de

faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne

justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des

situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de

nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V

454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit

constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,

p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

In una sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008, rispondendo ad una questione

sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.

2.10.9

("Questo Tribunale constata che il

salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore

semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro

dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.

25.

, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello

realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della

costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di

qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =

66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il

2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta

Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12

ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

Ci si

potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari

nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza

federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno

inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito

medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va

ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329

consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa

H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta

comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta

Corte ha stabilito che:

" (…)

5.3

Giova inoltre ricordare che nel caso

in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei

salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre

motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi

di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che

hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche

per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR

2004.

UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%

rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola

media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2

con riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta

sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1

Per quanto concerne il reddito da

valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base

dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente

rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario

medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con

qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto

dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per

l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello

desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di

esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento all’evoluzione

salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x 41.7[v. La Vie

économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique,

12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza richiamata al

considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato ad effettuare

un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual misura per

ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità, può, se

del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della

determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2

A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,

pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato

del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo

Cantone d,i frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto

al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1

e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia

relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3

Mancando in concreto indicazioni economiche

effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui

allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati

statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per

determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere

stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi

nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta

in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui

all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di

fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,

adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,

tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4

Operando una prima riduzione del 9.58% da

quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è

detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non

oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze

particolari del caso (DTF 126 V 75; in

concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di

frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e

guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un

grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

Di

conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata

professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo, cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 p. 311 seg.,

in particolare p. 326-327).

In una

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, consid. 6.2., il Tribunale federale,

su questo tema, ha ancora precisato:

"

A proposito del richiesto adeguamento va

tuttavia rilevato che finora è stato ammesso dalla Corte federale nel caso in

cui il valore fosse chiaramente sotto la media ("deutliche

Abweichung"). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR

2004.

UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% in sentenza U 463/06 del 20

novembre 2007).”

2.11

Utilizzando i

dati forniti dalla succitata tabella TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11

mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2007 (cfr. tab.

B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), un reddito

annuo di fr. 60'226.07.

Questo

Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2007

quale addetto alle spedizioni presso la Banca del Gottardo (fr. 60'598), è

inferiore del 9.41% a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello

svizzero dai lavoratori del settore dei servizi ausiliari di attività

finanziarie e assicurative con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2006, p.to 67,

livello di qualifica 4: fr. 5’256 riportato su 41.7 ore/settimana = fr.

5'479.38 x 12 mesi = fr. 65'752.56 + adeguamento [2007] all'indice dei

salari nominali = fr. 66’895.23).

Ora,

qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una

persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività

paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e

di conoscenze linguistiche insufficienti -, e che non si possa sostenere che

essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve

ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da

valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che

l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi

estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato

equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.

STF U 529/06 del 28 gennaio 2008, citata in esteso al consid. 2.2.7. di questa

pronunzia).

In

ossequio alla più recente giurisprudenza federale, una correzione

(segnatamente) del reddito statistico da invalido in base alla giurisprudenza

appena citata, entra in linea di conto soltanto qualora il guadagno

effettivamente realizzato si situi chiaramente al di sotto del reddito

statistico (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 in cui il TF ha ritenuto

significativo un gap salariale del 32% e SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3 in cui

l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

Nel caso di specie, il gap

salariale è del 9.41%, quindi molto vicino al 10%, motivo per

cui, secondo il TCA, esso raggiunge la soglia della rilevanza (cfr. STF

8C_399/2007 del 23 aprile 2008).

Il

reddito statistico da invalido, dopo riduzione del 9.41%, si attesta dunque a fr.

54'558.79.

2.12

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto a una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

L'Alta

Corte ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt

über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung

mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine

triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;

dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

59.

Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen.

Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen

Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre,

lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die

Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung

erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).

Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des

Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch

die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem

Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung

getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint

- gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit

hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen,

so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt."

(STFA

succitata).

In

un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un

assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,

totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno

fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem

Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine

schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher

ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von

der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,

als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt

ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito

alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha

applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e

ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et

des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del

redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva,

può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)."

(STCA

succitata, consid. 2.11.)

Nell’evenienza

concreta, va innanzitutto osservato che, a dipendenza delle sequele infortunistiche,

l'assicurato è stato giudicato in grado di esercitare a tempo pieno un'attività

sostitutiva adeguata.

Sempre a

causa del danno alla salute, egli si trova però nell’impossibilità di compiere

lavori pesanti e anche l’esercizio di un’attività leggera non può prescindere

dal rispetto di determinati limiti funzionali.

In tali

circostanze, si giustifica una decurtazione del 10% per le limitazioni

addebitabili al danno alla salute.

Nessun

altro fattore di riduzione può entrare in considerazione ai sensi della

giurisprudenza (cfr. DTF 126 V 78ss.).

Il

reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta quindi a

fr. 49'102.91 (90% di fr. 54'558.79).

In

conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando

i fr. 49'102.91 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 60'598 - risulta essere del 18.96%,

arrotondato all’19% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121,

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in

cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la

quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va

arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in

percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile

immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal

punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della

sentenza in questione).

Visto che

la CO 1, mediante la decisione su opposizione impugnata, ha negato

all’assicurato il diritto alla rendita di invalidità, il ricorso deve essere

accolto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ La CO

1 è condannata a riconoscere all’assicurato una rendita di invalidità

del 19%.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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