35.2008.9
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29 aprile 2008Italiano26 min
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Numero d'incarto:
35.2008.9
Data decisione, Autorità:
29.04.2008, TCA
Titolo:
Ass.che nel 1990 ha subito un incid.della circolaz.Nel 2000 con transazione giudiziaria omologata dal TCA gli è stata assegnata una rend.20%.Nel 2006 ha chiesto la revisione del grado di inval.Correttamente tale domanda è stata negata.Non è riscontrabile oggettivam.alcun peggioram. rispetto al 2000
RENDITA D'INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 18 cpv. 2 LAINF
art. 17 LPGA
art. 9 cpv. 1 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.9
rs
Lugano
29 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19
dicembre 2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 2
dicembre 1990 RI 1 – allora attivo quale pasticcere/panettiere presso __________
di __________ – è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione
stradale, riportando un trauma contusivo cerebrale e focolaio a livello del
tronco del corpo calloso, edema cerebrale e sindrome psico-organica (cfr. doc.
1, 2, 11, 33).
Il caso è
stato assunto dall’CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
1.2. Nel marzo
1993 l’assicurato ha aperto in proprio una pasticceria/confetteria/panetteria
(cfr. doc. 33). Egli è a tuttora attivo quale pasticcere/panettiere
indipendente (cfr. www.swissguide.ch e www.directories.ch).
1.3. Nel maggio
1993 all’assicurato è stata assegnata un’indennità per menomazione
dell’integrità del 35% per tenere conto della sindrome psico-organica da lieve
a media presentata dallo stesso (cfr. doc. 36).
1.4. Con
transazione giudiziaria omologata dall’allora Vicepresidente del TCA il 4
gennaio 2000 l’assicurato è, poi, stato posto al beneficio di una rendita di
invalidità del 20% con effetto retroattivo a decorrere dal 1° settembre 1995.
La perizia ordinata da questo Tribunale al Prof. Dr. __________ di __________
aveva rilevato una disfunzione cerebrale da leggera a media comportante una
diminuzione del 20% della capacità lavorativa (cfr. doc. 89).
1.5. Con
decisione del 6 giugno 2001, confermata con decisione su opposizione del 26
giugno 2001, l’CO 1 ha rifiutato di aumentare il grado di invalidità, in quanto
gli esami esperiti presso la __________ di __________ non hanno messo in luce
alcun peggioramento dei postumi infortunistici (cfr. doc. 98, 103, 107).
La
decisione su opposizione è passata in giudicato incontestata.
1.6. Il 27
settembre 2006 il medico curante dell’assicurato, Dr. med. __________, FMH in
medicina generale, a fronte di un preteso peggioramento delle prestazioni
professionali che potrebbe essere messo in relazione con il deficit
neuropsicologico dovuto all’infortunio del 1990, ha chiesto all’assicuratore
LAINF resistente di avviare una procedura di revisione della rendita di
invalidità (cfr. doc. 136, 137).
1.7. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, in particolare degli esami
interdisciplinari presso la __________ di __________ nel maggio 2007 (cfr. doc.
150-152), l’CO 1, con decisione del 30 agosto 2007, ha dichiarato inadempiuti i
presupposti per procedere a una revisione della rendita di invalidità del 20%
in vigore (cfr. doc. 158).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
159), l’assicuratore infortuni, il 19 dicembre 2007, ha confermato il contenuto
del suo primo provvedimento (cfr. doc. A).
1.8. Con
tempestivo ricorso l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto
che gli venga riconosciuto un grado di invalidità del 50%.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, egli ha addotto, segnatamente, che la
conclusione a cui è giunto il servizio medico dell’CO 1 sulla base del
soggiorno presso la clinica di __________, e meglio che non è subentrato un
notevole peggioramento dei postumi infortunistici, non è compatibile con il suo
stato di salute. Egli, come attestato dal Dr. med. __________, accusa dei
disturbi che lo rendono inabile ad esercitare un’attività lavorativa nella
misura del 50%.
L’assicurato
ha postulato l’esecuzione di un’approfondita perizia medica, siccome i referti
medici nell’incarto sono fra loro contradditori. L’insorgente ha, inoltre,
evidenziato come la valutazione del Dr. med. __________ riveste fondamentale
importanza, in quanto è da anni che lo segue. Egli ha precisato, in buona
sostanza, che il suo medico curante non si ostinerebbe sull’arco di più anni a
riconoscergli un determinato grado di invalidità, se non ne avesse l’assoluta
convinzione. L’assicurato ha, poi, contestato le considerazioni dell’CO 1 in
merito all’imparzialità di giudizio del Dr. med. __________, osservando che
tali supposizioni potrebbero a loro volta essere mosse anche nei confronti dei
medici dell’Istituto assicuratore stesso, i quali ricevendo regolari mandati da
quest’ultimo o essendo addirittura impiegati dall’CO 1, potrebbero difettare
d’obiettività per compiacere il loro mandante, rispettivamente il loro datore
di lavoro. Egli ha, infine, rilevato che pertanto a nulla valgono gli argomenti
dell’assicuratore LAINF secondo cui le conclusioni degli specialisti della __________
di __________ sono prove con valore probatorio superiore rispetto al parere del
medico curante, tanto più che si tratta di una perizia che è stata allestita da
una parte in causa (cfr. doc. I).
1.9. L’CO 1, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se la rendita di invalidità del 20% a partire dal 1°
settembre 1995, riconosciuta all’assicurato con la transazione giudiziaria del
4 gennaio 2000, debba essere aumentata oppure no.
2.3. Secondo
l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o
ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa
norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale
prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà
corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22
LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in
deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal
mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto
della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle
mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione
dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione
successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La
revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali
mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione
(DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per
costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41
LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di
invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia
disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.
446s.).
2.4. L'invalidità
può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo
stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si
ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla
sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116,
consid. 3b).
L'assicurato
può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini
professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in
attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo
stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto
una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da
invalido.
Oppure le
sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.5. Il mutamento
deve, inoltre, essere notevole.
Secondo
la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica
doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente
accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto
ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità
iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi
citata).
2.6. Per rivedere
una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le
circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In
particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno
dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.7. Determinante
per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al
momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.
Tanto nel
fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
Fatti
I
mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a
una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.
Non si
tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della
salute.
Ad
esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le
insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della
commisurazione dell'invalidità.
Ciò che
importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica
conseguente ad infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv.
1 OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,
l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua
volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in
relazione causale con l'infortunio).
2.8. Nella
presente evenienza l’assicurato, il 2 dicembre 1990, è rimasto coinvolto in un
incidente della circolazione stradale, riportando un trauma contusivo cerebrale
e focolaio a livello del tronco del corpo calloso, edema cerebrale e sindrome
psico-organica (cfr. doc. 1, 2, 11, 33).
Come già
esposto nei fatti, il ricorrente, con transazione giudiziaria del gennaio 2000
(cfr. doc. 89), è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 20%
dal 1° settembre 1995, in quanto dalla perizia ordinata da questo Tribunale al
Prof. Dr. __________ di __________ è emersa una disfunzione cerebrale da
leggera a media comportante una diminuzione del 20% della capacità lavorativa
nella sua professione di panettiere/pasticcere (cfr. doc. 89).
Nel rapporto
peritale del 16 giugno 1999 appena citato il Professore __________ ha indicato che:
"
(…)
Fragen A) (Quesiti
proposti dalla parte convenuta)
1) Bestätigt der Experte,
dass die in __________ am 24.11.1995 festgestellte leichte bis mittelschwere
Störung (Beleg 59), verglichen mit der letzten neuropsychologischen
Untersuchung vom 5.5.1993 (Beleg 34), gleich geblieben ist (bzw. etwas besser
geworden ist mit Bezug auf die intellektuelle Umstellfähigkeiten)?
Es besteht kein Zweifel,
dass die oben erwähnte leichte bis mittelschwere Hirnfunktionsstörung bei Herrn
RI 1 weiterhin vorliegt.
Das „etwas besser“ im 1995
verglichen mit 1993, betr. Die intellektuelle Umstellfähigkeit, lässt sich in
der hiesigen Untersuchung nicht nachweisen, und muss somit auf einen Uebungseffekt
zurückgeführt werden, bzw. auf eine so genannte „Test-Weisheit“, welche
anlässlich einer 4. Untersuchung am selben Ort zu erwarten ist und zu welcher
in Bericht über di Untersuchung vom 23.11.95 nicht Stellung genommen wird.
(…)
Schlussfolgernd muss bei
Herrn RI 1 eine unfallbedingte leichte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit als
Bäcker/Konditor/Konfiseur zumindest als wahrscheinlich, eher als sehr wahrscheinlich,
angenommen werden, im Ausmass von 20%. Die höhere Einschränkung, wie vom behandelnden
Arzt Dr. med. __________ wiederholt schriftlich angedeutet und bei Dr. med. __________
telefonisch offenbar auf 50% geschätzt, muss als Folge der oben erwähnten,
besonders ungünstigen Kombination von Persönlichkeit und Unfallfolgen
zurückgeführt werden.
(…)
Fragen
B) (Quesiti proposti dalla parte ricorrente)
(…)
3) Kann ein günstiger oder
ungünstiger (oder schwankender) Verlauf der Arbeitsfähigkeit von Herrn RI 1
zwischen 1990 und heute festgestellt werden, womöglich mit der Angabe über das
Ausmass der Arbeitsunfähigkeit, resp. Arbeitsfähigkeit während dieser Periode
(sei es als Angestellter, sei es als selbstständig Erwerbender).
Auf Grund
der Akten muss ein grundsätzlich stabiler Verlauf der Arbeitsfähigkeit von
Herrn RI 1 seit dem Unfall bis heute angenommen werden.
Veränderungen
– hier im Sinne einer Verschlechterung etwa 2 Jahre nach der
Verselbstständigung – sind wie oben erwähnt auf die ungünstige Kombination von
Unfallfolgen und Persönlichkeit zurückzuführen.“ (Doc. 89)
Dal referto afferente al
consulto presso la __________ di __________ del 5 maggio 1993,
a cui ha fatto riferimento il Prof. Dr. __________, risulta quanto segue:
"
(…)
Mehr als 2 Jahre nach
dieser schweren Hirnverletzung findet sich immer noch eine leichte bis mittelschwere
neuropsychologische Funktionsstörung. Im Vordergrund stehen v.a. sprachliche
Lern- und Gedächtnisdefizite. Daneben finden sich noch leichte Defizite der
intellektuellen Umstellfähigkeit. Alle anderen kognitiven Leistungen sind
durchschnittlich bis überdurchschnittlich. Der Patient ist sehr schnell und
arbeitet effizient. Offenbar wirken sich die neuropsychologischen Defizite im
Alltag recht wenig aus, da der Patient gute Kompensationsstrategie entwickelt
hat. Allerdings ist anzunehmen, dass bei erhöhten Anforderungen an das Lernen
und das Gedächtnis, Schwierigkeiten auftreten könnten. Der Patient hat vor, die
Meisterprüfung zu machen. Aus neuropsychologischer Sicht ist die Situation
heute stabil und hat sich seit einem Jahr nur wenig verändert. Besser geworden
ist die sprachliche Lernfähigkeit und die Konzentrationsleistung. Eine
Wiederaufnahme der Ergotherapie würde ich empfehlen, wenn erhöhte Anforderungen
gestellt werden, das heisst zum Zeitpunkt der Vorbereitung auf die
Meisterprüfung. (…).“ (Doc. 34)
Come risulta dalla perizia giudiziaria, un ulteriore consulto presso la clinica di __________
aveva avuto luogo il 23 novembre 1995.
Dal
relativo apprezzamento si evince che:
"
(…)
In der heutigen, vierten
neuropsychologischen Untersuchung finden sich deutliche Minderleistungen des
sprachlichen Lernens und Gedächtnisses. Leichte Defizite bestehen in der
sprachlichen Informationsaufnahme (Erafssungsspanne), im visuell-räumlichen
Lernen und Gedächtnis. Alle anderen geprüften Funktionen sind durchschnittlich.
Verglichen mit der letzten neuropsychologischen Untersuchung vom 05.05.93 sind
die Lern- und Gedächtnisprobleme in etwa gleich geblieben. Etwas besser
geworden ist die intellektuelle Umstellfähigkeit (Flexibilität des Denkens).
Es besteht weiterhin eine
leichte bis mittelschwere neuropsychologische Funktionstörung. Eine erfassbare
Verschlimmerung des Zustandes liegt nicht vor.
Die vom Patienten geltend
gemachte Verschlechterung führen wir eher auf einen verbesserten Realitätsbezug
zurück: bei der letzten Untersuchung fiel die Diskrepanz zwischen der
objektivierten deutlichen neuropsychologischen Störung und der Negierung von
Gedächtnisproblemen seitens des Patienten auf. (…)“ (Doc. 59)
2.9. Al
precedente considerando sono state esposte le circostanze che hanno giustificato,
nel 2000, l'assegnazione all'assicurato di una rendita
di invalidità LAINF del 20% dal settembre 1995.
L’CO 1,
con decisione del 6 giugno 2001, confermata con decisione su opposizione del 26
giugno 2001, ha poi rifiutato di aumentare il grado di invalidità, in quanto
gli esami esperiti presso la __________ di __________ nell’ottobre 2000 non
hanno messo in luce alcun peggioramento dei postumi infortunistici (cfr. doc.
98, 103, 107).
In
particolare, i dottori __________ e __________ della __________ hanno
evidenziato che:
"
(…)
Kognitiv finden sich
deutliche, jedoch heterogene Lern- und Gedächtniseinschränkungen in den meisten
geprüften Unterfunktionen. Daneben bestehen leichte Planungsschwierigkeiten und
eine verminderte Daueraufmerksamkeit (Zunehmende Fehlerzahl beim längeren
Arbeiten bei gutem Leistungstempo).
Affektiv
finden sich keine fassbaren Zeichen einer posttraumatischen Wesensveränderung
oder einer reaktiv-depressiven Entwicklung. Hingegen bestehen Hinweise auf eine
zusätzliche bewusstseinsnahe Verdeutlichung der sicher bestehenden
hirnorganischen Defizite.
Ein
Vergleich mit den im 1995 erhobenen Befunden zeigt qualitativ immer noch die
gleichen kognitiven Störungen, wobei heute diese überbetont werden. Es ist
deshalb schwierig zu beurteilen, ob sich die traumatisch bedingte
Leistungsverminderung seither verändert hat. Auf Grund der Beurteilung der
gesamten Situation (Verlauf, Anamnese, Aussagen des Hausarztes, heutige
Untersuchung) bin ich der Meinung, dass keine wesentliche Aenderung eingetreten
und das Zustandsbild stabil ist. Es ist weiterhin von einer leichten bis
mittelschweren Störung auszugehen. (…)“ (Doc. 98)
La decisione su opposizione del 26 giugno 2001 è passata in giudicato
incontestata.
Si tratta
ora di esaminare la situazione esistente nel mese di dicembre 2007 quando è
stata emanata la decisione su opposizione del 19 dicembre 2007 impugnata (il potere
cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della legalità della
decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al
momento in cui essa è stata emessa; cfr. DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre
2005).
Il Dr.
med. __________, medico __________, alla luce della richiesta di revisione, ha
consigliato una rivalutazione delle funzioni neuropsicologiche da effettuare a __________
(cfr. doc. 137).
L’assicurato
è rimasto degente presso la __________ dal 7 all’11 maggio 2007 (cfr. doc. 148).
Contestualmente
egli è stato approfonditamente esaminato a livello psichiatrico, neurologico e
neurospicologico (cfr. doc. 150-152).
Il Dr.
med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha, in particolare,
indicato che:
"
(…)
Psychopathologisch gemäss
aktueller Befundlage keine Auffälligkeit, insbesondere auch keine Depression
oder Angststörung. Auch in den früheren neuropsychologischen Berichten wurden
keine eigentlichen Befunde im Sinne von psychischen beziehungsweise psychogenen
Störungen berichtet. Diesbezüglich ist die Situation offenbar unverändert,
entsprechend besteht auch von Seiten der Psychiatrie keine zusätzliche
Einschränkung der Arbeitsfähigkeit infolge von psychogenen Störungen, einmal
abgesehen von dem, was seitens der Neurologie an hirnorganischen Schäden und
diesbezüglichen Auswirkungen (u.a. leichte organische
Persönlichkeitsveränderung) festgestellt wird.“ (Doc. 152)
Per quel
Considerandi
che concerne l’aspetto neurologico, è stato messo in
luce quanto segue:
"
(…)
Keinen Zweifel kann es
daran geben, dass der Versicherte im Rahmen des in Rede stehenden
Unfallereignisses eine strukturelle Hirnverletzung erlitt. Dieses ist
bildgebend gut dokumentiert. Darüber hinaus fanden sich auch kognitive
Beeinträchtigungen, die im Verlauf bis zum aktuellen Zeitpunkt insgesamt
fünfmal in der __________ und einmal in __________ kontrolliert wurden.
Es kann keinen Zweifel
daran geben, dass der Versicherte in Folge der somatisch-strukturellen
Hirnverletzung eine kognitive Einbusse erlitt. Diesbezüglich sei auf den
neuropsychologischen Befund verwiesen. Im Verlauf der 90-er Jahre stellte sich
die kognitive Situation stabil dar. Zwischenzeitlich gab der Versicherte in den
90-er Jahren zwar eine Verschlechterung des Befundes an, diese konnte
testpsychologisch jedoch nicht verifiziert werden und wurde ganz überwiegend
auf eine gewisse Erwartungshaltung in Bezug auf eine Entschädigung
interpretiert.
Aktuell klagt der
Versicherte weiterhin über Gedächtins- und Konzentrationsstörungen, von denen
er allerdings angibt, dass sie im Vergleich zu den Vorjahren unverändert seien.
(…)
Aus medizinischer Sicht
bleibt insgesamt festzustellen, dass der Versicherte im Rahmen seiner aktuellen
Berufstätigkeit das Maximum dessen leistet, was er zu leisten vermag. Die
Leistung ist seit Jahren stabil. Hinweise auf eine Verschlechterung ergeben
sich nicht. In diesem Zusammenhang sei auch auf die neuropsychologische
Abklärung sowie die psychiatrische Abklärung verwiesen. Schlussendlich ist der
Versicherte als Bäcker und Konditor erfolgreich berufstätig, allerdings nicht
in der von ihm vor dem Unfallereignis angestrebten Funktion als Bäckermeister.
(…) Eine wesentliche Veränderung des medizinischen Zustandsbildes hat sich
nicht ergeben.“ (Doc. 151)
Infine
dal lato neuropsicologico è emerso che:
"
(…)
Zu beobachten sind
deutliche Minderleistungen in den Tests zur Prüfung des Lernens und Erinnerns
von sprachlichen Informationen. Besonders die Ergebnisse in einem einfachen
Wortpaare-Lerntest liegen deutlich unter der Norm. Die visuellen
Gedächtnisleistungen sind leicht vermindert. Ferner findet sich ein diskret
verminderter Ideenfluss bei im übrigen sehr guten Leistungen in allen Tests zur
Prüfung der Exekutivfunktionen.
Die Leistungen in den
anderen neuropsychologischen Bereichen liegen in der Norm oder leicht über dem
Durchschnitt der Altersgruppe des Exploranden.
Aus neuropsychologischer
Sicht sind die praktisch als Einzelbefunde dastehenden, ausgeprägten
Schwierigkeiten im sprachlichen Lerntest vom Ausmass her eher untypisch für
eine rein somatisch-organische Ursache. Angesichts der guten intellektuellen
Ressourcen des Exploranden wären in diesem verhältnismässig einfachen Test eine
bessere Leistung und insbesondere im Verlauf der Lerndurchgänge ein minimaler
Lernfortschritt zu erwarten gewesen. Wir halten es für wahrscheinlich, dass die
Testergebnisse nicht die tatsächlichen mnestischen Fähigkeiten des Explorande
widerspiegeln.
Unabhängig von der Ursache
der Gedächtnisschwierigkeiten stellt sich die Frage ihrer Relevanz im Alltag,
insbesondere bei die Arbeit. Gemäss den Subjektiven Angaben des Exploranden ist
seine Arbeit repetitiv und automatisiert. Die Anforderungen ans Gedächtnis sind
daher als eher klein einzuschätzen. Dass Herr RI 1 zur Bewältigung der
Schwierigkeiten Einkaufslisten erstellen, eine Agenda führen und einen Timer
benutzen muss, ist zumutbar; es sind alltägliche Kompensationsstrategien, die
auch die meisten nicht hirngeschädigten Personen regelmässig anwenden.“ (Doc.
150)
Il Dr.
med. __________, il 10 luglio 2007, dopo aver preso
visione dei rapporti della __________, ha sottolineato che non è intervenuto
assolutamente alcun peggioramento e che anzi i disturbi che prima erano da
lievi e medi ora sono “soltanto” lievi. Egli ha pure specificato, da un lato,
che “… in parte la causalità viene messa in dubbio e riferita anche ad un
certo atteggiamento in parte rivendicativo e per la scontentezza visto che
ritiene di non avere ricevuto quanto gli spetta”. Dall’altro, che “inoltre
i disturbi, secondo i periti, sarebbero piuttosto poco rilevanti sia nella
quotidianità, sia sul lavoro”. (Doc. 153)
Dal canto
suo l’assicurato, in sede sia di richiesta di revisione, che di opposizione e
di ricorso, sostiene di essere inabile a esercitare un’attività lavorativa
nella misura del 50%, facendo esplicito riferimento alle attestazioni del Dr. med.
__________ (cfr. doc. 135, 136, 159, I, B, C).
Il
ricorrente, inoltre, nel luglio 2006, nel marzo e nell’agosto 2007 e nel gennaio
2008, ha trasmesso all’CO 1 dei certificati medici del 26 luglio 2006, 26 marzo
e 20 agosto 2007, rispettivamente 7 gennaio 2008 in cui il Dr. med. __________,
FMH in dermatologia e malattie a trasmissione sessuale, allergologia e
immunologia clinica, l’ha dichiarato incapace al lavoro al 50% dal 26 luglio al
30.
novembre 2006, dal 30 marzo al 31 luglio 2007, dal 1° agosto al 31 dicembre
2007.
e dal 1° gennaio al 30 aprile 2008 (cfr. doc. 134, 146, 156, 167).
2.10
Attentamente
esaminata la documentazione medica presente all’inserto e tutto ben
considerato, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere
medico, non ha valide ragioni per scostarsi dal parere dei dottori della __________
di __________ e del Dr. med. __________ (doc. 150-152), se si considera che,
per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
D'altra
parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta
Corte ha deciso che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da
un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per
sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.
Il TFA ha
infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato
dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a
suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000
nella causa C., U 291/99).
Inoltre,
l'Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell’CO 1
hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in
base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del
10.
settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa
A., U 49/95).
Il TCA è
dell'opinione che la valutazione espressa dai medici specialisti di __________,
secondo cui dal profilo psichiatrico, neurologico e neuropsicologico oggettivamente
non è riscontrabile alcun peggioramento significativo dello stato di salute
dell'assicurato rispetto al 2000 e al 2001, sia corretta e adempia i
presupposti stabiliti dalla giurisprudenza federale per riconoscere forza
probante a un rapporto medico. In particolare i sanitari hanno espresso il loro
apprezzamento in modo chiaro, motivato e convincente dopo avere proceduto allo
studio approfondito del dossier dell’assicurato e all’esame di quest’ultimo.
Del
resto, la valutazione dell’inabilità lavorativa dell’insorgente del 50%
formulata dal Dr. med. __________ non è suscettibile di scalfire il valore
probatorio dei rapporti dei medici di __________, né del Dr. med. __________.
In
effetti il Dr. med. __________, quale medico generalista, indipendentemente dal
fatto che segue da anni l’assicurato, non risulta particolarmente qualificato a
pronunciarsi nella materia che qui interessa.
Egli si è,
peraltro, espresso a proposito della causalità al lavoro del ricorrente in
maniera del tutto astratta senza fornire la benché minima motivazione (cfr.
doc. 135, 141, 145, 147, 155=B, 166=C).
Inoltre,
contrariamente a quanto sostiene l’assicurato (cfr. doc. I), si rivela un
principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza quello
secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. RAMI 2001
U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V
161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Ad
esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts
cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le
cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée
dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
L’inabilità
lavorativa del 50% attestata dal Dr. med. __________ concerne, poi, una
problematica dermatologica alle mani e alle dita di cui è affetto il ricorrente
dal 2001 (cfr. doc. 108, 152).
Tale
disturbo esula dal sinistro del 1990, per cui la questione dell’incapacità
certificata dal dermatologo non ha in ogni caso influenza in relazione alla
presente vertenza.
Al
riguardo questa Corte ricorda che, contrariamente a quanto avviene
nell’assicurazione per l’invalidità, che è un’assicurazione finale (nel senso
che le sue prestazioni sono di principio accordate a prescindere dal fatto che
l’invalidità sia da ascrivere ad una causa particolare, ad esempio a una
malattia o a un infortunio; cfr. G. Scartazzini, op. cit., p. 213, in questo
contesto, STFA del 17 gennaio 2006 nella causa F., I 636/04, consid. 4.4), la
responsabilità dell’assicuratore LAINF sussiste solo finché vi è un nesso di
causalità, naturale e adeguato, tra il danno alla salute e l’evento assicurato.
2.11
Alla luce di
tutto quanto esposto, appurato che, rispetto alla situazione esistente nel 2000
e 2001, da una parte, le condizioni di salute dell’assicurato sono rimaste
pressoché immutate, di modo che anche la valutazione dell’esigibilità
lavorativa è rimasta la medesima (cfr. STF 8C_104/2007 del 28 marzo 2008) e, d'altra
parte, il danno alla salute rimasto immutato non si ripercuote diversamente
sulla capacità lucrativa dell’assicurato - aspetto d’altronde nemmeno fatto
valere dal ricorrente - questo Tribunale deve concludere, senza che si riveli
necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori, e meglio alla
perizia medica giudiziaria richiesta dall’insorgente (cfr. doc. I), che non
sono dati i presupposti per procedere alla pretesa revisione della rendita di
invalidità.
Al
riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
La
decisione su opposizione del 19 dicembre 2007 deve, conseguentemente, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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