35.2008.92
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11 marzo 2009Italiano35 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2008.92
Data decisione, Autorità:
11.03.2009, TCA
Ricorso:
TF,8C_364/2009, 30.06.2009
Titolo:
6/06caduto da ponteggio.7/07ass.ritenuto abile al 100%per la sua attiv.di pittore e non più bisognoso di cure.Corrett.non assegnata IMI. Per la spalla sx significato part.va attribuito all'artro-RM che ha mostrato che non evidenza per rottura cuffia rotat.Per cicatrici braccio menom.non raggiunge 5%
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
art. 24 LAINF
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.92
rs
Lugano
11 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1°
settembre 2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 22 giugno
2006 RI 1, allora dipendente quale pittore presso l’impresa di pittura __________
di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO
1, è caduto da una scaletta / ponteggio interno, riportando un trauma contusivo
alla spalla sinistra e una ferita da taglio al braccio destro (cfr. doc. 1, 2,
4, 21, 35).
L’assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente
le prestazioni di legge.
1.2. Con
decisione formale del 28 giugno 2007 l’CO 1, sulla base della documentazione
medica a disposizione, segnatamente del rapporto relativo alla visita medica
del 14 giugno 2007 presso il PD Dr. med. __________ e del parere del 27 giugno
2007 del medico di __________, Dr. med. __________, ha considerato l’assicurato
abile al lavoro nella misura del 100% per la sua attività di pittore a partire
dal 2 luglio 2007. L’istituto assicuratore resistente ha, conseguentemente,
posto termine da tale data alla corresponsione dell’indennità giornaliera e ha
ritenuto un’ulteriore cura medica non più necessaria (cfr. doc. 55).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dal __________ (cfr.
doc. 60), l’assicuratore LAINF, il 9 novembre 2007, dopo avere nuovamente sottoposto
il caso dell’assicurato al Dr. med. __________ (cfr. doc. 62, 66), ha ribadito
il contenuto della sua prima decisione con cui aveva posto termine alle
prestazioni di corta durata (cfr. doc. 69).
1.3. L’assicurato,
con scritto del 5 dicembre 2007, ha poi chiesto all’CO 1 il riconoscimento di
postumi invalidanti in misura del 20%, fondandosi, con l’ausilio di fotografie
allegate, sulla presenza di cicatrici connesse al sinistro del giugno 2006,
nonché sulla valutazione del Dott. __________ (cfr. doc. 70).
1.4. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’CO 1, con decisione del 3
gennaio 2008, ha negato a RI 1 il diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità,
in quanto non esiste alcuna menomazione importante dell’integrità fisica (cfr.
doc. 73).
1.5. L’assicurato,
patrocinato dall’avv. RA 1 di __________, ha inoltrato opposizione avverso il
provvedimento del 3 gennaio 2008 (cfr. doc. 77, 82).
L’CO 1,
dopo aver interpellato il Dr. med. __________ (cfr. doc. 86), con decisione su
opposizione del 1° settembre 2008, ha confermato quanto stabilito il 3 gennaio
2008 (cfr. doc. A).
1.6. RI 1, sempre
assistito dall’avv. RA 1, ha impugnato la decisione su opposizione del 1°
settembre 2008 dinanzi al TCA, chiedendo la corresponsione di un’IMI del 10%
oppure di entità maggiore o minore a seconda di ciò che risulterà dall’esito
della lite.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha addotto, segnatamente,
che, benché la RM non abbia posto in luce la lesione della cuffia dei rotatori alla
spalla sinistra, il referto ecografico del 7 novembre 2006 ha evidenziato una
rottura sub totale inserzionale del sovraspinoso con tendinosi della cuffia e
conflitto subacromiale. Inoltre egli ha sottolineato che dalla visita del 18
luglio 2007 presso il Centro __________ è emersa un’assoluta incapacità di
movimenti di elevazione, abduzione attiva con marcato deficit di forza come da
rottura massiva della cuffia.
L’insorgente
ha poi osservato che pure l’ecotomografia alla spalla sinistra del 4 giugno
2008 ha posto in luce una lesione a tutto spessore del III medio del
sovraspinato per esiti distrattivi post-traumatici.
Egli ha,
di conseguenza, rilevato che per una corretta valutazione è necessario disporre
di una consulenza tecnica per accertare l’entità e la misura dei postumi
dell’infortunio (cfr. doc. I).
1.7. In risposta,
l’CO 1, dopo aver richiesto una valutazione da parte del Dr. med. __________
della propria __________ di __________, ha postulato l’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. X + 1).
1.8. L’avv. RA 1,
per conto dell’insorgente, il 30 gennaio 2009 si è ulteriormente espresso in
merito alla fattispecie, precisando che la valutazione del Dr. med. __________
non risolve assolutamente l’oggetto della lite, ossia la valutazione di
un’eventuale menomazione dell’integrità psico-fisica dell’assicurato (cfr. doc.
XII + XIIbis).
1.9. Il 17
febbraio 2009 l’assicuratore LAINF resistente si è riconfermato nelle proprie
conclusioni e domande (cfr. doc. XIV).
1.10. Il doc. XIV è
stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se il ricorrente ha diritto a un’indennità
per menomazione dell’integrità a seguito dell’infortunio del giugno 2006 e,
nell’affermativa, di quale entità.
2.3. L'Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle
persone (ALC), entrato in vigore il 1° giugno 2002 e regolante, in particolare
nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC), si applica alla presente fattispecie.
In
effetti l’evento infortunistico è avvenuto il 22 giugno 2006 (cfr. DTF 128 V
317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03,
consid. 5).
Fatti
I
presupposti materiali per stabilire l’eventuale diritto a un’IMI si determinano,
in ogni caso, secondo il diritto svizzero.
Anche a
seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro
famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv.
1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005
nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del
Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un
infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato
competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione
competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione
competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se
l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene,
l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i
del Regolamento, il ricorrente era assicurato al momento della domanda di
prestazioni, è CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento
determinante, ad esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio
elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale
Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004
nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati;
nonché STCA del 12 aprile 2006 nella causa C., inc. n. 35.2005.57).
Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.4. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica, mentale o psichica.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante
se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla capacità di
guadagno, è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
Questi
concetti sono stati ribaditi in un sentenza U 349/06 dell11 luglio 2007 nel
quale il Tribunale federale ha rilevato:
"
Occorre poi ricordare al ricorrente, come già
spiegato dal giudice cantonale, che secondo giurisprudenza la menomazione
dell'integrità è valutata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo
profilo, l'IMI si distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del
diritto civile, per il quale si procede ad una valutazione individuale del
danno avuto riguardo alle particolarità del caso. Contrariamente alla valutazione
del torto morale secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI può
prendere a base criteri medici di carattere generale, risultanti da esami
comparativi di postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle
specifiche limitazioni che la lesione è suscettibile di comportare per un
determinato assicurato. In altri termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle
circostanze del caso concreto, ma da una valutazione medico-teorica del danno
alla salute fisica o psichica, prescindendo da fattori di carattere soggettivo
(DTF 115 V 147 consid. 1; cfr. DTF 133 V 224). In quest'ordine di
idee, la Corte cantonale ha rettamente rilevato che la circostanza che
l'insorgente, a causa delle conseguenze dell'infortunio, possa essere stato
costretto a modificare le proprie abitudini di vita, non può essere presa in
considerazione nella valutazione della menomazione all'integrità di cui è
portatore."
2.6. Secondo
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno
assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF; cfr. SVR 2008 UV Nr. 10).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.7. L’CO 1 ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,
p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
Al
riguardo in una sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha
rilevato:
"
3.4 La table 1.2. prévoit, en ce qui concerne
l'épaule, un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 pour cent pour une épaule
bloquée en adduction, de 10 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés
au dessus de l'horizontale, et de 15 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à
l'horizontale. En l'espèce, il ressort des constatations du docteur E.________
- qui se fondent sur un examen clinique approfondi et dont il n'y a pas lieu de
remettre en cause l'exactitude - que la mobilité de l'épaule est réduite
jusqu'à l'horizontale (l'abduction active atteint l'horizontal tandis que la
flexion active est possible un peu au dessus de l'horizontal). Le taux de 15
pour cent retenu par la CNA et les premiers juges correspond dès lors bien au
handicap du recourant."
2.8. Nel caso
in esame l’assicurato, il 22 giugno 2006, mentre era alle dipendenze
dell’impresa di pittura __________ di __________ - attività iniziata il 1°
giugno 2006 quale primo impiego in Svizzera - è caduto da un ponteggio interno
riportando un trauma contusivo alla spalla sinistra e una ferita da taglio al
braccio destro (cfr. doc. 1, 2, 4, 35).
Il 24 luglio 2006 è stata
eseguita presso la Clinica __________ di __________ un’artro-RM della spalla
sinistra.
Dal relativo referto, allestito
dal Dr. med. __________, emerge che:
" Nei
segmenti ossei esaminati il segnale RM è regolare, in particolare senza
evidenza per fratture radiologicamente criptiche o focolai contusivi recenti.
Menziono lievi segni di artrosi a livello dell’articolazione
acromio-clavicolare. Vi è un regolare spessore dei tendini del sovra-spinato,
infra-spinato e sottoscapolare. Piccolo solco labiale superiore. Il tendine del
capo lungo del bicipite è integro e in sede. Non è evidenziata una rottura del
labbro glenoidale anteriore o di quello posteriore.
Conclusioni:
Non vi è evidenza per rottura della cuffia
dei rotatori.” (Doc. 23)
Il 22 agosto 2006 l’insorgente
è stato visitato dal Dr. med. __________ del servizio di chirurgia ortopedica e
traumatologia dell’apparato locomotore dell’Ospedale __________ di __________,
il quale ha constatato un forte dolore alla mobilizzazione della spalla
sinistra con dolore specifico a livello della puleggia del bicipite. Il medico,
visto che l’artro-RM è risultata negativa per la rottura di cuffia, ha
consigliato, per vedere un’eventuale instabilità del capolungo del bicipite,
l’esecuzione di un’ecografia con fase dinamica (cfr. doc. 5).
Il Dr. med. __________, a
seguito del consulto del 20 ottobre 2006, ha indicato che la sintomatologia
appariva invariata rispetto al controllo del 22 agosto 2006, eventualmente
peggiorato il dolore ai gradi estremi di movimento e sotto sforzo. Egli ha
ribadito la proposta di effettuare un’ecografia (cfr. doc. 16).
L’ecografia alle spalle
esperita il 7 novembre 2006 presso il Centro __________ di __________ ha posto
in luce, relativamente alla spalla destra, esiti consolidati di pregressa
lacerazione inserzionale del sovraspinoso. Per quanto concerne la spalla
sinistra, tendine del bicipite presentante lieve imbibizione del recesso
articolare al controllo contro resistenza senza significativa dislocazione
laterale in extrarotazione e rottura subtotale inserzionale del sovraspinoso
con tendinosi della cuffia, oltre a conflitto subacromiale (cfr. doc. 85).
Dal Rapporto intermedio
all’attenzione dell’CO 1 redatto il 29 novembre 2006 dal Dr. med. __________,
spec. in fisiatria medico aggiunto all’Ospedale __________ di __________, si
evince che a quel momento la spalla a riposo non faceva male, tuttavia sotto sforzo
e in determinati movimenti persisteva il dolore (cfr. doc. 21).
Il 13 dicembre 2006 il Dr.
med. __________ ha riferito che dalla caduta del giugno 2006 l’assicurato aveva
dolore al movimento che interferiva con il sonno e le attività della vita
quotidiana. Egli ha specificato che apparentemente non vi era instabilità del
capoluogo del bicipite, che però appariva infiammato e con edema a livello
della guaina. Il medico ha, inoltre, consigliato, vista l’esiguità della
lesione e il tempo intercorso dal trauma, di insistere con la terapia
conservativa (cfr. doc. 26).
Dal rapporto della visita del
23 marzo 2007 a cura del Dr. med. __________ emerge un miglioramento della
mobilità in tutti i piani. Il sanitario ha rilevato, da un lato, che la
flessione era limitata solo di 10° e che l’intrarotazione arrivava fino a D12.
Dall’altro, che la mobilità era dolente ai gradi estremi. Per quanto riguardava
l’esame della forza, egli ha asserito che vi era ancora un’ipostenia a carico
del sovraspinoso e che per il resto era nella norma, i segni d’impingement
erano negativi.
Il medico ha poi osservato
che il paziente presentava una piccola lesione a livello dell’inserzione del
sovraspinoso, a livello della puleggia del bicipite, ma che, se riusciva
recuperare una funzione normale non era strettamente necessaria una terapia
chirurgica (cfr. doc. 41).
L’assicuratore LAINF
resistente ha predisposto un consulto presso il PD Dr. med. __________,
chirurgo ortopedico FMH, il quale ha avuto luogo il 14 giugno 2007 (cfr. doc.
31, 53).
Lo specialista __________
ha così valutato lo stato della spalla sinistra del ricorrente:
" (…)
Aufgrund der
kernspintomographischen Untersuchung liegt keine relevante Pathologie der
linken Schulter vor. Die klinische Untersuchung ist aufgrund des massiven
Aggravierendes bzw. aktiven muskulären Dagegenhalten nicht in der üblichen Art
und Weise durchführbar. Aufgrund dieses Verhaltens habe ich dem Patienten
erklärt, dass er – basierend auf den normalen MR – seine Arbeit wieder
aufnehmen muss. Dabei wird erwidert, dass „man mit einer 60-80%-igen
Einsatzfähigkeit des Armes bzw. Leistung nicht bestehen kann“. Diese durch den
Patienten spontan gemachte Selbsteinschätzung steht in einer klaren Diskrepanz
zur Anamnese und der Untersuchung. (…)“ (Doc. 53).
Da una certificazione del
18 luglio 2007 dell’__________ di __________ risulta che a quel momento era
presente un’assoluta incapacità ai movimenti di elevazione, abduzione attiva
con marcato deficit di forza come da rottura massiva della cuffia (cfr. doc.
60).
Il Dott. __________,
medico chirurgo e spec. medicina legale e delle assicurazioni di __________,
fondandosi tra l’altro sull’attestazione appena menzionata, ha ritenuto
residuare un’invalidità del 20% e l’attività di pittore edile fosse fortemente
limitata, se non controindicata (cfr. doc. 60).
Il 20 agosto 2007 il Dr.
med. __________, spec. FMH in chirurgia e medico __________, ha affermato che:
" (…)
In base ad un esame ecografico del 7.9.2006
nonché dell’esame specialistico ortopedico del 18.7.2007 viene postulata una
“lesione cuffia dei rotatori spalla sinistra” con “deficit di forza come da
rottura massiva della cuffia”.
Purtroppo nonostante il riferito esame
medico da parte del dott. __________, nel suo rapporto non viene presentato
nessuno stato ortopedico, tanto meno dall’esame effettuato il 18.7.2007. Per
contro già un precedente esame d’artro-RM della spalla sinistra, di alta
risoluzione (del 24.7.2006), non ha messo in luce alcuna rottura della cuffia
dei rotatori, anzi regolare spessore dei tendini del sovraspinato, infraspinato
e sotto-scapolare. Con questo referto combacia pure il dettagliato esame
clinico, da parte del PD dott. Med. __________ (14.6.2007), quando dal lato
oggettivo non vengono riscontrati dei deficit, se non un atteggiamento
d’attivazione della muscolatura antagonista sotto l’esame. Le risultanze sono addirittura
tali da dover ritenere non indicata una revisione artroscopica (si intende
video-registrata). (…)” (Doc. 62)
Il Dott. __________, spec.
in ortopedia e traumatologia a __________, l’11 settembre 2007, dopo aver
esaminato l’ecografia delle spalle dell’assicurato del novembre 2006, ha proceduto
all’esame obiettivo delle stesse, rilevando:
" Spalla
dx e sn normoposte. Presenza di esiti di ferita l.c. al braccio dx.
Spalla dx: particolarità attiva e passiva
complete con dolore. Jobe e Neer (+-). Gerber negativo.
Spalla sn: ipotrofia dei muscoli del
cingolo scapolare. Articolarità attiva limitata ai gradi medi. Articolarità
passiva con abduzione a 90°-100°, extrarotazione limitata a 20°, intrarotazione
a livello del gluteo omolaterale, flessione anteriore limitata a 60°. Dolore
alla mobilizzazione della spalla con scrosci articolari. Jobe (+++), Neer (++),
Gerber (+-).” (Doc. 64)
Il Dott. __________ ha
diagnosticato “esiti trauma spalla dx con ferita l.c. e lesione inserzionale
sovraspinoso ed esiti trauma spalla sn con lesione massiva cuffia rotatori e
marcata limitazione funzionale” (Doc. 64).
Il 27 settembre 2007 il
Dr. med. __________ ha formulato le seguenti osservazioni:
" (…)
Dal lato oggettivo in nessun momento e con nessun metodo è stato possibile
documentare un’insufficienza/lesione a livello della cuffia dei rotatori né in
altre strutture a livello del cinto omero-scapolare sinistro.
La relazione di consulenza ortopedica da
parte del dott. __________, dell’11.9.2007, ai fini medico-scientifici non è
utilizzabile, in quanto le sue conclusioni, segnatamente “lesione massiva
cuffia rotatori” basata unicamente su un referto di un esame sonotomografico
nativo, quindi di nessun valore probatorio rispetto alla sofisticata indagine
artro-spinecotomografica che presenta tale struttura perfettamente intatta.
In sintesi, anche con la nuova
documentazione presentata dal signor RI 1 non vengono presentati dei nuovi
Considerandi
fattori medici oggettivi, atti a inficiare la decisione del 28.6.2007.” (Doc.
66)
Il medico __________, il
20.
dicembre 2007, ha ancora precisato che:
" (…)
già in precedenza, con mezzi strumentali sofisticati (RMN) è stata esclusa una
lesione, tanto meno massiva, della cuffia dei rotatori della spalla sinistra.
Inoltre l’assicurato richiede un
risarcimento per un complesso cicatriziale, del diametro di qualche centimetro,
sulla parte interna del braccio destro, in prossimità ascellare, senza segni
irritativi, senza fragilità tegumentale e non visibile se non in posizione
particolare del braccio (in notevole abduzione, vedi le foto).
Un tale residuo infortunistico non dà
diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità secondo l’OAINF, in
quanto neanche lontanamente raggiunto il tasso del 5%, minimo richiesto
dall’OAINF” (Doc. 72)
Il 4 giugno 2008 presso il
poliambulatorio __________ di __________ è stata esperita una ecotomografia
alla spalla sinistra dell’assicurato, la quale ha evidenziato una lesione a
tutto spessore del III medio del sovraspinato per esiti distrattivi post-traumatici
(cfr. doc. 82).
Il Dott. __________,
medico chirurgo e spec. in medicina legale, il 12 luglio 2008, quale
sintomatologia soggettiva, ha riferito algia alle spalle con impotenza
funzionale soprattutto a sinistra.
Il medico, dopo un esame
dei vari apparati dell’organismo, ha concluso che in seguito al trauma
lavorativo del 22 giugno 2006 l’insorgente ha riportato la rottura totale del
tendine sovraspinoso della cuffia dei rotatori della spalla sinistra,
alterazione del profilo della stessa cuffia e lieve degenerazione artrosica
della testa omerale, con marcata limitazione funzionale dell’articolazione
della spalla e riduzione della forza dell’arto superiore omolaterale. Egli,
sulla base delle tabelle italiane relative al danno biologico, ha quantificato
la riduzione dell’efficienza psico-fisica dell’assicurato nella misura del 10%
(cfr. doc. 82).
Al riguardo è utile
rilevare che il concetto giuridico italiano di danno biologico, ossia lesione
all’integrità psicofisica della persona, corrisponde ai sensi della Lainf alla
menomazione all’integrità fisica, mentale o psichica (cfr. __________).
Il 22 agosto 2008 il Dr.
med. __________ ha osservato, in particolare, che:
" (…)
Con la lettera del 17.7.2008 invia una
relazione del dott. __________ di __________ (12.7.2008), documento che rimane
(purtroppo) molto scarno in merito alla spalla sinistra. Segnatamente manca uno
stato ortopedico quantificato della spalla sinistra; nessun test specifico per
quanto riguarda la cuffia dei rotatori, la stabilità, la forza bruta, il raggio
di mobilità nei diversi piani. Inoltre non fornisce nessun esame strumentale
valido per provare la presenza di una lesione della cuffia dei rotatori, ai
sensi dell’OAINF. Nessun accertamento del tipo spinecotomografico (RMN), tantomeno
un esame d’artro-RM.
All’indirizzo del medico, consultato a
titolo privato da parte del signor RI 1, sia osservato che allo stato presente,
come standard internazionale, per la prova od esclusione di una rottura della
cuffia dei rotatori, è indispensabile un esame d’artro-RM, poiché una semplice
ecografia è insufficiente. (…)” (Doc. 86).
Infine il Dr. med. __________,
FMH in chirurgia, della __________ dell’CO 1 a __________, il 23 dicembre 2008
ha attestato che:
"
Beim Unfall vom 22.06.2006 erlitt der
Versicherte eine einfache Prellung der Schulter links. Das Arthro MRI vom
24.07.2006
zeigt eindeutig keine Ruptur der Rotatorenmanschette. Es handelt
sich dabei um eine sehr zuverlässige Methode (Gold-Standard). Zudem erfolgte
diese Untersuchung durch einen kompetenten Schweizer Radiologen. Schon das
Fehlen von „bone bruise“ im MRI nur einen Monat nach dem Unfall lässt ein
erhebliches Trauma praktisch ausschliessen. Die späteren Sonographien aus
Italien sind u.E. technisch nicht verwertbar. Eine Ruptur der
Supraspinatussehne ist auch klinisch sehr unwahrscheinlich. Eine sekundäre
Verschlimmerung ist medizinisch gar nicht möglich, jedenfalls nicht mehr
unfallbedingt. Aus dem Bericht des Schulter-Spezialisten PD Dr. __________ vom
20.06.2007
(Akt 53) ergibt sich klar, dass der Versicherte schlicht massiv
aggraviert. Nach objektiven Kriterien besteht kein dauernder und erheblicher
Integritätsschaden. Zu den diversen Berichten aus Italien hat der Kreisarzt
bereits mehrfach fundiert Stellung genommen, insbesondere auch zur „Relazione
medico-legale“ des Dr. __________ vom 12.07.2008 (Akt 82). Dem haben wir nichts
beizufügen. Am Standpunkt der Suva sollte also vollumfänglich festgehalten
werden.“ (Doc. 89)
2.9
Chiamato ora
a pronunciarsi questo Tribunale ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Pertanto
i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono
essere considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti
da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
L’Alta
Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________
hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente
in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.
STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996
nella causa A., U 49/95).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Questo aspetto è stato
ricordato dall'Alta Corte in una sentenza I 414/05 del 18 dicembre 2006, nella
quale, a proposito dei certificati di medici esteri, si è così espressa:
"
3.3
Questa Corte non può tuttavia aderire alla
tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott.
I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore
probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto
sanitario non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto
svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di
valutazione all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in
Svizzera. Non va infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione
dell'invalidità, che secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto
economico e non medico, il compito del medico consiste esclusivamente nel porre
un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano ritenere
i primi giudici, il corretto adempimento di tale compito non presuppone
necessariamente specifiche conoscenze giuridiche. In particolare, non si vede
per quale ragione i criteri, prettamente medici, di valutazione dell'incapacità
lavorativa in una concreta attività professionale debbano divergere a
dipendenza che essi siano formulati da un medico __________ oppure __________.
Sia infine ancora aggiunto che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un
rapporto medico ha valore di prova, non è determinante l'origine del mezzo di prova
(DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert
ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo
2001, pag. 266)."
E’
infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31
gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre
2002.
nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.10
In concreto, chiamata
a pronunciarsi su una questione di carattere medico, approfonditamente
esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato, questa Corte ritiene che la
valutazione espressa dal Dr. med. __________, sanitario che vanta un’ampia
esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa e secondo cui l’assicurato
non presenta alcuna menomazione importante dell’integrità (cfr. consid. 2.8.), possa
validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che
si riveli necessario esperire ulteriori accertamenti (sul
valore probatorio delle valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del
Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato
che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di
principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni
sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto
assicuratore.").
Al riguardo va ricordato
che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01;
STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002
nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01;
STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001
nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992
nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991
nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In
effetti l’apprezzamento del medico di __________ non contiene contraddizioni e
presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere
riconosciuta, ad una valutazione medica, piena forza probante: in particolare,
il sanitario ha espresso il suo parere in modo chiaro, motivato e convincente,
dopo aver proceduto, come visto (cfr. consid. 2.8.), allo studio approfondito
del caso.
Per quanto attiene alla
spalla sinistra, il TCA ritiene che un significato particolare vada attribuito
alla circostanza che l’artro-RMN del luglio 2006 - ritenuta essere attualmente
l’indagine più performante per la ricerca di eventuali lesioni tendinee della
cuffia dei rotatori (si veda, in proposito, J.-M. Duc, La jurisprudence du TFA
concernant les lésions tendineuses, SZS 2006, p. 530, nonché il sito internet www.laspalla.org del dott. __________, Professore
ordinario di ortopedia e traumatologia presso l’Università di __________; STCA
35.2007.49
del 10 dicembre 2007; 35.2007.68 del 10 gennaio 2008) -, ha mostrato
che non vi era evidenza per rottura della cuffia dei rotatori (cfr. doc. 23).
La
valutazione espressa dal medico __________ è stata peraltro pienamente avallata
dal Dr. med. __________ della __________ dell’CO 1 a __________, il quale,
relativamente all’artro-RM, ha indicato che “es handelt sich dabei um eine
sehr zuverlässige Methode (Gold-Standard)” (Doc. 89).
Al
riguardo giova pure segnalare che il Dr. med. __________, nell’agosto 2006, alla
luce del risultato negativo in relazione alla rottura della cuffia emerso dall’artro-RM,
ha consigliato di esperire un’ecografia alla spalla sinistra dell’assicurato
per vedere un’eventuale instabilità del capolungo del bicipite (cfr. doc. 5;
consid. 2.8.).
Il
sanitario, procedendo in questo modo, non ha messo in dubbio il risultato
dell’artro-RM. Al contrario l’ha fatto proprio, proponendo di verificare se,
invece, si trattava di instabilità del capolungo del bicipite.
Questa
Corte non ignora il fatto che il Dr. med. __________, una volta conosciuto il
referto dell’ecografia effettuata a Legnano nel novembre 2006, ossia la lesione
del sovraspinoso, non l’abbia però contestato.
Tuttavia,
ponendo mente alla circostanza che, mentre il Dr. med. __________ ha reputato
esigua la lesione del sovraspinoso (cfr. doc. 26), l’__________ di __________,
nel luglio 2007, l’ha ritenuta massiva (cfr. doc. 60), l’ecografia del novembre
2006.
si rivela passibile di interpretazioni alquanto differenti (lesione
esigua, lesione massiva).
Ne
discende che la stessa, oltre al fatto di non rappresentare l’indagine di
elezione per lo studio delle varie patologie della spalla, come per contro la
RM e l’artro-RM (“l’ecografia è meno sensibile e specifica
della RM” cfr. www.laspalla.org), non presenta la sufficiente chiarezza per essere concludente.
Nemmeno
l’ecotomografia del luglio 2008, corrispondente a un tipo di ecografia, può
essere ritenuta attendibile, se si considera che lo studio ecotomografico deve
essere eseguito con scansioni longitudinali e trasversali al fine di ottenere
di un migliore risultato delle strutture da esaminare (cfr. web.unife.it).
In casu
dal referto del giugno 2006 non emerge che si sia operato in tal senso (cfr.
doc. 82).
In
proposito occorre, altresì, evidenziare che il PD Dr. med. __________, nel
giugno 2007, dopo accurata visita (cfr. doc. 53), ha attestato che la spalla
sinistra del ricorrente non presentava alcuna patologia rilevante.
E’ vero
che dal rapporto dello specialista __________ si evince che l’insorgente aveva
riferito dolore alla spalla sinistra nella regione anteriore e laterale.
E’
altrettanto vero, però, che un dolore nella parte anteriore può indicare una
sofferenza del capolungo del bicipite e/o del sottoscapolare, mentre un dolore
per lo più posteriore e lungo il braccio può essere sintomo di una rottura del
sovraspinoso (cfr. www.chirurgiapatologieortopediche.it).
In casu,
perciò, il referto delle ecografie effettuate nel novembre 2006 e luglio 2008,
facendo riferimento a una lesione del sovraspinato ( cfr. consid. 2.8.), neppure
concorda con i disturbi soggettivi accusati dall’assicurato.
Inoltre,
riguardo all’ulteriore lamentela soggettiva espressa dall’assicurato di essere
impossibilitato a sollevare il braccio fino all’orizzontale, il PD Dr. med. __________
ha rilevato che:
"
(…)
Am Ende der Konsultation
bitte ich den Patienten, mir den Unfallschein zum Unterschreiben auszuhändigen,
dabei wird minutenlang umständlich das mit elastischem Gummiband verschlossene
Aktenmäppli mit der rechten Hand geöffnet, wobei der linke Arm stets in der
gleichen obgenannten Position gehalten wird.“ (Doc. 53)
Le attestazioni dei medici
__________, Dott. __________, __________ e __________, che hanno visitato
l’assicurato (cfr. doc. 60, 64, 82), non sono poi tali da inficiare l’apprezzamento
del Dr. med. __________.
Infatti i Dott. __________
e __________ si sono prevalentemente fondati sul referto dell’ecografia del
novembre 2006 e il Dott. __________ sui rapporti dell’ecografia appena citata e
dell’ecotomografia del giugno 2008, senza minimamente considerare l’esito
dell’artro-RM del luglio 2006 e discuterne il risultato.
Non va dimenticato che, per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
In una sentenza 9C_142/2008 del
16.
ottobre 2008 il TF, per quanto attiene alle divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice, ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43
consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre
en cause les conclusions de l'expert.(…)
In simili condizioni, a
ragione, relativamente alla spalla sinistra, non è stata riconosciuta al
ricorrente alcuna indennità per menomazione dell’integrità.
2.11
Per quanto attiene alle
cicatrici presenti sul braccio destro dell’assicurato, il Dr. med. __________
ha osservato che:
" (…)
Inoltre l’assicurato richiede un
risarcimento per un complesso cicatriziale, del diametro di qualche centimetro,
sulla parte interna del braccio destro, in prossimità ascellare, senza segni
irritativi, senza fragilità tegumentale e non visibile se non in posizione
particolare del braccio (in notevole abduzione, vedi le foto).
Un tale residuo infortunistico non dà
diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità secondo l’OAINF, in
quanto neanche lontanamente raggiunto il tasso del 5%, minimo richiesto
dall’OAINF” (Doc. 72)
Il TCA,
in casu, attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto, ritiene
di non avere valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento del medico di __________.
Nemmeno
da questo profilo si rivelano, pertanto, necessari ulteriori approfondimenti
medici (cfr. consid. 2.10.).
Il Dr. med. __________ ha
esposto dettagliatamente e in modo convincente i motivi per cui, nel caso
concreto, il grado di menomazione durevole per le cicatrici non raggiunge
almeno il 5%.
La
tabella 18 relativa alla menomazione all'integrità in caso di danni alla pelle
indica, del resto, che a gravi deformazioni in viso dovute a dermatosi coincide
un'IMI del 50%, alla mancanza del naso un'indennità del 30%, alla mancanza del
padiglione auricolare un'IMI del 10%, alla mancanza di un dito del 5%. Per
cicatrici da bruciature si attribuisce, invece, secondo la gravità e
l'estensione, un'IMI dal 5% fino al 50%.
In
concreto, conformemente a quanto certificato dal Dr. med. __________ e come
d’altronde si evince dalle fotografie agli atti (cfr. doc. 70), il complesso
cicatriziale si estende per qualche centimetro e si trova nella parte interna
del braccio in prossimità dell’ascella destra, quindi in una zona del corpo
poco visibile.
Lo stesso
appare, inoltre, ben rimarginato e non irritato.
A titolo di confronto è,
altresì, utile segnalare che questa Corte, con sentenza 35.2003.53 del 1° marzo
2004, peraltro confermata dall’Alta Corte con giudizio U 102/04 del 20
settembre 2004, ha ritenuto adeguata un’IMI del 5% nel caso di un assicurato
presentante una cicatrice sul viso, relativa a una ferita con
una motosega, che si estendeva dalla radice del naso alla fronte sopra il
sopracciglio sinistro.
La
menomazione appena citata risulta più grave di quella lamentata
dall’assicurato.
Di conseguenza l’CO 1 ha rettamente
negato all’assicurato un’IMI anche per le cicatrici localizzate sul braccio
destro.
2.12
Alla luce di tutto quanto
esposto, la decisione su opposizione impugnata mediante la quale al ricorrente
è stato negato il diritto di beneficiare di un’IMI merita, dunque, conferma in
questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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