35.2008.93
Determinazione del grado dell'invalidità. Reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL edite dall'INSAI/SUVA
12 febbraio 2009Italiano42 min
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Numero d'incarto:
35.2008.93
Data decisione, Autorità:
12.02.2009, TCA
Titolo:
Determinazione del grado dell'invalidità. Reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL edite dall'INSAI/SUVA
GRADO DI INVALIDITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 7 LPGA
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2008.93
mm
Lugano
12 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12
settembre 2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 1°
marzo 2006, a RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di saldatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1
-, è andato a vuoto un colpo di martello, ciò che ha provocato una forte
distorsione al polso destro (cfr. doc. 12).
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato una lesione della fibrocartilagine
triangolare (TFCC), come risulta dal rapporto operatorio del 31 marzo 2006
(doc. 4).
Nel corso
del mese di giugno 2007, l’assicurato è stato sottoposto ad un’artroscopia
dell’articolazione radio-carpica con débridement del TFCC e osteotomia di
accorciamento dell’ulna a destra (doc. 62).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 17 aprile 2008, l’amministrazione
ha posto RI 1 al beneficio di una rendita di invalidità del 15% a contare dal
1° maggio 2008, come pure di un’indennità per menomazione all’integrità del 5%
(doc. 104).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 107
e 109), l’CO 1, in data 12 settembre 2008, ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. 115).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 15 ottobre 2008 - inoltrato erroneamente al Tribunale
federale - RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che
l’assicuratore resistente venga condannato a riconoscergli una rendita di
invalidità del 50% a far tempo dal 1° maggio 2008.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha sostenuto innanzitutto
che l’amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato, citiamo: “… sia le
limitazioni stesse, sia il persistere di dolori, che si manifestano in
particolare dopo un uso prolungato della mano anche se non viene fatto sforzo
particolare e senza che vengano sollevati attrezzi/oggetti pesanti e ancor meno
la diminuita forza di prensione alla mano destra, che evidentemente ha un
influsso diretto sul tipo di attività esigibile.” (doc. I, p. 2s.).
D’altro
canto, egli ha fatto valere che i posti di lavoro ritenuti dall’CO 1 alfine di
stabilire il reddito da invalido, non sarebbero realistici (doc. I, p. 3: “… i
posti di lavoro elencati e indicati, rappresentano in pratica un unicum in
Ticino, sia per la loro presenza sia per lo stipendio accordato a chi li
svolge.”).
Inoltre,
ad esempio per quanto riguarda l’attività di magazziniere, il genere di
mansioni che egli sarebbe chiamato a svolgere necessiterebbero di una presa di
entrambe le mani, ma soprattutto di quella destra, praticamente ineccepibile,
pena un discapito del rendimento con ripercussione sul reddito (doc. I, p. 3).
1.4. In corso di
causa, RI 1 ha prodotto una relazione medico-legale del dott. __________ e,
alla luce della conclusioni ivi contenute, ha riformulato il petito del proprio
ricorso, nel senso che egli ha chiesto la condanna dell’CO 1 a versargli una
rendita di invalidità del 30% (doc. IV + allegati).
1.5. L’Istituto
assicuratore, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(doc. VII).
1.6. In data 3
dicembre 2008, l’assicurato ha formulato alcune precisazioni su alcuni degli aspetti
che l’amministrazione ha trattato in risposta di causa (cfr. doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto all’entità della rendita di invalidità spettante
all’assicurato.
Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la
sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine:
reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare
la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in
capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato
del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella
situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino
(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado
di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.4
Nella
concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che la decisione
dell’amministrazione di considerare RI 1 in grado di svolgere, a tempo pieno e
con un rendimento completo, un’attività compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico, alternativa a quella di
saldatore, è stata presa essenzialmente sulla base della valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dal proprio medico di circondario.
In
effetti, in occasione della visita di chiusura del 13 febbraio 2008, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha diagnosticato uno stato dopo sutura
aperta del TFCC per lesione avvenuta l’1. 3.2006 e dopo nuova artroscopia e
débridement del TFCC come pure osteotomia di raccorciamento dell’ulna destra il
12.6.2007
(doc. 88, p. 2). Per quanto riguarda la situazione clinica, egli ha
fatto stato di una situazione stabile con presenza di qualche dolore,
difficoltà alla mobilizzazione e una certa diminuzione della forza di prensione
della mano destra (doc. 88, p. 3).
A
proposito dell’esigibilità lavorativa, il medico di circondario ha indicato che
l’assicurato, citiamo: “… non ha limitazioni nel sollevare e portare pesi fino
a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, egli può molto spesso sollevare e portare
pesi tra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi dai 10 ai 25
kg fino all’altezza dei fianchi e mai più pesi superiori ai 25 kg. L’assicurato
non ha limitazioni nel sollevare pesi fino ai 5 kg oltre l’altezza del petto e
può spesso sollevare pesi superiori ai 5 kg oltre l’altezza del petto.
L’assicurato non ha limitazioni nel maneggio di attrezzi leggeri e di
precisione, egli può spesso maneggiare attrezzi di entità media, talvolta
attrezzi pesanti, non può più maneggiare attrezzi molto pesanti egli egli può
talvolta eseguire la rotazione della mano. Per quanto attiene alla mobilità e
la posizione di lunga durata come pure gli spostamenti l’assicurato non ha
limitazioni, se non che può spesso salire su scale a pioli. Un’attività
lavorativa che rispetta l’esigibilità del lavoro espressa può essere eseguita
nell’arco dell’intera giornata al 100%.” (doc. 88, p. 3 - il corsivo è del
redattore).
Questo
Tribunale osserva peraltro che, già in occasione della consultazione del 19
dicembre 2007, gli specialisti in chirurgia della mano della Clinica
universitaria __________ di __________, avevano dichiarato l’insorgente in
grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata in misura completa (doc. 84,
p. 2).
Unitamente
alla propria impugnativa, l’assicurato ha prodotto una relazione medico-legale,
datata 18 ottobre 2008, del dott. __________, spec. in medicina legale e delle
assicurazioni a __________.
Da questo
documento si evince che, a suo avviso, sarebbe improponibile che il ricorrente
maneggi degli attrezzi leggeri di precisione, a fronte dei rilevanti difetti nelle
manovre di fine prensione, come pure che egli utilizzi le scale a pioli, le
quali implicano la validità di prensione con entrambe le mani.
Il dott. __________
ha quindi concluso che, citiamo: “… è di massima prospettabile un effettivo
danno della capacità lucrativa dell’ordine del 30% circa.” (doc. B 3).
2.5
Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
In tale
contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre, invece, nella fase che precede la decisione
essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo
(cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF
104.
V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1;
U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM
1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente,
il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc).
In una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008
il TF, per quanto attiene alle divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto
segue:
"
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.”
2.6
Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene che l’apprezzamento
enunciato dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui
interessa e che vanta una vasta esperienza nel campo della medicina
infortunistica e assicurativa, secondo cui l’assicurato ha conservato una
capacità lavorativa piena in attività sostitutive adeguate (cfr. doc. 88),
possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza
che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.
Del
resto, l’affidabilità del parere del dott. __________, formulato dopo avere
visitato accuratamente ed approfonditamente l’insorgente, come lo testimonia il
contenuto del suo referto del 13 febbraio 2008, è avvalorata dalla circostanza
che una piena capacità lavorativa in attività alternative confacenti era già
stata ammessa, prima di lui, dagli specialisti della Clinica __________ di __________
(doc. 84), i quali seguivano RI 1 dal mese di gennaio 2007 (cfr. doc. 39).
Per
quanto concerne la perizia di parte del dott. __________ (doc. B 3), le
obiezioni ivi contenute, ovvero la pretesa impossibilità per l’assicurato di
salire su scale a pioli (in proposito, si fa notare che, nonostante la
formulazione poco felice della frase, anche il dott. __________ ha riconosciuto
che RI 1 non può più salire spesso su scale a pioli) o di svolgere lavori che
comportano la manipolazione di attrezzi leggeri/di precisione, appaiono
irrilevanti, nella misura in cui i posti di lavoro indicati
dall’amministrazione non implicano tali mansioni (cfr. allegati al doc. 100;
solo per l’attività di “preparatore di veicoli d’occasione” è previsto che
l’interessato debba raramente maneggiare degli attrezzi leggeri/di
precisione).
D’altro
canto, è vero che il dott. __________ ha quantificato in un 30% circa l’incapacità
lucrativa presentata dal ricorrente, tuttavia, e a prescindere dal fatto
che non spetta al medico pronunciarsi sulle implicazioni economiche del danno
alla salute, tale sua valutazione risulta priva di ogni motivazione e, come
tale, non può esserle riconosciuto valore probatorio.
Inoltre,
secondo questo Tribunale e contrariamente a quanto fatto valere con il ricorso,
occorre ritenere che le opportunità di reperire un'attività conciliabile con i
disturbi accusati dall'assicurato, non devono essere considerate nel caso
presente irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale
(cfr. RCC 1991, p. 332 consid. 3b e 1989, p. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1
p. 67 consid. 5c).
In questo
contesto, va rammentato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato
del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica ed astratta implicante, da
una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e,
dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma
di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).
Certo,
non possono essere ignorati gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a
profitto della residua capacità lavorativa comporterà per RI 1. Ciò nondimeno,
essi non appaiono nè sproporzionati nè inesigibili, ricordato ancora che
secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'assicurato
ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente
preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue
affezioni invalidanti (obbligo di ridurre il danno cfr. STFA P 2/06 del 18
agosto 2006; DTF 123 V 96 consid. 4c; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti ivi
citati).
Se,
malgrado tale impegno, un'occupazione confacente non è reperibile in concreto,
questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la
nozione di mercato equilibrato del lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni
non è tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c;
RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 83).
Parimenti estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di
formazione dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla
sua determinazione.
Nella DTF
107.
V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità - ma lo stesso vale anche per l'assicurazione contro gli
infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della
sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di
apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione
(giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid.
5).
In esito
alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che sul mercato
generale del lavoro esistono delle attività, segnatamente di controllo e di
sorveglianza, che RI 1, nonostante i disturbi che interessano l’arto superiore
destro, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento
completo.
2.7
Si
tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo l’amministrazione,
l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2008 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V
174.
= RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima
dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 57’850 (cfr.
allegato al doc. 100).
Questo
dato, desunto dalle informazioni fornite direttamente dalla ditta __________ e
non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.8
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al
caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende
dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,
nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,
la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale
contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:
"
(…).
Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass
die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen
DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte
Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern
(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis
31.
Dezember 2000
[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE
115.
V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person
bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im
Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die
SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht
in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall
nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im
Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im
Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die
Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die
Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs
einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Su questi
temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel
campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D.
Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del
disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e
Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.
2.9
Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere
discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito
da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una
sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.
250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed
applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per
l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore
dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la
propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires
1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico,
per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il
Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124.
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS
n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la
Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva
informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SVR 2007 UV n. 17 e SZS 2007, p.
64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la
Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
"
(...)
8.2
In primo
luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8
Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere
esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe
considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza
giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle
nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle
prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3
Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione
"Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non
sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese
occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione
lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori
regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe
maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la
questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra
grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel
Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il
reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che
spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione
di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però,
si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità
per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti
ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si
creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo
tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste
regioni e lavora in un'altra.
8.4
A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5
Non può pertanto
ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché
una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di
parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni
invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve
di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive
in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può
pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla
Corte di prime cure."
Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale
(cfr., sul tema, L. Grisanti, art. cit., p. 311ss.), il reddito da invalido
deve dunque essere determinato applicando i valori nazionali (Tabella TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il 22 giugno
2007.
il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006 no.
06.3466
del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa
distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge
sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo
art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale
a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin,
rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado
Robbiani ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales
dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire
ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction
qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette
règle est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de
l'Office fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se
riteneva sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:
"
Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous
affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire
est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs
si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le
dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le
point sur lequel vous attirez notre attention."
Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,
il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de
faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne
justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des
situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de
nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V
454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit
constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,
p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
In una sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008, rispondendo ad una questione
sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.
2.10.9
("Questo Tribunale constata che il
salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore
semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro
dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.
25.
, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello
realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione
con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3:
fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito
annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto
riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella
causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).
Ci si
potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari
nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza
federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno
inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito
medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329
consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa
H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta
comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta
Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3
Giova inoltre ricordare che nel caso
in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei
salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre
motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi
di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che
hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche
per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR
2004.
UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%
rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media
[U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con
riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta
sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1
Per quanto concerne il reddito da
valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base
dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente
rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario
medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con
qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto
dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per
l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello
desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di
esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento
all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x
41.
[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza
richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato
ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual
misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,
può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della
determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2
A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,
pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato
del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo
Cantone d,i frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto
al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1
e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia
relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3
Mancando in concreto indicazioni economiche
effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui
allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati
statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per
determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta
in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui
all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di
fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,
adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,
tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4
Operando una prima riduzione del 9.58% da
quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è
detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non
oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze
particolari del caso (DTF 126 V 75; in
concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di
frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e
guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un
grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di
conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo, cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 p. 311 seg.,
in particolare p. 326-327).
In una
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, consid. 6.2., il Tribunale federale,
su questo tema, ha ancora precisato:
"
A proposito del richiesto adeguamento va
tuttavia rilevato che finora è stato ammesso dalla Corte federale nel caso in
cui il valore fosse chiaramente sotto la media ("deutliche
Abweichung"). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR
2004.
UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% in sentenza U 463/06 del 20
novembre 2007).”
2.10
Per
determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF
convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune
aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che
l'assicurato sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi residuali
che interessano l’arto superiore destro, e meglio il magazziniere presso la __________
di __________, l’operaio presso la __________ di __________, l’agente di
sorveglianza presso la __________ di __________, l’addetto all’imbottigliamento
presso la __________ di __________ e il preparatore di veicoli d’occasione
presso il __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in
media, nel 2008, un reddito annuo pari a fr. 48'891.80 (cfr. doc. 100).
D’altro canto, sempre in
conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito
informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di
conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario
massimo e minimo, così come sul salario medio.
In
effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 100 si evince che sono 116
i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo
ammontano, rispettivamente, a fr. 31’199 e a fr. 63'698, e infine che quello
medio è di fr. 46'755.
Il TCA constata
che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 48'891.80) è
superiore del 4.37% rispetto alla media dei salari medi (fr. 46'755).
In base
alla giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della
rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.
In effetti,
in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa
stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la
STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha
deciso di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio tollerati
scostamenti sino al 10%).
In
conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati
dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali descritte dal medico
di __________ (al riguardo, non è dato sapere perché i lavori presso la __________
e la __________ sarebbero “di fatto improponibili”, cfr. IX, p. 2) -, il
reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso
ammonta a fr. 48'891.80.
Decurtazioni
sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare
in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa
modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
Il grado
di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 48'891.80 al
reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 57'850 (cfr. consid. 2.7.) - è dell’15.48%,
arrotondato all’15% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121,
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in
cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la
quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va
arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in
percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile
immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal
punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della
sentenza in questione).
Visto
che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una
rendita di invalidità del 15%, il suo ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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