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Decisione

35.2009.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 settembre 2009Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

I

sanitari dell’Ospedale regionale di __________ hanno diagnosticato un colpo di

frusta alla colonna cervicale e toracale alta e una contusione sternale e

toracale (cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. 3, 4).

L’CO 1 ha

riconosciuto la propria responsabilità.

RI 1 è

stato indirizzato dall’assicuratore LAINF alla fisio__________ dapprima per una

valutazione ambulatoriale e poi per delle cure riabilitative (cfr. atti inf.

10.51647.07.2 doc. 14, 17, 21).

1.3. All’assicurato,

l’11 dicembre 2007, mentre si stava recando alla __________ a bordo della

propria automobile, è occorso un nuovo infortunio della circolazione stradale,

e meglio la sua vettura è stata urtata anteriormente da un veicolo che stava

effettuando retromarcia (cfr. atti inf. 10.52189.07.8 doc. 1, 2).

RI 1 ha

riportato un leggero contraccolpo al collo (cfr. atti inf. 10.52189.07.8 doc.

2, 3).

Anche

questo evento traumatico è stato assunto dall’CO 1.

1.4. Esperiti gli

accertamenti medico-amministrativi del caso, l’Istituto assicuratore resistente,

con decisione formale del 2 luglio 2008, ha posto termine al versamento delle

indennità giornaliere e delle spese di cura a decorrere dal 7 luglio 2008,

poiché è stato ritenuto che l’assicurato non presentasse più postumi

infortunistici giustificanti un’incapacità lavorativa e non necessitasse più di

cure mediche (cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. 51).

A seguito

dell’opposizione interposta dallo RA 1 RA 1, per conto dell’assicurato (cfr.

atti inf. 10.52189.07.8 doc. 59), l’assicuratore infortuni, dopo aver

sottoposto nuovamente la fattispecie al medico __________, Dr. med. __________

(cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. 63), il 1° dicembre 2008 ha confermato il

contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. B).

1.5. Con

tempestivo ricorso del 19 gennaio 2009 RI 1, sempre patrocinato dallo RA 1, ha

chiesto, oltre all’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, in via

principale, che la decisione su opposizione del 1° dicembre 2008 venga

annullata e riformata nel senso che al certificato del Dr. med. __________ del

7 agosto 2008 venga riconosciuto pieno valore probatorio, che gli venga

riconosciuta inabilità al lavoro in misura totale a seguito della lesione del

labbro superiore della spalla destra a causa dell’infortunio del 27 settembre

2007 e che conseguentemente sia posto al beneficio delle indennità giornaliere

e spese di cura per totale incapacità di guadagno anche per il periodo

successivo al 7 luglio 2008 ai sensi degli art. 10 e 16 LAINF.

In via

subordinata, che la decisione su opposizione del 1° dicembre 2008 venga

annullata e gli atti vengano rinviati all’CO 1 affinché esperisca ulteriori

accertamenti medici specialistici, in particolare una perizia pluridisciplinare,

per accertare le lesioni subite, le cure a cui si deve sottoporre e il caso di

inabilità lavorativa futuro (nel caso in cui si metta in dubbio l’incapacità

lavorativa totale) a causa dell’infortunio del 27 settembre 2007.

In via

ancora più subordinata, che venga ordinata una perizia giudiziaria neutra, per

accertare le lesioni subite, le cure a cui si deve sottoporre e il caso di

inabilità lavorativa futuro (nel caso in cui si metta in dubbio l’incapacità

lavorativa totale) a causa dell’infortunio del 27 settembre 2007.

A

sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha, in particolare,

addotto di avere subito un colpo di frusta e che ciò implica il diritto a

prestazioni LAINF anche in assenza di lesioni organiche oggettivabili, visto

che ha presentato, contrariamente a quanto sostenuto dall’CO 1, il quadro

clinico tipico, che è dato il rapporto di causalità naturale, come pure il

nesso causale adeguato. A quest’ultimo riguardo il ricorrente ha precisato che

in maniera del tutto inaspettata il suo veicolo è stato colpito dall’automobile

posteriore senza preavviso, ossia senza che abbia potuto intraprendere delle

misure per evitare o rendere meno forte l’impatto. A mente dell’assicurato

l’impatto è avvenuto allorché ancora circolava a 100 km/h. Egli ha indicato che

quanto spaventi un simile sinistro è attestato dal fatto che ancora lamenta

dolori alla gamba per la forza con la quale ha schiacciato la frizione.

L’insorgente ha, altresì, sottolineato come sino a quel momento la cura sia

stata inutile e oltremodo dolorosa, i disturbi siano persistenti e per nulla

diminuiti, anzi aumentati specie nel corso degli ultimi mesi del 2008 e l’inabilità

lavorativa sia ancora totale.

Per

quanto attiene al quadro tipico dei disturbi connesso al colpo di frusta,

l’assicurato ha affermato che, oltre alla problematica a livello cervicale,

toracale alta, alla cefalea e al torace dolente, ha accusato formicolio alla

mano destra e dolore alla spalla destra poi diagnosticato specificatamente dal

Dr. med. __________ quale lesione del labbro superiore della spalla destra.

Il

ricorrente ritiene, a differenza dell’assicuratore LAINF, che questa lesione

abbia piena rilevanza nel quadro delle prestazioni LAINF, in quanto è

direttamente riconducibile all’incidente del settembre 2007. Egli ha

puntualizzato, da un lato, che già il 1° ottobre 2007 ha dimostrato una

sensibilità alla digito-pressione e all’occiput che si estendeva fino alle due

spalle, che il 5 ottobre 2007 al medico curante ha segnalato un peggioramento

dei dolori forti alla testa e dolori diffusi alla spalla destra e che nel

novembre 2007 ha sentito un formicolio fastidioso alla mano destra. Dall’altro,

che il 10 dicembre 2007 gli atti stessi dell’CO 1, segnatamente la ricapitolazione

dell’esame di copertura, indicano espressamente la presenza di dolori alla

spalla, come pure l’analisi della situazione operata dall’istituto assicuratore

nel gennaio 2008, la quale menziona, tra i disturbi risentiti dopo

l’infortunio, un dolore alla spalla destra.

Al

riguardo l’assicurato ha evidenziato che quanto accertato dall’CO 1 si rivela

assolutamente insufficiente.

L’insorgente

ha poi asserito che i dolori da lui accusati sono oggettivabili per quanto

concerne la spalla, la testa e il braccio destro, come è emerso da una semplice

visita specialistica operata di sua spontanea iniziativa presso il Dr. med. __________

noto specialista del ramo.

Secondo

l’assicurato l’CO 1 avrebbe dovuto effettuare maggiori accertamenti in ossequio

all’art. 43 LPGA.

Per tutte

queste ragioni egli ha chiesto che gli sia riconosciuta un’inabilità lavorativa

piena. Il ricorrente ritiene che sia assurdo pensare che possa recarsi su un

cantiere e svolgere l’attività di macchinista con una spalla lesionata.

Relativamente

alla causalità naturale e adeguata fra l’infortunio e la lesione alla spalla,

egli ha rilevato di non avere mai sofferto prima di dolori simili o identici a

quelli riscontrati posteriormente al primo sinistro del 3 gennaio 2007, come

certificato dal suo medico curante, Dr. med. __________, nonché dal dettaglio

delle prestazioni degli ultimi sei anni presentato dalla cassa malati.

L’assicurato

ha, altresì, osservato che dall’attestazione del Dr. med. __________ emerge che

l’insieme della sintomatologia dolorosa da lui accusata ha in un primo momento

fatto concentrare le attenzioni sulla contusione del torace e della distorsione

alla colonna cervicale e che solo in un secondo momento si è potuta manifestare

la vera origine legata appunto alla lesione alla spalla (cfr. doc. I).

1.6. L’CO 1,

rappresentato dall’avv. RA 2, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione

dell’impugnativa sia in via principale che nelle varianti in subordinate con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

1.7. Dopo aver

ottenuto una proroga del termine per presentare eventuali altri mezzi di prova

(cfr. doc. V, VI), l’assicurato, tramite il proprio patrocinatore, il 13 marzo

2009, ha trasmesso della documentazione medica, e meglio dei certificati di

inabilità lavorativa allestiti dal Dr. med. __________ nei mesi di febbraio e

marzo 2009, nonché un rapporto redatto il 23 febbraio 2009 dal Dr. med. __________

della Clinica __________ (cfr. doc. VIII, O-Q).

Il 31

marzo 2009 l’avv. __________ dello RA 1 ha inviato un ulteriore rapporto della Clinica

__________ datato 26 marzo 2009, come pure le cartelle cliniche del 4 dicembre

2008 e del 5 febbraio 2009 allestite dal Dr. med. __________ (cfr. doc. X,

R-T).

1.8. L’avv. RA 2,

per conto dell’assicuratore LAINF resistente, il 26 aprile 2009 ha comunicato

che quanto prodotto dalla parte ricorrente è inconcludente e di riconfermarsi

nelle proprie allegazioni e domande, facendo riferimento a quanto già espresso

nella risposta di causa (cfr. doc. XII).

1.9. L’11 maggio

2009 il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso una nuova attestazione

medica della Clinica __________ del 2 aprile 2009 (cfr.d oc. XIV, U).

1.10. Il

rappresentante dell’CO 1, il 20 maggio 2009, ha indicato che il rapporto della

Clinica __________ risulta privo di rilevanza e di riconfermarsi nelle proprie

allegazioni e domande (cfr. doc. XVI).

1.11. Il doc. XVI è

stato inviato per conoscenza allo RA 1 RA 1 (cfr. doc. XVII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore resistente

era legittimato a porre termine alle proprie prestazioni a decorrere dal 7

luglio 2008 oppure no.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM)

1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A.

Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi

psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri

oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.

4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della

dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella

degli eventi gravi e in quella di grado medio.

2.6.1. Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.6.2. Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in

effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.6.3. Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener

conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo

sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

In questo

contesto è utile segnalare che, in una sentenza U 394/06 del 19 febbraio 2008,

il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in materia di

traumi del tipo “colpo di frusta” al rachide cervicale e, in questo ambito, ha

parzialmente modificato i criteri di rilievo che, a dipendenza della gravità

dell’infortunio, devono eventualmente essere considerati nella valutazione

dell’adeguatezza.

L'Alta

Corte non ha per contro modificato i principi applicabili in caso di sviluppo

psichico abnorme post-infortunistico (cfr. DTF 134 V 109, consid. 6.1 e STF

8C_209/2007 del 7 marzo 2008, consid. 1.2).

2.6.4. Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi.

Inoltre

un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio,

essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss.

consid.

4a).

2.7. Anche in

materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale,

vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.

Nella

giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4

febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p.

95ss., il TFA (pur ammettendo la causalità naturale, ad esempio per la presenza

di disturbi psichici cfr. SZS 1986 pag. 84 seg.) considerava che in assenza di

deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle

lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi

evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo

“colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale

organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una

relazione di causalità adeguata veniva negata, facendo difetto dei postumi

durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).

Con la

DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del

tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola,

ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e

la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro

clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa,

vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità, ecc..

Tale

giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 =

SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr.,

inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).

Nella sentenza

citata l'Alta Corte ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni

scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit

funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno

stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici

del "colpo di frusta" non siano oggettivabili con gli attuali mezzi

tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi

soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione

contro gli infortuni.

Il TFA ha

considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un

infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale é,

secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile

di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica

dei deficit funzionali non è stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per

decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante

sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al "colpo di

frusta" devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica,

nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la

causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà

del quadro clinico.

L'Alta

Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto

essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso

causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito

dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia

di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi

all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La

particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto

uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.

Se ne

deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla

colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione

della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento

infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista

oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un

effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il

corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o

aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.

Posto che,

tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso di

disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si trova

confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo organico,

il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra

un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un

"colpo di frusta" alla colonna cervicale, conviene applicare, per

analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in

effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa

in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in

assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio dell’uguaglianza

di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale lesione in caso

d’infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale (DTF

117 V 359, consid. 5d/bb).

Un

discorso analogo, è stato sviluppato in relazione ai traumi cranio-cerebrali,

allorquando le lesioni non possono essere

sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s.

consid. 4b; cfr., pure, S. Leuzinger,

Versicherungsrechtliche Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur

Leistungspflicht im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung, in P.

Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.), Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90).

2.8. Alla luce dei principi evocati al precedente considerando -

qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico

oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della

dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza

di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale:

" Das

Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen

müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben

gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund

fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann

der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt

gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE

119 V 340 E. 2b/aa)."

(DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.)

L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come

delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni

medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV

1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa;

STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 104).

Per

costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento

diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la

presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di

disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29;

J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der

Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del

Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).

Se

l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora

necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità

adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le

turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):

" Entgegen

der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch

zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem

natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der

HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit

einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich

bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,

Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;

MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)"

(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).

2.9. Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti

considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è

rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un

trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma

cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).

Se ciò

dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario

applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366

consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza

del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado

medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa

(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).

A

differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al

rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di

disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle

somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.

Deve

ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in

materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna

cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati

dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363

consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a

tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des

komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich

grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i

disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai

disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici

difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p.

47ss. = RAMI 2000 U 397,

p. 327ss.).

Per

contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato

alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei

criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna

cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro

tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in

parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe

psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.;

STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz.

in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in

RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini, Considérations sur dix ans de

développement en matière de causalité dans les assurances sociales, in Mélanges

en l'honneur de J.L. Duc, Ed. IRAL Losanna 2001, p.

239seg. (270 nota 75)).

In una

sentenza U 164/01 del 18 giugno 2002 consid. 3a e b, parzialmente pubblicata in

RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha ulteriormente precisato la

propria prassi.

Essa ha,

in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere

effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica

abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123

V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera chiara

già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario,

un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si

giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al

momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente,

hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in

secondo piano.

Il TFA ha

così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale:

" Der Rechtsprechung gemäss

BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem

Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an

diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit

dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes

Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V

99 Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die

Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine

psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz

aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge»

unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen

könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28.

November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und

F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117

Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach

dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351

die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer

Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das

Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und

überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass

der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein

Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im

Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE

115 V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS,

bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender

zeitlicher Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im

Vordergrund. Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten

Kausalzusammenhang bei Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare Befunde

(BGE 117 V 359) unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht entscheidend

ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder psychischer Natur

bezeichnet werden."

(RAMI succitata, consid. 3a)

D’altro canto, in RAMI

2001 U 412, p. 79ss., l’Alta Corte ha pure puntualizzato che l’adeguatezza del

nesso causale deve essere valutata secondo i criteri applicabili in caso di

trauma cervicale d’accelerazione o di lesione equivalente, solo se i disturbi

psichici comparsi dopo l’infortunio rientrano nel quadro clinico tipico di un

tale trauma. Pertanto, in caso di necessità, preliminarmente alla valutazione

dell’adeguatezza, occorre esaminare se i disturbi psichici apparsi in

coincidenza con l’infortunio rappresentano un sintomo del trauma subito oppure

un danno alla salute autonomo (secondario):

"

b) Aufgrund dieser medizinischen Angaben, auf

welche abzustellen ist, steht mit der vorausgesetzten überwiegenden

Wahrscheinlichkeit fest, dass die Beschwerdeführerin

ein HWS-Trauma erlitten hat und der Unfall vom 7. Juni 1995 zumindest eine

Teilursache der bestehenden Beschwerden und der darauf zurückzuführenden

Einschränkung in der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit bildet, was für die Bejahung

des natürlichen Kausalzusammenhangs praxisgemäss genügt (BGE 121 V 329 Erw. 2a

mit Hinweisen).

Fraglich ist, wie es sich hinsichtlich der

Unfallkausalität der bestehenden psychischen Beeinträchtigungen in Form einer

Symptomausweitung mit sekundärem Fibromyalgie-Syndrom und wahrscheinlicher

Schmerzverarbeitungsstörung verhält. Die Vorinstanz geht diesbezüglich davon

aus, dass die Beschwerdeführerin beim Unfall vom 7. Mai 1995 ein

Schleudertrauma der HWS erlitten hat, weshalb es für die Adäquanzbeurteilung

praxisgemäss nicht entscheidend sei, ob die bestehenden Beschwerden medizinisch

eher organischer oder psychischer Natur seien. Weil das in einem natürlichen Kausalzusammenhang

zum Unfall stehende Beschwerdebild, zu dem auch das diagnostizierte

Fibromyalgie-Syndrom gehöre, als Ganzes zu betrachten sei und die psychischen

Beeinträchtigungen nicht eindeutig im Vordergrund stünden, habe die

Adäquanzbeurteilung nach den für ein Schleudertrauma oder eine

schleudertraumaähnliche Verletzung (BGE 117 V 359 ff.) und nicht nach den für

psychische Unfallfolgen (BGE 115 V 133 ff.) geltenden Kriterien zu erfolgen

(BGE 123 V 99 Erw. 2a). Dies gilt indessen nur dann, wenn die im Anschluss an

den Unfall auftretenden psychischen Störungen zum typischen Beschwerdebild

eines HWS-Traumas gehören. Denn es muss auch bei Vorliegen eines Schleudertraumas

der Nachweis möglich sein, dass es sich im konkreten Fall nicht um eine

unfallkausale psychische Beeinträchtigung handelt. Erforderlichenfalls ist

vorgängig der Adäquanzbeurteilung daher zu prüfen, ob es sich bei den im

Anschluss an den Unfall geklagten psychischen Beeinträchtigungen um blosse

Symptome des erlittenen Traumas oder aber um eine selbstständige (sekundäre)

Gesundheitsschädigung handelt, wobei für die Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese

der Störung, das Vorliegen konkreter unfallfremder Faktoren und der Zeitablauf

von Bedeutung sind."

(RAMI

succitata)

Il TFA ha confermato la

sua giurisprudenza in una sentenza U 462/04 del 13 febbraio 2006:

"

Schliesslich gelangt die Rechtsprechung zu

psychogenen Unfallfolgen trotz erlittener HWS-Distorsion auch dann zur

Anwendung, wenn die (erst) im Anschluss an den Unfall aufgetretenen psychischen

Störungen nicht zum typischen, auch depressive Entwicklungen einschliessenden (BGE

117

V 360 Erw. 4b; Urteil A. vom

21. März 2003 [U 335/02] Erw. 3.2) Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören,

sondern vielmehr als eine selbstständige, sekundäre - mithin von blossen

(Langzeit-) Symptomen der anlässlich des Unfalls erlittenen HWS-Distorsion zu

unterscheidende - Gesundheitsschädigung zu qualifizieren sind, wobei für die

Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen

konkreter unfallfremder Faktoren oder der Zeitablauf von Bedeutung sind (RKUV

2001 Nr. U 412 S. 80 Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]).

Würden psychische Beschwerden, die im Anschluss an einen Unfall mit

Distorsionsverletzung der HWS auftreten, ungeachtet ihrer Pathogenese stets

nach den Kriterien gemäss BGE 117 V 366 Erw. 6a auf ihre Adäquanz hin

überprüft, bestünde die Gefahr, identische natürlich kausale psychische

Unfallfolgen adäquanzrechtlich allein deshalb unterschiedlich zu beurteilen, je

nachdem, ob beim Unfall zusätzlich eine Distorsionsverletzung der HWS (oder ein

äquivalenter Verletzungsmechanismus) auftrat oder nicht, was nicht angeht (Urteil

P. vom 30. September 2005 [U 277/04] Erw. 2.2 und Erw. 4.2.2,

insbesondere mit Hinweis auf RKUV 2001 Nr. U 412 S.

79 ff. Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]); siehe auch Urteil

R. vom 25. Januar 2005 [U 106/03] Erw. 5.3).“

(STFA

succitata, consid. 1.2)

2.10. Nella DTF 134

V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più

punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della

causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente,

quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di

traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel

giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a

un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno

Considerandi

comportato tali lesioni (consid. 7-9).

Il

Tribunale federale ha inoltre stabilito che, non vi è ragione di modificare i

principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado

di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri

nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid.

10.

).

La Corte

federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova

dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con

l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per

l’adeguatezza (consid. 10).

Per

quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente

ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di

salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei

problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi

perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione.

Per

questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi

di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo

neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in

caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure

indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici

specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.

Relativamente

alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,

principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo

luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.

Il

relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

- la gravità o particolare caratteristica

delle lesioni lamentate;

- la specifica cura medica protratta e

gravosa;

- i notevoli disturbi;

- la cura medica errata che aggrava

notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute;

- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la

dimostrazione degli sforzi compiuti.

2.11

Nell’evenienza

concreta il 3 gennaio 2007 RI 1 è rimasto vittima di un incidente della

circolazione stradale, avvenuto in autostrada all’altezza di __________ (__________;

cfr. atti inf. 10.50061.07.4 doc. 1).

A causa

di questo sinistro egli ha riportato la frattura dello sterno (cfr. atti inf.

10.50061.07.4

doc. 1, 14).

RI 1 ha,

però, ritrovato la propria totale capacità lavorativa a fare tempo dal 20 marzo

2007.

(cfr. atti inf. 10.50061.07.4 doc. 16; atti inf. 10.51647.07.2 doc. 59).

Il 27

settembre 2007 l’assicurato ha subito un secondo incidente automobilistico. Più

precisamente, mentre si trovava in autostrada - tratto __________ - per recarsi

al posto di lavoro, è stato urtato sulla fiancata sinistra dell’autofurgone che

stava guidando da un veicolo che aveva sbandato in fase di sorpasso (cfr. atti

inf. 10.51647.07.2 doc. 1).

I

sanitari dell’Ospedale regionale di __________, che hanno visitato l’insorgente

il giorno stesso del sinistro, quale reperto locale, hanno indicato dolenzia

alla colonna cervicale e alla toracale alta, leggera cefalea occipitale,

compressione del torace dolente ma non segni clinici per fratture costali,

auscultazione polmonare s.p., sterno dolente alla palpazione e a riposo,

neurologico senza problemi.

La RX

della colonna cervico-toracale non ha posto in luce fratture, così come la RX

del torace e dello sterno.

I medici

hanno diagnosticato un colpo di frusta alla colonna cervicale e toracale alta e

una contusione sternale e toracale (cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. 3, 4).

Il 26

novembre 2007 il medico curante, Dr. med. __________, ha attestato che

l’assicurato accusava ancora importanti dolori allo sterno, al petto, al dorso

e una cefalea che partiva dall’emicollo destro fino alla testa

terapio-resistente (cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. 12).

RI 1 è

stato indirizzato dall’assicuratore LAINF alla __________ per una valutazione

ambulatoriale e per delle cure riabilitative.

Dal relativo

rapporto del 10 dicembre 2007 si evince la seguente diagnosi:

"

Trauma distorsivo della colonna cervicale in un

incidente stradale del 27.09.2007 con:

-

limitazione funzionale dolorosa a livello della

colonna cervicale, accompagnata da cefalea, vertigini e insonnia

-

una irritazione del ramo sensitivo della radice

C8-T1, a destra, senza ulteriori segni clinici per una lesione del plesso

brachiale

-

sindrome dorso e lombo vertebrale con una

componente spondilogena, in particolare a destra, senza segni clinici per una

irritazione e/o compressione di tipo radicolare.”(Atti inf. 10.51647.07.2 doc.

26)

Inoltre è

stato precisato che, considerando che nonostante il trattamento

fisioterapeutico ambulatoriale fino a quel momento effettuato il paziente

presentava un peggioramento della sintomatologia, allo stesso è stato proposto

un trattamento fisioterapeutico specifico, intensivo, semistazionario con lo

scopo di prevenire una cronicizzazione del caso “sindrome tardiva del colpo di

frusta” e di reinserirlo al più presto, inizialmente in modo graduale, nella

sua precedente attività lavorativa (cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. 26).

All’assicurato,

l’11 dicembre 2007, mentre si stava recando alla __________ a bordo della

propria automobile, è occorso un nuovo infortunio della circolazione stradale,

e meglio la sua vettura è stata urtata anteriormente da un veicolo che stava

effettuando retromarcia (cfr. atti inf. 10.52189.07.8 doc. 1, 2).

RI 1 ha

riportato un leggero contraccolpo al collo che tuttavia non gli ha impedito di

proseguire con la propria auto per effettuare la cura fisioterapica (cfr. atti

inf. 10.52189.07.8 doc. 2, 3).

Il 17

gennaio 2008 il medico responsabile della Clinica diurna della __________ ha

certificato che anche con degli approcci riabilitativi il paziente non ha

mostrato alcun miglioramento significativo della sintomatologia algica e che la

cronicità dei dolori cervicali, periscapolari e paravetrebrali con tendenza di

generalizzarsi - poco modulabili dalla posizioni corporee, presenti 24 ore su

24.

- non si poteva semplicemente spiegare con le alterazioni oggettivabili sul

piano clinico e radiologico e lasciava piuttosto pensare a un’amplificazione

(cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. 31).

Il 3

marzo 2008 è stata eseguita una RX della spalla bilaterale in comparativa e un’ecografia

della spalla destra e comparativa sinistra, le quali hanno rivelato una spalla

destra e comparativa sinistra nei limiti della norma per l’età del paziente

(cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. 37).

Pure i

referti della RX della colonna lombare, bacino e anca bilaterale e della RX

colonna cervicale AP laterale oblique e funzionali, sempre effettuate il 3

marzo 2008, sono risultati nei limiti della norma per l’età del paziente (cfr.

atti inf. 10.51647.07.2 doc. 37).

Il 14

marzo 2008 ha avuto luogo una visita medica __________.

Per

quanto concerne la situazione a quel momento dichiarata dall’assicurato, il Dr.

med. __________, FMH in reumatologia, ha riportato segnatamente:

"

(…)

-

Dolori a riposo: al torace anche stando fermo –

alla spalla destra e dolori alle ultime due dita della mano destra (il dolore

dalla spalla destra si irradia lungo l’arto destro sino a comprendere le ultime

due dita con parestesie e formicolio e non riesce nemmeno ad alzare la spalla

di notte per dormire). Alla mano ha formicolio mentre alla spalla ha dolore. Al

collo ha male posteriormente e si irradia verso la radice dei capelli. Ha

dolore a tutta la schiena dalla cima sino in fondo. Ha dolore anche alla coscia

sinistra. Il dolore parte dall’inguine e va alla coscia. Il dolore alla coscia

non è costante a dipende da come si atteggia come postura e da come appoggia il

piede a terra.

-

Dolori sotto sforzo: sotto sforzo la spalla

peggiora la sintomatologia e se regge qualcosa ha grosse difficoltà (Atti inf.

10.51647.07.2

doc. 39)

Il medico

di __________ ha indicato che l’insorgente andava inviato a visita

specialistica neurologica dal Dr. med. __________ per verifica del collo, degli

arti superiori e inferiori in particolare.

In

relazione all’aspetto ortopedico e reumatologico egli ha evidenziato che non vi

era nulla di particolare atto a giustificare una ulteriore inabilità lavorativa

(cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. 39).

Il 16

aprile 2008 il ricorrente è stato visitato dal Dr. med. __________ __________,

spec. FMH in neurologia. Lo specialista, dopo aver esaminato gli arti inferiori

e superiori dell’assicurato, la sua regione cervicale e lombare e aver

effettuato un esame ENG del nervo ulnare sensitivo e motorio destro, ha

concluso che lo stato neurologico era del tutto nella norma, che i riflessi

erano ben evocabili in tutte le sedi, che il tono muscolare era nella norma,

come la motilità cervicale in assenza di contratture muscolari apparenti lungo

tutta la regione cervico-dorsale e lombare e che non vi erano dei segni clinici

per una radicolopatia né cervicale né lombare (cfr. atti inf. 10.51647.07.2

doc. 44).

Dal

rapporto della visita medica __________ di controllo dell’11 giugno 2008 emerge,

da una parte, che l’assicurato lamentava dolori diffusi alla colonna, al tronco,

alla coscia sinistra, all’arto superiore destro, al collo e alla mano destra.

Dall’altra,

che oggettivamente l’esame clinico risultava negativo eccetto il riscontro di

tender-points disseminati a livello sia anteriore del torace che posteriore su

tutto il tronco con dolore riferito a quei livelli sulla regione LS e

trocanterica e peritrocanterica sinistra.

Il Dr.

med. __________ ha rilevato che a quella data non si riscontravano esiti

post-infortunistici con una sintomatologia riferita dal paziente non confermata

clinicamente e incongruente con i dati in possesso e con una sintomatologia

vaga e non ben delimitabile e in ogni caso non limitante la funzione se non su

base antalgica soggettiva non confermata clinicamente da più specialisti (cfr.

atti inf. 10.51647.07.2 doc. 49).

Il Dr.

med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, al quale

l’assicurato si è rivolto di propria iniziativa, il 7 agosto 2008 ha affermato

che l’assicurato presentava una lesione del labbro superiore alla spalla destra

necessitante di un trattamento inizialmente conservativo con infiltrazioni e

che, se i disturbi avessero dovuto persistere, avrebbe potuto essere però

indicata un’artroscopia per eventuale riparazione (cfr. atti inf. 10.51647.07.2

doc. C).

Inoltre

il 13 agosto 2008 il Dr. med. __________ ha certificato che l’insorgente, prima

degli infortuni in questione, non aveva mai lamentato i dolori dallo stesso

menzionati in seguito, in particolare al petto, alla spalla, all’arto destro e

alla coscia sinistra (cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. D).

Il 2

ottobre 2008 il Dr. med. __________ ha osservato segnatamente che nel

formulario raccolto con descrizione dei sintomi e degli urti appariva evidente

che vi era stato unicamente urto alla testa, in particolare nuca contro

poggiatesta e tempia sinistra contro portiera di sinistra, nonché dolori

cervicali schiena e torace in assenza di lesioni esterne visibili.

Relativamente

alla lesione del labbro superiore alla spalla destra asserita dal Dr. med. __________,

il medico __________ ha indicato che tale lesione non risultava né clinicamente

né oggettivamente dagli esami a disposizione e non vi era un esame clinico da

parte del Dr. med. __________ che dimostrasse in ogni caso che i disturbi

lamentati dall’assicurato potessero essere attribuibili a un’eventuale lesione

del labbro superiore alla spalla destra. Egli ha, altresì, rilevato che ci si

ritrovava comunque di fronte a una diagnosi non ricollegabile all’infortunio

riferito in maniera probabile in quanto anatomicamente non interessata

inizialmente, né direttamente, né indirettamente. Il Dr. med. __________ ha

infine evidenziato che la diagnosi era di una particolare patologia, la terapia

proposta era per un’altra malattia, ossia che se si fosse stati in presenza di

una lesione traumatica del labbro glenoidale superiore, soprattutto recente, la

terapia infiltrativa che di solito è cortisonica sarebbe stata controindicata;

se si fosse stati in presenza di una periartritre scapolo-omerale, la terapia

infiltrativa poteva essere giustificata dal punto di vista specialistico (cfr.

atti inf. 10.51647.07.2 doc. 63).

Il Dr.

med. __________, il 17 dicembre 2008, interpellato dal patrocinatore

dell’assicurato, ha asserito che generalmente dopo un trauma distorsivo alla

spalla (mono-trauma), i disturbi secondari a una lesione del labbro si

manifestano immediatamente e che nel caso preciso, tenuto conto del fatto che

il paziente aveva avuto una contusione del torace e probabilmente una

distorsione della colonna cervicale, era possibile che questi disturbi avessero

avuto in un primo momento il sopravvento e solo secondariamente, una volta

ridotti, fossero apparsi quelli dovuti alla lesione alla spalla (cfr. doc. E).

L’assicurato,

il 19 gennaio 2009 è stato esaminato dal Dr. med. __________, capoclinica del

reparto di ortopedia della spalla e del gomito della Uniklinik __________ di __________

presso cui è stato inviato dal proprio medico curante (cfr. doc. T).

Egli ha

attestato che:

"

Klinisch besteht im Bereich der rechten Schulter

der Verdacht auf eine AC-Gelenksarthrose mit Schmerzausstrahlung in die HWS,

DD: SLAP-Läsion. Wir würden nun eine AC-Gelenksinfiltration diagnostisch

durchführen. Aufgrund der persistierenden HWS-Beschwerden mit

Schmerzausstrahlung bis in die Finger 3-5 würden wir zudem ein MRI der HWS

sowie eine neuroelektrophysiologische Untersuchung durchführen. Anschliessend

sehen wir den Patienten wieder in der Sprechstunde. Bis zu diesem Zeitpunkt ist

keine spezifische Therapie indiziert. AUF persistiert bei 100%.“ (Doc. Q)

Il 26 marzo 2009 lo

specialista __________ ha, pure, sottolineato che:

" (…)

Der Verdacht einer

SLAP-Läsion Typ II mit Avulsion des gesamten superioren Anteils korreliert mit

dem klinischen Befund. Eine AC-Gelenksarthropathie, welche sehr ähnliche

Symptome machen kann, ist nach negativer diagnostischer Infiltration

ausgeschlossen. Solche SLAP-Läsionen können durchaus traumatisch bedingt sein,

treten aber auch häufig bei rezidivierenden Mikrotraumata auf. Da Herr __________

anamnestisch vor dem Unfall völlig schmerzfrei war, ist eine traumatische

Ursache der oben genannten Verdachtsdiagnose wahrscheinlich. Um die

Verdachtsdiagnose zu sichern, wäre als nächstes eine diagnostische,

glenohumerale Infiltration durchzuführen.“ (Doc. R)

Il

ricorrente, 24 marzo 2009, è poi stato visitato dal Dr. med. __________ __________,

capoclinica del reparto di ortopedia della colonna vertebrale della Uniklinik __________.

Dal relativo referto si

evince che:

" (…)

Zusätzliche Untersuchungen

MRI der HWS vom 25.02.09:

Mediane Diskushernie C4/5, geringer ausgeprägt auch C5/6 und C6/7.

Beurteilung und

Procedere

Klinisch gibt der Patient

Cervicobrachialgien mit Ausstrahlung entsprechend dem C7- und C8 Dermatom

rechtsseitig an. Radiologisch bestehen oben genannte Befunde. Eine Korrelation

ist erschwert. Ich empfehle einen indirekten Nervenwurzelblock der C7- und

C8-Wurzel rechtsseitig, der Patient wird diesbezüglich nochmals aufgeboten.

Klinische Verlaufskontrolle erfolgt dann 6 bis 8 Wochen.“ (Doc. U).

2.12

Secondo la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante

deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta

all'epoca in cui è stata resa la decisione su opposizione impugnata (fra le

tante: STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130

V 138; Pratique VSI 2003

pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre

2001.

nella causa C., U 213/01; STFA del

12.

aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa

J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re

C., pag. 5, non pubblicata;

RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a;

DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107

V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005,

nella causa C. R:,

K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA del

17.

gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa

G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio

1994.

in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non

pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare

il giudizio (cfr. DTF 130 V 138;

RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582

consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

Nel caso

di specie i certificati del 17 dicembre 2008 del Dr. med. __________, del 19

gennaio e del 26 marzo 2009 del Dr. med. __________ della __________ e del 24

marzo 2009 del Dr. med. __________ sempre della __________ (cfr. doc. E, Q, R,

U) sono posteriori all'emissione della decisione su opposizione impugnata.

Tuttavia

essi sono stati prodotti con l’intento di acclarare la natura e l’eziologia dei

disturbi ancora accusati dall’assicurato dopo il 7 luglio 2008. La situazione

del ricorrente non risulta del resto sostanzialmente cambiata rispetto al

periodo antecedente il dicembre 2008.

Pertanto

tali documenti sono rilevanti ai fini del presente giudizio.

Essi sono

suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo

della situazione antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2 settembre

2003.

nella causa L., U 299/02).

2.13

L’CO 1 ha

negato, a decorrere dal 7 luglio 2008, delle ulteriori prestazioni assicurative

in relazione agli infortuni del settembre e dicembre 2007, fondandosi sulla

valutazione dei Dr. med. __________ e __________, i quali in buona sostanza hanno

ritenuto non essere più presenti postumi infortunistici oggettivabili atti a

giustificare un’incapacità lavorativa o necessitanti di cure (cfr. consid.

2.11

).

L’insorgente, dal canto

suo, contesta la conclusione dell’assicuratore LAINF, producendo al riguardo

alcuni certificati medici dei Dr. med. __________, __________ e dei sanitari

della Uniklinik __________ (cfr. doc. I, VII +A/E).

Secondo

la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto

siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

2.14

Chiamato a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale, tutto ben

considerato, ritiene che la documentazione medica all’inserto non consenta di vagliare, con piena cognizione di causa, la

vertenza sub judice.

Essa non

permette né di escludere né di ammettere, con la necessaria tranquillità, che i

disturbi a livello della spalla destra e della zona cervicale lamentati

dall’assicurato siano, a partire dal 7 luglio 2008, ancora di pertinenza

dell’Istituto assicuratore resistente, di modo che un approfondimento

specialistico si rivela indispensabile.

In primo

luogo, per quanto concerne la spalla destra, va osservato, da una

parte, che il medico __________, nel giugno 2008, si è limitato ad

affermare che non erano più presenti probabili esiti post-infortunistici

unicamente sulla base della RX della spalla bilaterale e dell’ecografia della

spalla destra in comparativa a sinistra eseguite nel marzo 2008 (cfr. atti inf.

10.51647.07.2

doc.49) che hanno posto in luce reperti nella norma (cfr. atti

inf. 10.51647.07.2 doc. 37).

La RX e

l’ecografia non rappresentano, però, le indagini di elezione per lo studio

delle varie patologie della spalla, come per contro la RM e l’artro-RM.

L’ecografia, ad esempio, è meno sensibile e specifica della RM (cfr. www.laspalla.org; STCA 35.2008.92 dell’11

marzo 2009 consid. 2.10).

D’altra parte, il

Dr. med. __________, peraltro specialista proprio in chirurgia ortopedica della

spalla, ha sì attestato che l’assicurato presentava una lesione del labbro

superiore alla spalla destra (cfr. atti inf. 10.51647.07.2

doc. C). Ciò, tuttavia, seppur avallato dal Dr. med. __________ della Uniklinik

__________, nella forma però di un semplice sospetto di lesione SLAP del tipo

II, non è stato suffragato da referti degli esami radiologici specifici per

accertare la presenza o meno di tale lesione (RM, artro-RM).

Devono, quindi, essere

esperiti dei mirati accertamenti volti a determinare se l’assicurato presenta o

meno una lesione del labbro a livello della spalla destra e, nel caso di

risposta affermativa, se la stessa si trova in nesso di causalità naturale e

adeguato con l’infortunio del settembre 2007, come preteso dall’insorgente,

oppure no.

In proposito è utile

evidenziare che quanto affermato dal Dr. med. __________, ossia che, siccome

l’assicurato prima del sinistro non accusava disturbi alla spalla, un’eziologia

traumatica risulta probabile (cfr. doc. R) non risulta decisivo.

In effetti la regola “post

hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza

scientifica.

La giurisprudenza del TFA

ha, infatti, stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo

l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re

V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.

24.

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,

nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41).

Va,

comunque, sottolineato che tale circostanza può, in ogni caso, costituire un

indizio in tal senso (cfr. STFA U 166/06 del 21 dicembre 2006 consid. 1.3.).

2.15

In secondo luogo,

relativamente alla colonna cervicale il TCA constata che, contrariamente

a quanto sostenuto dall’assicuratore infortuni, il quale, fondandosi sulle

certificazioni dei Dr. med. __________ e __________ e senza predisporre alcuna

risonanza magnetica, ha asserito che l’assicurato non presentava reperti

oggettivabili (cfr. B; consid. 2.11.), la RM eseguita nel febbraio 2009 ha

posto in luce un’ernia discale a livello C4/5 e due piccole a livello C5/6 e

C6/7 (cfr. doc. U).

Conformemente

all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente

tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative

che interessano i dischi intervertebrali. Solo eccezionalmente - qualora siano

soddisfatti determinati presupposti - può essere ammessa l'esistenza di una

relazione di causalità fra infortunio e ernia del disco (cfr. STFA U 194/05 del

25.

ottobre 2006; RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).

Un'ernia

discale va considerata di natura traumatica unicamente - e le condizioni sono

cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è

di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi

dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa

incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente (cfr. STF U 547/06 del 22

febbraio 2007, consid. 5 e riferimenti ivi citati).

Nella

sentenza U 194/05, già menzionata in precedenza, il TFA ha al riguardo ribadito

che:

"

(…).

3.3.2

Richiamando

la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, la Corte

cantonale ha ricordato che solo eccezionalmente un infortunio può costituire la

causa di un'ernia discale, quest'ultima inserendosi praticamente sempre in un

contesto di alterazione dei dischi intervertebrali di origine degenerativa

(RAMI 2000 no. U 378 pag. 190). Essa ha quindi correttamente esposto che

un'ernia discale può essere considerata di natura traumatica unicamente se -

cumulativamente - l'evento infortunistico era di particolare gravità, se era di

per sè idoneo a danneggiare il disco e se i sintomi dell'ernia discale

(sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità

lavorativa, sono insorti immediatamente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 190 e no. U

379.

pag. 192).

3.3.3

Ora,

giustamente i primi giudici, che peraltro, ai fini della loro pronuncia, si

sono pure fondati sulle conclusioni di una perizia resa in altra vertenza dal

prof. __________, direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale universitario

di __________, secondo il quale in caso di lesione traumatica del disco

intervertebrale la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione eretta

viene immediatamente soppressa, hanno rilevato come già solo il fattore

temporale dell'insorgenza immediata della sintomatologia vertebrale o

radicolare farebbe difetto nel caso di specie. Infatti, nè da verbale di pronto

soccorso del 28 gennaio 2003, nè dal certificato rilasciato tre giorni dopo dal

dott. X, nè tantomeno dal rapporto 3 febbraio 2003 dell'Azienda ospedaliera di

Y risulta il benché minimo accenno a disturbi nella regione lombare."

I criteri

appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo

(direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo

2005, consid. 6.1).

In

particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti

radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e

duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI

2000.

No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S.,

U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 28 ottobre 2006, già citata).

Qualora

un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i

disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di

tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale

dell’evento in questione.

Nella più

volte evocata pronunzia U 194/05 del 28 ottobre 2006, il TFA si è al riguardo

così espresso:

"

3.3.4

Quanto poi

alla possibilità che l'infortunio del 28 gennaio 2003 possa, se non proprio

avere provocato, quantomeno avere reso mani­festa l'ernia discale, con

conseguente obbligo di assunzione, a carico dell'assicuratore infortuni, della

sindrome dolorosa legata all'incidente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 191; cfr. pure

sentenza del 14 marzo 2000 in re P., U 266/99, consid. 2), tale ipotesi non

trova riscontro sufficien­te nelle tavole processuali. La precedente istanza ha

giustamente osservato che affinché si possa ammettere che l'infortunio abbia

reso manifesta un'ernia discale preesistente, i disturbi così scatenati devo­no

essere insorti entro un breve

lasso di tempo, la giurisprudenza tol­lerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni

dall'infortunio (sentenza del 3 marzo 2005 in re W., U 218/04, con­sid. 6.1).

Ora, il primo (in ordine di tempo) accenno alla presenza di siffatti disturbi

è, quantomeno indirettamente, desumibile dalla prenotazione, avvenuta il 17

febbraio 2003, dell'esame radiologico lombo­sacrale poi messo in atto il 6

marzo 2003. In tali condizioni, considerato il periodo di latenza di circa tre settimane, la Corte cantonale

poteva effettivamente ritenere non avere l'infortunio del 28 gennaio 2003

neppure scatenato l'ernia discale di cui è affetto L.”

Occorre

precisare che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza

varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide

lombare/toracale oppure cervicale):

"

Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den

Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb

einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des

fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird

eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.

Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.

55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das

beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.

S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“

(STFA U 218/04 del 3 marzo

2005, consid. 6.1)

In tale

ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente

scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento

traumatico.

Le

conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se

esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra

l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA U 170/00 del 29 dicembre 2000

e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA U 149/99 del 7

febbraio 2000, parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190).

2.16

In una

sentenza 8C_290/2008 del 17 marzo 2009 il Tribunale federale ha confermato una

precedente sentenza del TCA (35.2007.84 del 4 marzo 2008) ed ha rilevato:

"

(...).

La Corte cantonale ha negato l'esistenza del

necessario nesso causale tra le affezioni lamentate dall'insorgente al rachide

lombo-sacrale, oggetto dell'intervento chirurgico del 15 gennaio 2007, e

l'evento infortunistico del 18 giugno 2005 fondandosi sostanzialmente sulle

valutazioni del dott. O, specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico ____________________

dell'CO 1, e del dott. I, anch'egli specialista in chirurgia ortopedica, attivo

presso la divisione infortuni dell'istituto assicuratore a __________.

Richiamando la giurisprudenza federale, il primo giudice ha ricordato che solo

eccezionalmente un infortunio può costituire la causa di un'ernia discale,

quest'ultima inserendosi praticamente sempre in un contesto di alterazione dei

dischi intervertebrali di origine degenerativa. Egli ha quindi correttamente

esposto che un'ernia discale può essere considerata di natura traumatica

unicamente se - cumulativamente - l'evento infortunistico era di particolare

gravità, se era di per sé idoneo a danneggiare il disco e se i sintomi

dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa

incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente, soggiungendo che gli stessi

criteri valgono di principio anche nel caso di aggravamento significativo e

duraturo di un'affezione degenerativa preesistente. Ciò implica, come

rettamente precisato dal giudice cantonale, che l'esistenza di un nesso di

causalità con l'infortunio può entrare in linea di conto soltanto se

quest'ultimo sarebbe stato idoneo anche a danneggiare un disco intervertebrale

integro.

Seguendo il parere dei succitati specialisti, il

giudice cantonale è giunto alla conclusione che l'infortunio in oggetto - un

incidente della circolazione in occasione del quale lo spigolo anteriore

sinistro dell'autovettura condotta dall'insorgente è stato urtato dallo spigolo

anteriore sinistro di un veicolo proveniente in senso opposto, che aveva invaso

la corsia di contromano - non era, per gravità e dinamica, idoneo a causare la

lesione discale diagnosticata nel prosieguo, né a provocare un peggioramento

durevole di uno stato preesistente. La precedente istanza ha pure escluso

l'ipotesi che l'evento del 18 giugno 2005 possa, se non avere provocato,

quantomeno avere reso manifesta l'ernia discale di cui è affetto K, con

conseguente obbligo di assunzione da parte dell'CO 1 della sindrome dolorosa

legata all'incidente, facendo notare che al momento in cui l'interessato è

rimasto vittima dell'infortunio, già era inabile al lavoro in misura completa

proprio a causa di disturbi alla colonna lombo-sacrale.

5.

5.1

Le considerazioni del Tribunale cantonale

sono convincenti e meritano tutela, il ricorrente non facendo valere elementi

di giudizio suscettibili di infirmare la pronunzia di prime cure. Ne segue che,

nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto, la richiesta

assunzione di accertamenti medici completivi non potendo trovare accoglimento,

poiché l'incarto contiene tutte le indicazioni necessarie ai fini decisionali (DTF 122 V 157 consid.

1d pag. 162 con riferimento)."

In una

sentenza U 194/05 del 25 ottobre 2006, il TFA aveva ricordato che:

"

(...).

E ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in

cui si volesse ammettere che l'infortunio in esame avrebbe scatenato l'ernia

discale, l'esito del gravame non muterebbe nella sua sostanza. In assenza di

attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento

significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna

vertebrale (RAMI 2000 no. U 363, pag. 46; cfr. pure sentenza inedita del 4

giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c), la contusione lombare avrebbe

infatti comunque, in virtù della dottrina medica recepita da questa Corte, cessato

di produrre i propri effetti qualche mese (di norma sei o nove) dopo

l'insorgenza dell'evento traumatico (cfr. ad es. sentenze del 28 maggio 2004 in

re A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid.

4c, del 6 giugno 2001 in re A., U 401/00, del 29 dicembre 2000 in re F., U

199/00). Di modo che anche in questa ipotesi, il rifiuto di assegnare

prestazioni assicurative con effetto retroattivo al 1° luglio 2003 (n.d.r.:

l'infortunio era avvenuto il 28 gennaio 2003) avrebbe potuto considerarsi

legalmente corretto. (...)"

Analoghe

considerazioni figurano in una sentenza 8C_412/2008 del 3 novembre 2008 nella

quale l'Alta Corte federale si è così espressa:

"

(...).

5.1.1

Es entspricht einer medizinischen

Erfahrungstatsache im Bereich des Unfallversicherungsrechts, dass praktisch

alle Diskushernien bei Vorliegen degenerativer Bandscheibenverände-rungen

entstehen und ein Unfallereignis nur ausnahmsweise, unter besonderen

Voraussetzungen, als eigentliche Ursache in Betracht fällt. Als weitgehend

unfallbedingt kann eine Diskushernie betrachtet werden, wenn das Unfallereignis

von besonderer Schwere und geeignet war, eine Schädigung der Bandscheibe

herbeizuführen, und die Symptome der Diskushernie (vertebrales oder radikuläres

Syndrom) unverzüglich und mit sofortiger Arbeitsunfähigkeit auftreten. In

solchen Fällen hat die Unfallversicherung praxisgemäss auch für Rezidive und

allfällige Operationen aufzukommen (RKUV 2000 Nr. U 379 S. 192 E. 2a, U 138/99,

mit Hinweis auf das nicht veröffentlichte Urteil U 159/95 vom 26. August 1996,

E. 1b, und medizinische Literatur; aus jüngster Zeit etwa: Urteile 8C_344/2008

vom 13. Oktober 2008,8C_637/2007 vom 11. August 2008, E. 2.2,8C_239/2007 vom

7.

August 2008, E. 5.3, und 8C_614/2007 vom 10. Juli 2008, E. 4.1.1).

5.1.2

Ist indessen die Diskushernie bei

degenerativem Vorzustand durch den Unfall nur aktiviert, nicht aber verursacht

worden, so hat die Unfallversicherung nur Leistungen für das unmittelbar im

Zusammenhang mit dem Unfall stehende Schmerzsyndrom zu erbringen (a.a.0.).

Solange der Status quo sine vel ante noch nicht wieder erreicht ist, hat der

Unfallversicherer diesfalls gestützt auf Art. 36 Abs. 1 UVG in aller Regel

neben den Taggeldern auch Pflegeleistungen und Kostenvergütungen zu übernehmen,

worunter auch die Heilbehandlungskosten nach Art. 10 UVG fallen. Demnach hat

die versicherte Person auch Anspruch auf eine - operative Eingriffe mit

einschliessende - zweckmässige Behandlung (vgl. Urteile U 351/04 vom 14.

Februar 2006, publ. in: ASS 2006 2 S. 14; U 266/99 vom 14. März 2000).

5.1.3

Nach derzeitigem medizinischen Wissensstand

kann das Erreichen des Status quo sine bei posttraumatischen Lumbalgien und

Lumboischialgien nach drei bis vier Monaten erwartet werden, wogegen eine

allfällige richtunggebende Verschlimmerung röntgenologisch ausgewiesen sein und

sich von der altersüblichen Progression abheben muss; eine traumatische

Verschlimmerung eines klinisch stummen degenerativen Vorzustandes an der

Wirbelsäule ist in der Regel nach sechs bis neun Monaten, spätestens aber nach

einem Jahr als abgeschlossen zu betrachten (Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts U 354/04 vom 11. April 2005, E. 2.2, mit Hinweisen auch

auf die medizinische Literatur).

5.2

Aufgrund der zahlreichen klinischen- und

Akten-Begutachtungen und dem Ereignis an sich steht fest, dass die nach dem

Unfall diagnostizierte Diskushernie L5/S1 von diesem nur ausgelöst und nicht

verursacht wurde. Auch wenn der Beschwerdeführer vor dem 24. Juni 2000 keine

Rückenbeschwerden hatte, wird seine Wirbelsäule als "vorgeschädigt"

und "übermässig verschleissverändert" beschrieben. Es handelt sich

daher um einen klassischen Fall, bei dem der natürliche Kausalzusammenhang

zwischen dem Unfall und den bleibenden Restbeschwerden nur für einen begrenzten

Zeitraum bejaht werden kann. Dem hat die Unfallversicherung Rechnung getragen,

indem sie ihre Leistungspflicht für die Dauer von zwei Jahren nach dem Ereignis

anerkannte. Der Beschwerdeführer wendet ein, die Allianz habe mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit zu beweisen, dass der natürliche Kausalzusammenhang auf

diesen Zeitpunkt weggefallen sei, also der status quo sine eingetreten sei. Wie

in Erwägung 5.1 ausgeführt, hat die Rechtsprechung im Falle traumatisch

ausgelöster Diskushernien den konkreten medizinischen Beleg des natürlichen

Verlaufs durch eine richterliche Vermutung - die sich ihrerseits auf die

medizinische Literatur stützt - ersetzt. Demnach ist eine traumatische

Verschlim-merung eines klinisch stummen degenerativen Vorzustandes an der

Wirbelsäule in der Regel nach sechs bis neun Monaten, spätestens aber nach

einem Jahr, als abgeschlossen zu betrachten (E. 5.1.3 mit Hinweis). Der

Beschwerdeführer bringt nichts vor, was diese Vermutung vorliegend in Zweifel

ziehen würde. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

(...)"

In una sentenza

8C_677/2007 del 4 luglio 2008, pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1, il Tribunale

federale ha stabilito che non soltanto in caso di aggravazione traumatica di

uno stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale

(8C_326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna

vertebrale sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio occorre ammettere, in via di

massima, che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.

Ed ha ancora ricordato che:

" (...).

2.3.2

Nach derzeitigem medizinischen Wissensstand

kann das Erreichen des Status quo sine bei posttraumatischen Lumbalgien und

Lumboischialgien nach drei bis vier Monaten erwartet werden, wogegen eine

allfällige richtunggebende Verschlimmerung röntgenologisch ausgewiesen sein und

sich von der altersüblichen Progression abheben muss; eine traumatische

Verschlimmerung eines klinisch stummen degenerativen Vorzustandes an der

Wirbelsäule ist in der Regel nach sechs bis neun Monaten, spätestens aber nach

einem Jahr als abgeschlossen zu betrachten (statt vieler: zuletzt Urteil

8C_326/2008 vom 25. Juni 2008, E. 3, sowie Urteil U 354/04 vom 11. April 2005,

E. 2.2, mit Hinweisen auch auf die medizinische Literatur).

(...)

6.1

Nicht näher in Erwägung gezogen hat das

kantonale Gericht dagegen die Möglichkeit, dass der Unfall bereits

vorbestandene, degenerativ bedingte Bandscheibenprobleme ausgelöst haben

könnte. Angesichts der unter E. 2.3.2 dargelegten Erfahrungstatsachen zum

Erreichen des Status quo sine bei einer traumatischen Verschlimmerung eines

klinisch stummen degenerativen Vorzustandes an der Wirbelsäule wäre indessen

gegebenenfalls ohnehin von einem zwischenzeitig erfolgten Wegfall einer

Teilursache des Unfalls auszugehen. Abgesehen davon spricht der Umstand, dass

Dr. med. H.________ erst rund eineinhalb Jahre nach dem Ereignis erstmals auf

Auffälligkeiten im Segment L5/S1 gestossen ist, ohnehin für die Annahme einer

erst nach dem Ereignis sich entwickelnden Diskushernie.

6.2

Die von der Beschwerdeführerin in diesem

Zusammenhang ins Zentrum gestellte Frage, ob der Unfall für einen erst nach dem

Ereignis sich entwickelnden degenerativen Prozess eine Teilursache darstelle,

ist ebenfalls zu verneinen. Wenn selbst bei einem erheblichen, vorbestehenden

degenerativen Wirbelsäulenleiden lediglich eine vorübergehende Verschlimmerung

von maximal einem Jahr die Regel ist (E. 2.2.3), ist nicht einzusehen,

inwiefern eine erst später erkannte Degeneration der Wirbelsäule ohne

ausgewiesene strukturelle Läsion noch in einem kausalen Zusammenhang zum Trauma

stehen könnte. Besondere Umstände, die vorliegend dennoch für eine solche

Annahme sprechen, sind keine auszumachen. Ob die Versicherte bereits kurze Zeit

nach dem Unfall neben den damals im Vordergrund gestandenen zervikalen

tatsächlich auch an lumbalen Beschwerden gelitten hat oder nicht, ist ohne

Belang. Soweit die Versicherte sodann das Urteil U 69/03 vom 7. April 2004

anruft, sah sich darin das Gericht auf Grund divergierender, darüber hinaus

unklarer oder auf falschen Annahmen beruhender ärztlicher Aussagen ausser

Stande, abschliessend zu beurteilen, ob rund sechs Jahre nach einem Unfall

anlässlich einer erneuten Exacerbation von Nackenschmerzen erkannte

Diskushernien auf der Höhe C4/5 und C5/6 (ausnahmsweise doch) mit dem Unfall in

Verbindung zu bringen seien und wies deshalb die Angelegenheit für weitere

Abklärungen an die Vorinstanz zurück. Betroffen waren dort - anders als im

vorliegenden Fall - mit C4/5 und C5/6 Bereiche der Wirbelsäule, die nahe dem am

Unfall primär im Mitleidenschaft gezogenen Nacken lagen und es mangelte ebenso

an einer den degenerativen Prozess begünstigenden Konstitution. Dr. med.

O.________ durfte demnach eine Teilursächlichkeit des Unfalls für die rund

sechs Jahre später vorgelegenen Bandscheibenauffäl-ligkeiten ohne nähere

Erörterung ausschliessen. (...)"

2.17

In

concreto è vero che il Dr. med. __________ della Uniklinik __________ ha

affermato che:

"

Klinisch gibt der Patient Cervicobrachialgien

mit Ausstrahlung entsprechend dem C7- und C8 Dermatom rechtsseitig an.

Radiologisch bestehen oben genannte Befunde. Eine Korrelation ist erschwert.

(…)“ (Doc. U)

Tuttavia

senza delle ulteriori indagini specialistiche non è possibile né escludere, né

ammettere che l’ernia discale sia in relazione di causalità naturale e adeguata

con il sinistro del settembre 2007, perlomeno dal profilo dell’aver scatenato

la sintomatologia algica (cfr. consid. 2.15.).

A quest’ultimo proposito e

in considerazione del principio che l’assicuratore infortuni è tenuto a

corrispondere le proprie prestazioni fino al momento in cui subentra lo status

quo sine (cfr. consid. 2.4.), andrà comunque ritenuto il fatto che l’CO 1

ha in ogni caso assunto sia l’infortunio del settembre 2007 che quello del

dicembre 2007 fino al 7 luglio 2008.

Giova, inoltre,

ricordare che la giurisprudenza relativa al colpo di frusta (cfr. consid. 2.7.

segg.) torna applicabile nel caso in cui un assicurato non presenti più sequele

organiche oggettivabili.

Nella

presente fattispecie, indipendentemente dalla questione di sapere se

effettivamente i disturbi accusati dall’assicurato correlano con le ernie

discali diagnosticate (nel qual caso, tale giurisprudenza risulterebbe

inapplicabile), la prassi elaborata in materia di infortuni del tipo colpo di

frusta non trova comunque applicazione.

In

effetti, anche qualora venga accertato che le ernie sono asintomatiche e i

problemi lamentati a questo livello dall’assicurato non hanno un sostrato

organico oggettivabile, il ricorrente non ha verosimilmente presentato il

quadro tipico dei sintomi relativi al trauma da accelerazione della colonna

cervicale.

L’insorgente

ha accusato soprattutto dolori alla zona cervicale e immediatamente dopo

l’infortunio del settembre 2007 cefalea. Quest’ultima non è più stata riferita

in occasione delle visite mediche circondariali del marzo e del giugno 2008

(cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. 39, 49).

Vertigini

e insonnia sono del resto state menzionate soltanto nei rapporti della __________

del dicembre 2007 e del gennaio 2008 (cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. 26,

31).

2.18

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

In

proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nell’evenienza

concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.

L’assicuratore LAINF, nell’ambito della presente procedura, ha infatti

interpellato unicamente il Dr. med. __________, il quale ha poi predisposto una

visita neurologica presso il Dr. med. __________. Le loro valutazioni, per i

motivi già ampiamente esposti ai considerandi precedenti, non risultano convincenti.

L’Istituto assicuratore resistente, perlomeno dopo la lettura del rapporto del

Dr. med. __________, doveva sapere che, senza perlomeno un complemento

istruttorio, quanto affermato dal medico __________, il quale aveva fornito

delle conclusioni senza disporre dei referti afferenti agli esami di elezione

per l’accertamento di lesioni alla spalla e alla colonna cervicale, non era

sufficiente quale prova dell'estinzione del carattere causale.

L’INSAI

ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF

8C_704/2007 del 9 aprile 2008).

Si giustifica, di conseguenza,

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

all’assicuratore LAINF resistente perché disponga accertamenti specialistici

più approfonditi riguardo alla natura e all’eziologia dei disturbi alla spalla

destra e all colonna cervicale ancora lamentati dall’assicurato posteriormente

al 7 luglio 2008 e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci

nuovamente circa l’estinzione o meno di una relazione di casualità naturale tra

detta problematica e gli infortuni del 2007.

2.19

L'assicurato,

vincente in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1’800.--

a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca), ciò che

rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. DTF 124 V 309,

consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007 consid. 9).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 1° dicembre 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi dei consid. 2.14.,

2.17. e 2.18.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà, inoltre, all’assicurato l’importo di fr. 1’800.- (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili.

3. L'istanza

di assistenza giudiziaria del 19 gennaio 2009 è divenuta priva di oggetto.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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