35.2009.10
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30 settembre 2009Italiano70 min
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Numero d'incarto:
35.2009.10
Data decisione, Autorità:
30.09.2009, TCA
Titolo:
Tre infortuni di circolazione stradale in un anno. Frattura sterno, colpo di frusta, lesione labbro superiore spalla destra. Totale incapacità di guadagno. Causalità naturale, adeguata. Fatti intervenuti dopo la decisione su opposizione impugnata. Accertamento sommario dei fatti, rinvio
ACCERTAMENTO INESATTO DEI FATTI
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
COLPO DI FRUSTA
INDENNITÀ GIORNALIERA
INFORTUNIO PROFESSIONALE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 6 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2009.10
rs
Lugano
30 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° dicembre
2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 3 gennaio
2007 RI 1 - nato nel 1966 e dipendente della ditta __________ di __________
quale macchinista e assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1 -, è rimasto
vittima di un incidente della circolazione stradale, avvenuto in autostrada
all’altezza di __________.
A causa
di questo sinistro egli ha riportato la frattura dello sterno (cfr. atti inf.
10.50061.07.4 doc. 1, 14).
L’assicuratore
LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
RI 1 ha
ritrovato la propria totale capacità lavorativa a fare tempo dal 20 marzo 2007
(cfr. atti inf. 10.50061.07.4 doc. 16; atti inf. 10.51647.07.2 doc. 59).
1.2. Il 27 settembre
2007 l’assicurato ha subito un secondo incidente automobilistico. Più
precisamente, mentre si trovava in autostrada - tratto __________ - per recarsi
al posto di lavoro, è stato urtato sulla fiancata sinistra dell’autofurgone che
stava guidando da un veicolo che aveva sbandato in fase di sorpasso (cfr. atti
inf. 10.51647.07.2 doc. 1).
Fatti
I
sanitari dell’Ospedale regionale di __________ hanno diagnosticato un colpo di
frusta alla colonna cervicale e toracale alta e una contusione sternale e
toracale (cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. 3, 4).
L’CO 1 ha
riconosciuto la propria responsabilità.
RI 1 è
stato indirizzato dall’assicuratore LAINF alla fisio__________ dapprima per una
valutazione ambulatoriale e poi per delle cure riabilitative (cfr. atti inf.
10.51647.07.2 doc. 14, 17, 21).
1.3. All’assicurato,
l’11 dicembre 2007, mentre si stava recando alla __________ a bordo della
propria automobile, è occorso un nuovo infortunio della circolazione stradale,
e meglio la sua vettura è stata urtata anteriormente da un veicolo che stava
effettuando retromarcia (cfr. atti inf. 10.52189.07.8 doc. 1, 2).
RI 1 ha
riportato un leggero contraccolpo al collo (cfr. atti inf. 10.52189.07.8 doc.
2, 3).
Anche
questo evento traumatico è stato assunto dall’CO 1.
1.4. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’Istituto assicuratore resistente,
con decisione formale del 2 luglio 2008, ha posto termine al versamento delle
indennità giornaliere e delle spese di cura a decorrere dal 7 luglio 2008,
poiché è stato ritenuto che l’assicurato non presentasse più postumi
infortunistici giustificanti un’incapacità lavorativa e non necessitasse più di
cure mediche (cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. 51).
A seguito
dell’opposizione interposta dallo RA 1 RA 1, per conto dell’assicurato (cfr.
atti inf. 10.52189.07.8 doc. 59), l’assicuratore infortuni, dopo aver
sottoposto nuovamente la fattispecie al medico __________, Dr. med. __________
(cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. 63), il 1° dicembre 2008 ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. B).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 19 gennaio 2009 RI 1, sempre patrocinato dallo RA 1, ha
chiesto, oltre all’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, in via
principale, che la decisione su opposizione del 1° dicembre 2008 venga
annullata e riformata nel senso che al certificato del Dr. med. __________ del
7 agosto 2008 venga riconosciuto pieno valore probatorio, che gli venga
riconosciuta inabilità al lavoro in misura totale a seguito della lesione del
labbro superiore della spalla destra a causa dell’infortunio del 27 settembre
2007 e che conseguentemente sia posto al beneficio delle indennità giornaliere
e spese di cura per totale incapacità di guadagno anche per il periodo
successivo al 7 luglio 2008 ai sensi degli art. 10 e 16 LAINF.
In via
subordinata, che la decisione su opposizione del 1° dicembre 2008 venga
annullata e gli atti vengano rinviati all’CO 1 affinché esperisca ulteriori
accertamenti medici specialistici, in particolare una perizia pluridisciplinare,
per accertare le lesioni subite, le cure a cui si deve sottoporre e il caso di
inabilità lavorativa futuro (nel caso in cui si metta in dubbio l’incapacità
lavorativa totale) a causa dell’infortunio del 27 settembre 2007.
In via
ancora più subordinata, che venga ordinata una perizia giudiziaria neutra, per
accertare le lesioni subite, le cure a cui si deve sottoporre e il caso di
inabilità lavorativa futuro (nel caso in cui si metta in dubbio l’incapacità
lavorativa totale) a causa dell’infortunio del 27 settembre 2007.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha, in particolare,
addotto di avere subito un colpo di frusta e che ciò implica il diritto a
prestazioni LAINF anche in assenza di lesioni organiche oggettivabili, visto
che ha presentato, contrariamente a quanto sostenuto dall’CO 1, il quadro
clinico tipico, che è dato il rapporto di causalità naturale, come pure il
nesso causale adeguato. A quest’ultimo riguardo il ricorrente ha precisato che
in maniera del tutto inaspettata il suo veicolo è stato colpito dall’automobile
posteriore senza preavviso, ossia senza che abbia potuto intraprendere delle
misure per evitare o rendere meno forte l’impatto. A mente dell’assicurato
l’impatto è avvenuto allorché ancora circolava a 100 km/h. Egli ha indicato che
quanto spaventi un simile sinistro è attestato dal fatto che ancora lamenta
dolori alla gamba per la forza con la quale ha schiacciato la frizione.
L’insorgente ha, altresì, sottolineato come sino a quel momento la cura sia
stata inutile e oltremodo dolorosa, i disturbi siano persistenti e per nulla
diminuiti, anzi aumentati specie nel corso degli ultimi mesi del 2008 e l’inabilità
lavorativa sia ancora totale.
Per
quanto attiene al quadro tipico dei disturbi connesso al colpo di frusta,
l’assicurato ha affermato che, oltre alla problematica a livello cervicale,
toracale alta, alla cefalea e al torace dolente, ha accusato formicolio alla
mano destra e dolore alla spalla destra poi diagnosticato specificatamente dal
Dr. med. __________ quale lesione del labbro superiore della spalla destra.
Il
ricorrente ritiene, a differenza dell’assicuratore LAINF, che questa lesione
abbia piena rilevanza nel quadro delle prestazioni LAINF, in quanto è
direttamente riconducibile all’incidente del settembre 2007. Egli ha
puntualizzato, da un lato, che già il 1° ottobre 2007 ha dimostrato una
sensibilità alla digito-pressione e all’occiput che si estendeva fino alle due
spalle, che il 5 ottobre 2007 al medico curante ha segnalato un peggioramento
dei dolori forti alla testa e dolori diffusi alla spalla destra e che nel
novembre 2007 ha sentito un formicolio fastidioso alla mano destra. Dall’altro,
che il 10 dicembre 2007 gli atti stessi dell’CO 1, segnatamente la ricapitolazione
dell’esame di copertura, indicano espressamente la presenza di dolori alla
spalla, come pure l’analisi della situazione operata dall’istituto assicuratore
nel gennaio 2008, la quale menziona, tra i disturbi risentiti dopo
l’infortunio, un dolore alla spalla destra.
Al
riguardo l’assicurato ha evidenziato che quanto accertato dall’CO 1 si rivela
assolutamente insufficiente.
L’insorgente
ha poi asserito che i dolori da lui accusati sono oggettivabili per quanto
concerne la spalla, la testa e il braccio destro, come è emerso da una semplice
visita specialistica operata di sua spontanea iniziativa presso il Dr. med. __________
noto specialista del ramo.
Secondo
l’assicurato l’CO 1 avrebbe dovuto effettuare maggiori accertamenti in ossequio
all’art. 43 LPGA.
Per tutte
queste ragioni egli ha chiesto che gli sia riconosciuta un’inabilità lavorativa
piena. Il ricorrente ritiene che sia assurdo pensare che possa recarsi su un
cantiere e svolgere l’attività di macchinista con una spalla lesionata.
Relativamente
alla causalità naturale e adeguata fra l’infortunio e la lesione alla spalla,
egli ha rilevato di non avere mai sofferto prima di dolori simili o identici a
quelli riscontrati posteriormente al primo sinistro del 3 gennaio 2007, come
certificato dal suo medico curante, Dr. med. __________, nonché dal dettaglio
delle prestazioni degli ultimi sei anni presentato dalla cassa malati.
L’assicurato
ha, altresì, osservato che dall’attestazione del Dr. med. __________ emerge che
l’insieme della sintomatologia dolorosa da lui accusata ha in un primo momento
fatto concentrare le attenzioni sulla contusione del torace e della distorsione
alla colonna cervicale e che solo in un secondo momento si è potuta manifestare
la vera origine legata appunto alla lesione alla spalla (cfr. doc. I).
1.6. L’CO 1,
rappresentato dall’avv. RA 2, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione
dell’impugnativa sia in via principale che nelle varianti in subordinate con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.7. Dopo aver
ottenuto una proroga del termine per presentare eventuali altri mezzi di prova
(cfr. doc. V, VI), l’assicurato, tramite il proprio patrocinatore, il 13 marzo
2009, ha trasmesso della documentazione medica, e meglio dei certificati di
inabilità lavorativa allestiti dal Dr. med. __________ nei mesi di febbraio e
marzo 2009, nonché un rapporto redatto il 23 febbraio 2009 dal Dr. med. __________
della Clinica __________ (cfr. doc. VIII, O-Q).
Il 31
marzo 2009 l’avv. __________ dello RA 1 ha inviato un ulteriore rapporto della Clinica
__________ datato 26 marzo 2009, come pure le cartelle cliniche del 4 dicembre
2008 e del 5 febbraio 2009 allestite dal Dr. med. __________ (cfr. doc. X,
R-T).
1.8. L’avv. RA 2,
per conto dell’assicuratore LAINF resistente, il 26 aprile 2009 ha comunicato
che quanto prodotto dalla parte ricorrente è inconcludente e di riconfermarsi
nelle proprie allegazioni e domande, facendo riferimento a quanto già espresso
nella risposta di causa (cfr. doc. XII).
1.9. L’11 maggio
2009 il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso una nuova attestazione
medica della Clinica __________ del 2 aprile 2009 (cfr.d oc. XIV, U).
1.10. Il
rappresentante dell’CO 1, il 20 maggio 2009, ha indicato che il rapporto della
Clinica __________ risulta privo di rilevanza e di riconfermarsi nelle proprie
allegazioni e domande (cfr. doc. XVI).
1.11. Il doc. XVI è
stato inviato per conoscenza allo RA 1 RA 1 (cfr. doc. XVII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore resistente
era legittimato a porre termine alle proprie prestazioni a decorrere dal 7
luglio 2008 oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM)
1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A.
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi
psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri
oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.
4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della
dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella
degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.6.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.6.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
In questo
contesto è utile segnalare che, in una sentenza U 394/06 del 19 febbraio 2008,
il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in materia di
traumi del tipo “colpo di frusta” al rachide cervicale e, in questo ambito, ha
parzialmente modificato i criteri di rilievo che, a dipendenza della gravità
dell’infortunio, devono eventualmente essere considerati nella valutazione
dell’adeguatezza.
L'Alta
Corte non ha per contro modificato i principi applicabili in caso di sviluppo
psichico abnorme post-infortunistico (cfr. DTF 134 V 109, consid. 6.1 e STF
8C_209/2007 del 7 marzo 2008, consid. 1.2).
2.6.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi.
Inoltre
un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio,
essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss.
consid.
4a).
2.7. Anche in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale,
vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.
Nella
giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4
febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p.
95ss., il TFA (pur ammettendo la causalità naturale, ad esempio per la presenza
di disturbi psichici cfr. SZS 1986 pag. 84 seg.) considerava che in assenza di
deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle
lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi
evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo
“colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale
organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una
relazione di causalità adeguata veniva negata, facendo difetto dei postumi
durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).
Con la
DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del
tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola,
ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e
la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro
clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa,
vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc..
Tale
giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 =
SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr.,
inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).
Nella sentenza
citata l'Alta Corte ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni
scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit
funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno
stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici
del "colpo di frusta" non siano oggettivabili con gli attuali mezzi
tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi
soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione
contro gli infortuni.
Il TFA ha
considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un
infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale é,
secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile
di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica
dei deficit funzionali non è stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per
decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante
sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al "colpo di
frusta" devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica,
nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la
causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà
del quadro clinico.
L'Alta
Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto
essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso
causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito
dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia
di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi
all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La
particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto
uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.
Se ne
deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla
colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione
della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento
infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista
oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un
effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o
aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.
Posto che,
tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso di
disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si trova
confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo organico,
il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra
un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un
"colpo di frusta" alla colonna cervicale, conviene applicare, per
analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in
effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa
in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in
assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio dell’uguaglianza
di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale lesione in caso
d’infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale (DTF
117 V 359, consid. 5d/bb).
Un
discorso analogo, è stato sviluppato in relazione ai traumi cranio-cerebrali,
allorquando le lesioni non possono essere
sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s.
consid. 4b; cfr., pure, S. Leuzinger,
Versicherungsrechtliche Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur
Leistungspflicht im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung, in P.
Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.), Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90).
2.8. Alla luce dei principi evocati al precedente considerando -
qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico
oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della
dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza
di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale:
" Das
Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen
müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben
gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund
fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann
der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt
gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE
119 V 340 E. 2b/aa)."
(DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.)
L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come
delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni
medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV
1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa;
STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 104).
Per
costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento
diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la
presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di
disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29;
J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der
Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del
Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).
Se
l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora
necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità
adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le
turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):
" Entgegen
der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch
zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem
natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der
HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit
einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich
bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,
Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;
MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)"
(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).
2.9. Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti
considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è
rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un
trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma
cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).
Se ciò
dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario
applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366
consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza
del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado
medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa
(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).
A
differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al
rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di
disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle
somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.
Deve
ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in
materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna
cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati
dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363
consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a
tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des
komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich
grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i
disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai
disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici
difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p.
47ss. = RAMI 2000 U 397,
p. 327ss.).
Per
contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato
alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme
conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei
criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna
cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro
tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in
parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe
psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.;
STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz.
in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in
RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini, Considérations sur dix ans de
développement en matière de causalité dans les assurances sociales, in Mélanges
en l'honneur de J.L. Duc, Ed. IRAL Losanna 2001, p.
239seg. (270 nota 75)).
In una
sentenza U 164/01 del 18 giugno 2002 consid. 3a e b, parzialmente pubblicata in
RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha ulteriormente precisato la
propria prassi.
Essa ha,
in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere
effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica
abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123
V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera chiara
già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario,
un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si
giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al
momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente,
hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in
secondo piano.
Il TFA ha
così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale:
" Der Rechtsprechung gemäss
BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem
Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an
diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit
dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes
Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V
99 Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die
Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine
psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz
aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge»
unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen
könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28.
November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und
F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117
Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach
dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351
die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer
Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das
Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und
überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass
der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein
Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im
Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE
115 V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS,
bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender
zeitlicher Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im
Vordergrund. Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten
Kausalzusammenhang bei Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare Befunde
(BGE 117 V 359) unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht entscheidend
ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder psychischer Natur
bezeichnet werden."
(RAMI succitata, consid. 3a)
D’altro canto, in RAMI
2001 U 412, p. 79ss., l’Alta Corte ha pure puntualizzato che l’adeguatezza del
nesso causale deve essere valutata secondo i criteri applicabili in caso di
trauma cervicale d’accelerazione o di lesione equivalente, solo se i disturbi
psichici comparsi dopo l’infortunio rientrano nel quadro clinico tipico di un
tale trauma. Pertanto, in caso di necessità, preliminarmente alla valutazione
dell’adeguatezza, occorre esaminare se i disturbi psichici apparsi in
coincidenza con l’infortunio rappresentano un sintomo del trauma subito oppure
un danno alla salute autonomo (secondario):
"
b) Aufgrund dieser medizinischen Angaben, auf
welche abzustellen ist, steht mit der vorausgesetzten überwiegenden
Wahrscheinlichkeit fest, dass die Beschwerdeführerin
ein HWS-Trauma erlitten hat und der Unfall vom 7. Juni 1995 zumindest eine
Teilursache der bestehenden Beschwerden und der darauf zurückzuführenden
Einschränkung in der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit bildet, was für die Bejahung
des natürlichen Kausalzusammenhangs praxisgemäss genügt (BGE 121 V 329 Erw. 2a
mit Hinweisen).
Fraglich ist, wie es sich hinsichtlich der
Unfallkausalität der bestehenden psychischen Beeinträchtigungen in Form einer
Symptomausweitung mit sekundärem Fibromyalgie-Syndrom und wahrscheinlicher
Schmerzverarbeitungsstörung verhält. Die Vorinstanz geht diesbezüglich davon
aus, dass die Beschwerdeführerin beim Unfall vom 7. Mai 1995 ein
Schleudertrauma der HWS erlitten hat, weshalb es für die Adäquanzbeurteilung
praxisgemäss nicht entscheidend sei, ob die bestehenden Beschwerden medizinisch
eher organischer oder psychischer Natur seien. Weil das in einem natürlichen Kausalzusammenhang
zum Unfall stehende Beschwerdebild, zu dem auch das diagnostizierte
Fibromyalgie-Syndrom gehöre, als Ganzes zu betrachten sei und die psychischen
Beeinträchtigungen nicht eindeutig im Vordergrund stünden, habe die
Adäquanzbeurteilung nach den für ein Schleudertrauma oder eine
schleudertraumaähnliche Verletzung (BGE 117 V 359 ff.) und nicht nach den für
psychische Unfallfolgen (BGE 115 V 133 ff.) geltenden Kriterien zu erfolgen
(BGE 123 V 99 Erw. 2a). Dies gilt indessen nur dann, wenn die im Anschluss an
den Unfall auftretenden psychischen Störungen zum typischen Beschwerdebild
eines HWS-Traumas gehören. Denn es muss auch bei Vorliegen eines Schleudertraumas
der Nachweis möglich sein, dass es sich im konkreten Fall nicht um eine
unfallkausale psychische Beeinträchtigung handelt. Erforderlichenfalls ist
vorgängig der Adäquanzbeurteilung daher zu prüfen, ob es sich bei den im
Anschluss an den Unfall geklagten psychischen Beeinträchtigungen um blosse
Symptome des erlittenen Traumas oder aber um eine selbstständige (sekundäre)
Gesundheitsschädigung handelt, wobei für die Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese
der Störung, das Vorliegen konkreter unfallfremder Faktoren und der Zeitablauf
von Bedeutung sind."
(RAMI
succitata)
Il TFA ha confermato la
sua giurisprudenza in una sentenza U 462/04 del 13 febbraio 2006:
"
Schliesslich gelangt die Rechtsprechung zu
psychogenen Unfallfolgen trotz erlittener HWS-Distorsion auch dann zur
Anwendung, wenn die (erst) im Anschluss an den Unfall aufgetretenen psychischen
Störungen nicht zum typischen, auch depressive Entwicklungen einschliessenden (BGE
117
V 360 Erw. 4b; Urteil A. vom
21. März 2003 [U 335/02] Erw. 3.2) Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören,
sondern vielmehr als eine selbstständige, sekundäre - mithin von blossen
(Langzeit-) Symptomen der anlässlich des Unfalls erlittenen HWS-Distorsion zu
unterscheidende - Gesundheitsschädigung zu qualifizieren sind, wobei für die
Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen
konkreter unfallfremder Faktoren oder der Zeitablauf von Bedeutung sind (RKUV
2001 Nr. U 412 S. 80 Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]).
Würden psychische Beschwerden, die im Anschluss an einen Unfall mit
Distorsionsverletzung der HWS auftreten, ungeachtet ihrer Pathogenese stets
nach den Kriterien gemäss BGE 117 V 366 Erw. 6a auf ihre Adäquanz hin
überprüft, bestünde die Gefahr, identische natürlich kausale psychische
Unfallfolgen adäquanzrechtlich allein deshalb unterschiedlich zu beurteilen, je
nachdem, ob beim Unfall zusätzlich eine Distorsionsverletzung der HWS (oder ein
äquivalenter Verletzungsmechanismus) auftrat oder nicht, was nicht angeht (Urteil
P. vom 30. September 2005 [U 277/04] Erw. 2.2 und Erw. 4.2.2,
insbesondere mit Hinweis auf RKUV 2001 Nr. U 412 S.
79 ff. Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]); siehe auch Urteil
R. vom 25. Januar 2005 [U 106/03] Erw. 5.3).“
(STFA
succitata, consid. 1.2)
2.10. Nella DTF 134
V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più
punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della
causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente,
quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di
traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel
giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a
un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno
Considerandi
comportato tali lesioni (consid. 7-9).
Il
Tribunale federale ha inoltre stabilito che, non vi è ragione di modificare i
principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado
di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri
nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid.
10.
).
La Corte
federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova
dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con
l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per
l’adeguatezza (consid. 10).
Per
quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente
ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di
salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei
problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi
perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione.
Per
questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi
di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo
neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in
caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure
indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici
specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.
Relativamente
alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,
principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo
luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.
Il
relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica
delle lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e
gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava
notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la
dimostrazione degli sforzi compiuti.
2.11
Nell’evenienza
concreta il 3 gennaio 2007 RI 1 è rimasto vittima di un incidente della
circolazione stradale, avvenuto in autostrada all’altezza di __________ (__________;
cfr. atti inf. 10.50061.07.4 doc. 1).
A causa
di questo sinistro egli ha riportato la frattura dello sterno (cfr. atti inf.
10.50061.07.4
doc. 1, 14).
RI 1 ha,
però, ritrovato la propria totale capacità lavorativa a fare tempo dal 20 marzo
2007.
(cfr. atti inf. 10.50061.07.4 doc. 16; atti inf. 10.51647.07.2 doc. 59).
Il 27
settembre 2007 l’assicurato ha subito un secondo incidente automobilistico. Più
precisamente, mentre si trovava in autostrada - tratto __________ - per recarsi
al posto di lavoro, è stato urtato sulla fiancata sinistra dell’autofurgone che
stava guidando da un veicolo che aveva sbandato in fase di sorpasso (cfr. atti
inf. 10.51647.07.2 doc. 1).
I
sanitari dell’Ospedale regionale di __________, che hanno visitato l’insorgente
il giorno stesso del sinistro, quale reperto locale, hanno indicato dolenzia
alla colonna cervicale e alla toracale alta, leggera cefalea occipitale,
compressione del torace dolente ma non segni clinici per fratture costali,
auscultazione polmonare s.p., sterno dolente alla palpazione e a riposo,
neurologico senza problemi.
La RX
della colonna cervico-toracale non ha posto in luce fratture, così come la RX
del torace e dello sterno.
I medici
hanno diagnosticato un colpo di frusta alla colonna cervicale e toracale alta e
una contusione sternale e toracale (cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. 3, 4).
Il 26
novembre 2007 il medico curante, Dr. med. __________, ha attestato che
l’assicurato accusava ancora importanti dolori allo sterno, al petto, al dorso
e una cefalea che partiva dall’emicollo destro fino alla testa
terapio-resistente (cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. 12).
RI 1 è
stato indirizzato dall’assicuratore LAINF alla __________ per una valutazione
ambulatoriale e per delle cure riabilitative.
Dal relativo
rapporto del 10 dicembre 2007 si evince la seguente diagnosi:
"
Trauma distorsivo della colonna cervicale in un
incidente stradale del 27.09.2007 con:
-
limitazione funzionale dolorosa a livello della
colonna cervicale, accompagnata da cefalea, vertigini e insonnia
-
una irritazione del ramo sensitivo della radice
C8-T1, a destra, senza ulteriori segni clinici per una lesione del plesso
brachiale
-
sindrome dorso e lombo vertebrale con una
componente spondilogena, in particolare a destra, senza segni clinici per una
irritazione e/o compressione di tipo radicolare.”(Atti inf. 10.51647.07.2 doc.
26)
Inoltre è
stato precisato che, considerando che nonostante il trattamento
fisioterapeutico ambulatoriale fino a quel momento effettuato il paziente
presentava un peggioramento della sintomatologia, allo stesso è stato proposto
un trattamento fisioterapeutico specifico, intensivo, semistazionario con lo
scopo di prevenire una cronicizzazione del caso “sindrome tardiva del colpo di
frusta” e di reinserirlo al più presto, inizialmente in modo graduale, nella
sua precedente attività lavorativa (cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. 26).
All’assicurato,
l’11 dicembre 2007, mentre si stava recando alla __________ a bordo della
propria automobile, è occorso un nuovo infortunio della circolazione stradale,
e meglio la sua vettura è stata urtata anteriormente da un veicolo che stava
effettuando retromarcia (cfr. atti inf. 10.52189.07.8 doc. 1, 2).
RI 1 ha
riportato un leggero contraccolpo al collo che tuttavia non gli ha impedito di
proseguire con la propria auto per effettuare la cura fisioterapica (cfr. atti
inf. 10.52189.07.8 doc. 2, 3).
Il 17
gennaio 2008 il medico responsabile della Clinica diurna della __________ ha
certificato che anche con degli approcci riabilitativi il paziente non ha
mostrato alcun miglioramento significativo della sintomatologia algica e che la
cronicità dei dolori cervicali, periscapolari e paravetrebrali con tendenza di
generalizzarsi - poco modulabili dalla posizioni corporee, presenti 24 ore su
24.
- non si poteva semplicemente spiegare con le alterazioni oggettivabili sul
piano clinico e radiologico e lasciava piuttosto pensare a un’amplificazione
(cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. 31).
Il 3
marzo 2008 è stata eseguita una RX della spalla bilaterale in comparativa e un’ecografia
della spalla destra e comparativa sinistra, le quali hanno rivelato una spalla
destra e comparativa sinistra nei limiti della norma per l’età del paziente
(cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. 37).
Pure i
referti della RX della colonna lombare, bacino e anca bilaterale e della RX
colonna cervicale AP laterale oblique e funzionali, sempre effettuate il 3
marzo 2008, sono risultati nei limiti della norma per l’età del paziente (cfr.
atti inf. 10.51647.07.2 doc. 37).
Il 14
marzo 2008 ha avuto luogo una visita medica __________.
Per
quanto concerne la situazione a quel momento dichiarata dall’assicurato, il Dr.
med. __________, FMH in reumatologia, ha riportato segnatamente:
"
(…)
-
Dolori a riposo: al torace anche stando fermo –
alla spalla destra e dolori alle ultime due dita della mano destra (il dolore
dalla spalla destra si irradia lungo l’arto destro sino a comprendere le ultime
due dita con parestesie e formicolio e non riesce nemmeno ad alzare la spalla
di notte per dormire). Alla mano ha formicolio mentre alla spalla ha dolore. Al
collo ha male posteriormente e si irradia verso la radice dei capelli. Ha
dolore a tutta la schiena dalla cima sino in fondo. Ha dolore anche alla coscia
sinistra. Il dolore parte dall’inguine e va alla coscia. Il dolore alla coscia
non è costante a dipende da come si atteggia come postura e da come appoggia il
piede a terra.
-
Dolori sotto sforzo: sotto sforzo la spalla
peggiora la sintomatologia e se regge qualcosa ha grosse difficoltà (Atti inf.
10.51647.07.2
doc. 39)
Il medico
di __________ ha indicato che l’insorgente andava inviato a visita
specialistica neurologica dal Dr. med. __________ per verifica del collo, degli
arti superiori e inferiori in particolare.
In
relazione all’aspetto ortopedico e reumatologico egli ha evidenziato che non vi
era nulla di particolare atto a giustificare una ulteriore inabilità lavorativa
(cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. 39).
Il 16
aprile 2008 il ricorrente è stato visitato dal Dr. med. __________ __________,
spec. FMH in neurologia. Lo specialista, dopo aver esaminato gli arti inferiori
e superiori dell’assicurato, la sua regione cervicale e lombare e aver
effettuato un esame ENG del nervo ulnare sensitivo e motorio destro, ha
concluso che lo stato neurologico era del tutto nella norma, che i riflessi
erano ben evocabili in tutte le sedi, che il tono muscolare era nella norma,
come la motilità cervicale in assenza di contratture muscolari apparenti lungo
tutta la regione cervico-dorsale e lombare e che non vi erano dei segni clinici
per una radicolopatia né cervicale né lombare (cfr. atti inf. 10.51647.07.2
doc. 44).
Dal
rapporto della visita medica __________ di controllo dell’11 giugno 2008 emerge,
da una parte, che l’assicurato lamentava dolori diffusi alla colonna, al tronco,
alla coscia sinistra, all’arto superiore destro, al collo e alla mano destra.
Dall’altra,
che oggettivamente l’esame clinico risultava negativo eccetto il riscontro di
tender-points disseminati a livello sia anteriore del torace che posteriore su
tutto il tronco con dolore riferito a quei livelli sulla regione LS e
trocanterica e peritrocanterica sinistra.
Il Dr.
med. __________ ha rilevato che a quella data non si riscontravano esiti
post-infortunistici con una sintomatologia riferita dal paziente non confermata
clinicamente e incongruente con i dati in possesso e con una sintomatologia
vaga e non ben delimitabile e in ogni caso non limitante la funzione se non su
base antalgica soggettiva non confermata clinicamente da più specialisti (cfr.
atti inf. 10.51647.07.2 doc. 49).
Il Dr.
med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, al quale
l’assicurato si è rivolto di propria iniziativa, il 7 agosto 2008 ha affermato
che l’assicurato presentava una lesione del labbro superiore alla spalla destra
necessitante di un trattamento inizialmente conservativo con infiltrazioni e
che, se i disturbi avessero dovuto persistere, avrebbe potuto essere però
indicata un’artroscopia per eventuale riparazione (cfr. atti inf. 10.51647.07.2
doc. C).
Inoltre
il 13 agosto 2008 il Dr. med. __________ ha certificato che l’insorgente, prima
degli infortuni in questione, non aveva mai lamentato i dolori dallo stesso
menzionati in seguito, in particolare al petto, alla spalla, all’arto destro e
alla coscia sinistra (cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. D).
Il 2
ottobre 2008 il Dr. med. __________ ha osservato segnatamente che nel
formulario raccolto con descrizione dei sintomi e degli urti appariva evidente
che vi era stato unicamente urto alla testa, in particolare nuca contro
poggiatesta e tempia sinistra contro portiera di sinistra, nonché dolori
cervicali schiena e torace in assenza di lesioni esterne visibili.
Relativamente
alla lesione del labbro superiore alla spalla destra asserita dal Dr. med. __________,
il medico __________ ha indicato che tale lesione non risultava né clinicamente
né oggettivamente dagli esami a disposizione e non vi era un esame clinico da
parte del Dr. med. __________ che dimostrasse in ogni caso che i disturbi
lamentati dall’assicurato potessero essere attribuibili a un’eventuale lesione
del labbro superiore alla spalla destra. Egli ha, altresì, rilevato che ci si
ritrovava comunque di fronte a una diagnosi non ricollegabile all’infortunio
riferito in maniera probabile in quanto anatomicamente non interessata
inizialmente, né direttamente, né indirettamente. Il Dr. med. __________ ha
infine evidenziato che la diagnosi era di una particolare patologia, la terapia
proposta era per un’altra malattia, ossia che se si fosse stati in presenza di
una lesione traumatica del labbro glenoidale superiore, soprattutto recente, la
terapia infiltrativa che di solito è cortisonica sarebbe stata controindicata;
se si fosse stati in presenza di una periartritre scapolo-omerale, la terapia
infiltrativa poteva essere giustificata dal punto di vista specialistico (cfr.
atti inf. 10.51647.07.2 doc. 63).
Il Dr.
med. __________, il 17 dicembre 2008, interpellato dal patrocinatore
dell’assicurato, ha asserito che generalmente dopo un trauma distorsivo alla
spalla (mono-trauma), i disturbi secondari a una lesione del labbro si
manifestano immediatamente e che nel caso preciso, tenuto conto del fatto che
il paziente aveva avuto una contusione del torace e probabilmente una
distorsione della colonna cervicale, era possibile che questi disturbi avessero
avuto in un primo momento il sopravvento e solo secondariamente, una volta
ridotti, fossero apparsi quelli dovuti alla lesione alla spalla (cfr. doc. E).
L’assicurato,
il 19 gennaio 2009 è stato esaminato dal Dr. med. __________, capoclinica del
reparto di ortopedia della spalla e del gomito della Uniklinik __________ di __________
presso cui è stato inviato dal proprio medico curante (cfr. doc. T).
Egli ha
attestato che:
"
Klinisch besteht im Bereich der rechten Schulter
der Verdacht auf eine AC-Gelenksarthrose mit Schmerzausstrahlung in die HWS,
DD: SLAP-Läsion. Wir würden nun eine AC-Gelenksinfiltration diagnostisch
durchführen. Aufgrund der persistierenden HWS-Beschwerden mit
Schmerzausstrahlung bis in die Finger 3-5 würden wir zudem ein MRI der HWS
sowie eine neuroelektrophysiologische Untersuchung durchführen. Anschliessend
sehen wir den Patienten wieder in der Sprechstunde. Bis zu diesem Zeitpunkt ist
keine spezifische Therapie indiziert. AUF persistiert bei 100%.“ (Doc. Q)
Il 26 marzo 2009 lo
specialista __________ ha, pure, sottolineato che:
" (…)
Der Verdacht einer
SLAP-Läsion Typ II mit Avulsion des gesamten superioren Anteils korreliert mit
dem klinischen Befund. Eine AC-Gelenksarthropathie, welche sehr ähnliche
Symptome machen kann, ist nach negativer diagnostischer Infiltration
ausgeschlossen. Solche SLAP-Läsionen können durchaus traumatisch bedingt sein,
treten aber auch häufig bei rezidivierenden Mikrotraumata auf. Da Herr __________
anamnestisch vor dem Unfall völlig schmerzfrei war, ist eine traumatische
Ursache der oben genannten Verdachtsdiagnose wahrscheinlich. Um die
Verdachtsdiagnose zu sichern, wäre als nächstes eine diagnostische,
glenohumerale Infiltration durchzuführen.“ (Doc. R)
Il
ricorrente, 24 marzo 2009, è poi stato visitato dal Dr. med. __________ __________,
capoclinica del reparto di ortopedia della colonna vertebrale della Uniklinik __________.
Dal relativo referto si
evince che:
" (…)
Zusätzliche Untersuchungen
MRI der HWS vom 25.02.09:
Mediane Diskushernie C4/5, geringer ausgeprägt auch C5/6 und C6/7.
Beurteilung und
Procedere
Klinisch gibt der Patient
Cervicobrachialgien mit Ausstrahlung entsprechend dem C7- und C8 Dermatom
rechtsseitig an. Radiologisch bestehen oben genannte Befunde. Eine Korrelation
ist erschwert. Ich empfehle einen indirekten Nervenwurzelblock der C7- und
C8-Wurzel rechtsseitig, der Patient wird diesbezüglich nochmals aufgeboten.
Klinische Verlaufskontrolle erfolgt dann 6 bis 8 Wochen.“ (Doc. U).
2.12
Secondo la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante
deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta
all'epoca in cui è stata resa la decisione su opposizione impugnata (fra le
tante: STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130
V 138; Pratique VSI 2003
pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre
2001.
nella causa C., U 213/01; STFA del
12.
aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa
J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re
C., pag. 5, non pubblicata;
RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a;
DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107
V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005,
nella causa C. R:,
K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA del
17.
gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa
G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio
1994.
in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non
pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare
il giudizio (cfr. DTF 130 V 138;
RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582
consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
Nel caso
di specie i certificati del 17 dicembre 2008 del Dr. med. __________, del 19
gennaio e del 26 marzo 2009 del Dr. med. __________ della __________ e del 24
marzo 2009 del Dr. med. __________ sempre della __________ (cfr. doc. E, Q, R,
U) sono posteriori all'emissione della decisione su opposizione impugnata.
Tuttavia
essi sono stati prodotti con l’intento di acclarare la natura e l’eziologia dei
disturbi ancora accusati dall’assicurato dopo il 7 luglio 2008. La situazione
del ricorrente non risulta del resto sostanzialmente cambiata rispetto al
periodo antecedente il dicembre 2008.
Pertanto
tali documenti sono rilevanti ai fini del presente giudizio.
Essi sono
suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo
della situazione antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2 settembre
2003.
nella causa L., U 299/02).
2.13
L’CO 1 ha
negato, a decorrere dal 7 luglio 2008, delle ulteriori prestazioni assicurative
in relazione agli infortuni del settembre e dicembre 2007, fondandosi sulla
valutazione dei Dr. med. __________ e __________, i quali in buona sostanza hanno
ritenuto non essere più presenti postumi infortunistici oggettivabili atti a
giustificare un’incapacità lavorativa o necessitanti di cure (cfr. consid.
2.11
).
L’insorgente, dal canto
suo, contesta la conclusione dell’assicuratore LAINF, producendo al riguardo
alcuni certificati medici dei Dr. med. __________, __________ e dei sanitari
della Uniklinik __________ (cfr. doc. I, VII +A/E).
Secondo
la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto
siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U
252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
2.14
Chiamato a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale, tutto ben
considerato, ritiene che la documentazione medica all’inserto non consenta di vagliare, con piena cognizione di causa, la
vertenza sub judice.
Essa non
permette né di escludere né di ammettere, con la necessaria tranquillità, che i
disturbi a livello della spalla destra e della zona cervicale lamentati
dall’assicurato siano, a partire dal 7 luglio 2008, ancora di pertinenza
dell’Istituto assicuratore resistente, di modo che un approfondimento
specialistico si rivela indispensabile.
In primo
luogo, per quanto concerne la spalla destra, va osservato, da una
parte, che il medico __________, nel giugno 2008, si è limitato ad
affermare che non erano più presenti probabili esiti post-infortunistici
unicamente sulla base della RX della spalla bilaterale e dell’ecografia della
spalla destra in comparativa a sinistra eseguite nel marzo 2008 (cfr. atti inf.
10.51647.07.2
doc.49) che hanno posto in luce reperti nella norma (cfr. atti
inf. 10.51647.07.2 doc. 37).
La RX e
l’ecografia non rappresentano, però, le indagini di elezione per lo studio
delle varie patologie della spalla, come per contro la RM e l’artro-RM.
L’ecografia, ad esempio, è meno sensibile e specifica della RM (cfr. www.laspalla.org; STCA 35.2008.92 dell’11
marzo 2009 consid. 2.10).
D’altra parte, il
Dr. med. __________, peraltro specialista proprio in chirurgia ortopedica della
spalla, ha sì attestato che l’assicurato presentava una lesione del labbro
superiore alla spalla destra (cfr. atti inf. 10.51647.07.2
doc. C). Ciò, tuttavia, seppur avallato dal Dr. med. __________ della Uniklinik
__________, nella forma però di un semplice sospetto di lesione SLAP del tipo
II, non è stato suffragato da referti degli esami radiologici specifici per
accertare la presenza o meno di tale lesione (RM, artro-RM).
Devono, quindi, essere
esperiti dei mirati accertamenti volti a determinare se l’assicurato presenta o
meno una lesione del labbro a livello della spalla destra e, nel caso di
risposta affermativa, se la stessa si trova in nesso di causalità naturale e
adeguato con l’infortunio del settembre 2007, come preteso dall’insorgente,
oppure no.
In proposito è utile
evidenziare che quanto affermato dal Dr. med. __________, ossia che, siccome
l’assicurato prima del sinistro non accusava disturbi alla spalla, un’eziologia
traumatica risulta probabile (cfr. doc. R) non risulta decisivo.
In effetti la regola “post
hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza
scientifica.
La giurisprudenza del TFA
ha, infatti, stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo
l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua
conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re
V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.
24.
und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,
nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, p. 41).
Va,
comunque, sottolineato che tale circostanza può, in ogni caso, costituire un
indizio in tal senso (cfr. STFA U 166/06 del 21 dicembre 2006 consid. 1.3.).
2.15
In secondo luogo,
relativamente alla colonna cervicale il TCA constata che, contrariamente
a quanto sostenuto dall’assicuratore infortuni, il quale, fondandosi sulle
certificazioni dei Dr. med. __________ e __________ e senza predisporre alcuna
risonanza magnetica, ha asserito che l’assicurato non presentava reperti
oggettivabili (cfr. B; consid. 2.11.), la RM eseguita nel febbraio 2009 ha
posto in luce un’ernia discale a livello C4/5 e due piccole a livello C5/6 e
C6/7 (cfr. doc. U).
Conformemente
all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente
tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative
che interessano i dischi intervertebrali. Solo eccezionalmente - qualora siano
soddisfatti determinati presupposti - può essere ammessa l'esistenza di una
relazione di causalità fra infortunio e ernia del disco (cfr. STFA U 194/05 del
25.
ottobre 2006; RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).
Un'ernia
discale va considerata di natura traumatica unicamente - e le condizioni sono
cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è
di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi
dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa
incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente (cfr. STF U 547/06 del 22
febbraio 2007, consid. 5 e riferimenti ivi citati).
Nella
sentenza U 194/05, già menzionata in precedenza, il TFA ha al riguardo ribadito
che:
"
(…).
3.3.2
Richiamando
la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, la Corte
cantonale ha ricordato che solo eccezionalmente un infortunio può costituire la
causa di un'ernia discale, quest'ultima inserendosi praticamente sempre in un
contesto di alterazione dei dischi intervertebrali di origine degenerativa
(RAMI 2000 no. U 378 pag. 190). Essa ha quindi correttamente esposto che
un'ernia discale può essere considerata di natura traumatica unicamente se -
cumulativamente - l'evento infortunistico era di particolare gravità, se era di
per sè idoneo a danneggiare il disco e se i sintomi dell'ernia discale
(sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità
lavorativa, sono insorti immediatamente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 190 e no. U
379.
pag. 192).
3.3.3
Ora,
giustamente i primi giudici, che peraltro, ai fini della loro pronuncia, si
sono pure fondati sulle conclusioni di una perizia resa in altra vertenza dal
prof. __________, direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale universitario
di __________, secondo il quale in caso di lesione traumatica del disco
intervertebrale la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione eretta
viene immediatamente soppressa, hanno rilevato come già solo il fattore
temporale dell'insorgenza immediata della sintomatologia vertebrale o
radicolare farebbe difetto nel caso di specie. Infatti, nè da verbale di pronto
soccorso del 28 gennaio 2003, nè dal certificato rilasciato tre giorni dopo dal
dott. X, nè tantomeno dal rapporto 3 febbraio 2003 dell'Azienda ospedaliera di
Y risulta il benché minimo accenno a disturbi nella regione lombare."
I criteri
appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo
(direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo
2005, consid. 6.1).
In
particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti
radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e
duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI
2000.
No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S.,
U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 28 ottobre 2006, già citata).
Qualora
un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i
disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di
tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale
dell’evento in questione.
Nella più
volte evocata pronunzia U 194/05 del 28 ottobre 2006, il TFA si è al riguardo
così espresso:
"
3.3.4
Quanto poi
alla possibilità che l'infortunio del 28 gennaio 2003 possa, se non proprio
avere provocato, quantomeno avere reso manifesta l'ernia discale, con
conseguente obbligo di assunzione, a carico dell'assicuratore infortuni, della
sindrome dolorosa legata all'incidente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 191; cfr. pure
sentenza del 14 marzo 2000 in re P., U 266/99, consid. 2), tale ipotesi non
trova riscontro sufficiente nelle tavole processuali. La precedente istanza ha
giustamente osservato che affinché si possa ammettere che l'infortunio abbia
reso manifesta un'ernia discale preesistente, i disturbi così scatenati devono
essere insorti entro un breve
lasso di tempo, la giurisprudenza tollerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni
dall'infortunio (sentenza del 3 marzo 2005 in re W., U 218/04, consid. 6.1).
Ora, il primo (in ordine di tempo) accenno alla presenza di siffatti disturbi
è, quantomeno indirettamente, desumibile dalla prenotazione, avvenuta il 17
febbraio 2003, dell'esame radiologico lombosacrale poi messo in atto il 6
marzo 2003. In tali condizioni, considerato il periodo di latenza di circa tre settimane, la Corte cantonale
poteva effettivamente ritenere non avere l'infortunio del 28 gennaio 2003
neppure scatenato l'ernia discale di cui è affetto L.”
Occorre
precisare che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza
varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide
lombare/toracale oppure cervicale):
"
Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den
Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb
einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des
fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird
eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.
Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.
55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das
beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.
S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“
(STFA U 218/04 del 3 marzo
2005, consid. 6.1)
In tale
ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente
scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento
traumatico.
Le
conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se
esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra
l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA U 170/00 del 29 dicembre 2000
e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA U 149/99 del 7
febbraio 2000, parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190).
2.16
In una
sentenza 8C_290/2008 del 17 marzo 2009 il Tribunale federale ha confermato una
precedente sentenza del TCA (35.2007.84 del 4 marzo 2008) ed ha rilevato:
"
(...).
La Corte cantonale ha negato l'esistenza del
necessario nesso causale tra le affezioni lamentate dall'insorgente al rachide
lombo-sacrale, oggetto dell'intervento chirurgico del 15 gennaio 2007, e
l'evento infortunistico del 18 giugno 2005 fondandosi sostanzialmente sulle
valutazioni del dott. O, specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico ____________________
dell'CO 1, e del dott. I, anch'egli specialista in chirurgia ortopedica, attivo
presso la divisione infortuni dell'istituto assicuratore a __________.
Richiamando la giurisprudenza federale, il primo giudice ha ricordato che solo
eccezionalmente un infortunio può costituire la causa di un'ernia discale,
quest'ultima inserendosi praticamente sempre in un contesto di alterazione dei
dischi intervertebrali di origine degenerativa. Egli ha quindi correttamente
esposto che un'ernia discale può essere considerata di natura traumatica
unicamente se - cumulativamente - l'evento infortunistico era di particolare
gravità, se era di per sé idoneo a danneggiare il disco e se i sintomi
dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa
incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente, soggiungendo che gli stessi
criteri valgono di principio anche nel caso di aggravamento significativo e
duraturo di un'affezione degenerativa preesistente. Ciò implica, come
rettamente precisato dal giudice cantonale, che l'esistenza di un nesso di
causalità con l'infortunio può entrare in linea di conto soltanto se
quest'ultimo sarebbe stato idoneo anche a danneggiare un disco intervertebrale
integro.
Seguendo il parere dei succitati specialisti, il
giudice cantonale è giunto alla conclusione che l'infortunio in oggetto - un
incidente della circolazione in occasione del quale lo spigolo anteriore
sinistro dell'autovettura condotta dall'insorgente è stato urtato dallo spigolo
anteriore sinistro di un veicolo proveniente in senso opposto, che aveva invaso
la corsia di contromano - non era, per gravità e dinamica, idoneo a causare la
lesione discale diagnosticata nel prosieguo, né a provocare un peggioramento
durevole di uno stato preesistente. La precedente istanza ha pure escluso
l'ipotesi che l'evento del 18 giugno 2005 possa, se non avere provocato,
quantomeno avere reso manifesta l'ernia discale di cui è affetto K, con
conseguente obbligo di assunzione da parte dell'CO 1 della sindrome dolorosa
legata all'incidente, facendo notare che al momento in cui l'interessato è
rimasto vittima dell'infortunio, già era inabile al lavoro in misura completa
proprio a causa di disturbi alla colonna lombo-sacrale.
5.
5.1
Le considerazioni del Tribunale cantonale
sono convincenti e meritano tutela, il ricorrente non facendo valere elementi
di giudizio suscettibili di infirmare la pronunzia di prime cure. Ne segue che,
nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto, la richiesta
assunzione di accertamenti medici completivi non potendo trovare accoglimento,
poiché l'incarto contiene tutte le indicazioni necessarie ai fini decisionali (DTF 122 V 157 consid.
1d pag. 162 con riferimento)."
In una
sentenza U 194/05 del 25 ottobre 2006, il TFA aveva ricordato che:
"
(...).
E ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in
cui si volesse ammettere che l'infortunio in esame avrebbe scatenato l'ernia
discale, l'esito del gravame non muterebbe nella sua sostanza. In assenza di
attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento
significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna
vertebrale (RAMI 2000 no. U 363, pag. 46; cfr. pure sentenza inedita del 4
giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c), la contusione lombare avrebbe
infatti comunque, in virtù della dottrina medica recepita da questa Corte, cessato
di produrre i propri effetti qualche mese (di norma sei o nove) dopo
l'insorgenza dell'evento traumatico (cfr. ad es. sentenze del 28 maggio 2004 in
re A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid.
4c, del 6 giugno 2001 in re A., U 401/00, del 29 dicembre 2000 in re F., U
199/00). Di modo che anche in questa ipotesi, il rifiuto di assegnare
prestazioni assicurative con effetto retroattivo al 1° luglio 2003 (n.d.r.:
l'infortunio era avvenuto il 28 gennaio 2003) avrebbe potuto considerarsi
legalmente corretto. (...)"
Analoghe
considerazioni figurano in una sentenza 8C_412/2008 del 3 novembre 2008 nella
quale l'Alta Corte federale si è così espressa:
"
(...).
5.1.1
Es entspricht einer medizinischen
Erfahrungstatsache im Bereich des Unfallversicherungsrechts, dass praktisch
alle Diskushernien bei Vorliegen degenerativer Bandscheibenverände-rungen
entstehen und ein Unfallereignis nur ausnahmsweise, unter besonderen
Voraussetzungen, als eigentliche Ursache in Betracht fällt. Als weitgehend
unfallbedingt kann eine Diskushernie betrachtet werden, wenn das Unfallereignis
von besonderer Schwere und geeignet war, eine Schädigung der Bandscheibe
herbeizuführen, und die Symptome der Diskushernie (vertebrales oder radikuläres
Syndrom) unverzüglich und mit sofortiger Arbeitsunfähigkeit auftreten. In
solchen Fällen hat die Unfallversicherung praxisgemäss auch für Rezidive und
allfällige Operationen aufzukommen (RKUV 2000 Nr. U 379 S. 192 E. 2a, U 138/99,
mit Hinweis auf das nicht veröffentlichte Urteil U 159/95 vom 26. August 1996,
E. 1b, und medizinische Literatur; aus jüngster Zeit etwa: Urteile 8C_344/2008
vom 13. Oktober 2008,8C_637/2007 vom 11. August 2008, E. 2.2,8C_239/2007 vom
7.
August 2008, E. 5.3, und 8C_614/2007 vom 10. Juli 2008, E. 4.1.1).
5.1.2
Ist indessen die Diskushernie bei
degenerativem Vorzustand durch den Unfall nur aktiviert, nicht aber verursacht
worden, so hat die Unfallversicherung nur Leistungen für das unmittelbar im
Zusammenhang mit dem Unfall stehende Schmerzsyndrom zu erbringen (a.a.0.).
Solange der Status quo sine vel ante noch nicht wieder erreicht ist, hat der
Unfallversicherer diesfalls gestützt auf Art. 36 Abs. 1 UVG in aller Regel
neben den Taggeldern auch Pflegeleistungen und Kostenvergütungen zu übernehmen,
worunter auch die Heilbehandlungskosten nach Art. 10 UVG fallen. Demnach hat
die versicherte Person auch Anspruch auf eine - operative Eingriffe mit
einschliessende - zweckmässige Behandlung (vgl. Urteile U 351/04 vom 14.
Februar 2006, publ. in: ASS 2006 2 S. 14; U 266/99 vom 14. März 2000).
5.1.3
Nach derzeitigem medizinischen Wissensstand
kann das Erreichen des Status quo sine bei posttraumatischen Lumbalgien und
Lumboischialgien nach drei bis vier Monaten erwartet werden, wogegen eine
allfällige richtunggebende Verschlimmerung röntgenologisch ausgewiesen sein und
sich von der altersüblichen Progression abheben muss; eine traumatische
Verschlimmerung eines klinisch stummen degenerativen Vorzustandes an der
Wirbelsäule ist in der Regel nach sechs bis neun Monaten, spätestens aber nach
einem Jahr als abgeschlossen zu betrachten (Urteil des Eidg.
Versicherungsgerichts U 354/04 vom 11. April 2005, E. 2.2, mit Hinweisen auch
auf die medizinische Literatur).
5.2
Aufgrund der zahlreichen klinischen- und
Akten-Begutachtungen und dem Ereignis an sich steht fest, dass die nach dem
Unfall diagnostizierte Diskushernie L5/S1 von diesem nur ausgelöst und nicht
verursacht wurde. Auch wenn der Beschwerdeführer vor dem 24. Juni 2000 keine
Rückenbeschwerden hatte, wird seine Wirbelsäule als "vorgeschädigt"
und "übermässig verschleissverändert" beschrieben. Es handelt sich
daher um einen klassischen Fall, bei dem der natürliche Kausalzusammenhang
zwischen dem Unfall und den bleibenden Restbeschwerden nur für einen begrenzten
Zeitraum bejaht werden kann. Dem hat die Unfallversicherung Rechnung getragen,
indem sie ihre Leistungspflicht für die Dauer von zwei Jahren nach dem Ereignis
anerkannte. Der Beschwerdeführer wendet ein, die Allianz habe mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit zu beweisen, dass der natürliche Kausalzusammenhang auf
diesen Zeitpunkt weggefallen sei, also der status quo sine eingetreten sei. Wie
in Erwägung 5.1 ausgeführt, hat die Rechtsprechung im Falle traumatisch
ausgelöster Diskushernien den konkreten medizinischen Beleg des natürlichen
Verlaufs durch eine richterliche Vermutung - die sich ihrerseits auf die
medizinische Literatur stützt - ersetzt. Demnach ist eine traumatische
Verschlim-merung eines klinisch stummen degenerativen Vorzustandes an der
Wirbelsäule in der Regel nach sechs bis neun Monaten, spätestens aber nach
einem Jahr, als abgeschlossen zu betrachten (E. 5.1.3 mit Hinweis). Der
Beschwerdeführer bringt nichts vor, was diese Vermutung vorliegend in Zweifel
ziehen würde. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.
(...)"
In una sentenza
8C_677/2007 del 4 luglio 2008, pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1, il Tribunale
federale ha stabilito che non soltanto in caso di aggravazione traumatica di
uno stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale
(8C_326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna
vertebrale sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio occorre ammettere, in via di
massima, che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.
Ed ha ancora ricordato che:
" (...).
2.3.2
Nach derzeitigem medizinischen Wissensstand
kann das Erreichen des Status quo sine bei posttraumatischen Lumbalgien und
Lumboischialgien nach drei bis vier Monaten erwartet werden, wogegen eine
allfällige richtunggebende Verschlimmerung röntgenologisch ausgewiesen sein und
sich von der altersüblichen Progression abheben muss; eine traumatische
Verschlimmerung eines klinisch stummen degenerativen Vorzustandes an der
Wirbelsäule ist in der Regel nach sechs bis neun Monaten, spätestens aber nach
einem Jahr als abgeschlossen zu betrachten (statt vieler: zuletzt Urteil
8C_326/2008 vom 25. Juni 2008, E. 3, sowie Urteil U 354/04 vom 11. April 2005,
E. 2.2, mit Hinweisen auch auf die medizinische Literatur).
(...)
6.1
Nicht näher in Erwägung gezogen hat das
kantonale Gericht dagegen die Möglichkeit, dass der Unfall bereits
vorbestandene, degenerativ bedingte Bandscheibenprobleme ausgelöst haben
könnte. Angesichts der unter E. 2.3.2 dargelegten Erfahrungstatsachen zum
Erreichen des Status quo sine bei einer traumatischen Verschlimmerung eines
klinisch stummen degenerativen Vorzustandes an der Wirbelsäule wäre indessen
gegebenenfalls ohnehin von einem zwischenzeitig erfolgten Wegfall einer
Teilursache des Unfalls auszugehen. Abgesehen davon spricht der Umstand, dass
Dr. med. H.________ erst rund eineinhalb Jahre nach dem Ereignis erstmals auf
Auffälligkeiten im Segment L5/S1 gestossen ist, ohnehin für die Annahme einer
erst nach dem Ereignis sich entwickelnden Diskushernie.
6.2
Die von der Beschwerdeführerin in diesem
Zusammenhang ins Zentrum gestellte Frage, ob der Unfall für einen erst nach dem
Ereignis sich entwickelnden degenerativen Prozess eine Teilursache darstelle,
ist ebenfalls zu verneinen. Wenn selbst bei einem erheblichen, vorbestehenden
degenerativen Wirbelsäulenleiden lediglich eine vorübergehende Verschlimmerung
von maximal einem Jahr die Regel ist (E. 2.2.3), ist nicht einzusehen,
inwiefern eine erst später erkannte Degeneration der Wirbelsäule ohne
ausgewiesene strukturelle Läsion noch in einem kausalen Zusammenhang zum Trauma
stehen könnte. Besondere Umstände, die vorliegend dennoch für eine solche
Annahme sprechen, sind keine auszumachen. Ob die Versicherte bereits kurze Zeit
nach dem Unfall neben den damals im Vordergrund gestandenen zervikalen
tatsächlich auch an lumbalen Beschwerden gelitten hat oder nicht, ist ohne
Belang. Soweit die Versicherte sodann das Urteil U 69/03 vom 7. April 2004
anruft, sah sich darin das Gericht auf Grund divergierender, darüber hinaus
unklarer oder auf falschen Annahmen beruhender ärztlicher Aussagen ausser
Stande, abschliessend zu beurteilen, ob rund sechs Jahre nach einem Unfall
anlässlich einer erneuten Exacerbation von Nackenschmerzen erkannte
Diskushernien auf der Höhe C4/5 und C5/6 (ausnahmsweise doch) mit dem Unfall in
Verbindung zu bringen seien und wies deshalb die Angelegenheit für weitere
Abklärungen an die Vorinstanz zurück. Betroffen waren dort - anders als im
vorliegenden Fall - mit C4/5 und C5/6 Bereiche der Wirbelsäule, die nahe dem am
Unfall primär im Mitleidenschaft gezogenen Nacken lagen und es mangelte ebenso
an einer den degenerativen Prozess begünstigenden Konstitution. Dr. med.
O.________ durfte demnach eine Teilursächlichkeit des Unfalls für die rund
sechs Jahre später vorgelegenen Bandscheibenauffäl-ligkeiten ohne nähere
Erörterung ausschliessen. (...)"
2.17
In
concreto è vero che il Dr. med. __________ della Uniklinik __________ ha
affermato che:
"
Klinisch gibt der Patient Cervicobrachialgien
mit Ausstrahlung entsprechend dem C7- und C8 Dermatom rechtsseitig an.
Radiologisch bestehen oben genannte Befunde. Eine Korrelation ist erschwert.
(…)“ (Doc. U)
Tuttavia
senza delle ulteriori indagini specialistiche non è possibile né escludere, né
ammettere che l’ernia discale sia in relazione di causalità naturale e adeguata
con il sinistro del settembre 2007, perlomeno dal profilo dell’aver scatenato
la sintomatologia algica (cfr. consid. 2.15.).
A quest’ultimo proposito e
in considerazione del principio che l’assicuratore infortuni è tenuto a
corrispondere le proprie prestazioni fino al momento in cui subentra lo status
quo sine (cfr. consid. 2.4.), andrà comunque ritenuto il fatto che l’CO 1
ha in ogni caso assunto sia l’infortunio del settembre 2007 che quello del
dicembre 2007 fino al 7 luglio 2008.
Giova, inoltre,
ricordare che la giurisprudenza relativa al colpo di frusta (cfr. consid. 2.7.
segg.) torna applicabile nel caso in cui un assicurato non presenti più sequele
organiche oggettivabili.
Nella
presente fattispecie, indipendentemente dalla questione di sapere se
effettivamente i disturbi accusati dall’assicurato correlano con le ernie
discali diagnosticate (nel qual caso, tale giurisprudenza risulterebbe
inapplicabile), la prassi elaborata in materia di infortuni del tipo colpo di
frusta non trova comunque applicazione.
In
effetti, anche qualora venga accertato che le ernie sono asintomatiche e i
problemi lamentati a questo livello dall’assicurato non hanno un sostrato
organico oggettivabile, il ricorrente non ha verosimilmente presentato il
quadro tipico dei sintomi relativi al trauma da accelerazione della colonna
cervicale.
L’insorgente
ha accusato soprattutto dolori alla zona cervicale e immediatamente dopo
l’infortunio del settembre 2007 cefalea. Quest’ultima non è più stata riferita
in occasione delle visite mediche circondariali del marzo e del giugno 2008
(cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. 39, 49).
Vertigini
e insonnia sono del resto state menzionate soltanto nei rapporti della __________
del dicembre 2007 e del gennaio 2008 (cfr. atti inf. 10.51647.07.2 doc. 26,
31).
2.18
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
In
proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte
federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nell’evenienza
concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.
L’assicuratore LAINF, nell’ambito della presente procedura, ha infatti
interpellato unicamente il Dr. med. __________, il quale ha poi predisposto una
visita neurologica presso il Dr. med. __________. Le loro valutazioni, per i
motivi già ampiamente esposti ai considerandi precedenti, non risultano convincenti.
L’Istituto assicuratore resistente, perlomeno dopo la lettura del rapporto del
Dr. med. __________, doveva sapere che, senza perlomeno un complemento
istruttorio, quanto affermato dal medico __________, il quale aveva fornito
delle conclusioni senza disporre dei referti afferenti agli esami di elezione
per l’accertamento di lesioni alla spalla e alla colonna cervicale, non era
sufficiente quale prova dell'estinzione del carattere causale.
L’INSAI
ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF
8C_704/2007 del 9 aprile 2008).
Si giustifica, di conseguenza,
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti
all’assicuratore LAINF resistente perché disponga accertamenti specialistici
più approfonditi riguardo alla natura e all’eziologia dei disturbi alla spalla
destra e all colonna cervicale ancora lamentati dall’assicurato posteriormente
al 7 luglio 2008 e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci
nuovamente circa l’estinzione o meno di una relazione di casualità naturale tra
detta problematica e gli infortuni del 2007.
2.19
L'assicurato,
vincente in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1’800.--
a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca), ciò che
rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. DTF 124 V 309,
consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007 consid. 9).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 1° dicembre 2008 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi dei consid. 2.14.,
2.17. e 2.18.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà, inoltre, all’assicurato l’importo di fr. 1’800.- (IVA inclusa) a
titolo di ripetibili.
3. L'istanza
di assistenza giudiziaria del 19 gennaio 2009 è divenuta priva di oggetto.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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