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35.2009.101

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 marzo 2010Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono

essere considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti

da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

L’Alta

Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________

hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.

STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996

nella causa A., U 49/95).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Questo aspetto è stato

ricordato dall'Alta Corte in una sentenza I 414/05 del 18 dicembre 2006, nella

quale, a proposito dei certificati di medici esteri, si è così espressa:

"

3.3 Questa Corte non può tuttavia aderire alla

tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott.

I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore

probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto

sanitario non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto

svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di

valutazione all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in

Svizzera. Non va infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione

dell'invalidità, che secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto

economico e non medico, il compito del medico consiste esclusivamente nel porre

un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano

ritenere i primi giudici, il corretto adempimento di tale compito non

presuppone necessariamente specifiche conoscenze giuridiche. In particolare,

non si vede per quale ragione i criteri, prettamente medici, di valutazione

dell'incapacità lavorativa in una concreta attività professionale debbano

divergere a dipendenza che essi siano formulati da un medico __________ oppure __________.

Sia infine ancora aggiunto che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un

rapporto medico ha valore di prova, non è determinante l'origine del mezzo di prova

(DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert

ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo

2001, pag. 266)."

E’

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31

gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.7. Nell’evenienza concreta dalla

notifica d’infortunio del 23 giugno 2008 emerge che l’assicurato “mentre camminava su di una riva piena di rami è scivolato ed è

caduto rotolando procurandosi delle contusioni alla schiena” (doc. 1).

Il Dr. __________,

spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, nel referto del 14

novembre 2008 ha tuttavia riferito una differente dinamica dell’evento

infortunistico: “Il 19.06.08 mentre scaricava della legna è rimasto

incastrato nel cavo della gru ed è sollevato e battuto per terra più volte

procurandosi un trauma diretto ed indiretto” (doc. 29).

Questa

Corte rileva che ai fini del presente giudizio l’esatta dinamica

dell’infortunio non è di per sé determinante trattandosi in ogni caso di un

trauma dorso-lombare e dovendo esaminare l'estinzione del nesso di causalità.

L’assicurato

è stato visitato una prima volta dal medico circondariale dell’CO 1, Dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, che in data 27 agosto 2008 ha posto la diagnosi di “Stato da contusione dorso-lombare avvenuta il 19.6.2008 su incidente

sul lavoro. Stato da frattura del processo trasverso di L1 a sinistra su

incidente del 2000 con guarigione clinica completa” (doc. 10).

Il medico

dell’CO 1 ha rilevato dal profilo oggettivo unicamente una contrattura della

muscolatura para-vertebrale al passaggio dorso-lombare sul lato destro. La TAC

ha escluso lesioni post-traumatiche recenti e la piccola lesione del processo

trasverso di L1 a sinistra è di vecchia data e clinicamente guarita (doc. 10).

Su

indicazione del Dr. __________ l’assicurato è rimasto degente dal 10 settembre

al 30 settembre 2008 presso la Clinica di __________ di __________.

Nel

rapporto d’uscita del 30 settembre 2008 il Dr. __________, il Dr. __________ e

il Dr. __________ della Clinica di __________ hanno posto quale diagnosi

principale “Lombalgia persistente su/con: - attuale blocco vertebrale al

passaggio dorso-lombare; - esiti di contusione dorso lombare in data 19.6.2008

da incidente sul lavoro; - esiti da frattura processo trasverso di L1 a sn

(incidente 2000)” (doc. 20).

I

medici hanno posto la seguente valutazione:

"

(...)

Situazione e valutazione

Paziente di 49 anni, proveniente da casa e da lei

gentilmente inviatoci per effettuare trattamento riabilitativo nell'ambito di

una lombalgia acuta e resistente alle terapie praticate (anche fisioterapia

ambulatoriale) in esiti di una caduta sul luogo di lavoro in data 19 giugno

u.s.

La indagini strumentali effettuate (rx e TAC

dorso lombare) non mettevano in evidenza nuove lesioni ossee ma soltanto esiti

di vecchia frattura del processo traverso di L1; inoltre non erano presenti

immagini di ernie discali.

All'ingresso in Clinica il paziente lamenta

dolore in regione lombare, peggiorato dal rimanere a lungo sdraiato a letto o

seduto e da fattori climatici, in miglioramento se in stazione eretta o durante

il cammino.

Rachide lombare irrigidito, dolente alla

palpazione centrale al passaggio dorso-lombare e sulla muscolatura

paravertebrale lombare e con apprezzabile contrattura della muscolatura

paravertebrale stessa.

DDS: 10 cm.

Fenomeno della scaletta al raddrizzamento.

Arti inferiori: ipotrofia muscolare evidente

senza deficit motori o sensitivi; ROT presenti e simmetrici; Lasègue negativo

bilateralmente.

Anca sn: ndp.

Anca ds: dolente alla mobilizzazione passiva in

intra ed extrarotazione.

Aspetto globalmente astenico.

Toni cardiaci validi, ritmici.

Torace: MV ubiquitariamente ridotto ma senza

rumori broncopneumonici apprezzabili.

Addome: fegato all'arcata costale indurito.

Non edemi declivi arti inferiori.

Autonomo nei passaggi postulari e deambulazione.

S'impostava un programma riabilitativo motorio

mirato alla riduzione della sintomatologia algica, al miglioramento

dell'articolarità del rachide in toto, all'aumento dell'ampiezza e della fluidità

dei movimenti dello stesso. A tale scopo si prescrivevano esercizi di

correzione posturale, di rinforzo muscolare addomino-lombare e degli arti

inferiori mediante esercizi isometrici ed isotonici, nonché stretching della

muscolatura paravertebrale ed ischio-crurale. Si completava il programma riabilitativo

con terapie passive a scopo antalgico/decontratturante.

Durante la degenza non si sono verificate

complicanze di carattere internistico ed il programma riabilitativo proposto è

stato regolarmente completato.

Quadro clinico alla dimissione

Il paziente riferisce che il dolore è meno

continuo e presente prevalentemente alla sera e quando deve stare seduto a lungo,

localizzato sempre al passaggio D/L.

Obbiettivamente il dolore risulta ora più

marcatamente e quasi esclusivamente localizzato in sede centrale al passaggio

dorso-lombare durante la palpazione e digitopressione locale, con evidenza di

alterazione della normale dinamica articolare per blocco vertebrale.

Per il resto l'esame obiettivo alla dimissione è

sostanzialmente sovrapponibile a quanto rilevato all'ingresso.

Terapia all'uscita e procedere

Voltaren ret 75 mg cp in riserva (max 2/die)

Pantozol 20 mg cp in riserva (in caso di

assunzione di Voltaren)

Riteniamo sia indicata la prosecuzione

ambulatoriale del trattamento fisiokinesiterapico riabilitativo.

Permane inabilità lavorativa al 100% fino a

completamento del ciclo riabilitativo ambulatoriale e fino a nuova

rivalutazione medica."

(Doc. 20)

Nella

visita medica circondariale del 31 ottobre 2008 il Dr. __________ ha ripreso la

medesima diagnosi del rapporto del 27 agosto 2008 e rilevato che dal punto di

vista oggettivo “lo stato odierno è sovrapponibile a quello di fine agosto

quando l’assicurato era già stato valutato in Agenzia. In particolare si nota

un blocco vertebrale segmentale al passaggio toraco-lombare con contrattura

della muscolatura para-vertebrale dorso-lombare sul lato destro”.

Dal punto

di vista amministrativo il medico ha confermato la causalità e fissato

un’inabilità lavorativa del 100% (doc. 24).

Su

indicazione del Dr. __________ l’assicurato è stato quindi visitato dal Dr. __________,

spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, il quale ha diagnosticato

una “-Sindrome lombo vertebrale cronica su/con: ● stato dopo trauma

diretto ed indiretto della colonna vertebrale del 19.06.08 ● stato dopo

frattura processo trasverso dell’ulna sx nel 2000; - Coxartrosi bilaterale; -

Adiposità; Tabagismo attivo” (doc. 29).

Nel

proprio referto del 14 novembre 2008 il Dr. __________ rileva, in particolare:

"

(…)

Il paziente soffre di una sindrome

lombovertebrale sub cronica su importante trauma diretto e indiretto. Di fianco

al trauma iniziavano a giocare anche dei fattori psicologici come il recente

licenziamento che sicuramente non aiuterà nell’ambito della cura. Faccio

notare alla CO 1 la differenza tra l’anamnesi antecedente e quella data a me il

13.11.

Ho provato a procedere con delle manipolazioni,

al momento ancora impossibili a causa della tensione muscolare che impedisce di

mettere il paziente in posizione ideale per poter manipolare. Ho quindi

Considerandi

impostato una terapia di miorilassanti con Midocalm 3 volte al giorno unito a

Tramal gocce 3 volte 20 per abbassare la sintomatologia dolorosa e per ottenere

un miglioramento della mobilità e procedere in un secondo momento a delle

manipolazioni con impulso. Al momento non vedo indicazioni per ulteriore

fisioterapia alla luce degli insuccessi finora avuti e degli importanti dolori,

mentre per eventuali infiltrazioni attualmente il dolore è troppo diffuso su

tutta la colonna.

Continuo al momento a ritenere il paziente

inabile al 100%." (Doc. 29)

Nel

referto dell’8 gennaio 2009 il Dr. __________ ha quindi esposto le seguenti

conclusioni:

"

Le riferisco in merito all'evoluzione del

paziente sopraccitato.

Ho fatto in totale 3 visite, di cui della prima

del 13.11.08 avete già ricevuto il rapporto, una il 19.12.08 e una il 07.01.09.

Per quanto riguarda la diagnosi non ci sono stati cambiamenti.

Effettivamente la TAC della colonna non mostra alterazioni

tali che potrebbero spiegare gli attuali dolori.

Da parte mio ho effettuato in totale 2 sedute di

medicina manuale e impostato una terapia con corticosteroidi a dosi decrescenti

senza ottenere un netto cambiamento a livello soggettivo.

A livello oggettivo c'è stato unicamente un

miglioramento della mobilità con una distanza dita/suolo passata da 26 a 14 cm.

Francamente mi trovo in grosse difficoltà, sia nel proporre una terapia

adeguata, sia nel proporre qualcosa di sensato per il paziente. Se da una parte

radiologicamente non trovo riscontro con la sintomatologia dichiarata dal

paziente, d'altra parte devo dire che ogni volta che l'ho visto il paziente è

stato estremamente preciso nelle indicazioni dei dolori. All'esame clinico si

notava una chiara mielogelosi e riduzione della mobilità, ciò che conferma le

asserzioni e sintomi del paziente.

Terapeuticamente è già stato fatto un po' di

tutto compresa una degenza stazionaria a __________, della durata di 20 giorni

con un miglioramento però solo di breve durata. Proporre una degenza in Clinica

__________ non credo porterebbe ad un grosso beneficio. Come chiarimenti penso

che l'unica via sia ancora effettuare una RM per meglio valutare le parti molli

e soprattutto per decidere fino a che punto l'attuale quadro si possa

giustificare con l'infortunio che a me è stato descritto diversamente da quello

da voi riassunto (vedi mia lettera precedente).

Per quanto riguarda il lavoro ho ben poche

speranze che il paziente possa riprendere l'attività di boscaiolo. Resta aperta

la possibilità di un'attività più leggera dove non debba sollevare

ripetutamente pesi superiori ai 10-15 kg, dove non debba lavorare a lungo in

anteflessione.

Resta a disposizione per discutere con lei di

questo caso." (Doc. 34)

Nel rapporto

del 30 marzo 2009 il medico di __________, Dr. __________, ha posto la diagnosi

di “Stato da contusione assiale del rachide, avvenuta il 19.6.2008 su

incidente sul lavoro. Stato da frattura del processo trasverso di L1 a sinistra

su incidente del 2000 con guarigione clinica completa” (doc. 42).

Dal punto

di vista oggettivo il medico di __________ ha rilevato quanto segue:

"

(…)

vi è un certo cambiamento dei dolori nel senso

che ora è tutta la muscolatura sia a destra che a sinistra a far male, a partire

da lombare fino a toracale alto, inoltre si sono aggiunti i dolori ai processi

spinosi interscapolari.

In posizione supina non vi è una contrattura

particolare della muscolatura.

La RM ha evidenziato una piccola ernia discale

Th8/Th9 senza compressione di strutture nervose che assolutamente non può

spiegare i sintomi lamentati dall’assicurato." (Doc. 42)

In

conclusione il Dr. __________ si è così espresso:

"

(…)

In data odierna non si ravvisano lesioni di tipo

post-traumatico al rachide in toto, tutte le investigazioni effettuate non

permettono di spiegare con chiarezza l’origine dei dolori dell’assicurato.

In queste condizioni si potrebbe considerare la

causalità estinta, vista l’importanza dell’infortunio, si ritiene comunque di

offrire un’ulteriore possibilità all’assicurato per migliorare la sua

condizione e quindi si concorda un nuovo soggiorno stazionario alla Clinica __________

sotto la supervisione del dott. __________.

Vi sarà quindi la possibilità di effettuare

fisioterapia intensiva abbinata ad esercizi di scioglimento muscolare in

piscina.

Dopo il trattamento alla Clinica __________ la

causalità potrà essere considerata definitivamente estinta in assenza di

lesioni di tipo post-traumatico.” (Doc. 42)

Dal 6

aprile al 24 aprile 2009 RI 1 è stato degente presso la Clinica __________.

Nel

referto del 27 aprile 2009 il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “-Sindrome

lombo vertebrale cronica su/con: (M54.2, Z50.1)

● stato dopo

trauma diretto ed indiretto della colonna lombare il 19.06.08 ● stato dopo

frattura processo trasverso dell’ulna sx nel 2000; ● importante

insufficienza muscolare; - Moderata coxartrosi

bilaterale; - Epatopatia su/con: (K70.2) ● importante abuso

etilico; - Adiposità (E66.9); - Tabagismo attivo” (doc. 45).

Il Dr. __________

ha quindi espresso le seguenti considerazioni:

"

(...)

Osservazioni: si

tratta di un paziente quarantanovenne che avevo già visitato in passato in

ambulatorio e per il quale mi rifaccio alla mia lettera del 14.11.08. Nel

frattempo lo stesso è stato sottoposto ad una RM che non ha mostrato ulteriori

alterazioni; per il momento persistono i dolori al passaggio toracolombare che

aumentano quando cambia il tempo, non assume medicamenti ed attualmente non

segue alcuna terapia.

All'esame clinico importante fetore etilico,

paziente orientato, toni cardiaci validi, non soffi, polmoni MVU, addome

trattabile, fegato palpabile a 2 dita dall'arco costale, non dolente. Colonna lombare in asse, mobilità in tutti i

suoi segmenti francamente nella norma, minima riduzione

della mobilità per la flessione anteriore con Ott 30/32

Schober 10/14, diffusa dolenza a livello del passaggio

toracolombare. A livello

neurologico riflessi simmetrici, normoreattivi, non deficit nè di forza nè di

sensibilità.

Agli esami di laboratorio presenza di

un'importante epatopatia e lieve anemia normocromica-normocitaria risoltasi al

momento della dimissione.

Ho quindi impostato dapprima una terapia

antalgica con dei Morfinoidi a dose crescente che hanno portato stranamente

solo ad un minimo miglioramento, ho anche effettuato un'infiltrazione locale in

un luogo di massima dolenza con, a detta del paziente, nessun miglioramento dei

dolori. In fisioterapia ci siamo concentrati su terapia in acqua, esercizi di

rinforzo ed a livello antalgico soprattutto con impacchi caldi con fango.

Il paziente si è impegnato solo in parte nella

terapia mostrando sempre un atteggiamento molto reticente e scendendo in

fisioterapia solo perché obbligato, preferiva uscire che approfittare dei vari

mezzi fisioterapici messigli a disposizione.

Mi lascia anche molto perplesso il tutto, il

paziente riferisce sempre di fortissimi dolori però quando è tornato a

domicilio si è addirittura dimenticato la ricetta con i medicamenti

antidolorifici; va inoltre sottolineato un importante abuso etilico tenuto a

stento sotto controllo in Clinica.

In merito ai miglioramenti il paziente riferisce

subito di non averne nessuno, quanto però gli si fa notare, specialmente in

fisioterapia, il cambiamento nei test di forza, con netto miglioramento di

quella muscolare, egli effettivamente riferisce di un certo miglioramento per

poi negarlo subito dopo. Il paziente parla solo del beneficio del fango senza

capire l'importanza di una terapia di rinforzo.

Al momento della dimissione lo stesso dichiara

ancora gli stessi dolori, l'esame francamente adesso è normale, come la

distanza dita-suolo di 12 cm ed uno Schober di 10/15.

Credo che non si possano offrire molte altre

terapie, il paziente dovrebbe cercare di cambiare l'atteggiamento che è oramai

di sfida verso tutte le istituzioni, come da egli stesso riferitomi, non vede

nemmeno una minima possibilità di una reintegrazione da parte dell'AI anche perché riferisce di come abbia solo

fatto il boscaiolo e sia solo arrivato alla quarta elementare.

Ho detto al paziente che sarebbe necessario che

inizi ad eseguire gli esercizi appresi in Clinica, ciò che dubito fortemente, inoltre gli ho chiesto di

inoltrare almeno una richiesta AI in quanto il lavoro di boscaiolo è

sicuramente pesante dal punto di vista lombare e non è più possibile, resta

invece aperta la possibilità di un'attività medio-leggera alla luce delle poche

alterazioni degenerative presenti a livello lombare e toracale.

Un secondo problema, totalmente indipendente dal

problema infortunistico, è sicuramente l'abuso etilico

con un'epatopatia sempre più pronunciata ed anche alterazioni

a livello della struttura del pancreas all'Ecografia. Ho cercato di rendere

attento il paziente a tale problematica che lo stesso tende a diminuire di importanza

riferendo sempre di un consumo di al massimo un bicchiere di vino ai pasti.

Al momento della dimissione il paziente è inabile

al 100 % come boscaiolo, gli ho detto di inoltrare rapidamente richiesta per

prestazione AI per un tentativo dì riqualifica, mentre mi raccomando ancora con

il medico curante per un controllo dell'abuso etilico.

A disposizione per qualsiasi ulteriore

informazione salutiamo molto

cordialmente." (Doc.

45)

2.8

In concreto,

attentamente esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato, questa Corte

ritiene che l’opinione del Dr. __________, sanitario che vanta un’ampia

esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa, possa

validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che

si riveli necessario esperire ulteriori accertamenti (sul

valore probatorio delle valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del

Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in

linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle

assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne

all'istituto assicuratore.").

Al riguardo va ricordato

che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

effetti le valutazioni del medico di __________ Dr. __________ non contengono

contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza

affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza

probante: in particolare, il sanitario ha espresso il suo parere in modo

chiaro, motivato e convincente, dopo aver visitato l’assicurato e proceduto

allo studio approfondito del suo dossier.

Il Dr. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica ha posto in data 27 agosto 2008 la diagnosi di “Stato da contusione dorso-lombare avvenuta il 19.6.2008 su incidente

sul lavoro. Stato da frattura del processo trasverso di L1 a sinistra su

incidente del 2000 con guarigione clinica completa”

(doc. 10) che ha sostanzialmente confermato sia in data 31 ottobre 2008 (doc.

24) che in data 30 marzo 2009 (doc. 42).

In

quest’ultima visita medica lo specialista ha precisato la propria diagnosi

indicando uno “stato da contusione assiale del rachide” e ritenendo di poter

considerare estinta la causalità in assenza di lesioni di tipo

post-traumatico (doc. 42).

Il Dr. __________, spec.

FMH in medicina interna e malattie reumatiche, nel proprio referto del 14

novembre 2008 (doc. 29), in quello dell’8 gennaio 2009 (doc. 34) e in quello

del 27 aprile 2009 ha posto una diagnosi sovrapponibile a quella del Dr. __________

indicando una “Sindrome lombo vertebrale cronica su/con: ● stato dopo

trauma diretto ed indiretto della colonna vertebrale del 19.06.08 ● stato

dopo frattura processo trasverso dell’ulna sx nel 2000; - Coxartrosi

bilaterale; - Adiposità; Tabagismo attivo” (doc. 45)

e confermando la valutazione del medico di __________, ovvero di un’assenza di

ulteriori degenerazioni e di un sostanziale miglioramento del quadro

valetudinario, malgrado una discrepanza tra le constatazioni oggettive e le

indicazioni soggettive del paziente.

Nell’annotazione

del 18 maggio 2009 il Dr. __________, prendendo posizione sul rapporto di

degenza presso la Clinica __________ ha ribadito che “la causalità è da

considerarsi estinta. Il Dr. __________ nel suo rapporto non porta elementi

atti a modificare la valutazione del nesso di causalità” (doc. 46).

Il ricorrente, infine, non

ha trasmesso alcuna certificazione medica atta a porre in serio dubbio

l’apprezzamento del medico di __________ limitandosi a contestare in maniera

generica le constatazioni del Dr. __________ (doc. I).

2.9

In esito alle considerazioni

che precedono, a ragione, l’CO 1 non ha più assunto, a fare tempo dal 22 giugno

2009, i disturbi lamentati dal ricorrente.

La decisione su

opposizione dell’11 settembre 2009 impugnata deve, pertanto, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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