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Decisione

35.2009.109

Corretta la decisione con la quale l'assicuratore LAINF,per le sole conseguenze dell'infortunio al ginocchio destro,ha considerato l'assicurato totalmente abile al lavoro a partire dal 18.4.2008,negan

8 marzo 2010Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i soli problemi legati al ginocchio destro egli sia nuovamente da considerare

abile al lavoro senza particolari limitazioni. Evidentemente la sua capacità

lavorativa viene attualmente più limitata dai problemi visivi.

Da parte mia non sono per il momento previsti ulteriori controlli

clinici né tanto meno trattamenti specifici, anche in considerazione della

lontananza del suo domicilio dal mio studio.” (Doc. 44 fasc. 2)

Con decisione del 18

aprile 2008, l’assicuratore infortuni, per le sole conseguenze

dell’infortunio subito il 4 ottobre 2006 al ginocchio destro, ha pertanto

posto termine al versamento delle indennità giornaliere, considerando

l’assicurato pienamente abile al lavoro a partire dal 18 aprile 2008 (cfr. doc.

47 fasc. 2).

L’assicurato,

rappresentato dal __________, ha interposto opposizione contro questa decisione

dell’assicuratore infortuni, affermando che “le proprie condizioni di salute

limitano notevolmente la capacità lavorativa anche in un lavoro adeguato” (doc.

57 fasc. 2).

L’assicurato ha trasmesso

un referto del 17 novembre 2008 concernente un esame RM al ginocchio destro,

del seguente tenore:

" Esame

eseguito mediante sequenze Se T1, TSE T2 pesate DP FS e STIR nei tre piani

dello spazio.

L’esame RM del ginocchio mostra alterazioni degenerative a carico

del corno posteriore del menisco interno con lesione longitudinale della

superficie articolare tibiale. Le strutture legamentose dei crociati e dei

collaterali presentano profilo ed intensità di segnale regolari. I capi

articolari femoro-tibiali presentano cartilagini di rivestimento conservate. La

rotula è in asse ai gradi di flessione dell’esame, con spessore cartilagineo

conservato. Regolare il corpo adiposo di Hoffa.

Formazione cistica intraossea in sede metafisaria femorale.”

(Doc. 72a)

L’assicurato ha pure

trasmesso un referto del 24 giugno 2008 del poliambulatorio di __________, nel

quale il dott. __________ ha attestato la presenza di una gonalgia; ha

consigliato una terapia infiltrativa; ha prescritto ulteriori controlli

ortopedici a 4-8 mesi per valutare la funzione articolare e ha concluso che, a

medio termine, non è esclusa una artroscopia (doc. 72b).

L’assicuratore LAINF, in

data 11 febbraio 2009, ha chiesto al datore di lavoro dell’interessato delle

precisazioni in merito all’attività lavorativa svolta dal signor RI 1. Queste

le informazioni ricevute:

" Il

sig. __________ (datore di lavoro) era il suo diretto responsabile (__________).

Il datore di lavoro mi riferisce quanto segue:

-

l’assicurato lavorava circa mezza giornata sull’arco della settimana (5

su 7). Talvolta restava nel pomeriggio per concludere il compito. Lavoro

complessivo settimanale circa 20-25 ore. Durante la mezza giornata il suo

rendimento era pressoché completo/normale. Una capacità lavorativa completa

(100% sull’intera settimana lavorativa) era, in ogni caso, improbabile a causa

dei limiti;

-

ore annuali complessive nel 2006, ore 923.5 (n.b. il contratto

dell’edilizia ne prevede 2064);

-

era in difficoltà soprattutto quando bisognava:

a. mettere

in atto la forza bruta con l’arto superiore (per esempio stringere le parti

meccaniche delle gru);

b. salire

sui mezzi pesanti o piani rialzati (in questa situazione utilizzava come aiuto

una scaletta);

-

la deambulazione su terreni piani avveniva senza impedimenti;

-

nell’insieme il sig. __________ mi riferisce che l’assicurato

regolarmente si lamentava dei suoi disagi articolari; nell’insieme lo definisce

una brava persona e un buon collega di lavoro.”

(Doc. 77)

Nella procedura di

opposizione, l’assicuratore infortuni ha sottoposto l’incarto al dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica. Il dott. __________, nel rapporto medico del

18 agosto 2009, dopo avere preso visione delle informazioni fornite dal datore

di lavoro a proposito dell’attività svolta dall’assicurato (doc. 77), ha ritenuto

che l’attività svolta dall’interessato, a metà tempo, non comporta delle

sollecitazioni importanti per le ginocchia, motivo per il quale non sono

giustificati degli impedimenti.

Lo specialista si è

infatti così espresso:

" (…)

Die bei der Tätigkeit beschriebenen Behinderungen

resultieren somit ausschliesslich oder praktisch ausschliesslich aus Problemen

mit den oberen Extremitäten. Es geht daraus nicht hervor, dass das Kniegelenk

hierbei besonders behindert hat. Bezüglich dem Knie hätte man weit eher

folgende Klagen erwarten müssen: Beschwerden beim Treppabwärtsgehen,

Schwierigkeiten beim Anheben von Lasten aus kniender Stellung, Schwierigkeiten

bei Haltungen wie Kauern oder Knien sowie Probleme beim Gehen auf unebenem

Gelände. Die in Akte 77 beschriebene Tätigkeit scheint demzufolge kaum durch

Kniebeschwerden limitiert gewesen zu sein, jedenfalls werden ganz klar nicht

primär Probleme beim Gehen, Stehen und Kauern angegeben. Auch wenn

Kniebeschwerden vom Versicherten als Grund für die zeitliche Einschränkung auf

zirka die Hälfte bei seiner Tätigkeit angegeben sein sollten, so wäre dies mit

den objectiven Befunde (stabile degenerative Hinterhorn-Partialläsion am

medialen Meniskus) in keiner Weise befriedigend erklärt.”

(Doc. 93 fasc. 2)

2.8. Chiamato ora

a pronunciarsi questo Tribunale ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Pertanto

i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono essere

Considerandi

considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti

da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

L’Alta

Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________

hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.

STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996

nella causa A., U 49/95).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Questo aspetto è stato

ricordato dall'Alta Corte in una sentenza I 414/05 del 18 dicembre 2006, nella

quale, a proposito dei certificati di medici esteri, si è così espressa:

"

3.3

Questa Corte non può tuttavia aderire alla

tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott.

I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore

probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto

sanitario non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto

svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di valutazione

all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in Svizzera. Non va

infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione dell'invalidità, che

secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto economico e non medico,

il compito del medico consiste esclusivamente nel porre un giudizio sullo stato

di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è

incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano ritenere i primi giudici,

il corretto adempimento di tale compito non presuppone necessariamente

specifiche conoscenze giuridiche. In particolare, non si vede per quale ragione

i criteri, prettamente medici, di valutazione dell'incapacità lavorativa in una

concreta attività professionale debbano divergere a dipendenza che essi siano

formulati da un medico __________ oppure __________. Sia infine ancora aggiunto

che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova, non è determinante l'origine del mezzo di prova (DTF

125.

V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;

Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266)."

E’

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31

gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.9

In concreto,

attentamente esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato, questa Corte

ritiene che l’opinione del dott. __________, del dott. __________ e del dott. __________,

sanitari che vantano un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica

e assicurativa - secondo cui l’assicurato, per le sole conseguenze

dell’infortunio al ginocchio destro, risulta totalmente abile al lavoro - possa

validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che

si riveli necessario esperire ulteriori accertamenti (sul

valore probatorio delle valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del

Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007, in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è

in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle

assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all’Istituto

assicuratore.") (sottolineatura della redattrice).

Al riguardo va ricordato

che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

effetti la valutazione del dott. __________ non contiene contraddizioni e

presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare,

il sanitario ha espresso il suo parere in modo chiaro, motivato e convincente,

dopo aver visitato l’assicurato e proceduto allo studio approfondito del suo

dossier.

Il dott. __________ ha,

segnatamente, proceduto ad un esame minuzioso dello stato locale del ginocchio

destro e ha analizzando in dettaglio i disturbi lamentati dal ricorrente,

giungendo alla conclusione che, con riferimento ai soli problemi legati al

ginocchio destro, l’assicurato sia da considerare nuovamente abile al lavoro

senza particolari limitazioni.

La conclusione a cui è

pervenuto il dott. __________ trova, peraltro, conforto nella successiva

valutazione del dott. __________.

Il

ricorrente, del resto, non ha trasmesso alcuna certificazione medica atta a

porre in serio dubbio l’apprezzamento del dott. __________, poi condiviso dal medico

di __________.

L’assicurato si è infatti

limitato a produrre il referto della RM al ginocchio destro e un certificato

del poliambulatorio di __________, nel quale viene descritta la sintomatologia,

senza attestare alcuna inabilità lavorativa.

Questi documenti non

contengono elementi di valutazione tali da mettere in dubbio il valore probante

dei referti degli specialisti consultati dall’CO 1.

2.10

In esito alle considerazioni

che precedono, a ragione l’CO 1 ha ritenuto l’assicurato completamente abile al

lavoro a partire 18 aprile 2008 e gli ha negato da tale data il diritto a

ulteriori indennità giornaliere.

La decisione su

opposizione del 25 agosto 2009 impugnata deve, pertanto, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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