35.2009.109
Corretta la decisione con la quale l'assicuratore LAINF,per le sole conseguenze dell'infortunio al ginocchio destro,ha considerato l'assicurato totalmente abile al lavoro a partire dal 18.4.2008,negan
8 marzo 2010Italiano38 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2009.109
Data decisione, Autorità:
08.03.2010, TCA
Ricorso:
TF,8C_298/2010, 10.06.2010
Titolo:
Corretta la decisione con la quale l'assicuratore LAINF,per le sole conseguenze dell'infortunio al ginocchio destro,ha considerato l'assicurato totalmente abile al lavoro a partire dal 18.4.2008,negandogli da tale data il diritto a ulteriori indennità giornaliere
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
INDENNITÀ GIORNALIERA
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
PERIZIA
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 6 LPGA
art. 37 cpv. 3 LPGA
art. 38 LPGA
art. 40 LPGA
art. 52 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2009.109
cr/sc
Lugano
8 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 settembre 2009
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 agosto
2009 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1,
meccanico di veicoli pesanti e gru presso l’Impresa di costruzioni __________
di __________, a seguito di un infortunio subito in data 20 febbraio 1995, nel
quale ha riportato una distorsione alla spalla destra, con decisione del 17
ottobre 1997 (cfr. doc. 71 fasc. 1), poi confermata con decisione su
opposizione del 9 dicembre 1997 (cfr. doc. 80 fasc. 1), è stato posto dall’CO 1
al beneficio di una rendita d’invalidità del 20% a decorrere dal 1° febbraio
1997 e di un’indennità per menomazione dell’integrità del 10%.
Con
sentenza 35.1998.28 del 28 agosto 1998, il TCA ha accolto il ricorso
dell’assicurato contro la decisione dell’assicuratore infortuni e ha stabilito
che RI 1 ha diritto di percepire una rendita d’invalidità del 34%, dato che
egli presenta un’inabilità lavorativa del 34% nella sua abituale professione di
meccanico, che corrisponde ad un’incapacità lucrativa di uguale grado (cfr.
doc. 81 fasc. 1).
Con
sentenza U 285/98 dell’11 giugno 2001, il Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale (TF)), ha annullato il
giudizio cantonale e ha stabilito che l’assicurato ha diritto ad una rendita di
invalidità del 20%, come inizialmente deciso dall’assicuratore LAINF (cfr. doc.
83 fasc. 1).
1.2. In data 4
ottobre 2006, RI 1 – sempre dipendente dell’Impresa di costruzioni __________
di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO
1 - è “scivolato dalla scala procurandosi una contusione al ginocchio destro” (cfr.
doc. 1 fasc. 2).
La RM del
9 novembre 2006 ha evidenziato la presenza di “una lesione del corno posteriore
del menisco mediale, una lesione di primo grado del legamento collaterale
mediale, una possibile lesione parziale del legamento crociato anteriore, un
minimo versamento e un ganglion osseo femorale” (doc. 3 fasc. 2).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 18 aprile 2008,
l’CO 1 ha dichiarato RI 1, per le sole conseguenze dell’infortunio del 4
ottobre 2006, abile al lavoro in misura completa e ha pertanto sospeso il
versamento dell’indennità giornaliera dal giorno stesso (cfr. doc. 47 fasc. 2).
A seguito
dell’opposizione interposta dal __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc.
57, doc. 67 e doc. 72 fasc. 2), l’assicuratore LAINF, con decisione formale del
6 aprile 2009, ha sospeso il versamento di tutte le prestazioni assicurative a
partire dal 17 novembre 2008, dato che, a partire da tale data, i disturbi al
ginocchio destro non sono più causati dall’infortunio del 4 ottobre 2006, ma
sono da attribuire esclusivamente a malattia (cfr. doc. 83 fasc. 2).
1.4. In data 14
maggio 2009, l’assicurato ha inviato all’assicuratore LAINF uno scritto con il
quale ha contestato il fatto di avere ricevuto la decisione del 6 aprile 2009
tramite posta semplice e non attraverso un invio raccomandato, ritenendo che “per
certe comunicazioni la posta semplice non sia il modo migliore, potrebbe anche
non essere mai consegnata” (doc. 85 fasc. 2).
Nello stesso scritto l’assicurato ha
preannunciato lo svolgimento, il 27 maggio 2009, di una nuova visita ortopedica
per il ginocchio (doc. 85 fasc. 2).
L’assicuratore
infortuni, con scritto del 22 giugno 2009, ha sottolineato di avere notificato la decisione del 6 aprile 2009 “in buona e dovuta forma (vale a dire per
raccomandata) al suo patrocinatore mentre alla sua attenzione le abbiamo
inviato una copia per conoscenza che non ha alcuna valenza giuridica propria” (doc.
87 fasc. 2).
Con
scritto del 9 luglio 2009, inviato all’assicuratore infortuni, il __________ ha
osservato di avere a suo tempo messo l’assicurato tempestivamente al corrente
della decisione formale del 6 aprile 2009, di avergli fatto presente che il __________
non avrebbe proceduto oltre nei confronti della CO 1 e di averlo informato
circa le scadenze da osservare nel caso egli avesse voluto procedere di sua
iniziativa (doc. 88 fasc. 2).
Dopo
avere sottoposto l’assicurato ad una visita medica a cura del dott. __________,
specialista presso la Divisione medica della CO 1 a __________, con decisione
su opposizione del 25 agosto 2009, l’assicuratore infortuni ha stabilito che “l’opposizione
avverso la decisione del 18 aprile 2008 è respinta. L’(eventuale) opposizione avverso
la decisione del 6 aprile 2009 è irricevibile” (cfr. doc. A1).
L’assicuratore
LAINF ha così motivato la propria decisione su opposizione:
"
(…)
In concreto, tenuto conto delle ferie
amministrative di cui all’art. 38 cpv. 4 lett. c LPGA, il termine per formare
opposizione avverso la decisione del 6.4.2009 della __________ notificata il
giorno successivo all’allora rappresentante legale ha cominciato a decorrere il
20.4.2009 e pertanto è andato a scadere il 19.5.2009. La comunicazione del
14.5.2009 dell’assicurato alla __________ chiaramente non costituisce
un’opposizione non avendo egli, che peraltro era stato edotto dal proprio
rappresentante legale in merito alla situazione e che, come lo comprovano i
vari incarti aperti a suo nome, non è la prima volta che si trova confrontato
con delle procedure con la CO 1, formulato alcuna contestazione avverso il
contenuto della decisione. In questa sede può essere lasciato in sospeso il
fatto di sapere se lo scritto del 9.6.2009 e relativi allegati possano essere
considerati quale opposizione essendo il termine già scaduto.
3.
Questo significa che si potrà entrare nel merito
unicamente della decisione del 18.4.2008. In discussione è la capacità
lavorativa avuto riguardo alle affezioni al ginocchio destro nel suo insieme.
(…)
4.
Dagli atti risulta che il dott. __________, con
rapporto del 7.4.2008, ha attestato che, per quanto riguarda il ginocchio
destro, l’assicurato è nuovamente abile al lavoro senza particolari
limitazioni. Il reumatologo ha poi osservato che è possibile confermare la
presenza di un’importante dolenzia alla palpazione dell’angolo infero-mediale
della rotula in assenza però di chiari segni clinici per una meniscopatia, per
un’instabilità articolare o per un processo infiammatorio. I dolori residui
potrebbero essere dovuti ad un neurinoma che si è sviluppato dopo il trauma o
ad una problematica legata ad una plica sinoviale. Clinicamente non dovrebbero
essere presenti dei segni che possano ricondurre i dolori alla lesione
meniscale. L’assicurato ha poi dichiarato che non intendeva sottoporsi ad
alcuna terapia almeno fino al momento in cui le problematiche agli occhi (cfr.
incarto CO 1 __________) non siano risolte anche poiché ha paura che
l’infiltrazione prospettata possa avere delle conseguenze per l’occhio.
L’11.4.2008 il medico di __________ ha dichiarato di condividere le conclusioni
del dott. __________ per quanto attiene alla capacità lavorativa.
5.
In procedura di opposizione la CO 1, dopo avere
chiesto delle precisazioni al datore di lavoro in merito all’attività da ultimo
esercitata dall’assicurato, ha nuovamente sottoposto l’incarto al dott. __________.
Detto specialista, con rapporto 18.8.2009, ha in sostanza attestato che
l’attività svolta dall’assicurato, peraltro a metà tempo, non comporta delle
sollecitazioni importanti delle ginocchia come scendere dalle scale, il
sollevamento di pesi dalla posizione inginocchiata, il mantenimento della
posizione accovacciata o inginocchiata o la deambulazione su terreni sconnessi
per cui degli impedimenti, in presenza di una lesione degenerativa parziale
stabile al corno posteriore del menisco, non sono giustificati.
6.
Tutto ben considerato, la CO 1 ritiene di potere
fare proprie le conclusioni del dott. __________ che peraltro non fanno altro
che confortare quanto già valutato dai dott. __________ e __________. Deve
essere sottolineato che secondo una costante giurisprudenza la CO 1 non
interviene come parte in un caso concreto, fintanto che non viene introdotto un
processo, ma come organo amministrativo incaricato di eseguire la legge. Per questi motivi, apprezzando le prove, deve essere riconosciuto pieno valore
probatorio ai giudizi dei medici CO 1 nella misura in cui questi giungono a
risultati convincenti e nessun indizio concreto depone contro la loro
attendibilità (DTF 104 V 212; RAMI 1993 pag. 96 consid. 5a). Sintomatico è poi
il fatto che l’assicurato a sostegno della propria opposizione si è limitato a
produrre un laconico certificato del poliambulatorio di __________ dove viene
descritta la sintomatologia ed il referto della RM ma non viene attestata
alcuna inabilità lavorativa. Peraltro il dott. __________ ha enunciato che la
rilevanza clinica dei reperti evidenziati è dubbia. Una limitazione del carico
del ginocchio per le attività correnti risp. per i lavori pesanti non può
essere stabilita.
7.
Riassumendo, la decisione del 18.4.2008 deve
essere integralmente confermata.”
(Doc. A1)
1.5. Con
tempestivo ricorso – erroneamente denominato “opposizione” ed inviato alla CO 1
- del 28 settembre 2009, trasmesso dall’assicuratore infortuni al TCA per
competenza (cfr. doc. II), RI 1 ha osservato:
"
Con la presente presento opposizione alla Vostra
decisione, in quanto ritengo di essermi sempre opposto nei termini e alle Vostre
decisioni.
Vi faccio inoltre presente che le condizioni
attuali del ginocchio sono dovute all’infortunio del 2006 dove peraltro non
sono mai stato curato, mi era stata consigliata, da un Vostro medico, della
fisioterapia, ma poi non sono mai stato chiamato per eseguirla, e alla visita
con il dott. __________, lo stesso mi consigliava un’operazione, ma poiché era
già in corso il problema agli occhi, io gli chiesi delle garanzie
sull’anestesia che non mi avesse danneggiato ulteriormente gli occhi e lui mi
rispose che di garanzie non ne dava, ma che comunque se mai fosse andato storto
qualcosa, lui aveva un’ottima assicurazione di responsabilità civile.
Scusate! A mio parere non è una risposta
accettabile da parte di un professionista!
Nell’ultima visita ortopedica da me effettuata
presso l’Ospedale di __________ mi è stato prescritto un farmaco che se preso
subito mi avrebbe certamente aiutato, ora serve a poco, ma nessuno dei Vostri
medici mi ha mai prescritto nulla di simile nei due anni e mezzo precedenti.
Pertanto ribadisco che io al ginocchio non sono
affatto guarito e quindi non ritengo opportuno chiudere la pratica presso di
Voi.”
(Doc. I)
1.6. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.7. In data 17
dicembre 2009, l’assicurato ha ribadito quanto già esposto in sede ricorsuale,
facendo presente di non avere effettuato altre visite specialistiche al
ginocchio “in quanto tutte le mie risorse finanziarie le sto utilizzando per
cercare di guarire la neurite bilaterale agli occhi che ho ormai da tre anni” (doc.
VI).
Queste
considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse all’assicuratore infortuni (doc.
VII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 fosse o meno
legittimato a dichiarare estinto, con riferimento esclusivamente ai disturbi al
ginocchio destro, il diritto alle indennità giornaliere a decorrere dal 18
aprile 2008, come stabilito nella decisione del 18 aprile 2008.
Esula,
per contro, dalla presente vertenza e sarà oggetto di sentenza separata da
parte del TCA, la questione relativa ai disturbi visivi che affliggono
l’assicurato (cfr. inc. 35.2009.68).
Non può
invece più essere esaminata nel merito, in quanto cresciuta in giudicato, la
decisione del 6 aprile 2009, con la quale l’assicuratore infortuni ha stabilito
che “a decorrere dal 17 novembre 2008 si ritiene estinto il nesso causale con
l’infortunio del 4 ottobre 2006”, dato che “sulla base della documentazione
pervenutaci nel frattempo possiamo ora affermare che i disturbi del ginocchio
destro non sono più causati dall’infortunio ma sono da attribuire
esclusivamente a malattia” (doc. 83 fasc. 2).
L’art. 52
cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni possono essere impugnate entro
trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate.
A norma dell’art. 40 LPGA,
il termine legale non può essere prorogato.
L'art. 38
LPGA prescrive che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere
notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il
termine scade il primo giorno feriale seguente (DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI
1993 p. 117 consid. 3a). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in
giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al
settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto
incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA).
Un invio
raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha
ricevuto. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non
modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94
consid. 4b/aa con riferimenti).
Giusta
l’art. 37 LPGA una parte può farsi rappresentare, se non deve agire
personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di
un’inchiesta non lo escluda (cpv. 1). L’assicuratore può esigere che il
rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta (cpv. 2).
Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante
(cpv. 3) (cfr. RCC 1991 p. 393; RAMI 1997 p. 444, 1996 p. 329; DTF 99 V 182).
Il concetto di comunicazione di cui al cpv. 3 comprende anche le decisioni (Kieser,
ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 11). La notifica di una decisione avviene
quindi in forma corretta se è fatta al rappresentante dell’assicurato fintanto
che la procura non gli è stata revocata (cfr. STFA I 565/02 del 6 maggio 2003).
Una decisione
è considerata notificata non al momento in cui l’interessato – rispettivamente
il suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra
nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, 115 Ia 12, 113 Ib 297
consid. 2a; RAMI 1997 UV p. 444).
Nel caso
in esame, dagli atti emerge che, conformemente al succitato art. 37 cpv. 3
LPGA, in data 6 aprile 2009 l’assicuratore infortuni ha inviato per raccomandata
la decisione datata 6 aprile 2009 all’allora rappresentante dell’assicurato, __________,
__________. Il rappresentante era munito di regolare procura (doc. 57B fasc.
2), revocata successivamente alla decisione in questione (cfr. comunicazione
del 9 luglio 2009, doc. 88 fasc. 2). La raccomandata è stata recapitata il 7
aprile 2009 (cfr. doc. 91 fasc. 2).
In
considerazione delle ferie giudiziarie pasquali, il termine di ricorso di 30
giorni è di conseguenza iniziato a decorrere il 20 aprile 2009 ed è scaduto il
19 maggio 2009.
Con
scritto del 14 maggio 2009, indirizzato all’assicuratore infortuni,
l’assicurato ha osservato:
"
Con la presente vi invio la fotocopia della
busta con la quale mi avete spedito la Vostra decisione a dimostrazione che non
mi è arrivata via raccomandata ma per posta semplice e ritengo che per certe
comunicazioni la posta semplice non sia il modo migliore, potrebbe anche non
essere mai consegnata.
Vi informo inoltre che il 27 maggio alle ore 14°°
c/o __________ ho la visita ortopedica per il ginocchio.” (Doc. 85 fasc. 2)
In data
22 giugno 2009, l’assicuratore LAINF ha così risposto all’assicurato:
"
Ci riferiamo al suo scritto del 14.5.2009 in cui
esprimeva disappunto per l’invio della nostra decisione del 6.4.2009 per posta
semplice.
A titolo informativo, le comunichiamo che la
nostra decisione è stata notificata in buona e dovuta forma (vale a dire per
raccomandata) al suo patrocinatore mentre alla sua attenzione le abbiamo
inviato una copia per conoscenza che non ha alcuna valenza giuridica propria.”
(Doc. 87 fasc. 2)
Con
scritto del 9 luglio 2009, indirizzato all’assicuratore infortuni, il
precedente rappresentante dell’assicurato, signor __________ del __________, ha
osservato:
"
Con riferimento alla pratica di cui sopra come
da nostro colloquio telefonico odierno, Le confermiamo di aver a suo tempo messo
il signor RI 1 tempestivamente al corrente della vostra decisione formale del 6
aprile 2009 e che, all’occasione, lo abbiamo altresì informato che non
intendevamo procedere oltre nei confronti della CO 1 nonché delle scadenze da
osservare nel caso volesse procedere di sua iniziativa.
Essendo per noi la pratica chiusa deponiamo il
mandato di patrocinio.” (Doc. 88 fasc. 2)
Come
giustamente indicato dall’assicuratore infortuni nella decisione su opposizione
del 25 agosto 2009, lo scritto del 14 maggio 2009, inviato dall’assicurato
all’assicuratore LAINF, non può essere considerato un’opposizione, dato che in
tale scritto l’interessato si è limitato a contestare il fatto di avere
ricevuto la decisione del 6 aprile 2009 tramite posta semplice e non tramite
invio raccomandato, senza nulla eccepire riguardo al merito della decisione, ma
limitandosi a comunicare la data della successiva visita ortopedica.
Il
successivo scritto dell’assicurato del 9 giugno 2009, con allegato referto del
dott. __________ di __________ (cfr. doc. 86 fasc. 2), a prescindere dal fatto
di sapere se possa essere considerato una valida opposizione, è, in ogni caso,
tardivo.
È quindi,
a torto, che, con il ricorso, l’assicurato ha sostenuto di avere sempre
contestato le decisioni dell’assicuratore infortuni.
Accertato
dunque il corretto invio della decisione del 6 aprile 2009, sulla base di una
valida procura, al __________, l'opposizione dell’assicurato in merito a tale
decisione è tardiva.
Nel
merito
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di
salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. È già stato
detto che, in virtù dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente
incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha
diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i
provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987
p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 91).
2.5. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.6. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in
presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. Con
la decisione su opposizione impugnata l’Istituto assicuratore convenuto, prendendo in considerazione soltanto la problematica che interessa
il ginocchio destro, ha dichiarato il ricorrente completamente abile al lavoro
nella sua originaria professione (ciò che implica pure il rifiuto di
riconoscere il diritto alla rendita di invalidità) (doc. 57A fasc. 2).
Tale
decisione trova il proprio fondamento nel parere espresso dal dott. __________,
spec. FMH in reumatologia, nel suo apprezzamento medico dell’11 aprile 2008:
"
Il paziente è stato seguito dal nostro
consulente esterno dott. __________, specialista reumatologo che ha consigliato
ulteriore terapia conservativa rifiutata dal paziente in una valutata residua
capacità lavorativa completa per i problemi artroreumatico-ortopedici e
pertanto in base a questa valutazione il paziente, non dovendo effettuare
ulteriore terapia (che è anche stata proposta) e indipendentemente dal fatto
che non l’abbia praticata, è stato giudicato in condizioni di riprendere in
misura completa la sua attività.” (Doc. 46 fasc. 2)
Tale
parere si fonda sull’apprezzamento espresso dal dott. __________, spec.
FMH in medicina interna / malattie reumatiche, in occasione della visita del 31
marzo 2008.
Nel relativo rapporto del
7 aprile 2008, lo specialista ha posto le diagnosi di “1. persistente gonalgia
a destra su stato dopo trauma contusivo/distorsivo del ginocchio il 4.10.2006;
lesione del corno posteriore del menisco mediale, lesione di I grado del
legamento collaterale mediale e possibile parziale lesione del legamento
crociato inferiore (vedi referto MRI del 9.11.2006); 2. leggera periartropatia
omero-scapolare tendinopatica a destra in esiti da contusione diretta della
spalla il 20.2.1995 e esiti da ricostruzione della capsula della spalla destra
il 21.09.1995; 3. neuropatia ottica posteriore bilaterale di probabile origine
tossica con residuo importante deficit visivo all’occhio destro” (doc. 44 fasc.
2).
Lo specialista ha poi
osservato:
" (…)
Valutazione e procedere:
Per quanto concerne i residui dolori al ginocchio destro,
lamentati dall’assicurato ormai dall’ottobre 2006, quando aveva subito una
contusione diretta su questa articolazione, è possibile confermare la presenza
di un’importante dolenzia alla palpazione dell’angolo infero-mediale della rotula,
senza altrimenti riscontrare chiari segni clinici per una meniscopatia, per
un’instabilità articolare o per un processo infiammatorio. A mio parere i
residui dolori potrebbero essere dovuti ad un neurinoma che si è sviluppato
dopo il trauma diretto, oppure eventualmente ad una problematica legata ad una
plica sinoviale; non mi sembra invece di rilevare clinicamente segni che
possano ricondurre i dolori alla descritta lesione meniscale. Attualmente non
ho rilevato degli importanti dolori alla palpazione della zampa d’oca, né tanto
meno all’altezza della rima articolare.
Al momento mi è difficile proporre degli interventi terapeutici
per il residuo disturbo al ginocchio, anche perché l’assicurato non intende per
ora sottoporsi ad alcuna terapia, almeno finché non si sia risolto il problema
per lui molto più importante agli occhi. Egli infatti rifiuta qualsiasi terapia
medicamentosa, così come un’eventuale infiltrazione nella regione dolorosa per
paura di avere poi delle conseguenze all’occhio. Per poter oggettivare
l’origine dei dolori gli avrei infatti proposto l’esecuzione di
un’infiltrazione del punto dolente al compartimento antero-mediale del
ginocchio con anestetico e corticosteroidi; in seguito, si potrebbero
eventualmente pure eseguire alcune applicazioni con onde d’urto o con laser.
Egli rifiuta però qualsiasi tipo di trattamento.
Desidero sottolineare come all’esame clinico abbia potuto
riscontrare dei leggeri residui dolori alla spalla destra (caso CO 1 ormai
chiuso): la spalla risulta essere ben mobile ma leggermente dolente in fase
terminale, senza chiari segni per un conflitto sottoacromiale. Egli mi ha
telefonato due giorni dopo la visita, affermando che dopo l’esecuzione
dell’esame presso il mio studio ha ricominciato ad avere dolori più intensi
alla spalla (!?). Gli ho consigliato di assumere per un paio di giorni degli
AINS o degli analgesici.” (Doc. 44 fasc. 2)
Quanto alla capacità
lavorativa, il dott. __________ ha considerato l’assicurato, con riferimento
all’infortunio al ginocchio destro, completamente abile al lavoro, osservando:
" Per
quanto concerne la valutazione della sua incapacità lavorativa, ritengo che per
Fatti
i soli problemi legati al ginocchio destro egli sia nuovamente da considerare
abile al lavoro senza particolari limitazioni. Evidentemente la sua capacità
lavorativa viene attualmente più limitata dai problemi visivi.
Da parte mia non sono per il momento previsti ulteriori controlli
clinici né tanto meno trattamenti specifici, anche in considerazione della
lontananza del suo domicilio dal mio studio.” (Doc. 44 fasc. 2)
Con decisione del 18
aprile 2008, l’assicuratore infortuni, per le sole conseguenze
dell’infortunio subito il 4 ottobre 2006 al ginocchio destro, ha pertanto
posto termine al versamento delle indennità giornaliere, considerando
l’assicurato pienamente abile al lavoro a partire dal 18 aprile 2008 (cfr. doc.
47 fasc. 2).
L’assicurato,
rappresentato dal __________, ha interposto opposizione contro questa decisione
dell’assicuratore infortuni, affermando che “le proprie condizioni di salute
limitano notevolmente la capacità lavorativa anche in un lavoro adeguato” (doc.
57 fasc. 2).
L’assicurato ha trasmesso
un referto del 17 novembre 2008 concernente un esame RM al ginocchio destro,
del seguente tenore:
" Esame
eseguito mediante sequenze Se T1, TSE T2 pesate DP FS e STIR nei tre piani
dello spazio.
L’esame RM del ginocchio mostra alterazioni degenerative a carico
del corno posteriore del menisco interno con lesione longitudinale della
superficie articolare tibiale. Le strutture legamentose dei crociati e dei
collaterali presentano profilo ed intensità di segnale regolari. I capi
articolari femoro-tibiali presentano cartilagini di rivestimento conservate. La
rotula è in asse ai gradi di flessione dell’esame, con spessore cartilagineo
conservato. Regolare il corpo adiposo di Hoffa.
Formazione cistica intraossea in sede metafisaria femorale.”
(Doc. 72a)
L’assicurato ha pure
trasmesso un referto del 24 giugno 2008 del poliambulatorio di __________, nel
quale il dott. __________ ha attestato la presenza di una gonalgia; ha
consigliato una terapia infiltrativa; ha prescritto ulteriori controlli
ortopedici a 4-8 mesi per valutare la funzione articolare e ha concluso che, a
medio termine, non è esclusa una artroscopia (doc. 72b).
L’assicuratore LAINF, in
data 11 febbraio 2009, ha chiesto al datore di lavoro dell’interessato delle
precisazioni in merito all’attività lavorativa svolta dal signor RI 1. Queste
le informazioni ricevute:
" Il
sig. __________ (datore di lavoro) era il suo diretto responsabile (__________).
Il datore di lavoro mi riferisce quanto segue:
-
l’assicurato lavorava circa mezza giornata sull’arco della settimana (5
su 7). Talvolta restava nel pomeriggio per concludere il compito. Lavoro
complessivo settimanale circa 20-25 ore. Durante la mezza giornata il suo
rendimento era pressoché completo/normale. Una capacità lavorativa completa
(100% sull’intera settimana lavorativa) era, in ogni caso, improbabile a causa
dei limiti;
-
ore annuali complessive nel 2006, ore 923.5 (n.b. il contratto
dell’edilizia ne prevede 2064);
-
era in difficoltà soprattutto quando bisognava:
a. mettere
in atto la forza bruta con l’arto superiore (per esempio stringere le parti
meccaniche delle gru);
b. salire
sui mezzi pesanti o piani rialzati (in questa situazione utilizzava come aiuto
una scaletta);
-
la deambulazione su terreni piani avveniva senza impedimenti;
-
nell’insieme il sig. __________ mi riferisce che l’assicurato
regolarmente si lamentava dei suoi disagi articolari; nell’insieme lo definisce
una brava persona e un buon collega di lavoro.”
(Doc. 77)
Nella procedura di
opposizione, l’assicuratore infortuni ha sottoposto l’incarto al dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica. Il dott. __________, nel rapporto medico del
18 agosto 2009, dopo avere preso visione delle informazioni fornite dal datore
di lavoro a proposito dell’attività svolta dall’assicurato (doc. 77), ha ritenuto
che l’attività svolta dall’interessato, a metà tempo, non comporta delle
sollecitazioni importanti per le ginocchia, motivo per il quale non sono
giustificati degli impedimenti.
Lo specialista si è
infatti così espresso:
" (…)
Die bei der Tätigkeit beschriebenen Behinderungen
resultieren somit ausschliesslich oder praktisch ausschliesslich aus Problemen
mit den oberen Extremitäten. Es geht daraus nicht hervor, dass das Kniegelenk
hierbei besonders behindert hat. Bezüglich dem Knie hätte man weit eher
folgende Klagen erwarten müssen: Beschwerden beim Treppabwärtsgehen,
Schwierigkeiten beim Anheben von Lasten aus kniender Stellung, Schwierigkeiten
bei Haltungen wie Kauern oder Knien sowie Probleme beim Gehen auf unebenem
Gelände. Die in Akte 77 beschriebene Tätigkeit scheint demzufolge kaum durch
Kniebeschwerden limitiert gewesen zu sein, jedenfalls werden ganz klar nicht
primär Probleme beim Gehen, Stehen und Kauern angegeben. Auch wenn
Kniebeschwerden vom Versicherten als Grund für die zeitliche Einschränkung auf
zirka die Hälfte bei seiner Tätigkeit angegeben sein sollten, so wäre dies mit
den objectiven Befunde (stabile degenerative Hinterhorn-Partialläsion am
medialen Meniskus) in keiner Weise befriedigend erklärt.”
(Doc. 93 fasc. 2)
2.8. Chiamato ora
a pronunciarsi questo Tribunale ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Pertanto
i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono essere
Considerandi
considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti
da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
L’Alta
Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________
hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente
in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.
STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996
nella causa A., U 49/95).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Questo aspetto è stato
ricordato dall'Alta Corte in una sentenza I 414/05 del 18 dicembre 2006, nella
quale, a proposito dei certificati di medici esteri, si è così espressa:
"
3.3
Questa Corte non può tuttavia aderire alla
tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott.
I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore
probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto
sanitario non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto
svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di valutazione
all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in Svizzera. Non va
infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione dell'invalidità, che
secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto economico e non medico,
il compito del medico consiste esclusivamente nel porre un giudizio sullo stato
di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è
incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano ritenere i primi giudici,
il corretto adempimento di tale compito non presuppone necessariamente
specifiche conoscenze giuridiche. In particolare, non si vede per quale ragione
i criteri, prettamente medici, di valutazione dell'incapacità lavorativa in una
concreta attività professionale debbano divergere a dipendenza che essi siano
formulati da un medico __________ oppure __________. Sia infine ancora aggiunto
che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova, non è determinante l'origine del mezzo di prova (DTF
125.
V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;
Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266)."
E’
infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31
gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.9
In concreto,
attentamente esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato, questa Corte
ritiene che l’opinione del dott. __________, del dott. __________ e del dott. __________,
sanitari che vantano un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica
e assicurativa - secondo cui l’assicurato, per le sole conseguenze
dell’infortunio al ginocchio destro, risulta totalmente abile al lavoro - possa
validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che
si riveli necessario esperire ulteriori accertamenti (sul
valore probatorio delle valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del
Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007, in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è
in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle
assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all’Istituto
assicuratore.") (sottolineatura della redattrice).
Al riguardo va ricordato
che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202.
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992.
in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991.
nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In
effetti la valutazione del dott. __________ non contiene contraddizioni e
presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere
riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare,
il sanitario ha espresso il suo parere in modo chiaro, motivato e convincente,
dopo aver visitato l’assicurato e proceduto allo studio approfondito del suo
dossier.
Il dott. __________ ha,
segnatamente, proceduto ad un esame minuzioso dello stato locale del ginocchio
destro e ha analizzando in dettaglio i disturbi lamentati dal ricorrente,
giungendo alla conclusione che, con riferimento ai soli problemi legati al
ginocchio destro, l’assicurato sia da considerare nuovamente abile al lavoro
senza particolari limitazioni.
La conclusione a cui è
pervenuto il dott. __________ trova, peraltro, conforto nella successiva
valutazione del dott. __________.
Il
ricorrente, del resto, non ha trasmesso alcuna certificazione medica atta a
porre in serio dubbio l’apprezzamento del dott. __________, poi condiviso dal medico
di __________.
L’assicurato si è infatti
limitato a produrre il referto della RM al ginocchio destro e un certificato
del poliambulatorio di __________, nel quale viene descritta la sintomatologia,
senza attestare alcuna inabilità lavorativa.
Questi documenti non
contengono elementi di valutazione tali da mettere in dubbio il valore probante
dei referti degli specialisti consultati dall’CO 1.
2.10
In esito alle considerazioni
che precedono, a ragione l’CO 1 ha ritenuto l’assicurato completamente abile al
lavoro a partire 18 aprile 2008 e gli ha negato da tale data il diritto a
ulteriori indennità giornaliere.
La decisione su
opposizione del 25 agosto 2009 impugnata deve, pertanto, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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