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Decisione

35.2009.110

Infortunio alla spalla destra. 2 operazioni di acromioplastica ed un'artroscopia con débridement. Chiusura del caso, IMI e rendita d'invalidità, di cui l'assicurato a torto contesta la percentuale

8 marzo 2010Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile

soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del

lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente

stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5

Nel caso in

esame l’CO 1, sulla base dell’apprezzamento del 12 maggio 2009 del Dr. __________

afferente alla visita medica di chiusura (cfr. doc. 169), ha ritenuto

l’assicurato in grado di svolgere un’attività più leggera rispetto a quella di

magazziniere originariamente svolta (cfr. doc. 187).

Questo

Tribunale, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, preliminarmente

ricorda che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo

sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre, invece, nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Pertanto

i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono

essere considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti

da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

L’Alta

Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________

hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.

STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996

nella causa A., U 49/95).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di

prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

2.6

In concreto il TCA non ha

motivo alcuno per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità di lavoro formulata

dal Dr.__________ (cfr. doc. 162).

Come rettamente rilevato

dal Dr. __________ nel suo apprezzamento del 26 gennaio 2010 (cfr. doc. 199),

essa non è infatti contraddetta dai rapporti medici del Dr. __________ (cfr.

doc. V/B) e del Dr. __________ (cfr. doc. VIII/E1).

Infatti, da una parte, sia

il Dr. __________ che il Dr. __________ concludono che l’assicurato non è più

abile in alcuna misura all’attività di magazziniere. Dall’altra, il Dr. __________

attesta che l’assicurato accusa difficoltà nel sollevare oggetti oltre 5-10 kg,

soprattutto a livello delle spalle, mentre il Dr. __________ stabilisce che

l’insorgente non può mai più sollevare pesi superiori ai 5 kg oltre l’altezza

del petto, risultando quest’ultima valutazione ancor più prudente, riguardo

alle condizioni fisiche dell’assicurato, rispetto a quella del Dr. __________.

Inoltre, la valutazione

del Dr. __________ corrisponde a quanto richiesto dalla giurisprudenza ai

rapporti medici perché abbiano pieno valore probante.

L’assicurato

non ha del resto esplicitamente contestato la valutazione dell’esigibilità

lavorativa formulata dall’CO 1, limitandosi ad affermare che il grado di

incapacità lucrativa per le affezioni alla sua spalla destra è di molto

superiore al grado riconosciuto (cfr. doc. I).

In simili condizioni, per

determinare il grado di invalidità dell’assicurato va ritenuto - da un punto di

vista medico - da un lato, che lo stesso non può più svolgere la sua originaria

professione di magazziniere, dall’altro, che egli è pienamente abile al lavoro

in attività leggere confacenti al suo stato di salute.

2.7

Si tratta

ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute infortunistico dal

profilo economico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente

avrebbe guadagnato, nel 2009 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI

2002.

U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio

assicurato, un importo annuo di fr. 42'000.-- (cfr. doc. 177, 179, 180).

Questo

dato, desunto dalle informazioni fornite direttamente dalla Cassa __________

per il periodo da ottobre 2005 al 14 maggio 2006 (cfr. doc. 176) e dalla ditta __________

per il periodo dal 15 maggio al 18 ottobre 2006 (cfr. doc. 165) e non

contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.8

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici

debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “[…] quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) […]”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

"

3.3

In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella

Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito

differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel

corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito

della deduzione per circostanze personali e professionali."

2.9

Nel caso in

esame, per determinare il reddito ancora esigibile dall'insorgente,

l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli

accertamenti presso cinque aziende ticinesi. L’CO 1 ha indicato che dai

medesimi risulta che nelle attività leggere che il ricorrente sarebbe in grado

di esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali, e meglio l’impiegato

di garage presso la __________ di __________, l’agente di sicurezza presso la __________

di __________, l’addetto agli imballaggi presso la __________ di __________, l’assistente

operatore per la __________ di __________ e l’operaio presso la __________ di __________,

i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2008, un reddito annuo

pari a fr. 37’304.80 (cfr. doc. 180).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata sopra, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale

dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti

presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario

medio.

In

effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 180 si evince che sono 64 i

posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo

ammontano, rispettivamente, a fr. 31’199.-- e a fr. 67’200.--, e infine che

quello medio è di fr. 46’741.--.

Il TCA

constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF resistente (fr. 37'304.80)

è inferiore rispetto alla media dei salari medi (fr. 46’741.--), ciò a tutto

vantaggio dell’assicurato.

Inoltre

questa Corte ritiene che i cinque posti di lavoro segnalati dall’CO 1

rispettino le limitazioni funzionali presentate dal ricorrente e descritte dal

medico di __________ (cfr. doc. 162; consid. 1.5.).

In

effetti, da una parte, tali impieghi richiedono soltanto la frequentazione

della scuola dell’obbligo o eventualmente una formazione empirica. Dall’altra,

gli stessi implicano solo di rado il sollevamento di pesi fino a 25 kg e talvolta

l’utilizzo di attrezzi di media entità. Essi poi non comportano mai il

sollevamento di pesi di oltre 5 kg oltre all’altezza del petto (cfr. doc. 180).

Ne

discende che il reddito da invalido è stato validamente determinato in base

alle DPL.

Esso

ammonta a fr. 37’304.80.

Decurtazioni

sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare

in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa

modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

Il grado

di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 37’304.80 al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 42'000.-- (cfr. consid. 2.6.) - è

dell’11.18%, arrotondato all’11% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130

V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41.

Nella

misura in cui, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha

riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità dell’11%, il suo ricorso deve

essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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