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Decisione

35.2009.111

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31 maggio 2010Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi somatici, non ha potuto essere spiegata con un danno organico

oggettivabile di natura infortunistica, per cui l’CO 1 era legittimato a

cessare di erogare le proprie prestazioni.

In simili

condizioni non è necessario procedere a ulteriori atti istruttori, segnatamente

alla perizia medica giudiziaria postulata dall’assicurato (cfr. doc. I).

Al

riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U

349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa

R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo

2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio

2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo

1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

D’altro canto, il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della

procedura amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è

eseguita da uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni

approfondite e complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che

l'esperto perviene a delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve

scostarsene se non vi è alcun indizio concreto che consenta di dubitare della

loro fondatezza (cfr., pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02,

consid. 3.2.2 e del 19 aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).

2.10. Per quanto

concerne l’affermazione del rappresentante dell’insorgente, secondo cui le lesioni

subite da quest’ultimo sono idonee a dar origine a disturbi psichici e pertanto

un nesso di causalità adeguata sarebbe dato (cfr. doc. I, p. 12), il TCA rileva

quanto segue.

A

proposito della causalità naturale, agli atti non risulta alcun rapporto

di un medico specialista in psichiatria che abbia accertato, durante i sei anni

intercorsi tra la data dell’infortunio ed oggi, la presenza di eventuali

disturbi psichici in relazione di causalità naturale con l’infortunio

(sull’esigenza di formulare una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta da parte di uno psichiatra cfr. STFA I 65/07 del 31 agosto 2007, consid.

3; STF 9C_580/2008 del 19 agosto 2008, consid. 4.1; D.

Cattaneo, Les expertises en droit des assurances sociales, in: Cahiers genevois

et romands de sécurité sociale (CGSS) n. 44-2010, p. 105 ss., p. 145-146).

Tale questione non deve comunque essere ulteriormente approfondita,

in quanto non è comunque realizzato il presupposto della causalità adeguata.

Nell’apprezzamento

dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno

considerati unicamente i postumi infortunistici di natura organica (cfr. RAMI

1999 U 341, p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

D’altro

canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la

giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e non il

modo in cui esso è stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29 consid.

5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).

Nel

valutare l’adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla

classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente (cfr. consid. 2.6.).

Nel caso

concreto l’assicurato, il 9 febbraio 2004, è caduto dalla propria moto dopo che

un’autovettura gli aveva tagliato la strada provocando uno scontro (cfr. doc.

1).

Alla luce

della dinamica dell’incidente e dal fatto che il ricorrente abbia riportato una

frattura scomposta del polso sinistro e una lussazione acromio-claveare a

sinistra (cfr. doc. 2) l’infortunio occorso a RI 1 deve essere classificato fra

gli infortuni di grado medio.

A titolo

di confronto, il TF ha ritenuto di grado medio (senza essere classificato al

limite della categoria degli eventi gravi) l’infortunio occorso ad un assicurato

che, mentre circolava con la propria motocicletta su una strada principale in

condizioni di forte pioggia, entrò in collisione frontale ad una velocità di

60-70 km/h con un’autovettura che gli aveva tagliato la strada; la violenza

della collisione fu tale che l’assicurato, in stato di elevata dispnea, fu

intubato sul luogo dell’incidente ed elitrasportato all’ospedale. In

quell’occasione l’Alta Corte ha ammesso il criterio della particolare

spettacolarità. Considerato però che l’infortunio non ha avuto conseguenze

durature, la spettacolarità dell’incidente non è stata comunque ritenuta tanto

particolare da essere, da sola, idonea a provocare disturbi psichici di

rilevante durata ed intensità. L’infortunio è stato ritenuto di grado medio,

senza essere classificato al limite della categoria degli eventi gravi (STF U

78/07 del 17 marzo 2008, consid. 5).

Anche di

grado medio e non al limite della categoria degli eventi gravi è stato

considerato l’infortunio occorso ad un motociclista che stava utilizzando, ad

una velocità di circa 50 km/h, la corsia riservata al trasporto pubblico per

superare dalla parte sinistra una colonna di veicoli fermi, quando

un’autovettura uscì improvvisamente dalla colonna, provocando il tamponamento

da parte del centauro, il quale si procurò due fratture al femore destro. Pure

in questo caso il TFA non ha ritenuto soddisfatto il criterio della particolare

spettacolarità dell’incidente (STFA U 115/05 del 14 settembre 2005, consid.

2.4.).

Del

medesimo livello di gravità (medio e non al limite della categoria degli eventi

gravi) è stato ritenuto l’infortunio occorso ad un’assicurata la cui moto si

scontrò con un camion, si incastrò sotto il paraurti anteriore dell’automezzo e

fu spinta, con l’assicurata ancora in sella, per oltre nove metri. L’assicurata

si procurò una lussazione all’anca, una frattura del bacino, un’abrasione alla

gamba sinistra e varie contusioni. Anche in questo caso il criterio della

particolare spettacolarità dell’incidente non è stato ritenuto idoneo a provocare,

da solo, i disturbi psichici lamentati dall’assicurata (STFA U 88/01 del 24

dicembre 2002, consid. 3.3.2.).

Infine,

il TF ha giudicato della stessa rilevanza (grado medio e non al limite della

categoria degli eventi gravi) l’infortunio occorso ad un assicurato che si era

procurato una frattura trasversale al femore dopo essersi scontrato, a bordo

della propria motocicletta, con un’autovettura. Anche in questo caso l’Alta

Corte non ha ritenuto una particolare spettacolarità dell’incidente (STF 8C_949/2008

del 4 maggio 2009, consid. 4.1. e 4.2.1.).

In

concreto, in considerazione del fatto che i disturbi lamentati dal ricorrente,

non avendo potuto trovare sufficiente correlazione sul piano oggettivo, non

erano più in relazione di causalità naturale a partire dal 2 novembre 2005 con

il sinistro del 9 febbraio 2004, l’unico criterio che potrebbe eventualmente

entrare in linea di conto è quello delle circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità.

Anche

volendo ritenere particolarmente drammatico l’evento subito dall’assicurato,

ciò non basterebbe per ammettere il nesso di causalità adeguata, visto che tale

criterio non sarebbe in ogni caso realizzato in modo particolarmente incisivo

(cfr. la sentenza U 78/07 del 17 marzo 2008, consid. 5).

Nemmeno

gli altri criteri (cfr. consid. 2.6.3.) sono realizzati.

L’assicurato

non ha lamentato lesioni che, per gravità o particolare caratteristica, risultino

idonee, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici. Non è data una

durata eccezionalmente lunga della cura medica, infatti l’assicurato è stato

dichiarato totalmente abile al lavoro già dal 1° settembre 2005. Non è

riscontrabile né un grado, né una durata particolare dell'incapacità lavorativa

dovuta alle lesioni fisiche. Né la cura medica, nel caso concreto, è stata

errata aggravando notevolmente gli esiti dell’infortunio. Non è stato rilevato

un decorso sfavorevole della cura o complicazioni rilevanti, né sono

oggettivabili dei disturbi somatici persistenti.

Alla luce

Considerandi

di tutto quanto esposto, il TCA non può che confermare la decisione su

opposizione del 7 ottobre 2009 emanata dall’CO 1.

2.11

Il ricorrente

ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc.

I).

Ai sensi

dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA U 114/03

del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).

L'art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo/Basilea/

Ginevra 2009, art. 61 N. 102, p. 788).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono

invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la

giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF

(cfr. STFA U 114/03 del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., ad art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002; STFA U 220 + 238/00 del 15

marzo 2002; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001;

STFA I 194/00 del 7 dicembre 2001; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF

120.

Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998

UV, Nr. 11, consid. 4b, p. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, p. 47; STCA

38.1997.323

del 23 marzo 1998).

L'art. 3

della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia

espressamente, prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela

adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U

220/99:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali

e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,

alle stesse condizioni viene

riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia

perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di

incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."

(STFA

succitata)

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,

p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA U

102/04 del 20 settembre 2004).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

J.P.H., p. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 156 N. 10, p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima di

poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona

interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla

propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).

Secondo

il TFA si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non

pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119.

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con

effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti

(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 31.1998.50 del 12 marzo 2001).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La

modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48

consid. 7b).

2.12

In concreto,

emerge dagli atti di causa (cfr. doc. XIII 1) che RI 1, coniugato con due figli

minorenni a carico, è privo di una qualsiasi entrata finanziaria a contare dal

mese di novembre 2005.

In queste

condizioni, la sua indigenza deve essere ammessa.

Va,

inoltre, considerato che l'insorgente non dispone delle necessarie conoscenze

giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l’avv. RA

1, appare senz'altro giustificato. Infine le argomentazioni ricorsuali non

erano palesemente destituite di esito favorevole.

Il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, op. cit., art. 61 n. 110 p. 790; art. 9

Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr.

art. 152 cpv. 3 OG; STFA K 146/03 del 4 maggio 2004, consid. 7.1.; STFA I

569/02 del 15 luglio 2003, consid. 5; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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