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Decisione

35.2009.117

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19 maggio 2010Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro

versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del

10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.5. La

giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in

merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua

validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27

aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra

2009, art. 25 n. 65).

L'art. 4

OPGA regola il condono.

Se il

beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul

condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5

OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25

capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge

federale del 19 marzo 1965 sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i

redditi determinanti secondo la LPC.

2 Per il calcolo delle spese

riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

1. quale

importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo

secondo le categorie di cui all’articolo 3b

capoverso 1 lettera a LPC,

Considerandi

2.

quale

pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui

all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le

persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800

franchi l’anno;

c. per tutti,

quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la

versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui

premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il

calcolo delle prestazioni complementari.

3.

La franchigia per gli

immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75

000.

franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita

di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)

ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo

il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di

un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4.

Sono computati come spese

supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani

e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI,

4000.

franchi per figlio.”

Secondo

la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,

è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la

restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi,

qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere

accordato.

2.6

La buona

fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.

Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata

da sua negligenza.

Per quel

che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,

intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che

hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o a negligenza

grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella

causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA

2002.

N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA

1998.

N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,

consid. 3c, pag. 180).

2.7

L'art. 28

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire

gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e

per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di

lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo

caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il

diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le

informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31

LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle

condizioni".

L’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle

assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che

le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto

modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

2.8

Il TFA,

pronunciandosi nel caso di un assicurato che non aveva annunciato di avere

ricevuto un salario durante alcuni giorni e al quale il Tribunale cantonale

aveva riconosciuto la buona fede nella percezione delle indennità in un

determinato periodo di controllo, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2

Der Vorinstanz kann insofern beigepflichtet

werden, als dem Beschwerdegegner auf Grund der Tatsache, dass er in dem am 19. März

2002.

ausgefüllten Kontrollausweis für den Monat März 2002 die erst ab 26. März 2002 in der Firma X.________ AG ausgeübte Tätigkeit noch nicht aufgeführt hat, keine

Meldepflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wie in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht ausgeführt wird, genügt dies für eine

Bejahung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug indessen nicht. Eine Verletzung

der Melde- oder Auskunftspflicht ist eine zwar häufige, aber nicht die einzige

Form eines fehlerhaften Verhaltens, das die Annahme von Gutgläubigkeit

ausschliesst (ARV 1998 Nr. 41 S. 239 Erw. 4b). Als der Beschwerdegegner die

Taggelder für den Monat März 2002 gemäss Abrechnung der Arbeitslosenkasse vom

16.

April 2002 ausbezahlt erhielt, wusste er von der in diesem Monat in der

Firma X.________ AG geleisteten Arbeit und der ihm deswegen zustehenden

Entlöhnung. Bei zumutbarer Sorgfalt hätte ihm daher nicht entgehen können, dass

ihm die ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung nicht oder zumindest nicht

vollumfänglich zustand. Daran würde nichts ändern, wenn, wie im

vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, tatsächlich eine Mitarbeiterin des Regionalen

Arbeitsvermittlungszentrums vom zusätzlich erzielten Verdienst in Kenntnis

gesetzt worden wäre. Indem der Beschwerdegegner diesen Gegebenheiten nicht die

nötige Beachtung schenkte, hat er nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit

aufgewendet, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den

gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw.

3d mit Hinweisen). Dass er nach Erhalt der Taggeldabrechnung für den Monat März

2002.

nicht unverzüglich bei der Arbeitslosenkasse intervenierte und sie auf die

offensichtlich zu hoch ausgefallene Zahlung aufmerksam machte, kann, entgegen

der vorinstanzlichen Argumentation, nicht als bloss leichte Nachlässigkeit

gewertet werden, sondern ist vielmehr als grobe Pflichtwidrigkeit zu

qualifizieren, welche einer erfolgreichen Berufung auf den guten Glauben

entgegensteht. Die nach Art. 95 Abs. 2 AVIG erforderliche Voraussetzung der

Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug ist demnach nicht erfüllt, weshalb die

Rückerstattung der für den Monat März 2002 zu Unrecht ausgerichteten Taggelder

im Betrag von Fr. 841.25 nicht erlassen werden kann. (…)."

(cfr. STFA del 3 novembre 2003 nella causa L., C

172/03)

In un

altro caso il TFA ha negato la buona fede di un'assicurata che è stata chiamata

a restituire delle indennità di disoccupazione, vista la sua disponibilità ad

accettare un lavoro al 20% e non al 40% come erroneamente ritenuto.

L'Alta

Corte ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

4.1

In dem am 20. März

2000.

ausgefüllten Antrag auf Arbeitslosenentschädigung gab die

Beschwerdeführerin noch an, bereit und in der Lage zu sein, eine Arbeit im

Umfang von 40 % einer Vollzeitbeschäftigung anzunehmen. Wie sich in der Folge

herausstellte, war sie im Hinblick auf die ihr zu Hause obliegende Kinderbetreuung

indessen von Anfang an nur an einem 20%igen Teilpensum interessiert. Die Frage,

ob sich die Beschwerdeführerin damit eine Melde- resp. Auskunftspflichtverletzung

hat zu Schulden kommen lassen, kann dahingestellt bleiben. Immerhin ist darauf hinzuweisen,

dass sie offenbar bereits am 7. April 2000 anlässlich eines Beratungsgesprächs

auf dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum das Ausmass ihrer tatsächlichen

Einsatzbereitschaft korrekt mit 20 % angegeben hat. Dass die Verwaltung die

darauf gebotene rasche Reaktion vermissen liess und deshalb eine sofortige

Reduktion der ausbezahlten Entschädigungen ausblieb, ist nicht mehr von der

Leistungsbezügerin zu vertreten.

4.2

Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass

die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder

jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der

Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung

für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen.

Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer

geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer

Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an

Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles

erwartet werden. Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen

annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer

Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres

erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser

Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie,

würde sie eine Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20%igen Pensum ausüben, kaum je

ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung

erreichen würde. Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen der

Arbeitslosenversicherung oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu

nicht. Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen

dem anrechenbaren Arbeits- und damit verbundenen Verdienstausfall und der

ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene

Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an

Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in

gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten

müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten

Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz zwischen dem

zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und der deswegen

bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden. Vielmehr ist mit

Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszugehen, welche

eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst. (…)"

(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D. C

70/03, consid. 4)

In una

sentenza pubblicata in DLA 2001 a pag. 160 l'Alta Corte aveva già ricordato che:

"

(…) Nach der Rechtsprechung ist grobe

Fahrlässigkeit gegeben, wenn jemand das ausser Acht lässt, was jedem

verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als

beachtlich hätte leuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen; vgl.

auch Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. II, N. 41 zu

Art. 95). (…)" (cfr. DLA 2001, N. 18, consid. 4b, pag. 163)

2.9

Nella presente evenienza, dalle carte processuali si evince

che con decisione del 26 febbraio 2007 l’RA 1, a seguito dei disturbi alla salute

(silicosi) insorti in relazione alla sua attività professionale (scalpellino),

ha dichiarato RI 1, a far tempo dal 1° marzo 2007, inidoneo per tutti i lavori

con esposizione alla polvere di quarzo (doc. 29).

Con

scritto del 14 luglio 2008 l’CO 1 ha calcolato la seconda rata di indennità per

cambiamento di occupazione riconoscendo all’assicurato, per il periodo dal 1°

luglio 2008 al 30 giugno 2009, un importo annuale di fr. 41'124.-- e rendendo

inoltre attento l’insorgente che le modifiche nella situazione di guadagno,

rispettivamente dei proventi finanziari, dovevano essere immediatamente

comunicate all’assicuratore (cfr. doc. 83).

In

seguito alla comunicazione del 4 agosto 2009 da parte dell’RA 1 in merito alle

indennità per malattia ricevute dall’assicurato (cfr. doc. A16), il 2 settembre

2009.

l’CO 1 ha riesaminato il calcolo della seconda rata di indennità,

giungendo alla conclusione che, avendo l’assicurato diritto, dal 1° luglio 2008

al 30 giugno 2009, a fr. 12'798.-- ed essendogli stati già versati fr.

41'124.--, risultava un saldo di fr. 28'326.-- a favore dell’assicuratore (cfr.

doc. 99).

Con

decisione formale del 7 settembre 2009 l’CO 1 ha ordinato ad RI 1 di restituire

l’importo di fr. 28'326.-- percepito indebitamente a titolo di indennità per

cambiamento di occupazione dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 (cfr. doc. A5).

Infatti,

come rilevato dall’assicuratore LAINF nella propria decisione, trattandosi di

una malattia non in relazione con l’occupazione persa, l’assicurato non avrebbe

dovuto beneficiare della prestazione assicurativa.

Il 14

settembre 2009 l’insorgente ha presentato domanda di condono, asserendo di

adempiere il requisito della buona fede - avendo l’assicurato sempre trasmesso

i documenti necessari all’ottenimento delle prestazioni - e che il rimborso

costituirebbe per l’assicurato un onere estremamente gravoso (cfr. doc. A4).

Nella

propria decisione del 22 ottobre 2009, l’CO 1 ha contestato al rappresentante

dell’assicurato di aver comunicato all’assicuratore LAINF solamente il 4 agosto

2009, in concomitanza con la verifica della seconda rata, che l’insorgente

aveva percepito un’indennità giornaliera per malattia dal mese di ottobre 2008

al giugno 2009. Tenendo conto di queste circostanze, a mente dell’assicuratore

convenuto non si può assumere che l’assicurato abbia agito in buona fede (cfr.

doc. A3).

Dopo che nella

procedura di opposizione entrambe le parti si sono confermate nelle proprie

conclusioni, in sede di ricorso il rappresentante dell’insorgente ha sottolineato

che solo al momento del calcolo della terza rata l’assicuratore LAINF si è

accorto che i conteggi inviati non erano conteggi stipendi, bensì provenivano

da un’assicurazione sociale per un’inabilità lavorativa, peraltro confermata

dall’assicurato, il quale non avrebbe mai nascosto la natura dei versamenti.

Secondo il rappresentante del ricorrente, al massimo si potrebbe disquisire

sulla dicitura delle lettere accompagnatorie inviate all’CO 1, le quali citano

sempre la stessa frase (cfr. doc. I).

In

risposta l’CO 1 ha argomentato che prima della comunicazione del 4 agosto 2009

da parte del rappresentante dell’assicurato (cfr. doc. 93) le era impossibile

sapere che i conteggi stipendi inviati dall’assicurato rappresentavano in

realtà delle indennità per malattia. Inoltre, i documenti giustificativi

concernenti l’inabilità lavorativa dell’insorgente per malattia, afferenti al

periodo dal 18 ottobre 2008 all’8 luglio 2009, sarebbero stati trasmessi

all’assicuratore solamente il 28 agosto 2009 (cfr. doc. 97) e su richiesta

dell’CO 1 stesso (cfr. doc. V).

Correttamente,

dunque, l’CO 1 ha respinto la domanda di condono interposta dall’assicurato il

14.

settembre 2009 (cfr. consid. 1.1.).

2.10

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte constata che nel periodo

tra il mese di ottobre 2008 e il luglio 2009 il patrocinatore dell’assicurato

ha inviato all’assicuratore LAINF le ricevute di salario mensili (cfr. doc.

A14-A37).

Da ognuna

delle ricevute si evincono le diciture in lingua portoghese “salário” oppure

“vincimento” le quali, nella loro traduzione italiana, indicano versamenti

salariali a favore dell’assicurato. Dal tenore delle ricevute in questione, né l’assicuratore

LAINF, né il rappresentante dell’assicurato avevano alcun motivo di dubitare

che i versamenti salariali derivassero dal contratto di lavoro del 5 settembre

2007.

tra l’assicurato e la ditta __________ con sede a __________ (cfr.

allegato al doc. 97) e che l’insorgente svolgesse regolarmente la propria

attività lavorativa. Del resto, gli invii mensili del rappresentante

dell’assicurato all’CO 1 arrecano l’inequivocabile frase “trasmettiamo

conteggio stipendio” (cfr. ad esempio doc. A30, A32, A35).

Fino al 4

agosto 2009, l’insorgente ha invece omesso di notificare al proprio

rappresentante e all’CO 1 il percepimento di indennità per malattia per il

periodo da ottobre 2008 a luglio 2009 (cfr. doc. A16).

Solamente

il 28 agosto 2009 e a seguito di un colloquio telefonico con il signor __________

dell’CO 1, il rappresentante dell’assicurato ha inviato all’assicuratore i

relativi certificati di inabilità lavorativa temporanea (cfr. doc. 97 e

allegati).

Solo

grazie a queste informazioni l’CO 1 ha potuto calcolare il corretto importo

della seconda rata di indennità, giungendo alla conclusione che dei fr.

41'124.-- già versati all’assicurato, fr. 28'326.-- andavano restituiti (cfr.

doc. A5).

In

materia di indennità per cambiamento

di occupazione è principalmente l'assicurato che deve farsi parte attiva e

fornire all'assicuratore LAINF tutte le informazioni necessarie e utili a

stabilire il suo diritto alle indennità.

Se, da

una parte, al rappresentante dell’assicurato non si può, visto il tenore delle

ricevute consegnategli dall’insorgente, rimproverare di avere omesso di

informare l’CO 1 in merito all’indennità per malattia percepita dal suo

assistito, d’altra parte al ricorrente, come a qualsiasi persona posta nella

sua situazione, non poteva sfuggire che la conoscenza della sua disponibilità

lavorativa era fondamentale per l’CO 1 al fine di determinarsi circa il suo

diritto alle indennità per cambiamento

di occupazione, in particolare, circa l'estensione di tale diritto.

In simili

circostanze, a mente di questo Tribunale, qualsiasi persona nella posizione dell’assicurato

avrebbe potuto e dovuto comunicare all'assicuratore LAINF la sua effettiva non

collocabilità al lavoro a seguito di una malattia non in relazione con la

decisione di inidoneità dell’CO 1.

Di

conseguenza l'omissione di questa informazione configura una grave negligenza

che esclude la buona fede dell'assicurato (cfr. consid. 2.6.; STCA 38.2002.110

del 18 ottobre 2002 confermata dalla STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, citata al

consid. 2.8.).

2.11

Alla luce di

quanto appena esposto occorre concludere che, venendo a mancare il primo

presupposto necessario al fine di poter ottenere il condono delle prestazioni,

a ragione l’CO 1 ha respinto la relativa istanza senza verificare se

l'ulteriore presupposto, quello del grave rigore, fosse o meno adempiuto (cfr.

art. 25 cpv. 1 LPGA, art. 4 OPGA).

La

decisione su opposizione del 5 novembre 2009 merita, conseguentemente, di

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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