35.2009.117
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
19 maggio 2010Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2009.117
Data decisione, Autorità:
19.05.2010, TCA
Titolo:
Restituzione indennità per cambiamento di occupazione indebitamente percepite. Richiesta di condono respinta per difetto di buona fede. L'insorgente ha omesso di informare l'assicuratore su indennità percepite per una malattia estranea alla malattia professionale alla base dell'ICO
MALATTIA PROFESSIONALE
OBBLIGO DI INFORMARE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 84 LAINF
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 25 LPGA
art. 28 LPGA
art. 31 LPGA
art. 4 OPGA
art. 5 OPGA
art. 86 OPI
art. 87 OPI
Raccomandata
Incarto n.
35.2009.117
CI/DC/sc
Lugano
19 maggio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5
novembre 2009 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 5 novembre 2009 l’CO 1 ha confermato la decisione
del 22 ottobre 2009, con cui la domanda di condono del 14 settembre 2009 di RI
1 relativa all’importo chiestogli in restituzione a titolo di indennità per
cambiamento di occupazione percepite indebitamente nel periodo dal 1° luglio
2008 al 30 giugno 2009 è stata respinta.
A
motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha rilevato che nel
caso concreto difetta il requisito della buona fede (cfr. doc. A1).
1.2. Con ricorso
del 27 novembre 2009 l’assicurato, tramite il proprio rappresentante, ha
chiesto la concessione del condono della somma da restituire.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha addotto di non
essere mai stato in malafede, avendo sempre fornito all’CO 1 tutte le
informazioni necessarie al calcolo della rata in questione (cfr. doc. I).
1.3. In risposta,
l’assicuratore LAINF ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa,
riconfermandosi nelle motivazioni espresse in sede di decisione su opposizione
(cfr. doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’CO 1 ha respinto la domanda di
condono formulata dall’assicurato il 14 settembre 2009.
2.3. Secondo l’art. 84 della LAINF
gli organi esecutivi, dopo aver sentito il datore di lavoro e gli assicurati
direttamente
interessati, possono
ordinare determinate misure per prevenire infortuni e malattie professionali.
Il datore di lavoro deve lasciar loro libero accesso a tutti i locali e posti
di lavoro dell’azienda e consentir loro verifiche in loco e prelievi di campioni
(cpv. 1).
Gli organi esecutivi
possono escludere gli assicurati particolarmente esposti ad infortuni
professionali o malattie professionali da lavori che li mettano in pericolo.
Il Consiglio federale
definisce il risarcimento agli assicurati i quali, per l’esclusione dalla
precedente attività, subiscono un notevole pregiudizio quanto alle possibilità
di promozione e non hanno diritto ad altre prestazioni assicurative (cpv. 2).
Ai sensi
dell’art. 86 dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali (in seguito: OPI) il lavoratore che è
definitivamente o temporaneamente escluso da un lavoro o che è stato
dichiarato soltanto condizionalmente idoneo a svolgerlo riceve
dall’assicuratore un’indennità per cambiamento d’occupazione qualora:
a. a cagione della decisione, nonostante la consulenza
individuale, l’erogazione di una indennità giornaliera di transizione e
l’impegno che da lui può essere ragionevolmente
preteso affinché compensi lo svantaggio economico sul mercato del lavoro, le
sue possibilità di guadagno rimangano considerevolmente ridotte;
b.
abbia esercitato, presso un datore di lavoro assoggettato all’assicurazione,
l’attività pericolosa durante almeno 300 giorni nel corso dei due anni
immediatamente precedenti l’emanazione della decisione o il cambiamento
d’occupazione effettivamente avvenuto per motivi medici;
c.
presenti all’assicuratore del datore di lavoro che l’occupava al momento in
cui è stata presa la decisione una domanda corrispondente entro un periodo di
due anni a contare dal momento in cui la decisione è cresciuta in giudicato oppure
dal momento in cui si è estinto il diritto a un’indennità giornaliera di
transizione (cpv. 1).
Se durante il termine biennale previsto nel capoverso 1 lettera b il
lavoratore è stato impedito di esercitare l’attività pericolosa durante più di
un mese a cagione di malattia,
di
maternità, di infortunio, di servizio militare o di disoccupazione, il termine
è prolungato di un periodo equivalente a quello dell’impedimento (cpv. 2).
Il lavoratore, se non ha esercitato l’attività pericolosa durante il
periodo di 300 giorni previsto nel capoverso 1 lettera b unicamente poiché il
genere di tale lavoro lo escludeva praticamente, ha nondimeno diritto
all’indennità per cambiamento d’occupazione se ha esercitato regolarmente
questa attività (cpv. 3).
L’art. 87
prevede che l’indennità per cambiamento d’occupazione
ammonta all’80 per cento della perdita
di
salario subita dal lavoratore sul mercato del lavoro a cagione dell’esclusione
temporanea o permanente dal lavoro pericoloso o della decisione di idoneità
condizionale.
È
considerato salario il guadagno assicurato giusta l’articolo 15 della legge
(cpv. 1).
Se il beneficiario di un’indennità per cambiamento d’occupazione
riceve successivamente indennità giornaliere oppure una rendita per i postumi
di un infortunio o di una malattia professionali connessi con l’attività
costituente oggetto della decisione,
l’indennità
per cambiamento d’occupazione può essere computata, integralmente o
parzialmente, in tali prestazioni (cpv. 2).
L’indennità per cambiamento d’occupazione è pagata durante quattro
anni al massimo (cpv. 3).
Ai sensi
dell’art. 88 l’indennità per
cambiamento d’occupazione è versata ogni mese in anticipo.
2.4. L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF
U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°
14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro
versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del
10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.5. La
giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in
merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua
validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27
aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra
2009, art. 25 n. 65).
L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25
capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge
federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
2 Per il calcolo delle spese
riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
1. quale
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo
secondo le categorie di cui all’articolo 3b
capoverso 1 lettera a LPC,
Considerandi
2.
quale
pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le
persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800
franchi l’anno;
c. per tutti,
quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la
versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui
premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il
calcolo delle prestazioni complementari.
3.
La franchigia per gli
immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75
000.
franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita
di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)
ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo
il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di
un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4.
Sono computati come spese
supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani
e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI,
4000.
franchi per figlio.”
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,
è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere
accordato.
2.6
La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata
da sua negligenza.
Per quel
che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o a negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella
causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA
2002.
N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA
1998.
N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,
consid. 3c, pag. 180).
2.7
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
2.8
Il TFA,
pronunciandosi nel caso di un assicurato che non aveva annunciato di avere
ricevuto un salario durante alcuni giorni e al quale il Tribunale cantonale
aveva riconosciuto la buona fede nella percezione delle indennità in un
determinato periodo di controllo, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2
Der Vorinstanz kann insofern beigepflichtet
werden, als dem Beschwerdegegner auf Grund der Tatsache, dass er in dem am 19. März
2002.
ausgefüllten Kontrollausweis für den Monat März 2002 die erst ab 26. März 2002 in der Firma X.________ AG ausgeübte Tätigkeit noch nicht aufgeführt hat, keine
Meldepflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wie in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht ausgeführt wird, genügt dies für eine
Bejahung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug indessen nicht. Eine Verletzung
der Melde- oder Auskunftspflicht ist eine zwar häufige, aber nicht die einzige
Form eines fehlerhaften Verhaltens, das die Annahme von Gutgläubigkeit
ausschliesst (ARV 1998 Nr. 41 S. 239 Erw. 4b). Als der Beschwerdegegner die
Taggelder für den Monat März 2002 gemäss Abrechnung der Arbeitslosenkasse vom
16.
April 2002 ausbezahlt erhielt, wusste er von der in diesem Monat in der
Firma X.________ AG geleisteten Arbeit und der ihm deswegen zustehenden
Entlöhnung. Bei zumutbarer Sorgfalt hätte ihm daher nicht entgehen können, dass
ihm die ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung nicht oder zumindest nicht
vollumfänglich zustand. Daran würde nichts ändern, wenn, wie im
vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, tatsächlich eine Mitarbeiterin des Regionalen
Arbeitsvermittlungszentrums vom zusätzlich erzielten Verdienst in Kenntnis
gesetzt worden wäre. Indem der Beschwerdegegner diesen Gegebenheiten nicht die
nötige Beachtung schenkte, hat er nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit
aufgewendet, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den
gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw.
3d mit Hinweisen). Dass er nach Erhalt der Taggeldabrechnung für den Monat März
2002.
nicht unverzüglich bei der Arbeitslosenkasse intervenierte und sie auf die
offensichtlich zu hoch ausgefallene Zahlung aufmerksam machte, kann, entgegen
der vorinstanzlichen Argumentation, nicht als bloss leichte Nachlässigkeit
gewertet werden, sondern ist vielmehr als grobe Pflichtwidrigkeit zu
qualifizieren, welche einer erfolgreichen Berufung auf den guten Glauben
entgegensteht. Die nach Art. 95 Abs. 2 AVIG erforderliche Voraussetzung der
Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug ist demnach nicht erfüllt, weshalb die
Rückerstattung der für den Monat März 2002 zu Unrecht ausgerichteten Taggelder
im Betrag von Fr. 841.25 nicht erlassen werden kann. (…)."
(cfr. STFA del 3 novembre 2003 nella causa L., C
172/03)
In un
altro caso il TFA ha negato la buona fede di un'assicurata che è stata chiamata
a restituire delle indennità di disoccupazione, vista la sua disponibilità ad
accettare un lavoro al 20% e non al 40% come erroneamente ritenuto.
L'Alta
Corte ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
4.1
In dem am 20. März
2000.
ausgefüllten Antrag auf Arbeitslosenentschädigung gab die
Beschwerdeführerin noch an, bereit und in der Lage zu sein, eine Arbeit im
Umfang von 40 % einer Vollzeitbeschäftigung anzunehmen. Wie sich in der Folge
herausstellte, war sie im Hinblick auf die ihr zu Hause obliegende Kinderbetreuung
indessen von Anfang an nur an einem 20%igen Teilpensum interessiert. Die Frage,
ob sich die Beschwerdeführerin damit eine Melde- resp. Auskunftspflichtverletzung
hat zu Schulden kommen lassen, kann dahingestellt bleiben. Immerhin ist darauf hinzuweisen,
dass sie offenbar bereits am 7. April 2000 anlässlich eines Beratungsgesprächs
auf dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum das Ausmass ihrer tatsächlichen
Einsatzbereitschaft korrekt mit 20 % angegeben hat. Dass die Verwaltung die
darauf gebotene rasche Reaktion vermissen liess und deshalb eine sofortige
Reduktion der ausbezahlten Entschädigungen ausblieb, ist nicht mehr von der
Leistungsbezügerin zu vertreten.
4.2
Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass
die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder
jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der
Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung
für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen.
Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer
geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer
Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an
Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles
erwartet werden. Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen
annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer
Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres
erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser
Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie,
würde sie eine Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20%igen Pensum ausüben, kaum je
ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung
erreichen würde. Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen der
Arbeitslosenversicherung oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu
nicht. Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen
dem anrechenbaren Arbeits- und damit verbundenen Verdienstausfall und der
ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene
Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an
Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in
gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten
müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten
Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz zwischen dem
zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und der deswegen
bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden. Vielmehr ist mit
Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszugehen, welche
eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst. (…)"
(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D. C
70/03, consid. 4)
In una
sentenza pubblicata in DLA 2001 a pag. 160 l'Alta Corte aveva già ricordato che:
"
(…) Nach der Rechtsprechung ist grobe
Fahrlässigkeit gegeben, wenn jemand das ausser Acht lässt, was jedem
verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als
beachtlich hätte leuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen; vgl.
auch Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. II, N. 41 zu
Art. 95). (…)" (cfr. DLA 2001, N. 18, consid. 4b, pag. 163)
2.9
Nella presente evenienza, dalle carte processuali si evince
che con decisione del 26 febbraio 2007 l’RA 1, a seguito dei disturbi alla salute
(silicosi) insorti in relazione alla sua attività professionale (scalpellino),
ha dichiarato RI 1, a far tempo dal 1° marzo 2007, inidoneo per tutti i lavori
con esposizione alla polvere di quarzo (doc. 29).
Con
scritto del 14 luglio 2008 l’CO 1 ha calcolato la seconda rata di indennità per
cambiamento di occupazione riconoscendo all’assicurato, per il periodo dal 1°
luglio 2008 al 30 giugno 2009, un importo annuale di fr. 41'124.-- e rendendo
inoltre attento l’insorgente che le modifiche nella situazione di guadagno,
rispettivamente dei proventi finanziari, dovevano essere immediatamente
comunicate all’assicuratore (cfr. doc. 83).
In
seguito alla comunicazione del 4 agosto 2009 da parte dell’RA 1 in merito alle
indennità per malattia ricevute dall’assicurato (cfr. doc. A16), il 2 settembre
2009.
l’CO 1 ha riesaminato il calcolo della seconda rata di indennità,
giungendo alla conclusione che, avendo l’assicurato diritto, dal 1° luglio 2008
al 30 giugno 2009, a fr. 12'798.-- ed essendogli stati già versati fr.
41'124.--, risultava un saldo di fr. 28'326.-- a favore dell’assicuratore (cfr.
doc. 99).
Con
decisione formale del 7 settembre 2009 l’CO 1 ha ordinato ad RI 1 di restituire
l’importo di fr. 28'326.-- percepito indebitamente a titolo di indennità per
cambiamento di occupazione dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 (cfr. doc. A5).
Infatti,
come rilevato dall’assicuratore LAINF nella propria decisione, trattandosi di
una malattia non in relazione con l’occupazione persa, l’assicurato non avrebbe
dovuto beneficiare della prestazione assicurativa.
Il 14
settembre 2009 l’insorgente ha presentato domanda di condono, asserendo di
adempiere il requisito della buona fede - avendo l’assicurato sempre trasmesso
i documenti necessari all’ottenimento delle prestazioni - e che il rimborso
costituirebbe per l’assicurato un onere estremamente gravoso (cfr. doc. A4).
Nella
propria decisione del 22 ottobre 2009, l’CO 1 ha contestato al rappresentante
dell’assicurato di aver comunicato all’assicuratore LAINF solamente il 4 agosto
2009, in concomitanza con la verifica della seconda rata, che l’insorgente
aveva percepito un’indennità giornaliera per malattia dal mese di ottobre 2008
al giugno 2009. Tenendo conto di queste circostanze, a mente dell’assicuratore
convenuto non si può assumere che l’assicurato abbia agito in buona fede (cfr.
doc. A3).
Dopo che nella
procedura di opposizione entrambe le parti si sono confermate nelle proprie
conclusioni, in sede di ricorso il rappresentante dell’insorgente ha sottolineato
che solo al momento del calcolo della terza rata l’assicuratore LAINF si è
accorto che i conteggi inviati non erano conteggi stipendi, bensì provenivano
da un’assicurazione sociale per un’inabilità lavorativa, peraltro confermata
dall’assicurato, il quale non avrebbe mai nascosto la natura dei versamenti.
Secondo il rappresentante del ricorrente, al massimo si potrebbe disquisire
sulla dicitura delle lettere accompagnatorie inviate all’CO 1, le quali citano
sempre la stessa frase (cfr. doc. I).
In
risposta l’CO 1 ha argomentato che prima della comunicazione del 4 agosto 2009
da parte del rappresentante dell’assicurato (cfr. doc. 93) le era impossibile
sapere che i conteggi stipendi inviati dall’assicurato rappresentavano in
realtà delle indennità per malattia. Inoltre, i documenti giustificativi
concernenti l’inabilità lavorativa dell’insorgente per malattia, afferenti al
periodo dal 18 ottobre 2008 all’8 luglio 2009, sarebbero stati trasmessi
all’assicuratore solamente il 28 agosto 2009 (cfr. doc. 97) e su richiesta
dell’CO 1 stesso (cfr. doc. V).
Correttamente,
dunque, l’CO 1 ha respinto la domanda di condono interposta dall’assicurato il
14.
settembre 2009 (cfr. consid. 1.1.).
2.10
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte constata che nel periodo
tra il mese di ottobre 2008 e il luglio 2009 il patrocinatore dell’assicurato
ha inviato all’assicuratore LAINF le ricevute di salario mensili (cfr. doc.
A14-A37).
Da ognuna
delle ricevute si evincono le diciture in lingua portoghese “salário” oppure
“vincimento” le quali, nella loro traduzione italiana, indicano versamenti
salariali a favore dell’assicurato. Dal tenore delle ricevute in questione, né l’assicuratore
LAINF, né il rappresentante dell’assicurato avevano alcun motivo di dubitare
che i versamenti salariali derivassero dal contratto di lavoro del 5 settembre
2007.
tra l’assicurato e la ditta __________ con sede a __________ (cfr.
allegato al doc. 97) e che l’insorgente svolgesse regolarmente la propria
attività lavorativa. Del resto, gli invii mensili del rappresentante
dell’assicurato all’CO 1 arrecano l’inequivocabile frase “trasmettiamo
conteggio stipendio” (cfr. ad esempio doc. A30, A32, A35).
Fino al 4
agosto 2009, l’insorgente ha invece omesso di notificare al proprio
rappresentante e all’CO 1 il percepimento di indennità per malattia per il
periodo da ottobre 2008 a luglio 2009 (cfr. doc. A16).
Solamente
il 28 agosto 2009 e a seguito di un colloquio telefonico con il signor __________
dell’CO 1, il rappresentante dell’assicurato ha inviato all’assicuratore i
relativi certificati di inabilità lavorativa temporanea (cfr. doc. 97 e
allegati).
Solo
grazie a queste informazioni l’CO 1 ha potuto calcolare il corretto importo
della seconda rata di indennità, giungendo alla conclusione che dei fr.
41'124.-- già versati all’assicurato, fr. 28'326.-- andavano restituiti (cfr.
doc. A5).
In
materia di indennità per cambiamento
di occupazione è principalmente l'assicurato che deve farsi parte attiva e
fornire all'assicuratore LAINF tutte le informazioni necessarie e utili a
stabilire il suo diritto alle indennità.
Se, da
una parte, al rappresentante dell’assicurato non si può, visto il tenore delle
ricevute consegnategli dall’insorgente, rimproverare di avere omesso di
informare l’CO 1 in merito all’indennità per malattia percepita dal suo
assistito, d’altra parte al ricorrente, come a qualsiasi persona posta nella
sua situazione, non poteva sfuggire che la conoscenza della sua disponibilità
lavorativa era fondamentale per l’CO 1 al fine di determinarsi circa il suo
diritto alle indennità per cambiamento
di occupazione, in particolare, circa l'estensione di tale diritto.
In simili
circostanze, a mente di questo Tribunale, qualsiasi persona nella posizione dell’assicurato
avrebbe potuto e dovuto comunicare all'assicuratore LAINF la sua effettiva non
collocabilità al lavoro a seguito di una malattia non in relazione con la
decisione di inidoneità dell’CO 1.
Di
conseguenza l'omissione di questa informazione configura una grave negligenza
che esclude la buona fede dell'assicurato (cfr. consid. 2.6.; STCA 38.2002.110
del 18 ottobre 2002 confermata dalla STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, citata al
consid. 2.8.).
2.11
Alla luce di
quanto appena esposto occorre concludere che, venendo a mancare il primo
presupposto necessario al fine di poter ottenere il condono delle prestazioni,
a ragione l’CO 1 ha respinto la relativa istanza senza verificare se
l'ulteriore presupposto, quello del grave rigore, fosse o meno adempiuto (cfr.
art. 25 cpv. 1 LPGA, art. 4 OPGA).
La
decisione su opposizione del 5 novembre 2009 merita, conseguentemente, di
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster