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Decisione

35.2009.123

Distorsione al ginocchio, versamenti recidivanti. Nel suo apprezzamento volto alla chiusura del caso, il medico consultato dall'assicuratore non si confronta con i pareri dei 2 curanti. Rinvio atti pe

18 marzo 2010Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

S. 352 ff.; 122 V 157 E. 1c S. 160 ff.). So hat die Rechtsprechung bezüglich

Gerichtsgutachten ausgeführt, das Gericht weiche "nicht ohne zwingende

Gründe" von den Einschätzungen des medizinischen Experten ab (BGE 125 V

351 E. 3b/aa S. 352 f.). Auch der EGMR hat diesbezüglich erwogen, der Meinung

eines von einem Gericht ernannten Experten komme bei der Beweiswürdigung

vermutungsweise hohes Gewicht zu (Urteile Sara Lind Eggertsdóttir gegen Island

vom 5. Juli 2007, 31930/04, § 44 und Shulepova gegen Russland vom 11. März

2009, 34449/03, § 62). Hinsichtlich von Versicherungsträgern im Verfahren nach

Art. 44 ATSG eingeholten, den Anforderungen der Rechtsprechung entsprechenden,

Gutachten externer Spezialärzte wurde festgehalten, das Gericht dürfe diesen

Gutachten vollen Beweiswert zuerkennen, solange "nicht konkrete Indizien

gegen die Zuverlässigkeit" der Expertise sprechen (BGE 125 V 351 E. 3b/bb

S. 353 mit weiteren Hinweisen). Zur Frage der Berichte und Gutachten

versicherungsinterner Fachpersonen wurde der Grundsatz betont, wonach ein

Anstellungsverhältnis dieser Person zum Versicherungsträger alleine nicht schon

auf mangelnde Objektivität und Befangenheit schliessen lässt (BGE 125 V 351 E.

3b/ee S. 353 ff.). Auch aus Art. 6 Abs. 1 EMRK folgt nicht, dass solche

Stellungnahmen in jedem Fall unbeachtlich wären (erwähntes Urteil des EGMR Sara

Lind Eggertsdóttir gegen Island vom 5. Juli 2007, 31930/04, § 51). Soll ein

Versicherungsfall jedoch ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden

werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen.

Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der

versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen

vorzunehmen (BGE 122 V 157 E. 1d S. 162 f.).

4.5 Aus dem Grundsatz der Waffengleichheit folgt

das Recht der versicherten Person, mittels eigener Beweismittel die

Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der ärztlichen Feststellungen der

versicherungsinternen Fachpersonen in Zweifel zu ziehen. Diese von der

versicherten Person eingereichten Beweismittel stammen regelmässig von

behandelnden Ärztinnen und Ärzten oder von anderen medizinischen Fachpersonen,

die in einem auftragsrechtlichen Verhältnis zur versicherten Person stehen. Da

sich die behandelnden Ärztinnen und Ärzte zudem in erster Linie auf die

Behandlung zu konzentrieren haben, verfolgen deren Berichte nicht den Zweck

einer den abschliessenden Entscheid über die Versicherungsansprüche erlaubenden

objektiven Beurteilung des Gesundheitszustandes und erfüllen deshalb kaum je

die materiellen Anforderungen an ein Gutachten gemäss BGE 125 V 351 E. 3a S.

352. Aus diesen Gründen und aufgrund der Erfahrungstatsache, dass Hausärzte

mitunter im Hinblick auf ihre auftragsrechtliche Vertrauensstellung im

Zweifelsfall eher zu Gunsten ihrer Patienten aussagen (BGE 125 V 351 E. 3a/cc

S. 353 mit weiteren Hinweisen), wird im Streitfall eine direkte

Leistungszusprache einzig gestützt auf die Angaben der behandelnden Ärztinnen

und Ärzte denn auch kaum je in Frage kommen.

4.6 Diese Erfahrungstatsache befreit das Gericht

indessen nicht von seiner Pflicht zu einer korrekten Beweiswürdigung, bei der

auch die von der versicherten Person aufgelegten Berichte mitzuberücksichtigen

sind. Diese sind daraufhin zu prüfen, ob sie auch nur geringe Zweifel an der

Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der Feststellungen versicherungsinterner

Ärztinnen und Ärzte wecken. Es würde einen Verstoss gegen die Waffengleichheit

und somit eine Verletzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK bedeuten, die Eignung der

Berichte der behandelnden Ärztinnen und Ärzte zur Weckung derartiger Zweifel

von letztlich unerfüllbaren Anforderungen abhängig zu machen. Wird die

Schlüssigkeit der Feststellungen der versicherungsinternen Fachpersonen durch

einen nachvollziehbaren Bericht eines behandelnden Arztes in Zweifel gezogen,

so genügt deshalb der pauschale Hinweis auf dessen auftragsrechtliche Stellung

nicht, um solche Zweifel auszuräumen. Ebenfalls kann nicht bloss darauf

verwiesen werden, diese Berichte erfüllten die Anforderungen an Gutachten

gemäss BGE 125 V 351 E. 3a S. 352 nicht oder nur unvollständig. Damit die

versicherte Person eine vernünftige Chance hat, ihre Sache dem Gericht zu

unterbreiten, ohne gegenüber dem Versicherungsträger klar benachteiligt zu sein

(E. 4.3.1 in fine), darf bei Bestand solcher Zweifel nicht aufgrund der von der

versicherten Person aufgelegten Berichte einerseits und den versicherungsinternen

medizinischen Berichten andererseits eine abschliessende Beweiswürdigung

vorgenommen werden. Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht vielmehr

entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den

Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art.

44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (E. 4.4 in fine)."

(si

veda pure la STF 8C_859/2009 dell’11 novembre 2009, consid. 4).

2.6. Nella

presente fattispecie la decisione su opposizione dell’assicuratore LAINF si

basa sostanzialmente sulla presa di posizione del 7 agosto 2009 del Dr. __________

(cfr. doc. A, doc. 21). Secondo il

medico dell’__________, dal punto di vista medico-assicurativo è stato

stabilito che non sono dimostrate conseguenze somatiche dell’evento

infortunistico del 30 novembre 2008 né con esami clinici, né artroscopici, né radiologici,

motivo per cui non sarebbe nemmeno dimostrata un’incapacità lavorativa dovuta

ad infortunio.

Dal canto

loro, i curanti Dr. __________ e Dr. __________ hanno ripetutamente attestato

gonfiore e versamenti recidivanti al ginocchio sinistro (cfr. doc. 12, doc. 13,

doc. 14, doc. 15, doc. 17, doc. 18, doc. 19, doc. 20, doc. 24, doc. F, doc. G).

Considerandi

Inoltre, a due riprese il Dr. __________ ha richiesto all’assicuratore LAINF

una valutazione medica dell’assicurato da parte di uno specialista di livello

universitario o para-universitario (cfr. doc. 20, doc. 24). Il Dr. __________, ancora

nel suo rapporto del 5 ottobre 2009 ha affermato che il caso non era per nulla

chiaro (cfr. doc. F).

CO 1 si è

invece unicamente rivolta al Dr. __________ dell’__________, il quale, nella

propria presa di posizione, non si confronta in alcun modo con gli aspetti del

gonfiore e dei versamenti recidivanti al ginocchio sinistro dell’assicurato.

Dal canto suo, CO 1 non ha fornito, né in sede di opposizione né in sede di

ricorso, alcuna spiegazione al non aver dato seguito alle richieste dei curanti

di far visitare l’assicurato da uno specialista di livello universitario o

para-universitario, limitandosi ad affermare che il Dr. __________ ha avuto una

quantità sufficiente di atti medici a disposizione per giungere a conclusioni

motivate e fondate (cfr. doc. III).

Nemmeno è

stata chiarita la questione di sapere se i disturbi lamentati dall’assicurato

abbiano a che fare con la presenza, all’interno del suo ginocchio sinistro, di

patella bipartita, come diagnosticato dalla Dr. __________ il 1° dicembre 2008

(cfr. doc. 3) e dal Dr. __________ il 18 marzo 2009 (cfr. doc. 11).

Per questi

motivi, gli argomenti addotti alla decisione su opposizione del 23 novembre

2009.

non appaiono sufficientemente convincenti, anche che alla luce della

sentenza federale citata al consid. 2.5 in fine.

Questo

Tribunale ritiene che senza delle ulteriori indagini specialistiche non è

infatti possibile né escludere, né ammettere che la patologia al ginocchio

sinistro sia ancora in relazione di causalità naturale e adeguata con il

sinistro del novembre 2008.

2.7

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

In

proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo

delle perizie mediche (Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali

(e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nell’evenienza

concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti. L’assicuratore

LAINF, nell’ambito della presente procedura, pur avendo a disposizione più

rapporti medici che suggerivano ulteriori approfondimenti specialistici inerenti

al ginocchio sinistro dell’assicurato, ha infatti interpellato unicamente il

Dr. __________. L’Istituto assicuratore resistente, perlomeno dopo la lettura

dei rapporti del Dr. __________ e del Dr. __________, doveva sapere che, senza

perlomeno un complemento istruttorio, quanto affermato dal medico dell’__________,

il quale aveva fornito delle conclusioni senza disporre dei referti afferenti

agli esami per l’accertamento di lesioni al ginocchio, non era sufficiente

quale prova dell'estinzione del carattere causale.

L’assicuratore

contro gli infortuni ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1

LPGA (cfr. STF 8C_704/2007 del 9 aprile 2008).

Si giustifica, di conseguenza,

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

all’assicuratore LAINF resistente perché disponga accertamenti specialistici

più approfonditi riguardo alla natura e all’eziologia dei disturbi al ginocchio

sinistro ancora lamentati dall’assicurato posteriormente al 30 settembre 2009 e,

sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente circa

l’estinzione o meno di una relazione di casualità naturale tra detta

problematica e l’infortunio del 2008.

2.8

L'assicurato,

vincente in causa, rappresentato da un membro del RA 1, ha diritto all'importo

di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 12 maggio 2009 è annullata.

§§

Gli atti sono rinviati a CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.6.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1

verserà, inoltre, all’assicurato l’importo di fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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