35.2009.123
Distorsione al ginocchio, versamenti recidivanti. Nel suo apprezzamento volto alla chiusura del caso, il medico consultato dall'assicuratore non si confronta con i pareri dei 2 curanti. Rinvio atti pe
18 marzo 2010Italiano23 min
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Numero d'incarto:
35.2009.123
Data decisione, Autorità:
18.03.2010, TCA
Titolo:
Distorsione al ginocchio, versamenti recidivanti. Nel suo apprezzamento volto alla chiusura del caso, il medico consultato dall'assicuratore non si confronta con i pareri dei 2 curanti. Rinvio atti per ulteriori accertamenti
ATTO MEDICO
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 49 cpv. 2 LOG
Raccomandata
Incarto n.
35.2009.123
CI
Lugano
18 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23
novembre 2009 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 30
novembre 2008 RI 1 - alle dipendenze della società __________ di __________ in
qualità di cameriere, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso
la CO 1 (di seguito: CO 1) - mentre stava rincasando dal lavoro è scivolato sul
fondo bagnato, riportando una distorsione al ginocchio sinistro (cfr. doc. 1, 3,
5).
L’assicuratore
LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. L’11 febbraio
2009 l’assicurato ha subito, presso la Clinica __________ di __________, un
intervento di artroscopia / artrolisi del ginocchio sinistro ad opera del Dr.
med. __________, specialista FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, il quale
ha posto la diagnosi di sospetta lesione al menisco sinistro (cfr. doc. 6, 9).
1.3. A seguito di
versamenti recidivanti al ginocchio sinistro, il 27 maggio 2009 l’assicurato si
è sottoposto ad una risonanza magnetica presso il servizio di radiologia dell’__________
di __________ ad opera del Dr. med. __________, specialista in radiologia, il
quale è giunto alle conclusioni di lieve alterazione di segnale meniscale
mediale e minime alterazioni cartilaginee in sede intercondilica anteriore, con
minimo versamento articolare e nucleo accessorio di ossificazione alla rotula (cfr.
doc. 16).
1.4. Visto il
persistere dei versamenti di origine non chiara al ginocchio sinistro, con
lettera del 20 luglio 2009 il Dr. med. __________, specialista FMH in
reumatologia a cui l’assicurato era stato inviato dal Dr. __________, ha
richiesto all’assicuratore di procedere ad una valutazione medica
dell’assicurato da parte di uno specialista del ginocchio presso un ospedale
universitario o para-universitario (cfr. doc. 20). Dal canto suo, l’assicuratore
ha contattato l’__________ per una presa di posizione da parte del Dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia. Quest’ultimo sanitario si è così espresso:
"
[…] Stellungnahme
Der Versicherte hat sich am 30.11.2008 eine Kontusion, das heisst eine Prellung
des linken Kniegelenks zugezogen. Im Arztzeugnis UVG betreffend die
Erstbehandlung noch am Unfalltag ist kein klinischer Untersuchungsbefund des
linken Kniegelenks dokumentiert. 2 ½ Monate nach dem Unfallereignis wurde eine
Kniegelenksspiegelung links durchgeführt. Diese Arthroskopie ergab einen
Normalbefund im Kniegelenk: weder Bänder noch Knorpel noch Menisken des linken
Kniegelenks waren verletzt. Weitere 3 ½ Monate später, d.h. ein halbes Jahr
nach dem Unfallereignis, wurde eine Kernspintomographie des linken Kniegelenks
angefertigt. Auch diese erbrachte keinen Nachweis von Veränderungen, welche auf
eine Kniegelenksprellung im November 2008 zurückgeführt werden können. Darüber
hinaus sind auch keine Pathologien anderer Genese nachweisbar, welche eine
Arbeitsunfähigkeit begründen können.
Versicherungsmedizinisch ist festzustellen, dass somatische Folgen des
Unfallereignisses vom 30.11.2008 bis dato weder klinisch noch arthroskopisch
noch projektionsradiographisch noch schnittbildgebend nachgewiesen sind, so
dass auch eine unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit folglich nicht ausgewiesen
ist."
(cfr. doc. 21)
1.5. Sulla scorta
della presa di posizione del Dr. __________, con decisione formale del 28
settembre 2009 la CO 1 ha chiuso il caso, negando l’esistenza di un nesso
causale tra l’infortunio del 30 novembre 2008 ed i disturbi lamentati
dall’assicurato, terminando l’erogazione di prestazioni all’assicurato il 30
settembre 2009 (cfr. doc. 22).
Con
scritto del 6 ottobre 2009 l’assicurato ha interposto opposizione, facendo
valere di necessitare tuttora di una stampella per la deambulazione e di essere
per questo motivo impossibilitato sia a riprendere un’attività lavorativa sia
ad iscriversi presso l’Ufficio regionale di collocamento (cfr. doc. 23).
1.6. Con lettera
al Dr. __________ del 5 ottobre 2009 il Dr. __________ ha attestato di aver
regolarmente rivisto l’assicurato, con sempre la solita problematica, facendo
notare l’assoluta necessità di una valutazione reumatologica. I problemi attuali
dell’assicurato sarebbero senz’altro la conseguenza dell’infortunio (cfr. doc.
F).
Da parte
sua, con scritto del 10 ottobre 2009 il Dr. __________ ha rinnovato la sua
richiesta all’assicuratore di indirizzare il paziente presso uno specialista
del ginocchio (cfr. doc. 24).
1.7. Con
decisione su opposizione del 23 novembre 2009 l’assicuratore ha confermato il
contenuto della sua precedente decisione (cfr. doc. A).
1.8. Con ricorso
del 21 dicembre 2009 l’assicurato, tramite il proprio rappresentante, ha
postulato l’annullamento della decisione impugnata.
A
sostegno delle pretese ricorsuali, il rappresentante dell’assicurato ha addotto
che il parere richiesto dalla CO 1 al Dr. __________ costituirebbe un documento
assolutamente inadeguato allo scopo di chiarire se nel caso in questione siano
necessari esami specialistici più approfonditi. L’assicuratore avrebbe in
sostanza violato il proprio obbligo di accertamento dei fatti (cfr. doc. I).
1.9. In risposta
l’assicuratore ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa,
riconfermandosi nelle argomentazioni della propria decisione su opposizione e
ritenendo di non aver violato l’obbligo di accertamento dei fatti, viste le
numerose perizie mediche raccolte tra il dicembre 2008 ed il luglio 2009 (cfr.
doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se i disturbi al ginocchio sinistro lamentati
dall’assicurato costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata,
dell’infortunio del 30 novembre 2008 oppure no.
Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.3. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de
la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p.
51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4. Dagli
atti dell’incarto emerge che il decorso post-infortunistico dell’assicurato è
stato inizialmente favorevole, grazie ad un approccio terapeutico conservativo
con stampelle e ginocchiera adatta (cfr. doc. 4, doc. 10, doc. 14).
A seguito del peggioramento dei sintomi lamentati dall’assicurato al
ginocchio sinistro, l’11 febbraio 2009 il Dr. __________ ha eseguito un
intervento di artroscopia che si è svolta normalmente (cfr. doc. 6, doc. 9,
doc. 10).
Dopo aver
ripreso il lavoro il 16 marzo 2009, il 18 marzo 2009 l’assicurato si è
presentato al pronto soccorso della Clinica __________ di __________ col
ginocchio sinistro gonfio e con un versamento pulito il 23 marzo 2009 (cfr.
doc. 11, doc. 12). Anche in seguito la situazione non è migliorata, con
ulteriori versamenti al ginocchio sinistro che hanno necessitato a tre riprese
di artrocentesi ed infiltrazioni di cortisone (cfr. doc. 13, doc. 14).
Anche la
RM al ginocchio sinistro del 27 maggio 2009 ha rilevato un minimo versamento
articolare con una lieve alterazione di segnale meniscale mediale (cfr. doc.
16). Anche nei mesi di giugno e luglio 2009 l’assicurato ha continuato a
lamentare i medesimi disturbi (cfr. doc. 19).
A seguito
dello scritto del Dr. __________ del 20 luglio 2009 (cfr. doc. 20), CO 1 ha
fatto esaminare gli atti dell’incarto dal Dr. __________ dell’__________, il
quale è giunto alla conclusione che il gonfiore ed i versamenti al ginocchio
sinistro dell’assicurato non sarebbero oggettivabili.
2.5. Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore
probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il
medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA
U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una
recente sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in SVR 2010 UV Nr.
6, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni
sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si
trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista
dubbio alcuno, neppure il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti:
"
[…]
4.4 Auch wenn die Rechtsprechung den Berichten
versicherungsinterner medizinischer Fachpersonen stets Beweiswert zuerkannt
hat, so ist doch zu betonen, dass ihnen praxisgemäss nicht dieselbe Beweiskraft
wie einem gerichtlichen oder einem im Verfahren nach Art. 44 ATSG vom
Versicherungsträger in Auftrag gegebenen Gutachten zukommt (BGE 125 V 351 E. 3a
Fatti
S. 352 ff.; 122 V 157 E. 1c S. 160 ff.). So hat die Rechtsprechung bezüglich
Gerichtsgutachten ausgeführt, das Gericht weiche "nicht ohne zwingende
Gründe" von den Einschätzungen des medizinischen Experten ab (BGE 125 V
351 E. 3b/aa S. 352 f.). Auch der EGMR hat diesbezüglich erwogen, der Meinung
eines von einem Gericht ernannten Experten komme bei der Beweiswürdigung
vermutungsweise hohes Gewicht zu (Urteile Sara Lind Eggertsdóttir gegen Island
vom 5. Juli 2007, 31930/04, § 44 und Shulepova gegen Russland vom 11. März
2009, 34449/03, § 62). Hinsichtlich von Versicherungsträgern im Verfahren nach
Art. 44 ATSG eingeholten, den Anforderungen der Rechtsprechung entsprechenden,
Gutachten externer Spezialärzte wurde festgehalten, das Gericht dürfe diesen
Gutachten vollen Beweiswert zuerkennen, solange "nicht konkrete Indizien
gegen die Zuverlässigkeit" der Expertise sprechen (BGE 125 V 351 E. 3b/bb
S. 353 mit weiteren Hinweisen). Zur Frage der Berichte und Gutachten
versicherungsinterner Fachpersonen wurde der Grundsatz betont, wonach ein
Anstellungsverhältnis dieser Person zum Versicherungsträger alleine nicht schon
auf mangelnde Objektivität und Befangenheit schliessen lässt (BGE 125 V 351 E.
3b/ee S. 353 ff.). Auch aus Art. 6 Abs. 1 EMRK folgt nicht, dass solche
Stellungnahmen in jedem Fall unbeachtlich wären (erwähntes Urteil des EGMR Sara
Lind Eggertsdóttir gegen Island vom 5. Juli 2007, 31930/04, § 51). Soll ein
Versicherungsfall jedoch ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden
werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen.
Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der
versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen
vorzunehmen (BGE 122 V 157 E. 1d S. 162 f.).
4.5 Aus dem Grundsatz der Waffengleichheit folgt
das Recht der versicherten Person, mittels eigener Beweismittel die
Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der ärztlichen Feststellungen der
versicherungsinternen Fachpersonen in Zweifel zu ziehen. Diese von der
versicherten Person eingereichten Beweismittel stammen regelmässig von
behandelnden Ärztinnen und Ärzten oder von anderen medizinischen Fachpersonen,
die in einem auftragsrechtlichen Verhältnis zur versicherten Person stehen. Da
sich die behandelnden Ärztinnen und Ärzte zudem in erster Linie auf die
Behandlung zu konzentrieren haben, verfolgen deren Berichte nicht den Zweck
einer den abschliessenden Entscheid über die Versicherungsansprüche erlaubenden
objektiven Beurteilung des Gesundheitszustandes und erfüllen deshalb kaum je
die materiellen Anforderungen an ein Gutachten gemäss BGE 125 V 351 E. 3a S.
352. Aus diesen Gründen und aufgrund der Erfahrungstatsache, dass Hausärzte
mitunter im Hinblick auf ihre auftragsrechtliche Vertrauensstellung im
Zweifelsfall eher zu Gunsten ihrer Patienten aussagen (BGE 125 V 351 E. 3a/cc
S. 353 mit weiteren Hinweisen), wird im Streitfall eine direkte
Leistungszusprache einzig gestützt auf die Angaben der behandelnden Ärztinnen
und Ärzte denn auch kaum je in Frage kommen.
4.6 Diese Erfahrungstatsache befreit das Gericht
indessen nicht von seiner Pflicht zu einer korrekten Beweiswürdigung, bei der
auch die von der versicherten Person aufgelegten Berichte mitzuberücksichtigen
sind. Diese sind daraufhin zu prüfen, ob sie auch nur geringe Zweifel an der
Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der Feststellungen versicherungsinterner
Ärztinnen und Ärzte wecken. Es würde einen Verstoss gegen die Waffengleichheit
und somit eine Verletzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK bedeuten, die Eignung der
Berichte der behandelnden Ärztinnen und Ärzte zur Weckung derartiger Zweifel
von letztlich unerfüllbaren Anforderungen abhängig zu machen. Wird die
Schlüssigkeit der Feststellungen der versicherungsinternen Fachpersonen durch
einen nachvollziehbaren Bericht eines behandelnden Arztes in Zweifel gezogen,
so genügt deshalb der pauschale Hinweis auf dessen auftragsrechtliche Stellung
nicht, um solche Zweifel auszuräumen. Ebenfalls kann nicht bloss darauf
verwiesen werden, diese Berichte erfüllten die Anforderungen an Gutachten
gemäss BGE 125 V 351 E. 3a S. 352 nicht oder nur unvollständig. Damit die
versicherte Person eine vernünftige Chance hat, ihre Sache dem Gericht zu
unterbreiten, ohne gegenüber dem Versicherungsträger klar benachteiligt zu sein
(E. 4.3.1 in fine), darf bei Bestand solcher Zweifel nicht aufgrund der von der
versicherten Person aufgelegten Berichte einerseits und den versicherungsinternen
medizinischen Berichten andererseits eine abschliessende Beweiswürdigung
vorgenommen werden. Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht vielmehr
entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den
Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art.
44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (E. 4.4 in fine)."
(si
veda pure la STF 8C_859/2009 dell’11 novembre 2009, consid. 4).
2.6. Nella
presente fattispecie la decisione su opposizione dell’assicuratore LAINF si
basa sostanzialmente sulla presa di posizione del 7 agosto 2009 del Dr. __________
(cfr. doc. A, doc. 21). Secondo il
medico dell’__________, dal punto di vista medico-assicurativo è stato
stabilito che non sono dimostrate conseguenze somatiche dell’evento
infortunistico del 30 novembre 2008 né con esami clinici, né artroscopici, né radiologici,
motivo per cui non sarebbe nemmeno dimostrata un’incapacità lavorativa dovuta
ad infortunio.
Dal canto
loro, i curanti Dr. __________ e Dr. __________ hanno ripetutamente attestato
gonfiore e versamenti recidivanti al ginocchio sinistro (cfr. doc. 12, doc. 13,
doc. 14, doc. 15, doc. 17, doc. 18, doc. 19, doc. 20, doc. 24, doc. F, doc. G).
Considerandi
Inoltre, a due riprese il Dr. __________ ha richiesto all’assicuratore LAINF
una valutazione medica dell’assicurato da parte di uno specialista di livello
universitario o para-universitario (cfr. doc. 20, doc. 24). Il Dr. __________, ancora
nel suo rapporto del 5 ottobre 2009 ha affermato che il caso non era per nulla
chiaro (cfr. doc. F).
CO 1 si è
invece unicamente rivolta al Dr. __________ dell’__________, il quale, nella
propria presa di posizione, non si confronta in alcun modo con gli aspetti del
gonfiore e dei versamenti recidivanti al ginocchio sinistro dell’assicurato.
Dal canto suo, CO 1 non ha fornito, né in sede di opposizione né in sede di
ricorso, alcuna spiegazione al non aver dato seguito alle richieste dei curanti
di far visitare l’assicurato da uno specialista di livello universitario o
para-universitario, limitandosi ad affermare che il Dr. __________ ha avuto una
quantità sufficiente di atti medici a disposizione per giungere a conclusioni
motivate e fondate (cfr. doc. III).
Nemmeno è
stata chiarita la questione di sapere se i disturbi lamentati dall’assicurato
abbiano a che fare con la presenza, all’interno del suo ginocchio sinistro, di
patella bipartita, come diagnosticato dalla Dr. __________ il 1° dicembre 2008
(cfr. doc. 3) e dal Dr. __________ il 18 marzo 2009 (cfr. doc. 11).
Per questi
motivi, gli argomenti addotti alla decisione su opposizione del 23 novembre
2009.
non appaiono sufficientemente convincenti, anche che alla luce della
sentenza federale citata al consid. 2.5 in fine.
Questo
Tribunale ritiene che senza delle ulteriori indagini specialistiche non è
infatti possibile né escludere, né ammettere che la patologia al ginocchio
sinistro sia ancora in relazione di causalità naturale e adeguata con il
sinistro del novembre 2008.
2.7
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
In
proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo
delle perizie mediche (Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali
(e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una
sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nell’evenienza
concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti. L’assicuratore
LAINF, nell’ambito della presente procedura, pur avendo a disposizione più
rapporti medici che suggerivano ulteriori approfondimenti specialistici inerenti
al ginocchio sinistro dell’assicurato, ha infatti interpellato unicamente il
Dr. __________. L’Istituto assicuratore resistente, perlomeno dopo la lettura
dei rapporti del Dr. __________ e del Dr. __________, doveva sapere che, senza
perlomeno un complemento istruttorio, quanto affermato dal medico dell’__________,
il quale aveva fornito delle conclusioni senza disporre dei referti afferenti
agli esami per l’accertamento di lesioni al ginocchio, non era sufficiente
quale prova dell'estinzione del carattere causale.
L’assicuratore
contro gli infortuni ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1
LPGA (cfr. STF 8C_704/2007 del 9 aprile 2008).
Si giustifica, di conseguenza,
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti
all’assicuratore LAINF resistente perché disponga accertamenti specialistici
più approfonditi riguardo alla natura e all’eziologia dei disturbi al ginocchio
sinistro ancora lamentati dall’assicurato posteriormente al 30 settembre 2009 e,
sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente circa
l’estinzione o meno di una relazione di casualità naturale tra detta
problematica e l’infortunio del 2008.
2.8
L'assicurato,
vincente in causa, rappresentato da un membro del RA 1, ha diritto all'importo
di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 12 maggio 2009 è annullata.
§§
Gli atti sono rinviati a CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.6.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1
verserà, inoltre, all’assicurato l’importo di fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a
titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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