Lexipedia

Decisione

35.2009.16

4/08 caduto scendendo da un ponteggio: trauma distorsivo al ginocchio dx.Da 10/08 rettam.posto termine al versam.di IG.La valutaz.delmedico fiduciario dell'ass.LAINF(tot.abile al lavoro,in quanto dolo

29 aprile 2009Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I menischi sono intatti.

Legamenti crociati e legamento collaterale intatto. Marcato edema

perilegamentare del legamento collaterale mediale, reperto ben compatibile con

lesione parziale/stiramento. Non versamento intra-articolare significativo. Non

bone bruise. Rivestimenti cartilaginei nei limiti della norma.

CONCLUSIONI:

- Stiramento/lesione parziale del legamento collaterale mediale.” (Doc. 9)

L’assicurato, il 10 luglio

2008, su richiesta dell’assicuratore LAINF, è stato esaminato dal Dr. med. __________,

spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia, primario di ortopedia

dell’Ospedale regionale di __________.

Nel relativo rapporto lo

specialista ha indicato che:

" (…)

All’esame clinico il ginocchio è asciutto

con una buona mobilità della rotula e una estensione completa. C’è dolore alla

palpazione del lato mediale dell’articolazione in particolare sull’inserzione

prossimale del legamento collaterale mediale ma in grado minore anche

sull’inserzione distale. La flessione del ginocchio è possibile solo fino a 90°

e il paziente dice di avere troppo dolore al di là di quel limite. Non ci sono

segni di instabilità o di sofferenza meniscale.

In conclusione questo paziente ha

sofferto di uno stiramento del legamento collaterale mediale che senza una

rottura, può essere doloroso per diversi mesi fino a 3 o 4. Il grado di dolore

che mi riferisce il paziente attualmente mi sembra troppo intenso per questo

stadio al quale mi sarei aspettato già una mobilità completa e un dolore quasi

trascurabile. A mio avviso non c’è bisogno di alcun trattamento anche se si

potrebbe prendere in considerazione qualche seduta di fisioterapia se il dolore

è genuino.” (Doc. 23)

Il 13 agosto 2008 ha poi

avuto luogo una visita medica __________. Il Dr. med. __________, spec. FMH in

reumatologia, ha diagnosticato uno “stiramento legamento collaterale mediale

ginocchio destro con normale funzionalità e tenuta in assenza di segni

meniscali clinici, in paziente con evidenti problemi vascolari denotati dai

tatuaggi post-flebitici alle caviglie e con probabile sindrome da attrito

sottorotuleo”.

Inoltre egli ha così

valutato il caso dell’assicurato:

" Procedere

terapeutico

Dal punto di vista assicurativo si

compendia la documentazione radiologica con radiografie delle ginocchia e

rotule e poi si prega l’amministrazione di procedere come già indicato per

l’ultimo ciclo di fisioterapia presso il centro __________.

Per quanto riguarda la situazione non

infortunistica, si è consigliato il paziente di rivolgersi al proprio medico

curante affinché verifichi le condizioni vascolari non solo a livello

dell’albero arterioso degli arti inferiori ma anche a livello dei tronchi

sovra-aortici in quanto il paziente riferisce di essere un fumatore per cui

sono presenti non solo fattori di rischio ma anche segni clinici che vale la

pena di approfondire presso il SSN.

Capacità lavorativa

Il paziente permane con inabilità

lavorativa in misura del 100% sino a completamento fisioterapia e indi ripresa

lavorativa completa a termine ciclo. Il paziente è già stato avvisato di questa

decisione sulla quale non ha avuto particolari obiezioni se non segnalando la

persistenza del dolore e che, gli è stato spiegato, non è giustificabile né

oggettivamente né clinicamente con gli esiti dell’evento infortunistico

annunciato.” (Doc. 27)

Dal referto della RX delle

ginocchia eseguita il 14 agosto 2008 è risultato un reperto simmetrico con

tipico affossamento dei piatti tibiali da entrambi i lati e più marcato nei

compartimenti mediali a testimonianza di un sovraccarico cronico. Non è emersa

nessuna rappresentazione di segni radiologici per versamenti intrarticolari e

nessun segno diretto o indiretto per lesioni osteocondrali (cfr. doc. 29).

Il fisioterapista __________

del centro riabilitativo __________ di __________ dove l’insorgente si è

sottoposto a sedute di fisioterapia, il 24 settembre 2008, ha dichiarato che:

" (…)

il paziente riferisce un parziale miglioramento ma il persistere della

sintomatologia dolorosa. Il quadro clinico non evidenzia segni che possono

giustificare il persistere della sintomatologia. A fine trattamento il

ginocchio resta asciutto, la temperatura locale compatibile con l’attività svolta,

e le attività funzionali svolte senza alterazioni evidenti degli schemi

corretti (deambulazione, salire e scendere le scale accovacciarsi).

Osservazioni: difficoltoso ottenere

la compliance attiva del paziente al trattamento. Ogni terapia praticata, anche

le passive sembravano accentuare la sintomatologia dolorosa riferita. Il test

isocinetico eseguito a fine trattamento risulta scuramente attendibile in

conseguenza della dubbia compliance del paziente.” (Doc. 40)

Il 22 ottobre 2008 il

Dott. __________ ha asserito che, oltre a instabilità articolare al ginocchio

destro, persisteva dolore e che l’assicurato ha dichiarato inabilità lavorativa

dal 1° ottobre 2008 (cfr. doc. 49).

Il Dr. med. __________, il

3 dicembre 2008, ha osservato che:

" (…)

La richiesta del medico curante allegata

non contiene nessun esame clinico ma un’ipotetica instabilità articolare non

oggettivata clinicamente e un dolore che è un dato soggettivo.

Il fisioterapista segnalava già in

precedenza l’assenza di compliance da parte del paziente stesso con

inattendibilità quindi dei risultati ottenuti che sono quelli che allega il

paziente.

L’esame clinico effettuato da me in Agenzia

ha verificato una situazione incompatibile con quanto dichiarato dal medico

curante. La valutazione è stata attenta e precisa relativamente alle sedi dove

potevano essersi prodotte le lesioni e cha verificato una situazione

post-infortunistica di capacità lavorativa completa, ma si è lasciato il

paziente in inabilità lavorativa completa solo per terminare il ciclo di FKT ed

anche il paziente era stato informato di questo procedere già al momento della visita

(…).

Si segnala ancora una volta l’incongruenza

del dott. __________.”(cfr.doc. 53).

2.7. Chiamato ora

a pronunciarsi questo Tribunale ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Pertanto

i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono

essere considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti

da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

L’Alta

Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________

hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.

Considerandi

STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996

nella causa A., U 49/95).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002.

IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Questo aspetto è stato

ricordato dall'Alta Corte in una sentenza I 414/05 del 18 dicembre 2006, nella

quale, a proposito dei certificati di medici esteri, si è così espressa:

"

3.3

Questa Corte non può tuttavia aderire alla

tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott.

I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore

probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto

sanitario non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto

svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di

valutazione all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in

Svizzera. Non va infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione

dell'invalidità, che secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto

economico e non medico, il compito del medico consiste esclusivamente nel porre

un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano

ritenere i primi giudici, il corretto adempimento di tale compito non

presuppone necessariamente specifiche conoscenze giuridiche. In particolare,

non si vede per quale ragione i criteri, prettamente medici, di valutazione

dell'incapacità lavorativa in una concreta attività professionale debbano

divergere a dipendenza che essi siano formulati da un medico __________ oppure __________.

Sia infine ancora aggiunto che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un

rapporto medico ha valore di prova, non è determinante l'origine del mezzo di

prova (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert

ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo

2001, pag. 266)."

E’

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31

gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre

2002.

nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.8

In concreto,

attentamente esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato, questa Corte

ritiene che l’opinione del Dr. med. __________, sanitario che vanta un’ampia

esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa - secondo cui

l’assicurato, a fare tempo dal 1° ottobre 2008, risulta totalmente abile al

lavoro non essendo la persistenza dei disturbi giustificabile né oggettivamente

né clinicamente con gli esiti del sinistro dell’aprile 2008 -, possa

validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che

si riveli necessario esperire ulteriori accertamenti (sul

valore probatorio delle valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del

Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato

che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di

principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni

sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto

assicuratore.").

Al riguardo va ricordato

che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

effetti la valutazione del medico di __________ non contiene contraddizioni e

presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare,

il sanitario ha espresso il suo parere in modo chiaro, motivato e convincente, dopo

aver visitato l’assicurato e proceduto allo studio approfondito del suo dossier.

Il Dr. med. __________ ha,

segnatamente, proceduto a un esame minuzioso dello stato locale del ginocchio

destro - effettuando misurazioni e confrontando la situazione clinica dell’arto

inferiore destro con quella dell’arto inferiore sinistro, nonché avvalendosi di

referti radiologici (RM; RX) - e ha analizzando in

dettaglio i disturbi lamentati dal ricorrente.

La conclusione a cui è

pervenuto il Dr. med. __________ trova, peraltro, conforto nella documentazione

medica agli atti.

Il Dr. med. __________,

prim__________, nel luglio 2008, ha in effetti indicato che, ritenuto che

l’assicurato dal sinistro dell’aprile 2005 aveva riportato uno stiramento del

legamento collaterale mediale del ginocchio e che da tale evento erano

trascorsi già tre mesi, il dolore accusato gli sembrava troppo intenso, aspettandosi

invece una mobilità completa e un dolore quasi trascurabile. A suo avviso non

c’era più bisogno di alcun trattamento, benché potesse essere presa in

considerazione qualche seduta di fisioterapia se il dolore era genuino (cfr.

doc. 23).

CO 1 ha d’altronde assunto

il costo della fisioterapia fino al relativo completamento, ossia fino alla

fine del mese di settembre 2008, come indicato dal medico di __________ nel

proprio rapporto del 18 agosto 2008 (cfr. doc. 27).

Anche il fisioterapista

dell’insorgente, il 24 settembre 2008, ha attestato che il quadro clinico non

evidenziava segni che potessero giustificare il persistere della sintomatologia

e che risultava difficoltoso ottenere la compliance attiva dell’assicurato

(cfr. doc. 40).

Del resto la RM del

ginocchio destro effettuata il 15 aprile 2008 ha posto in luce soltanto uno

stiramento/lesione parziale del legamento collaterale mediale. I menischi sono

risultati intatti, come pure i legamenti crociati e il legamento collaterale

laterale. Non è stato evidenziato alcun versamento intra-articolare

significativo, né bone-bruise e i rivestimenti cartilaginei sono risultati

nella norma (cfr. doc. 9).

La RX delle ginocchia

eseguita il 14 agosto 2008, dal canto suo, non ha rilevato alcuna anomalia

(cfr. doc. 29).

Quanto

affermato dal Dott. __________ il 22 ottobre 2008 non è, poi, tale da inficiare

l’apprezzamento del Dr. med. __________.

Il Dott. __________ si è

basato sostanzialmente sulle dichiarazione dell’insorgente circa il dolore

accusato e il fatto di ritenersi incapace al lavoro pure dal 1° ottobre 2008.

In proposito giova, però,

ricordare che spetta al medico fornire una precisa descrizione

dello stato di salute dell'assicurato, tracciare un esatto quadro degli

impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni e quindi

valutare il suo grado d'incapacità lavorativa (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I

162/01 del 18 marzo 2002).

E’, altresì, utile

ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente

deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.

STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova

ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa

C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il

ricorrente, infine, nonostante si sia riservato pendente causa il diritto di

produrre della documentazione medica specialistica (cfr. doc. I, V), non ha trasmesso

alcuna certificazione medica atta a porre in serio dubbio l’apprezzamento del

medico di __________.

2.9

In esito alle considerazioni

che precedono, a ragione l’CO 1 ha ritenuto l’assicurato completamente abile al

lavoro a partire 1° ottobre 2008 e gli ha negato da tale data il diritto a

ulteriori prestazioni LAINF.

La decisione su

opposizione del 10 dicembre 2008 impugnata deve, pertanto, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster