Lexipedia

Decisione

35.2009.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 maggio 2009Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

di diritto (cfr. doc. III).

1.7. Il 9 marzo

2009 l’avv. RA 1 ha comunicato che l’assicurato ha fatto valere le pretese

salariali nei confronti dell’allora datore di lavoro per gli anni 2000, 2001,

2002, 2003, segnatamente in relazione al passaggio dalla categoria salariale C

a quella B, e che la vertenza è tuttora sub judice dinanzi alla Pretura di __________

__________. In proposito è stata allegata la petizione inoltrata alla Pretura

il 2 maggio 2006 (cfr. doc. V + bis).

1.8. L’avv. RA 2,

il 20 marzo 2009, ha osservato che quanto prodotto dalla parte ricorrente è

inconcludente e non giustifica la sua pretesa, ma caso mai dimostra che la

valutazione operata dall’CO 1 è corretta siccome si fonda sulla situazione

constatata e realistica. Inoltre il legale ha sottolineato che le pretese

dell’assicurato non sono state accolte nemmeno dalla ditta e che nessuna

sentenza è stata emessa (cfr. doc. VII).

1.9. Il doc. VII

è stato inviato per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. VIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite è l’entità del guadagno assicurato su cui calcolare la rendita di

invalidità assegnata a RI 1.

2.3. A norma

dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate

in base al guadagno assicurato.

Il cpv. 2

recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere è

considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima

dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno

precedente l’infortunio. Il medesimo art. 15 al cpv. 3 prevede che nel fissare

l’importo massimo del guadagno assicurato conformemente all’art. 18 LPGA, il

Consiglio federale determina i relativi proventi accessori e redditi

sostitutivi. Inoltre tale disposto permette al Consiglio federale di emanare

disposizioni particolari, segnatamente (lett. c), qualora l’assicurato non

riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione.

Per

guadagno assicurato si deve intendere, in genere, ogni somma versata

all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un

lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali

somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una

relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito

derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il

lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si

trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in

cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni

legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza

ivi menzionata).

Di

regola, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi

degli art. 5 cpv. 2 LAVS e 6 segg. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

L'art.

22 cpv. 4 OAINF enuncia, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al

salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso

dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non

ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero,

il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo.

Nel caso di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata

prevista.

Per

evitare l’insorgere di situazioni scioccanti, il legislatore ha delegato al

Consiglio federale la competenza di emanare delle norme destinate a stabilire

il guadagno assicurato in alcuni casi speciali, per le indennità giornaliere e

per le rendite (artt. 23ss. OAINF).

Per

quanto qui d'interesse, l'art. 24 cpv. 3 OAINF recita che se l'infortunato,

poiché seguiva una formazione professionale, non riceveva il salario di un

assicurato completamente formato nello stesso tipo di professione, il guadagno

assicurato è determinato, dall'epoca in cui avrebbe concluso la formazione, in

base al salario completo che avrebbe ricevuto nell'anno precedente

l'infortunio.

A mente

di dottrina e giurisprudenza, la citata disposizione dell'ordinanza si applica

a quell'assicurato che, al momento in cui è rimasto vittima dell'infortunio,

non percepiva il pieno salario vigente nella medesima categoria professionale,

giacché si trovava ancora in formazione. Per "formazione

professionale" va intesa la sua formazione di base. Allorquando l'assicurato

l'ha portata a termine e può quindi esercitare normalmente la sua professione,

il guadagno assicurato deve venire determinato

secondo il principio di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF. Tale disposizione legale

deve essere applicata anche quando l'assicurato intende in seguito

specializzarsi e raggiungere così livelli formativi più elevati (cfr. A.

Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 332; A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1995, p. 89; SJ 1971 p. 231; DTF 102 V 145: "Il [la disposizione

speciale di cui all'art. 78 cpv. 4 LAMI, oggi art. 24 cpv.

3 OAINF, n.d.r.] est destiné à permettre de traiter l'assuré, dès le

moment où il atteint son plein développement - c'est-à-dire - dès qu'il a

acquis sa formation primaire - de la même façon qu'il aurait été s'il avait

terminé son apprentissage lors de l'accident. Il s'agit donc d'éviter que

l'intéressé ne subisse un préjudice" e DTF 106 V 228).

In

una sentenza pubblicata in DTF 106 V 228 il Tribunale federale delle assicurazioni

(dal 1° gennaio 2007: TF) ha indicato cosa debba intendersi con il termine di

“completamente formato” di cui all’art. 24 cpv. 3 OAINF (cfr. art. 78 cpv. 4

LAMI), ossia:

"

(…) wer sein primäres Ausbildungsziel erreicht

hat und seinen Beruf normal ausüben kann."

L’Alta

Corte ha, inoltre, avuto modo di definire la cerchia di coloro che sono

reputati aver portato a termine la "formazione professionale

primaria" in una sentenza del 19 giugno 1963 nella causa INSAI c/ Bruttin,

pubblicata in DTFA 1963, p. 93ss.

Da notare

che la giurisprudenza elaborata a proposito dell'art. 78 cpv. 4 LAMI è

considerata applicabile anche alla disposizione di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF

(cfr. A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 88 in fine):

"

(…).

Selon la règle générale énoncée à l'art. 78 al

1er LAMA, le gain annuel devant servir au calcul de la rente d'invalidité n'est

pas celui que l'assuré aurait pu vraisemblablement réaliser s'il n'avait pas

subi d'accident, mais celui qu'il a effectivement touché dans l'entreprise

soumise à l'assurance durant l'année qui a précédé son accident (gain

éventuellement complété selon l'art. 79 LAMA). Mais, afin de tenir compte de

certaines situations, le législateur a apporté des atténuations à cette règle générale

et a prévu notamment dans l'art. 78 al. 4 LAMA que "si, au jour de

l'accident, l'assuré ne gagnait pas encore le salaire d'un assuré de sa

profession arrivé à son plein développement, son gain annuel se calcule d'après

ce salaire dès l'époque où il l'aurait probablement atteint s'il n'avait pas eu

d'accident".

Le Tribunal fédéral des assurances a bien précisé

qu'il fallait se montrer très strict quant à l'interprétation à donner à la

réglementation particulière instituée par l'art. 78 al. 4 LAMA. Cette

disposition - a-t-il déclaré - vise uniquement les assurés qui, en raison de

leur jeune âge ou de circonstances spéciales, ne jouissent pas encore des

aptitudes physiques et professionnelles requises pour exercer en plein et

normalement leur activité et dont la capacité de travail est sans aucun doute

inférieure à celle d'un assuré plus âgé.

En revanche, dès que l'assuré a acquis sa

formation primaire, son rendement peut être considéré comme normal et il faut

alors admettre qu'il a atteint son plein développement.

Le mode de calcul exceptionnel prévu à l'art. 78

al. 4 LAMA ne saurait donc être adopté à l'égard des assurés qui avaient acquis

des connaissances et une expérience suffisantes pour être engagés et pour

travailler comme manœuvre et qui, au jour de leur accident, exerçaient depuis

un certain temps déjà leur activité normale au service de leur employeur. On se

trouve là en présence d'assurés ayant achevé leur formation primaire. Ce

saurait les mettre au bénéfice d'un traitement de faveur que de fixer le gain

annuel à retenir pour le calcul de leur rente sur le gain plus élevé qu'ils

pourraient réaliser à la suite d'une spécialisation ultérieure ou en raison de

l'expérience et de l'habileté acquises au cours des années. Leur rente doit

donc être calculée selon la règle générale, à savoir sur la base des salaires

qu'ils ont touchés durant l'année qui a précédé leur accident" (DTFA

succitata).

2.4. La nostra Massima Istanza, con sentenza U 360/01 del 7 luglio 2003,

ha confermato un precedente giudizio di questa Corte che aveva respinto il

ricorso di un assicurato chiedente che quale guadagno assicurato gli venisse

riconosciuta la retribuzione spettante a una persona a conclusione della

formazione in campo aeronautico - formazione complementare che al momento

dell’infortunio stava seguendo dopo avere già ottenuto un attestato di capacità

professionale di base (elettromeccanico) - invece dell’importo normalmente

versato a un elettromeccanico al secondo anno di attività.

L’Alta Corte,

contestualmente, ha segnatamente rilevato che:

" (…)

3.1 Come correttamente rilevato dalla Corte cantonale, nell'ambito

della giurisprudenza sviluppata in relazione al previgente art. 78 cpv. 4 LAMI,

senz'altro richiamabile anche nel presente contesto dell'art. 24 cpv. 3 OAINF,

le due norme essendo sostanzialmente corrispondenti (RAMI 1992 no. U 148 pag.

117), il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di

soffermarsi sul senso e lo scopo di tale normativa. Mettendo in risalto la

necessità di interpretare in senso restrittivo l'ordinamento speciale istituito

dall'art. 78 cpv. 4 LAMI, rispettivamente dall'art. 24 cpv. 3 OAINF - questo,

per scostarsi il meno possibile dal principio sancito all'art. 78 cpv. 1 LAMI,

rispettivamente all'art. 15 cpv. 2 LAINF -, la Corte giudicante ha così

precisato i limiti applicativi di tale disposizione, destinata unicamente a

quegli assicurati che, in ragione della loro giovane età oppure di circostanze

speciali, non dispongono ancora delle capacità fisiche e professionali richieste

per esercitare appieno e normalmente la propria attività e la cui capacità

lavorativa è senz'altro inferiore a quella di un assicurato più anziano (STFA

1963 pag. 95 consid. 1). Con l'adozione di questa normativa speciale, di

Considerandi

carattere eccezionale (DTF 108 V 267 consid.

2a, 96 V 29), si è inteso in particolare evitare che un assicurato, che si

appresta a terminare la formazione di base e pertanto percepisce ancora un

salario di gran lunga inferiore a quello di un suo collega fresco di diploma,

possa essere destinato a ricevere per parte della sua vita una rendita

notevolmente inferiore rispetto a quella spettante a quest'ultimo (Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 333). Per contro, questa Corte

ha osservato che, una volta acquisita la formazione primaria, all'assicurato

può essere riconosciuto un rendimento normale e il raggiungimento del pieno

sviluppo (STFA 1963 pag. 95 consid. 1; cfr. pure DTF 108 V 267 consid.

2a, 102 V 146 consid. 2). In tal caso, chi, conclusa l'istruzione di base,

intende perfezionarsi e compiere una specializzazione ulteriore, non è

considerato esercitare un'attività rientrante nel periodo di formazione

iniziale o comunque necessaria a tale formazione. La situazione non potendo

allora propriamente essere paragonata a quella di un apprendista (STFA 1963

pag. 97), il guadagno assicurato dev'essere determinato secondo le modalità

generali sancite dal principio di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF.

3.2

Queste considerazioni, oltre a trovare ampio consenso nella

dottrina (Maurer, op. cit., pag. 332) e ad essere state confermate ancora

recentemente da questa Corte (cfr. sentenza dell'8 marzo 2002 in re F., U

286/01, consid. 3b/bb, con la quale il Tribunale federale delle assicurazioni

ha ribadito che la norma speciale di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF si applica

solo in rapporto ad assicurati che si trovano nel periodo formativo di base),

armonizzano pure con l'ordinamento vigente nell'assicurazione per l'invalidità.

In quest'ultimo ambito, l'art. 26 cpv. 2 OAI recita in particolare che se un

assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, completare la sua

formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe attribuire

presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un lavoratore della

professione alla quale egli si prepara. Orbene, anche in questo caso il

Tribunale federale delle assicurazioni ha circoscritto il campo di applicazione

di tale disposto alla formazione di base (sentenza inedita del 10 marzo 1997 in

re W., I 104/96, consid. 2a)."

2.5

Nella

presente evenienza CO 1, quale guadagno assicurato di RI 1, ha tenuto conto

dell’importo di fr. 55'133.10 (cfr. doc. 278).

L’assicuratore LAINF

resistente ha specificato che, siccome è risultato impossibile raccogliere i

dati effettivi, tale ammontare è stato calcolato partendo dal salario orario

versato all’assicurato (fr. 22.25 nel 2002 e fr. 22.65 nel 2003) e considerando

le ore previste dal CCL afferente al settore dell’edilizia, ossia 176 ore

mensili (2112 annue). Al totale così ottenuto di fr. 47'596.85 sono poi stati

aggiunti la tredicesima (8.33%) di fr. 3'964.-- e gli assegni familiari per i

due figli (__________ nato il 9.12.2000 e __________ nato il 13.1.2003; cfr.

inc. AI 32.2008.107 doc. 1-2). Questi ultimi corrispondono a fr. 3'571.45, come

risulta dal conteggio dell’Istituto assicuratore del 16 settembre 2008 (cfr.

doc. 274), e non a fr. 1'375.45, come invece indicato nella decisione su

opposizione e nella risposta di causa (cfr. doc. A1; III).

L’assicurato ha contestato

tale modo di procedere, chiedendo di considerare un guadagno assicurato più

elevato, fondato, ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 OAINF, sul salario previsto per

la classe di qualifica B, ossia per i lavoratori con conoscenze professionali

ma senza certificato professionale, visto che lavorava presso la __________ dal

marzo 2000 e aveva svolto la propria attività sempre sui cantieri. A mente

dell’assicurato si tratta di una formazione empirica che stava seguendo e che

quindi deve essere presa in considerazione nella determinazione del guadagno

assicurato (cfr. doc. I).

Il TCA, al riguardo, rileva

che RI 1, nato nel 1976, fino al 1999 è stato domiciliato in __________ (cfr.

inc. AI 32.2008.107 doc. 1-3).

Nel marzo 2000 è stato

assunto dalla ditta __________ __________ in qualità di aiuto carpentiere (cfr.

doc. 1; inc. AI 32.2008.107 doc. 9-1).

Il 17 agosto 2003 egli è

stato vittima di un incidente della circolazione in territorio sloveno, nel quale

ha riportato contusioni multiple (cfr. doc. 1, consid. 1.1.).

L’assicurato

ha ripreso il proprio lavoro presso la __________ __________ in misura del 50%,

(cfr. doc. 66).

Nel

febbraio 2006 l’insorgente è stato dichiarato incapace al lavoro al 100% (cfr.

doc. 141, 145).

Nel maggio 2008

l’assicurato ha iniziato a lavorare per la ditta __________ di __________ in

misura di 20 o al massimo 25 ore alla settimana (cfr. doc. 272; 271).

2.6

Chiamato a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questo Tribunale, tutto ben considerato, ritiene che

l’attività svolta dall’assicurato presso la __________ non rientri nel concetto

di formazione professionale di base.

Dalle carte processuali

risulta che nel 2003, anno in cui è avvenuto l’infortunio, l’insorgente

percepiva all’ora fr. 22.65 (cfr. doc. 256).

Il Contratto nazionale

mantello per l’edilizia principale in Svizzera 2003-2005 (CNM 2005) valido dal

1° aprile 2003 (cfr. art. 82 delle disposizioni finali del CNM 2005), al quale

peraltro è stata conferita obbligatorietà generale (cfr. Decreto del Consiglio

federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto

nazionale mantello dell’edilizia e del genio civile del 22 agosto 2003 in FF

2003.

pag. 5285), prevede all’art. 41 che il salario base orario per i

lavoratori della categoria C (senza conoscenze professionali) ammonta a fr.

22.30

per la zona rossa, a fr. 22.00 per la zona blu e a fr. 21.75 per la zona

verde.

Secondo

l’Appendice 9 del CNM il Ticino appartiene, per la categoria C, alla zona blu,

con salario orario di fr. 22.00.

Al

riguardo cfr. anche l’art. 26 del Contratto collettivo di lavoro per l’edilizia

principale del Cantone Ticino dal 1° aprile al 30 settembre 2005.

L’importo

di fr. 22.00/ora risulta pure dallo scritto di ”Adeguamento al contratto

nazionale mantello (CNM) e al contratto collettivo di lavoro (CCL-TI)” del

dicembre 2002 (cfr. doc. 268).

Confrontando il salario

orario di fr. 22.65 corrisposto all’assicurato nel 2003 con quello di fr. 22.--

previsto dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera

2003-2005 (CNM 2005), emerge che quanto guadagnato dall’insorgente era maggiore

del minimo salariale contemplato dal CNM e dall’adeguamento ticinese al CNM e

al CCL-TI per i lavoratori della categoria C.

Ne discende che lo

stipendio percepito dall’assicurato non rappresenta un salario inferiore al

salario pieno della stessa categoria professionale (cfr. consid. 2.3.; 2.4.; STFA

U 63/05 del 24 ottobre 2005).

E’, altresì, utile

rilevare che il salario corrisposto al ricorrente relativamente alla categoria

C non corrisponde allo stipendio versato agli apprendisti, il quale d’altronde

risulta ben inferiore.

Più precisamente l’art. 28

CCL-TI enuncia che la retribuzione minima degli apprendisti al primo anno è

pari al 30% del salario base della classe salariale Q (diplomati), al secondo

anno è pari al 40% e al terzo anno al 50%.

Per i lavoratori diplomati

della classe Q, che in Ticino appartengono alla zona verde (cfr.

Appendice 9 del CNM), nel 2003 era previsto un salario orario di fr.

27.20

(cfr. art. 41 CNM; adeguamento al CNM e al CCL-TI del dicembre 2002; doc.

268).

Gli apprendisti, dunque,

nel 2003 percepivano al primo anno fr. 8.16/ora, al secondo anno fr. 10.88/ora

e al terzo anno fr. 13.60/ora.

Giova, infine, ribadire

che nella sentenza pubblicata in DTFA 1963 pag. 93 segg., citata al consid.

2.4

, la nostra Massima Istanza, in relazione all’art. 78 cpv. 4 LAMI - sostanzialmete

corrispondente all’art. 24 cpv. 3 OAINF (cfr. STFA U 360/01 del 7 luglio 2003

consid. 3.1.) -, ha stabilito che:

" (…)

Le mode de calcul exceptionnel prévu à l'art. 78 al.

4.

LAMA ne saurait donc être adopté à l'égard des assurés qui avaient acquis des

connaissances et une expérience suffisantes pour être engagés et pour

travailler comme manœuvre et qui, au jour de leur accident, exerçaient depuis

un certain temps déjà leur activité normale au service de leur employeur. On se

trouve là en présence d'assurés ayant achevé leur formation primaire. Ce

saurait les mettre au bénéfice d'un traitement de faveur que de fixer le gain

annuel à retenir pour le calcul de leur rente sur le gain plus élevé qu'ils

pourraient réaliser à la suite d'une spécialisation ultérieure ou en raison de

l'expérience et de l'habileté acquises au cours des années."

2.7

In ogni

caso, anche volendo considerare, per ipotesi, l’attività effettuata per la __________

dall’assicurato analoga a una formazione di base, l’esito della vertenza non

muterebbe.

In primo luogo, va

osservato che quanto sostenuto dall’assicurato, ossia che nel 2000 il contratto

collettivo di lavoro enunciava che l’operaio della classe salariale C, dopo

aver lavorato 3 anni in un cantiere svizzero, sarebbe stato assegnato

all’inizio dell’anno civile successivo alla classe B (cfr. doc. I), non

corrisponde al vero.

Infatti, perlomeno a

partire dal luglio 1998, il CNM, definisce come segue la categoria B:

" Lavoratori

con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le

loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe

salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in

un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B” (cfr.

art. 42 CNM 1998-2000 (CNM 2000) valido dal 1° luglio 1998; art, 42 CNM

2003-2005 (CNM 2005) valido dal 1° aprile 2003; art. 42 CNM 2006-2008 (CNM

2006) valido dal 1° gennaio 2006; art. 42 CNM 2008-2010 (CNM 2008) valido dal

1° maggio 2008)

Il CCL-TI non prevede

nulla al riguardo.

Di conseguenza il passaggio

dalla classe C alla classe B non avviene in modo automatico, semplicemente a

seguito dello svolgimento di alcuni anni di lavoro, bensì prevede una

valutazione da parte del datore di lavoro. La promozione può aver luogo

soltanto in caso di buone qualifiche.

In secondo luogo, comunque,

l’insorgente, nell’agosto 2003 quando è sopravvenuto il sinistro, aveva già

svolto più di tre anni - corrispondenti peraltro alla durata del tirocinio

quale muratore (cfr. www.orientamento.ch), come rettamente indicato

dall’assicurato (cfr. doc. I) -, presso la ditta __________, avendo iniziato a

lavorare presso la medesima nel marzo 2000 (cfr. consid. 2.5.).

Fino al momento

dell’incidente, però, il ricorrente non è stato attribuito alla categoria B.

Occorre, pertanto,

concludere che il mancato aumento di classe sia imputabile a motivi che esulano

dall’infortunio.

Il TCA non ignora che,

come evidenziato dall’assicurato (cfr. doc. I pag. 3), l’CO 1 al doc. 273 ha

tenuto conto del salario della categoria B.

L’Istituto assicuratore,

tuttavia, ha proceduto in tale senso unicamente e “in via del tutto

eccezionale” per conteggiare il reddito da valido ai fini della

determinazione del grado di invalidità e non il guadagno assicurato (cfr. doc.

273).

In proposito è utile

ricordare che le regole e i principi posti alla base della fissazione del

reddito da valido non corrispondono a quelli attinenti al guadagno assicurato

per calcolare la rendita.

Mentre

per stabilire il reddito da valido si tiene conto di avanzamenti se verosimili,

per determinare il guadagno assicurato si considera, di principio, ciò che è

stato effettivamente percepito (cfr. art. 15 LAINF; 22 OAINF; DTFA 1963 pag. 93

segg.; STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008).

2.8

Alla luce delle precedenti

risultanze e in ossequio alla suevocata giurisprudenza - che

raccomanda un'interpretazione estremamente restrittiva della regolamentazione

particolare prevista dall'art. 24 cpv. 3 OAINF (cfr. DTFA

1963, p. 95: "Le Tribunale fédéral des assurances a bien précisé qu'il

fallait se montrer très strict quant à l'interprétation à donner

à la réglementation particulière instituée par l'art. 78

al 4 LAMA") - l'Istituto assicuratore resistente era legittimato a calcolare

il guadagno assicurato del ricorrente tenendo conto del salario spettante a un

lavoratore nel settore dell’edilizia attribuito alla categoria C (senza

conoscenze professionali) ai sensi dell’art. 22 cpv. 4 OAINF, ad esclusione del

salario spettante a un lavoratore della categoria B (con conoscenze professionali

ma senza certificato professionale) in applicazione dell’art. 24 cpv. 3 OAINF.

Ritenuto, inoltre, che

l’assicurato non ha sollevato alcuna censura circa il calcolo del guadagno

assicurato di fr. 55'134.-- in quanto tale - determinato sulla base del salario

previsto per i lavoratori della categoria C del settore dell’edilizia -, la

decisione su opposizione del 12 dicembre 2008 deve essere confermata.

Per inciso giova segnalare

che nel maggio 2006 l’insorgente ha inoltrato una petizione alla Pretura di __________

nei confronti del suo ex datore di lavoro, la __________, facendo valere delle

pretese salariali (cfr. doc. Vbis). In particolare egli ha chiesto di

considerare, dal 1° marzo 2003, ossia dopo tre anni di attività, l’assegnazione

alla classe salariale B (cfr. doc. Vbis pag. 4).

Nel caso in cui la

procedura civile, ancora pendente in Pretura, dovesse terminare con il

riconoscimento all’assicurato del passaggio dalla classe C alla classe B, RI 1

potrà richiedere la revisione della presente sentenza (cfr. art. 61 lett. i

LPGA; 24 Lptca; STFA H 157/97 dell’11 settembre 1998).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster