35.2009.21
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19 febbraio 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
35.2009.21
Data decisione, Autorità:
19.02.2009, TCA
Titolo:
Ricorso al TCA irricevibile, in quanto con scritto inviato all'assic.LAINF e da questo trasmesso al TCA l'ass. ha chiaramente manifestato la volontà di annunciare una rocaduta e non di contestare la dec. su opp. Atti trasmessi ad ass.LAINF perché si pronunci sulla ricaduta annunciata
IRRICEVIBILITÀ
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
RICORSO
TRASMISSIONE ATTI
art. 61 let. b LPGA
art. 3 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2009.21
dc/gm
Lugano
19 febbraio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2009
di
RI 1
contro
CO 1,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
letti ed esaminati gli
atti;
ricordato che il
presente incarto è stato aperto a seguito di una lettera dell'CO 1 (cfr. Doc.
II), che ha trasmesso al TCA copia di uno scritto dell'assicurata del 19
gennaio 2009 a lei indirizzato (cfr. Doc. I);
richiamato il
decreto del 4 febbraio 2009 del Tribunale col quale, constatato che il ricorso non ossequiava i
requisiti di cui all'art. 3 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.6.2008 (Lptca), è stato assegnato
alla parte ricorrente un termine di 15 giorni per completare il ricorso, con la
comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato
dichiarato irricevibile;
ricordato che il
ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni ed i motivi fatti valere
dal ricorrente (cfr. art. 3 Lptca e art. 61 lett. b LPGA). Sono da intendere
quali conclusioni la chiara volontà – da esaminare d'ufficio, trattandosi di un
requisito d'ordine (cfr. DTF 119 V 312 consid. 1b e riferimenti; 116 V 356
consid. 2b) – manifestata per iscritto dall'insorgente di ricorrere e di
ottenere una modifica del dispositivo della decisione querelata (cfr. STFA H
112/02 del 27 marzo 2003);
preso atto che
nello scritto del 13 febbraio 2009 inviato all'CO 1, con copia al TCA, l'assicurata
ha chiaramente manifestato la volontà di annunciare una ricaduta e non di
contestare la decisione su opposizione del 9 dicembre 2008 davanti a questo
Tribunale (doc. IV);
richiamata la Legge
Fatti
di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del
23.6.2008 (Lptca)
decreta 1. Il ricorso non è ricevibile.
§ Gli atti vengono trasmessi alla CO 1,
__________, perché si
pronunci sulla ricaduta annunciata
dall'assicurata il 19
gennaio 2009.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto pubblico al Tribunale
Considerandi
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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