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Decisione

35.2009.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 maggio 2009Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I camion sono caricati o scaricati con un

sollevatore.

Una volta messe le palette per terra, le stesse

sono sistemate o con dei pic­coli sollevatori, oppure con dei transpalet.

Nell'esecuzione della mia attività, come detto,

mi capita spesso di movimen­tare a mano sacchi di cemento, tegole, mattoni ecc.

In ogni caso con il muletto si cerca sempre di avvicinarsi

il più possibile alla vettura del cliente dove bisogna caricare la merce.

I dolori alla spalla destra sono insorti durante

la giornata lavorativa del 2.9.08.

Quel giorno mi ricordo che avevo scaricato

parecchi tubi in PVC dal peso di una decina di chilogrammi l'uno.

I tubi erano contenuti in palette di legno ed

erano legati.

Ho dovuto aprire le palette e prendere un tubo

alla volta e sistemarli negli appositi scaffali che si trovavano ad un'altezza

di circa un metro e cinquan­ta.

Quando il livello dei tubi sale, con il

sollevatore si alza la paletta e poi si sale su una scala a pioli per

raggiungere gli scaffali più in alto.

Nel corso della giornata, durante appunto il

lavoro di sistemazione dei tubi in PVC, avevo urtato la spalla destra contro delle

scatole di cartone che conte­nevano delle curve e dei gomiti che servono

appunto per collegare i tubi in PVC quando si eseguono delle canalizzazioni.

Mi ricordo che la spalla l'avevo colpita

anteriormente, perché l'avevo urtata mentre camminavo ed ero passato troppo

vicino alle scatole.

Sul momento non avevo dato troppo peso

all'accaduto, anche perché il dolo­re che avevo non era troppo intenso.

Continuando a scaricare i tubi, il dolore

diventava più forte.

Ad un dato momento, mentre stavo sistemando un

tubo dal peso di dieci chilogrammi ed ad un'altezza di un metro e cinquanta,

senza che mi sia suc­cesso qualche cosa di particolare, nel frangente non avevo

urtato la spalla, non ero né scivolato né caduto, avevo sentito un dolore molto

forte alla spalla destra.

Avevo unicamente preso il tubo, l'avevo tenuto

più o meno nel mezzo con la mano sinistra, e con la mano destra l'avevo preso

ad un'estremità per dare la spinta ed inviarlo sulla pila di tubi già

sistemati.

Nel momento che ho eseguito lo sforzo per dare la

spinta, all'interno della spalla destra ho sentito i dolori citati.

Dolore simile ad una coltellata.

Internamente alla spalla avevo avuto la

sensazione che qualche cosa si era strappato.

La spalla era diventata molto calda ed il dolore

si irradiava fino alla cervicale ed alla regione omerale.

Quando mi è successo il fatto ero solo nel

reparto tubi in PVC. Nessuno ha visto direttamente cosa mi era successo.

(...)" (Doc. 19)

2.8. Secondo la

dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,

p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331

n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12;

RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI

1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non

pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una

"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare

valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della

dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in

questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi

soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza

relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima

volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile

rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del

18 dicembre 2002, consid. 2.2.).

Tale

principio non è inoltre applicabile se dall'istruttoria della causa siano da

attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid.

3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla

impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta

maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il

richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre

inoltre fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e

non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

2.9. Nella

presente fattispecie, questa Corte, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena

esposti, ritiene di potere fondare la propria valutazione, per quel che

concerne la dinamica dell’evento, sulle indicazioni contenute nell’annuncio

d’infortunio (Doc. 1), nel questionario del 27 settembre 2008 (Doc. 15) e nel

rapporto ispettivo del 29 ottobre 2008 (cfr. Doc. 19).

Quanto affermato

in sede ricorsuale e cioè che "l'assicurato ha perso l'equilibrio ed è

scivolato" non risulta credibile in quanto tale circostanza non era mai

stata evocata in precedenza.

Deve

dunque essere escluso un movimento scoordinato del corpo.

In

effetti, perché una lesione corporale dovuta a un movimento scombinato sia

attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, é necessario che tale movimento

si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste,

fuori programma (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

Berna 1985, p. 176s.), presupposti che, di tutta evidenza, non appaiono qui

realizzati.

Risulta

dalla documentazione citata che l'evento è avvenuto il 2 settembre 2008 alle

ore 16:30 allorché l'assicurato stata sistemando dei tubi in PVC.

Ora, come

giustamente sottolineato dall'amministrazione (cfr. consid. 1.2), a quel

momento l'assicurato stava svolgendo la sua normale attività lavorativa di

magazziniere senza che sia successo nulla di particolare. In particolare RI 1

non ha sollevato dei pesi eccessivi.

In tale

contesto va ricordato che la giurisprudenza ammette, l’esistenza di un fattore

straordinario quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a

causa di uno sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza

delle circostanze del caso concreto (cfr. DTF 116 V 136; RAMI 1994 U 180, p.

38, RAMI 1991 K 855, p. 19).

Nell’evenienza

concreta, nel fatto che un uomo, che per professione svolge un’attività manuale

("Il mio lavoro consiste nel servire i clienti, fornendo loro sacchi di

cemento, tubi, mattoni, tegole, ecc. A dipendenza della richiesta del cliente,

la merce viene caricata con il mulet­to. Se per contro devo servire solo pochi

sacchi di cemento, gli stessi li cari­co a mano.") debba sollevare un

oggetto del peso di circa di 10 kg (cfr. Doc. 19: "Quel giorno mi ricordo che avevo scaricato parecchi tubi in PVC dal

peso di una decina di chilogrammi l'uno") non è ravvisabile uno sforzo

manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza.

Il TCA è

giunto ad un'analoga conclusione in una sentenza 35.2008.47 del 13 ottobre 2008

a proposito di un operaio che doveva sollevare pesi di 50 kg.

Anche in

un'altra sentenza 35.2002.9 del 27 maggio 2002 il TCA ha negato l'esistenza di

un infortunio nel caso di un assicurato che ha annunciato di avere forti dolori

alla spalla, dopo diverse ore di lavoro, mentre montava un componente del

ponteggio del cantiere del peso di 15-20 kg.

Un esame

della giurisprudenza federale dimostra peraltro che il sollevare, trasportare o

spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati

esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STF

U 252/06 del 4 maggio 2007, STFA U 144/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.2, U

222/05 del 21 marzo 2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12 aprile 2000, consid. 3;

A. Bühler, op. cit., p. 241).

Alla luce

di quanto appena esposto il TCA deve concludere che nel caso concreto non sono

soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter

riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.

Infine, a

proposito dell'affermazione secondo cui i medici avrebbero attribuito il danno

alla salute lamentato da RI 1 a un evento infortunistico (cfr. doc. VIII),

occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che

soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo

raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel quadro

dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un indizio a

favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U

86, p. 51). Al riguardo, va rilevato che la nozione medica di trauma non

corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico

esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre

all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non

presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000; A. Bühler, op.

cit., p. 266, p. 268; A. Maurer, op. cit., p. 175s.).

2.10. Sia nel

questionario del 27 settembre 2008, che nel rapporto del 29 ottobre 2008

l'assicurato ha sostenuto di avere, durante quella stessa giornata di lavoro,

in precedenza "urtato la spalla destra contro le scatole di cartone che

contenevano delle curve e dei gomiti per collegare i tubi in PVC quando si

eseguono delle canalizzazioni" (cfr. Doc. 19).

Ora,

anche volendo dare credito a questa versione dei fatti (che peraltro non figura

nel formulario di "Annuncio di infortunio LAINF", Doc. 1 e neppure

nei certificati medici, cfr. Doc. 3, Doc. 4, Doc. 6 e Doc. 8)., il TCA constata

che un evento specifico, circoscritto nel tempo e nello spazio, che presenti

segnatamente le caratteristiche della repentinità e della straordinarietà, non

è stato individuato con sufficiente precisione (cfr. Doc. 13:

"probabilmente di avere urtato contro qualche contenitore o tubo a

terra").

Anche, da

questo profilo, non siamo dunque in presenza di un infortunio.

Il TCA è

giunto a questa stessa conclusione in una sentenza del 9 luglio 1997,

pubblicata in RDAT I-1998, p. 327, riguardante una fattispecie per certi

versi analoga a quella ora sub judice: in quell’occasione, si trattava

di un giovane giocatore di hockey su ghiaccio - uno sport in cui i giocatori

notoriamente si scambiano colpi non indifferenti - sofferente di una lesione al

labbro glenoidale anteriore della spalla destra, che non era stato in grado

d’attribuire il danno alla salute lamentato a un episodio preciso.

Questo

Tribunale è pervenuto allo stesso risultato nella sentenza 35.1998.105 del 13

gennaio 1999, concernente un assicurato che, al

termine di un allenamento di calcio in palestra, ha avvertito dei disturbi alla

parte interna del ginocchio destro, rivelatisi poi essere una tendinopatia

distale del muscolo semitendinoso e semimembranoso destro. Egli aveva preteso

rammentare di essere caduto e di aver ricevuto parecchi colpi, senza tuttavia

riuscire a specificare un fatto ben preciso interessante il ginocchio destro.

In una

sentenza 35.2000.66 del 30 maggio 2001, sempre questa Corte ha negato

l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, nel caso di un’assicurata che

aveva semplicemente riferito del manifestarsi di disturbi alla mano ed al

braccio destro in occasione di un trasloco effettuato sull’arco di più giorni.

L'interessata non aveva saputo definire né la data del presunto infortunio né,

tantomeno, il luogo in cui esso sarebbe sopravvenuto.

Con

pronunzia 35.2002.9 del 27 maggio 2002, il TCA ha escluso la responsabilità

dell’assicuratore LAINF, anche a titolo di lesione parificata ai postumi

d’infortunio, trattandosi di un assicurato che aveva riferito di avere iniziato

a risentire una sensazione di calore a livello dell’omero sinistro,

trasformatasi progressivamente in dolore, dopo avere, per alcune ore,

trasportato e montato gli elementi di un ponteggio. All’interessato era stato

rimproverato di non avere saputo segnalare uno specifico episodio a carattere

infortunistico, interessante la spalla sinistra, quale, ad esempio, un brusco

gesto compiuto con il braccio.

Allo

stesso risultato il TCA è giunto in una sentenza 35.2009.11 del 22 aprile 2009

nel caso di un assicurato che ha accusato disturbi al ginocchio dopo una

giornata di lavoro.

Comunque,

anche volendo per ipotesi ammettere che l'evento infortunistico è costituito

dal contatto fra la spalla dell'assicurato e la scatola di cartone, mancherebbe

comunque il nesso di causalità naturale (cfr. consid. 2.6) tra il danno alla

salute e l'infortunio visto che egli ha continuato a lavorare e soltanto alle

16:30 del 2 settembre 2008, allorché stava sistemando i tubi, ha sentito

"un dolore alla spalla destra (come uno strappo)" (cfr. Doc. 13).

Considerandi

Inoltre il

dottor __________, medico di __________ dell'CO 1, il 5 novembre 2008, ha

attestato in modo convincente che i traumi subiti non erano atti a provocare le

lesioni di tipo degenerativo descritte nell'artro RM (cfr. Doc. 20 e Doc. 12:

"lieve tendinosi della cuffia senza rottura. Lesione SLAP I

(degenerativa). Piccolo sperone osseo acromio clavicolare"; cfr.

sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla

facoltà per il giudice di basare la sua pronuncia su tali rapporti, cfr. STF

8C_41/2008 del 14 gennaio 2009; DTF 122 V 157 consid. 1c pag. 161 in fine; v.

pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).

2.11

Occorre infine

esaminare se l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente

possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad

infortunio una serie di lesioni corporali.

L’art. 9

cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,

prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni

degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono

equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno

straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni

di articolazioni;

c. lacerazioni

del menisco;

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti

muscolari

f. lacerazioni

dei tendini;

g. lesioni

dei legamenti;

h.

lesioni del timpano.

Le

lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio

solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion

fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.

2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano

e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato

scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito

della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi

connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha

precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio,

oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al

corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure

laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento

di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado

di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha

pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di

un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti

nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti

ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della

situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,

STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).

Necessario

è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.

268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione

sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,

addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto

attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo

avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli

infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale

Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,

p. 2341).

2.12

L’assicuratore

LAINF convenuto, dopo avere negato che l’evento occorso a RI 1

è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ha sostenuto pure

l’inapplicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF, facendo essenzialmente riferimento

alle conclusioni contenute nell’apprezzamento del 5 novembre 2008 del medico di

__________ dottor __________ (Doc. 20).

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte ritiene che nel fatto di sollevare ripetutamente

un oggetto del peso di circa 10 kg, non è ravvisabile un fattore esterno ai

sensi della giurisprudenza citata al precedente considerando.

In

particolare una tale operazione, svolta nell'ambito dell'attività professionale

abituale di magazziniere, non comporta un potenziale di pericolo accresciuto

(cfr. STCA 35.2007.99 del 22 gennaio 2008).

Alla luce

della documentazione medica agli atti non è peraltro neppure dimostrato che

l’assicurato fosse portatore di una delle diagnosi esaustivamente enumerate

all’art. 9 cpv. 2 OAINF.

In

particolare ciò non è il caso per la lesione di tipo SLAP di I grado.

Al

riguardo nella già citata sentenza 35.2008.47 del 13 ottobre 2008, il TCA si è

così espresso:

"

In base a quanto affermato dal dott. X (analoghe

indicazioni si ritrovano, ad esempio, nel sito web

www.chirurgie-orthopedique.be), il labbro è un anello fibrocartilagineo

applicato sulla circonferenza della glena, che consente di aumentare la

profondità della cavità glenoidale e di offrire così alla testa omerale una

migliore congruenza.

D’altro canto, alla lesione di grado I

corrisponde una netta sfilacciatura della parte superiore del labbro di aspetto

degenerativo, senza stacco del tendine del capolungo del bicipite (doc. 31, p.

5).

Questo Tribunale, nel quadro di una pregressa

procedura ricorsuale sfociata nella STCA 35.2001.49 del 7 gennaio 2002, ha

appurato, dopo avere interpellato uno specialista in chirurgia ortopedica, che

una lesione interessante la fibrocartilagine - in quella fattispecie si

trattava di un distacco osteo-cartilagineo nella zona di carico del condilo

femorale esterno destro -, non può essere assimilata a una frattura ossea ai

sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (cfr. la versione tedesca:

"Knochenbrücke")."

Anche la "lieve"

tendinosi (cfr. www.traumapoint.com:

"Le tendinosi sono alterazioni degenerative che compaiono in seguito a

tendiniti cronicizzate e trascurate. Il tendine presenta in questi casi delle

alterazioni istologiche e microscopiche e può, talvolta, andare incontro a

rottura."), senza rottura, è una patologia di natura degenerativa, per cui

non siamo in presenza di una lesione parificata.

In tale

contesto va ricordato esaminando l'art. 9 cpv. 2 OAINF con riferimento alle

lacerazioni dei tendini (lett. f), l'Alta Corte ha ricordato che le

disposizioni speciali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF non tollerano

interpretazione né restrittiva né estensiva bensì conforme al loro senso e

scopo, nei limiti della norma generale. La lista delle lesioni corporali

parificate non può essere estesa attraverso un'interpretazione per analogia

(cfr. DTF 114 V 302 consid. 3e).

La nostra

Corte federale ha segnatamente riconosciuto che la mancata menzione degli

stiramenti tendinei - a differenza di quelli muscolari che sono esplicitamente

elencati -, costituisce un silenzio qualificato dell'ordinanza e non una

semplice svista redazionale (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3d) e, sempre secondo

il TFA, la non parificazione degli stiramenti dei tendini a infortunio non è né

contraria alla legge né arbitraria né costitutiva di disparità di trattamento

(cfr. DTF 114 V 302 consid. 3c).

A

proposito delle rotture parziali dei tendini ("Sehnenteilruptur"),

il TFA ha espresso le seguenti considerazioni:

"

(…)

5.

- a) Gemäss den medizinischen Unterlagen liegt

eine Sehnenzerrung sowohl bei überproportionaler Streckung

bzw. Spannung der Sehne als auch bei Zerreissung einzelner Sehnenfaserbündel

(Teilruptur) vor. Ein eigentlicher Sehnenriss besteht erst dann, wenn die Sehne

vollständig gerissen ist. Nach der Praxis der SUVA werden indessen nicht nur

vollständige Sehnenrisse als unfallähnliche Körperschädigungen übernommen,

sondern auch Teilrupturen, sofern sie, was in der Regel nur operativ oder durch

Kontrastmitteldarstellung geschehen kann, eindeutig nachgewiesen sind. Im

Hinblick auf diese Praxis der SUVA erkannte die Vorinstanz, solange in einem

konkreten Fall eine medizinische Feststellung fehle, wonach das Vorliegen eines

Teilrisses nicht wahrscheinlich, sondern allenfalls bloss möglich sei, müsse

die Diagnose einer blossen Zerrung ebenfalls zur Annahme eines Sehnenrisses im

Sinne von

Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV führen. Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet

werden. Nach den zutreffenden Ausführungen der SUVA besteht zwar kein

Anlass, die Sehnenteilruptur nicht als unfallähnliche Körperschädigung im Sinne

von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV zu qualifizieren. Weil die Diagnose eines

Teilrisses mangels eines Funktionsausfalles jedoch klinisch schwierig zu

stellen ist und nach Sehnenteilrupturen sehr rasch eine Irritation des

Begleitgewerbes entsteht, so dass ein Teilriss nicht mehr von der Pathologie

des Sehnenbegleitgewerbes unterschieden werden kann, sind an den Nachweis eines

Teilrisses strenge Anforderungen zu stellen. Nur unter dieser Voraussetzung

bleibt eine klare Abgrenzung der Sehnenteilrupturen von den Sehnenzerrungen

gewährleistet.

(…).

c) Zusammenfassend ergibt sich somit, dass sich

die Leistungspflicht der obligatorischen Unfallversicherung für unfallähnliche

Körperschädigungen aufgrund von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV nach Sinn und Zweck

dieser Vorschrift streng auf Sehnenrisse beschränkt

(Erw. 5a). Ausgeschlossen ist insbesondere der Einbezug der übrigen

Sehnenpathologie, einschliesslich der Krankheiten des Begleitgewerbes. Weil

sich die partiellen Sehnenrisse in der Regel klinisch nicht von sekundären

entzündlichen Reaktionen (Tendinitis, Peritendinitis, Paratenonitis,

Tendovaginitis) unterscheiden lassen (RAMSEYER, a. a. O., S. 576), fällt eine

Qualifikation als unfallähnliche Körperschädigung nur in Betracht, wenn die

Teilruptur als solche medizinisch eindeutig festgestellt ist, sei dies

intraoperativ oder durch Kontrastmitteldarstellung. Kann dieser Nachweis nicht

erbracht werden, so hat der Leistungsansprecher die Folgen zu tragen (Erw.

5b)." (DTF 114 V 305s. consid. 5 – il corsivo è

del redattore).

In

sintesi, secondo la nostra Corte federale, alle lacerazioni vere e proprie ("Sehnenrisse")

vanno dunque assimilate le rotture parziali, ossia le lacerazioni di singoli

fasci di fibre tendinee ("Zerreissung einzelner Sehnenfaserbündel"),

ma unicamente a condizione che possano essere provate in modo inequivocabile

mediante esami con mezzi di contrasto (artro-RMN) oppure intervento operatorio.

Tale rigore probatorio si giustifica in ragione delle difficoltà a porre la

diagnosi clinica, vuoi per l'assenza di deficit funzionale vuoi per le reazioni

infiammatorie secondarie (cfr., pure, A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 104,

nota 101).

In una

sentenza U 235/02 del 6 agosto 2003, l’Alta Corte ha dichiarato inapplicabile

l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, nel caso in cui una lesione tendinea parziale

non presenti i segni di una lacerazione oppure di una rottura del tendine

stesso:

" 2.1 Contrariamente a quanto per esempio disposto in relazione ai

legamenti (art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF), per la cui regolamentazione il

legislatore ha consapevolmente utilizzato il concetto più ampio di

"lesioni", comprendente cioè i fenomeni di lacerazione, di stiramento

come pure di dilatazione (cfr. RAMI 1990 no. U 112 pag. 373; Ramseier,

Unfallähnliche Körperschädigungen, in: Therapeutische Umschau, 1985, pag. 576),

non tutte le lesioni tendinee possono, alla luce dei principi suesposti

(consid. 1.2), essere parificate ad infortunio, bensì, giusta la lett. f del

predetto articolo, solo le lacerazioni o rotture totali (DTF 114 V 302 consid.

3d, 306 consid. 5c) e, a condizioni più severe, le lacerazioni o rotture

parziali (DTF 114 V 306 consid. 5c).

2.2

Già solo per questo motivo non può essere

condivisa la tesi – peraltro contrastante con la precedente prassi sviluppata

dallo stesso Tribunale cantonale, il quale, nel giudizio pubblicato in RDAT

1996.

II n. 74 pag. 257 segg., aveva (giustamente) sottolineato, riguardo al

concetto di lesione, che esso riveste un significato più ampio rispetto a

quello di rottura e comprende, secondo il senso ad esso comunemente dato, tanto

gli strappi quanto le deformazioni o gli stiramenti - sostenuta nella pronuncia

querelata secondo cui il concetto di lesione del tendine sarebbe equivalente a

quello di lacerazione e di rottura, i termini non potendo essere ritenuti

sinonimi.

Né può essere tratta conclusione diversa dal

fatto che, secondo la terminologia medica richiamata dalla parte opponente, la

lacerazione sia qualificata quale lesione conseguente alla rottura di un

tessuto, tale definizione presupponendo comunque l'esistenza (inequivocabile)

di una rottura, anche solo parziale, del tendine, ossia, alla luce della giurisprudenza

summenzionata (consid. 1.2), l'accertamento di una lacerazione di singoli fasci

di fibre tendinee.

2.3

A conferma di ciò, si ricorda inoltre che,

nella sentenza del 28 agosto 2000 in re F., U 441/99, consid. 4, evocata dalle

parti come pure dal giudizio impugnato, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha già avuto modo di precisare che una lesione parziale della

parte inferiore del tendine del sopraspinato ("Partialläsion der Supraspinatussehnen-Unterfläche"),

non presentante i segni di una lacerazione del tendine stesso, non configura

una lesione assimilata ad infortunio (nello stesso senso anche la sentenza inedita

dell'11 settembre 1998 in re L., U 64/97, nel cui contesto la qualifica di

lesione parificabile ai postumi d'infortunio è stata negata a una

"semplice" lesione della cuffia dei rotatori non mostrante segni di lacerazione;

cfr. pure DTF 123 V 43)." (STFA succitata)

In una

sentenza U 162/06 del 10 aprile 2007, l'Alta Corte ha in particolare

sottolineato che:

"

Dans ce contexte, on rappellera qu'une rupture de

la coiffe des rotateurs constitue une déchirure de tendons au sens de l'art. 9

al. 2 let. f OLAA; elle est assimilée à un accident, même si elle fait suite à

un événement en soi relativement ordinaire, insuffisant pour entraîner à lui seule

une déchirure en l'absence d'une atteinte dégénérative préexistante (ATF 123 V 43)."

In esito a quanto precede, un obbligo a prestazioni non può pertanto

essere imposto all’Istituto assicuratore convenuto, nemmeno a titolo di lesione

parificata all'infortunio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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