35.2009.23
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18 maggio 2009Italiano31 min
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Numero d'incarto:
35.2009.23
Data decisione, Autorità:
18.05.2009, TCA
Titolo:
5/07 accendendo motore della pompa per bagnare la vigna,stiramento musc.del braccio e sospetto del plesso brachiale sx.12/07 posto term.a prest.non più nesso causale.Doc.agli atti non consentono di vagliare con piena cogniz.di causa la vert.sub judice.Accert.somm. dei fatti.Rinvio atti all'ass.LAINF
CAUSALITÀ NATURALE
INFORTUNIO PROFESSIONALE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 6 LPGA
art. 61 let. g LPGA
art. 30 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2009.23
rs
Lugano
18 maggio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 febbraio 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16
gennaio 2009 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 30 maggio
2007 il datore di lavoro di RI 1, attivo quale operaio agricolo, __________
Avv. RA 1 di __________, ha compilato e trasmesso alla __________ un formulario
“Annuncio d’infortunio–bagatella LAINF” relativo all’assicurato.
Più
precisamente è stato indicato che l’8 maggio 2007 durante il lavoro, nel tirare
la cordina per accendere il motore a scoppio della pompa per bagnare la vigna,
il braccio sinistro del proprio dipendente è stato strappato all’indietro dalla
stessa cordina, provocandogli un forte dolore a tale arto (cfr. doc. Z2).
L’assicurato
ha riportato “uno stiramento muscolare e sospetto del plesso brachiale
sinistro” (cfr. doc. ZM1; ZM2).
L’assicuratore
infortuni ha assunto il caso quale lesione parificabile a infortunio ex art. 9
cpv. 2 OAINF e ha corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 29 gennaio
2008, la CO 1 ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni a fare tempo dal 7
dicembre 2007, facendo difetto, da tale data in poi, una relazione di causalità
con il sinistro del maggio 2007 (cfr. doc. Z14).
1.3. RI 1 ha
interposto personalmente opposizione contro il provvedimento del 29 gennaio
2008 (cfr. doc. Z25),
Al
riguardo va osservato che anche la __________, cassa malati dell’assicurato, il
6 febbraio 2008, ha inoltrato opposizione cautelativa avverso la decisione
menzionata (cfr. doc. Z23).
Tuttavia
la __________, dopo la visione degli atti afferenti alla fattispecie
trasmessile dalla CO 1, ha ritirato la propria opposizione (cfr. doc. Z28).
1.4. Con
decisione su opposizione del 16 gennaio 2009 la CO 1 ha confermato il contenuto
del suo primo provvedimento del 29 gennaio 2008 (cfr. doc. A).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 5 febbraio 2009 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1,
ha contestato la decisione su opposizione del 16 gennaio 2009, rilevando,
segnatamente, che non ci sono ancora le premesse per definire che i dolori da
lui lamentati in continuazione siano conseguenza o meno dell’infortunio del
maggio 2008, peraltro assunto dalla CO 1 che ha corrisposto le prestazioni
assicurative. Egli ha precisato che nei giorni seguenti si sarebbe dovuto
nuovamente sottoporre a una risonanza magnetica per vedere se si riusciva a
dare una risposta al dolore, continuo, lamentato sia al braccio che al collo.
L’insorgente
ha, altresì, asserito di non accettare la decisione dell’assicuratore LAINF, in
quanto sia il Dr. med. __________ che il Dr. med. __________, specialista,
hanno affermato che non vi erano al momento pareri medici nel senso delle
conclusioni indicate dalla CO 1. Egli ha osservato che una decisione definitiva
da parte dell’Istituto assicuratore avrebbe potuto essere presa unicamente il
giorno in cui si sarebbero avuti pareri definitivi dei medici che attualmente
lo curano (cfr. doc. I).
1.6. L’assicuratore
LAINF, rappresentato dall’avv. RA 2, in risposta, ha postulato un’integrale
reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. L’avv. RA 1,
dopo aver ottenuto una proroga del termine per presentare eventuali altri mezzi
di prova (cfr. doc. IV, V, VI), il 30 marzo 2009, da un lato, ha comunicato che
l’assicurato, il 16 febbraio 2009 si è sottoposto a una risonanza magnetica
della spalla sinistra, trasmettendo il relativo referto. Dall’altro, ha
allegato copia di alcune certificazioni di alcuni medici, ossia del Dr. med. __________
dell’11 marzo 2009, del Dr. med. __________ del 17 marzo 2009 e del Dr. med. __________
del 12 dicembre 2008, rispettivamente del 27 marzo 2009 (cfr. doc. VII;
VIIA-E).
1.8. Il 26 aprile
2009 la parte resistente, tramite l’avv. RA 2, si è riconfermata nelle proprie
allegazioni e domande, specificando in particolare che gli atti prodotti dal
ricorrente non cambiano la situazione né apportano qualcosa di nuovo (cfr. doc.
IX).
1.9. Il doc. IX è
stato inviato per conoscenza al patrocinatore dell’assicurato (cfr. doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a
porre termine alle proprie prestazioni a decorrere dal 7 dicembre 2007 oppure
no.
2.3. Preliminarmente
va osservato che l’Istituto assicuratore resistente ha posto termine al
versamento delle prestazioni di corta durata a fare tempo da una data
precedente a quella dell’emissione della decisione del 29 gennaio 2008, ovvero
dal 7 dicembre 2007 (cfr. doc. Z-11).
In
proposito occorre rilevare che con sentenza del 10 maggio 2004 nella causa D.,
U 199/03, pubblicata in DTF 130 V 380 e in SVR 2004 UV Nr. 16 pag. 53, il TFA
ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con
effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente
riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di
spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione
o revisione processuale). Nella fattispecie esaminata dall’Alta Corte il caso è
stato liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame
corretto della situazione – in realtà non si era mai verificato.
Nella
citata sentenza il TFA ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi
a prestazioni di lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto
in tali evenienze il principio della protezione della buona fede si oppone
all’atto di porre termine con effetto immediato alle stesse.
Con
sentenza del 29 novembre 2006 nella causa N., U 455/05 / 457/05, pubblicata in
DTF 133 V 57 e in SVR 2007 UV Nr. 13, la nostra Massima Istanza ha, inoltre,
deciso che anche sotto il regime della LPGA la cura medica e l’indennità
giornaliera possono essere adattate retroattivamente. In particolare è stato
puntualizzato che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta ininfluente, visto che le
citate prestazioni dell’assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni
durevoli ai sensi di tale disposizione.
In quel
caso il TFA ha ritenuto corretto il modo di procedere dell’istituto
assicuratore che, con decisione formale del 2 dicembre 2003, aveva stabilito
che i disturbi alla schiena accusati da un assicurato - il quale, il 31
dicembre 2002, aveva subito un incidente della circolazione in sella al proprio
scooter - non si trovavano più in relazione di causalità con l’evento
traumatico menzionato a decorrere dal 31 luglio 2003. L’assicuratore LAINF
aveva posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 31 luglio
2003 e all’assunzione delle spese di cura dal 7 agosto 2003.
E’ utile
sottolineare che successivamente a queste date non erano comunque più state
erogate prestazioni di corta durata. Nella fattispecie giudicata dall’Alta
Corte non si poneva, quindi, il problema di un’eventuale restituzione.
Nella
presente evenienza la CO 1, con decisione formale del 29 gennaio 2008, ha
negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi al braccio e al collo
lamentati dall’assicurato a partire dal 7 dicembre 2007 (cfr. doc. Z14).
Alla luce
di quanto sopra esposto risulta che l’operato dell’assicuratore LAINF, che ha
soppresso l’erogazione di prestazioni con effetto retroattivo, trattandosi in
casu di prestazioni di corta durata e non comportando il caso concreto alcuna
restituzione di prestazioni, non presta il fianco a critiche.
2.4. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.5. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione
di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista
un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.6. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. Nella
presente evenienza dalle carte processuali si evince che l’8 maggio 2007 il
braccio sinistro dell’assicurato è stato strappato all’indietro dalla cordina
che questi stava tirando per accendere il motore a scoppio della pompa utilizzata
per bagnare la vigna. Egli ha indicato di avere accusato un forte dolore
all’arto superiore sinistro (cfr. doc. ZM1).
L’11 settembre 2007 il Dr.
med. __________, FMH in neurologia, compilando il “Primo certificato medico
LAINF”, dopo aver precisato che la cura era iniziata il 6 luglio 2007, ha
diagnosticato un “lieve trauma da trazione plesso brachiale sx” (cfr.
doc. ZM2).
Il Dr. med. __________,
medicina generale, il 23 novembre 2007, ha attestato che la situazione era
peggiorata con importanti formicolii alle mani e che era previsto un nuovo
controllo dal Dr. med. __________ (cfr. doc. ZM6).
Dal certificato medico
all’attenzione della CO 1 del 3 dicembre 2007 allestito dal Dr. med. __________
emerge che i reperti clinici ed elettrofisiologici erano compatibili con una
lieve lesione del plesso brachiale su trauma da trazione del maggio 2007 e che
a quel momento era eventualmente anche presente un’irritazione C6 a sinistra.
Il neurologo ha dichiarato l’assicurato inabile al lavoro al 100% dal 12
novembre 2007 fino a data da valutare (cfr. doc. ZM7).
Il 6 dicembre 2007 è stata
eseguita una RM della colonna cervicale dell’insorgente che ha posto in luce:
" Compressione
della radice C7 a sinistra e lieve restringimento del canale spinale con
compressione sul midollo su ernia discale. Importante spondilartrosi C4-C5 a
destra.” (Doc. ZM8)
Il Dr.
med. __________, il 21 dicembre 2007, ha indicato che da inizio novembre 2007
l’assicurato accusava cervicobrachialgia a sinistra e che era discutibile se
l’ernia discale C6/C7 fosse di origine posttraumatica (cfr. doc. ZM10).
Dal rapporto del 21 marzo
2008 del Dr. med. __________, spec. in chirurgia ed esperto in medicina
infortunistica, nonché medico fiduciario della CO 1 risulta che:
" (…)
Il caso è stato giustamente assunto come
strappo/stiramento muscolare ed eventualmente del plesso brachiale sinistro. La
situazione successivamente è poi andata peggiorando sia soggettivamente che
obbiettivamente per cui da novembre il paziente risulta inabile al lavoro in
misura completa. La patologia riscontrata a livello del rachide cervicale è
chiaramente ed esclusivamente di natura degenerativa e, a questo riguardo,
occorre leggere il referto radiologico completo e non solo le conclusioni.
Il fatto che il paziente affermi di non
avere mai avuto disturbi prima dell’incidente denota, ancora una volta, che le
persone quasi mai intendono la ragione medico legale di questi problemi;
ribadisco che il semplice post hoc ergo propter hoc (prima dell’evento niente e
dopo tutto) non ha alcuna valenza in medicina assicurativa.
La diagnosi è assolutamente chiara ed è
riferita a una “degenerazione discale multisegmentale della colonna cervicale
affiancata da ernia discale C6-C7 che comprime la radice C7 a sinistra nonché
importante spondilartrosi C4-C5 destra; iperlordosi ed osteocondrosi multisegmentale
con spondilartrosi ipertrofica”.
Non una di queste componenti può rientrare
in qualche modo in un contesto infortunistico rispettivamente il fatto avvenuto
l’8.5.2007 non ha potuto causare le patologie rilevate alla colonna cervicale.
Per questa motivazioni, alla luce per altro
di una diagnosi assolutamente chiara e precisa (diversamente dall’inizio ove si
parlò di uno strappo/stiramento muscolare o probabile stiramento del plesso
brachiale) l’assicuratore Lainf non può ammettere l’ulteriore assunzione del
caso dopo il 7.12.2007, che deve essere posta a carico dell’assicuratore
malattia del resto già interessato al caso.” (Doc. ZM11)
Il 16 febbraio 2009 è
stata esperita una MRI della spalla sinistra del ricorrente. Dal relativo
referto si evince quanto segue:
" Segni
di tendinopatia del sovraspinoso con tendine irregolare nelle porzioni
anteriori, esterne con iniziali segni di borsite subacromiale-subdeltoidea.
Alterazioni edematose nelle porzioni supero esterne della testa omerale e nelle
porzioni più anteriori, in prossimità del solco bicipitale, con tendine del
capo lungo del bicipite ispessito e in parte irregolare nelle porzioni più
craniali.
Ispessimento con irregolarità pure delle
porzioni superiori del tendine del sotto scapolare. Non evidente versamento
nell’articolazione omero-scapolare o segni di atrofia della muscolatura.
Discreto edema a livello dell’articolazione acromio-claveare e presenza di un
osso acromiale quale variante della norma. Alterazioni degenerative pure delle
porzioni antero-superiori del labbro glenoideo. Non evidenti segni di atrofia
muscolare o residui ematomi nei tessuti molli sottocutanei o nella muscolatura
della spalla sin.” (Doc. VIIA)
Il Dr. med. __________,
l’11 marzo 2009, ha certificato che la situazione dell’assicurato era
nettamente migliorata e che la MRI alla spalla non ha evidenziato lacerazioni
tendinee ma piuttosto alterazioni degenerative di tipo cronico. Egli ha pure
osservato, in relazione alla prognosi, che il caso avrebbe dovuto essere
lasciato aperto, visto che non è da escludere una riacutizzazione della
sintomatologia in particolari circostanze (cfr.doc. VIIIB).
Il 17 marzo 2009 il Dr.
med. __________ ha affermato che:
" (…)
a mio avviso i dolori e i disturbi accusati dal paziente all’arto superiore
sinistro e in regione soprascapolare a sinistra derivano probabilmente da uno
stato dopo una lieve lesione parziale del plesso brachiale superiore sinistro
nell’ambito del trauma dell’8.5.2007, rimane in diagnosi differenziale un nesso
con l’ernia discale C6-C7 evidenziata alla MRI cervicale. Ritengo però un nesso
con quest’ernia discale meno probabile. Questo da una parte per i disturbi
accusati dal paziente fin dall’inizio e le alterazioni all’esame ENG
riscontrati nell’estate 2007 e poi per la localizzazione del dolore e delle
parestesie formicolanti accusati dal paziente, localizzazione non tipica per
una radicolopatia C7. (…)” (Doc. VIIC)
Infine nel
rapporto del 12 dicembre 2008 il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, ha in particolare attestato che una parte dei disturbi poteva
essere dovuta a una sindrome d’attrito sottoacromiale grado 1-2 della spalla sx,
ricordando che l’assicurato era già stato operato alla cuffia della spalla
destra alcuni anni prima dal Dr. med. __________ (cfr. doc. VIIID).
Il 27 marzo 2009 il Dr.
med. __________, che ha visitato l’insorgente il giorno prima, ha attestato
che:
" Attualmente
lamenta ancora dolori cervicobrachiali associati a episodi di cefalea perietale
sx ed ogni tanto parestesia nelle dita della mano sx. I disturbi relativi alla
sindrome d’attrito sottoacromiale alla spalla sx, sono praticamente scomparsi.
Possiamo quindi affermare che i disturbi
residuali sono da collegare alla lesioni del plesso brachiale dall’infortunio
riportato nel maggio 2007. I disturbi attuali non sono da collegare alla
sindrome d’attrito sottoacromiale della spalla sx.” (Doc. VIIE)
2.8. Secondo la
costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame
del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata
resa la decisione su opposizione impugnata (fra le tante: STFA del 22 aprile
2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003
pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre
2001 nella causa C., U 213/01; STFA del
12 aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa
J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re
C., pag. 5, non pubblicata;
RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a;
DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107
V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005,
nella causa C. R:,
K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA del
17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa
G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio
1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non
pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138;
RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582
consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
Nel caso
di specie i certificati dell’11 marzo 2009 del Dr. med. __________, del 17
marzo 2009 del Dr. med. __________ e del 27 marzo 2009 del Dr. med. __________
(cfr. doc. VIIB, VIIC, VIIE) sono posteriori all'emissione della decisione su
opposizione impugnata.
Tuttavia
essi sono stati prodotti con l’intento di acclarare l’eziologia dei disturbi
ancora accusati dall’assicurato all’arto superiore sinistro e al collo dopo il
6 dicembre 2007. La situazione del ricorrente non risulta del resto
sostanzialmente cambiata rispetto al periodo antecedente il gennaio 2009 (cfr.
doc. VIIE).
Pertanto
tali documenti sono rilevanti ai fini del presente giudizio.
Essi sono
suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo
della situazione antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2
settembre 2003 nella causa L., U 299/02).
2.9. La CO 1 ha
negato a decorrere dal 1° agosto 2007 delle ulteriori prestazioni assicurative
in relazione all’evento dell’ 8 maggio 2007, fondandosi sulla valutazione del
Dr. med. __________, il quale ha ritenuto, da un lato, che l’assicurato sia
affetto da “compressione della radice C7 a sinistra e lieve restringimento
del canale spinale con compressione sul midollo su ernia discale. Importante
spondilartrosi C4-C5 a destra” (cfr. doc. ZM8), dall’altro, che tale
diagnosi non va connessa a quanto occorsogli l’8 maggio 2007 (cfr. doc. ZM11)
L’insorgente, dal canto
suo, contesta la conclusione dell’assicuratore LAINF, producendo al riguardo
alcuni certificati medici dei Dr. med. __________, __________ e __________
(cfr. doc. I, VII +A/E).
Secondo
la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori
fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme
delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere
piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
2.10. Chiamato a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale, tutto ben
considerato, ritiene che la documentazione medica all’inserto non consenta di vagliare, con piena cognizione di causa, la
vertenza sub judice.
Essa non
permette né di escludere né di ammettere, con la necessaria tranquillità, che i
disturbi al braccio sinistro e al collo lamentati dall’assicurato siano, a
partire dal 7 dicembre 2007, ancora di pertinenza dell’Istituto assicuratore
resistente, di modo che un approfondimento specialistico si rivela
indispensabile.
In
effetti, da una parte, la valutazione del Dr. med. __________, peraltro
enunciata senza visitare personalmente l’assicurato e secondo cui quanto posto in luce dalla RM della colonna cervicale del 6
dicembre 2007 - ovvero la “compressione della radice C7 a sinistra e lieve
restringimento del canale spinale con compressione sul midollo su ernia
discale. Importante spondilartrosi C4-C5 a destra” (cfr. doc. ZM8) - non
può rientrare in qualche modo in un contesto infortunistico, rispettivamente il
fatto avvenuto l’8 maggio 2007 non ha potuto causare le patologie rilevate alla
colonna cervicale (cfr. doc. ZM11), non può essere posta a fondamento
del presente giudizio.
Il fatto che il medico
fiduciario della CO 1 sostenga che i disturbi accusati dall’assicurato alla
colonna cervicale siano di origine extra-traumatica, circostanza d’altronde non
smentita dai medici interpellati dall’assicurato (cfr. consid. 2.8.), non
implica che la problematica al braccio sinistro non sia più in alcuna connessione
con lo stiramento muscolare e del plesso brachiale provocato dall’evento del
maggio 2007 e assunto dalla CO 1 quale lesione parificata a infortunio ex art.
9 cpv. 2 OAINF.
In proposito va osservato
che il meccanismo di stiramento muscolare che avviene a distanza del plesso
costituisce la causa indiretta della lesione traumatica del plesso brachiale.
Questa causa è la più
frequente e il meccanismo di lesione consiste, segnatamente, in uno stiramento
brusco che provoca l’aumento della distanza acromio-mastoidea e una lesione da
trazione del plesso (cfr. www.chirurgianerviperiferici.com).
Il plesso brachiale
corrisponde a uno dei sei plessi nervosi appartenente al sistema nervoso
periferico costituito dai rami anteriori dei nervi spinali cervicali e toracici
(cfr. www.wikipedia.org).
Giova, inoltre,
evidenziare che l’ernia del disco non risulta, in ogni caso, nell'elenco
esaustivo di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF relativo alle lesioni corporali
equiparate a infortunio (cfr. STFA U 403/01 del 14 ottobre 2002).
Il Dr. med. __________ non
ha fatto accenno alcuno alla problematica legata allo stiramento muscolare e
soprattutto alla lesione del plesso brachiale.
Il medico fiduciario
dell’assicuratore LAINF, quale specialista in chirurgia ed esperto in medicina
infortunistica, non risulta essere, comunque, lo specialista più adeguato per
valutare le condizioni del plesso brachiale dell’assicurato.
Occorre, poi, ricordare che, conformemente a una costante giurisprudenza, per
ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario che l'infortunio
rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno alla salute, di
modo che è sufficiente che l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori,
abbia pregiudicato l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e ne
costituisca, in questo senso, una semplice concausa (cfr. DTF 112 V
376s. consid. 3a, 115 V 134 consid. 3, 117 V 376s. consid. 3a, 119 V 337
consid. 1; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 101).
D’altra parte, neppure le
affermazioni del Dr. med. __________ convincono.
Benché, quale specialista
FMH in neurologia, sia particolarmente qualificato a pronunciarsi in merito
alla lesione del plesso brachiale, egli si è limitato ad attestare, in primo
luogo, che i dolori e i disturbi accusati dall’insorgente all’arto superiore
sinistro e in regione soprascapolare derivano probabilmente da uno stato dopo
una lieve lesione parziale del plesso brachiale superiore sinistro nell’ambito
dell’evento del maggio 2007 che ha comportato uno stiramento muscolare del
braccio sinistro.
In secondo luogo, che, sulla
base dei disturbi accusati fin dall’inizio, delle alterazioni all’esame ENG
dell’estate 2007 e della localizzazione del dolore e delle parestesie
formicolanti - localizzazione non tipica per una radicolopatia C7 -, ritiene meno
probabile una relazione causale tra i disturbi e l’ernia discale C6-C7 (cfr.
doc. VIIC).
Il medico ha giustificato
quanto appena indicato in maniera succinta e laconica senza meglio dettagliare
il suo apprezzamento. Ad esempio egli non ha specificato le alterazioni
riscontrate dall’esame ENG, né dove fossero localizzati il dolore e le
parestesie formicolanti. D’altro canto, nemmeno ha indicato quale sia la
localizzazione tipica per la radicolopatia C7.
Anche il Dr. Med. __________,
chirurgo ortopedico, il quale ha affermato che i disturbi residuali (dolori
cervicobrachiali, cefalea, parestesia della mano sinistra) sono da collegare
alla lesione del plesso brachiale connesso allo stiramento del maggio 2007
(cfr. doc. VIIE), non ha, del resto, fornito alcuna motivazione scientifica a
sostegno del suo parere
Giova, altresì, ricordare
che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le
certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01
del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in
ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF
125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa
C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Per quanto
attiene all’asserzione dell’assicurato secondo cui egli non avrebbe mai avuto
problemi al braccio prima dell’evento del maggio 2007 (cfr. doc. Z25), è utile
sottolineare che è vero che la regola “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo,
dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.
La giurisprudenza del TFA
ha, infatti, stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo
l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua
conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re
Fatti
V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.
24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,
nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, p. 41).
E’
altrettanto vero, tuttavia, che tale circostanza può comunque costituire un
indizio in tal senso (cfr. STFA U 166/06 del 21 dicembre 2006 consid. 1.3.).
2.11. Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
In
proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
Considerandi
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente
o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente
TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte
federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nell’evenienza
concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.
L’assicuratore LAINF, nell’ambito della presente procedura, ha infatti
interpellato unicamente il Dr. med. __________, la cui valutazione, per i
motivi già ampiamente esposti al considerando precedente, non risulta
convincente. L’Istituto assicuratore resistente che aveva assunto il caso
dell’assicurato quale lesione parificata per lo stiramento muscolare e la
relativa trazione del plesso brachiale, dopo la lettura del rapporto del Dr.
med. __________, doveva peraltro sapere che, senza perlomeno un complemento
istruttorio, quanto affermato dal medico, il quale aveva esaminato unicamente
lo stato della colonna cervicale, non era sufficiente quale prova
dell'estinzione del carattere causale.
La CO 1
ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF
8C_704/2007 del 9 aprile 2008).
Si giustifica, di conseguenza,
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti
all’assicuratore LAINF resistente perché disponga accertamenti specialistici
più approfonditi riguardo all’eziologia dei disturbi all’arto superiore
sinistro e al collo ancora lamentati dall’assicurato posteriormente al 6
dicembre 2007 e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente
circa l’estinzione o meno di una relazione di casualità naturale tra detta
problematica e l’evento del maggio 2007.
2.12
L'assicurato,
vincente in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr.
1’200.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 16 gennaio 2009 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi dei consid. 2.10.
e 2.11.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà, inoltre, all’assicurato l’importo di fr. 1’200.- (IVA inclusa) a
titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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