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35.2009.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 maggio 2009Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.

24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,

nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che tale circostanza può comunque costituire un

indizio in tal senso (cfr. STFA U 166/06 del 21 dicembre 2006 consid. 1.3.).

2.11. Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

In

proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

Considerandi

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente

o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo scrivente

TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nell’evenienza

concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.

L’assicuratore LAINF, nell’ambito della presente procedura, ha infatti

interpellato unicamente il Dr. med. __________, la cui valutazione, per i

motivi già ampiamente esposti al considerando precedente, non risulta

convincente. L’Istituto assicuratore resistente che aveva assunto il caso

dell’assicurato quale lesione parificata per lo stiramento muscolare e la

relativa trazione del plesso brachiale, dopo la lettura del rapporto del Dr.

med. __________, doveva peraltro sapere che, senza perlomeno un complemento

istruttorio, quanto affermato dal medico, il quale aveva esaminato unicamente

lo stato della colonna cervicale, non era sufficiente quale prova

dell'estinzione del carattere causale.

La CO 1

ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF

8C_704/2007 del 9 aprile 2008).

Si giustifica, di conseguenza,

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

all’assicuratore LAINF resistente perché disponga accertamenti specialistici

più approfonditi riguardo all’eziologia dei disturbi all’arto superiore

sinistro e al collo ancora lamentati dall’assicurato posteriormente al 6

dicembre 2007 e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente

circa l’estinzione o meno di una relazione di casualità naturale tra detta

problematica e l’evento del maggio 2007.

2.12

L'assicurato,

vincente in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr.

1’200.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 16 gennaio 2009 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi dei consid. 2.10.

e 2.11.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà, inoltre, all’assicurato l’importo di fr. 1’200.- (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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