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Decisione

35.2009.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 aprile 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I termini

stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal

settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua

incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio

incluso (cpv. 4).

Giusta

l’art. 40 LPGA il termine legale non può essere prorogato (cpv. 1).

Se

l’assicuratore assegna un termine per una determinata azione, commina

contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza. Sono escluse

conseguenze diverse da quelle comminate (cpv. 2).

Il

termine stabilito dall’assicuratore può essere prorogato, purché sussistano

motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza (cpv. 3).

2.5. Nella

presente evenienza la decisione dell’11 agosto 2008 con la quale è stato

ritenuto che PI 1 il 7 aprile 2008 non è rimasta vittima di un infortunio ai

sensi di legge, né di una lesione parificabile a infortunio indica con

precisione i rimedi giuridici esposti al consid. 2.3. (cfr. doc. A15).

La RI 1, il 14 agosto

2008, ha interposto opposizione cautelativa chiedendo di poter visionare una

copia dell’incarto in possesso della CO 1 relativo all’evento in questione

(cfr. doc. A14).

L’assicuratore LAINF

resistente, il 21 agosto 2008, ha trasmesso alla ricorrente copia dell’incarto

richiesto.

Inoltre, in

quell'occasione, l'assicuratore contro gli infortuni rilevando che

l’opposizione cautelativa del 14 agosto 2008 non adempiva le

esigenze di motivazione e conclusione contemplate dall’art. 10 cpv. 1 OPGA,

ha impartito ad RI 1, ai sensi dell’art. 10 cpv. 5 OPGA, un termine di 30

giorni per inoltrare un’opposizione che soddisfacesse i requisiti contemplati

dalla legge con la comminatoria che in caso contrario non sarebbe entrato nel

merito dell’opposizione cautelativa del 14 agosto 2008 (cfr. doc. A3).

Lo scritto del 21 agosto

2008 appena citato è stato spedito all’RI 1 venerdì 22 agosto 2008 per

raccomandata (cfr. doc. A3; VIII) e le è stato recapitato, secondo quanto si

evince dalle indicazioni della Posta, lunedì 25 agosto 2008 (cfr. doc. VIII2).

Il termine

di 30 giorni per inoltrare il complemento all’opposizione cautelativa

debitamente motivato e con le relative conclusioni è, perciò, iniziato a

decorrere il 26 agosto 2008 ed è scaduto mercoledì 24 settembre 2008.

Entro

questa data, quindi, l’insorgente avrebbe dovuto consegnare il complemento di opposizione

alla CO 1 o a un ufficio postale svizzero (cfr. consid. 2.4.).

Il

complemento all’opposizione cautelativa, per contro, è stato inviato per

raccomandata alla CO 1 soltanto, al più presto, il 21 ottobre 2008 (cfr. doc.

A2).

Non

Considerandi

risulta, poi, che la RI 1 abbia postulato, motivando, la concessione di una

proroga di tale termine (cfr. consid. 2.3.).

In simili

condizioni, il complemento all’opposizione cautelativa del 14 agosto 2008 - la

quale non ossequia i requisiti di cui all’art. 10 cpv. 1 OPGA (cfr. doc. A14) -

risulta tardivo (cfr., in virtù dell’analogia tra l’art. 10 cpv. 5 OPGA e

l’art. 61 lett. b. LPGA, STF 8C_767/2008 del 12 gennaio 2009 consid. 5.1, 5.2.1

afferente a un caso di mancato ossequio di un termine impartito dal Tribunale

della assicurazioni sociali del Canton Zurigo alla parte ricorrente

rappresentata da un avvocato per produrre la relativa procura)

2.6

Occorre ora

esaminare se l'RI 1 può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi

dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,

sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla

cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,

consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.

128.

e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in

intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide

profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare

l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA

del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

Tutto ben

considerato, il TCA ritiene che nel caso di specie non sono dati i presupposti

per restituire il termine per interporre opposizione.

In

effetti, a prescindere dalla circostanza che in concreto non risulta che la

ricorrente abbia postulato, giustificando la propria richiesta, la restituzione

del termine, questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile

l’inoltro tardivo del complemento all’opposizione.

Giova, in

proposito, osservare, in generale, che il fatto di intraprendere delle misure,

come ad esempio raccogliere dei mezzi di prova rilevanti, per giustificare la

fondatezza della propria impugnativa va considerato quale impedimento maggiore

che legittima la restituzione di un termine legale (cfr. STFA del 25 luglio

2001.

nella causa D., I 7/01).

2.7

Alla luce di

quanto esposto, occorre concludere che l’opposizione interposta contro la

decisione dell’11 agosto 2008 emessa dalla CO 1 è effettivamente irricevibile.

L’assicuratore

LAINF resistente, a ragione, dunque non è entrato nel merito dell’opposizione.

Di

conseguenza la decisione su opposizione del 2 dicembre 2008 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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