35.2009.3
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1 aprile 2009Italiano16 min
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Numero d'incarto:
35.2009.3
Data decisione, Autorità:
01.04.2009, TCA
Titolo:
Decisione su oppos.di irricevibilità,poiché il complemento all'opposizione cautelativa,la quale non ossequiava i requisiti di cui all'art.10 cpv.1OPGA,è stato inoltrato tardivamente,ossia dopo il termine di 30 gg fissato dall'assicuratore LAINF.Non dati i presupposti per restituire il termine
INTEMPESTIVITÀ
IRRICEVIBILITÀ
OPPOSIZIONE
RESTITUZIONE DEI TERMINI
art. 38 LPGA
art. 39 LPGA
art. 40 LPGA
art. 41 LPGA
art. 52 cpv. 1 LPGA
art. 10 cpv. 1 OPGA
art. 10 cpv. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2009.3
rs
Lugano
1 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2
dicembre 2008 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
In relazione al caso PI 1,
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione dell’11 agosto 2008 la CO 1 ha stabilito che l’evento del 7 aprile
2008 occorso a PI 1 e annunciato come “storta al piede sinistro al salire uno
scalino” (cfr. doc. A11) non costituisce infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA,
né lesione parificabile a infortunio giusta l’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. A15).
1.2. Il 14 agosto
2008 la RI 1 ha inviato all’assicuratore LAINF il seguente scritto:
"
(…) con la presente facciamo seguito ed espresso
riferimento alla decisione da voi resa in data 11 agosto 2008 concernente
l’assicurata di cui a margine, e da noi ricevuta in coppia (recte: copia) per
conoscenza.
Alfine di poter valutare
in modo appropriato e conoscenza di causa il contenuto di detta decisione, vi
invitiamo a volerci inviare, a stretto giro di posta, una copia dell’incarto in
vostro possesso e relativo all’evento dannoso in questione.
Visto quanto sopra esposto
e considerato che ci necessitano ulteriori informazioni complementari per
poterci determinare nel caso in questione, ci vediamo nell’obbligo di
formulare, con la presente, regolare opposizione cautelativa contro la
decisione in oggetto e ciò alfine di rispettare il termine legale, conformemente
all’articolo 52 cpv. 1 LPGA. Non appena saremo in possesso delle informazioni
richiestevi, sarà nostra premura gestire il presente incarto nei termini più
brevi, e comunicarvi, successivamente, la nostra presa di posizione
relativamente alla presente opposizione cautelativa.”
(Doc. A14)
1.3. La CO 1, il
21 agosto 2008, in risposta, ha comunicato che:
"
Facciamo riferimento alla vostra opposizione
cautelativa del 14.08.08 e come richiesto vi inoltriamo copia del nostro
incarto.
Poiché l’opposizione non
contiene né una motivazione né una conclusione così come richiesto all’art. 10
capoverso 1 OPGA, vi assegniamo un termine di 30 giorni per inoltrarci una
opposizione che soddisfi i requisiti richiesti dalla legge (art. 10 capoverso
5). In caso contrario non entreremo nel merito dell’opposizione cautelativa del
14.08.08.” (Doc. A3)
1.4. Il 21 ottobre
2008 la RI 1 ha inoltrato all’assicuratore LAINF un allegato intitolato
“opposizione” con cui ha chiesto di prendere a carico le conseguenze e le spese
legate all’evento del 7 aprile 2008, argomentando, segnatamente, da un lato,
che la distorsione alla caviglia sinistra diagnosticata dal Dr. med. __________
dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. A12) rientra chiaramente e
senza ombra di dubbio nella casistica definita dall’art. 9 cpv. 2 OAINF.
Dall’altro,
che, siccome l’affezione in questione è sopravvenuta allorquando l’assicurata
effettuava un movimento non abituale camminando in fretta, perdendo il punto di
appoggio, un fattore straordinario ed esterno non può essere negato (cfr. doc.
A2).
1.5. La CO 1, il
2 dicembre 2008, ha dichiarato irricevibile l’opposizione, in quanto lo scritto
del 21 ottobre 2008 risultava tradivo (cfr. doc. A1).
1.6. Il 9 gennaio
2009 la RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha nuovamente
illustrato i motivi per cui ritiene che l’evento del 7 aprile 2008 debba essere
assunto dall’assicuratore LAINF resistente (cfr. doc. I).
1.7. Nella sua
risposta di causa del 19 gennaio 2009 la CO 1 ha proposto di respingere
l’impugnativa, ribadendo che l’atto di complemento dell’opposizione del 21
ottobre 2008 è tardivo, poiché non è stato inviato entro il termine di 30
giorni assegnato il 21 agosto 2008. Inoltre l’Istituto assicuratore ha
osservato che la RI 1 nemmeno ha chiesto una proroga del termine prima della
relativa scadenza, né ha formulato una richiesta di restituzione del termine
(cfr. doc. III).
1.8. Con scritto
del 2 febbraio 2009 PI 1 ha asserito di essere del parere e della convinzione
che debba essere la CO 1 a coprire tutte le spese legate al fatto dell’aprile
2007, considerando che si è trattato di un infortunio e non di malattia (cfr.
doc. IV).
1.9. Il 9
febbraio 2008 la CO 1 ha ribadito che l’oggetto del litigio si limita all’esame
della decisione di inammissibilità fondata su motivi formali dalla stessa
emanata il 2 dicembre 2008 (cfr. doc. VI).
1.10. La RI 1 non
si è più pronunciata in merito alla fattispecie.
1.11. Su richiesta
del TCA, la CO 1, il 26 marzo 2009, ha comunicato che lo scritto del 21 agosto
2008 è stato spedito il 22 agosto 2008 e il relativo numero della raccomandata
(cfr. doc. VIII + 1/2).
1.12. Il doc. VIII
+ 1/2 è stato trasmesso per conoscenza all’RI 1 e a PI 1 (cfr. doc. IX; X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Questa
Corte, nell'ambito della presente procedura, può pronunciarsi unicamente sull'oggetto della lite
determinata dal provvedimento su opposizione 7 giugno 2002, vale a dire sulla
questione di sapere se è a giusta ragione o meno che l'assicuratore LAINF
resistente abbia considerato tardiva l'opposizione della ricorrente interposta
contro la decisione iniziale dell’11 agosto 2008.
Ogni ulteriore richiesta è
improponibile in questa sede.
Al riguardo è utile
ricordare che la giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STFA C 344/05 dell’11 dicembre 2006 consid. 1.1.;
SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid.
3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
In
particolare in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 4-3 (n. 19) il TFA ha
ricordato che:
"
2.- a) Nach der Rechtsprechung (BGE 110 V 48 und
seitherige Urteile) bilden Anfechtungsgegenstand im verwaltungsgerichtlichen
Beschwerdeverfahren, formell betrachtet, Verfügungen im Sinne von Art. 5 VwVG
(vgl. BGE 124 V 20 Erw. 1,25 Erw. 2a, je mit Hinweisen) und -materiell - die in
den Verfügungen geregelten Rechtsverhältnisse."
2.3. L'art. 52
cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni possono essere impugnate entro trenta
giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno
eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
L'opposizione,
che in materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve
essere inoltrata nella forma scritta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a OPGA) ed
essere firmata (cfr. art. 10 cpv. 4 OPGA) deve contenere una conclusione e una
motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA).
L'art. 10
cpv. 5 OPGA stabilisce che se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al
capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per
rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel
merito.
In una
sentenza I 25/06 del 27 marzo 2007 il Tribunale federale ha sviluppato al
riguardo le seguenti considerazioni:
"
(...)
Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de
l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable
pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera
pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
4.2 Alors que l'art. 108 al. 3 OJ prévoit
explicitement qu'un délai supplémentaire ne peut être imparti en procédure
fédérale que lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs
du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans que le recours soit
manifestement irrecevable, on ne retrouve pas pareille limitation en procédure
administrative (art. 10 al. 5 OPGA) ou en procédure judiciaire de première
instance (art. 61 let. b 2ème phrase LPGA, dont le texte correspond à celui de
l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS, abrogé avec l'entrée en vigueur de la
LPGA le 1er janvier 2003).
Selon la jurisprudence développée en relation avec
l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS - qui s'applique également dans la
procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 61 let. b
2ème phrase LPGA; arrêt I 126/05 du 6 juin 2005, consid. 2) et dans la
procédure d'opposition (art. 10 al. 5 OPGA; arrêt I 99/06 du 8 septembre 2006,
consid. 2.2; voir également ATF 123 V 128 consid. 3a et b p. 130 et les références) -, un délai permettant à
l'intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si
les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d'une manière générale,
dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s'agit
là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance -
excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - de fixer un délai pour
corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 107 V 244 consid. 2 in fine p. 245, 104 V 178).
(...)"
In
un'altra sentenza 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 l'Alta Corte ha ricordato
che:
"
(...)
5.5 Nella recente sentenza citata I 898/06,
questo Tribunale ha avuto modo di affermare che il termine supplementare
dell'art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare a un vizio dell'opposizione è un termine
stabilito da un'autorità e, in quanto tale, è per principio prorogabile
(consid. 3.4; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, no.
9 all'art. 40; del medesimo autore, Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen,
in: Schaffhauser/Kieser, Praktische Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004,
pag. 19 seg.; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz
des Kantons Zürich, 2a ed., Zurigo 1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte
sul Meno 1990, pag. 311). La concessione di una proroga
presuppone tuttavia motivi sufficienti. La prassi amministrativa è a tal
riguardo generosa e considera motivo sufficiente un sovraccarico di lavoro,
un'assenza oppure l'impossibilità di entrare in relazione con la parte patrocinata
(Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12
no. 9). Questa prassi contrasta in un certo qual modo con l'obbligo di celerità
della procedura. Nondimeno, sia l'approvazione di domande di proroga del
termine formulate dal patrocinatore, sia lo svolgimento rapido della procedura
sono nell'interesse della persona assicurata, motivo per cui l'assicuratore
deve di principio concedere un breve termine supplementare se intende
respingere una domanda di proroga del termine (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9
all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 10;
Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag. 311). Lo stesso
principio vale per la procedura di opposizione come pure per quella di ricorso
di prima istanza (sentenza citata, consid. 3.4). (...)"
2.4. Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno
del termine.
Se la
parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è
stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38
cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Una
comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra
persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo
giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (cpv. 2bis).
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal
settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio
incluso (cpv. 4).
Giusta
l’art. 40 LPGA il termine legale non può essere prorogato (cpv. 1).
Se
l’assicuratore assegna un termine per una determinata azione, commina
contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza. Sono escluse
conseguenze diverse da quelle comminate (cpv. 2).
Il
termine stabilito dall’assicuratore può essere prorogato, purché sussistano
motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza (cpv. 3).
2.5. Nella
presente evenienza la decisione dell’11 agosto 2008 con la quale è stato
ritenuto che PI 1 il 7 aprile 2008 non è rimasta vittima di un infortunio ai
sensi di legge, né di una lesione parificabile a infortunio indica con
precisione i rimedi giuridici esposti al consid. 2.3. (cfr. doc. A15).
La RI 1, il 14 agosto
2008, ha interposto opposizione cautelativa chiedendo di poter visionare una
copia dell’incarto in possesso della CO 1 relativo all’evento in questione
(cfr. doc. A14).
L’assicuratore LAINF
resistente, il 21 agosto 2008, ha trasmesso alla ricorrente copia dell’incarto
richiesto.
Inoltre, in
quell'occasione, l'assicuratore contro gli infortuni rilevando che
l’opposizione cautelativa del 14 agosto 2008 non adempiva le
esigenze di motivazione e conclusione contemplate dall’art. 10 cpv. 1 OPGA,
ha impartito ad RI 1, ai sensi dell’art. 10 cpv. 5 OPGA, un termine di 30
giorni per inoltrare un’opposizione che soddisfacesse i requisiti contemplati
dalla legge con la comminatoria che in caso contrario non sarebbe entrato nel
merito dell’opposizione cautelativa del 14 agosto 2008 (cfr. doc. A3).
Lo scritto del 21 agosto
2008 appena citato è stato spedito all’RI 1 venerdì 22 agosto 2008 per
raccomandata (cfr. doc. A3; VIII) e le è stato recapitato, secondo quanto si
evince dalle indicazioni della Posta, lunedì 25 agosto 2008 (cfr. doc. VIII2).
Il termine
di 30 giorni per inoltrare il complemento all’opposizione cautelativa
debitamente motivato e con le relative conclusioni è, perciò, iniziato a
decorrere il 26 agosto 2008 ed è scaduto mercoledì 24 settembre 2008.
Entro
questa data, quindi, l’insorgente avrebbe dovuto consegnare il complemento di opposizione
alla CO 1 o a un ufficio postale svizzero (cfr. consid. 2.4.).
Il
complemento all’opposizione cautelativa, per contro, è stato inviato per
raccomandata alla CO 1 soltanto, al più presto, il 21 ottobre 2008 (cfr. doc.
A2).
Non
Considerandi
risulta, poi, che la RI 1 abbia postulato, motivando, la concessione di una
proroga di tale termine (cfr. consid. 2.3.).
In simili
condizioni, il complemento all’opposizione cautelativa del 14 agosto 2008 - la
quale non ossequia i requisiti di cui all’art. 10 cpv. 1 OPGA (cfr. doc. A14) -
risulta tardivo (cfr., in virtù dell’analogia tra l’art. 10 cpv. 5 OPGA e
l’art. 61 lett. b. LPGA, STF 8C_767/2008 del 12 gennaio 2009 consid. 5.1, 5.2.1
afferente a un caso di mancato ossequio di un termine impartito dal Tribunale
della assicurazioni sociali del Canton Zurigo alla parte ricorrente
rappresentata da un avvocato per produrre la relativa procura)
2.6
Occorre ora
esaminare se l'RI 1 può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi
dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,
senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,
sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla
cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,
consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.
128.
e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;
U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, n. 151).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in
intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide
profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare
l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA
del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).
Tutto ben
considerato, il TCA ritiene che nel caso di specie non sono dati i presupposti
per restituire il termine per interporre opposizione.
In
effetti, a prescindere dalla circostanza che in concreto non risulta che la
ricorrente abbia postulato, giustificando la propria richiesta, la restituzione
del termine, questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile
l’inoltro tardivo del complemento all’opposizione.
Giova, in
proposito, osservare, in generale, che il fatto di intraprendere delle misure,
come ad esempio raccogliere dei mezzi di prova rilevanti, per giustificare la
fondatezza della propria impugnativa va considerato quale impedimento maggiore
che legittima la restituzione di un termine legale (cfr. STFA del 25 luglio
2001.
nella causa D., I 7/01).
2.7
Alla luce di
quanto esposto, occorre concludere che l’opposizione interposta contro la
decisione dell’11 agosto 2008 emessa dalla CO 1 è effettivamente irricevibile.
L’assicuratore
LAINF resistente, a ragione, dunque non è entrato nel merito dell’opposizione.
Di
conseguenza la decisione su opposizione del 2 dicembre 2008 deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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