35.2009.35
Lesione parificata a infortunio. Rifiuto di prestazioni da parte dell'assicuratore infortuni. Accertamento sommario dei fatti. Valore probatorio ridotto delle certificazioni del medico curante. Rinvio
24 agosto 2009Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2009.35
Data decisione, Autorità:
24.08.2009, TCA
Titolo:
Lesione parificata a infortunio. Rifiuto di prestazioni da parte dell'assicuratore infortuni. Accertamento sommario dei fatti. Valore probatorio ridotto delle certificazioni del medico curante. Rinvio all'assicuratore per nuovi accertamenti
ACCERTAMENTO INESATTO DEI FATTI
ATTO MEDICO
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 4 LPGA
art. 43 cpv. 1 LPGA
art. 9 cpv. 2 let. e OAINF
Raccomandata
Incarto n.
Fatti
35.2009.35
rs
Lugano
24 agosto
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3
febbraio 2009 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
in relazione al caso PI 1,
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 24
novembre 2008 la ditta __________ di __________ ha annunciato all’CO 1 che il
proprio dipendente PI 1 (1946), il 18 novembre 2008, alzando una lastra di
vetro ha accusato forti dolori alla schiena (cfr. doc. 1).
1.2. Con
decisione su opposizione del 3 febbraio 2009 l'CO 1 ha confermato la propria
decisione del 12 dicembre 2008 (cfr. doc. 12) con cui ha rifiutato l’assunzione
del caso, ritenendo che i dolori accusati dall’assicurato, da un lato, non
sarebbero da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge, dall’altro,
non costituirebbero una lesione parificata ai postumi di un infortunio.
In
particolare a quest’ultimo proposito è stato precisato che eventi verificatisi
durante lo svolgimento di un’attività professionale abituale non danno luogo a
delle lesioni corporali parificabili a infortunio e che i danni alla salute
dipendenti da azioni ripetute e continue, come il sollevamento ripetuto di pesi,
devono essere esclusi dall’assicurazione infortuni.
L’assicuratore
LAINF resistente ha, inoltre, osservato che l’assicurato non ha riportato una
delle lesioni di cui all’art. 9 cpv. 2 OAINF, in quanto non può essere ammessa
l’esistenza di uno stiramento muscolare ma si è trattato di contratture
muscolari reattive dovute a dolori che hanno origine nelle articolazioni (cfr.
all. 1 a doc. I).
1.3. Contro
questa decisione la RI 1, assicuratore LAMal di PI 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di prestazioni
assicurative LAINF a favore dell’assicurato.
A
sostegno della pretesa ricorsuale l’assicuratore malattia ha, segnatamente,
addotto che PI 1, il 1° dicembre 2008, nel questionario afferente alla descrizione
dell’evento ha affermato che nello spostare delle lastre di vetro di 80-90 kg, tenendone
una alzata ha sentito un forte dolore alla schiena.
Alla
domanda se si è trattato di un’attività abituale, egli ha, inoltre, risposto
che il suo lavoro abituale è la saldatura.
La parte
ricorrente ha, altresì, sottolineato che secondo il certificato medico del Dr.
med. __________ del 1° dicembre 2008 l’assicurato ha riportato uno stiramento
del muscolo romboide inferiore destro e una sindrome dorso-lombo-vertebrogena.
La RI 1
ha evidenziato di essere d’accordo che l’assicurato non ha subito un infortunio
ai sensi di legge.
Essa
ritiene tuttavia che PI 1 abbia riportato una lesione parificata a infortunio
giusta l’art. 9 cpv. 2 lett. e OAINF. In primo luogo, visto che la sua attività
professionale abituale come saldatore non comprende il sollevamento di pesi
così rilevanti, il sollevamento di circa 80-90 kg non rientra nel novero dei
procedimenti motori consueti dell’assicurato e configura, pertanto, un atto
presentante il necessario potenziale di pericolo accresciuto. A mente della __________
l’esistenza di un fattore esterno repentino deve essere ammessa.
In
secondo luogo, all’assicurato sono stati diagnosticati uno stiramento muscolare
romboide inferiore e una sindrome dorso-lombo-vertebrogena. Egli, quindi,
presenta un’affezione di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. e OAINF (cfr. doc. I).
1.4. L’CO 1,
rappresentato dall’avv. RA 1, il 25 marzo 2009 ha presentato la risposta di
causa con cui ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. La RI 1 si è
pronunciata nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 6 maggio 2009,
al quale ha allegato un’attestazione del 29 aprile 2009 del Dr. med. __________
(cfr. doc. VII; B1; B2).
1.6. Il 18 maggio
2009 l’avv. RA 1 ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. IX).
1.7. Il doc. IX è
stato trasmesso per conoscenza alla RI 1 e a PI 1 (cfr. doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chamato a verificare se l’CO 1 fosse legittimato a negare il proprio obbligo a
prestazioni in relazione all’evento del 18 novembre 2008 oppure no.
Questa
Corte prende atto che le parti sono concordi riguardo al fatto che in casu non
si è verificato un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.
Il parere
delle stesse, per contro, diverge per quanto attiene alla questione di sapere
se siano adempiute o meno le condizioni per ammettere una lesione parificata ai
postumi di infortunio.
2.3. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L’art. 9
cpv. 2 OAINF, che parifica a infortunio una serie di lesioni corporali, nella
versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non
attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le
seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo (cfr. STF 8C_108/2009 del
13 luglio 2009 consid. 3.2.), sono equiparate all’infortunio, anche se non
dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h.
lesioni del timpano.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. STF 8C_108/2009 del 13
luglio 2009 consid. 3.2.; DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il
fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto
brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità
in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha
precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad
infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine
esternamente al corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 4.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione
accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di
posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid.
4.2.3).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività
professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili
ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito
dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali
fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo
accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15
aprile 2004).
Necessario
è, inoltre, che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385,
p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che
l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di
secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va
piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di
un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro
gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale
Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,
p. 2341).
Occorre, infine, ricordare che le lesioni corporali enunciate dall’elenco di
cui all’art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF sono assimilate all’infortunio anche se
la loro causa prima è da ricondurre a una malattia o a fenomeni degenerativi,
purché un evento a carattere infortunistico abbia aggravato o reso manifesto il
preesistente danno alla salute (cfr. STF 8C_108/2009 del 13
luglio 2009 consid. 3.2.; DTF 123 V 43 cpsid. 2b).
2.5. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova
dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.
5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.6. Nella
presente fattispecie, come già visto nei fatti, nel mese di novembre 2008
l’allora datore di lavoro di PI 1 ha annunciato all’CO 1 che il proprio
dipendente, il 18 novembre 2008, ha accusato forti dolori alla schiena alzando
una lastra di vetro di 80-90 kg (cfr. doc. 1, 5).
L’assicurato
ha interrotto la propria attività lavorativa di saldatore lunedì 24 novembre
2008 (cfr. doc. 1).
Dal
Certificato medico LAINF compilato il 1° dicembre 2008 dal Dr. med. __________,
FMH in medicina interna, emerge che la prima consultazione ha avuto luogo il 24
novembre 2008. Il medico ha precisato che l’assicurato gli ha indicato di aver avvertito
un forte dolore lombare il 18 novembre 2008, scaricando una lastra di vetro.
Quale
reperto locale il medico curante ha indicato:
"
Raddrizzamento della lordosi lombare,
contratture dell’erecta spinea dorso-lombare, particolarmente all’altezza
dell’apice della scapola destra.”
Il Dr.
med. __________ ha, poi, menzionato, quale reperto radiografico, “spondilofitosi
dorso-lombare”.
La
diagnosi formulata dal medico curante corrisponde a uno stiramento del muscolo
romboideo inferiore destro e a una sindrome dorso-lombo-vertebrogena.
L’assicurato
è stato ritenuto inabile al lavoro al 100% per due settimane e gli sono stati
prescritti AINS, oltre a sedute di fisioterapia (cfr. doc. 9, 7, 8).
Il 5
dicembre 2008 il medico curante ha certificato che l’incapacità al lavoro
sarebbe stata totale fino al 20 dicembre 2008 (cfr. doc. 10).
Considerandi
II 26
gennaio 2009 il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e medico
__________ dell’CO 1, ha diagnosticato una lombalgia. Egli ha dichiarato che
non si era in presenza, almeno con probabilità, di una diagnosi contenuta
nell’art. 9 cpv. 2 OAINF. Inoltre il medico ha specificato che non si trattava
di stiramenti muscolari, ma di contratture muscolari reattive dovute a dolori
che hanno origine nelle articolazioni interapofisarie e che una contrattura
muscolare non è uno stiramento (cfr. doc. 17).
Il Dr.
med. __________, il 29 aprile 2009, ha attestato quanto segue:
"
(…)
Il signor PI 1 si è
presentato da me il 24 novembre 2008 per un dolore dorso-lombare insorto
improvvisamente il 18 novembre 2008, mentre stava scaricando una lastra di
vetro. Si è trattato di un evento improvviso, inatteso, durante un’attività che
non è quella abituale per il signor PI 1.
Il 24 novembre il signor PI
1.
aveva talmente dolori ed era talmente rigido da essere difficile da
esaminare.
Il 27 novembre si è
presentato in controllo, i dolori erano localizzati piuttosto all’altezza
dell’apice della scapola destra, dove si inserisce il muscolo romboideo
(musculus romboideus maior dexter).
Dall’anamnesi e dall’esame
clinico si è trattato secondo me di uno stiramento di questo muscolo. (…)”
(Doc. B1)
2.7
L’CO 1 ha
negato all’assicurato il versamento di prestazioni LAINF, in quanto ritiene che
in concreto non si sia in presenza di una lesione corporale contemplata
all’art. 9 cpv. 2 OAINF.
L’Istituto
assicuratore, al riguardo, ha segnatamente indicato, fondandosi sulla
valutazione del medico di circondario, che l’assicurato non era affetto da
stiramenti muscolari, bensì da contratture muscolari dovute a disturbi a
livello del segmento vertebrale (cfr. doc. 12; all. 1 a doc. I).
La
ricorrente ha contestato tale conclusione, affermando, sulla base dell’apprezzamento
del Dr. med. __________, che l’assicurato soffriva, oltre che di una sindrome
dorso-lombo-vertebrogena, di uno stiramento muscolare del romboide inferiore
destro (cfr. doc. I).
Secondo
la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori
fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme
delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere
piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
2.8
Chiamato a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale, tutto ben
considerato, ritiene che la documentazione medica all’inserto non consenta di vagliare, con piena cognizione di causa, la
vertenza sub judice.
Essa non
permette né di escludere né di ammettere, con la necessaria tranquillità, che PI
1.
in occasione dell’evento del 18 novembre 2008 abbia riportato uno stiramento
del muscolo romboideo inferiore destro, di modo che un approfondimento
specialistico si rivela indispensabile.
In
effetti, da una parte, la valutazione del Dr. med. __________, peraltro
enunciata senza visitare personalmente l’assicurato, e meglio che l’assicurato
lamentava lombalgie e che non si trattava di stiramenti muscolari ma di
contratture muscolari reattive dovute a dolori che avevano origine nelle
articolazioni interapofisarie (attinenti alle vertebre della colonna
vertebrale; cfr. doc. 17), non può essere posta a fondamento del presente
giudizio.
Il parere
del medico __________ risulta assai laconico e scarno. Egli non ha fornito
alcuna motivazione scientifica per la quale, PI 1 non poteva accusare, oltre a disturbi
connessi a problematiche alla colonna vertebrale – riconosciuti anche dal
medico curante come sindrome dorso-lombo-vertebrogena (cfr. doc. 9) – uno
stiramento del muscolo romboideo.
Del resto
l’azione di sollevare, o comunque tenere sollevata, una lastra di un peso
rilevante implica l’utilizzo dei muscoli situati nella zona delle scapole, come
il muscolo grande romboide che connette la scapola alle vertebre della colonna
vertebrale (cfr. www.wikipedia.org).
D’altra parte, neppure le
affermazioni del Dr. med. __________ convincono.
Il medico curante, che ha
visitato l’assicurato il 24 novembre 2008 (PI 1 ha dichiarato che i dolori sono
peggiorati nel corso dei giorni (cfr. doc. 5)) si è limitato a diagnosticare,
oltre a una sindrome dorso-lombare-vertebrogena, uno stiramento del muscolo
romboideo (cfr. doc. 9) e a indicare di aver riscontrato, durante un ulteriore
consulto del 27 novembre 2008(cfr. doc. 11), che i dolori erano localizzati
piuttosto all’altezza dell’apice della scapola destra dove si inserisce il
muscolo romboideo (cfr. doc. B1).
Il Dr. med. __________,
che d’altronde, quale medico internista, non risulta essere il medico più
adeguato per valutare la problematica che qui interessa, non ha, tuttavia,
dettagliato il suo apprezzamento.
Giova, altresì, ricordare
che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le
certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01
del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in
ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF
125.
V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa
C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
2.9
Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che
considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di
principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore
per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
In
proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente
o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente
TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte
federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
2.10
Nell’evenienza
concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.
L’assicuratore LAINF, nell’ambito della presente procedura, ha infatti
interpellato unicamente il Dr. med. __________, la cui valutazione, per i
motivi già ampiamente esposti al considerando precedente, non risulta
convincente.
L’Istituto
assicuratore resistente, dopo la lettura della breve valutazione del Dr. med. __________,
alla luce di quanto affermato dal Dr. med. __________, doveva peraltro sapere
che, senza perlomeno un complemento istruttorio, quanto affermato dal medico __________,
il quale ha imputato ogni disturbo esclusivamente a problematiche a livello
della colonna vertebrale lombare (egli ha infatti diagnosticato lombalgie; cfr.
doc. 17) , non era sufficiente quale prova della mancata presenza di una
lesione corporale di cui all’art. 9 cpv. 2 OAINF.
L’CO 1
ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF
8C_704/2007 del 9 aprile 2008).
Si giustifica, di conseguenza,
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti
all’assicuratore LAINF resistente perché disponga accertamenti specialistici
più approfonditi riguardo alla tipologia di affezioni riportate dall’assicurato
a livello della schiena in occasione dell’evento del novembre 2008 e, sulla
scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente sul proprio obbligo a
prestazioni.
Previamente, qualora, dagli
accertamenti che l’CO 1 esperirà, dovesse emergere, perlomeno con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni
sociali (cfr. D. Cattaneo, "Le perizie nelle assicurazioni sociali"
in Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG e Helbing & Lichtenhahn, Lugano e
Basilea 2008, pag. 203 seg. (215 e 277)), che PI 1, in occasione dell’evento
del novembre 2008, ha riportato uno stiramento del muscolo romboideo, ossia una
lesione corporale prevista all’art. 9 cpv. 2 lett. e OAINF, l’assicuratore
LAINF dovrà, altresì, verificare presso la __________ quali erano le reali
mansioni svolte dall’assicurato nel corso dei quasi vent’anni in cui è stato
alle sue dipendenze.
In effetti dalle carte
processuali non si evince in modo chiaro e incontrovertibile quale fosse nel
dettaglio l’attività effettuata dall’assicurato presso la __________, la quale,
essendo una media-grande impresa di 120 dipendenti suddivisa in vari reparti
(cfr. __________), può effettivamente prevedere una capillare suddivisione dei
compiti.
Nel caso in cui risultasse
che nelle mansioni abitualmente svolte da PI 1, quale saldatore, non rientrava
il sollevamento o spostamento di pesi rilevanti, come dallo stesso sostenuto
(cfr. doc. 5), e che il sollevamento di una lastra di vetro di almeno 80-90 kg avvenuto
il 18 novembre 2008 costituisce un’eccezione completamente estranea ai processi
motori consueti della sua professione, andrà considerato - ritenuta anche l’età
avanzata dell’assicurato nato nel 1946 - che nel caso di specie si è
confrontati con un evento presentante un certo potenziale di pericolo
accresciuto.
L’esistenza di un fattore
esterno ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF e della relativa giurisprudenza dovrà
essere, quindi, ammessa.
In tal
caso l’CO 1 dovrà, conseguentemente, assumere il caso.
Nell’ipotesi
in cui, invece, dalle indagini che saranno esperite dall’assicuratore LAINF non
emergesse alcuno stiramento del muscolo romboide o comunque che anche il
sollevamento di oggetti pesanti faceva parte dei compiti affidati all’assicurato,
l’esistenza di una lesione parificata a infortunio andrà negata, così come l’obbligo
dell’assicuratore LAINF di erogare prestazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 3 febbraio 2009 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO
1 per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.10.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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