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Decisione

35.2009.35

Lesione parificata a infortunio. Rifiuto di prestazioni da parte dell'assicuratore infortuni. Accertamento sommario dei fatti. Valore probatorio ridotto delle certificazioni del medico curante. Rinvio

24 agosto 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

35.2009.35

rs

Lugano

24 agosto

2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris

Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 marzo 2009 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 3

febbraio 2009 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli

infortuni

in relazione al caso PI 1,

ritenuto, in

fatto

1.1. Il 24

novembre 2008 la ditta __________ di __________ ha annunciato all’CO 1 che il

proprio dipendente PI 1 (1946), il 18 novembre 2008, alzando una lastra di

vetro ha accusato forti dolori alla schiena (cfr. doc. 1).

1.2. Con

decisione su opposizione del 3 febbraio 2009 l'CO 1 ha confermato la propria

decisione del 12 dicembre 2008 (cfr. doc. 12) con cui ha rifiutato l’assunzione

del caso, ritenendo che i dolori accusati dall’assicurato, da un lato, non

sarebbero da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge, dall’altro,

non costituirebbero una lesione parificata ai postumi di un infortunio.

In

particolare a quest’ultimo proposito è stato precisato che eventi verificatisi

durante lo svolgimento di un’attività professionale abituale non danno luogo a

delle lesioni corporali parificabili a infortunio e che i danni alla salute

dipendenti da azioni ripetute e continue, come il sollevamento ripetuto di pesi,

devono essere esclusi dall’assicurazione infortuni.

L’assicuratore

LAINF resistente ha, inoltre, osservato che l’assicurato non ha riportato una

delle lesioni di cui all’art. 9 cpv. 2 OAINF, in quanto non può essere ammessa

l’esistenza di uno stiramento muscolare ma si è trattato di contratture

muscolari reattive dovute a dolori che hanno origine nelle articolazioni (cfr.

all. 1 a doc. I).

1.3. Contro

questa decisione la RI 1, assicuratore LAMal di PI 1, ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di prestazioni

assicurative LAINF a favore dell’assicurato.

A

sostegno della pretesa ricorsuale l’assicuratore malattia ha, segnatamente,

addotto che PI 1, il 1° dicembre 2008, nel questionario afferente alla descrizione

dell’evento ha affermato che nello spostare delle lastre di vetro di 80-90 kg, tenendone

una alzata ha sentito un forte dolore alla schiena.

Alla

domanda se si è trattato di un’attività abituale, egli ha, inoltre, risposto

che il suo lavoro abituale è la saldatura.

La parte

ricorrente ha, altresì, sottolineato che secondo il certificato medico del Dr.

med. __________ del 1° dicembre 2008 l’assicurato ha riportato uno stiramento

del muscolo romboide inferiore destro e una sindrome dorso-lombo-vertebrogena.

La RI 1

ha evidenziato di essere d’accordo che l’assicurato non ha subito un infortunio

ai sensi di legge.

Essa

ritiene tuttavia che PI 1 abbia riportato una lesione parificata a infortunio

giusta l’art. 9 cpv. 2 lett. e OAINF. In primo luogo, visto che la sua attività

professionale abituale come saldatore non comprende il sollevamento di pesi

così rilevanti, il sollevamento di circa 80-90 kg non rientra nel novero dei

procedimenti motori consueti dell’assicurato e configura, pertanto, un atto

presentante il necessario potenziale di pericolo accresciuto. A mente della __________

l’esistenza di un fattore esterno repentino deve essere ammessa.

In

secondo luogo, all’assicurato sono stati diagnosticati uno stiramento muscolare

romboide inferiore e una sindrome dorso-lombo-vertebrogena. Egli, quindi,

presenta un’affezione di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. e OAINF (cfr. doc. I).

1.4. L’CO 1,

rappresentato dall’avv. RA 1, il 25 marzo 2009 ha presentato la risposta di

causa con cui ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. La RI 1 si è

pronunciata nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 6 maggio 2009,

al quale ha allegato un’attestazione del 29 aprile 2009 del Dr. med. __________

(cfr. doc. VII; B1; B2).

1.6. Il 18 maggio

2009 l’avv. RA 1 ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. IX).

1.7. Il doc. IX è

stato trasmesso per conoscenza alla RI 1 e a PI 1 (cfr. doc. X).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chamato a verificare se l’CO 1 fosse legittimato a negare il proprio obbligo a

prestazioni in relazione all’evento del 18 novembre 2008 oppure no.

Questa

Corte prende atto che le parti sono concordi riguardo al fatto che in casu non

si è verificato un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.

Il parere

delle stesse, per contro, diverge per quanto attiene alla questione di sapere

se siano adempiute o meno le condizioni per ammettere una lesione parificata ai

postumi di infortunio.

2.3. Giusta

l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le

prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale,

d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

2.4. L’art. 9

cpv. 2 OAINF, che parifica a infortunio una serie di lesioni corporali, nella

versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non

attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le

seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo (cfr. STF 8C_108/2009 del

13 luglio 2009 consid. 3.2.), sono equiparate all’infortunio, anche se non

dovute a un fattore esterno straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni

di articolazioni;

c. lacerazioni

del menisco;

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti

muscolari

f. lacerazioni

dei tendini;

g. lesioni

dei legamenti;

h.

lesioni del timpano.

Le

lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio

solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion

fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. STF 8C_108/2009 del 13

luglio 2009 consid. 3.2.; DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il

fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto

brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità

in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in

RDAT II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha

precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad

infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine

esternamente al corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure

laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento

di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado

di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 4.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione

accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di

posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid.

4.2.3).

Il TFA ha

pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività

professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili

ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito

dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali

fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo

accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15

aprile 2004).

Necessario

è, inoltre, che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385,

p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che

l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di

secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va

piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di

un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro

gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale

Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,

p. 2341).

Occorre, infine, ricordare che le lesioni corporali enunciate dall’elenco di

cui all’art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF sono assimilate all’infortunio anche se

la loro causa prima è da ricondurre a una malattia o a fenomeni degenerativi,

purché un evento a carattere infortunistico abbia aggravato o reso manifesto il

preesistente danno alla salute (cfr. STF 8C_108/2009 del 13

luglio 2009 consid. 3.2.; DTF 123 V 43 cpsid. 2b).

2.5. Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-

und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova

dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.

5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.6. Nella

presente fattispecie, come già visto nei fatti, nel mese di novembre 2008

l’allora datore di lavoro di PI 1 ha annunciato all’CO 1 che il proprio

dipendente, il 18 novembre 2008, ha accusato forti dolori alla schiena alzando

una lastra di vetro di 80-90 kg (cfr. doc. 1, 5).

L’assicurato

ha interrotto la propria attività lavorativa di saldatore lunedì 24 novembre

2008 (cfr. doc. 1).

Dal

Certificato medico LAINF compilato il 1° dicembre 2008 dal Dr. med. __________,

FMH in medicina interna, emerge che la prima consultazione ha avuto luogo il 24

novembre 2008. Il medico ha precisato che l’assicurato gli ha indicato di aver avvertito

un forte dolore lombare il 18 novembre 2008, scaricando una lastra di vetro.

Quale

reperto locale il medico curante ha indicato:

"

Raddrizzamento della lordosi lombare,

contratture dell’erecta spinea dorso-lombare, particolarmente all’altezza

dell’apice della scapola destra.”

Il Dr.

med. __________ ha, poi, menzionato, quale reperto radiografico, “spondilofitosi

dorso-lombare”.

La

diagnosi formulata dal medico curante corrisponde a uno stiramento del muscolo

romboideo inferiore destro e a una sindrome dorso-lombo-vertebrogena.

L’assicurato

è stato ritenuto inabile al lavoro al 100% per due settimane e gli sono stati

prescritti AINS, oltre a sedute di fisioterapia (cfr. doc. 9, 7, 8).

Il 5

dicembre 2008 il medico curante ha certificato che l’incapacità al lavoro

sarebbe stata totale fino al 20 dicembre 2008 (cfr. doc. 10).

Considerandi

II 26

gennaio 2009 il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e medico

__________ dell’CO 1, ha diagnosticato una lombalgia. Egli ha dichiarato che

non si era in presenza, almeno con probabilità, di una diagnosi contenuta

nell’art. 9 cpv. 2 OAINF. Inoltre il medico ha specificato che non si trattava

di stiramenti muscolari, ma di contratture muscolari reattive dovute a dolori

che hanno origine nelle articolazioni interapofisarie e che una contrattura

muscolare non è uno stiramento (cfr. doc. 17).

Il Dr.

med. __________, il 29 aprile 2009, ha attestato quanto segue:

"

(…)

Il signor PI 1 si è

presentato da me il 24 novembre 2008 per un dolore dorso-lombare insorto

improvvisamente il 18 novembre 2008, mentre stava scaricando una lastra di

vetro. Si è trattato di un evento improvviso, inatteso, durante un’attività che

non è quella abituale per il signor PI 1.

Il 24 novembre il signor PI

1.

aveva talmente dolori ed era talmente rigido da essere difficile da

esaminare.

Il 27 novembre si è

presentato in controllo, i dolori erano localizzati piuttosto all’altezza

dell’apice della scapola destra, dove si inserisce il muscolo romboideo

(musculus romboideus maior dexter).

Dall’anamnesi e dall’esame

clinico si è trattato secondo me di uno stiramento di questo muscolo. (…)”

(Doc. B1)

2.7

L’CO 1 ha

negato all’assicurato il versamento di prestazioni LAINF, in quanto ritiene che

in concreto non si sia in presenza di una lesione corporale contemplata

all’art. 9 cpv. 2 OAINF.

L’Istituto

assicuratore, al riguardo, ha segnatamente indicato, fondandosi sulla

valutazione del medico di circondario, che l’assicurato non era affetto da

stiramenti muscolari, bensì da contratture muscolari dovute a disturbi a

livello del segmento vertebrale (cfr. doc. 12; all. 1 a doc. I).

La

ricorrente ha contestato tale conclusione, affermando, sulla base dell’apprezzamento

del Dr. med. __________, che l’assicurato soffriva, oltre che di una sindrome

dorso-lombo-vertebrogena, di uno stiramento muscolare del romboide inferiore

destro (cfr. doc. I).

Secondo

la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori

fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme

delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere

piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il

rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

2.8

Chiamato a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale, tutto ben

considerato, ritiene che la documentazione medica all’inserto non consenta di vagliare, con piena cognizione di causa, la

vertenza sub judice.

Essa non

permette né di escludere né di ammettere, con la necessaria tranquillità, che PI

1.

in occasione dell’evento del 18 novembre 2008 abbia riportato uno stiramento

del muscolo romboideo inferiore destro, di modo che un approfondimento

specialistico si rivela indispensabile.

In

effetti, da una parte, la valutazione del Dr. med. __________, peraltro

enunciata senza visitare personalmente l’assicurato, e meglio che l’assicurato

lamentava lombalgie e che non si trattava di stiramenti muscolari ma di

contratture muscolari reattive dovute a dolori che avevano origine nelle

articolazioni interapofisarie (attinenti alle vertebre della colonna

vertebrale; cfr. doc. 17), non può essere posta a fondamento del presente

giudizio.

Il parere

del medico __________ risulta assai laconico e scarno. Egli non ha fornito

alcuna motivazione scientifica per la quale, PI 1 non poteva accusare, oltre a disturbi

connessi a problematiche alla colonna vertebrale – riconosciuti anche dal

medico curante come sindrome dorso-lombo-vertebrogena (cfr. doc. 9) – uno

stiramento del muscolo romboideo.

Del resto

l’azione di sollevare, o comunque tenere sollevata, una lastra di un peso

rilevante implica l’utilizzo dei muscoli situati nella zona delle scapole, come

il muscolo grande romboide che connette la scapola alle vertebre della colonna

vertebrale (cfr. www.wikipedia.org).

D’altra parte, neppure le

affermazioni del Dr. med. __________ convincono.

Il medico curante, che ha

visitato l’assicurato il 24 novembre 2008 (PI 1 ha dichiarato che i dolori sono

peggiorati nel corso dei giorni (cfr. doc. 5)) si è limitato a diagnosticare,

oltre a una sindrome dorso-lombare-vertebrogena, uno stiramento del muscolo

romboideo (cfr. doc. 9) e a indicare di aver riscontrato, durante un ulteriore

consulto del 27 novembre 2008(cfr. doc. 11), che i dolori erano localizzati

piuttosto all’altezza dell’apice della scapola destra dove si inserisce il

muscolo romboideo (cfr. doc. B1).

Il Dr. med. __________,

che d’altronde, quale medico internista, non risulta essere il medico più

adeguato per valutare la problematica che qui interessa, non ha, tuttavia,

dettagliato il suo apprezzamento.

Giova, altresì, ricordare

che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le

certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01

del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in

ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa

C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

2.9

Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che

considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di

principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore

per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

In

proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente

o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo scrivente

TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

2.10

Nell’evenienza

concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.

L’assicuratore LAINF, nell’ambito della presente procedura, ha infatti

interpellato unicamente il Dr. med. __________, la cui valutazione, per i

motivi già ampiamente esposti al considerando precedente, non risulta

convincente.

L’Istituto

assicuratore resistente, dopo la lettura della breve valutazione del Dr. med. __________,

alla luce di quanto affermato dal Dr. med. __________, doveva peraltro sapere

che, senza perlomeno un complemento istruttorio, quanto affermato dal medico __________,

il quale ha imputato ogni disturbo esclusivamente a problematiche a livello

della colonna vertebrale lombare (egli ha infatti diagnosticato lombalgie; cfr.

doc. 17) , non era sufficiente quale prova della mancata presenza di una

lesione corporale di cui all’art. 9 cpv. 2 OAINF.

L’CO 1

ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF

8C_704/2007 del 9 aprile 2008).

Si giustifica, di conseguenza,

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

all’assicuratore LAINF resistente perché disponga accertamenti specialistici

più approfonditi riguardo alla tipologia di affezioni riportate dall’assicurato

a livello della schiena in occasione dell’evento del novembre 2008 e, sulla

scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente sul proprio obbligo a

prestazioni.

Previamente, qualora, dagli

accertamenti che l’CO 1 esperirà, dovesse emergere, perlomeno con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni

sociali (cfr. D. Cattaneo, "Le perizie nelle assicurazioni sociali"

in Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG e Helbing & Lichtenhahn, Lugano e

Basilea 2008, pag. 203 seg. (215 e 277)), che PI 1, in occasione dell’evento

del novembre 2008, ha riportato uno stiramento del muscolo romboideo, ossia una

lesione corporale prevista all’art. 9 cpv. 2 lett. e OAINF, l’assicuratore

LAINF dovrà, altresì, verificare presso la __________ quali erano le reali

mansioni svolte dall’assicurato nel corso dei quasi vent’anni in cui è stato

alle sue dipendenze.

In effetti dalle carte

processuali non si evince in modo chiaro e incontrovertibile quale fosse nel

dettaglio l’attività effettuata dall’assicurato presso la __________, la quale,

essendo una media-grande impresa di 120 dipendenti suddivisa in vari reparti

(cfr. __________), può effettivamente prevedere una capillare suddivisione dei

compiti.

Nel caso in cui risultasse

che nelle mansioni abitualmente svolte da PI 1, quale saldatore, non rientrava

il sollevamento o spostamento di pesi rilevanti, come dallo stesso sostenuto

(cfr. doc. 5), e che il sollevamento di una lastra di vetro di almeno 80-90 kg avvenuto

il 18 novembre 2008 costituisce un’eccezione completamente estranea ai processi

motori consueti della sua professione, andrà considerato - ritenuta anche l’età

avanzata dell’assicurato nato nel 1946 - che nel caso di specie si è

confrontati con un evento presentante un certo potenziale di pericolo

accresciuto.

L’esistenza di un fattore

esterno ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF e della relativa giurisprudenza dovrà

essere, quindi, ammessa.

In tal

caso l’CO 1 dovrà, conseguentemente, assumere il caso.

Nell’ipotesi

in cui, invece, dalle indagini che saranno esperite dall’assicuratore LAINF non

emergesse alcuno stiramento del muscolo romboide o comunque che anche il

sollevamento di oggetti pesanti faceva parte dei compiti affidati all’assicurato,

l’esistenza di una lesione parificata a infortunio andrà negata, così come l’obbligo

dell’assicuratore LAINF di erogare prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 3 febbraio 2009 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’CO

1 per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.10.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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