35.2009.36
9/05 gatto morso mano ass.del'54.8/08rend.20% e non IMI.Ass.non+in grado di lavorare come muratore ma abile al 100% in attiv.adeguate.Redd.da valido:lavor.edile classe A+evol.salari07.Redd.da inv.:DPL
17 giugno 2009Italiano61 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2009.36
Data decisione, Autorità:
17.06.2009, TCA
Titolo:
9/05 gatto morso mano ass.del'54.8/08rend.20% e non IMI.Ass.non+in grado di lavorare come muratore ma abile al 100% in attiv.adeguate.Redd.da valido:lavor.edile classe A+evol.salari07.Redd.da inv.:DPL.Grado di inv.21%(anche usando dati stat.).Rettam.negato IMI(Alleg.3OAINF;Tab.5.2.).Ric.parz.accolto
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GRADO DI INVALIDITÀ
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
INFORTUNIO NON PROFESSIONALE
RENDITA D'INVALIDITÀ
RIPETIBILI
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 8 LPGA
art. 61 let. g LPGA
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2009.36
rs
Lugano
17 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 marzo 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3
febbraio 2009 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 17
settembre 2005 RI 1 – nato nel 1954 e allora alle dipendenze, quale muratore,
della __________ Impresa di costruzioni di __________ –, mentre si trovava in
vacanza in __________, è stato morso alla mano destra dal gatto dei vicini con
cui stava giocando (cfr. doc. 1, 15).
Egli ha
riportato una pannicolite acuta alla mano destra (cfr. doc. 8).
CO 1 ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. L’assicurato,
il 17 febbraio 2006, è stato sottoposto da parte del Dr. med. __________ a un
intervento in regime ambulatoriale di neurosi del nervo mediano, sinovectomia
dei flessori circostanti e apertura della puleggia A1 con tenolisi dei tendini
FDS e FDP del II dito della mano destra (cfr. doc. 28, 30).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, CO 1, il 18 giugno 2007, ha
comunicato all’assicurato, che le risorse mediche per un ulteriore
miglioramento della situazione erano da ritenersi praticamente esaurite.
Inoltre è stato indicato che il 1° luglio 2007 sarebbe terminato il versamento
delle prestazioni a titolo di spese di cura e delle indennità giornaliere.
L’assicuratore LAINF ha infine precisato che stava esaminando se sussistevano
le premesse per l’assegnazione di prestazioni assicurative di lunga durata
(cfr. doc. 55).
1.4. Con
decisione del 7 agosto 2008 l’Istituto assicuratore resistente, per tenere
conto degli impedimenti cagionati dal sinistro del 17 settembre 2005, ha posto __________
al beneficio di una rendita del 20% a fare tempo dal 1° luglio 2007.
All’assicurato è invece stato negato il diritto a un’indennità per menomazione
dell’integrità (cfr. doc. 81).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dal RA 1 RA 1 (cfr.
doc. 82, 89), l’assicuratore LAINF, il 3 febbraio 2009, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 6 marzo 2009 l’assicurato, sempre assistito dall’RA 1,
ha postulato la concessione di una rendita di invalidità del 27% dal luglio
2007 e di un’IMI del 15%.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali egli ha addotto, segnatamente, che la
rendita del 20% accordata dall’CO 1 non tiene adeguatamente conto delle
limitazioni addebitabili al danno della salute. Al riguardo l’insorgente ha
rilevato che le limitazioni descritte dal servizio medico appaiono
sottostimate.
Egli ha
osservato di essere ancora iscritto all’ufficio di collocamento per la ricerca
di un’occupazione adeguata, ma di esercitare saltuariamente un’attività
lavorativa conseguendo un guadagno intermedio. In particolare l’assicurato ha
asserito di essersi ricavato un suo spazio in seno alla __________, eseguendo,
per 2/3 ore giornaliere (40/45 ore mensili), dei lavori che non prevedono il
sollevamento di pesi.
Egli ha
specificato che anche in attività adatte è giustificata una riduzione del
rendimento che andrebbe ponderata e quantificata, magari con opportune indagini
presso un centro abilitato a questo scopo.
Il
ricorrente ha, poi, indicato che il reddito da valido come muratore per l’anno
2007 corrisponde a fr. 64'688.-- e non a fr. 62'805.-- come considerato dall’CO
1. In proposito egli ha sottolineato che deve essere tenuto conto del salario
minimo di categoria per la classe A previsto per il 2006 dal contratto
collettivo di lavoro per l’edilizia adeguato al 2007.
Per
quanto concerne il reddito da invalido, l’assicurato ha contestato nel caso
concreto l’utilizzo delle DPL, ritenendo più adeguato fare riferimento ai dati
salariali statistici. A mente del ricorrente deve essere fatto capo a un
reddito di fr. 47'100.--, ossia fr. 58'875.-- (TA1 per la categoria 4 adeguato
al rincaro per il 2007) ridotto del 20% per tener conto della sua situazione
personale.
Relativamente
all’IMI, l’insorgente ha osservato di non condividere il ragionamento del
medico __________, il quale ha considerato che il suo danno fisico non
raggiunge il 5%, in ragione del fatto che lo stato della sua mano è migliore di
quello che si avrebbe nel caso di amputazione di due falangi del dito indice
per la quale è prevista un’indennità del 5%. Egli ha evidenziato che non è
necessaria l’amputazione dell’arto per disporre il pagamento dell’IMI (cfr.
doc. I).
1.6. L’avv. RA 2,
patrocinatore dell’CO 1, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. Il 20 aprile
2009 l’RA 1, per conto dell’assicurato, ha trasmesso un rapporto del 15 aprile
2009 del Dr. med. __________ relativo allo stato della mano destra
dell’insorgente e alla valutazione della menomazione dell’integrità (cfr. doc.
V; D1).
1.8. L’assicuratore
infortuni resistente, tramite il proprio rappresentante, si è espresso al
riguardo con scritto del 4 maggio 2009 (cfr. doc. VII).
1.9. Pendente
causa questa Corte ha sottoposto l’apprezzamento del Dr. med. __________ al Dr.
med. R. __________ per una sua presa di posizione (cfr. doc. IX).
Il medico
di __________ ha risposto il 13 maggio 2009 (cfr. doc. X +X1).
1.10. Il 20 maggio
2009 l’avv. RA 2 ha comunicato che la parte resistente si riconferma nelle
proprie allegazioni e domande, come pure che l’apprezzamento del Dr. med. __________,
essendo chiaro e motivato, non può che essere condiviso appieno dall’CO 1 (cfr.
doc. XII).
1.11. Il
rappresentante dell’assicurato, il 25 maggio 2009, si è pronunciato in merito
alla valutazione del 13 maggio 2009 del Dr. med. __________ (cfr. doc. XIII)
1.12. Il doc. XII è
stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XV).
All’avv. RA
2 è, invece, stato trasmesso per conoscenza il doc. XIII (cfr. doc. XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto all’entità della rendita di invalidità spettante
all’assicurato e alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente
era legittimato o meno a negargli il diritto a un’IMI.
2.3. Rendita
di invalidità
2.3.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non
vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale
ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre
analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la
giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate
circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali
formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in
quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In
tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da
porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid.
5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato
di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3
Dalle
carte processuali emerge che nel mese di settembre 2005 RI 1, mentre si trovava
in vacanza in __________, è stato morso alla mano destra dal gatto dei vicini
(cfr. doc. 1).
Egli si è
sottoposto alle prime cure del caso in __________ (cfr. doc. 2-5).
Dal
Rapporto intermedio indirizzato all’CO 1 compilato il 9 novembre 2005 dal Dr.
med. __________, spec. FMH in medicina generale, quale diagnosi risulta “pannicolite
acuta alla mano destra dopo morso di gatto”.
Il medico
ha altresì osservato, da un lato, che il decorso è stato complicato da una
grave infezione comportante gonfiore locale e compressione delle strutture
vasculo-nervose. Dall’altro, che a quel momento era in atto un lento ma
progressivo miglioramento della sintomatologia e che permanevano difficoltà
importanti alla flessione delle dita e ipoestesia delle dita II e III. Quale
cura è stata menzionata una riabilitazione tramite ergoterapia (cfr. doc. 8).
L’insorgente,
dal 18 al 21 novembre 2005, è rimasto degente presso il reparto di chirurgia
dell’Ospedale regionale di __________ a causa di una epicondilite destra (cfr.
doc. 15).
Il 21
dicembre 2005 il Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, ha indicato che:
"
L’EMG conferma un’importante compressione del
n.mediano ds al canale spinale carpale, assono-mielinica, con denervazione
severa nel m.abductor pollicis brevis. A meno di un rapido miglioramento sotto
trattamento conservatore dovrà essere prevista una cura chirurgica, anche se
ciò comporta un maggior rischio di distrofia simpatica post-operatoria.” (Doc.
17)
L’assicurato,
il 17 febbraio 2006, è stato sottoposto da parte del Dr. med. __________ a un
intervento in regime ambulatoriale di neurosi del nervo mediano, sinovectomia
dei flessori circostanti e apertura della puleggia A1 con tenolisi dei tendini
FDS e FDP del II dito della mano destra (cfr. doc. 28, 30).
Dal
rapporto afferente al consulto del 10 marzo 2006 da parte del Dr. med. __________
si evince che l’insorgente, dopo l’intervento e dopo la prosecuzione
dell’ergoterapia, era migliorato e che le problematiche erano tre, ossia la
rigidità digitale della mano destra che risultava invariata, la sindrome del
tunnel carpale che risultava migliorata dal profilo della sensibilità e il
deficit di forza di flessione delle dita che risultava invariato (cfr. doc.
33).
Il 25
settembre 2006 l’assicurato è stato visitato dal Dr. med. R. __________, spec.
FMH in chirurgia e medico di __________.
Dal
relativo rapporto emerge quanto segue:
"
(…)
DIAGNOSI
-
Stato da infetto alla mano destra dopo morso di
gatto al II dito.
-
Irrigidimento delle dita e diminuzione della forza
dopo prolungata immobilizzazione.
-
Stato da decompressione del nervo mediano e
tenolisi dei flessori superficiali e profondo al II dito il 17.2.2006.
VALUTAZIONE
Soggettivamente
l’assicurato non lamenta dolori, dichiara che ultimamente non ci sono stati
ulteriori miglioramenti e di non poter riprendere la sua attività di muratore
in modo completo.
Oggettivamente
diminuzione della forza di prensione alla mano destra di circa il 40% rispetto
alla mano sinistra, persistenza di iposensibilità soprattutto alle dita II e
III dopo decompressione del nervo mediano, modico deficit alla chiusura del
pugno.
Procedere
La
situazione è da considerare stabilizzata e non suscettibile di ulteriore
miglioramento tramite procedimenti conservativi o invasivi per cui procediamo
in data odierna alla definizione dell’esigibilità del lavoro.
ESIGIBILITA’
DEL LAVORO
L’assicurato
non ha limitazione nel portare e sollevare pesi fino ai 10 kg fino all’altezza
dei fianchi, può molto spesso portare pesi dai 10 ai 25 kg fino all’altezza dei
fianchi, egli può di rado portare pesi dai 25 ai 45 kg fino all’altezza dei
fianchi e non più pesi superiori ai 45 kg. L’assicurato può molto spesso
maneggiare attrezzi leggeri e di precisione, può spesso maneggiare attrezzi di
media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado attrezzi molto pesanti e
talvolta effettuare la rotazione della mano. L’assicurato non ha limitazioni
nell’effettuare lavori sopra la testa, nemmeno nell’effettuare la rotazione del
tronco e nemmeno nell’assumere la posizione seduta o in piedi e inclinata in
avanti. L’assicurato non ha limitazioni nell’assumere la posizione
inginocchiata e nemmeno nell’effettuare la flessione delle ginocchia.
L’assicurato non ha limitazioni nell’assumere la posizione seduta o in piedi di
lunga durata, egli non ha limitazioni nel camminare per lunghi tragitti,
nemmeno nel camminare sul terreno accidentato e nemmeno nel salire le scale.
Egli può spesso salire sui scale a pioli.
(…)” (Doc.
47)
Il 7
febbraio 2006 ha avuto luogo un’ulteriore visita medica __________. Il Dr. med.
__________ ha riscontrato una situazione, sia soggettivamente che
oggettivamente, sovrapponibile a quanto valutato in occasione del consulto del
25.
settembre 2006. Egli ha così affermato che l’esigibilità lavorativa espressa
in quell’occasione manteneva tutta la sua validità (cfr. doc. 67).
2.3.4
In sede
ricorsuale l’assicurato, tramite il proprio rappresentante, ha prodotto
un’attestazione del 15 aprile 2009 del Dr. med. __________, del seguente tenore:
"
(…) il Signor RI 1 presenta una grave ipoestesia
delle dita II, III e parzialmente IV (territorio del nervo mediano dove resta
risparmiato fortunatamente il dito I) della mano destra, oltre a una
diminuzione della forza di chiusura del pugno che risulta incompleta. Dal punto
di vista pratici, tale menomazione si traduce in un’importante impotenza
funzionale della mano destra che, oltre a non permettere di eseguire lavori
pesanti, ostacola gravemente anche l’esecuzione di lavori leggeri e di
precisione (come sollevare un semplice foglio di carta o uno stuzzicadenti,
utilizzare un cacciavite, …). Nel rapporto della visita finale del 25.09.2006
redatto dal Dr. __________, a proposito dell’”Esigibilità al lavoro”, si legge
che “… l’assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi leggeri e di
precisione,…”, ciò che a mio giudizio non è completamente esatto in quanto con
la mano destra il Signor RI 1 può effettivamente afferrare attrezzi leggeri ma
non è in grado di utilizzarli in modo adeguato e soprattutto con precisione a
causa della perdita di sensibilità nelle dita (vedi sopra). (…)”
(Doc. D1)
Il 13
maggio 2009 il Dr. med. __________, prendendo posizione in merito alla
valutazione del medico curante dell’assicurato, ha rilevato che:
"
(…)
Da parte mia allo stato
locale effettuato il 7.2.2008 costatavo quanto segue: l’assicurato dichiarava
che gli mancava la forza, dichiarava di avere una certa ipersensibilità al
freddo soprattutto alle dita II e III e difficoltà a sollevare pesi superiori
ai 30 kg. Aveva qualche difficoltà nell’uso del cacciavite. In occasione di
questa visita l’assicurato assolutamente non dichiarava di avere problemi
nell’utilizzo in finezza della mano. Stessa cosa in occasione della visita
medica __________ del 25.9.2006 dove non faceva accenno a questa problematica.
Allo stato locale vero e
proprio in sostanza il problema principale era localizzato al II dito con un
deficit di estensione di circa 15°a livello dell’interfalangea prossimale e un
deficit di flessione all’interfalangea distale del II dito. Anche alle dita
III, IV e V l’interfalangea distale si piegava un po’ di meno.
Per quanto attiene alla
sensibilità l’assicurato effettivamente diceva che la sensibilità al pollice
era praticamente conservata, alle dita II, III e in parte IV era diminuita ma
comunque presente, l’assicurato era anche in grado di discriminare tra un
oggetto appuntito e un oggetto smussato. Riassumendo vi è quindi una
diminuzione della funzione del II dito come si potrebbe avere in caso di un’artrosi
a livello dell’articolazione interfalangea. Il disturbo di sensibilità nel
territorio d’innervazione del nervo mediano non può essere naturalmente negato,
è però vero che l’assicurato conservava l’importantissima capacità di
discriminare tra oggetti appuntiti e oggetti smussi. Questo disturbo di
sensibilità non va quindi enfatizzato da parte del medico curante perché non è
veramente rilevante per la funzione complessiva della mano. La funzione della
mano può essere lievemente compromessa ma in questo paziente soprattutto per
quanto attiene alla forza.
Si ricorda inoltre che
nella descrizione dell’esigibilità ho scritto che l’assicurato può molto spesso
maneggiare attrezzi leggeri e di precisione e non ho scritto non ha limitazioni
nel maneggiare attrezzi leggeri e di precisione. Il limite inferiore di molto
spesso espresso in ore o in percentuale è di 5 ore e 1/2 al giorno
rispettivamente del 67%. Scrivendo molto spesso tengo quindi conto di queste
parziali limitazioni dell’uso della mano per quanto attiene il maneggio di
attrezzi leggeri e di precisione che comunque, ribadisco che non vadano troppo
enfatizzate proprio sulla scorta dello stato locale, con presenza di capacità
discriminative alla prova della sensibilità e alle lamentele dell’assicurato
che mai ha parlato di questa difficoltà in occasione di più visite medico-__________.
(…)” (Doc. X1)
Secondo la costante
giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare
l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è
stata resa la decisione su opposizione impugnata (fra le tante: STFA del 22
aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; Pratique VSI
2003.
pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre
2001.
nella causa C., U 213/01; STFA del
12.
aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa
J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re
C., pag. 5, non pubblicata;
RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a;
DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107
V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005,
nella causa C. R:,
K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA del
17.
gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa
G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio
1994.
in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non
pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138;
RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582
consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
Nel caso
di specie i rapporti dei Dr. med. __________ appena citati (cfr. doc. D1; X1)
sono posteriori all'emissione della decisione su opposizione impugnata.
Tuttavia
essi sono stati prodotti con l’intento di acclarare lo stato di salute della
mano destra dell’assicurato e la sua capacità lavorativa in relazione
all’infortunio del settembre 2005. La situazione del ricorrente non risulta del
resto cambiata rispetto al periodo antecedente il 3 febbraio 2009.
Pertanto
tali documenti sono rilevanti ai fini del presente giudizio.
Essi sono
suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo
della situazione antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2
settembre 2003 nella causa L., U 299/02).
2.3.5
Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
In tale
contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre, invece, nella fase che precede la decisione
essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo
(cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF
104.
V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1;
U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM
1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
2.3.6
Chiamato a pronunciarsi il TCA ritiene che l’apprezzamento enunciato
dal Dr. med. R. __________, specialista in chirurgia che vanta una vasta
esperienza nel campo della medicina infortunistica e assicurativa, relativo
alla capacità lavorativa dell’assicurato (cfr. doc. 47, 67, X1), possa
validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che
si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.
Al riguardo va ricordato
che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202.
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992.
in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991.
nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In effetti la valutazione
del Dr. med. __________ non contiene contraddizioni e presenta
tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere
riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare,
il sanitario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e
convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito del dossier
dell’assicurato e a numerose visite di quest’ultimo (cfr. doc. 25, 47, 67).
Il parere
espresso dal Dr. med. __________ nell’aprile 2009 non è tale da inficiare la
valutazione espressa dal medico di __________.
E’ vero
che il medico curante ha indicato che l’esecuzione di lavori leggeri e di
precisione è gravemente ostacolata (cfr. doc. D1).
E’
altrettanto vero, tuttavia, che il Dr. med. __________ stesso non ha negato
limitazioni nel maneggiare attrezzi leggeri e di precisione. Egli ha però
sottolineato che sulla scorta dello stato locale della mano destra tale limite
non vada enfatizzato (cfr. doc. X1, 47).
Inoltre il Dr. med. __________,
quale medico generalista FMH, non risulta particolarmente qualificato per
esprimersi sulla problematica che qui interessa.
E’, altresì, utile evidenziare
che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le
certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01
del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in
ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF
124.
I 175 consid. 4; DTF
122.
V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en
droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert
Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
2.3.7
Riguardo alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività
adeguata alle sue condizioni di salute, giova ricordare quanto il TFA e il TCA
hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con
problematiche agli arti superiori.
In una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,
ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità
lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato
cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in
particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10
kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti
non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i
60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il
braccio adominante.
In una
sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA
con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, il TCA ha riconosciuto come
reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei
medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile,
ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è
pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001,
parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un
assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità
superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto
leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il
sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco
di una mano):
"
(…).
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in
der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als
Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -
nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann
ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen
rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu
2.
kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei
auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im
Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.
Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen
Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als
Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt
werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich
vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent
ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer
hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht
erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen
Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe
Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen
verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und
Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321
Erw. 3b am Ende)."
(STFA
succitata, consid. 3b)
In
un’altra pronunzia U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, l'Alta Corte
federale ha pure giudicato reintegrabile professionalmente, un'assicurata,
vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora
esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non
comportante il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo
relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in
mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:
"
(…).
La tesi cantonale, in quanto conforme alla
giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a
quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi
con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente
in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non
pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda
anche sentenza del 4 aprile 2002 in
re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale
aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.
331.
consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità
di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale
ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con
conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione
(cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata
del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità
di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno
poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto
il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296
consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli
inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa
dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né
inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto
può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297
consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52
consid. 3d e 114 V 285
consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)
In una
sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente
abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in
prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un,
citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso,
rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella
regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo
ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata, consid. 2.6.).
È pure
stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la
mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a
svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva
- a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da
risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi
dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a
destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi
dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA
35.2004.38
del 3 marzo 2005).
È stato
giudicato completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del
banco e che implicano unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un
assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito
sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni
eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a
livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).
Infine,
con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla
congelata post-traumatica).
Questo
Tribunale rileva che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del
lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).
Inoltre, il
mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale
limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p.
331.
consid. 4a). Tuttavia nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente
pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per
cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b).
In
concreto, quindi, il TCA ritiene che sul mercato generale del lavoro esistano
delle attività, segnatamente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente,
nonostante i disturbi che interessano l’estremità superiore destra, sarebbe in
grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo (cfr. STF
8C_971/2008 del 23 marzo 2009 consid. 4.2.5.).
In esito
alle considerazioni appena esposte, questa Corte deve concludere che - dal
punto di vista medico - l'assicurato è limitato nello svolgimento della sua
abituale attività di muratore, ma è in grado di svolgere a tempo pieno e con
rendimento completo un’attività confacente al suo stato di salute.
2.3.8
Si
tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute - reddito
da valido -, occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente, come visto, all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),
guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona
sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito
dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà
sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari
(cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o
in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in
maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o
statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto
del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una
diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente
all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza
invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la
normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi
che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più
elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag.
100.
consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente;
necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti,
quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b
[I 357/01] e dottrina citata).
Al
riguardo cfr. anche STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1.
In concreto CO 1, a titolo
di reddito da valido per il 2007, anno determinante per il raffronto dei redditi
(cfr. DTF 126 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), ha considerato l’importo
di fr. 62'805.60 (cfr. doc. I, 78, 77).
L’assicuratore LAINF si è
fondato su una dichiarazione del datore di lavoro, la __________, del 5 luglio
2007, che ha dichiarato che nel 2007 il salario annuo dell’insorgente sarebbe
ammontato a fr. 62'805.69 (fr. 4'831.20 x 13; cfr. doc. 57).
Questa Corte rileva che
nell’ottobre 2006 la __________ aveva indicato all’CO 1 il medesimo stipendio
lordo per il 2006 (cfr. doc. 52).
L’assicurato ha contestato
la somma computata dall’Istituto assicuratore, asserendo che quale lavoratore
nel settore dell’edilizia classificato nella categoria A nel 2007 avrebbe
dovuto percepire fr. 64'688.-- annui (cfr. doc. I).
Dalla documentazione agli
atti emerge che effettivamente il ricorrente nel 2005 - anno in cui ha avuto
luogo il sinistro assicurato - guadagnava fr. 4'725.--, ossia fr. 26.85/ora x
176.
ore (cfr. p.to 8 dell’adeguamento al contratto nazionale mantello (CNM) e
al contratto collettivo di lavoro (CCL-TI) del 16 febbraio 2006), come previsto
dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera
2003-2005 (CNM 2005) e dal relativo adeguamento per il 2005 (cfr. Decreto del
Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto
nazionale mantello dell’edilizia e del genio civile del 9 marzo 2005) per i
lavoratori della classe A (cfr. art. 42 CNM 2005 Classe salariale A: Lavoratori qualificati: Lavoratori edili
qualificati senza certificato professionale, tuttavia: 1. con un attestato
comprovante la frequenza ai corsi riconosciuti dalla CPPS oppure 2.
riconosciuti esplicitamente dal datore di lavoro come lavoratori edili
qualificati. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa
edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A).
Per il 2006 il minimo
salariale orario previsto per la classe A è stato aumentato a fr. 27.45 (cfr.
p.to 2 dell’adeguamento al contratto nazionale mantello (CNM) e al contratto
collettivo di lavoro (CCL-TI) del 16 febbraio 2006 emanato dalla Commissione
paritetica cantonale dell’edilizia e del genio civile), pari a fr. 4'831.20
annui (fr. 27.45 x 176 ore; cfr. p.to 8 dell’adeguamento al contratto nazionale
mantello (CNM) e al contratto collettivo di lavoro (CCL-TI) del 16 febbraio
2006).
L’importo di fr. 4'831.20
corrisponde allo stipendio indicato dal datore di lavoro per il 2006 (cfr. doc.
52).
Per stessa ammissione
dell’insorgente, la Commissione paritetica cantonale dell’edilizia e del genio
civile non ha, poi, aggiornato i salari del 2006 al 2007 (cfr. doc. I pag. 6).
In ogni caso, però, lo
stipendio orario previsto per il 2006 deve essere adeguato all’evoluzione
salariale del 2007.
Si ottiene così un
ammontare di fr. 27.88/ora (fr. 27.45/ora per il 2006 x 1.6 – cfr. tabella 10.2
pubblicata in La Vie économique, 4-2009, pag. 91), ovvero fr. 4’906.--
al mese (fr. 27.88 x 176) e fr. 63'778.-- all’anno (fr. 4'906 x 13 mesi).
Il reddito da valido da
considerare, in casu, al fine della determinazione del grado di invalidità
dell’assicurato ammonta, dunque, a fr. 63'778.--.
2.3.9
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni
ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in
Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in
quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
Al
riguardo, in una sentenza 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009, destinata alla
pubblicazione, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
6.1.2
In der Praxis wurde das Überschreiten des
Erheblichkeitsgrenzwertes bei einer Abweichung des tatsächlich erzielten
Verdienstes vom branchenspezi-fischen Tabellenlohn um zehn und mehr
Prozentpunkte bejaht (vgl. z.B. die Urteile des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts U 454/05 vom 6. September 2006 E. 6.3.2, I 601/03 vom 27.
Februar 2004 E. 5.2, I 411/02 vom 5. Februar 2003 E. 4.1 und 4.3, I 97/00 vom
29.
August 2002 E. 4, AHI 1999 S. 237 [I 377/98 E. 3], I 164/96 vom 15. Oktober
1996.
E. 2 und des Bundesgerichts 9C_395/2008 vom 9. Oktober 2008 E. 5.3.2 und
SVR 2008 IV Nr. 2 S. 3 [I 697/05 E. 5.4]), bei einer Abweichung um weniger als
fünf Prozentpunkte jedoch verneint (vgl. z.B. die Urteile des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts I 314/00 vom 7. Mai 2001 E. 2c/aa i.f. und des
Bundesgerichts 9C_782/2008 vom 4. März 2009 E. 4.2.3,9C_69/2009 vom 13.
Februar 2009 E. 3.3, SVR 2008 IV Nr. 49 S. 163 [9C_404/2007 E. 2.3] und
8C_367/2007 vom 7. April 2008 E. 5.3). Zuletzt liess das Bundesgericht offen,
wo der konkrete prozentuale Erheblich-keitsgrenzwert anzusetzen sei (Urteile
9C_891/2007 vom 30. Dezember 2008 E. 2.2 i.f. und SVR 2009 IV Nr. 7 S. 13
[9C_488/2008 E. 6.6]). Obwohl vereinzelt auch bei einer Abweichung um knapp
mehr als 5 % das Erreichen der Deutlichkeitsschwelle verneint wurde (vgl. z.B.
Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 27/06 vom 24. August 2006
E. 6.3.2 und des Bundesgerichts 9C_796/2008 vom 6. November 2008 E. 2.3), ist
auch mit Blick auf den soweit ersichtlich ersten Parallelisierungsfall (ZAK
1989.
S. 456, I 362/88 E. 3b i.f.) die in SVR 2009 IV Nr. 7 S. 13,9C_488/2008
E. 6.6, offengelassene Rechtsfrage in dem Sinne zu beantworten, dass der
Erheblichkeitsgrenzwert der Abweichung des tatsächlich erzielten Verdienstes
vom branchenüblichen LSE-Tabellenlohn, ab welchem sich eine Parallelisierung
der Vergleichseinkommen im Sinne von BGE 134 V 322 E. 4.1 S. 325 f.
rechtfertigen kann, auf 5 % festzusetzen ist. Der nach Massgabe der
Tabellenlöhne bestimmte Referenzwert des branchenüblichen Einkommens basiert
auf den Ergebnissen einer statisti-schen Durchschnittswertermittlung im Rahmen
der vom Bundesamt für Statistik alle zwei Jahre durchgeführten
Lohnstrukturerhebung mit einer entsprechenden Streuweite der einzelnen
erfassten Löhne. Auch vor diesem Hintergrund genügt der
auf - nur, aber immerhin - 5 % zu beziffernde Erheblichkeitsgrenzwert als
Voraussetzung der Einkommensparallelisierung dem Bedürfnis nach Ausgleichung
eines aus invaliditätsfremden Gründen unfreiwillig deutlich
unterdurch-schnittlich realisierten Einkommens in der angestammten Tätigkeit.
6.1.3
Setzt die Einkommensparallelisierung im
Sinne von BGE 134 V 322 unter anderem das Erreichen des
Erheblichkeitsgrenzwertes von 5 % voraus (E. 6.1.2 hievor), stellt sich die
Frage, wie die Parallelisierung vorzunehmen ist. Wird ab Erreichen des
Erheblichkeitsgrenzwertes um die volle prozentuale Abweichung parallelisiert,
so kommt es zwischen einem ohne Parallelisierung durchzu-führenden
Einkommensvergleich (bei einer Abweichung des tatsächlich erzielten Verdienstes
vom branchenüblichen LSE-Tabellenlohn von 4 %) und einem mit Parallelisierung
durchzuführenden Einkommensvergleich bei einer Abweichung von 5 % zu einem
willkürlich erscheinenden, erheblichen, sprunghaften Anstieg des
Invaliditätsgrades um mehrere Prozentpunkte. Mit Blick auf eine dem Grundsatz
der Rechtsgleichheit genügende Invaliditätsgradermittlung ist zu vermeiden,
dass die - bei einer kontinuierlich ansteigenden Differenz zwischen tatsächlich
erzieltem Lohn und branchenüblichem Durchschnittseinkommen - ab Erreichen des
Erheblichkeitsgrenzwertes von mindestens 5 % gegebenenfalls durchzuführende
Einkommensparallelisierung eine sprunghafte Erhöhung des Invaliditätsgrades zur
Folge hat. Es ist daher nur in dem Umfang zu parallelisieren, in welchem die
prozentuale Abweichung den Erheblichkeitsgrenz-wert von 5 % übersteigt,
bezweckt doch die Parallelisierung praxisgemäss nur die Ausgleichung einer
deutlichen - also nicht jeder kleinsten - Abweichung des tatsächlich erzielten
Verdienstes vom tabellarisch bestimmten branchenüblichen Referenzeinkommen. Insofern ist an der bisherigen Praxis, welche bei gegebenen
Voraussetzungen - insbesondere einer ausreichend deutlichen Abweichung des
Valideneinkommens vom branchenüblichen LSE-Tabellenlohn - jeweils die
Parallelisierung im vollen Ausmass der ganzen prozentualen Unterdurchschnittlichkeit
vornahm, nicht länger festzuhalten. (…)"
(STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009 consid. 6.1.2
e 6.1.3)
Il TF nel
giudizio appena citato ha, pertanto, stabilito, da un lato, che, nel caso di
salario da valido al di sotto della media nazionale in una determinata
professione, deve essere considerato unicamente un gap a partire dal 5%.
Dall’altro, che in tale ipotesi il reddito statistico da invalido va ridotto
soltanto della differenza tra il gap della fattispecie concreta e il limite del
5%.
2.3.10
Nel caso in
esame l’assicurato continua a lavorare presso la __________, svolgendo mansioni
che non comportano il sollevamento di pesi. Egli ha, tuttavia, indicato che ciò
avviene unicamente nella misura di 2/3 ore giornaliere, per circa 40/45 ore
mensili (cfr. doc. I).
In casu
non si può, quindi, fare capo, quale reddito da invalido, alla situazione
professionale concreta dell’insorgente.
Questi,
essendo attivo solo 2/3 ore giornalmente, non sfrutta al massimo la sua
capacità lavorativa residua.
Egli non
ha peraltro sostenuto il contrario (cfr. doc. I).
Per
determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF
resistente ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso cinque
aziende ticinesi. CO 1 ha indicato che dai medesimi risulta che nelle attività
leggere che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei
postumi infortunistici residuali, e meglio l’operaio aiuto meccanico
industriale presso la __________ di Losone, l’operaio montatore di quadri
elettrici presso ____________________, l’affilatore presso la __________, l’operaio
fonditore presso la ____________________ __________ e l’agente sorvegliante
presso la ____________________, i dipendenti di tali ditte percepivano in
media, nel 2007, un reddito annuo pari a fr. 50’298.-- (cfr. doc. 77).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata sopra, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale
dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti
presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario
medio.
In
effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 76 si evince che sono 120 i
posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo
ammontano, rispettivamente, a fr. 29’900.-- e a fr. 62’568.--, e infine che
quello medio è di fr. 45’725.--.
L’assicurato
ha censurato l’utilizzo, nel caso di specie, delle DPL, ritenendo che i dati
statistici permettono di tenere conto in maniera più consona della sua
situazione personale (cfr. doc. I).
A tale
proposito il TCA osserva che le attività ritenute dall’CO 1 corrispondono
all’esigibilità lavorativa espressa dal Dr. med. __________ e ritenuta
attendibile da questa Corte (cfr. consid. 2.3.3.; 2.3.4.; 2.3.6.).
Inoltre,
per quanto attiene al fatto che il valore considerato dall’assicuratore LAINF
resistente (fr. 50’298) sia superiore del 9% rispetto alla media dei
salari medi (fr. 45'725), giova evidenziare che in base alla giurisprudenza
federale, ciò non è sufficiente per dubitare della rappresentatività del
reddito da invalido stabilito in base alle DPL.
In
effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta
a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr.,
pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo
Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono
di principio tollerati scostamenti sino al 10%).
In conclusione,
in concreto, non vi è motivo per scostarsi dal reddito da invalido di fr.
50'298.-- determinato in base alle DPL.
Decurtazioni
sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare
in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa
modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
Il grado
di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'298.-- al
reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 63'778.-- (cfr. consid. 2.3.8.) - è del 21.14%, arrotondato al 21%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV
Nr. 11 p. 41.
2.3.11
Abbondanzialmente
il TCA rileva che l’assicurato, anche facendo capo ai dati statistici, come da
lui preteso (cfr. doc. I), non potrebbe beneficiare di una rendita di grado più
elevato
Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, e meglio, il dato totale afferente agli
uomini per il livello di qualifica 4, corrispondente a qualifiche inferiori nel
settore privato svizzero, con attività semplici e ripetitive (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), il ricorrente avrebbe potuto realizzare,
in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 12-2008, pag. 94), esso ammonta a fr.
4’933.- mensili oppure a fr. 59'197 per l'intero anno (fr. 4'933 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio
1999, consid. 3a).
Dopo
adeguamento all’evoluzione salariale (cfr. STF U 8/07 del 20 febbraio 2008
consid. 6.3.; tabella B 10.2, pubblicata in La
Vie économique, 4-2009, pag. 91), si ottiene, per il 2007, un reddito mensile di fr. 5’012.-- oppure di fr. 60’144.-- per
l'intero anno (fr. 5'012.-- x 12).
L’assicurato,
quale muratore classificato nella categoria salariale A presso la __________ (cfr.
consid. 2.3.8.), avrebbe guadagnato nel 2007 fr. 63'778.--/anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.3.8.)
Tale
reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè
fr. 68’914.--/anno; cfr. Tabella TA1 2006 p.to 45 “Costruzioni”,
livello di qualifica 3: fr. 5’422.-- X 12 mesi = 65’064.--, riportato su 41.7
ore/settimana = fr. 67’829.-- e aggiornato al 2007).
Il gap
salariale in casu corrisponde, quindi, al 7% (fr. 63'778.-- vs fr. 68’914.--).
Il reddito
da invalido va così ridotto, sulla base della STF 8C_652/2008 dell’8 maggio
2009.
(cfr. consid. 2.3.9), del 2% (7% - 5%-; cfr. consid. 2.3.9. in fine),
attestandosi a fr. 58'942.--.
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Tutto ben
considerato, conformemente alla giurisprudenza appena citata, il TCA è
dell’avviso che per tenere adeguatamente conto delle specifiche circostanze del
caso concreto, ossia, segnatamente, degli impedimenti funzionali derivanti dal
danno alla salute e del fatto che il ricorrente sia nato nel 1954 (cfr. STF
8C_971/2008 del 23 marzo 2009 in cui è stata riconosciuta una riduzione del 15%
ad un’assicurata di 60 anni al momento determinante con un danno alla mano
dominante; U 147/00 del 5 novembre 2003 relativa a un assicurato di 55 anni
feritosi alla mano destra il cui reddito da invalido statistico è stato ridotto
del 15%. In una sentenza B 67/04 del 23 febbraio 2004, concernente un
assicurato di 54 anni, l’Alta Corte, però, non ha ritenuto l’età quale fattore
di decurtazione) vada applicata una riduzione globale di al massimo il 15%.
Il
reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta, quindi
a fr. 50'101.-- (85% di fr. 58'942.--).
Il grado di
invalidità dell’insorgente, utilizzando i dati statistici, risulta essere del
21.
% (fr. 50'101.-- confrontati al reddito da valido di fr. 63'778.--; cfr. consid. 2.3.8.),
arrotondato al 21%.
2.3.12
Alla luce di tutto quanto
esposto, occorre concludere che il ricorrente ha diritto a una rendita di
invalidità del 21% a decorrere dal 1° luglio 2007.
2.4
Indennità
per menomazione dell’integrità
2.4.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica, mentale o psichica.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla
capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
Questi
concetti sono stati ribaditi in un sentenza U 349/06 dell11 luglio 2007 nel
quale il Tribunale federale ha rilevato:
"
Occorre poi ricordare al ricorrente, come già
spiegato dal giudice cantonale, che secondo giurisprudenza la menomazione
dell'integrità è valutata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo
profilo, l'IMI si distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del
diritto civile, per il quale si procede ad una valutazione individuale del
danno avuto riguardo alle particolarità del caso. Contrariamente alla
valutazione del torto morale secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI
può prendere a base criteri medici di carattere generale, risultanti da esami
comparativi di postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle
specifiche limitazioni che la lesione è suscettibile di comportare per un
determinato assicurato. In altri termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle
circostanze del caso concreto, ma da una valutazione medico-teorica del danno
alla salute fisica o psichica, prescindendo da fattori di carattere soggettivo
(DTF
115.
V 147 consid. 1; cfr. DTF
133.
V 224). In quest'ordine di idee, la Corte cantonale ha rettamente
rilevato che la circostanza che l'insorgente, a causa delle conseguenze
dell'infortunio, possa essere stato costretto a modificare le proprie abitudini
di vita, non può essere presa in considerazione nella valutazione della
menomazione all'integrità di cui è portatore."
2.4.3
Secondo
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità
risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più
infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio
complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF; cfr. SVR 2008 UV Nr. 10).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.4.4
L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,
p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
Al
riguardo in una sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha
rilevato:
"
3.4
La table 1.2. prévoit, en ce qui concerne
l'épaule, un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 pour cent pour une épaule
bloquée en adduction, de 10 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés
au dessus de l'horizontale, et de 15 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à
l'horizontale. En l'espèce, il ressort des constatations du docteur E.________
- qui se fondent sur un examen clinique approfondi et dont il n'y a pas lieu de
remettre en cause l'exactitude - que la mobilité de l'épaule est réduite
jusqu'à l'horizontale (l'abduction active atteint l'horizontal tandis que la
flexion active est possible un peu au dessus de l'horizontal). Le taux de 15
pour cent retenu par la CNA et les premiers juges correspond dès lors bien au
handicap du recourant."
2.4.5
Nel caso
di specie l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del Dr. med. __________,
ha negato all’assicurato il diritto a un’IMI.
Questa la valutazione che
il medico di __________ ha espresso in occasione della visita medica di
chiusura del 25 settembre 2006:
" Per
quanto attiene al danno permanente, lo stato della mano destra è abbastanza
buono con mobilità quasi completa a tutte le articolazioni, vi è un deficit di
sensibilità non completo al II e al III dito. Complessivamente lo stato della mano
è migliore di quello che si avrebbe vi fosse l’amputazione di due falangi del
dito indice per cui il danno non raggiunge l’entità minima che dà diritto a
un’indennità.” (Doc. 47)
Il Dr.
med. __________, il 15 aprile 2009, ha attestato quanto segue:
"
(…)
Considerando le gravi
difficoltà pratiche del Signor RI 1 a utilizzare la mano destra e il fatto che
il deficit di funzionalità si estende al dito II, III e parzialmente al IV,
nonostante non vi sia stata amputazione delle summenzionate dita, mi sembra
corretto concedere un’indennità di menomazione dell’integrità (IMI) pari
all’amputazione completa delle dita II e III o della seconda e terza falange
delle dita II-IV, ciò che equivale a un’IMI del 15%.” (Doc. D1)
Dall’apprezzamento
del 13 maggio 2009 del Dr. med. __________ si evince ancora che:
"
(…)
Il Dott. __________ ritiene
che sia corretto considerare un’indennità del 15%, vale a dire come se ci fosse
un’amputazione completa delle dita II o III oppure della 2° e 3° falange delle
dita II, III; e IV. Se si guarda lo stato locale l’assicurato possiede ancora
tutte le dita e un disturbo di mobilità soprattutto alle interfalangee del dito
II (interfalangea prossimale e distale), questo è paragonabile al massimo a
un’artrosi delle dita come ben sappiamo l’artrosi alle dita, secondo la tabella
5.2
non dà diritto a indennità per menomazione dell’integrità.
Il lieve disturbo di
sensibilità (si ribadisce che si tratta di un disturbo lieve, vista la capacità
discriminatoria presente) assolutamente non dà diritto a un’indennità per
menomazione dell’integrità. Si pensi poi che l’amputazione completa della mano
a livello del polso, dà diritto a un’IMI del 40% assegnando un’indennità per
menomazione dell’integrità del 15% si vorrebbe sostenere che l’assicurato ha perso
un terzo della funzione della sua mano.
Si ricorda però che la
chiusura del pugno praticamente è completa, che la mobilità delle dita a parte
il II dito è normale e che le funzioni principali della mano sono presenti,
risulta quindi incomprensibile come si possa sostenere un’indennità di tale
ampiezza.
Anche voler sostenere che
lo stato dell’assicurato è pari all’amputazione completa delle dita II e III
non mi pare assolutamente corretto, le dita sono presenti e in gran parte
funzionanti, se c’è un disturbo di mobilità delle articolazioni interfalangee,
come punto di riferimento per l’assegnazione dell’IMI si deve prendere
l’artrosi delle articolazioni stesse e non l’amputazione di parti delle dita.
Come detto sopra l’artrosi delle dita (a parte la riz-artrosi al pollice) non
dà diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità.
In conclusione ritengo
quindi di non dover cambiare la mia valutazione sul danno permanente la cui
entità è inferiore al 5% e quindi irrilevante.” (Doc. X1)
Questa
Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico,
attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto ritiene che il
medico di __________ abbia reso i propri referti sulla base di accertamenti
approfonditi e completi in piena conoscenza dell’incarto.
Il Dr.
med. __________ ha, inoltre, esposto dettagliatamente e in modo
convincente i motivi per cui, nel caso concreto, il grado di menomazione
durevole non raggiunge almeno il 5%.
In
particolare se si considera che nella Tabella delle menomazioni dell'integrità
che figura all'Allegato 3 dell'OAINF la perdita di almeno due falangi di un
dito o di una falange del pollice dà diritto ad un'IMI del 5%, la conclusione
del Dr. med. __________, secondo il quale nella presente fattispecie, alla luce
dello stato locale dell’arto superiore destro che possiede ancora tutte le dita
e il cui disturbo di mobilità si situa soprattutto alle interfalangee del dito
II, il grado di IMI non raggiunge il 5% può essere fatta propria dal TCA.
D'altra
parte, come ha sottolineato il medico __________, secondo la tabella 5.2
allestita dall'CO 1 l'artrosi alle dita non dà diritto ad alcuna indennità.
Del resto
il medico curante, Dr. med. __________, peraltro - giova ribadirlo (cfr.
consid. 2.3.6.) - generalista, ha indicato che l’assicurato avrebbe diritto a
un’IMI del 15% senza motivare nel dettaglio la sua affermazione, bensì
semplicemente facendo riferimento a un deficit di funzionalità delle dita della
mano destra.
Ne
discende che questo Tribunale non è confrontato con validi indizi concreti
suscettibili di far dubitare della fondatezza della valutazione formulata dal
Dr. med. __________.
Il TCA, di
conseguenza, non si discosta dal parere del medico __________ (cfr. sentenza
del Tribunale federale U 349/06 dell’11 luglio 2007; DTF 125 V 351 consid.
3b/ee).
In casu
non si rivelano, pertanto, necessari ulteriori approfondimenti medici (cfr.
consid. 2.3.6.).
Nella misura in cui
all’assicurato è stata negata un’IMI, la decisione su opposizione del 3
febbraio 2009 merita di essere confermata.
2.5
Parzialmente
vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un sindacato, ha diritto a
un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’UAI (cfr. art. 61 cpv. 1
lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella
misura
in cui all’assicurato è stata assegnata una rendita di invalidità del 20%.
§§ L’assicurato
ha diritto a una rendita d’invalidità del 21% a far tempo dal luglio 2007.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1 verserà al ricorrente
la somma di fr. 100.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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