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Decisione

35.2009.36

9/05 gatto morso mano ass.del'54.8/08rend.20% e non IMI.Ass.non+in grado di lavorare come muratore ma abile al 100% in attiv.adeguate.Redd.da valido:lavor.edile classe A+evol.salari07.Redd.da inv.:DPL

17 giugno 2009Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la

giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate

circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali

formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in

quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In

tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da

porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid.

5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato

di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3.3

Dalle

carte processuali emerge che nel mese di settembre 2005 RI 1, mentre si trovava

in vacanza in __________, è stato morso alla mano destra dal gatto dei vicini

(cfr. doc. 1).

Egli si è

sottoposto alle prime cure del caso in __________ (cfr. doc. 2-5).

Dal

Rapporto intermedio indirizzato all’CO 1 compilato il 9 novembre 2005 dal Dr.

med. __________, spec. FMH in medicina generale, quale diagnosi risulta “pannicolite

acuta alla mano destra dopo morso di gatto”.

Il medico

ha altresì osservato, da un lato, che il decorso è stato complicato da una

grave infezione comportante gonfiore locale e compressione delle strutture

vasculo-nervose. Dall’altro, che a quel momento era in atto un lento ma

progressivo miglioramento della sintomatologia e che permanevano difficoltà

importanti alla flessione delle dita e ipoestesia delle dita II e III. Quale

cura è stata menzionata una riabilitazione tramite ergoterapia (cfr. doc. 8).

L’insorgente,

dal 18 al 21 novembre 2005, è rimasto degente presso il reparto di chirurgia

dell’Ospedale regionale di __________ a causa di una epicondilite destra (cfr.

doc. 15).

Il 21

dicembre 2005 il Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, ha indicato che:

"

L’EMG conferma un’importante compressione del

n.mediano ds al canale spinale carpale, assono-mielinica, con denervazione

severa nel m.abductor pollicis brevis. A meno di un rapido miglioramento sotto

trattamento conservatore dovrà essere prevista una cura chirurgica, anche se

ciò comporta un maggior rischio di distrofia simpatica post-operatoria.” (Doc.

17)

L’assicurato,

il 17 febbraio 2006, è stato sottoposto da parte del Dr. med. __________ a un

intervento in regime ambulatoriale di neurosi del nervo mediano, sinovectomia

dei flessori circostanti e apertura della puleggia A1 con tenolisi dei tendini

FDS e FDP del II dito della mano destra (cfr. doc. 28, 30).

Dal

rapporto afferente al consulto del 10 marzo 2006 da parte del Dr. med. __________

si evince che l’insorgente, dopo l’intervento e dopo la prosecuzione

dell’ergoterapia, era migliorato e che le problematiche erano tre, ossia la

rigidità digitale della mano destra che risultava invariata, la sindrome del

tunnel carpale che risultava migliorata dal profilo della sensibilità e il

deficit di forza di flessione delle dita che risultava invariato (cfr. doc.

33).

Il 25

settembre 2006 l’assicurato è stato visitato dal Dr. med. R. __________, spec.

FMH in chirurgia e medico di __________.

Dal

relativo rapporto emerge quanto segue:

"

(…)

DIAGNOSI

-

Stato da infetto alla mano destra dopo morso di

gatto al II dito.

-

Irrigidimento delle dita e diminuzione della forza

dopo prolungata immobilizzazione.

-

Stato da decompressione del nervo mediano e

tenolisi dei flessori superficiali e profondo al II dito il 17.2.2006.

VALUTAZIONE

Soggettivamente

l’assicurato non lamenta dolori, dichiara che ultimamente non ci sono stati

ulteriori miglioramenti e di non poter riprendere la sua attività di muratore

in modo completo.

Oggettivamente

diminuzione della forza di prensione alla mano destra di circa il 40% rispetto

alla mano sinistra, persistenza di iposensibilità soprattutto alle dita II e

III dopo decompressione del nervo mediano, modico deficit alla chiusura del

pugno.

Procedere

La

situazione è da considerare stabilizzata e non suscettibile di ulteriore

miglioramento tramite procedimenti conservativi o invasivi per cui procediamo

in data odierna alla definizione dell’esigibilità del lavoro.

ESIGIBILITA’

DEL LAVORO

L’assicurato

non ha limitazione nel portare e sollevare pesi fino ai 10 kg fino all’altezza

dei fianchi, può molto spesso portare pesi dai 10 ai 25 kg fino all’altezza dei

fianchi, egli può di rado portare pesi dai 25 ai 45 kg fino all’altezza dei

fianchi e non più pesi superiori ai 45 kg. L’assicurato può molto spesso

maneggiare attrezzi leggeri e di precisione, può spesso maneggiare attrezzi di

media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado attrezzi molto pesanti e

talvolta effettuare la rotazione della mano. L’assicurato non ha limitazioni

nell’effettuare lavori sopra la testa, nemmeno nell’effettuare la rotazione del

tronco e nemmeno nell’assumere la posizione seduta o in piedi e inclinata in

avanti. L’assicurato non ha limitazioni nell’assumere la posizione

inginocchiata e nemmeno nell’effettuare la flessione delle ginocchia.

L’assicurato non ha limitazioni nell’assumere la posizione seduta o in piedi di

lunga durata, egli non ha limitazioni nel camminare per lunghi tragitti,

nemmeno nel camminare sul terreno accidentato e nemmeno nel salire le scale.

Egli può spesso salire sui scale a pioli.

(…)” (Doc.

47)

Il 7

febbraio 2006 ha avuto luogo un’ulteriore visita medica __________. Il Dr. med.

__________ ha riscontrato una situazione, sia soggettivamente che

oggettivamente, sovrapponibile a quanto valutato in occasione del consulto del

25.

settembre 2006. Egli ha così affermato che l’esigibilità lavorativa espressa

in quell’occasione manteneva tutta la sua validità (cfr. doc. 67).

2.3.4

In sede

ricorsuale l’assicurato, tramite il proprio rappresentante, ha prodotto

un’attestazione del 15 aprile 2009 del Dr. med. __________, del seguente tenore:

"

(…) il Signor RI 1 presenta una grave ipoestesia

delle dita II, III e parzialmente IV (territorio del nervo mediano dove resta

risparmiato fortunatamente il dito I) della mano destra, oltre a una

diminuzione della forza di chiusura del pugno che risulta incompleta. Dal punto

di vista pratici, tale menomazione si traduce in un’importante impotenza

funzionale della mano destra che, oltre a non permettere di eseguire lavori

pesanti, ostacola gravemente anche l’esecuzione di lavori leggeri e di

precisione (come sollevare un semplice foglio di carta o uno stuzzicadenti,

utilizzare un cacciavite, …). Nel rapporto della visita finale del 25.09.2006

redatto dal Dr. __________, a proposito dell’”Esigibilità al lavoro”, si legge

che “… l’assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi leggeri e di

precisione,…”, ciò che a mio giudizio non è completamente esatto in quanto con

la mano destra il Signor RI 1 può effettivamente afferrare attrezzi leggeri ma

non è in grado di utilizzarli in modo adeguato e soprattutto con precisione a

causa della perdita di sensibilità nelle dita (vedi sopra). (…)”

(Doc. D1)

Il 13

maggio 2009 il Dr. med. __________, prendendo posizione in merito alla

valutazione del medico curante dell’assicurato, ha rilevato che:

"

(…)

Da parte mia allo stato

locale effettuato il 7.2.2008 costatavo quanto segue: l’assicurato dichiarava

che gli mancava la forza, dichiarava di avere una certa ipersensibilità al

freddo soprattutto alle dita II e III e difficoltà a sollevare pesi superiori

ai 30 kg. Aveva qualche difficoltà nell’uso del cacciavite. In occasione di

questa visita l’assicurato assolutamente non dichiarava di avere problemi

nell’utilizzo in finezza della mano. Stessa cosa in occasione della visita

medica __________ del 25.9.2006 dove non faceva accenno a questa problematica.

Allo stato locale vero e

proprio in sostanza il problema principale era localizzato al II dito con un

deficit di estensione di circa 15°a livello dell’interfalangea prossimale e un

deficit di flessione all’interfalangea distale del II dito. Anche alle dita

III, IV e V l’interfalangea distale si piegava un po’ di meno.

Per quanto attiene alla

sensibilità l’assicurato effettivamente diceva che la sensibilità al pollice

era praticamente conservata, alle dita II, III e in parte IV era diminuita ma

comunque presente, l’assicurato era anche in grado di discriminare tra un

oggetto appuntito e un oggetto smussato. Riassumendo vi è quindi una

diminuzione della funzione del II dito come si potrebbe avere in caso di un’artrosi

a livello dell’articolazione interfalangea. Il disturbo di sensibilità nel

territorio d’innervazione del nervo mediano non può essere naturalmente negato,

è però vero che l’assicurato conservava l’importantissima capacità di

discriminare tra oggetti appuntiti e oggetti smussi. Questo disturbo di

sensibilità non va quindi enfatizzato da parte del medico curante perché non è

veramente rilevante per la funzione complessiva della mano. La funzione della

mano può essere lievemente compromessa ma in questo paziente soprattutto per

quanto attiene alla forza.

Si ricorda inoltre che

nella descrizione dell’esigibilità ho scritto che l’assicurato può molto spesso

maneggiare attrezzi leggeri e di precisione e non ho scritto non ha limitazioni

nel maneggiare attrezzi leggeri e di precisione. Il limite inferiore di molto

spesso espresso in ore o in percentuale è di 5 ore e 1/2 al giorno

rispettivamente del 67%. Scrivendo molto spesso tengo quindi conto di queste

parziali limitazioni dell’uso della mano per quanto attiene il maneggio di

attrezzi leggeri e di precisione che comunque, ribadisco che non vadano troppo

enfatizzate proprio sulla scorta dello stato locale, con presenza di capacità

discriminative alla prova della sensibilità e alle lamentele dell’assicurato

che mai ha parlato di questa difficoltà in occasione di più visite medico-__________.

(…)” (Doc. X1)

Secondo la costante

giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare

l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è

stata resa la decisione su opposizione impugnata (fra le tante: STFA del 22

aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; Pratique VSI

2003.

pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre

2001.

nella causa C., U 213/01; STFA del

12.

aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa

J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re

C., pag. 5, non pubblicata;

RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a;

DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107

V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005,

nella causa C. R:,

K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA del

17.

gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa

G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio

1994.

in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non

pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138;

RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582

consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

Nel caso

di specie i rapporti dei Dr. med. __________ appena citati (cfr. doc. D1; X1)

sono posteriori all'emissione della decisione su opposizione impugnata.

Tuttavia

essi sono stati prodotti con l’intento di acclarare lo stato di salute della

mano destra dell’assicurato e la sua capacità lavorativa in relazione

all’infortunio del settembre 2005. La situazione del ricorrente non risulta del

resto cambiata rispetto al periodo antecedente il 3 febbraio 2009.

Pertanto

tali documenti sono rilevanti ai fini del presente giudizio.

Essi sono

suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo

della situazione antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2

settembre 2003 nella causa L., U 299/02).

2.3.5

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre, invece, nella fase che precede la decisione

essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo

(cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF

104.

V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1;

U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM

1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

2.3.6

Chiamato a pronunciarsi il TCA ritiene che l’apprezzamento enunciato

dal Dr. med. R. __________, specialista in chirurgia che vanta una vasta

esperienza nel campo della medicina infortunistica e assicurativa, relativo

alla capacità lavorativa dell’assicurato (cfr. doc. 47, 67, X1), possa

validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che

si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

Al riguardo va ricordato

che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In effetti la valutazione

del Dr. med. __________ non contiene contraddizioni e presenta

tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare,

il sanitario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e

convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito del dossier

dell’assicurato e a numerose visite di quest’ultimo (cfr. doc. 25, 47, 67).

Il parere

espresso dal Dr. med. __________ nell’aprile 2009 non è tale da inficiare la

valutazione espressa dal medico di __________.

E’ vero

che il medico curante ha indicato che l’esecuzione di lavori leggeri e di

precisione è gravemente ostacolata (cfr. doc. D1).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che il Dr. med. __________ stesso non ha negato

limitazioni nel maneggiare attrezzi leggeri e di precisione. Egli ha però

sottolineato che sulla scorta dello stato locale della mano destra tale limite

non vada enfatizzato (cfr. doc. X1, 47).

Inoltre il Dr. med. __________,

quale medico generalista FMH, non risulta particolarmente qualificato per

esprimersi sulla problematica che qui interessa.

E’, altresì, utile evidenziare

che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le

certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01

del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in

ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124.

I 175 consid. 4; DTF

122.

V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en

droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert

Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

2.3.7

Riguardo alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività

adeguata alle sue condizioni di salute, giova ricordare quanto il TFA e il TCA

hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con

problematiche agli arti superiori.

In una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,

ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità

lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato

cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in

particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10

kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti

non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i

60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il

braccio adominante.

In una

sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA

con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, il TCA ha riconosciuto come

reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei

medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile,

ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è

pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001,

parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità

superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto

leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il

sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco

di una mano):

"

(…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in

der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als

Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -

nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann

ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen

rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu

2.

kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei

auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im

Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.

Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen

Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als

Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt

werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich

vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent

ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer

hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht

erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen

Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe

Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen

verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und

Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321

Erw. 3b am Ende)."

(STFA

succitata, consid. 3b)

In

un’altra pronunzia U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, l'Alta Corte

federale ha pure giudicato reintegrabile professionalmente, un'assicurata,

vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora

esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non

comportante il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo

relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in

mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:

"

(…).

La tesi cantonale, in quanto conforme alla

giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a

quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi

con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente

in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non

pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda

anche sentenza del 4 aprile 2002 in

re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale

aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.

331.

consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità

di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale

ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con

conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione

(cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata

del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità

di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno

poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto

il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli

inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa

dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né

inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297

consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52

consid. 3d e 114 V 285

consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)

In una

sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente

abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in

prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un,

citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso,

rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella

regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo

ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata, consid. 2.6.).

È pure

stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la

mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a

svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva

- a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da

risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi

dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA

35.2004.38

del 3 marzo 2005).

È stato

giudicato completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del

banco e che implicano unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un

assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito

sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni

eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a

livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).

Infine,

con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla

congelata post-traumatica).

Questo

Tribunale rileva che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del

lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice

Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).

Inoltre, il

mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale

limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p.

331.

consid. 4a). Tuttavia nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente

pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per

cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b).

In

concreto, quindi, il TCA ritiene che sul mercato generale del lavoro esistano

delle attività, segnatamente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente,

nonostante i disturbi che interessano l’estremità superiore destra, sarebbe in

grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo (cfr. STF

8C_971/2008 del 23 marzo 2009 consid. 4.2.5.).

In esito

alle considerazioni appena esposte, questa Corte deve concludere che - dal

punto di vista medico - l'assicurato è limitato nello svolgimento della sua

abituale attività di muratore, ma è in grado di svolgere a tempo pieno e con

rendimento completo un’attività confacente al suo stato di salute.

2.3.8

Si

tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute - reddito

da valido -, occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente, come visto, all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),

guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona

sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito

dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà

sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno

alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari

(cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che

potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o

in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in

maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o

statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto

del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una

diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza

invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la

normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi

che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più

elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag.

100.

consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente;

necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti,

quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b

[I 357/01] e dottrina citata).

Al

riguardo cfr. anche STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1.

In concreto CO 1, a titolo

di reddito da valido per il 2007, anno determinante per il raffronto dei redditi

(cfr. DTF 126 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), ha considerato l’importo

di fr. 62'805.60 (cfr. doc. I, 78, 77).

L’assicuratore LAINF si è

fondato su una dichiarazione del datore di lavoro, la __________, del 5 luglio

2007, che ha dichiarato che nel 2007 il salario annuo dell’insorgente sarebbe

ammontato a fr. 62'805.69 (fr. 4'831.20 x 13; cfr. doc. 57).

Questa Corte rileva che

nell’ottobre 2006 la __________ aveva indicato all’CO 1 il medesimo stipendio

lordo per il 2006 (cfr. doc. 52).

L’assicurato ha contestato

la somma computata dall’Istituto assicuratore, asserendo che quale lavoratore

nel settore dell’edilizia classificato nella categoria A nel 2007 avrebbe

dovuto percepire fr. 64'688.-- annui (cfr. doc. I).

Dalla documentazione agli

atti emerge che effettivamente il ricorrente nel 2005 - anno in cui ha avuto

luogo il sinistro assicurato - guadagnava fr. 4'725.--, ossia fr. 26.85/ora x

176.

ore (cfr. p.to 8 dell’adeguamento al contratto nazionale mantello (CNM) e

al contratto collettivo di lavoro (CCL-TI) del 16 febbraio 2006), come previsto

dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera

2003-2005 (CNM 2005) e dal relativo adeguamento per il 2005 (cfr. Decreto del

Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto

nazionale mantello dell’edilizia e del genio civile del 9 marzo 2005) per i

lavoratori della classe A (cfr. art. 42 CNM 2005 Classe salariale A: Lavoratori qualificati: Lavoratori edili

qualificati senza certificato professionale, tuttavia: 1. con un attestato

comprovante la frequenza ai corsi riconosciuti dalla CPPS oppure 2.

riconosciuti esplicitamente dal datore di lavoro come lavoratori edili

qualificati. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa

edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A).

Per il 2006 il minimo

salariale orario previsto per la classe A è stato aumentato a fr. 27.45 (cfr.

p.to 2 dell’adeguamento al contratto nazionale mantello (CNM) e al contratto

collettivo di lavoro (CCL-TI) del 16 febbraio 2006 emanato dalla Commissione

paritetica cantonale dell’edilizia e del genio civile), pari a fr. 4'831.20

annui (fr. 27.45 x 176 ore; cfr. p.to 8 dell’adeguamento al contratto nazionale

mantello (CNM) e al contratto collettivo di lavoro (CCL-TI) del 16 febbraio

2006).

L’importo di fr. 4'831.20

corrisponde allo stipendio indicato dal datore di lavoro per il 2006 (cfr. doc.

52).

Per stessa ammissione

dell’insorgente, la Commissione paritetica cantonale dell’edilizia e del genio

civile non ha, poi, aggiornato i salari del 2006 al 2007 (cfr. doc. I pag. 6).

In ogni caso, però, lo

stipendio orario previsto per il 2006 deve essere adeguato all’evoluzione

salariale del 2007.

Si ottiene così un

ammontare di fr. 27.88/ora (fr. 27.45/ora per il 2006 x 1.6 – cfr. tabella 10.2

pubblicata in La Vie économique, 4-2009, pag. 91), ovvero fr. 4’906.--

al mese (fr. 27.88 x 176) e fr. 63'778.-- all’anno (fr. 4'906 x 13 mesi).

Il reddito da valido da

considerare, in casu, al fine della determinazione del grado di invalidità

dell’assicurato ammonta, dunque, a fr. 63'778.--.

2.3.9

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni

ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

Al

riguardo, in una sentenza 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009, destinata alla

pubblicazione, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

6.1.2

In der Praxis wurde das Überschreiten des

Erheblichkeitsgrenzwertes bei einer Abweichung des tatsächlich erzielten

Verdienstes vom branchenspezi-fischen Tabellenlohn um zehn und mehr

Prozentpunkte bejaht (vgl. z.B. die Urteile des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts U 454/05 vom 6. September 2006 E. 6.3.2, I 601/03 vom 27.

Februar 2004 E. 5.2, I 411/02 vom 5. Februar 2003 E. 4.1 und 4.3, I 97/00 vom

29.

August 2002 E. 4, AHI 1999 S. 237 [I 377/98 E. 3], I 164/96 vom 15. Oktober

1996.

E. 2 und des Bundesgerichts 9C_395/2008 vom 9. Oktober 2008 E. 5.3.2 und

SVR 2008 IV Nr. 2 S. 3 [I 697/05 E. 5.4]), bei einer Abweichung um weniger als

fünf Prozentpunkte jedoch verneint (vgl. z.B. die Urteile des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts I 314/00 vom 7. Mai 2001 E. 2c/aa i.f. und des

Bundesgerichts 9C_782/2008 vom 4. März 2009 E. 4.2.3,9C_69/2009 vom 13.

Februar 2009 E. 3.3, SVR 2008 IV Nr. 49 S. 163 [9C_404/2007 E. 2.3] und

8C_367/2007 vom 7. April 2008 E. 5.3). Zuletzt liess das Bundesgericht offen,

wo der konkrete prozentuale Erheblich-keitsgrenzwert anzusetzen sei (Urteile

9C_891/2007 vom 30. Dezember 2008 E. 2.2 i.f. und SVR 2009 IV Nr. 7 S. 13

[9C_488/2008 E. 6.6]). Obwohl vereinzelt auch bei einer Abweichung um knapp

mehr als 5 % das Erreichen der Deutlichkeitsschwelle verneint wurde (vgl. z.B.

Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 27/06 vom 24. August 2006

E. 6.3.2 und des Bundesgerichts 9C_796/2008 vom 6. November 2008 E. 2.3), ist

auch mit Blick auf den soweit ersichtlich ersten Parallelisierungsfall (ZAK

1989.

S. 456, I 362/88 E. 3b i.f.) die in SVR 2009 IV Nr. 7 S. 13,9C_488/2008

E. 6.6, offengelassene Rechtsfrage in dem Sinne zu beantworten, dass der

Erheblichkeitsgrenzwert der Abweichung des tatsächlich erzielten Verdienstes

vom branchenüblichen LSE-Tabellenlohn, ab welchem sich eine Parallelisierung

der Vergleichseinkommen im Sinne von BGE 134 V 322 E. 4.1 S. 325 f.

rechtfertigen kann, auf 5 % festzusetzen ist. Der nach Massgabe der

Tabellenlöhne bestimmte Referenzwert des branchenüblichen Einkommens basiert

auf den Ergebnissen einer statisti-schen Durchschnittswertermittlung im Rahmen

der vom Bundesamt für Statistik alle zwei Jahre durchgeführten

Lohnstrukturerhebung mit einer entsprechenden Streuweite der einzelnen

erfassten Löhne. Auch vor diesem Hintergrund genügt der

auf - nur, aber immerhin - 5 % zu beziffernde Erheblichkeitsgrenzwert als

Voraussetzung der Einkommensparallelisierung dem Bedürfnis nach Ausgleichung

eines aus invaliditätsfremden Gründen unfreiwillig deutlich

unterdurch-schnittlich realisierten Einkommens in der angestammten Tätigkeit.

6.1.3

Setzt die Einkommensparallelisierung im

Sinne von BGE 134 V 322 unter anderem das Erreichen des

Erheblichkeitsgrenzwertes von 5 % voraus (E. 6.1.2 hievor), stellt sich die

Frage, wie die Parallelisierung vorzunehmen ist. Wird ab Erreichen des

Erheblichkeitsgrenzwertes um die volle prozentuale Abweichung parallelisiert,

so kommt es zwischen einem ohne Parallelisierung durchzu-führenden

Einkommensvergleich (bei einer Abweichung des tatsächlich erzielten Verdienstes

vom branchenüblichen LSE-Tabellenlohn von 4 %) und einem mit Parallelisierung

durchzuführenden Einkommensvergleich bei einer Abweichung von 5 % zu einem

willkürlich erscheinenden, erheblichen, sprunghaften Anstieg des

Invaliditätsgrades um mehrere Prozentpunkte. Mit Blick auf eine dem Grundsatz

der Rechtsgleichheit genügende Invaliditätsgradermittlung ist zu vermeiden,

dass die - bei einer kontinuierlich ansteigenden Differenz zwischen tatsächlich

erzieltem Lohn und branchenüblichem Durchschnittseinkommen - ab Erreichen des

Erheblichkeitsgrenzwertes von mindestens 5 % gegebenenfalls durchzuführende

Einkommensparallelisierung eine sprunghafte Erhöhung des Invaliditätsgrades zur

Folge hat. Es ist daher nur in dem Umfang zu parallelisieren, in welchem die

prozentuale Abweichung den Erheblichkeitsgrenz-wert von 5 % übersteigt,

bezweckt doch die Parallelisierung praxisgemäss nur die Ausgleichung einer

deutlichen - also nicht jeder kleinsten - Abweichung des tatsächlich erzielten

Verdienstes vom tabellarisch bestimmten branchenüblichen Referenzeinkommen. Insofern ist an der bisherigen Praxis, welche bei gegebenen

Voraussetzungen - insbesondere einer ausreichend deutlichen Abweichung des

Valideneinkommens vom branchenüblichen LSE-Tabellenlohn - jeweils die

Parallelisierung im vollen Ausmass der ganzen prozentualen Unterdurchschnittlichkeit

vornahm, nicht länger festzuhalten. (…)"

(STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009 consid. 6.1.2

e 6.1.3)

Il TF nel

giudizio appena citato ha, pertanto, stabilito, da un lato, che, nel caso di

salario da valido al di sotto della media nazionale in una determinata

professione, deve essere considerato unicamente un gap a partire dal 5%.

Dall’altro, che in tale ipotesi il reddito statistico da invalido va ridotto

soltanto della differenza tra il gap della fattispecie concreta e il limite del

5%.

2.3.10

Nel caso in

esame l’assicurato continua a lavorare presso la __________, svolgendo mansioni

che non comportano il sollevamento di pesi. Egli ha, tuttavia, indicato che ciò

avviene unicamente nella misura di 2/3 ore giornaliere, per circa 40/45 ore

mensili (cfr. doc. I).

In casu

non si può, quindi, fare capo, quale reddito da invalido, alla situazione

professionale concreta dell’insorgente.

Questi,

essendo attivo solo 2/3 ore giornalmente, non sfrutta al massimo la sua

capacità lavorativa residua.

Egli non

ha peraltro sostenuto il contrario (cfr. doc. I).

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF

resistente ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso cinque

aziende ticinesi. CO 1 ha indicato che dai medesimi risulta che nelle attività

leggere che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei

postumi infortunistici residuali, e meglio l’operaio aiuto meccanico

industriale presso la __________ di Losone, l’operaio montatore di quadri

elettrici presso ____________________, l’affilatore presso la __________, l’operaio

fonditore presso la ____________________ __________ e l’agente sorvegliante

presso la ____________________, i dipendenti di tali ditte percepivano in

media, nel 2007, un reddito annuo pari a fr. 50’298.-- (cfr. doc. 77).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata sopra, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale

dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti

presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario

medio.

In

effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 76 si evince che sono 120 i

posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo

ammontano, rispettivamente, a fr. 29’900.-- e a fr. 62’568.--, e infine che

quello medio è di fr. 45’725.--.

L’assicurato

ha censurato l’utilizzo, nel caso di specie, delle DPL, ritenendo che i dati

statistici permettono di tenere conto in maniera più consona della sua

situazione personale (cfr. doc. I).

A tale

proposito il TCA osserva che le attività ritenute dall’CO 1 corrispondono

all’esigibilità lavorativa espressa dal Dr. med. __________ e ritenuta

attendibile da questa Corte (cfr. consid. 2.3.3.; 2.3.4.; 2.3.6.).

Inoltre,

per quanto attiene al fatto che il valore considerato dall’assicuratore LAINF

resistente (fr. 50’298) sia superiore del 9% rispetto alla media dei

salari medi (fr. 45'725), giova evidenziare che in base alla giurisprudenza

federale, ciò non è sufficiente per dubitare della rappresentatività del

reddito da invalido stabilito in base alle DPL.

In

effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta

a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr.,

pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo

Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono

di principio tollerati scostamenti sino al 10%).

In conclusione,

in concreto, non vi è motivo per scostarsi dal reddito da invalido di fr.

50'298.-- determinato in base alle DPL.

Decurtazioni

sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare

in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa

modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

Il grado

di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'298.-- al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 63'778.-- (cfr. consid. 2.3.8.) - è del 21.14%, arrotondato al 21%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV

Nr. 11 p. 41.

2.3.11

Abbondanzialmente

il TCA rileva che l’assicurato, anche facendo capo ai dati statistici, come da

lui preteso (cfr. doc. I), non potrebbe beneficiare di una rendita di grado più

elevato

Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, e meglio, il dato totale afferente agli

uomini per il livello di qualifica 4, corrispondente a qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero, con attività semplici e ripetitive (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), il ricorrente avrebbe potuto realizzare,

in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 12-2008, pag. 94), esso ammonta a fr.

4’933.- mensili oppure a fr. 59'197 per l'intero anno (fr. 4'933 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio

1999, consid. 3a).

Dopo

adeguamento all’evoluzione salariale (cfr. STF U 8/07 del 20 febbraio 2008

consid. 6.3.; tabella B 10.2, pubblicata in La

Vie économique, 4-2009, pag. 91), si ottiene, per il 2007, un reddito mensile di fr. 5’012.-- oppure di fr. 60’144.-- per

l'intero anno (fr. 5'012.-- x 12).

L’assicurato,

quale muratore classificato nella categoria salariale A presso la __________ (cfr.

consid. 2.3.8.), avrebbe guadagnato nel 2007 fr. 63'778.--/anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.3.8.)

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè

fr. 68’914.--/anno; cfr. Tabella TA1 2006 p.to 45 “Costruzioni”,

livello di qualifica 3: fr. 5’422.-- X 12 mesi = 65’064.--, riportato su 41.7

ore/settimana = fr. 67’829.-- e aggiornato al 2007).

Il gap

salariale in casu corrisponde, quindi, al 7% (fr. 63'778.-- vs fr. 68’914.--).

Il reddito

da invalido va così ridotto, sulla base della STF 8C_652/2008 dell’8 maggio

2009.

(cfr. consid. 2.3.9), del 2% (7% - 5%-; cfr. consid. 2.3.9. in fine),

attestandosi a fr. 58'942.--.

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Tutto ben

considerato, conformemente alla giurisprudenza appena citata, il TCA è

dell’avviso che per tenere adeguatamente conto delle specifiche circostanze del

caso concreto, ossia, segnatamente, degli impedimenti funzionali derivanti dal

danno alla salute e del fatto che il ricorrente sia nato nel 1954 (cfr. STF

8C_971/2008 del 23 marzo 2009 in cui è stata riconosciuta una riduzione del 15%

ad un’assicurata di 60 anni al momento determinante con un danno alla mano

dominante; U 147/00 del 5 novembre 2003 relativa a un assicurato di 55 anni

feritosi alla mano destra il cui reddito da invalido statistico è stato ridotto

del 15%. In una sentenza B 67/04 del 23 febbraio 2004, concernente un

assicurato di 54 anni, l’Alta Corte, però, non ha ritenuto l’età quale fattore

di decurtazione) vada applicata una riduzione globale di al massimo il 15%.

Il

reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta, quindi

a fr. 50'101.-- (85% di fr. 58'942.--).

Il grado di

invalidità dell’insorgente, utilizzando i dati statistici, risulta essere del

21.

% (fr. 50'101.-- confrontati al reddito da valido di fr. 63'778.--; cfr. consid. 2.3.8.),

arrotondato al 21%.

2.3.12

Alla luce di tutto quanto

esposto, occorre concludere che il ricorrente ha diritto a una rendita di

invalidità del 21% a decorrere dal 1° luglio 2007.

2.4

Indennità

per menomazione dell’integrità

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica, mentale o psichica.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla

capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

Questi

concetti sono stati ribaditi in un sentenza U 349/06 dell11 luglio 2007 nel

quale il Tribunale federale ha rilevato:

"

Occorre poi ricordare al ricorrente, come già

spiegato dal giudice cantonale, che secondo giurisprudenza la menomazione

dell'integrità è valutata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo

profilo, l'IMI si distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del

diritto civile, per il quale si procede ad una valutazione individuale del

danno avuto riguardo alle particolarità del caso. Contrariamente alla

valutazione del torto morale secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI

può prendere a base criteri medici di carattere generale, risultanti da esami

comparativi di postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle

specifiche limitazioni che la lesione è suscettibile di comportare per un

determinato assicurato. In altri termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle

circostanze del caso concreto, ma da una valutazione medico-teorica del danno

alla salute fisica o psichica, prescindendo da fattori di carattere soggettivo

(DTF

115.

V 147 consid. 1; cfr. DTF

133.

V 224). In quest'ordine di idee, la Corte cantonale ha rettamente

rilevato che la circostanza che l'insorgente, a causa delle conseguenze

dell'infortunio, possa essere stato costretto a modificare le proprie abitudini

di vita, non può essere presa in considerazione nella valutazione della

menomazione all'integrità di cui è portatore."

2.4.3

Secondo

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità

risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più

infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio

complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF; cfr. SVR 2008 UV Nr. 10).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,

p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

Al

riguardo in una sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha

rilevato:

"

3.4

La table 1.2. prévoit, en ce qui concerne

l'épaule, un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 pour cent pour une épaule

bloquée en adduction, de 10 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés

au dessus de l'horizontale, et de 15 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à

l'horizontale. En l'espèce, il ressort des constatations du docteur E.________

- qui se fondent sur un examen clinique approfondi et dont il n'y a pas lieu de

remettre en cause l'exactitude - que la mobilité de l'épaule est réduite

jusqu'à l'horizontale (l'abduction active atteint l'horizontal tandis que la

flexion active est possible un peu au dessus de l'horizontal). Le taux de 15

pour cent retenu par la CNA et les premiers juges correspond dès lors bien au

handicap du recourant."

2.4.5

Nel caso

di specie l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del Dr. med. __________,

ha negato all’assicurato il diritto a un’IMI.

Questa la valutazione che

il medico di __________ ha espresso in occasione della visita medica di

chiusura del 25 settembre 2006:

" Per

quanto attiene al danno permanente, lo stato della mano destra è abbastanza

buono con mobilità quasi completa a tutte le articolazioni, vi è un deficit di

sensibilità non completo al II e al III dito. Complessivamente lo stato della mano

è migliore di quello che si avrebbe vi fosse l’amputazione di due falangi del

dito indice per cui il danno non raggiunge l’entità minima che dà diritto a

un’indennità.” (Doc. 47)

Il Dr.

med. __________, il 15 aprile 2009, ha attestato quanto segue:

"

(…)

Considerando le gravi

difficoltà pratiche del Signor RI 1 a utilizzare la mano destra e il fatto che

il deficit di funzionalità si estende al dito II, III e parzialmente al IV,

nonostante non vi sia stata amputazione delle summenzionate dita, mi sembra

corretto concedere un’indennità di menomazione dell’integrità (IMI) pari

all’amputazione completa delle dita II e III o della seconda e terza falange

delle dita II-IV, ciò che equivale a un’IMI del 15%.” (Doc. D1)

Dall’apprezzamento

del 13 maggio 2009 del Dr. med. __________ si evince ancora che:

"

(…)

Il Dott. __________ ritiene

che sia corretto considerare un’indennità del 15%, vale a dire come se ci fosse

un’amputazione completa delle dita II o III oppure della 2° e 3° falange delle

dita II, III; e IV. Se si guarda lo stato locale l’assicurato possiede ancora

tutte le dita e un disturbo di mobilità soprattutto alle interfalangee del dito

II (interfalangea prossimale e distale), questo è paragonabile al massimo a

un’artrosi delle dita come ben sappiamo l’artrosi alle dita, secondo la tabella

5.2

non dà diritto a indennità per menomazione dell’integrità.

Il lieve disturbo di

sensibilità (si ribadisce che si tratta di un disturbo lieve, vista la capacità

discriminatoria presente) assolutamente non dà diritto a un’indennità per

menomazione dell’integrità. Si pensi poi che l’amputazione completa della mano

a livello del polso, dà diritto a un’IMI del 40% assegnando un’indennità per

menomazione dell’integrità del 15% si vorrebbe sostenere che l’assicurato ha perso

un terzo della funzione della sua mano.

Si ricorda però che la

chiusura del pugno praticamente è completa, che la mobilità delle dita a parte

il II dito è normale e che le funzioni principali della mano sono presenti,

risulta quindi incomprensibile come si possa sostenere un’indennità di tale

ampiezza.

Anche voler sostenere che

lo stato dell’assicurato è pari all’amputazione completa delle dita II e III

non mi pare assolutamente corretto, le dita sono presenti e in gran parte

funzionanti, se c’è un disturbo di mobilità delle articolazioni interfalangee,

come punto di riferimento per l’assegnazione dell’IMI si deve prendere

l’artrosi delle articolazioni stesse e non l’amputazione di parti delle dita.

Come detto sopra l’artrosi delle dita (a parte la riz-artrosi al pollice) non

dà diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità.

In conclusione ritengo

quindi di non dover cambiare la mia valutazione sul danno permanente la cui

entità è inferiore al 5% e quindi irrilevante.” (Doc. X1)

Questa

Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto ritiene che il

medico di __________ abbia reso i propri referti sulla base di accertamenti

approfonditi e completi in piena conoscenza dell’incarto.

Il Dr.

med. __________ ha, inoltre, esposto dettagliatamente e in modo

convincente i motivi per cui, nel caso concreto, il grado di menomazione

durevole non raggiunge almeno il 5%.

In

particolare se si considera che nella Tabella delle menomazioni dell'integrità

che figura all'Allegato 3 dell'OAINF la perdita di almeno due falangi di un

dito o di una falange del pollice dà diritto ad un'IMI del 5%, la conclusione

del Dr. med. __________, secondo il quale nella presente fattispecie, alla luce

dello stato locale dell’arto superiore destro che possiede ancora tutte le dita

e il cui disturbo di mobilità si situa soprattutto alle interfalangee del dito

II, il grado di IMI non raggiunge il 5% può essere fatta propria dal TCA.

D'altra

parte, come ha sottolineato il medico __________, secondo la tabella 5.2

allestita dall'CO 1 l'artrosi alle dita non dà diritto ad alcuna indennità.

Del resto

il medico curante, Dr. med. __________, peraltro - giova ribadirlo (cfr.

consid. 2.3.6.) - generalista, ha indicato che l’assicurato avrebbe diritto a

un’IMI del 15% senza motivare nel dettaglio la sua affermazione, bensì

semplicemente facendo riferimento a un deficit di funzionalità delle dita della

mano destra.

Ne

discende che questo Tribunale non è confrontato con validi indizi concreti

suscettibili di far dubitare della fondatezza della valutazione formulata dal

Dr. med. __________.

Il TCA, di

conseguenza, non si discosta dal parere del medico __________ (cfr. sentenza

del Tribunale federale U 349/06 dell’11 luglio 2007; DTF 125 V 351 consid.

3b/ee).

In casu

non si rivelano, pertanto, necessari ulteriori approfondimenti medici (cfr.

consid. 2.3.6.).

Nella misura in cui

all’assicurato è stata negata un’IMI, la decisione su opposizione del 3

febbraio 2009 merita di essere confermata.

2.5

Parzialmente

vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un sindacato, ha diritto a

un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’UAI (cfr. art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella

misura

in cui all’assicurato è stata assegnata una rendita di invalidità del 20%.

§§ L’assicurato

ha diritto a una rendita d’invalidità del 21% a far tempo dal luglio 2007.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà al ricorrente

la somma di fr. 100.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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