Lexipedia

Decisione

35.2009.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 ottobre 2009Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

i test per la cuffia erano negativi ma vi era un minimo arco doloroso in abduzione

al di sopra dell’orizzontale.

Dagli atti non risulta che l’assicurato

abbia mai ripreso il lavoro dopo l’infortunio del 15.7.2005, risulta quindi

assolutamente impossibile che nella semplice vita quotidiana egli abbia

sforzato a dismisura la spalla sinistra per compensare le mancanze della spalla

destra, spalla destra che tra l’altro in occasione della visita medica di

chiusura del 31.5.2007 andava molto bene quindi ciò non implicava un risparmio

particolare dell’arto superiore destro e un travaso di sforzi all’arto

superiore sinistro.

Del resto non c’è nessuna letteratura

medica scientifica che provi che pazienti che si sono sottoposti a intervento

di revisione della cuffia a una spalla sviluppino, in seguito al risparmio,

problemi alla spalla contro laterale. Si tratta quindi di osservazioni spesso

portate dai medici curanti per giustificare opposizioni, peggioramenti o altro

ma che non sono assolutamente basati sull’evidenza scientifica.” (Doc. 243)

2.3.4. L’CO 1 ha considerato che i

disturbi alla spalla sinistra accusati da RI 1 non si trovano in relazione di

casualità naturale e adeguata con l’infortunio del 15 luglio 2005, fondandosi

sulle valutazioni del Dr. med. __________ (cfr. doc. A5; 230).

L’insorgente ha contestato

tale conclusione, ritenendo al contrario che la problematica alla spalla

sinistra che ha condotto all’intervento chirurgico del luglio 2008 sia una

conseguenza del sinistro del luglio 2005 (cfr. doc. I).

Questo

Tribunale, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, preliminarmente

ricorda che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo

sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre, invece, nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Pertanto

i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono

essere considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti

da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

L’Alta

Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________

hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.

STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996

nella causa A., U 49/95).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

2.3.5. In concreto,

attentamente esaminati gli atti di causa, questa Corte ritiene che l’opinione

del Dr. med. __________, sanitario che vanta un’ampia esperienza in materia di

medicina infortunistica e assicurativa - secondo cui non è dato un nesso

causale tra i disturbi alla spalla sinistra dell’assicurato e l’evento

infortunistico del luglio 2005 -, possa validamente costituire da

supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario

esperire ulteriori accertamenti (sul valore probatorio delle

valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del Tribunale federale U

350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che

"nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio

consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si

fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto

assicuratore.").

Al riguardo va ricordato

che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

effetti la valutazione del medico di __________ (cfr. doc. 169; 243) non

contiene contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza

affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza

probante: in particolare, il sanitario ha espresso il suo parere in modo

chiaro, motivato e convincente, dopo aver visitato l’assicurato e proceduto

allo studio approfondito del suo dossier.

Va, inoltre, osservato che,

come sottolineato dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 169), il sinistro in questione

non ha interessato la spalla sinistra, bensì quella destra.

L’assicurato ha, infatti, asserito

di essere caduto in avanti e di aver picchiato la spalla destra (cfr. doc. 3).

E’ vero che dei traumi

possono causare una rottura della cuffia dei rotatori e che ciò è tanto più

frequente quanto più il tessuto tendineo è degenerato, è altrettanto vero, però,

che quali traumi si intendono cadute proprio sulla spalla o comunque urti

diretti (cfr. www.laspalla.org).

In riferimento a quanto

affermato dall’assicurato, ossia che la problematica all’arto superiore

sinistro è dovuta al sovraccarico di lavoro di tale spalla per proteggere la

spalla infortunata (cfr. doc. I), il TCA rileva che l’insorgente,

contrariamente a quanto addotto dal medico di circondario, ha effettivamente fatto

valere di aver esercitato la propria professione dal 16 agosto al 2 settembre

2005 (cfr. doc. 3, I).

Il datore di lavoro ha

peraltro indicato che il lavoro è stato interrotto il 2 settembre 2005 (cfr.

doc. 1).

L’assicurato ha, tuttavia,

ripreso la propria attività dopo le ferie estive, in quanto non accusava

rilevanti disturbi alla spalla destra necessitanti l’intervento di un medico

(cfr. doc. 3). Il Dr. med. __________ è stato, infatti, contattato il 6

settembre 2005 (cfr. doc. 2).

L’assicurato ha d’altronde

lavorato soltanto due settimane, dal 16 agosto al 2 settembre 2005.

Risulta, pertanto, già

dubbia la realizzazione di un sovraccarico della spalla sinistra.

In ogni caso, anche ammettendo

tale situazione, il menzionato sovraccarico non può avere influito in modo

rilevante sulla spalla sinistra.

Dalle carte processuali

emerge che i disturbi all’arto superiore sinistro sono stati segnalati al Dr.

med. __________ nel dicembre 2005 (cfr. doc. 61), ovvero quasi quattro mesi

dopo la fine dell’attività lavorativa.

Nel maggio 2007 il Dr. med.

__________ ha, poi, addirittura indicato che l’assicurato gli avrebbe riferito

che i dolori alla spalla sinistra risalivano al giorno dell’infortunio (cfr.

doc. 159), per cui a una data anteriore alla ripresa dell’attività lavorativa.

In proposito va, per

contro, ricordato che la RX alle due spalle eseguita il 9 settembre 2005 ha

posto in luce delle note artrosiche glenomerali e acromioclaveari (cfr. doc.

A3).

Giova, altresì,

evidenziare che agli atti non risulta alcun parere medico divergente rispetto a

quello formulato dal Dr. med. __________.

Il Dr. med. __________,

benché si sia pronunciato a più riprese sullo stato della spalla sinistra dell’assicurato

e abbia proceduto a operare quest’ultima nel luglio 2008, non ha fornito alcuna

valutazione circa l’eziologia della problematica all’arto superiore sinistro. Egli

si è soltanto limitato a indicare, nel maggio 2006, che l’assicuratore LAINF avrebbe

potuto raccogliere l’anamnesi e decidere se assegnare questo caso alla cassa malati

o meno (cfr. doc. 64, 65).

Va,

infine, rilevato che in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002

consid. 2.1. lo stesso TFA ha precisato che l’assicuratore infortuni non è

tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica che spieghi i

disturbi ancora accusati dall’interessato. Decisivo è unicamente sapere se le

cause traumatiche abbiano perso il loro significato causale, ovvero se esse

siano estinte (cfr. pure STF U 241/06 del 26 luglio 2007 consid. 2.2.2),

segnatamente se un determinato danno alla salute non sia di origine traumatica.

In

conclusione, questa Corte, tutto ben considerato, non ritiene dimostrato,

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del

settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320

e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), un legame causale tra i disturbi alla spalla sinistra e l’evento

traumatico del 15 luglio 2005.

2.4. Rendita di invalidità

2.4.1. Giusta l'art.

18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a

seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in

RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente

all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente

art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che

non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della

LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere

se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del

22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non

ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto

dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I

162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4.3

Nel caso in

esame l’CO 1, sulla base dell’apprezzamento del 31 maggio 2007 del Dr. med. __________

afferente alla visita medica di chiusura (cfr. doc. 169), ha ritenuto

l’assicurato in grado di svolgere a tempo pieno e con rendimento completo

un’attività più leggera rispetto a quella di falegname originariamente svolta

(cfr. doc. 230; A5).

Il medico di __________,

in particolare, in merito all’esigibilità lavorativa ha evidenziato:

" L’assicurato

non ha limitazioni a sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei

fianchi, può molto spesso sollevare e portare pesi dai 5 ai 10 kg fino

all’altezza dei fianchi, talvolta pesi dai 10 ai 25 kg e mai più pesi superiori

ai 25 kg. L’assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg oltre

all’altezza del petto e di rado pesi superiori ai 5 kg. L’assicurato non ha

limitazioni nel maneggiare attrezzi leggeri e di precisione, egli può spesso

maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi di pesante entità, mai

più attrezzi molto pesanti e può spesso effettuare la rotazione della mano.

L’assicurato può talvolta eseguire lavori al di sopra della testa, egli non ha

limitazioni nell’effettuare la rotazione del tronco, non ha limitazioni

nell’assumere la posizione seduta o in piedi e inclinata in avanti, non ha

limitazioni nell’assumere la posizione inginocchiata e non ha limitazioni

nell’effettuare la flessione delle ginocchia. L’assicurato non ha limitazioni

nell’assumere la posizione seduta o in piedi di lunga durata, egli non ha

limitazioni nel camminare anche per lunghi tragitti, non ha limitazioni nel camminare

su terreno accidentato, non ha limitazioni nel salire le scale e può molto

spesso salire su scale a pioli.” (Doc. 169)

In concreto il TCA non ha

motivo alcuno per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità di lavoro

formulata dal Dr. med. __________.

La stessa corrisponde,

infatti, a quanto richiesto dalla giurisprudenza ai rapporti medici perché

abbiano pieno valore probante (cfr. consid. 2.3.4.).

L’assicurato

non ha del resto esplicitamente contestato la valutazione dell’esigibilità lavorativa

formulata dall’CO 1, se non nella misura di richiedere di considerare anche le

affezioni di cui soffre alla spalla sinistra (cfr. doc. I).

Relativamente

a tale obiezione va rilevato che l’esigibilità lavorativa dell’insorgente

correttamente è stata valutata tenendo conto unicamente dei postumi

dell’infortunio del luglio 2005 alla spalla destra, in quanto i disturbi alla

spalla sinistra non si trovano in relazione di causalità con tale evento

traumatico (cfr. consid. 2.3.5.).

In simili condizioni, per

determinare il grado di invalidità dell’assicurato va ritenuto - da un punto di

vista medico -, da un lato, che lo stesso non può più svolgere la sua

originaria professione di falegname, dall’altro, che è totalmente abile per

tutto il giorno in attività leggere confacenti al suo stato di

salute.

2.4.4

Si tratta ora

di esaminare le conseguenze del danno alla salute infortunistico dal profilo

economico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2008 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V

174.

= RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima

dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 62'612.90 (cfr. doc.

227, 226, 225, 116).

.

Questo

dato, desunto dalle informazioni fornite direttamente dalla ditta __________ (cfr. doc. 1, 216),

nonché dagli adeguamenti salariali relativi al contratto collettivo di lavoro dei

falegnami (cfr. doc. 223, 226) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro

essere fatto proprio dal TCA.

2.4.5

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici

debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e

professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

"

3.3

In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella

Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito

differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel

corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

2.4.6

Nel caso in

esame per determinare il reddito ancora esigibile dall'insorgente,

l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli

accertamenti presso cinque aziende ticinesi. L’CO 1 ha indicato che dai

medesimi risulta che nelle attività leggere che il ricorrente sarebbe in grado

di esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali, e meglio il montatore

di quadri elettrici presso la __________ di __________, l’affilatore presso la __________

di __________, l’operaio di fabbrica presso la __________ di __________, lo

speditore del prodotto finito per la __________ di __________ e il sorvegliante

presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in

media, nel 2008, un reddito annuo pari a fr. 50’474.20 (cfr. doc. 227).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata sopra, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale

dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti

presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario

medio.

In

effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 227 si evince che sono 115

i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo

ammontano, rispettivamente, a fr. 31’208.-- e a fr. 65’819.--, e infine che

quello medio è di fr. 47’937.--.

Il TCA

constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF resistente (fr. 50'474.20)

è superiore di circa il 5% rispetto alla media dei salari medi (fr. 47’937.--).

In base

alla giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della

rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.

In una

sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa

conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA

35.2005.90

del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso

di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio

tollerati scostamenti sino al 10%).

Inoltre

questa Corte ritiene che i cinque posti di lavoro segnalati CO 1 rispettino le

limitazioni funzionali presentate dal ricorrente e descritte dal medico di __________

(cfr. doc. 169; consid. 2.4.3.).

In effetti,

da una parte, tali impieghi richiedono soltanto la frequentazione della scuola

dell’obbligo o eventualmente una formazione empirica. Dall’altra, gli stessi

implicano solo talvolta il sollevamento di pesi fino a 25 kg e di rado

l’utilizzo di attrezzi di pesante entità. Essi poi non comportano mai il

sollevamento di pesi oltre all’altezza del petto, né lavori sopra la testa (cfr.

doc. 227).

Ne

discende che il reddito da invalido è stato validamente determinato in base

alle DPL.

Esso

ammonta a fr. 50’474.20.

Decurtazioni

sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare

in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa

modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

Il grado

di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50’474.20 al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 62'612.90 (cfr. consid. 2.4.4.) -

è del 19.4%, arrotondato al 19% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41.

Nella

misura in cui, con la decisione su opposizione impugnata, CO 1 ha riconosciuto

a RI 1 una rendita di invalidità del 19%, il suo ricorso deve essere respinto.

2.5

Indennità

per menomazione all’integrità

2.5.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica, mentale o psichica.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla

capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

Questi

concetti sono stati ribaditi in un sentenza U 349/06 dell11 luglio 2007 nel

quale il Tribunale federale ha rilevato:

"

Occorre poi ricordare al ricorrente, come già

spiegato dal giudice cantonale, che secondo giurisprudenza la menomazione

dell'integrità è valutata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo

profilo, l'IMI si distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del

diritto civile, per il quale si procede ad una valutazione individuale del

danno avuto riguardo alle particolarità del caso. Contrariamente alla

valutazione del torto morale secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI

può prendere a base criteri medici di carattere generale, risultanti da esami

comparativi di postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle

specifiche limitazioni che la lesione è suscettibile di comportare per un

determinato assicurato. In altri termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle

circostanze del caso concreto, ma da una valutazione medico-teorica del danno

alla salute fisica o psichica, prescindendo da fattori di carattere soggettivo

(DTF

115.

V 147 consid. 1; cfr. DTF

133.

V 224). In quest'ordine di idee, la Corte cantonale ha rettamente

rilevato che la circostanza che l'insorgente, a causa delle conseguenze

dell'infortunio, possa essere stato costretto a modificare le proprie abitudini

di vita, non può essere presa in considerazione nella valutazione della

menomazione all'integrità di cui è portatore."

2.5.3

Secondo

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso.

In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta;

tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità

risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più

infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio

complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF; cfr. SVR 2008 UV Nr. 10).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5.4

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,

p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

Al

riguardo in una sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha

rilevato:

"

3.4

La table 1.2. prévoit, en ce qui concerne

l'épaule, un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 pour cent pour une épaule

bloquée en adduction, de 10 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés

au dessus de l'horizontale, et de 15 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à

l'horizontale. En l'espèce, il ressort des constatations du docteur E.________

- qui se fondent sur un examen clinique approfondi et dont il n'y a pas lieu de

remettre en cause l'exactitude - que la mobilité de l'épaule est réduite

jusqu'à l'horizontale (l'abduction active atteint l'horizontal tandis que la

flexion active est possible un peu au dessus de l'horizontal). Le taux de 15

pour cent retenu par la CNA et les premiers juges correspond dès lors bien au

handicap du recourant."

2.5.5

Nel caso

di specie l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del Dr. med. __________,

ha assegnato all’assicurato un’IMI del 10% (cfr. doc. A5, 230).

Questa la

valutazione del medico di circondario del 31 maggio 2007:

"

REFERTO

Come esiti importanti e

durevoli abbiamo disturbi funzionali e dolori alla spalla destra in stato da

sutura di una rottura massiccia della cuffia dei rotatori, tenotomia del capo

lungo del bicipite e acromio plastica.

I disturbi lamentati

attualmente sono paragonabili a quelli che si hanno in caso di una omartrosi di

entità modica.

VALUTAZIONE

IMI 10%

GIUSTIFICAZIONE

Una omartrosi di entità

modica dà diritto a un’indennità del 10% secondo la tabella 5.2.” (Doc. 168)

Chiamato a esprimersi su

una questione di carattere medico, questo Tribunale, considerata anche

l'assenza di pareri specialistici divergenti, ritiene di non avere valide

ragioni per distanziarsi dall’apprezzamento espresso dal medico di __________.

In casu non si rivelano,

pertanto, necessari ulteriori approfondimenti medici (cfr. consid. 2.3.5.).

L’IMI è

stata rettamente stabilita dall’assicuratore LAINF in considerazione unicamente

dei postumi infortunistici a livello della spalla destra, in quanto le

problematiche presentate dall’assicurato alla spalla sinistra non sono in

relazione di causalità con il sinistro del luglio 2005 (cfr. consid. 2.3.5).

La

Tabella 5.2 allestita dall'CO 1 afferente alla menomazione all’integrità

risultante da artrosi prevede che un’omartrosi (artrosi della spalla) media

giustifica l’attribuzione di un’indennità dal 5 al 10%, mentre un’omartrosi

grave un’IMI dal 10 al 25%.

In

concreto, ritenuto che la funzionalità della spalla destra non è gravemente

compromessa (segnatamente l’assicurato può molto spesso portare e sollevare

pesi da 5 a 10 kg fino all’altezza dei fianchi e talvolta pesi dai 10 ai 25 kg;

egli può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto e di

rado pesi superiori a 5 kg; può talvolta eseguire lavori pure al di sopra della

testa; cfr. doc. 169), la valutazione di un’IMI del 10% può essere fatta

propria dal TCA.

Giova,

infine, ribadire che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla

base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati

che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità

sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per

tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze

particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico

della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi

(DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati;

RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella causa C.,

inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno 2002, U

14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

Ai

fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi

soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano

oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)

soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e

egualitaria di una menomazione all’integrità.

Alla luce

di quanto esposto, la decisione di assegnare al ricorrente un’IMI del 10%

risulta incensurabile.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster