35.2009.39
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5 ottobre 2009Italiano50 min
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Numero d'incarto:
35.2009.39
Data decisione, Autorità:
05.10.2009, TCA
Titolo:
Contusione spalla destra. Rendita d'invalidità e IMI, di cui l'assicurato contesta le percentuali. Causalità naturale e adeguata tra peggioramento spalla sinistra e contusione spalla destra. Valore probatorio di parere del medico dell'assicuratore. Valutazione anticipata delle prove
ATTO MEDICO
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
CURA MEDICA
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
INFORTUNIO PROFESSIONALE
RENDITA D'INVALIDITÀ
VALUTAZIONE DELLE PROVE
art. 18 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 25 LAINF
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 28 cpv. 4 OAINF
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2009.39
rs
Lugano
5 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16
febbraio 2009 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1 RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 15 luglio
2005 RI 1 - alle dipendenze della __________ di __________ in qualità di
falegname e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’__________
- è caduto in cantiere da uno scalino, picchiando la spalla destra.
Egli ha
riportato una contusione alla spalla destra (cfr. doc. 1).
L’assicuratore
LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. La RM della
spalla destra eseguita il 10 ottobre 2005 ha posto in luce un’alterazione
edematosa del tendine del muscolo sovraspinato dopo contusione con sospetta
fessura parziale sul versante articolare ed edema osseo adiacente
all’articolazione acromio-clavicolare, sospetta lesione dello SLAP di primo
grado e sospetta lesione del labbro tra le ore 3 e 5 (cfr. doc. 12).
Il 20
gennaio 2006 l’assicurato è stato sottoposto da parte del Dr. med. __________
presso l’Ospedale __________ di __________ a un intervento di riparazione in
artroscopia della cuffia dei rotatori con una vite in titanio (cfr. doc. 43).
1.3. Alla
chiusura del caso, l’CO 1, con decisione formale del 13 agosto 2008, ha
riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità del 19% a fare tempo dal 1°
agosto 2008 e un’indennità per menomazione dell’integrità del 10% (cfr. doc.
230).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dal __________ (cfr.
doc. 234, 238), l’assicuratore infortuni, dopo aver interpellato nuovamente il
medico __________, Dr. med. __________ (cfr. doc. 243), il 16 febbraio 2009 ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A5).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 10 marzo 2009 RI 1, personalmente, ha chiesto il
riconoscimento della problematica alla spalla sinistra quale conseguenza
diretta del sinistro del luglio 2007, nonché la rivalutazione della rendita e
di quanto ne consegue.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’assicurato ha addotto, in
particolare, che, come indicatogli dal Dr. med. __________ in occasione della
visita medica di chiusura del 31 maggio 2007, la spalla destra non aveva
recuperato la piena mobilità e non poteva più migliorare. Pertanto, a mente
dell’insorgente, è giustificata la necessità di aver usato la spalla sinistra,
sforzandola nei movimenti attivi assumendo posizioni scorrette a protezione
della spalla destra.
Egli ha
asserito che il problema alla spalla sinistra non è conseguente al post-operatorio
della spalla destra, poiché presente e annunciato già prima.
Il
ricorrente ha, inoltre, osservato che il Dr. __________, quando ha valutato nel
dicembre 2005 il referto della RM della spalla destra dell’ottobre 2005, si è
immediatamente reso conto del problema anche alla spalla sinistra. Egli ha
precisato che, non potendo intervenire su ambedue le spalle contemporaneamente,
si è data la precedenza alla spalla destra dolorosa e urgente, visto il trauma
subito in seguito alla caduta del luglio 2005.
L’assicurato
ha riferito che secondo il Dr. __________ il problema alla spalla sinistra era
dovuto al lavoro svolto per vent’anni e, soprattutto, al sovraccarico di lavoro
sostenuto dalla stessa nell’arco di tempo in cui è tornato alla propria
occupazione dal 16 agosto al 5 settembre 2005, avendo sopportato tutti gli sforzi
di un’attività dura e cercato di compensare e proteggere dal dolore l’ormai
immobile spalla destra.
L’insorgente
ha poi rilevato di essere stato operato alla spalla sinstra il 24 luglio 2008
presso l’ospedale __________ di __________ dal Dr. __________ e che la __________
ha assunto il costo dell’intervento e la susseguente riabilitazione (cfr. doc.
I).
1.5. In risposta
l’CO 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerando di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della vertenza è certamente l’entità della rendita di invalidità spettante
all’assicurato. Per pronunciarsi su questo oggetto il TCA dovrà dapprima
esaminare se l’assicuratore LAINF resistente ha considerato a giusta ragione o
meno unicamente i disturbi alla spalla destra, a esclusione della problematica
alla spalla sinistra.
Più
concretamente, occorre determinare se i disturbi alla spalla sinistra
costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio del 15
luglio 2005 oppure no.
Per
quanto concerne l’indennità per menomazione all’integrità del 10% assegnata al
ricorrente con decisione formale del 13 agosto 2008 e confermata con decisione
su opposizione del 16 febbraio 2009 (cfr. doc. 230; A5), questa Corte osserva
che l’assicurato, con il proprio ricorso, non ne ha espressamente contestato
l’entità.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1999
U323, pag. 98seg., il TFA ha avuto modo di stabilire che, anche se la richiesta
nella procedura d'opposizione non si riferisce espressamente all'indennità per
menomazione dell'integrità, la prima decisione non può crescere in giudicato su
questo punto, qualora l'oggetto principale del litigio (diritto alla rendita
d'invalidità) sollevi delle questioni di causalità.
In
applicazione analogica della giurisprudenza appena citata, relativa alla
procedura di opposizione, occorre concludere che anche una decisione su
opposizione in relazione all’IMI non passa in giudicato se l’oggetto della lite
(entità della rendita) implica delle questioni di causalità (cfr. STCA 35.2005.96
del 21 agosto 2006 consid. 2.2.).
In simili
condizioni, visto che in casu sono state sollevate delle questioni di casualità
in merito a disturbi organici lamentati dall’assicurato, la decisione su
opposizione del 16 febbraio 2009 non è passata in giudicato nemmeno relativamente
all’entità dell’IMI.
2.3. Disturbi
alla spalla sinistra: causalità con l’infortunio del 15 luglio 2005?
2.3.1. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.3.2. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione
risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non
si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.3.3. Dalle
carte processuali emerge che il datore di lavoro di RI 1 RI 1, la __________, il
9 settembre 2005, ha annunciato allCO 1 l’infortunio occorso al proprio
dipendente il 15 luglio 2005, e meglio ha indicato che quest’ultimo era caduto
in cantiere e aveva picchiato la spalla destra, riportando una contusione di
tale spalla (cfr. doc. 1, 4).
La RX della spalla destra
e sinistra effettuata il 9 settembre 2005 ha rilevato bilateralmente note
artrosiche glenomerali e acromioclaveari: non calcificazioni periarticolari.
Non evidenti rime di frattura a carico della spalla destra (cfr. doc. A3).
L’insorgente è stato
sentito da un ispettore dell’assicuratore LAINF il 21 settembre 2005. Dal
relativo rapporto risulta che l’assicurato, mentre stava trasportando delle
lastre, è caduto in avanti, battendo la spalla destra direttamente sul betoncino.
Lo stesso si è rialzato da terra dolorante, ha atteso qualche minuto e ha poi
continuato il proprio lavoro fino a portare a termine la giornata. Una volta
rientrato a casa la cognata gli ha fatto un’iniezione di Voltaren. Per alcuni
giorni lo stato della spalla sembrava migliorare. Dal 16 luglio al 15 agosto 2005
ha beneficiato delle ferie. Durante il periodo di vacanza, praticando dello
sport, avvertiva delle leggere fitte alla spalla destra. E’ stato giocando a
pallavolo che ha poi accusato una forte fitta alla spalla. Ha interrotto il
lavoro ripreso dopo le vacanze il 5 settembre 2005 e ha quindi consultato il
Dottor __________ di __________ (cfr. doc. 3).
La RM
della spalla destra eseguita il 10 ottobre 2005 ha posto in luce un’alterazione
edematosa del tendine del muscolo sovraspinato dopo contusione con sospetta
fessura parziale sul versante articolare ed edema osseo adiacente
all’articolazione acromio-clavicolare, sospetta lesione dello SLAP di primo
grado e sospetta lesione del labbro tra le ore 3 e 5 (cfr. doc. 12).
Il 20
gennaio 2006 l’assicurato è stato sottoposto da parte del Dr. med. __________ a
un intervento di riparazione in artroscopia della cuffia dei rotatori con una
vite in titanio presso l’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 43).
In un messaggio di posta
elettronica del maggio 2006 indirizzato all’INSAI il Dr. __________ ha indicato,
da un lato, che la guarigione della spalla destra era ritardata dallo sviluppo
di una capsulite retrattile, dall’altro, che alla spalla sinistra il ricorrente
presentava una sintomatologia compatibile con una rottura parziale del
sovraspinoso e che l’assicuratore LAINF avrebbe potuto raccogliere l’anamnesi e
decidere se assegnare questo caso alla cassa malati o meno (cfr. doc. 64, 65).
Il 3 agosto 2006 è stata
effettuata una nuova RM alla spalla destra che ha rivelato che in esiti di
tenoraffia non si evidenziavano segni per lesioni del tendine sovraspinso (cfr.
doc. 92).
L’8 settembre 2006 ha
avuto luogo una visita medica __________. Il Dr. med. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, ha così valutato la situazione dell’assicurato:
"
Assicurato ancora piuttosto insicuro, lamenta ancora importanti dolori alla spalla anche se il
decorso è lentamente positivo. Non si sente sicuro per quanto attiene al suo
futuro professionale, anzi tende piuttosto a escludere un reinserimento in
ditta.
Oggettivamente la mobilità della spalla è abbastanza buona mancano ancora circa
40° per raggiungere l’abduzione completa. I movimenti della spalla sono
riferiti come dolorosi, non vi sono segni clinici per una rerottura della
cuffia che del resto è stata esclusa dalla nuova RM. Vi sono ancora lievi segni
per un attrito sotto-acromiale. Non tutti i dolori lamentati dall’assicurato
sono spiegabili dai test clinici.
Procedere medico
L’assicurato continua con
la fisioterapia, si recherà in controllo dal prof. __________ il 13.10.2006 e
in seguito, a seconda dell’evoluzione valuteremo il da farsi. Ritengo comunque
che potrebbe essere indicato un soggiorno riabilitativo alla Clinica __________
__________ con una valutazione delle capacità funzionali.
Dal punto di vista
amministrativo per il momento fa ancora stato un’incapacità lavorativa del
100%.” (Doc. 100)
Il Dr.
med. __________, il 13 agosto 2006, ha riscontrato un lieve, ma costante
miglioramento. Egli ha osservato che la mobilità era normale in tutti i piani
con una minima riduzione della rotazione interna, che la forza era pressoché
normale con dolore al massimo sforzo del sovraspinoso e che la coordinazione
neuromuscolare stava migliorando, anche se il paziente faceva fatica a
mantenere gli arti sopra la testa, cosa però che due mesi prima era del tutto
impossibile (cfr. doc. 104).
Dal
rapporto della Clinica __________ del 9 febbraio 2007 emerge che l’assicurato
si è lamentato di una sintomatologia alla spalla sinistra che da un esame
clinico è risultata normale. Il Dr. med. __________, spec. FMH in reumatologia,
ha indicato di non consigliare un intervento su questa spalla, bensì una presa
a carico medica in caso di dolore con infiltrazione e rieducazione.
Per
quanto attiene alla spalla destra, è stato rilevato che:
"
On peut retenir chez cet assuré une épaule douloureuse
persistante en rapport avec une tendinopathie de la coiffe persistante après
réparation et acromioplastie. La fonction est relativement bien récupéré mais
cette épaule reste douloureuse. On peut recommander que l’assuré continue
encore quelques temps la physiothérapie à raison de 2x/semaine plus de
l’auto-rééducation à domicile. Il paraît difficile de retenir un diagnostic de
capsulite rétractile du moins actuellement car les rotations externe et interne
sont symétriques, et que les mobilités passives sont subnormales. Je ne
recommande pas une 2ème intervention sur cette épaule car le résultat sur la
douleur serait, à mon avis, très aléatoire. (…)
Il apparaît que cet assuré ne
pourra pas reprendre son activité professionnelle antérieure de poseur de
faux-plafonds. L’ECPLT l’a clairement démontré. Dans une activité correspondant
à un niveau d’effort léger à moyen, une pleine capacité de travail à plein
temps est exigible de l’assuré. (…)” (Doc. 135)
Nel
maggio 2007 il Dr. med. __________ ha precisato che l’assicurato, rispetto al
controllo del 15.02.2007, presentava anamnesticamente una sensazione pressoché
invariata e che l’esame obiettivo era pressoché normale anche per le prove
della forza solo con dolore agli ultimi gradi di movimento e sotto sforzo. Il
medico ha pure sottolineato che il paziente aveva riferito, come già precedentemente
in altri controlli, di avere accusato anche dolore alla spalla sinistra dal
giorno del trauma e che in quegli ultimi mesi stava peggiorando. Il Dr. med. __________
ha rilevato che era consigliabile, pertanto, eseguire un’artrorisonanza alla
spalla sinistra (cfr. doc. 159).
La visita medica di
chiusura è stata effettuata il 31 maggio 2007. Il Dr. med. __________ ha
sottolineato, segnatamente, quanto segue:
" (…)
Soggettivamente vi è stato un
miglioramento della sintomatologia algica alla spalla destra, i dolori non sono
però completamente scomparsi e allo sforzo come pure all’uso della spalla al di
sopra dell’orizzontale si ripresentano in modo importante. L’assicurato ritiene
che i dolori alla spalla sinistra siano una conseguenza dei problemi alla
spalla destra.
Oggettivamente mobilità delle spalle
praticamente completa. Residua sindrome di attrito sotto-acromiale alla spalla
destra e incipiente sindrome di attrito sotto-acromiale alla spalla sinistra.
Nessun indizio per rerottura della cuffia dei rotatori alla spalla destra e
nessun indizio per rottura della cuffia alla spalla sinistra.
Procedere medico
Per quanto attiene alla spalla destra,
l’assicurato può continuare a fare dei trattamenti fisioterapici a scopo
antalgico.
Per quanto attiene invece alla spalla sinistra, dal punto di vista prettamente
medico non ritengo necessario un intervento chirurgico, anche alla luce della
parziale insoddisfazione per i risultati ottenuti con operazione alla spalla
destra.
Sarà inoltre da tener conto del fatto che a
causa dei problemi alla spalla destra l’assicurato non effettuerà più lavori
che solleciteranno particolarmente le spalle e quindi vi sono buone probabilità
che la spalla sinistra mantenga lo stato attuale.
Procedere amministrativo
Essendo la situazione medica stabilizzata
procediamo, in data odierna, alla definizione dell’esigibilità del lavoro
tenendo conto dei soli postumi infortunistici alla spalla destra, infatti la
causalità tra i dolori alla spalla sinistra e l’evento infortunisitico del
15.7.2005 non è data per il semplice fatto che l’infortunio non ha mai
coinvolto la spalla sinistra e questo è provato dalle molteplici visite
eseguite e dai rapporti ispettivi iniziali dove mai si è parlato della spalla
sinistra.” (Doc. 169)
Il Dr. med. __________, il
4 febbraio 2008, ha dichiarato che:
" (…)
Il paziente operato a gennaio 2006 alla
spalla destra per una rottura del sovraspinoso ha gradualmente migliorato,
anche se ha avuto un decorso operatorio complicato, la funzionalità e vi è stata
una significativa diminuzione del dolore a carico della spalla destra. Da ca. 2
anni però il paziente soffriva anche di dolore alla spalla sinistra che
interferiva con l’attività della vita quotidiana e disturbava il sonno. Negli
ultimi mesi tale patologia è peggiorata, già in passato il paziente aveva
eseguito un’artro RM che aveva evidenziato una rottura parziale del tendine del
sovraspinoso.
Al controllo clinico in data odierna i test
clinici sono ancora concordanti per una lesione del sovraspinoso con
un’ipostenia del sovraspinoso, dolore al test di Whipple mentre i segni di
impingement e la mobilità appaiono normali anche se dolenti ai gradi estremi.
La diagnosi è quella di una rottura parziale del sovraspinoso, clinicamente non
guarita, pertanto il consiglio è quello di sottoporsi a intervento per via
artroscopica di riparazione del sovraspinoso. (…)” (Doc. 204)
Nel mese di luglio 2008 la
spalla sinistra dell’assicurato è stata sottoposta a un intervento per
riparazione della cuffia da parte del Dr. med. __________ (cfr. doc. I; 240).
Il Dr. med. __________, il
6 febbraio 2009, ha ancora osservato che:
" (…)
Il 31.5.2007 si procede poi a visita medica
di chiusura con definizione dell’esigibilità del lavoro. Già in quell’occasione
l’assicurato lamentava dolori alla spalla sinistra che erano però meno intensi
rispetto a quelli della spalla destra, la mobilità della spalla era completa e
Fatti
i test per la cuffia erano negativi ma vi era un minimo arco doloroso in abduzione
al di sopra dell’orizzontale.
Dagli atti non risulta che l’assicurato
abbia mai ripreso il lavoro dopo l’infortunio del 15.7.2005, risulta quindi
assolutamente impossibile che nella semplice vita quotidiana egli abbia
sforzato a dismisura la spalla sinistra per compensare le mancanze della spalla
destra, spalla destra che tra l’altro in occasione della visita medica di
chiusura del 31.5.2007 andava molto bene quindi ciò non implicava un risparmio
particolare dell’arto superiore destro e un travaso di sforzi all’arto
superiore sinistro.
Del resto non c’è nessuna letteratura
medica scientifica che provi che pazienti che si sono sottoposti a intervento
di revisione della cuffia a una spalla sviluppino, in seguito al risparmio,
problemi alla spalla contro laterale. Si tratta quindi di osservazioni spesso
portate dai medici curanti per giustificare opposizioni, peggioramenti o altro
ma che non sono assolutamente basati sull’evidenza scientifica.” (Doc. 243)
2.3.4. L’CO 1 ha considerato che i
disturbi alla spalla sinistra accusati da RI 1 non si trovano in relazione di
casualità naturale e adeguata con l’infortunio del 15 luglio 2005, fondandosi
sulle valutazioni del Dr. med. __________ (cfr. doc. A5; 230).
L’insorgente ha contestato
tale conclusione, ritenendo al contrario che la problematica alla spalla
sinistra che ha condotto all’intervento chirurgico del luglio 2008 sia una
conseguenza del sinistro del luglio 2005 (cfr. doc. I).
Questo
Tribunale, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, preliminarmente
ricorda che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo
sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre, invece, nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Pertanto
i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono
essere considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti
da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
L’Alta
Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________
hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente
in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.
STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996
nella causa A., U 49/95).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
2.3.5. In concreto,
attentamente esaminati gli atti di causa, questa Corte ritiene che l’opinione
del Dr. med. __________, sanitario che vanta un’ampia esperienza in materia di
medicina infortunistica e assicurativa - secondo cui non è dato un nesso
causale tra i disturbi alla spalla sinistra dell’assicurato e l’evento
infortunistico del luglio 2005 -, possa validamente costituire da
supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario
esperire ulteriori accertamenti (sul valore probatorio delle
valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del Tribunale federale U
350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che
"nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si
fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto
assicuratore.").
Al riguardo va ricordato
che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In
effetti la valutazione del medico di __________ (cfr. doc. 169; 243) non
contiene contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza
affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza
probante: in particolare, il sanitario ha espresso il suo parere in modo
chiaro, motivato e convincente, dopo aver visitato l’assicurato e proceduto
allo studio approfondito del suo dossier.
Va, inoltre, osservato che,
come sottolineato dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 169), il sinistro in questione
non ha interessato la spalla sinistra, bensì quella destra.
L’assicurato ha, infatti, asserito
di essere caduto in avanti e di aver picchiato la spalla destra (cfr. doc. 3).
E’ vero che dei traumi
possono causare una rottura della cuffia dei rotatori e che ciò è tanto più
frequente quanto più il tessuto tendineo è degenerato, è altrettanto vero, però,
che quali traumi si intendono cadute proprio sulla spalla o comunque urti
diretti (cfr. www.laspalla.org).
In riferimento a quanto
affermato dall’assicurato, ossia che la problematica all’arto superiore
sinistro è dovuta al sovraccarico di lavoro di tale spalla per proteggere la
spalla infortunata (cfr. doc. I), il TCA rileva che l’insorgente,
contrariamente a quanto addotto dal medico di circondario, ha effettivamente fatto
valere di aver esercitato la propria professione dal 16 agosto al 2 settembre
2005 (cfr. doc. 3, I).
Il datore di lavoro ha
peraltro indicato che il lavoro è stato interrotto il 2 settembre 2005 (cfr.
doc. 1).
L’assicurato ha, tuttavia,
ripreso la propria attività dopo le ferie estive, in quanto non accusava
rilevanti disturbi alla spalla destra necessitanti l’intervento di un medico
(cfr. doc. 3). Il Dr. med. __________ è stato, infatti, contattato il 6
settembre 2005 (cfr. doc. 2).
L’assicurato ha d’altronde
lavorato soltanto due settimane, dal 16 agosto al 2 settembre 2005.
Risulta, pertanto, già
dubbia la realizzazione di un sovraccarico della spalla sinistra.
In ogni caso, anche ammettendo
tale situazione, il menzionato sovraccarico non può avere influito in modo
rilevante sulla spalla sinistra.
Dalle carte processuali
emerge che i disturbi all’arto superiore sinistro sono stati segnalati al Dr.
med. __________ nel dicembre 2005 (cfr. doc. 61), ovvero quasi quattro mesi
dopo la fine dell’attività lavorativa.
Nel maggio 2007 il Dr. med.
__________ ha, poi, addirittura indicato che l’assicurato gli avrebbe riferito
che i dolori alla spalla sinistra risalivano al giorno dell’infortunio (cfr.
doc. 159), per cui a una data anteriore alla ripresa dell’attività lavorativa.
In proposito va, per
contro, ricordato che la RX alle due spalle eseguita il 9 settembre 2005 ha
posto in luce delle note artrosiche glenomerali e acromioclaveari (cfr. doc.
A3).
Giova, altresì,
evidenziare che agli atti non risulta alcun parere medico divergente rispetto a
quello formulato dal Dr. med. __________.
Il Dr. med. __________,
benché si sia pronunciato a più riprese sullo stato della spalla sinistra dell’assicurato
e abbia proceduto a operare quest’ultima nel luglio 2008, non ha fornito alcuna
valutazione circa l’eziologia della problematica all’arto superiore sinistro. Egli
si è soltanto limitato a indicare, nel maggio 2006, che l’assicuratore LAINF avrebbe
potuto raccogliere l’anamnesi e decidere se assegnare questo caso alla cassa malati
o meno (cfr. doc. 64, 65).
Va,
infine, rilevato che in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002
consid. 2.1. lo stesso TFA ha precisato che l’assicuratore infortuni non è
tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica che spieghi i
disturbi ancora accusati dall’interessato. Decisivo è unicamente sapere se le
cause traumatiche abbiano perso il loro significato causale, ovvero se esse
siano estinte (cfr. pure STF U 241/06 del 26 luglio 2007 consid. 2.2.2),
segnatamente se un determinato danno alla salute non sia di origine traumatica.
In
conclusione, questa Corte, tutto ben considerato, non ritiene dimostrato,
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del
settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320
e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), un legame causale tra i disturbi alla spalla sinistra e l’evento
traumatico del 15 luglio 2005.
2.4. Rendita di invalidità
2.4.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4.3
Nel caso in
esame l’CO 1, sulla base dell’apprezzamento del 31 maggio 2007 del Dr. med. __________
afferente alla visita medica di chiusura (cfr. doc. 169), ha ritenuto
l’assicurato in grado di svolgere a tempo pieno e con rendimento completo
un’attività più leggera rispetto a quella di falegname originariamente svolta
(cfr. doc. 230; A5).
Il medico di __________,
in particolare, in merito all’esigibilità lavorativa ha evidenziato:
" L’assicurato
non ha limitazioni a sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei
fianchi, può molto spesso sollevare e portare pesi dai 5 ai 10 kg fino
all’altezza dei fianchi, talvolta pesi dai 10 ai 25 kg e mai più pesi superiori
ai 25 kg. L’assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg oltre
all’altezza del petto e di rado pesi superiori ai 5 kg. L’assicurato non ha
limitazioni nel maneggiare attrezzi leggeri e di precisione, egli può spesso
maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi di pesante entità, mai
più attrezzi molto pesanti e può spesso effettuare la rotazione della mano.
L’assicurato può talvolta eseguire lavori al di sopra della testa, egli non ha
limitazioni nell’effettuare la rotazione del tronco, non ha limitazioni
nell’assumere la posizione seduta o in piedi e inclinata in avanti, non ha
limitazioni nell’assumere la posizione inginocchiata e non ha limitazioni
nell’effettuare la flessione delle ginocchia. L’assicurato non ha limitazioni
nell’assumere la posizione seduta o in piedi di lunga durata, egli non ha
limitazioni nel camminare anche per lunghi tragitti, non ha limitazioni nel camminare
su terreno accidentato, non ha limitazioni nel salire le scale e può molto
spesso salire su scale a pioli.” (Doc. 169)
In concreto il TCA non ha
motivo alcuno per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità di lavoro
formulata dal Dr. med. __________.
La stessa corrisponde,
infatti, a quanto richiesto dalla giurisprudenza ai rapporti medici perché
abbiano pieno valore probante (cfr. consid. 2.3.4.).
L’assicurato
non ha del resto esplicitamente contestato la valutazione dell’esigibilità lavorativa
formulata dall’CO 1, se non nella misura di richiedere di considerare anche le
affezioni di cui soffre alla spalla sinistra (cfr. doc. I).
Relativamente
a tale obiezione va rilevato che l’esigibilità lavorativa dell’insorgente
correttamente è stata valutata tenendo conto unicamente dei postumi
dell’infortunio del luglio 2005 alla spalla destra, in quanto i disturbi alla
spalla sinistra non si trovano in relazione di causalità con tale evento
traumatico (cfr. consid. 2.3.5.).
In simili condizioni, per
determinare il grado di invalidità dell’assicurato va ritenuto - da un punto di
vista medico -, da un lato, che lo stesso non può più svolgere la sua
originaria professione di falegname, dall’altro, che è totalmente abile per
tutto il giorno in attività leggere confacenti al suo stato di
salute.
2.4.4
Si tratta ora
di esaminare le conseguenze del danno alla salute infortunistico dal profilo
economico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,
l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2008 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V
174.
= RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima
dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 62'612.90 (cfr. doc.
227, 226, 225, 116).
.
Questo
dato, desunto dalle informazioni fornite direttamente dalla ditta __________ (cfr. doc. 1, 216),
nonché dagli adeguamenti salariali relativi al contratto collettivo di lavoro dei
falegnami (cfr. doc. 223, 226) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro
essere fatto proprio dal TCA.
2.4.5
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici
debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e
professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in
Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in
quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
"
3.3
In una
recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella
Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito
differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel
corrispondente settore economico, esso deve essere considerato
considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in
caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei
redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però
soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante
del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta
nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
2.4.6
Nel caso in
esame per determinare il reddito ancora esigibile dall'insorgente,
l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli
accertamenti presso cinque aziende ticinesi. L’CO 1 ha indicato che dai
medesimi risulta che nelle attività leggere che il ricorrente sarebbe in grado
di esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali, e meglio il montatore
di quadri elettrici presso la __________ di __________, l’affilatore presso la __________
di __________, l’operaio di fabbrica presso la __________ di __________, lo
speditore del prodotto finito per la __________ di __________ e il sorvegliante
presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in
media, nel 2008, un reddito annuo pari a fr. 50’474.20 (cfr. doc. 227).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata sopra, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale
dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti
presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario
medio.
In
effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 227 si evince che sono 115
i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo
ammontano, rispettivamente, a fr. 31’208.-- e a fr. 65’819.--, e infine che
quello medio è di fr. 47’937.--.
Il TCA
constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF resistente (fr. 50'474.20)
è superiore di circa il 5% rispetto alla media dei salari medi (fr. 47’937.--).
In base
alla giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della
rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.
In una
sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa
conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA
35.2005.90
del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso
di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio
tollerati scostamenti sino al 10%).
Inoltre
questa Corte ritiene che i cinque posti di lavoro segnalati CO 1 rispettino le
limitazioni funzionali presentate dal ricorrente e descritte dal medico di __________
(cfr. doc. 169; consid. 2.4.3.).
In effetti,
da una parte, tali impieghi richiedono soltanto la frequentazione della scuola
dell’obbligo o eventualmente una formazione empirica. Dall’altra, gli stessi
implicano solo talvolta il sollevamento di pesi fino a 25 kg e di rado
l’utilizzo di attrezzi di pesante entità. Essi poi non comportano mai il
sollevamento di pesi oltre all’altezza del petto, né lavori sopra la testa (cfr.
doc. 227).
Ne
discende che il reddito da invalido è stato validamente determinato in base
alle DPL.
Esso
ammonta a fr. 50’474.20.
Decurtazioni
sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare
in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa
modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
Il grado
di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50’474.20 al
reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 62'612.90 (cfr. consid. 2.4.4.) -
è del 19.4%, arrotondato al 19% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41.
Nella
misura in cui, con la decisione su opposizione impugnata, CO 1 ha riconosciuto
a RI 1 una rendita di invalidità del 19%, il suo ricorso deve essere respinto.
2.5
Indennità
per menomazione all’integrità
2.5.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica, mentale o psichica.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla
capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
Questi
concetti sono stati ribaditi in un sentenza U 349/06 dell11 luglio 2007 nel
quale il Tribunale federale ha rilevato:
"
Occorre poi ricordare al ricorrente, come già
spiegato dal giudice cantonale, che secondo giurisprudenza la menomazione
dell'integrità è valutata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo
profilo, l'IMI si distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del
diritto civile, per il quale si procede ad una valutazione individuale del
danno avuto riguardo alle particolarità del caso. Contrariamente alla
valutazione del torto morale secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI
può prendere a base criteri medici di carattere generale, risultanti da esami
comparativi di postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle
specifiche limitazioni che la lesione è suscettibile di comportare per un
determinato assicurato. In altri termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle
circostanze del caso concreto, ma da una valutazione medico-teorica del danno
alla salute fisica o psichica, prescindendo da fattori di carattere soggettivo
(DTF
115.
V 147 consid. 1; cfr. DTF
133.
V 224). In quest'ordine di idee, la Corte cantonale ha rettamente
rilevato che la circostanza che l'insorgente, a causa delle conseguenze
dell'infortunio, possa essere stato costretto a modificare le proprie abitudini
di vita, non può essere presa in considerazione nella valutazione della
menomazione all'integrità di cui è portatore."
2.5.3
Secondo
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso.
In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta;
tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità
risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più
infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio
complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF; cfr. SVR 2008 UV Nr. 10).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5.4
L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,
p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
Al
riguardo in una sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha
rilevato:
"
3.4
La table 1.2. prévoit, en ce qui concerne
l'épaule, un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 pour cent pour une épaule
bloquée en adduction, de 10 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés
au dessus de l'horizontale, et de 15 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à
l'horizontale. En l'espèce, il ressort des constatations du docteur E.________
- qui se fondent sur un examen clinique approfondi et dont il n'y a pas lieu de
remettre en cause l'exactitude - que la mobilité de l'épaule est réduite
jusqu'à l'horizontale (l'abduction active atteint l'horizontal tandis que la
flexion active est possible un peu au dessus de l'horizontal). Le taux de 15
pour cent retenu par la CNA et les premiers juges correspond dès lors bien au
handicap du recourant."
2.5.5
Nel caso
di specie l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del Dr. med. __________,
ha assegnato all’assicurato un’IMI del 10% (cfr. doc. A5, 230).
Questa la
valutazione del medico di circondario del 31 maggio 2007:
"
REFERTO
Come esiti importanti e
durevoli abbiamo disturbi funzionali e dolori alla spalla destra in stato da
sutura di una rottura massiccia della cuffia dei rotatori, tenotomia del capo
lungo del bicipite e acromio plastica.
I disturbi lamentati
attualmente sono paragonabili a quelli che si hanno in caso di una omartrosi di
entità modica.
VALUTAZIONE
IMI 10%
GIUSTIFICAZIONE
Una omartrosi di entità
modica dà diritto a un’indennità del 10% secondo la tabella 5.2.” (Doc. 168)
Chiamato a esprimersi su
una questione di carattere medico, questo Tribunale, considerata anche
l'assenza di pareri specialistici divergenti, ritiene di non avere valide
ragioni per distanziarsi dall’apprezzamento espresso dal medico di __________.
In casu non si rivelano,
pertanto, necessari ulteriori approfondimenti medici (cfr. consid. 2.3.5.).
L’IMI è
stata rettamente stabilita dall’assicuratore LAINF in considerazione unicamente
dei postumi infortunistici a livello della spalla destra, in quanto le
problematiche presentate dall’assicurato alla spalla sinistra non sono in
relazione di causalità con il sinistro del luglio 2005 (cfr. consid. 2.3.5).
La
Tabella 5.2 allestita dall'CO 1 afferente alla menomazione all’integrità
risultante da artrosi prevede che un’omartrosi (artrosi della spalla) media
giustifica l’attribuzione di un’indennità dal 5 al 10%, mentre un’omartrosi
grave un’IMI dal 10 al 25%.
In
concreto, ritenuto che la funzionalità della spalla destra non è gravemente
compromessa (segnatamente l’assicurato può molto spesso portare e sollevare
pesi da 5 a 10 kg fino all’altezza dei fianchi e talvolta pesi dai 10 ai 25 kg;
egli può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto e di
rado pesi superiori a 5 kg; può talvolta eseguire lavori pure al di sopra della
testa; cfr. doc. 169), la valutazione di un’IMI del 10% può essere fatta
propria dal TCA.
Giova,
infine, ribadire che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla
base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati
che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità
sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per
tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze
particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico
della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi
(DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati;
RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella causa C.,
inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno 2002, U
14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
Ai
fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi
soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano
oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)
soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e
egualitaria di una menomazione all’integrità.
Alla luce
di quanto esposto, la decisione di assegnare al ricorrente un’IMI del 10%
risulta incensurabile.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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