35.2009.40
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
17 giugno 2009Italiano57 min
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Numero d'incarto:
35.2009.40
Data decisione, Autorità:
17.06.2009, TCA
Titolo:
7/07 inf.quale passeggera di una moto.11/08 posto term.a prest. Non + postumi inf.org.oggettiv. Per dist.alla cervicale,può restare aperto se quadro clinico tipico.Non adeguatezza del nesso caus.Inf.medio al limite degli inf.leggeri e nessun criterio adempiuto. Fibromialgia non di natura traumatica
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
COLPO DI FRUSTA
INFORTUNIO NON PROFESSIONALE
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 6 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2009.40
rs
Lugano
17 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25
febbraio 2009 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 21 luglio
2007 RI 1 – impiegata di commercio a quel momento in disoccupazione – è rimasta
coinvolta in un incidente della circolazione, in territorio di __________ sul
passo del __________,- mentre viaggiava in moto con il suo fidanzato.
Più
specificatamente la moto, sul cui sedile posteriore sedeva l’assicurata, è
stata tamponata da un’autovettura in fase di sorpasso (cfr. doc. 1).
RI 1 ha
riportato una contusione alla schiena (cfr. doc. 1).
Il caso è
stato assunto dall’CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF resistente,
con decisione formale del 20 novembre 2008, ha chiuso il caso a fare tempo dal
14 novembre 2008, ponendo termine al versamento di ogni prestazione, in quanto
ha ritenuto non più sussistere conseguenze infortunistiche oggettivabili (cfr.
doc. 51).
1.3. RI 1,
rappresentata dalla __________ __________, ha interposto opposizione contro il
provvedimento del 20 novembre 2008 (cfr., doc. 58).
Al
riguardo va osservato che anche la __________, cassa malati dell’assicurata, il
9 gennaio 2009, ha inoltrato opposizione cautelativa avverso la decisione
menzionata (cfr. doc. 65).
Tuttavia
la __________, dopo la visione degli atti afferenti alla fattispecie
trasmessile dall’CO 1, ha ritirato la propria opposizione (cfr. doc. 72).
1.4. Con
decisione su opposizione del 25 febbraio 2009 l’Istituto assicuratore
resistente ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento del 20
novembre 2008 (cfr. doc. A).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 17 marzo 2009 l’assicurata, sempre assistita dalla __________
ha postulato il riconoscimento delle prestazioni assicurative anche per il
periodo a partire dal 14 novembre 2008.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale essa ha addotto, segnatamente, che in
occasione dell’incidente in moto del 21 luglio 2007, pur non essendo caduta sul
campo stradale, ha subito un contraccolpo e lamentato immediatamente dolori
alla schiena, dal collo alla regione lombare, con irradiazione lungo la gamba
destra, tanto da non riuscire ad appoggiarla, in quanto tendeva a cedere. Essa
ha precisato che il Dr. __________, medico __________, ha indicato che lei
accusa una sindrome lombo-vertebrale acuta.
L’insorgente
ritiene che i disturbi di cui soffre sono di certo sorti in concomitanza con
l’incidente, con il quale si trovano in relazione di causa diretta e adeguata.
Essa ha osservato che gli accertamenti svolti non hanno evidenziato lesioni
post-traumatiche, ma neppure, come rilevato dal Dr. med. __________, hanno
posto in luce fattori di natura extra-infortunistica.
La
ricorrente ha, poi, puntualizzato che, contrariamente a quanto esposto dal
medico __________, non vi è stata un’esacerbazione dei dolori dopo 13 mesi
dall’infortunio, bensì i disturbi sono stati subito riferiti e sono continuati
nel tempo, a volte più e a volte meno intensamente. Essa, al riguardo, ha
rilevato che, avendo appena trovato un nuovo posto di lavoro, ha cercato di
continuare la sua attività fin che ha potuto, nascondendo inconsapevolmente
anche a se stessa la situazione.
L’assicurata
ha, infine, asserito, da un lato, che il Dr. med. __________, nel gennaio 2009,
ha certificato che, nonostante gli esami neuroradiologici non abbiano suggerito
una lesione traumatica evidente, la sintomatologia algica è dovuta in maniera
determinante al trauma subito.
Dall’altro,
che il Dr. med. __________, fiduciario della __________ (presso la quale è
assicurata per l’indennità giornaliera di malattia), nel dicembre 2008 ha
considerato che il caso dipende solo dal sinistro del luglio 2007 (cfr. doc.
I).
1.6. In risposta
l’CO 1, patrocinato dall’avv. RA 2, ha chiesto l’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente era o
meno legittimato a porre fine al versamento delle proprie prestazioni a fare
tempo dal 14 novembre 2008.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria,
sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi
psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri
oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.
4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della
dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella
degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.6.2. Se l'assicurato
è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità
adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi
psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle
cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a
provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.6.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La questione
a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di
origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere
risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto,
da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse
con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi
somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
In questo
contesto è utile segnalare che, in una sentenza U 394/06 del 19 febbraio 2008,
il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in materia di
traumi del tipo “colpo di frusta” al rachide cervicale e, in questo ambito, ha
parzialmente modificato i criteri di rilievo che, a dipendenza della gravità
dell’infortunio, devono eventualmente essere considerati nella valutazione
dell’adeguatezza.
L'Alta
Corte non ha per contro modificato i principi applicabili in caso di sviluppo
psichico abnorme post-infortunistico (cfr. DTF 134 V 109, consid. 6.1 e STF
8C_209/2007 del 7 marzo 2008, consid. 1.2).
2.6.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss.
consid.
4a).
2.7. Anche in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale,
vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.
Nella
giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4
febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p.
95ss., il TFA (pur ammettendo la causalità naturale, ad esempio per la presenza
di disturbi psichici cfr. SZS 1986 pag. 84 seg.) considerava che in assenza di
deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle
lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi
evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo
“colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale
organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una
relazione di causalità adeguata veniva negata, facendo difetto dei postumi
durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).
Con la
DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del
tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola,
ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e
la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro
clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa,
vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc..
Tale
giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 =
SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr.,
inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).
Nella
sentenza citata l'Alta Corte ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni
scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit
funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno
stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici
del "colpo di frusta" non siano oggettivabili con gli attuali mezzi
tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi
soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione
contro gli infortuni.
Il TFA ha
considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un
infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale é,
secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile
di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura
organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che,
per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é
determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al
"colpo di frusta" devono essere qualificati piuttosto di natura
fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi,
potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la
complessità e la varietà del quadro clinico.
L'Alta
Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto
essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso
causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito
dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia
di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi
all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La
particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto
uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.
Se ne
deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla
colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione
della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento
infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista
oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un
effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o
aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.
Posto
che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso
di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si
trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo
organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di
causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva
ad un "colpo di frusta" alla colonna cervicale, conviene applicare,
per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha,
in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata
ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche
in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio
dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale
lesione in caso d’infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna
cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).
Un
discorso analogo, è stato sviluppato in relazione ai traumi cranio-cerebrali,
allorquando le lesioni non possono essere
sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s.
consid. 4b; cfr., pure, S. Leuzinger,
Versicherungsrechtliche Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur
Leistungspflicht im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung, in P.
Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.), Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90).
2.8. Alla luce dei principi evocati al precedente considerando -
qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico
oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della
dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza
di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale:
" Das
Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen
müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben
gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund
fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann
der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten,
ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V
340 E. 2b/aa)."
(DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.)
L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come
delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni
medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV
1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid.
2b/aa; STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 104).
Per
costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento
diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la
presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di
disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29;
Fatti
J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der
Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del
Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).
Se
l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora
necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità
adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le
turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):
" Entgegen
der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch
zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem
natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der
HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit
einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich
bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,
Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;
MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)"
(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).
2.9. Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti
considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è
rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un
trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma
cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).
Se ciò
dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario
applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366
consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza
del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado
medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa
(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).
A
differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al
rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di
disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche,
giacché solo queste ultime vanno considerate.
Deve
ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in
materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna
cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati
dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363
consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a
tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des
komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich
grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i
disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai disturbi
somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici
difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p.
47ss. = RAMI 2000 U 397,
p. 327ss.).
Per
contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato
alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme
conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei
criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna
cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro
tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in
parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe
psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.;
STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz.
in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in
RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini, Considérations sur dix ans de
développement en matière de causalité dans les assurances sociales, in Mélanges
en l'honneur de J.L. Duc, Ed. IRAL Losanna 2001, p.
239seg. (270 nota 75)).
In una
sentenza U 164/01 del 18 giugno 2002 consid. 3a e b, parzialmente pubblicata in
RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha ulteriormente precisato la
propria prassi.
Essa ha,
in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere
effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica
abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123
V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera
chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario,
un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si
giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al
momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente,
hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in
secondo piano.
Il TFA ha
così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale:
" Der Rechtsprechung gemäss
BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem
Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an
diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit
dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes
Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V
99 Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die
Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine
psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz
aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge»
unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen
könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28.
November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und
F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117
Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach
dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351
die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer
Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das
Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und
überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass
der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein
Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im
Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE
115 V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS,
bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender
zeitlicher Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im
Vordergrund. Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten
Kausalzusammenhang bei Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare
Befunde (BGE 117 V 359) unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht
entscheidend ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder
psychischer Natur bezeichnet werden."
(RAMI succitata, consid. 3a)
D’altro canto, in RAMI
2001 U 412, p. 79ss., l’Alta Corte ha pure puntualizzato che l’adeguatezza del
nesso causale deve essere valutata secondo i criteri applicabili in caso di
trauma cervicale d’accelerazione o di lesione equivalente, solo se i disturbi
psichici comparsi dopo l’infortunio rientrano nel quadro clinico tipico di un
tale trauma. Pertanto, in caso di necessità, preliminarmente alla valutazione
dell’adeguatezza, occorre esaminare se i disturbi psichici apparsi in
coincidenza con l’infortunio rappresentano un sintomo del trauma subito oppure
un danno alla salute autonomo (secondario):
"
b) Aufgrund dieser medizinischen Angaben, auf
welche abzustellen ist, steht mit der vorausgesetzten überwiegenden
Wahrscheinlichkeit fest, dass die Beschwerdeführerin
ein HWS-Trauma erlitten hat und der Unfall vom 7. Juni 1995 zumindest eine
Teilursache der bestehenden Beschwerden und der darauf zurückzuführenden
Einschränkung in der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit bildet, was für die Bejahung
des natürlichen Kausalzusammenhangs praxisgemäss genügt (BGE 121 V 329 Erw. 2a
mit Hinweisen).
Fraglich ist, wie es sich hinsichtlich der
Unfallkausalität der bestehenden psychischen Beeinträchtigungen in Form einer
Symptomausweitung mit sekundärem Fibromyalgie-Syndrom und wahrscheinlicher
Schmerzverarbeitungsstörung verhält. Die Vorinstanz geht diesbezüglich davon
aus, dass die Beschwerdeführerin beim Unfall vom 7. Mai 1995 ein
Schleudertrauma der HWS erlitten hat, weshalb es für die Adäquanzbeurteilung
praxisgemäss nicht entscheidend sei, ob die bestehenden Beschwerden medizinisch
eher organischer oder psychischer Natur seien. Weil das in einem natürlichen Kausalzusammenhang
zum Unfall stehende Beschwerdebild, zu dem auch das diagnostizierte
Fibromyalgie-Syndrom gehöre, als Ganzes zu betrachten sei und die psychischen
Beeinträchtigungen nicht eindeutig im Vordergrund stünden, habe die
Adäquanzbeurteilung nach den für ein Schleudertrauma oder eine
schleudertraumaähnliche Verletzung (BGE 117 V 359 ff.) und nicht nach den für
psychische Unfallfolgen (BGE 115 V 133 ff.) geltenden Kriterien zu erfolgen
(BGE 123 V 99 Erw. 2a). Dies gilt indessen nur dann, wenn die im Anschluss an
den Unfall auftretenden psychischen Störungen zum typischen Beschwerdebild
eines HWS-Traumas gehören. Denn es muss auch bei Vorliegen eines
Schleudertraumas der Nachweis möglich sein, dass es sich im konkreten Fall
nicht um eine unfallkausale psychische Beeinträchtigung handelt.
Erforderlichenfalls ist vorgängig der Adäquanzbeurteilung daher zu prüfen, ob
es sich bei den im Anschluss an den Unfall geklagten psychischen
Beeinträchtigungen um blosse Symptome des erlittenen Traumas oder aber um eine
selbstständige (sekundäre) Gesundheitsschädigung handelt, wobei für die
Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen
konkreter unfallfremder Faktoren und der Zeitablauf von Bedeutung sind."
(RAMI
succitata)
Il TFA ha confermato la
sua giurisprudenza in una sentenza U 462/04 del 13 febbraio 2006:
"
Schliesslich gelangt die Rechtsprechung zu
psychogenen Unfallfolgen trotz erlittener HWS-Distorsion auch dann zur
Anwendung, wenn die (erst) im Anschluss an den Unfall aufgetretenen psychischen
Störungen nicht zum typischen, auch depressive Entwicklungen einschliessenden (BGE
117
V 360 Erw. 4b; Urteil A. vom
21. März 2003 [U 335/02] Erw. 3.2) Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören,
sondern vielmehr als eine selbstständige, sekundäre - mithin von blossen
(Langzeit-) Symptomen der anlässlich des Unfalls erlittenen HWS-Distorsion zu
unterscheidende - Gesundheitsschädigung zu qualifizieren sind, wobei für die
Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen
konkreter unfallfremder Faktoren oder der Zeitablauf von Bedeutung sind (RKUV
2001 Nr. U 412 S. 80 Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]).
Würden psychische Beschwerden, die im Anschluss an einen Unfall mit Distorsionsverletzung
der HWS auftreten, ungeachtet ihrer Pathogenese stets nach den Kriterien gemäss
BGE 117 V 366 Erw. 6a auf ihre Adäquanz hin überprüft, bestünde die Gefahr,
identische natürlich kausale psychische Unfallfolgen adäquanzrechtlich allein
deshalb unterschiedlich zu beurteilen, je nachdem, ob beim Unfall zusätzlich
eine Distorsionsverletzung der HWS (oder ein äquivalenter
Verletzungsmechanismus) auftrat oder nicht, was nicht angeht (Urteil P. vom 30.
September 2005 [U 277/04] Erw. 2.2 und Erw. 4.2.2,
insbesondere mit Hinweis auf RKUV 2001 Nr. U 412 S.
79 ff. Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]); siehe auch Urteil
R. vom 25. Januar 2005 [U 106/03] Erw. 5.3).“
(STFA
succitata, consid. 1.2)
2.10. Nella DTF 134
V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più
punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della
causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e,
specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al
rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel
giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a
un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno
comportato tali lesioni (consid. 7-9).
Il
Tribunale federale ha inoltre stabilito che, non vi è ragione di modificare i
principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado
di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri
nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid.
10.1).
La Corte
federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova
dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con
l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per
l’adeguatezza (consid. 10).
Per
quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente
ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di
salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei
problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi
perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione.
Per
questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi
di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo
neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in
caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure
indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici
specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.
Relativamente
alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,
principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo
luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.
Il
relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica
delle lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e
gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava
notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la
dimostrazione degli sforzi compiuti.
2.11. Nell’evenienza
concreta, il 21 luglio 2007, RI 1 è rimasta coinvolta in un incidente della
circolazione stradale in sella, quale passeggera, alla moto del suo fidanzato.
A seguito
del tamponamento subito dalla moto da parte di un’automobile, l’assicurata ha
riportato una contusione della schiena (cfr. doc. 1).
L’insorgente
non è, peraltro, caduta dalla moto (cfr. doc. 9, 8, I).
Il Dr.
med. __________, FMH in medicina interna, relativamente alla prima
consultazione del 23 luglio 2007, nel Certificato medico LAINF compilato nel
maggio 2008, ha attestato che l’assicurata dopo alcuni minuti dall’incidente ha
lamentato dolori alla colonna che sono aumentati. Egli, quale diagnosi, ha menzionato
una “sindrome cervico-toracicovertebrale alta dopo minimo trauma da
iperestensione del capo”. Inoltre il medico ha indicato, da una parte, che
la terapia istituita consisteva in AINS e fisioterapia. Dall’altra, che
l’insorgente non presentava alcuna inabilità lavorativa e che la chiusura della
cura era prevista per il 28 agosto 2007 (cfr. doc. 19).
Dal
referto della RX della colonna lombare eseguita il 22 ottobre 2007 risulta:
"
Struttura ossea e contenuto minerale normali.
Accenno di scoliosi destro-convessa con lordosi fisiologica nei limiti anche se
forse un po’ piatta. Radiologicamente nessun esito visibile di pregressa lesione
ossea traumatica. Spazi intersomatici vertebrali conservati. Articolazioni
sacro-iliache e coxo-femorali nella norma. Quale reperto casuale nell’emibacino
destro presenza di due graffes da pregresso intervento”. (cfr. doc. 43)
L’8
febbraio 2008 l’insorgente è stata esaminata, su invito del Dr. med. __________,
FMH in medicina generale e nuovo medico curante della ricorrente, dal Dr. med. __________,
FMH in fisiatria spec. reumatologia.
Quest’ultimo
ha affermato quanto segue:
"
(…)
In base ai dati anamnestici,
reperti clinici e paraclinici (Rx colonna lombare del 2.10.07, RM colonna
cervicale 14.02.08 e visita neurologica Dr. __________ – rapporto 20.02.08)
potevo concludere con dei reperti tendomialgici a livello soprattutto cervicale
e al cinto scapolo-omerale con tendenza alla fibromialgia diffusa. Queste
conclusioni si sovrappongono a quelle del Dr. __________ (vedi rapporto del
20.02.08 in vostro possesso). Dal punto di vista terapeutico la paziente
continuava con l’assunzione di Dafalgan secondo necessità, consigliavo degli
esercizi attivi di mobilizzazione e rinforzo muscolare come appreso durante la
fisioterapia dell’estate 2007, indicavo pure la necessità di una regolare
ginnastica medica con i corsi organizzati dalla lega ticinese per la lotta contro
il reumatismo.” (Doc. 44)
Il 14
febbraio 2008 è stata effettuata una RM della colonna cervicale, da cui è
emerso che i segmenti cervicali e il passaggio occipito-cervicoale e cervico-toracale
si presentavano normali in morfologia e struttura, che vi era una lordosi
fisiologica ben conservata, che non si riscontravano lesioni post-traumatiche a
livello disco-vertebrale né legamentare, che il canale spinale era ampio come
pure i forami intervertebrali bilaterali, che non vi erano alterazioni degenerative
e che la presentazione delle parti molli paravertebrali era normale, come pure
il midollo che non dimostrava lesioni interne (cfr. doc. 3).
Il Dr.
med. __________, FMH in neurologia, il 19 febbraio 2008, dopo avere eseguito
un’elettrografia, ha diagnosticato dolori dal carattere tendomialgico diffusi
con rachialgie parentetiche bilaterali, soprattutto nei territori ulnari,
esacerbati dopo un incidente della circolazione in moto con iperestensione del
rachide cervico-lombare, nonché esiti di intervento del 1977 per decompressione
del nervo mediano destro al canale carpale.
Il
neurologo ha, inoltre, espresso la seguente valutazione:
"
(…) ho voluto escludere una compressione del
midollo spinale o delle radici C8 su eventuale canale spinale vertebrale
cervicale stretto senza reperti patologici alla MRI. Per la presenza di
parestesie nel territorio ulnare ho voluto escludere una compressione dei due
nervi ulnari in particolare nei solchi cubitali dove i nervi sono
particolarmente sensibili, con una conduzione sensitivo-motoria perfettamente
normale, tuttavia migliore a destra rispetto a sinistra (motoria).
Perfettamente normale la conduzione sensitivo-motoria per i due nervi mediani
ai canali carpali. Non trovo dunque una spiegazione per le rachialgie parentetiche
lamentate dalla Paziente che lamenta inoltre dolori diffusi paravertebrali,
senza sindromi cervico-vertebrale o lombo-vertebrale associate, una ipestesia
globale del membro inferiore destro che no rispetta le limitazioni
topografiche, senza asimmetrie dei riflessi né deficit motori, il tutto con una
componente fibromialgica. Ricordo che la Paziente si è spaventata
eccessivamente in seguito all’incidente, con sviluppo di qualche sintomo
fobico. L’ho tranquillizzata sull’assenza di patologie per quel che concerne il
sistema nervoso sia centrale che periferico. Non ho particolari proposte
terapeutiche (…).” (Doc. 2)
Il 18
aprile 2008 ha avuto luogo una visita medica __________. Il Dr. med. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, dopo aver diagnosticato uno stato da
incidente della circolazione con trauma distorsivo del rachide cervicale e
lombare, ha indicato che:
"
(…)
Soggettivamente l’assicurata lamenta dolori un po’ obiquitari, si sente però anche
molto agitata e dichiara di non avere elaborato completamente l’infortunio
subito.
Oggettivamente in data odierna siamo ancora in presenza di contratture della
muscolatura paravertebrale cervicale, persiste un’iposensibilità al V dito
della mano destra e un’iposensibilità diffusa dell’arto inferiore destro senza
distribuzione dermatomerica precisa. L’esame neurologico appena effettuato dal
dott. __________ e la RM cervicale da lui richiesta sono risultati
completamente nella norma.
Procedere medico
Ritengo che vi sia un
certo decondizionamento muscolare per cui l’assicurata dovrebbe continuare con
della fisioterapia ma soprattutto con delle misure di tipo attivo.
Inoltre l’assicurata
dovrebbe cercare di essere più attiva possibile anche al di fuori del lavoro
facendo delle passeggiate ed effettuando eventualmente un’attività sportiva
(…)” (Doc. 9)
Il Dr.
med. __________, specialista FMH in medicina generale, il 30 aprile 2008, ha
dichiarato che
"
(…)
Seguo la paziente come
medico curante dal 3 ottobre 2007. Il 21.07.07 la paziente è stata coinvolta in
un incidente della circolazione come passeggera sulla moto guidata dall’amico,
per evitare di cadere ha presentato un movimento di iperestensione della colonna
lombare. Da allora la paziente lamenta dolori “dappertutto” associati a delle
parestesie (sensazione di addormentamento) a livello degli arti superiori e a
un fenomeno di raynaud alle dita delle mani. La Rx della colonna lombare
effettuata il 22.10.07 presso l’istituto radiologico Collegiata mostra un
accenno di scoliosi destro convessa con lordosi fisiologica nei limiti. Ho
quindi annunciato la paziente al Dr. __________ il quale non ha riscontrato
patologie per quel che concerne il sistema nervoso sia centrale che
periferico.” (Doc. 17)
Su
richiesta dell’CO 1 il Dr. med. __________., spec. FMH in chirurgia, il 27
maggio 2008 ha trasmesso all’assicuratore LAINF la cartella clinica concernente
l’assicurata. Dalla stessa, per quanto attiene alla visita del 31 agosto 2007,
si evince che:
"
21.7 incidente con la moto: problemi soprattutto
alla schiena, bacino e anca ds.irradianti verso il ginocchio trattati dal dott__________
di __________ con fisio. Nessuna RX. Sta facendo fisio da __________ però il
ginocchio resta molto sintomatico. La sintomatologia all’anca e alla schiena
sembrano reagire bene alla fisio ma non sono ancora a posto. Sappiamo già che
questo ginocchio soffriva di condropatia III° sulla faccetta della rotula (vedi
artro RM del ’97). È stata operata da __________ nel ’92 per la stessa
sintomatologia. Prima dell’infortunio di luglio non aveva più problemi, ora
sono tornati senza che il ginocchio sia rimasto contusionato nell’incidente.
Oggi c’è un chiaro segno
di Zohlen pos. con dolenzia e clic lat. e allo spostamento laterale della
Considerandi
rotula. C’è sicuramente una sofferenza cartilaginea e ho la sensazione che si
sia esacerbato il danno cartilagineo sulla faccetta lat.
Rinuncio a rx visto che
per me la situazione è molto chiara, si deve rifare la muscolatura del vasto
interno (in flessione ha dolori) per una lateralizzazione rotulea. Probabilmente
c’è stata un’atrofizzazione del quadricipite con relativo raccorciamento e
lateralizzazione rotulea perché manca il vasto interno.” (Doc. 25)
Il 3
giugno 2008 il Dr. med. __________ ha certificato che l’assicurata lamentava un
peggioramento concernente i dolori sia cervicali che lombari e che all’esame
clinico presentava una palpazione dolente a livello della muscolatura
paravertebrale toracica e lombare (cfr. doc. 27).
Vi è
stato un miglioramento della sintomatologia attestato nel mese di luglio e
ottobre 2008 (cfr. doc. 33; 38).
Il medico
curante, il 4 novembre 2008, ha nuovamente riferito di una riacutizzazione dei
dolori a livello lombare, irradianti alle coscie bilateralmente. Il Dr. med. __________
non ha riscontrato segni per una compressione di tipo radicolare. Egli ha però
indicato che numerosi tender points erano dolenti alla palpazione (cfr. doc.
41).
Il 13
novembre 2008 l’assicurata è stata ulteriormente esaminata dal medico __________.
Il Dr.
med. __________ ha dapprima sottolineato come all’inizio la medesima aveva
lamentato soprattutto dolori cervicali e lombari con dolori alle due gambe. I
dolori lombari hanno nel decorso perso la loro importanza, per poi riapparire
ed essere presenti anche al momento della visita __________.
In
relazione al rachide cervicale il medico ha indicato che la situazione era
molto migliorata e che a quella data il reperto era molto blando.
Egli ha,
inoltre, rilevato che lo stato neurologico agli arti inferiori non deponeva per
una sindrome radicolare e che agli arti superiori la ricorrente lamentava
gonfiore intermittente alle mani e iposensibilità diffusa a tutte le dita della
mano destra. Secondo il Dr. med. __________ si trattava di sintomi
completamente nuovi che non erano presenti in occasione del visita dell’aprile
2008.
Il medico
__________ ha evidenziato che la RM del rachide cervicale era risultata
assolutamente nella norma senza mostrare lesioni di tipo post-traumatico e che
le radiografie del rachide lombare non hanno posto in luce alcuna patologia
post-traumatica, né degenerativa. Egli ha specificato che l’insorgente
presentava semplicemente un’iperlordosi lombare dovuta a una certa
insufficienza della muscolatura addominale.
Il Dr.
med. __________ ha concluso che:
"
(…) in assenza di reperti post-traumatici
oggettivabili alle indagini radiologiche eseguite e sulla base dello stato
clinico odierno come pure sulla base dell’evoluzione dei sintomi, si può dire
che non ci sono più conseguenze infortunistiche oggettivabili.
Per questo motivo, per i
soli postumi infortunistici l’assicurata poteva essere considerata abile al
lavoro da subito e la causalità per gli attuali disturbi e l’infortunio del
21.7.2007
può essere considerata estinta. Si ricorda che anche l’esacerbazione
e i dolori lombari 13 mesi dopo l’infortunio, senza lesioni morfologiche
acquisite non è tipica per un’origine post-traumatica.” (Doc. 45)
La RM
della colonna toraco-lombare e sacro esperita il 9 dicembre 2008 ha posto in
luce un aspetto più biconcavo dei somi vertebrali tra Th5 e Th10 senza morbo di
Scheuermann florida, che quindi avrebbe potuto consistere in esiti di
contusione ossea remota ma non differenziabile da varianti di sviluppo; a
livello lombare non erniazioni discali di rilievo e non buona spiegazione per
la sintomatologia nella gamba destra.
Il Dr.
med. __________ ha indicato che tuttavia a livello Th10-Th11 destro persisteva
un dubbio data l’asimmetria tra le faccette articolari oppure l’inserzione dei
legamenti flavi (cfr. doc. 75).
Per fugare
quest’ultimo dubbio, il 12 dicembre 2008 è stata eseguita una RM della colonna
lombare con complemento serie assiale a livello Th10-Th11.
Dal
relativo referto si evince che:
"
(...)
L’asimmetria è evidente (i
13.
se 4), tuttavia in questa posizione vi è nessun contatto con il midollo
spinale e nessun restringimento del neuroforame. D’altra parte la probabile
ossificazione è vicina al ramo dorsale (ben visibile sull’im. sovrastante i 12
se 4) e quindi un contatto in certe posizioni non è escluso.” (Doc. 74)
Dal
rapporto del Dr. med. __________, FMH in medicina interna e medico fiduciario
della __________ - assicuratore indennità giornaliera per malattia -, che ha
visitato l’insorgente il 15 dicembre 2008 emerge, poi, che:
"
(…) si tratta di una paziente globalmente in
buona salute fino al 21.7.07, quando quale passeggera di una moto sul sedile
posteriore viene tamponata da tergo e riporta una distorsione del rachide in
toto in iper-estensione con da subito lombalgia.
Queste lombalgie, che si
sono poi estese a livello toracale e cervicale, non sono mai veramente passate
e anzi sono ora nettamente peggiorate, tanto da giustificare un’inabilità
lavorativa al 50% dal 3.11.08 in una paziente che lavorava al 100% da settembre
2007.
a novembre 2008.
(…)
Ritengo che non vi sia una
malattia che spieghi questi sintomi, per cui il caso in sé non dovrebbe essere
assunto dalla __________ (…).” (Doc. 60)
Il 7
gennaio 2009, su indicazione del Dr. med. __________, ha avuto luogo un
consulto da parte del Dr. med. __________, spec. FMH in neurochirurgia.
Egli ha
così apprezzato il caso dell’assicurata:
"
(…) stato dopo trauma della circolazione con
dolori diffusi del rachide, in particolare nella zona cervicale e lombare
associati a forti cefalee e dolori muscolari diffusi. Stato dopo intervento per
sindrome del tunnel carpale a dx.
Gli esami neuroradiologici
non suggeriscono una lesione traumatica evidente. Tuttavia la paziente accusa
dolori muscolari in sede cervicale e meno anche lombare in maniera diffusa.
Purtroppo le possibilità radiologiche non sono in grado di evidenziare
eventuali lesioni tendinee o tendomuscolari come sovente avvengono in questi
traumi. Sono quindi dell’opinione che la sintomatologia algida attuale sia
dovuta in maniera determinante al trauma subito. Questa sintomatologia
richiederà senz’altro diversi anni prima di regredire spontaneamente e questo
solo se la paziente è in grado di procedere a una terapia di rinforzo muscolare
globale ponderata.” (Doc. 66)
Il
Dr. med. __________ il 12 febbraio 2009, ha ancora osservato, in primo luogo,
che i sintomi accusati dall’assicurata erano fluttuanti, incostanti e anche
inconsistenti. A suo parere non è tipico di un’origine post-traumatica la
continua fluttuazione e il continuo cambiamento dei sintomi.
In
secondo luogo, egli ha asserito che dal punto di vista medico-assicurativo si
lavora con le tecniche diagnostiche, attualmente a disposizione della medicina
moderna e che, se le indagini radiologiche approfondite (radiografie e RM)
escludono lesioni di tipo post-traumatico, non ci si può permettere di dire che
forse ci sono ma non si possono trovare (cfr. doc. 77).
2.12
In materia di
assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato
vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui
procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.
In
effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono
trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può
che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal
profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle
assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di
una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr.,
in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4;
del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 25 novembre 2002
nella causa A., inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con sentenza del 28
luglio 2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,
confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre
2000.
nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13
marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e
del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U.
Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der
medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde,
ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit
der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach
derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen,
nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die
Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la sottolineatura è
del redattore).
Per
negare il nesso di causalità naturale tra un infortunio ed i disturbi lamentati
da un assicurato non è dunque necessario che sia diagnosticata, quale causa dei
problemi di salute, una patologia totalmente estranea a un evento traumatico
(cfr. STFA del 19 luglio 2001 nella causa E., U 126/00).
2.13
Nel caso in
esame un’attenta valutazione della documentazione medica agli atti – riassunta
al consid. 2.11. – consente di affermare che nessun sanitario è riuscito a
oggettivare delle lesioni morfologiche di natura post-traumatica, suscettibili
di spiegare sufficientemente la sintomatologia accusata dall’insorgente a
livello della colonna vertebrale.
In
effetti i medici specialisti che hanno esaminato la ricorrente, pur avvalendosi
di esami diagnostici (RX, RM cervicale e lombare, elettroneurografia), non
hanno riscontrato alcunché di anomalo atto a validamente giustificare i
disturbi lamentati dall’assicurate al collo, alle braccia e alla zona lombare
(cfr. consid. 2.11.).
La
ricorrente stessa, del resto, ha affermato che non sono state evidenziate
lesioni post-traumatiche, come neppure fattori di natura extra-infortunistica
(cfr. doc. I).
A
quest’ultimo proposito giova ribadire che, in una sentenza U 60/02 del
18.
settembre 2002 consid. 2.1., lo stesso TFA ha precisato che l’assicuratore
infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa
extra-infortunistica che spieghi i disturbi ancora accusati dall’interessato.
Decisivo è unicamente sapere se le cause traumatiche abbiano perso il loro
significato causale, ovvero se esse siano estinte (cfr. pure STF U 241/06 del
26.
luglio 2007 consid. 2.2.2).
Nemmeno i
Dr. med. __________ e __________, i quali sostengono che la problematica
accusata dall’assicurata alla colonna vertebrale sia sempre causata dal
sinistro del luglio 2007, sono comunque riusciti ad oggettivare una lesione
traumatica evidente (cfr. doc. 66, 60).
In simili
condizioni, questa Corte in concreto ritiene dimostrato secondo il criterio
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che l’insorgente,
il 14 novembre 2008 - data a partire dalla quale l’assicuratore resistente ha
negato il versamento di ulteriori prestazioni LAINF - non presentava più alcun postumo organico oggettivabile di natura infortunistica.
Non si
rivela, perciò, necessario procedere a ulteriori atti istruttori.
Al
riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U
349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa
R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo
2003.
nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio
2002.
nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992.
in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991.
nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.14
Per
quanto attiene ai disturbi a livello cervicale (cfr. consid. 2.11.), occorre
evidenziare che l’incidente del 21 luglio 2007 ha effettivamente interessato il rachide cervicale della
ricorrente.
Il medico
__________, Dr. med. __________, ha peraltro riconosciuto che l’assicurata in
occasione del sinistro del luglio 2007 ha riportato un trauma distorsivo del
rachide cervicale (cfr. doc. 9).
Secondo
la giurisprudenza, in materia di traumi d’accelerazione alla colonna cervicale,
di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, senza dimostrazione di
un deficit funzionale organico, l’esistenza del nesso di causalità naturale tra
l’infortunio e l’incapacità lavorativa o lucrativa deve di principio essere
riconosciuta in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da
un’accumulazione di disturbi (diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi
della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità,
labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.; cfr.
consid. 2.7.).
Con una sentenza U 215/05
del 30 gennaio 2007, consid. 5, massimata in RtiD II-2007 N. 35 pag. 151, il TF
ha chiarito che la necessità di apparizione entro le prime 72 ore concerne
soltanto i disturbi a livello della nuca e/o del rachide cervicale, e non anche
altri disturbi rientranti nel quadro tipico del “colpo di frusta”.
In proposito cfr. pure STF 8C_928/2008 del 20 aprile 2009 consid. 3.1.; STF U78/07
del 17 marzo 2008 consid. 4.1.
Ad ogni
modo, è indispensabile che l’esistenza di un tale trauma, così come delle sue
conseguenze, sia attestata da certificazioni medico-specialistiche attendibili
(DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b).
Sulla
base degli atti medici (cfr. consid. 2.11.) si può ammettere che l’insorgente
sia rimasta vittima di un trauma d’accelerazione alla colonna cervicale o
trauma equivalente (cfr. STCA 35.2008.57 del 2 aprile 2009).
Per quanto riguarda la
presenza di sintomi tipici “in modo frequente e persistente” (cfr. STFA
U 350/04 del 12 ottobre 2006), il TCA rileva che la ricorrente, immediatamente
dopo il sinistro, ha presentato dolori in sede cervicale e lombare, così come
si evince, ad esempio, dal Certificato medico LAINF allestito dal Dr. med. __________
in relazione alla consultazione del 23 luglio 2007, il quale ha indicato che
l’assicurata ha accusato dopo alcuni minuti dall’incidente dolori alla colonna
(cfr. doc. 19).
Dal modulo di
documentazione per prima consultazione successiva a trauma d’accelerazione
cranio-cervicale, compilato sempre dal Dr. med. __________, risulta poi che
l’assicurata ha accusato un’ora dopo il sinistro dolori cervicali e tre ore
dopo l’infortunio dolore alla colonna lombare e alla gamba destra. E’ stato
espressamente indicato, tuttavia, che l’insorgente non ha lamentato nausea o
vomito (cfr. doc. 18).
Nel decorso
post-infortunistico l’assicurata ha accusato l’apparizione di cefalea e ansia
(cfr. doc. 9, 19, 33).
Solo dal
rapporto del Dr. med. __________ del gennaio 2009 risulta che l’assicurata a
volte ha avuto nausea (cfr. doc. 66).
Questa Corte ritiene che
nel caso in esame possa restare insoluta la questione di sapere se l’assicurata
ha presentato o meno il quadro tipico dei disturbi di un
trauma d’accelerazione cervicale o trauma equivalente caratterizzato da
un’accumulazione di disturbi.
In effetti, in casu, anche
ammettendo l’esistenza di un quadro clinico tipico e di un nesso di casualità
naturale fra lo stesso e l’infortunio del luglio 2007 fa
comunque difetto l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. STF U 580/06 del 30
novembre 2007 consid. 4.2.3.), aspetto che deve essere valutato alla luce della
prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 segg. relativamente ai “colpi di frusta”
e precisata nella DTF 134 V 109 (cfr. consid. 2.9., 2.10).
2.15
Nel valutare
l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla
classificazione dell’infortunio occorso alla ricorrente.
L’assicurata,
il 21 luglio 2007, è stata tamponata in sella, quale passeggera, alla moto del
fidanzato da un’automobile (cfr. consid. 2.11).
L’insorgente
non è caduta dalla moto (cfr. doc. 9, 8, I).
Dalla
dinamica dell’incidente e dal fatto che la ricorrente abbia riportato un trauma
distorsivo del rachide cervicale e lombare (cfr. doc. 9) risulta che
l’infortunio occorso ad RI 1, deve essere classificato fra gli infortuni di
grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri.
A mero
titolo di raffronto, si osserva che l’Alta Corte federale, in una sentenza U
183/00 del 29 gennaio 2001, ha proceduto a classificare quale infortunio di
media gravità all’interno della categoria media, il sinistro occorso a un
motociclista il quale si è scontrato con un’autovettura proveniente in senso
inverso che gli ha tagliato la strada nello svoltare a sinistra. A seguito
della collisione, l’assicurato è scivolato assieme alla propria moto e si è
ritrovato immobilizzato sotto una vettura parcheggiata a qualche metro di
distanza. Dei terzi sono rapidamente intervenuti per liberarlo e per togliere
il contatto alla moto. Un’autoambulanza l’ha infine trasportato all’ospedale,
dove i sanitari hanno diagnosticato un trauma cervicale, nonché delle
contusioni a livello della spalla, del gomito e della caviglia sinistra.
Il TFA ha
qualificato allo stesso modo un incidente della circolazione stradale in cui il
conducente di una motocicletta è stato investito da un furgone, riportando una
frattura della terza vertebra lombare e contusioni multiple (cfr. STFA U 311/04
del 24 febbraio 2005).
In una
sentenza 35.2007.14 del 24 maggio 2007, massimata in RtiD I-2008 N.62 pag.
810-811, il TCA ha poi qualificato quale infortunio di media gravità
all’interno della categoria media il caso di un assicurato che in sella a una
motocicletta ha subito un incidente della circolazione all’interno di una
galleria autostradale, cadendo a terra a seguito del blocco dell’impianto
frenante. Egli ha riportato una lussazione del femore con frattura
dell’acetabolo e del bacino, nonché la frattura della mano destra. L’assicurato
ha pure presentato disturbi psichici.
Le
fattispecie appena citate risultano ben più gravi del sinistro subito dalla
ricorrente.
Il
giudice è poi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati ai consid. 2.10.
Affinché
possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un
fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di
più criteri (cfr. consid. 2.9., 2.10.,2.6.4.).
In una
sentenza U 271/03 dell’11 gennaio 2005 - riguardante un assicurato vittima di
un incidente della circolazione stradale (tamponamento da tergo), qualificato
quale infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni
leggeri o insignificanti –, il TFA ha ritenuto sufficiente, ma pure necessaria,
per ammettere l’esistenza di un nesso causale adeguato, la realizzazione
cumulativa di tre fattori (cfr., per dei casi analoghi, la STFA U 158/04
del 6 dicembre 2004, consid. 2.4 e la STCA 35.2000.20 del 28 settembre 2001,
consid. 2.6., confermata dal TFA con giudizio U 371/01 del 17 ottobre 2002; per
un caso in cui, trattandosi di un infortunio di grado medio al limite della
categoria degli infortuni leggeri, la Corte federale non ha ritenuto
sufficiente la presenza di due soli fattori di rilievo, cfr. la STFA U 294/05
del 16 dicembre 2005).
Al
riguardo va osservato che nell'apprezzamento dell'adeguatezza della causalità
in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta" non deve essere
operata alcuna distinzione fra la componente organica e quella psichica (cfr.
consid. 2.9.).
L’incidente
della circolazione stradale del luglio 2007 non si è svolto secondo circostanze
concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.
In
effetti l’assicurata nemmeno è caduta dalla moto.
La
ricorrente non ha riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche
particolari.
In
proposito è utile segnalare che la diagnosi di un trauma d’accelerazione alla colonna
cervicale oppure di un meccanismo equivalente non è sufficiente per ritenere
adempiuto questo criterio, bensì è necessaria la presenza, per anni, di diversi
disturbi di una certa gravità rientranti nel quadro clinico tipico per un
infortunio del tipo colpo di frusta o di circostanze particolari che possono
influire su tali disturbi, come una posizione del corpo sfavorevole (cfr. SZS
2001.
pag. 448-449; STF 8C_996/2008 del 24 aprile 2009 consid. 7.3.; STFA U
137/04 del 25 ottobre 2004).
Inadempiuto
risulta pure il criterio della somministrazione continuata di cure specifiche e
gravose. L’assicurata ha assunto medicamenti AINS, ha effettuato della
fisioterapia, come pure delle sedute di shiatzu (cfr. doc. 19, 27).
Secondo
la giurisprudenza federale cure costituite dall’esecuzione di terapia
riabilitativa (come ad esempio cicli di fisioterapia) e dall’assunzione di
antidolorifici e antinfiammatori non sono a tal proposito sufficienti (cfr. STF
8C_928/2008 del 20 aprile 2009 consid. 4.5.; STF 8C_339/2007 del 6 maggio 2008
consid. 3.3.).
Dalle
carte processuali neppure risulta che l'assicurata sia rimasta vittima di una
cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento
traumatico.
Il
decorso della cura non può, poi, essere qualificato come sfavorevole.
In merito
è utile rilevare che per decorso sfavorevole si intende che nel corso della
guarigione sono intervenute delle difficoltà (cfr. J.-M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, n. 39 pag. 17).
In casu
non sono apparse difficoltà particolari e nemmeno sono intervenute rilevanti
complicazioni.
Del resto
la ricorrente è stata in grado di iniziare, nel settembre 2007, una nuova
attività lavorativa come impiegata di commercio e centralinista (cfr. doc. I; 9).
A mente
del TCA, in concreto, anche il criterio dell’importante incapacità lavorativa,
malgrado i documentati sforzi intrapresi, non è adempiuto.
L’insorgente,
come appena visto, ha iniziato un nuovo lavoro a tempo pieno il 3 settembre
2007.
che ha esercitato fino agli inizi di novembre 2008 (cfr. doc. 9, 41, 45).
Infine,
anche ammettendo che nel caso di specie il criterio dei notevoli disturbi possa
essere considerato realizzato sulla base della prassi anteriore (cfr. consid.
2.9
; 2.6.3.), esso non lo è alla luce della nuova giurisprudenza di cui alla
DTF 134 V 109, secondo cui la rilevanza dei disturbi si valuta in riferimento
all’attendibilità dei dolori e agli impedimenti che questi provocano nella vita
quotidiana (cfr. DTF 134 V 109 consid. 10.2.4.; STF 8C_339/2007 del 6 maggio
2008.
consid. 3.3.).
L’assicurata
non ha, in effetti, lamentato particolari limitazioni nelle attività
quotidiane.
Comunque,
anche volendo ritenere adempiuto tale criterio, ciò non basterebbe per
ammettere il nesso di causalità adeguata, visto che il medesimo non sarebbe in
ogni caso ossequiato in modo particolarmente incisivo (cfr. STF 8C_996/2008 del
24.
aprile 2009 consid. 7.3.).
2.16
Infine
va osservato che il Dr. med. __________, reumatologo, nel febbraio 2008 ha
riscontrato una tendenza alla fibromialgia diffusa (cfr. doc. 44).
Anche il Dr. med. __________,
neurologo, nel febbraio 2008, ha affermato che l’assicurata presentava una componente
fibromialgica (cfr. doc. 2).
Al
riguardo questa Corte rileva, in primo luogo, che il Dr. med. __________ ha in
ogni caso attestato di aver già esaminato in passato l’insorgente, e meglio fra
il 1997 e 2000, per delle rachialgie parentetiche soprattutto a destra su compressione
del nervo mediano destro, migliorato in seguito, con sviluppo di dolori diffusi
dal carattere piuttosto fibromialgico (cfr.d oc. 2 pag. 1).
Dal
rapporto afferente alla visita medica __________ dell’aprile 2008 si evince, altresì,
che la ricorrente ha dichiarato che anni prima le era stata diagnosticata la
fibromialgia da parte del Dr. med. __________ (cfr.doc. 9 pag. 2).
In
secondo luogo, che nessun medico ha sostenuto l’esistenza di un nesso causale
tra l’evento infortunistico del 2007 e la fibromialgia.
Risulta, d’altronde,
decisivo segnalare che in una sentenza 35.2002.86 del 25 marzo 2003, pubblicata
in RDAT II-2003 N. 66, questa Corte, dopo aver interpellato un medico
specialista FMH in reumatologia in merito alla diagnosi di fibromialgia, ha
stabilito che la fibromialgia generalizzata è una malattia di cui sono ignote
l’origine e le cause, che si manifesta in maniera preponderante con dolori
diffusi soprattutto alle parti molli (muscoli , tendini , tessuto sottocutaneo)
e di cui non è possibile stabilire il nesso causale diretto con eventuali
traumi subiti. Infatti, benché sia noto che tale patologia si sviluppa più
facilmente in soggetti che hanno subito dei traumi spesso successivi, sia di
tipo fisico che psichico o sociale, essa può insorgere anche senza questi
eventi.
Qualora, dunque, la fibromialgia venga diagnosticata a un assicurato che ha sì
subito un trauma, tuttavia non grave (non ha subito fratture, operazioni gravi,
ecc.), non è possibile concludere, secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, che essa si trovi in una relazione di causalità naturale con
l’infortunio.
In tal caso l’assicurato affetto da questa patologia non ha diritto a
prestazioni da parte dell’assicuratore infortuni.
Nel caso
in esame, di conseguenza, il TCA deve concludere, senza che si riveli
necessario fare capo a ulteriori provvedimenti probatori (cfr. consid. 2.13.),
che la fibromialgia accusata dalla ricorrente, la quale a seguito
dell’infortunio del luglio 2007 non ha riportato lesioni gravi, come fratture
o interventi gravi, deve essere considerata di natura non traumatica.
2.17
Alla luce di
tutto quanto esposto ai considerandi precedenti, questa Corte non può che
confermare la decisione su opposizione del 25 febbraio 2009 emanata dall’CO 1.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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