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35.2009.40

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 giugno 2009Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der

Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del

Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).

Se

l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora

necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità

adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le

turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):

" Entgegen

der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch

zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem

natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der

HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit

einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich

bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,

Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;

MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)"

(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).

2.9. Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti

considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è

rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un

trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma

cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).

Se ciò

dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario

applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366

consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza

del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado

medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa

(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).

A

differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al

rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di

disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche,

giacché solo queste ultime vanno considerate.

Deve

ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in

materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna

cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati

dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363

consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a

tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des

komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich

grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i

disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai disturbi

somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici

difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p.

47ss. = RAMI 2000 U 397,

p. 327ss.).

Per

contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato

alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei

criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna

cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro

tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in

parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe

psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.;

STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz.

in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in

RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini, Considérations sur dix ans de

développement en matière de causalité dans les assurances sociales, in Mélanges

en l'honneur de J.L. Duc, Ed. IRAL Losanna 2001, p.

239seg. (270 nota 75)).

In una

sentenza U 164/01 del 18 giugno 2002 consid. 3a e b, parzialmente pubblicata in

RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha ulteriormente precisato la

propria prassi.

Essa ha,

in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere

effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica

abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123

V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera

chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario,

un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si

giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al

momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente,

hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in

secondo piano.

Il TFA ha

così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale:

" Der Rechtsprechung gemäss

BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem

Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an

diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit

dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes

Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V

99 Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die

Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine

psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz

aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge»

unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen

könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28.

November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und

F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117

Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach

dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351

die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer

Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das

Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und

überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass

der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein

Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im

Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE

115 V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS,

bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender

zeitlicher Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im

Vordergrund. Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten

Kausalzusammenhang bei Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare

Befunde (BGE 117 V 359) unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht

entscheidend ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder

psychischer Natur bezeichnet werden."

(RAMI succitata, consid. 3a)

D’altro canto, in RAMI

2001 U 412, p. 79ss., l’Alta Corte ha pure puntualizzato che l’adeguatezza del

nesso causale deve essere valutata secondo i criteri applicabili in caso di

trauma cervicale d’accelerazione o di lesione equivalente, solo se i disturbi

psichici comparsi dopo l’infortunio rientrano nel quadro clinico tipico di un

tale trauma. Pertanto, in caso di necessità, preliminarmente alla valutazione

dell’adeguatezza, occorre esaminare se i disturbi psichici apparsi in

coincidenza con l’infortunio rappresentano un sintomo del trauma subito oppure

un danno alla salute autonomo (secondario):

"

b) Aufgrund dieser medizinischen Angaben, auf

welche abzustellen ist, steht mit der vorausgesetzten überwiegenden

Wahrscheinlichkeit fest, dass die Beschwerdeführerin

ein HWS-Trauma erlitten hat und der Unfall vom 7. Juni 1995 zumindest eine

Teilursache der bestehenden Beschwerden und der darauf zurückzuführenden

Einschränkung in der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit bildet, was für die Bejahung

des natürlichen Kausalzusammenhangs praxisgemäss genügt (BGE 121 V 329 Erw. 2a

mit Hinweisen).

Fraglich ist, wie es sich hinsichtlich der

Unfallkausalität der bestehenden psychischen Beeinträchtigungen in Form einer

Symptomausweitung mit sekundärem Fibromyalgie-Syndrom und wahrscheinlicher

Schmerzverarbeitungsstörung verhält. Die Vorinstanz geht diesbezüglich davon

aus, dass die Beschwerdeführerin beim Unfall vom 7. Mai 1995 ein

Schleudertrauma der HWS erlitten hat, weshalb es für die Adäquanzbeurteilung

praxisgemäss nicht entscheidend sei, ob die bestehenden Beschwerden medizinisch

eher organischer oder psychischer Natur seien. Weil das in einem natürlichen Kausalzusammenhang

zum Unfall stehende Beschwerdebild, zu dem auch das diagnostizierte

Fibromyalgie-Syndrom gehöre, als Ganzes zu betrachten sei und die psychischen

Beeinträchtigungen nicht eindeutig im Vordergrund stünden, habe die

Adäquanzbeurteilung nach den für ein Schleudertrauma oder eine

schleudertraumaähnliche Verletzung (BGE 117 V 359 ff.) und nicht nach den für

psychische Unfallfolgen (BGE 115 V 133 ff.) geltenden Kriterien zu erfolgen

(BGE 123 V 99 Erw. 2a). Dies gilt indessen nur dann, wenn die im Anschluss an

den Unfall auftretenden psychischen Störungen zum typischen Beschwerdebild

eines HWS-Traumas gehören. Denn es muss auch bei Vorliegen eines

Schleudertraumas der Nachweis möglich sein, dass es sich im konkreten Fall

nicht um eine unfallkausale psychische Beeinträchtigung handelt.

Erforderlichenfalls ist vorgängig der Adäquanzbeurteilung daher zu prüfen, ob

es sich bei den im Anschluss an den Unfall geklagten psychischen

Beeinträchtigungen um blosse Symptome des erlittenen Traumas oder aber um eine

selbstständige (sekundäre) Gesundheitsschädigung handelt, wobei für die

Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen

konkreter unfallfremder Faktoren und der Zeitablauf von Bedeutung sind."

(RAMI

succitata)

Il TFA ha confermato la

sua giurisprudenza in una sentenza U 462/04 del 13 febbraio 2006:

"

Schliesslich gelangt die Rechtsprechung zu

psychogenen Unfallfolgen trotz erlittener HWS-Distorsion auch dann zur

Anwendung, wenn die (erst) im Anschluss an den Unfall aufgetretenen psychischen

Störungen nicht zum typischen, auch depressive Entwicklungen einschliessenden (BGE

117

V 360 Erw. 4b; Urteil A. vom

21. März 2003 [U 335/02] Erw. 3.2) Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören,

sondern vielmehr als eine selbstständige, sekundäre - mithin von blossen

(Langzeit-) Symptomen der anlässlich des Unfalls erlittenen HWS-Distorsion zu

unterscheidende - Gesundheitsschädigung zu qualifizieren sind, wobei für die

Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen

konkreter unfallfremder Faktoren oder der Zeitablauf von Bedeutung sind (RKUV

2001 Nr. U 412 S. 80 Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]).

Würden psychische Beschwerden, die im Anschluss an einen Unfall mit Distorsionsverletzung

der HWS auftreten, ungeachtet ihrer Pathogenese stets nach den Kriterien gemäss

BGE 117 V 366 Erw. 6a auf ihre Adäquanz hin überprüft, bestünde die Gefahr,

identische natürlich kausale psychische Unfallfolgen adäquanzrechtlich allein

deshalb unterschiedlich zu beurteilen, je nachdem, ob beim Unfall zusätzlich

eine Distorsionsverletzung der HWS (oder ein äquivalenter

Verletzungsmechanismus) auftrat oder nicht, was nicht angeht (Urteil P. vom 30.

September 2005 [U 277/04] Erw. 2.2 und Erw. 4.2.2,

insbesondere mit Hinweis auf RKUV 2001 Nr. U 412 S.

79 ff. Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]); siehe auch Urteil

R. vom 25. Januar 2005 [U 106/03] Erw. 5.3).“

(STFA

succitata, consid. 1.2)

2.10. Nella DTF 134

V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più

punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della

causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e,

specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al

rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel

giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a

un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno

comportato tali lesioni (consid. 7-9).

Il

Tribunale federale ha inoltre stabilito che, non vi è ragione di modificare i

principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado

di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri

nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid.

10.1).

La Corte

federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova

dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con

l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per

l’adeguatezza (consid. 10).

Per

quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente

ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di

salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei

problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi

perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione.

Per

questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi

di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo

neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in

caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure

indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici

specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.

Relativamente

alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,

principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo

luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.

Il

relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

- la gravità o particolare caratteristica

delle lesioni lamentate;

- la specifica cura medica protratta e

gravosa;

- i notevoli disturbi;

- la cura medica errata che aggrava

notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute;

- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la

dimostrazione degli sforzi compiuti.

2.11. Nell’evenienza

concreta, il 21 luglio 2007, RI 1 è rimasta coinvolta in un incidente della

circolazione stradale in sella, quale passeggera, alla moto del suo fidanzato.

A seguito

del tamponamento subito dalla moto da parte di un’automobile, l’assicurata ha

riportato una contusione della schiena (cfr. doc. 1).

L’insorgente

non è, peraltro, caduta dalla moto (cfr. doc. 9, 8, I).

Il Dr.

med. __________, FMH in medicina interna, relativamente alla prima

consultazione del 23 luglio 2007, nel Certificato medico LAINF compilato nel

maggio 2008, ha attestato che l’assicurata dopo alcuni minuti dall’incidente ha

lamentato dolori alla colonna che sono aumentati. Egli, quale diagnosi, ha menzionato

una “sindrome cervico-toracicovertebrale alta dopo minimo trauma da

iperestensione del capo”. Inoltre il medico ha indicato, da una parte, che

la terapia istituita consisteva in AINS e fisioterapia. Dall’altra, che

l’insorgente non presentava alcuna inabilità lavorativa e che la chiusura della

cura era prevista per il 28 agosto 2007 (cfr. doc. 19).

Dal

referto della RX della colonna lombare eseguita il 22 ottobre 2007 risulta:

"

Struttura ossea e contenuto minerale normali.

Accenno di scoliosi destro-convessa con lordosi fisiologica nei limiti anche se

forse un po’ piatta. Radiologicamente nessun esito visibile di pregressa lesione

ossea traumatica. Spazi intersomatici vertebrali conservati. Articolazioni

sacro-iliache e coxo-femorali nella norma. Quale reperto casuale nell’emibacino

destro presenza di due graffes da pregresso intervento”. (cfr. doc. 43)

L’8

febbraio 2008 l’insorgente è stata esaminata, su invito del Dr. med. __________,

FMH in medicina generale e nuovo medico curante della ricorrente, dal Dr. med. __________,

FMH in fisiatria spec. reumatologia.

Quest’ultimo

ha affermato quanto segue:

"

(…)

In base ai dati anamnestici,

reperti clinici e paraclinici (Rx colonna lombare del 2.10.07, RM colonna

cervicale 14.02.08 e visita neurologica Dr. __________ – rapporto 20.02.08)

potevo concludere con dei reperti tendomialgici a livello soprattutto cervicale

e al cinto scapolo-omerale con tendenza alla fibromialgia diffusa. Queste

conclusioni si sovrappongono a quelle del Dr. __________ (vedi rapporto del

20.02.08 in vostro possesso). Dal punto di vista terapeutico la paziente

continuava con l’assunzione di Dafalgan secondo necessità, consigliavo degli

esercizi attivi di mobilizzazione e rinforzo muscolare come appreso durante la

fisioterapia dell’estate 2007, indicavo pure la necessità di una regolare

ginnastica medica con i corsi organizzati dalla lega ticinese per la lotta contro

il reumatismo.” (Doc. 44)

Il 14

febbraio 2008 è stata effettuata una RM della colonna cervicale, da cui è

emerso che i segmenti cervicali e il passaggio occipito-cervicoale e cervico-toracale

si presentavano normali in morfologia e struttura, che vi era una lordosi

fisiologica ben conservata, che non si riscontravano lesioni post-traumatiche a

livello disco-vertebrale né legamentare, che il canale spinale era ampio come

pure i forami intervertebrali bilaterali, che non vi erano alterazioni degenerative

e che la presentazione delle parti molli paravertebrali era normale, come pure

il midollo che non dimostrava lesioni interne (cfr. doc. 3).

Il Dr.

med. __________, FMH in neurologia, il 19 febbraio 2008, dopo avere eseguito

un’elettrografia, ha diagnosticato dolori dal carattere tendomialgico diffusi

con rachialgie parentetiche bilaterali, soprattutto nei territori ulnari,

esacerbati dopo un incidente della circolazione in moto con iperestensione del

rachide cervico-lombare, nonché esiti di intervento del 1977 per decompressione

del nervo mediano destro al canale carpale.

Il

neurologo ha, inoltre, espresso la seguente valutazione:

"

(…) ho voluto escludere una compressione del

midollo spinale o delle radici C8 su eventuale canale spinale vertebrale

cervicale stretto senza reperti patologici alla MRI. Per la presenza di

parestesie nel territorio ulnare ho voluto escludere una compressione dei due

nervi ulnari in particolare nei solchi cubitali dove i nervi sono

particolarmente sensibili, con una conduzione sensitivo-motoria perfettamente

normale, tuttavia migliore a destra rispetto a sinistra (motoria).

Perfettamente normale la conduzione sensitivo-motoria per i due nervi mediani

ai canali carpali. Non trovo dunque una spiegazione per le rachialgie parentetiche

lamentate dalla Paziente che lamenta inoltre dolori diffusi paravertebrali,

senza sindromi cervico-vertebrale o lombo-vertebrale associate, una ipestesia

globale del membro inferiore destro che no rispetta le limitazioni

topografiche, senza asimmetrie dei riflessi né deficit motori, il tutto con una

componente fibromialgica. Ricordo che la Paziente si è spaventata

eccessivamente in seguito all’incidente, con sviluppo di qualche sintomo

fobico. L’ho tranquillizzata sull’assenza di patologie per quel che concerne il

sistema nervoso sia centrale che periferico. Non ho particolari proposte

terapeutiche (…).” (Doc. 2)

Il 18

aprile 2008 ha avuto luogo una visita medica __________. Il Dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, dopo aver diagnosticato uno stato da

incidente della circolazione con trauma distorsivo del rachide cervicale e

lombare, ha indicato che:

"

(…)

Soggettivamente l’assicurata lamenta dolori un po’ obiquitari, si sente però anche

molto agitata e dichiara di non avere elaborato completamente l’infortunio

subito.

Oggettivamente in data odierna siamo ancora in presenza di contratture della

muscolatura paravertebrale cervicale, persiste un’iposensibilità al V dito

della mano destra e un’iposensibilità diffusa dell’arto inferiore destro senza

distribuzione dermatomerica precisa. L’esame neurologico appena effettuato dal

dott. __________ e la RM cervicale da lui richiesta sono risultati

completamente nella norma.

Procedere medico

Ritengo che vi sia un

certo decondizionamento muscolare per cui l’assicurata dovrebbe continuare con

della fisioterapia ma soprattutto con delle misure di tipo attivo.

Inoltre l’assicurata

dovrebbe cercare di essere più attiva possibile anche al di fuori del lavoro

facendo delle passeggiate ed effettuando eventualmente un’attività sportiva

(…)” (Doc. 9)

Il Dr.

med. __________, specialista FMH in medicina generale, il 30 aprile 2008, ha

dichiarato che

"

(…)

Seguo la paziente come

medico curante dal 3 ottobre 2007. Il 21.07.07 la paziente è stata coinvolta in

un incidente della circolazione come passeggera sulla moto guidata dall’amico,

per evitare di cadere ha presentato un movimento di iperestensione della colonna

lombare. Da allora la paziente lamenta dolori “dappertutto” associati a delle

parestesie (sensazione di addormentamento) a livello degli arti superiori e a

un fenomeno di raynaud alle dita delle mani. La Rx della colonna lombare

effettuata il 22.10.07 presso l’istituto radiologico Collegiata mostra un

accenno di scoliosi destro convessa con lordosi fisiologica nei limiti. Ho

quindi annunciato la paziente al Dr. __________ il quale non ha riscontrato

patologie per quel che concerne il sistema nervoso sia centrale che

periferico.” (Doc. 17)

Su

richiesta dell’CO 1 il Dr. med. __________., spec. FMH in chirurgia, il 27

maggio 2008 ha trasmesso all’assicuratore LAINF la cartella clinica concernente

l’assicurata. Dalla stessa, per quanto attiene alla visita del 31 agosto 2007,

si evince che:

"

21.7 incidente con la moto: problemi soprattutto

alla schiena, bacino e anca ds.irradianti verso il ginocchio trattati dal dott__________

di __________ con fisio. Nessuna RX. Sta facendo fisio da __________ però il

ginocchio resta molto sintomatico. La sintomatologia all’anca e alla schiena

sembrano reagire bene alla fisio ma non sono ancora a posto. Sappiamo già che

questo ginocchio soffriva di condropatia III° sulla faccetta della rotula (vedi

artro RM del ’97). È stata operata da __________ nel ’92 per la stessa

sintomatologia. Prima dell’infortunio di luglio non aveva più problemi, ora

sono tornati senza che il ginocchio sia rimasto contusionato nell’incidente.

Oggi c’è un chiaro segno

di Zohlen pos. con dolenzia e clic lat. e allo spostamento laterale della

Considerandi

rotula. C’è sicuramente una sofferenza cartilaginea e ho la sensazione che si

sia esacerbato il danno cartilagineo sulla faccetta lat.

Rinuncio a rx visto che

per me la situazione è molto chiara, si deve rifare la muscolatura del vasto

interno (in flessione ha dolori) per una lateralizzazione rotulea. Probabilmente

c’è stata un’atrofizzazione del quadricipite con relativo raccorciamento e

lateralizzazione rotulea perché manca il vasto interno.” (Doc. 25)

Il 3

giugno 2008 il Dr. med. __________ ha certificato che l’assicurata lamentava un

peggioramento concernente i dolori sia cervicali che lombari e che all’esame

clinico presentava una palpazione dolente a livello della muscolatura

paravertebrale toracica e lombare (cfr. doc. 27).

Vi è

stato un miglioramento della sintomatologia attestato nel mese di luglio e

ottobre 2008 (cfr. doc. 33; 38).

Il medico

curante, il 4 novembre 2008, ha nuovamente riferito di una riacutizzazione dei

dolori a livello lombare, irradianti alle coscie bilateralmente. Il Dr. med. __________

non ha riscontrato segni per una compressione di tipo radicolare. Egli ha però

indicato che numerosi tender points erano dolenti alla palpazione (cfr. doc.

41).

Il 13

novembre 2008 l’assicurata è stata ulteriormente esaminata dal medico __________.

Il Dr.

med. __________ ha dapprima sottolineato come all’inizio la medesima aveva

lamentato soprattutto dolori cervicali e lombari con dolori alle due gambe. I

dolori lombari hanno nel decorso perso la loro importanza, per poi riapparire

ed essere presenti anche al momento della visita __________.

In

relazione al rachide cervicale il medico ha indicato che la situazione era

molto migliorata e che a quella data il reperto era molto blando.

Egli ha,

inoltre, rilevato che lo stato neurologico agli arti inferiori non deponeva per

una sindrome radicolare e che agli arti superiori la ricorrente lamentava

gonfiore intermittente alle mani e iposensibilità diffusa a tutte le dita della

mano destra. Secondo il Dr. med. __________ si trattava di sintomi

completamente nuovi che non erano presenti in occasione del visita dell’aprile

2008.

Il medico

__________ ha evidenziato che la RM del rachide cervicale era risultata

assolutamente nella norma senza mostrare lesioni di tipo post-traumatico e che

le radiografie del rachide lombare non hanno posto in luce alcuna patologia

post-traumatica, né degenerativa. Egli ha specificato che l’insorgente

presentava semplicemente un’iperlordosi lombare dovuta a una certa

insufficienza della muscolatura addominale.

Il Dr.

med. __________ ha concluso che:

"

(…) in assenza di reperti post-traumatici

oggettivabili alle indagini radiologiche eseguite e sulla base dello stato

clinico odierno come pure sulla base dell’evoluzione dei sintomi, si può dire

che non ci sono più conseguenze infortunistiche oggettivabili.

Per questo motivo, per i

soli postumi infortunistici l’assicurata poteva essere considerata abile al

lavoro da subito e la causalità per gli attuali disturbi e l’infortunio del

21.7.2007

può essere considerata estinta. Si ricorda che anche l’esacerbazione

e i dolori lombari 13 mesi dopo l’infortunio, senza lesioni morfologiche

acquisite non è tipica per un’origine post-traumatica.” (Doc. 45)

La RM

della colonna toraco-lombare e sacro esperita il 9 dicembre 2008 ha posto in

luce un aspetto più biconcavo dei somi vertebrali tra Th5 e Th10 senza morbo di

Scheuermann florida, che quindi avrebbe potuto consistere in esiti di

contusione ossea remota ma non differenziabile da varianti di sviluppo; a

livello lombare non erniazioni discali di rilievo e non buona spiegazione per

la sintomatologia nella gamba destra.

Il Dr.

med. __________ ha indicato che tuttavia a livello Th10-Th11 destro persisteva

un dubbio data l’asimmetria tra le faccette articolari oppure l’inserzione dei

legamenti flavi (cfr. doc. 75).

Per fugare

quest’ultimo dubbio, il 12 dicembre 2008 è stata eseguita una RM della colonna

lombare con complemento serie assiale a livello Th10-Th11.

Dal

relativo referto si evince che:

"

(...)

L’asimmetria è evidente (i

13.

se 4), tuttavia in questa posizione vi è nessun contatto con il midollo

spinale e nessun restringimento del neuroforame. D’altra parte la probabile

ossificazione è vicina al ramo dorsale (ben visibile sull’im. sovrastante i 12

se 4) e quindi un contatto in certe posizioni non è escluso.” (Doc. 74)

Dal

rapporto del Dr. med. __________, FMH in medicina interna e medico fiduciario

della __________ - assicuratore indennità giornaliera per malattia -, che ha

visitato l’insorgente il 15 dicembre 2008 emerge, poi, che:

"

(…) si tratta di una paziente globalmente in

buona salute fino al 21.7.07, quando quale passeggera di una moto sul sedile

posteriore viene tamponata da tergo e riporta una distorsione del rachide in

toto in iper-estensione con da subito lombalgia.

Queste lombalgie, che si

sono poi estese a livello toracale e cervicale, non sono mai veramente passate

e anzi sono ora nettamente peggiorate, tanto da giustificare un’inabilità

lavorativa al 50% dal 3.11.08 in una paziente che lavorava al 100% da settembre

2007.

a novembre 2008.

(…)

Ritengo che non vi sia una

malattia che spieghi questi sintomi, per cui il caso in sé non dovrebbe essere

assunto dalla __________ (…).” (Doc. 60)

Il 7

gennaio 2009, su indicazione del Dr. med. __________, ha avuto luogo un

consulto da parte del Dr. med. __________, spec. FMH in neurochirurgia.

Egli ha

così apprezzato il caso dell’assicurata:

"

(…) stato dopo trauma della circolazione con

dolori diffusi del rachide, in particolare nella zona cervicale e lombare

associati a forti cefalee e dolori muscolari diffusi. Stato dopo intervento per

sindrome del tunnel carpale a dx.

Gli esami neuroradiologici

non suggeriscono una lesione traumatica evidente. Tuttavia la paziente accusa

dolori muscolari in sede cervicale e meno anche lombare in maniera diffusa.

Purtroppo le possibilità radiologiche non sono in grado di evidenziare

eventuali lesioni tendinee o tendomuscolari come sovente avvengono in questi

traumi. Sono quindi dell’opinione che la sintomatologia algida attuale sia

dovuta in maniera determinante al trauma subito. Questa sintomatologia

richiederà senz’altro diversi anni prima di regredire spontaneamente e questo

solo se la paziente è in grado di procedere a una terapia di rinforzo muscolare

globale ponderata.” (Doc. 66)

Il

Dr. med. __________ il 12 febbraio 2009, ha ancora osservato, in primo luogo,

che i sintomi accusati dall’assicurata erano fluttuanti, incostanti e anche

inconsistenti. A suo parere non è tipico di un’origine post-traumatica la

continua fluttuazione e il continuo cambiamento dei sintomi.

In

secondo luogo, egli ha asserito che dal punto di vista medico-assicurativo si

lavora con le tecniche diagnostiche, attualmente a disposizione della medicina

moderna e che, se le indagini radiologiche approfondite (radiografie e RM)

escludono lesioni di tipo post-traumatico, non ci si può permettere di dire che

forse ci sono ma non si possono trovare (cfr. doc. 77).

2.12

In materia di

assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato

vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui

procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.

In

effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono

trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può

che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal

profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle

assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di

una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr.,

in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4;

del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 25 novembre 2002

nella causa A., inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con sentenza del 28

luglio 2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,

confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre

2000.

nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13

marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e

del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U.

Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der

medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde,

ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit

der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach

derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen,

nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die

Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la sottolineatura è

del redattore).

Per

negare il nesso di causalità naturale tra un infortunio ed i disturbi lamentati

da un assicurato non è dunque necessario che sia diagnosticata, quale causa dei

problemi di salute, una patologia totalmente estranea a un evento traumatico

(cfr. STFA del 19 luglio 2001 nella causa E., U 126/00).

2.13

Nel caso in

esame un’attenta valutazione della documentazione medica agli atti – riassunta

al consid. 2.11. – consente di affermare che nessun sanitario è riuscito a

oggettivare delle lesioni morfologiche di natura post-traumatica, suscettibili

di spiegare sufficientemente la sintomatologia accusata dall’insorgente a

livello della colonna vertebrale.

In

effetti i medici specialisti che hanno esaminato la ricorrente, pur avvalendosi

di esami diagnostici (RX, RM cervicale e lombare, elettroneurografia), non

hanno riscontrato alcunché di anomalo atto a validamente giustificare i

disturbi lamentati dall’assicurate al collo, alle braccia e alla zona lombare

(cfr. consid. 2.11.).

La

ricorrente stessa, del resto, ha affermato che non sono state evidenziate

lesioni post-traumatiche, come neppure fattori di natura extra-infortunistica

(cfr. doc. I).

A

quest’ultimo proposito giova ribadire che, in una sentenza U 60/02 del

18.

settembre 2002 consid. 2.1., lo stesso TFA ha precisato che l’assicuratore

infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa

extra-infortunistica che spieghi i disturbi ancora accusati dall’interessato.

Decisivo è unicamente sapere se le cause traumatiche abbiano perso il loro

significato causale, ovvero se esse siano estinte (cfr. pure STF U 241/06 del

26.

luglio 2007 consid. 2.2.2).

Nemmeno i

Dr. med. __________ e __________, i quali sostengono che la problematica

accusata dall’assicurata alla colonna vertebrale sia sempre causata dal

sinistro del luglio 2007, sono comunque riusciti ad oggettivare una lesione

traumatica evidente (cfr. doc. 66, 60).

In simili

condizioni, questa Corte in concreto ritiene dimostrato secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che l’insorgente,

il 14 novembre 2008 - data a partire dalla quale l’assicuratore resistente ha

negato il versamento di ulteriori prestazioni LAINF - non presentava più alcun postumo organico oggettivabile di natura infortunistica.

Non si

rivela, perciò, necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

Al

riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U

349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa

R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo

2003.

nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.14

Per

quanto attiene ai disturbi a livello cervicale (cfr. consid. 2.11.), occorre

evidenziare che l’incidente del 21 luglio 2007 ha effettivamente interessato il rachide cervicale della

ricorrente.

Il medico

__________, Dr. med. __________, ha peraltro riconosciuto che l’assicurata in

occasione del sinistro del luglio 2007 ha riportato un trauma distorsivo del

rachide cervicale (cfr. doc. 9).

Secondo

la giurisprudenza, in materia di traumi d’accelerazione alla colonna cervicale,

di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, senza dimostrazione di

un deficit funzionale organico, l’esistenza del nesso di causalità naturale tra

l’infortunio e l’incapacità lavorativa o lucrativa deve di principio essere

riconosciuta in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da

un’accumulazione di disturbi (diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi

della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità,

labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.; cfr.

consid. 2.7.).

Con una sentenza U 215/05

del 30 gennaio 2007, consid. 5, massimata in RtiD II-2007 N. 35 pag. 151, il TF

ha chiarito che la necessità di apparizione entro le prime 72 ore concerne

soltanto i disturbi a livello della nuca e/o del rachide cervicale, e non anche

altri disturbi rientranti nel quadro tipico del “colpo di frusta”.

In proposito cfr. pure STF 8C_928/2008 del 20 aprile 2009 consid. 3.1.; STF U78/07

del 17 marzo 2008 consid. 4.1.

Ad ogni

modo, è indispensabile che l’esistenza di un tale trauma, così come delle sue

conseguenze, sia attestata da certificazioni medico-specialistiche attendibili

(DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b).

Sulla

base degli atti medici (cfr. consid. 2.11.) si può ammettere che l’insorgente

sia rimasta vittima di un trauma d’accelerazione alla colonna cervicale o

trauma equivalente (cfr. STCA 35.2008.57 del 2 aprile 2009).

Per quanto riguarda la

presenza di sintomi tipici “in modo frequente e persistente” (cfr. STFA

U 350/04 del 12 ottobre 2006), il TCA rileva che la ricorrente, immediatamente

dopo il sinistro, ha presentato dolori in sede cervicale e lombare, così come

si evince, ad esempio, dal Certificato medico LAINF allestito dal Dr. med. __________

in relazione alla consultazione del 23 luglio 2007, il quale ha indicato che

l’assicurata ha accusato dopo alcuni minuti dall’incidente dolori alla colonna

(cfr. doc. 19).

Dal modulo di

documentazione per prima consultazione successiva a trauma d’accelerazione

cranio-cervicale, compilato sempre dal Dr. med. __________, risulta poi che

l’assicurata ha accusato un’ora dopo il sinistro dolori cervicali e tre ore

dopo l’infortunio dolore alla colonna lombare e alla gamba destra. E’ stato

espressamente indicato, tuttavia, che l’insorgente non ha lamentato nausea o

vomito (cfr. doc. 18).

Nel decorso

post-infortunistico l’assicurata ha accusato l’apparizione di cefalea e ansia

(cfr. doc. 9, 19, 33).

Solo dal

rapporto del Dr. med. __________ del gennaio 2009 risulta che l’assicurata a

volte ha avuto nausea (cfr. doc. 66).

Questa Corte ritiene che

nel caso in esame possa restare insoluta la questione di sapere se l’assicurata

ha presentato o meno il quadro tipico dei disturbi di un

trauma d’accelerazione cervicale o trauma equivalente caratterizzato da

un’accumulazione di disturbi.

In effetti, in casu, anche

ammettendo l’esistenza di un quadro clinico tipico e di un nesso di casualità

naturale fra lo stesso e l’infortunio del luglio 2007 fa

comunque difetto l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. STF U 580/06 del 30

novembre 2007 consid. 4.2.3.), aspetto che deve essere valutato alla luce della

prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 segg. relativamente ai “colpi di frusta”

e precisata nella DTF 134 V 109 (cfr. consid. 2.9., 2.10).

2.15

Nel valutare

l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla

classificazione dell’infortunio occorso alla ricorrente.

L’assicurata,

il 21 luglio 2007, è stata tamponata in sella, quale passeggera, alla moto del

fidanzato da un’automobile (cfr. consid. 2.11).

L’insorgente

non è caduta dalla moto (cfr. doc. 9, 8, I).

Dalla

dinamica dell’incidente e dal fatto che la ricorrente abbia riportato un trauma

distorsivo del rachide cervicale e lombare (cfr. doc. 9) risulta che

l’infortunio occorso ad RI 1, deve essere classificato fra gli infortuni di

grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri.

A mero

titolo di raffronto, si osserva che l’Alta Corte federale, in una sentenza U

183/00 del 29 gennaio 2001, ha proceduto a classificare quale infortunio di

media gravità all’interno della categoria media, il sinistro occorso a un

motociclista il quale si è scontrato con un’autovettura proveniente in senso

inverso che gli ha tagliato la strada nello svoltare a sinistra. A seguito

della collisione, l’assicurato è scivolato assieme alla propria moto e si è

ritrovato immobilizzato sotto una vettura parcheggiata a qualche metro di

distanza. Dei terzi sono rapidamente intervenuti per liberarlo e per togliere

il contatto alla moto. Un’autoambulanza l’ha infine trasportato all’ospedale,

dove i sanitari hanno diagnosticato un trauma cervicale, nonché delle

contusioni a livello della spalla, del gomito e della caviglia sinistra.

Il TFA ha

qualificato allo stesso modo un incidente della circolazione stradale in cui il

conducente di una motocicletta è stato investito da un furgone, riportando una

frattura della terza vertebra lombare e contusioni multiple (cfr. STFA U 311/04

del 24 febbraio 2005).

In una

sentenza 35.2007.14 del 24 maggio 2007, massimata in RtiD I-2008 N.62 pag.

810-811, il TCA ha poi qualificato quale infortunio di media gravità

all’interno della categoria media il caso di un assicurato che in sella a una

motocicletta ha subito un incidente della circolazione all’interno di una

galleria autostradale, cadendo a terra a seguito del blocco dell’impianto

frenante. Egli ha riportato una lussazione del femore con frattura

dell’acetabolo e del bacino, nonché la frattura della mano destra. L’assicurato

ha pure presentato disturbi psichici.

Le

fattispecie appena citate risultano ben più gravi del sinistro subito dalla

ricorrente.

Il

giudice è poi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati ai consid. 2.10.

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di

più criteri (cfr. consid. 2.9., 2.10.,2.6.4.).

In una

sentenza U 271/03 dell’11 gennaio 2005 - riguardante un assicurato vittima di

un incidente della circolazione stradale (tamponamento da tergo), qualificato

quale infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni

leggeri o insignificanti –, il TFA ha ritenuto sufficiente, ma pure necessaria,

per ammettere l’esistenza di un nesso causale adeguato, la realizzazione

cumulativa di tre fattori (cfr., per dei casi analoghi, la STFA U 158/04

del 6 dicembre 2004, consid. 2.4 e la STCA 35.2000.20 del 28 settembre 2001,

consid. 2.6., confermata dal TFA con giudizio U 371/01 del 17 ottobre 2002; per

un caso in cui, trattandosi di un infortunio di grado medio al limite della

categoria degli infortuni leggeri, la Corte federale non ha ritenuto

sufficiente la presenza di due soli fattori di rilievo, cfr. la STFA U 294/05

del 16 dicembre 2005).

Al

riguardo va osservato che nell'apprezzamento dell'adeguatezza della causalità

in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta" non deve essere

operata alcuna distinzione fra la componente organica e quella psichica (cfr.

consid. 2.9.).

L’incidente

della circolazione stradale del luglio 2007 non si è svolto secondo circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

In

effetti l’assicurata nemmeno è caduta dalla moto.

La

ricorrente non ha riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche

particolari.

In

proposito è utile segnalare che la diagnosi di un trauma d’accelerazione alla colonna

cervicale oppure di un meccanismo equivalente non è sufficiente per ritenere

adempiuto questo criterio, bensì è necessaria la presenza, per anni, di diversi

disturbi di una certa gravità rientranti nel quadro clinico tipico per un

infortunio del tipo colpo di frusta o di circostanze particolari che possono

influire su tali disturbi, come una posizione del corpo sfavorevole (cfr. SZS

2001.

pag. 448-449; STF 8C_996/2008 del 24 aprile 2009 consid. 7.3.; STFA U

137/04 del 25 ottobre 2004).

Inadempiuto

risulta pure il criterio della somministrazione continuata di cure specifiche e

gravose. L’assicurata ha assunto medicamenti AINS, ha effettuato della

fisioterapia, come pure delle sedute di shiatzu (cfr. doc. 19, 27).

Secondo

la giurisprudenza federale cure costituite dall’esecuzione di terapia

riabilitativa (come ad esempio cicli di fisioterapia) e dall’assunzione di

antidolorifici e antinfiammatori non sono a tal proposito sufficienti (cfr. STF

8C_928/2008 del 20 aprile 2009 consid. 4.5.; STF 8C_339/2007 del 6 maggio 2008

consid. 3.3.).

Dalle

carte processuali neppure risulta che l'assicurata sia rimasta vittima di una

cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento

traumatico.

Il

decorso della cura non può, poi, essere qualificato come sfavorevole.

In merito

è utile rilevare che per decorso sfavorevole si intende che nel corso della

guarigione sono intervenute delle difficoltà (cfr. J.-M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, n. 39 pag. 17).

In casu

non sono apparse difficoltà particolari e nemmeno sono intervenute rilevanti

complicazioni.

Del resto

la ricorrente è stata in grado di iniziare, nel settembre 2007, una nuova

attività lavorativa come impiegata di commercio e centralinista (cfr. doc. I; 9).

A mente

del TCA, in concreto, anche il criterio dell’importante incapacità lavorativa,

malgrado i documentati sforzi intrapresi, non è adempiuto.

L’insorgente,

come appena visto, ha iniziato un nuovo lavoro a tempo pieno il 3 settembre

2007.

che ha esercitato fino agli inizi di novembre 2008 (cfr. doc. 9, 41, 45).

Infine,

anche ammettendo che nel caso di specie il criterio dei notevoli disturbi possa

essere considerato realizzato sulla base della prassi anteriore (cfr. consid.

2.9

; 2.6.3.), esso non lo è alla luce della nuova giurisprudenza di cui alla

DTF 134 V 109, secondo cui la rilevanza dei disturbi si valuta in riferimento

all’attendibilità dei dolori e agli impedimenti che questi provocano nella vita

quotidiana (cfr. DTF 134 V 109 consid. 10.2.4.; STF 8C_339/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 3.3.).

L’assicurata

non ha, in effetti, lamentato particolari limitazioni nelle attività

quotidiane.

Comunque,

anche volendo ritenere adempiuto tale criterio, ciò non basterebbe per

ammettere il nesso di causalità adeguata, visto che il medesimo non sarebbe in

ogni caso ossequiato in modo particolarmente incisivo (cfr. STF 8C_996/2008 del

24.

aprile 2009 consid. 7.3.).

2.16

Infine

va osservato che il Dr. med. __________, reumatologo, nel febbraio 2008 ha

riscontrato una tendenza alla fibromialgia diffusa (cfr. doc. 44).

Anche il Dr. med. __________,

neurologo, nel febbraio 2008, ha affermato che l’assicurata presentava una componente

fibromialgica (cfr. doc. 2).

Al

riguardo questa Corte rileva, in primo luogo, che il Dr. med. __________ ha in

ogni caso attestato di aver già esaminato in passato l’insorgente, e meglio fra

il 1997 e 2000, per delle rachialgie parentetiche soprattutto a destra su compressione

del nervo mediano destro, migliorato in seguito, con sviluppo di dolori diffusi

dal carattere piuttosto fibromialgico (cfr.d oc. 2 pag. 1).

Dal

rapporto afferente alla visita medica __________ dell’aprile 2008 si evince, altresì,

che la ricorrente ha dichiarato che anni prima le era stata diagnosticata la

fibromialgia da parte del Dr. med. __________ (cfr.doc. 9 pag. 2).

In

secondo luogo, che nessun medico ha sostenuto l’esistenza di un nesso causale

tra l’evento infortunistico del 2007 e la fibromialgia.

Risulta, d’altronde,

decisivo segnalare che in una sentenza 35.2002.86 del 25 marzo 2003, pubblicata

in RDAT II-2003 N. 66, questa Corte, dopo aver interpellato un medico

specialista FMH in reumatologia in merito alla diagnosi di fibromialgia, ha

stabilito che la fibromialgia generalizzata è una malattia di cui sono ignote

l’origine e le cause, che si manifesta in maniera preponderante con dolori

diffusi soprattutto alle parti molli (muscoli , tendini , tessuto sottocutaneo)

e di cui non è possibile stabilire il nesso causale diretto con eventuali

traumi subiti. Infatti, benché sia noto che tale patologia si sviluppa più

facilmente in soggetti che hanno subito dei traumi spesso successivi, sia di

tipo fisico che psichico o sociale, essa può insorgere anche senza questi

eventi.

Qualora, dunque, la fibromialgia venga diagnosticata a un assicurato che ha sì

subito un trauma, tuttavia non grave (non ha subito fratture, operazioni gravi,

ecc.), non è possibile concludere, secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, che essa si trovi in una relazione di causalità naturale con

l’infortunio.

In tal caso l’assicurato affetto da questa patologia non ha diritto a

prestazioni da parte dell’assicuratore infortuni.

Nel caso

in esame, di conseguenza, il TCA deve concludere, senza che si riveli

necessario fare capo a ulteriori provvedimenti probatori (cfr. consid. 2.13.),

che la fibromialgia accusata dalla ricorrente, la quale a seguito

dell’infortunio del luglio 2007 non ha riportato lesioni gravi, come fratture

o interventi gravi, deve essere considerata di natura non traumatica.

2.17

Alla luce di

tutto quanto esposto ai considerandi precedenti, questa Corte non può che

confermare la decisione su opposizione del 25 febbraio 2009 emanata dall’CO 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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