Lexipedia

Decisione

35.2009.43

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 giugno 2009Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la

LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,

l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di

un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Secondo

la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla

salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di

cura medica e causa incapacità lavorativa.

Per

contro, si parla di postumi tardivi quando un danno alla salute

apparentemente guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato,

delle modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato

patologico differente (cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105

V 35 consid. 1c e riferimenti).

2.6. Nella

presente evenienza CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito

dei disturbi al polso destro accusati dall’assicurato, oggetto dell’annuncio di

ricaduta dell’ottobre 2008, fondandosi sulla valutazione del Dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia e medico di __________ (cfr. doc. 9, 22).

L’insorgente

ha contestato tale conclusione, asserendo, sulla base delle attestazioni del

Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, che non è stata

adeguatamente valutata la probabile lesione del legamento scafo-lunare (cfr.

doc. I).

Questa

Corte rileva, preliminarmente, che dalla certificazione del 27 ottobre 2008,

afferente al consulto di quel giorno, redatta dal Dr. med. __________, si

evince che:

"

(…)

All’esame clinico si

impone dapprima una squisita dolenzia tutto attorno all’osso triquetro a destra

e i movimenti del polso sono nettamente limitati flesso-estensione a destra

40-0-40° (sinistra 80-0-70°), duzione ulno-radiale 30-0-10° (sinistra 40-0.20°)

e pronosupinazione 80-0-80°. La forza è di 40 Pounds a destra e 120 Pounds a

sinistra.

Le radiografie

convenzionali non evidenziano delle fratture ma nella duzione radiale la linea

di gilula che unisce le superfici articolari prossimali del navicolare

semilunare e triquetro è interrotta all’altezza del legamento lunotriquetrale.

La radiologia e la clinica

parlano per una lesione del legamento lunotriquetrale al polso a destra.

(…)

Vi è, nelle radiografie,

un’alterazione del processo stiloide dell’ulna ma in questa zona non vi è un

correlato clinico dolente.

(…)” (Doc. 4)

L’artro-MRI

del polso destro eseguita il 29 ottobre 2008 su indicazione del Dr. med __________

al fine di arrivare a una migliore diagnosi (cfr.doc. 4) ha posto in luce

quanto segue:

"

Artrosi tra radio e semilunato soprattutto nella

porzione volare dell’articolazione con cisti ossea soprattutto nel radio ed

edema osseo al radio distale. Alterazioni degenerative con cisti ossea anche a

livello prossimale del capitato e a livello distale del navicolare. Non segno

per rottura del legamento luno-triquetrale e non lesione dell’osso triquetro ma

probabile lesione parziale del legamento scafo-lunare.” (Doc. 6)

Il 3

novembre 2008 il Dr. med. __________ ha attestato che l’artro-MRI del polso

destro ha evidenziato delle patologie che non erano uguali a quelle della

clinica. Egli ha precisato che vi era sì una lesione legamentare, ma il dubbio era

quello di una lesione del legamento scafolunare con leggera versione volare

dell’osso semilunare che si esteriorizza con una zona di impatto tra il

semilunare e la testa del radio dove si evidenzia un edema osseo. Lo

specialista ha osservato che il passaggio del mezzo di contrasto tra l’osso

semilunare ed il navicolare lasciava quindi il dubbio di una lesione del

legamento scafolunato al polso destro. Egli ha poi aggiunto di non pensare che

l’osso triquetro avesse subito delle contusioni particolari, siccome non

presentava edemi.

Il Dr.

med. __________ ha, dunque, diagnosticato “esiti da trauma da schiacciamento

del polso a destra al 19.09.07 con probabile lesione del legamento scafolunato

e incipiente scivolamento verso volare dell’osso semilunare con sovraccarico

sulla superficie articolare volare del radio rispetto all’osso semilunare al

polso destro” (cfr. doc. 5).

Il 24

novembre 2008 il medico di __________, Dr. med. __________, ha indicato che non

era dato un nesso causale tra la ricaduta e l’infortunio del settembre 2007. Al

riguardo egli ha specificato che quale diagnosi risultava un’”artrosi

radio-carpica dx senza segni di lesione traumatica e senza note di lesione

legamentare formale” (Doc. 9).

Il Dr.

med. __________, il 29 dicembre 2008, ha affermato di ritenere che la

situazione di RI 1 a quel momento fosse una conseguenza del trauma da

schiacciamento del polso destro del 19 settembre 2007. Egli ha ribadito di aver

espresso, in occasione dell’ultima visita del novembre 2008, dubbi circa una

possibile lesione del legamento scafo-lunare. A mente del medico sarebbe

necessaria un’artroscopia per confermare o escludere tale lesione (cfr. doc.

13).

Il 16

febbraio 2009 è stata effettuata una RX al polso sinistro AP e laterale in

massima adduzione radiale e ulnare. Dal relativo referto sono emerse delle

strutture ossee regolari dei capi articolari, facce articolari congruenti e non

lesioni traumatiche osteoarticolari (cfr.doc. 20).

Da un

apprezzamento medico del 25 febbraio 2009 del Dr. med. __________ risulta,

infine, che:

"

L’assicurato il 26.9.2007 ha annunciato un

infortunio-bagatella del 19.9.2007 ossia uno “schiacciamento del polso destro”.

Mancano dei rapporti medici iniziali. Il 24.10.2008 viene annunciata una

“ricaduta” da parte del curante, il quale diagnostica una sospetta lesione del

legamento luno-triquetrale! Questo rapporto è stato stilato il 7.11.2008.

Precedentemente, l’assicurato è stato esaminato dal dott. __________

(27.10.2008), il quale sospetta in base a un esame radiologico (interruzione

della linea di Gilula) una lesione del legamento luno-triquetrale a destra. Un

esame d’artro-RM del polso destro del 29.10.2008 ha evidenziato dei segni

d’artrosi tra semilunare e radio con presenza di cisti ossee anche a livello

del capitato e scafoide. Per contro non vengono trovati dei segni per

rottura del legamento luno-triquetrale, ma si conclude per una “probabile

lesione parziale del legamento scafo-lunare”. Una visione accurata della

documentazione d’artro-RM del 29.10.2008 comunque non permette di diagnosticare

una lesione strutturale, formale del legamento scafo-lunare. In base a questo

referti, la “ricaduta” non ha potuto essere assunta quale conseguenza

dell’infortunio del 19.9.2007.

Visto l’esame strumentale

iconografico (artro-RM), il dott. __________ con il rapporto del 3.11.2008 cambia

la diagnosi riprendendo il referto radiologico di “probabile lesione del

legamento scafo-lunato”. Successivamente con il rapporto del 29.12.2008, il

dott. __________, nutrendo dei dubbi su una possibile lesione del legamento

scafo-lunare, propone un’artoscopia del polso destro.

A questo punto la CO 1 ha

disposto per un esame radiologico dinamico del popolo contro-laterale a

sinistra (16.2.2009), accertamento che ha evidenziato una configurazione

identica rispetto a lato opposto, ossia pure a sinistra una interruzione della

linea di Gilula e pure alle prese dinamiche un allargamento patologico dello

spazio scafo-lunare (in duzione ulnare fino a 4 mm), nonché irregolarità della

superficie articolare radiale.

In base a questi referti

deve essere riconfermata l’assenza di una lesione strutturale, post-traumatica

del polso destro, per cui non è data l’indicazione per un’artroscopia a carico

dell’evento del 19.9.2007.” (Doc. 22)

2.7. Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed

a decidere se la documentazione a disposizione permetta di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto

siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Considerandi

Chiamato

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA ritiene che la documentazione

agli atti non gli consenta né di ammettere né di escludere, con la necessaria

tranquillità, che i disturbi al polso destro, notificati all’assicuratore LAINF

resistente nel mese di ottobre 2008, si trovino in una relazione di causalità

naturale con quanto accaduto in data 19 settembre 2007.

Questa

Corte al riguardo osserva che, da una parte, il Dr. med. __________, peraltro

specialista in chirurgia della mano, ha effettivamente espresso il dubbio circa

la presenza di una probabile lesione del legamento scafo-lunare del polso

destro di origine traumatica (cfr. doc. 5, 13).

Una

probabile lesione parziale di tale legamento è stata, del resto, attestata pure

dal Dr. med. __________, radiologo, che ha valutato il referto dell’artro-RM al

polso destro esperita il 29 ottobre 2008 (cfr. doc. 6).

E’ vero

che il Dr. med. __________, prima dell’artro-RM, aveva avanzato l’ipotesi di

lesione del legamento lunotriquetrale a destra (cfr. doc. 4).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che lo specialista ha da subito indicato la

necessità di eseguire un’artrorisonanza magnetica per poter giungere a una

migliore diagnosi (cfr.doc. 4).

Giova,

inoltre, ricordare che è proprio l’esame diagnostico dell’artro-RM che, in caso

di sospetto di lesione del legamento scafo-lunato, può consentire una

visualizzazione diretta della lesione. La stessa è affidabile nel 90% dei casi

(cfr. www.artroscopiadipolso.it;

Rosati/Paolicchi/Parchi/Fascetti/Lisanti, Diagnostica delle lesioni del

legamento scafo-lunato, in Rivista di Chirurgia della Mano – Vol.45 (1) 2008,

Organo uff. della Società italiana di chirurgia della mano).

Da un

profilo probatorio, quanto appena esposto non è però sufficiente per

considerare accertata, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza

federale (cfr. consid. 2.3.), l’esistenza di tale danno alla salute e, ancor

meno, l’esistenza di un nesso causale naturale tra quest’ultimo e l’evento

infortunistico del settembre 2007 (cfr. STCA 35.2007.29 del 5 giugno 2008).

D’altra

parte, il Dr. med. __________, a prescindere dalla circostanza fatta valere dal

ricorrente che non l’abbia visitato (in proposito occorre ricordare che l’Alta

Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell'CO 1 hanno pieno valore

probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti,

dunque senza esaminare personalmente l'assicurato; cfr. STFA del 10 settembre

1998.

nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U

49/95), per negare un nesso casuale tra i disturbi annunciati nell’ottobre 2008

e il sinistro del settembre 2007, ha unicamente indicato che la RX dinamica del

polso contro-laterale a sinistra del febbraio 2009 ha evidenziato un’identica

configurazione rispetto al lato opposto (cfr. doc. 22, 20).

Ciò non fornisce alcuna informazione

circa la presenza o meno della lesione del legamento scafo-lunato indicata come

probabile da un esame diagnostico differente, ossia dall’artro-RM.

2.8

Dalle carte

processuali nemmeno risulta che sia stata acclarata la questione concernente

l’esistenza o meno di una sintomatologia ponte, benché, trattandosi di decidere

in merito all’assunzione di una ricaduta, questo sarebbe stato uno degli

aspetti da approfondire.

Secondo la giurisprudenza

federale, infatti, una ricaduta viene assunta da un istituto assicuratore

infortuni, allorché la sintomatologia ponte fra l’infortunio e i disturbi

accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, come ad esempio

quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr.

STFA U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2.; 3.3.).

Il TFA, in una sentenza U

458/00 del 24 ottobre 2001, ha stabilito che l’assicuratore LAINF non era

responsabile della ricaduta fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991,

in occasione di incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un

ginocchio, poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e

la nuova problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere

quali sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità

naturale. Infatti tali disturbi non avevano mai necessitato cure, né condotto a

un’inabilità lavorativa (cfr. anche STFA U 296/03 del 24 maggio 2004, consid.

2.1.1

).

In un ulteriore giudizio U

281/03 del 20 ottobre 2004, l’Alta Corte, pur non potendo ammettere il nesso di

casualità naturale per altri motivi, ha indicato che tra i disturbi cervicali

fatti valere nel 2001 da un assicurato e l’incidente della circolazione di cui

era rimasto vittima nel 1997, di primo acchito, poteva essere dedotta

l’esistenza di una sintomatologia “ponte”. Il TFA ha, in particolare, rilevato:

"

(…) È infatti provato che l'assicurato, a

partire dall'incidente, ha regolarmente indicato al proprio medico curante

l'esistenza della problematica in esame e che quest'ultimo lo ha sottoposto

alle cure del caso.

Al riguardo va precisato che il fatto che la

notifica dei dolori non sia

avvenuta in occasione di ogni visita medica, non

può comportare da solo, come ritenuto dal Tribunale cantonale, la negazione

dell'esistenza di tale sintomatologia: concludere in tal senso appare

eccessivamente formale.

In effetti, a mente di questa Corte non risulta

in alcun modo dalle

dichiarazioni del prof. R.________ che, per

essere riconosciuta quale

"sintomatologia ponte" tra infortunio e

ricaduta, la presenza dei disturbi doveva essere ininterrotta. Dalle

affermazioni dello specialista si deduce per contro che i sintomi devono

essersi presentati perlomeno con una certa regolarità. Infatti egli ha

espressamente affermato che il problema centrale era quello di stabilire se nel

periodo dall'agosto 1997 al febbraio 2002 l'assicurato avesse presentato,

eventualmente in forma attenuata, sintomi e/o segni compatibili con disturbi

residui nel segmento cervicale.

Considerato poi che il ricorrente soffriva di

diversi altri disturbi persistenti, anche importanti, non riguardanti

l'infortunio, e che egli ha subito alcuni interventi chirurgici, è senz'altro

verosimile che in alcuni momenti altre malattie fossero per il paziente del

tutto prioritarie." (STFA U 281/03 del 20 ottobre 2004)

In

concreto, da un lato, emerge che l’assicurato nell’ottobre 2008 ha indicato che

il polso destro gli faceva sempre male (cfr. doc. 2).

Il Dr.

med. __________, nel novembre 2008, ha altresì certificato che:

"

Dopo un periodo in cui il paziente non lamentava

dolori violenti attualmente recidiva del dolore al carico e saltuariamente

anche al riposo.” (Doc. 7).

Il fatto

che l’assicurato, prima dell’annuncio di ricaduta, non avesse lamentato dolori

violenti non implica che egli non avesse comunque accusato sintomi regolari

oggetto di cura.

Dall’altro,

però, il Dr. med. __________, il 27 ottobre 2008, ha attestato che, dopo un

periodo di terapia a seguito del sinistro del settembre 2007, il polso era

andato abbastanza bene (cfr. doc. 4).

Il 3

novembre 2008 lo specialista ha poi indicato che per un anno il polso destro

era rimasto silente (cfr. doc. 5).

2.9

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la

nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione

appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera

sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque

puntualmente accertati.

Nell’evenienza

concreta, ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti. L’assicuratore

infortuni convenuto ha, pertanto, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1

LPGA.

Si giustifica, di conseguenza,

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

all’assicuratore LAINF resistente affinché disponga accertamenti specialistici più

approfonditi al fine di accertare l’esistenza o meno della lesione del

legamento scafo-lunato del polso destro, nonché, se del caso, la relativa

eziologia.

La parte resistente

appurerà, inoltre, la questione afferente alla sintomatologia ponte, facendo

riferimento avantutto alla cartella medica dell’assicurato allestita dal medico

curante, Dr. med. __________ __________

CO 1, nel caso di assenza

di disturbi “a ponte”, verificherà pure, se, nel caso di un’eventuale lesione

del legamento scafo-lunato di origine infortunistica, la stessa può

inizialmente restare ignorata, con segni clinici poco significativi.

2.10

L'assicurato,

vincente in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr.

1’200.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1

verserà, inoltre, all’assicurato l’importo di fr. 1’200.- (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster