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Decisione

35.2009.46

Assicuratore era legittimato a porre termine al versamento delle indennità giornaliere dato che al più tardi il 28.7.2008 l'assicurato aveva ritrovato,per le sole affezioni di origine infortunistica,u

18 novembre 2009Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.

P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p.

117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d e sentenza ivi citata).

2.7. Chiamato a

pronunciarsi, nel caso concreto, il TCA ritiene che l’apprezzamento enunciato

dal dott. __________, specialista che vanta una vasta esperienza nel campo

della medicina infortunistica e assicurativa, secondo cui l’assicurato, con

riferimento alle sole affezioni post-infortunistiche, ha ritrovato una piena

capacità lavorativa - che purtroppo tuttavia non può essere garantita a causa

della “sovrapposta patologia extra-infortunistica” (cfr. doc. 15/fasc. 11) - possa

validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che

si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori (in particolare,

alla perizia “neutra” richiesta in sede ricorsuale).

Va a

questo proposito innanzitutto sottolineato che, come esposto al consid. 2.6.,

secondo la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo.

Il TCA non vede quindi

motivo per doversi distanziare dalle valutazioni espresse dai medici

dell’assicuratore infortuni.

Occorre poi rilevare che la conclusione del dr. __________ è stata confermata anche dal dott. __________,

specialista della materia in discussione, il quale, nel suo rapporto del 3

marzo 2009, ha rilevato che i rapporti prodotti con l’opposizione

dall’assicurato non sono in grado di documentare l’esistenza di affezioni

post-infortunistiche. Lo stesso dott. __________ ha pure confermato che, come

già indicato sia dal dott. __________, sia dal dott. __________, la lesione

meniscale dell’interessato con grande verosimiglianza non è da ricondurre

all’infortunio (cfr. doc. 79/fasc. 11).

Del

resto, deve essere sottolineato che l’assicurato ha contestato le conclusioni

dell’assicuratore infortuni, senza tuttavia produrre dei referti

medico-specialistici attestanti l’esistenza di lesioni al ginocchio sinistro, di

natura post-infortunistica, con influsso sulla capacità lavorativa

dell’interessato.

In tale

Considerandi

ottica, il TCA rileva che sia il referto del dott. __________, sia quello del

dott. __________, non sono in grado di modificare le conclusioni del dott. __________

e del dott. __________.

Il dott. __________,

infatti, ha attestato una incapacità lavorativa del 70% a causa di problemi

legati non all’infortunio al ginocchio sinistro, bensì al complesso quadro

clinico subentrato dopo l’infortunio del marzo 2006, con problemi a livello

dell’arto inferiore destro e della colonna cervicale e lombare (doc. 17a). Va

qui ribadito che a proposito dell’infortunio del marzo 2006, con scritto del 19

febbraio 2008, l’assicuratore LAINF aveva già comunicato all’assicurato che

“per le sole conseguenze infortunistiche, non sono ritenute necessarie

ulteriori cure mediche o inabilità lavorativa. A partire dal 1° febbraio 2008

sospendiamo pertanto le nostre prestazioni legali e la riteniamo abile al lavoro

in misura completa” (cfr. doc. 66/fasc. 8).

Il dott. __________, dal canto suo, ha indicato

la presenza, tra l’altro, di gonalgie bilaterali su gonartrosi e meniscopatia

mediale (cfr. doc. 17a/fasc. 11), patologie che, come visto, sono state

ritenute di origine morbosa e non post-infortunistica.

In esito

a tutto quanto precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2

e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che RI 1, al più tardi a decorrere dal 21 luglio 2008,

aveva ritrovato, per le sole affezioni di origine infortunistica, una piena

abilità lavorativa, di modo che l’Istituto assicuratore resistente era

legittimato a porre fine al versamento dell’indennità giornaliera (così come -

in assenza di una qualsiasi perdita di guadagno - a negare il diritto alla

rendita di invalidità).

2.8

Nel proprio

ricorso l’insorgente ha chiesto l’esperimento di una perizia “neutra” (doc. I).

Questo

TCA, alla luce dei convincenti rapporti medici del dott. __________ e del dott.

__________, ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia

all’allestimento di una perizia (cfr. a questo proposito la STF del 24 gennaio

2007, U 397/05, consid. 3.3).

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In queste

condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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