Lexipedia

Decisione

35.2009.60

Precedente sentenza di rinvio per ulteriori accertamenti. Il preteso diniego di giustizia, in concreto non è dato in quanto il provvedimento probatorio dell'assicuratore non è manifestamente superfluo

24 agosto 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

2.4 La

CO 1, nonostante queste chiare indicazioni d'ordine medico e contravvenendo

all'ordine impostole dal TCA di procedere, una volta effettuato

l'approfondimento diagnostico, rifiuta ora di definire il diritto alle

prestazioni dal profilo materiale e temporale (in specie assunzione delle spese

di cura e versamento delle IG) e si intestardisce nel voler porre in essere

ulteriori accertamenti di natura medica relativi ai problemi al piede destro

perfettamente inutili.

Difatti, ad oltre un

anno e mezzo dalla sentenza del TCA, l'assicuratore Lainf, nonostante la chiara

esistenza di affezioni di natura post-traumatica al piede destro (ammessa ed

incontestata) a carattere invalidante (si veda in proposito la decisione su

opposizione del 5 marzo 2007) e che gli accertamenti posti in essere a seguito

della sentenza del TCA hanno permesso di definire suscettibili di essere

curate, si incaponisce nel voler porre in essere accertamenti di natura medica

del tutto inutili, volti a valutare l'indicazione proposta dal Dr. __________.

L'impressione è che

la CO 1 cerchi ora di "trovare", svolgendo accertamenti a 360 gradi,

il referto medico che la liberi dall'assunzione della responsabilità

assicurativa (spese di cura e IG) in relazione alle affezioni al piede destro.

Eppure, dalla

sentenza del novembre 2007 sono trascorsi ormai 18 mesi, un periodo di tempo

eccessivo, durante il quale i pochi accertamenti svolti sono stati effettuati a

rilento, sentenza che nel frattempo l'assicuratore Lainf abbia preso posizione

in merito alle prestazioni di breve durata.

Siffatta situazione

configura un'attitudine abusiva, dilatoria e contraddittoria da parte

dell'assicurazione infortuni e costituisce diniego di giustizia, soprattutto a

fronte del lungo tempo trascorso e del fatto che il signor RI 1, che per le

affezioni di natura post-traumatica è stato dichiarato non collocabile in

ambito LADI, non ha più percepito nulla dal 21 marzo 2008 data a far tempo

dalla quale __________ ha sospeso il pagamento delle indennità giornaliere di

malattia.

La mancata decisione

in relazione alle prestazioni di breve durata, che ha posto e pone il signor RI

1 e la di lui famiglia in una situazione di incertezza giuridica ed indigenza

inaccettabili, costituisce inammissibile diniego formale di giustizia.

Da quanto precede,

ovvero a fronte della denegata giustizia da parte dell'assicuratore Lainf, si

impone l'accertamento dell'esistenza di un diniego di giustizia formale ed

l'ordine all'assicuratore infortuni di decidere in merito all'assunzione elle

cure indicate dal Dr. __________ (osteofitectomia mirata del canalis tarsi

medicalmente) suscettibili di ristabilire l'abilità lavorativa del leso ed in

merito alle IG a far tempo dal 26 novembre 2006. (...)" (Doc. I)

1.3. Nella sua

risposta del 30 giugno 2008 l'CO 1 propone di respingere il ricorso e osserva:

"

(...)

Nel caso in rassegna, non appena cresciuta in

giudicato la sentenza del 19 novembre 2007 del TCA (incarto no. 35.2007.40, cf.

doc. 140), l'CO 1 si è attivata affinché gli esami predisposti dal TC venissero

effettuati (cf. scritto del 19 dicembre 2007, di cui al doc. 142). Visto il

silenzio del Dr. __________ alla lettera trasmessa, è stato contattato tele­fonicamente

aprile 2008 (doc. 147). Considerato che il medico ha affermato di non aver

ricevuto nulla, la convenuta ha trasmesso via fax la richiesta e il Dr. __________

ha di­chiarato che avrebbe retrocesso l'esito dell'esame non appena effettuato.

Non rice­vendo nulla, la convenuta ha contattato il Dr. __________ ancora in

giugno 2008 (doc. 151), sollecitandolo parimenti in luglio 2008 (doc. 155).

Non appena ricevuto l'esame della TAC del piede

dell'aprile 2008 (doc. 156), la conve­nuta ha richiesto ulteriori informazioni

al Dr. __________ in agosto 2008 (doc. 157). Visto l'ennesimo silenzio del

curante, la convenuta lo ha sollecitato con scritto del 26 set­tembre 2008

(doc. 158), come pure con email del 22 ottobre 2008 (doc. 159) e infine

contattandolo telefonicamente in novembre 2008 (doc. 160). Il Dr. __________

ha comunica­to allora di non aver più rivisto il paziente dall'aprile 2008 e di

averlo convocato per una visita il 2 dicembre 2008 (doc. 161). Ricevuto il

rapporto del 4 dicembre 2008 ad opera del Dr. __________, la convenuta lo ha

sottoposto ai propri medici (doc. 171, 172), unitamente alla perizia

pluridisciplinare ad opera dell'AI (doc. 173, 174, 176, 177, 180 e 181). Non

essendovi unità di opinione con quanto affermato dal Dr. __________, la conve­nuta

ha comunicato al ricorrente l'intenzione di allestire una perizia (doc. 182),

la qua­le è attualmente in corso.

3.3.

Visto quanto sopra esposto, alla convenuta non

può essere addebitato alcunché, se non un'infelice proposta di perito nella

persona del Dr. __________ (doc. 182), proposta pe­rò corretta con lettera del

4 maggio 2009 (doc. 186), non appena ricevuto lo scritto del 23 marzo 2009 del

ricorrente (doc. 185).

La convenuta ha svolto con diligenza tutte le

attività a far tempo dalla sentenza canto­nale in questione per ottemperare

quanto previsto giudizialmente.

Avuto riguardo anche alle particolarità e

complessità del caso in rassegna, alla conve­nuta non può essere addebitato

alcunché e non vi sono di tutt'evidenza gli estremi per un qualsivoglia diniego

di giustizia formale. (...)" (Doc. V)

1.4. Il 2 luglio

2009 il patrocinatore ha inviato uno scritto al TCA nel quale ha in particolare

rilevato:

"

(...)

Gli accertamenti che ora l'assicuratore Lainf

intende porre in essere sono già stati da tempo posti in essere, così come

ordinato da codesto lod. Tribunale, ad opera del Dr. __________. Voler

riproporre i medesimi accertamenti medici è inutile e configura diniego di

giustizia." (Doc. VII)

Egli ha

allegato una lettera dell'CO 1 del 22 giugno 2009 nel quale l'assicuratore

contro gli infortuni si è così espresso:

"

In riferimento al nostro precedente scritto del

4 maggio 2009, la informiamo che è nostra in­tenzione disporre una perizia

presso il dottor __________, __________, __________, __________ e porre al

medico le seguenti domande:

- Weitere Fuss-Operation zweckmaessig

wegen angeblichem talo-calcanearem Konflikt mediai ?

- Unfallkausalitaet

dieses Befundes ?

- Zumutbare Arbeitsfaehigkeit

?

Qualora avesse ulteriori questioni da porre al medico

voglia comunicarcele entro 10 giorni." (Doc.

VII/bis)

Il 14

agosto 2009 l'CO 1 ha confermato le proprie conclusioni (cfr. Doc. IX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. In una

sentenza pubblicata in SVR 2001 KV

38, p. 109s., l'Alta Corte ha ricordato che l'oggetto di un ricorso per

denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del

preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle

prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non

costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura.

In

caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il

Tribunale ordina pertanto all’assicuratore sociale di concludere entro un

termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta

misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR

2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).

Alla luce

Considerandi

di questa giurisprudenza la richiesta del patrocinatore del ricorrente di

imporre all'CO 1 di assumere i costi dell'intervento terapeutico proposto dal

dottor __________ e di versare le indennità giornaliere è irricevibile.

Nel

merito

2.3

Il TCA è

chiamato a stabilire se l’amministrazione si è resa colpevole di un diniego di

giustizia nei confronti di RI 1 oppure no.

2.4

L'art. 56

cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione

o una decisione su opposizione.

2.5

Secondo il

TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa

non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr.

DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Sempre

secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui

l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò

non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164

consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno

determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il

fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in

maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

Nel

giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una

valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia

quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,

non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà

della materia e il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB 1983

n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il

principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a

LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni

sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF

110.

V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità

protrae più del dovuto la trattazione di un affare.

Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei

provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di

una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può

essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi

abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi

Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una

valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento

del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica

soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il

proprio potere discrezionale.

In una

tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con

l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento

probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio

1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s., e U

268/01 dell’8 maggio 2003, consid. 4.1).

Nella

citata sentenza del 3 luglio 1992, l’Alta Corte federale non ha censurato il

fatto che l’assicuratore LAINF aveva deciso di sottoporre una perizia medica di

parte al proprio medico fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva

disposto degli ulteriori accertamenti (consid. 5b).

2.6

Nella precedente

sentenza il TCA aveva ordinato all'CO 1 di effettuare un ulteriore esame al

fine di stabilire se esiste realmente un conflitto talo-calcaneare a livello

del canalis tarsi (cfr. consid. 1.1).

Questo

esame è stato nel frattempo effettuato. In un rapporto del 4 dicembre 2008 PD

Dr. __________, specialista FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, si è al

riguardo così espresso:

"

DIAGNOSI: conflitto post-traumatico sottotalare destro.

ANAMNESI:

paragonando all'ultimo consulto del 24.01.2007 la

situazione è perfettamente costante, il paziente è sempre inabile al lavoro al

100% e si lamenta degli stessi dolori precisi a livello sottotalare mediale del

piede destro ed inoltre da qualche tempo un'irritazione sul lato laterale a

livello del sinus tarsi.

A livello assicurativo vi è stato finalmente il

benestare da parte dell'assicuratore il 19.12.2007 per procedere ad un

approfondimento diagnostico con una TAC mirata. L'assicuratore aggiungeva:

"in possesso delle lastre e referto della TAC, valuteremo l'ulteriore

procedere". Essa è stata fatta il 22.04.2008 con la conclusione

compatibile con la diagnosi clinica del conflitto

talo-calcaneare mediale. In seguito a questo risultato

l'assicuratore ci richiede il 26.09.2008 se sono state intraprese delle cure in

proposito.

STATUS:

allo status odierno il paziente a piedi nudi

presenta una statica corretta del retropiede con un perimetro del polpaccio a

sinistra di 40.5 cm e a destra di 39.0 cm. La posizione spontanea del piede

destro è in supinazione antalgica con una diminuzione dell'appoggio della

colonna mediale del piede.

All'esame diretto confermo la dolenzia specifica

a livello del sustentaculum tali destro ed un'irritazione a livello dell'angolo

di Gissane lateralmente.

VALUTAZIONE E PROPOSTA:

come già accennato il 16.01.2007, ribadisco il

conflitto talo-calcaneare mediale centrale e l'indicazione per

un'osteofitectomia mirata del canalis tarsi medialmente. Non credo sia

opportuno in questa situazione procedere ad una revisione del sinus tarsi.

Chiedo dunque il benestare dell'assicuratore per

tale trattamento in modo da ristabilire un'abilità lavorativa

per questo paziente."

(Doc. 162)

Il 28

gennaio 2009 il dottor __________, specialista FMH in chirurgia attivo presso

la __________ dell'CO 1 a __________, ha espresso la sua perplessità a

proposito dell'intervento operatorio proposto dal PD dottor __________ e ha

rilevato:

"

(...)

Auch nach persönlicher Durchsicht der wiederholten CT-Aufnahmen können wir die diagnostischen Hypothesen von

Herrn PD Dr. __________ und vor allem seine Operationsindikation

nicht be­stätigen. Ein solcher Eingriff ist unfallbedingt weiterhin nicht zweckmässig. Eine wesentliche Besserung der

Fuss-Beschwerden dadurch ist unwahrscheinlich.

Im Übrigen muss darauf hingewiesen werden, dass auch im Gutachten SAM

Bellinzona für die IV vom

21.08.2007

keine weiteren Massnahmen vorgeschlagen wurden. Selbst unter Berück­sichtigung der unfallfremden lumbalen Rücken-Beschwerden erachteten die Experten den Mann angepasst als voll arbeitsfähig." (Doc.

177)

Preso

atto di questo parere medico e dopo avere interpellato il dottor __________,

medico di circondario (cfr. Doc. 180), l'CO 1 ha deciso di predisporre

un'ulteriore perizia ad opera del dottor __________ della Clinica __________

(cfr. Doc. VII/bis, consid. 1.3 e consid. 1.4), al fine di stabilire se

l'operazione proposta è realmente atta a migliorare le condizioni di salute

dell'assicurato.

Chiamato

ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che non siamo in presenza di un

diniego di giustizia in quanto il provvedimento probatorio ordinato dall'CO 1

non è manifestamente superfluo (cfr. consid. 2.5 in fine).

Infatti, innanzitutto,

il TCA nella precedente sentenza ha riconosciuto l'opportunità di un ulteriore

accertamento diagnostico ma non si è invece pronunciato sulla necessità

dell'intervento operatorio (cfr. consid. 1.1).

Inoltre,

secondo l'art. 19 cpv. 1 LAINF il diritto alla rendita inoltre nasce qualora

dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento

della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti

d'integrazione dell'AI. Il diritto alla cura medica ed alle indennità

giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita (art. 19 cpv. 1

LAINF).

Al

riguardo in una sentenza 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 l'Alta Corte ha

ricordato che poiché l'assicurazione sociale contro gli

infortuni si riferisce a persone che svolgono attività lavorativa (si confronti

l'art. 1 [dal 1° gennaio 2003 art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF),

per interpretare il concetto di "sensibile miglioramento"

("namhafte Besserung" e "sensible amélioration" nella

versione tedesca e francese dell'art. 19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad

un incremento rispettivamente ad un recupero dell'abilità lavorativa, nella

misura in cui si è deteriorata in seguito all'infortunio. L'aggettivo

"sensibile" illustra inoltre che il miglioramento dev'essere

importante. Progressi trascurabili non bastano, così come neppure la mera

possibilità di un risultato positivo (DTF 134 V 109 consid.

4.3

pag. 115; v. pure sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni U

244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non

pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001, consid. 2a; cfr. inoltre Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo

stesso vale per provvedimenti terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi

di un danno alla salute stazionario per un periodo limitato nel tempo (v.

ancora sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20

maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1, non pubblicato, e 3).

L'ulteriore

accertamento ordinato dall'CO 1 permetterà proprio di chiarire se esiste o no

il diritto ad ulteriori prestazioni di corta durata, alla luce dei criteri

posti dalla giurisprudenza federale appena esposta.

Alla luce

di quanto qui sopra esposto il ricorso per denegata giustizia, in quanto

ricevibile, deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster