35.2009.60
Precedente sentenza di rinvio per ulteriori accertamenti. Il preteso diniego di giustizia, in concreto non è dato in quanto il provvedimento probatorio dell'assicuratore non è manifestamente superfluo
24 agosto 2009Italiano18 min
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Numero d'incarto:
35.2009.60
Data decisione, Autorità:
24.08.2009, TCA
Titolo:
Precedente sentenza di rinvio per ulteriori accertamenti. Il preteso diniego di giustizia, in concreto non è dato in quanto il provvedimento probatorio dell'assicuratore non è manifestamente superfluo
ATTO MEDICO
CURA MEDICA
DENEGATA GIUSTIZIA
PERIZIA
art. 29 COST
art. 19 cpv. 1 LAINF
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 56 cpv. 2 LPGA
art. 61 let. a LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2009.60
DC/sc
Lugano
24 agosto 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
35.2007.40 del 19 novembre 2007 il TCA ha annullato la decisione su opposizione
del 5 marzo 2007 dell'assicuratore contro gli infortuni che aveva stabilito che
da ulteriori cure mediche non vi era più da attendersi un sensibile
miglioramento dello stato di salute.
Questo
Tribunale ha rinviato gli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti,
rilevando:
"
(...)
In relazione alla pretesa stabilizzazione dello
stato di salute, il TCA ritiene che non possa essere ignorata la circostanza
che il chirurgo ortopedico e traumatologo PD dott. __________, specialista
proprio nella chirurgia del piede, ha espresso il forte sospetto che
l’assicurato presenti un conflitto talo-calcaneare a livello del canalis tarsi
(cfr. doc. 126, allegato al doc. 127 e doc. X), perfettamente compatibile con
il trauma da lui subito il 26 marzo 2004 (doc. A 3), patologia che, qualora
venisse confermata, potrebbe essere trattata con successo mediante revisione
mirata del canalis tarsi medialmente (doc. 126, p. 2 e allegato al doc. 127:
“Se il conflitto menzionato fosse eliminato, esso riporterebbe così il paziente
ad essere completamente asintomatico.” – il corsivo è del redattore).
Ora, il dott. __________ ha sottolineato la
necessità che il ricorrente venga sottoposto a una TAC mirata sulla
problematica appena menzionata, rilevando pure che l’esame tomografico del 22
marzo 2005 non soddisfa questo requisito (doc. X: “Dopo aver visionato la TAC
eseguita in data 22.03.2005 non ho potuto verificare la patologia sospettata.
La ragione è semplice in quanto il radiologo non sapeva niente di questo
sospetto e quindi l’esame specialistico non è stato mirato al problema
menzionato.” – il corsivo è del redattore).
Con riferimento all’obiezione sollevata dal dott.
__________ secondo cui la RMN del 18 settembre 2006 avrebbe consentito di escludere
l’affezione in questione (cfr. doc. 130), egli ha precisato che tale esame non
è in realtà adeguato (doc. X: “… posso rispondere che la RMN oppure MRI non è
l’esame adeguato per trovare questa patologia.”).
Pertanto, tutto ben considerato, questa Corte è
dell’avviso che, senza conoscere l’esito della misura diagnostica suggerita dal
PD dott. __________, non possa essere escluso, con la necessaria tranquillità,
che degli ulteriori provvedimenti terapeutici sarebbero suscettibili di
migliorare notevolmente le condizioni di salute di RI 1. (...)"
1.2. Il 18 maggio
2009 l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso per denegata
giustizia nel quale il suo patrocinatore rileva in particolare:
"
(...)
Ebbene, gli accertamenti frattanto eseguito hanno
proprio confermato l'esistenza di misure suscettibili di migliorare
notevolmente le condizioni di salute del signor RI 1. Difatti la misura
diagnostica ha avuto luogo da tempo e ha confermato quanto già sospettato dal
Dr. __________, ovvero l'esistenza di una lesione post-traumatica riconducibile
all'infortunio in parola e suscettibile di essere trattata con successo
mediante adeguate misure terapeutiche, al punto da permettere al leso di
migliorare la propria capacità valetudinaria.
Detto altrimenti, il Dr. __________, illustra e
conferma, ciò che pure il TCA aveva sospettato, ovvero l'esistenza di chiare
affezioni al piede destro di origine post-traumatica imputabili all'infortunio
in parola (ciò che pure l'assicuratore Lainf ha ammesso), la loro natura
invalidante, nonché l'esistenza di provvedimenti terapeutici suscettibili di
migliorare notevolmente le condizioni di salute del signor RI 1.
L'accertamento diagnostico ed il referto del dr. __________
hanno così sanato il sommario accertamento dei fatti che viziava la decisione
su opposizione della CO 1 del lontano 5 marzo 2007.
Fatti
2.4 La
CO 1, nonostante queste chiare indicazioni d'ordine medico e contravvenendo
all'ordine impostole dal TCA di procedere, una volta effettuato
l'approfondimento diagnostico, rifiuta ora di definire il diritto alle
prestazioni dal profilo materiale e temporale (in specie assunzione delle spese
di cura e versamento delle IG) e si intestardisce nel voler porre in essere
ulteriori accertamenti di natura medica relativi ai problemi al piede destro
perfettamente inutili.
Difatti, ad oltre un
anno e mezzo dalla sentenza del TCA, l'assicuratore Lainf, nonostante la chiara
esistenza di affezioni di natura post-traumatica al piede destro (ammessa ed
incontestata) a carattere invalidante (si veda in proposito la decisione su
opposizione del 5 marzo 2007) e che gli accertamenti posti in essere a seguito
della sentenza del TCA hanno permesso di definire suscettibili di essere
curate, si incaponisce nel voler porre in essere accertamenti di natura medica
del tutto inutili, volti a valutare l'indicazione proposta dal Dr. __________.
L'impressione è che
la CO 1 cerchi ora di "trovare", svolgendo accertamenti a 360 gradi,
il referto medico che la liberi dall'assunzione della responsabilità
assicurativa (spese di cura e IG) in relazione alle affezioni al piede destro.
Eppure, dalla
sentenza del novembre 2007 sono trascorsi ormai 18 mesi, un periodo di tempo
eccessivo, durante il quale i pochi accertamenti svolti sono stati effettuati a
rilento, sentenza che nel frattempo l'assicuratore Lainf abbia preso posizione
in merito alle prestazioni di breve durata.
Siffatta situazione
configura un'attitudine abusiva, dilatoria e contraddittoria da parte
dell'assicurazione infortuni e costituisce diniego di giustizia, soprattutto a
fronte del lungo tempo trascorso e del fatto che il signor RI 1, che per le
affezioni di natura post-traumatica è stato dichiarato non collocabile in
ambito LADI, non ha più percepito nulla dal 21 marzo 2008 data a far tempo
dalla quale __________ ha sospeso il pagamento delle indennità giornaliere di
malattia.
La mancata decisione
in relazione alle prestazioni di breve durata, che ha posto e pone il signor RI
1 e la di lui famiglia in una situazione di incertezza giuridica ed indigenza
inaccettabili, costituisce inammissibile diniego formale di giustizia.
Da quanto precede,
ovvero a fronte della denegata giustizia da parte dell'assicuratore Lainf, si
impone l'accertamento dell'esistenza di un diniego di giustizia formale ed
l'ordine all'assicuratore infortuni di decidere in merito all'assunzione elle
cure indicate dal Dr. __________ (osteofitectomia mirata del canalis tarsi
medicalmente) suscettibili di ristabilire l'abilità lavorativa del leso ed in
merito alle IG a far tempo dal 26 novembre 2006. (...)" (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 30 giugno 2008 l'CO 1 propone di respingere il ricorso e osserva:
"
(...)
Nel caso in rassegna, non appena cresciuta in
giudicato la sentenza del 19 novembre 2007 del TCA (incarto no. 35.2007.40, cf.
doc. 140), l'CO 1 si è attivata affinché gli esami predisposti dal TC venissero
effettuati (cf. scritto del 19 dicembre 2007, di cui al doc. 142). Visto il
silenzio del Dr. __________ alla lettera trasmessa, è stato contattato telefonicamente
aprile 2008 (doc. 147). Considerato che il medico ha affermato di non aver
ricevuto nulla, la convenuta ha trasmesso via fax la richiesta e il Dr. __________
ha dichiarato che avrebbe retrocesso l'esito dell'esame non appena effettuato.
Non ricevendo nulla, la convenuta ha contattato il Dr. __________ ancora in
giugno 2008 (doc. 151), sollecitandolo parimenti in luglio 2008 (doc. 155).
Non appena ricevuto l'esame della TAC del piede
dell'aprile 2008 (doc. 156), la convenuta ha richiesto ulteriori informazioni
al Dr. __________ in agosto 2008 (doc. 157). Visto l'ennesimo silenzio del
curante, la convenuta lo ha sollecitato con scritto del 26 settembre 2008
(doc. 158), come pure con email del 22 ottobre 2008 (doc. 159) e infine
contattandolo telefonicamente in novembre 2008 (doc. 160). Il Dr. __________
ha comunicato allora di non aver più rivisto il paziente dall'aprile 2008 e di
averlo convocato per una visita il 2 dicembre 2008 (doc. 161). Ricevuto il
rapporto del 4 dicembre 2008 ad opera del Dr. __________, la convenuta lo ha
sottoposto ai propri medici (doc. 171, 172), unitamente alla perizia
pluridisciplinare ad opera dell'AI (doc. 173, 174, 176, 177, 180 e 181). Non
essendovi unità di opinione con quanto affermato dal Dr. __________, la convenuta
ha comunicato al ricorrente l'intenzione di allestire una perizia (doc. 182),
la quale è attualmente in corso.
3.3.
Visto quanto sopra esposto, alla convenuta non
può essere addebitato alcunché, se non un'infelice proposta di perito nella
persona del Dr. __________ (doc. 182), proposta però corretta con lettera del
4 maggio 2009 (doc. 186), non appena ricevuto lo scritto del 23 marzo 2009 del
ricorrente (doc. 185).
La convenuta ha svolto con diligenza tutte le
attività a far tempo dalla sentenza cantonale in questione per ottemperare
quanto previsto giudizialmente.
Avuto riguardo anche alle particolarità e
complessità del caso in rassegna, alla convenuta non può essere addebitato
alcunché e non vi sono di tutt'evidenza gli estremi per un qualsivoglia diniego
di giustizia formale. (...)" (Doc. V)
1.4. Il 2 luglio
2009 il patrocinatore ha inviato uno scritto al TCA nel quale ha in particolare
rilevato:
"
(...)
Gli accertamenti che ora l'assicuratore Lainf
intende porre in essere sono già stati da tempo posti in essere, così come
ordinato da codesto lod. Tribunale, ad opera del Dr. __________. Voler
riproporre i medesimi accertamenti medici è inutile e configura diniego di
giustizia." (Doc. VII)
Egli ha
allegato una lettera dell'CO 1 del 22 giugno 2009 nel quale l'assicuratore
contro gli infortuni si è così espresso:
"
In riferimento al nostro precedente scritto del
4 maggio 2009, la informiamo che è nostra intenzione disporre una perizia
presso il dottor __________, __________, __________, __________ e porre al
medico le seguenti domande:
- Weitere Fuss-Operation zweckmaessig
wegen angeblichem talo-calcanearem Konflikt mediai ?
- Unfallkausalitaet
dieses Befundes ?
- Zumutbare Arbeitsfaehigkeit
?
Qualora avesse ulteriori questioni da porre al medico
voglia comunicarcele entro 10 giorni." (Doc.
VII/bis)
Il 14
agosto 2009 l'CO 1 ha confermato le proprie conclusioni (cfr. Doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. In una
sentenza pubblicata in SVR 2001 KV
38, p. 109s., l'Alta Corte ha ricordato che l'oggetto di un ricorso per
denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del
preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle
prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non
costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura.
In
caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il
Tribunale ordina pertanto all’assicuratore sociale di concludere entro un
termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta
misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR
2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).
Alla luce
Considerandi
di questa giurisprudenza la richiesta del patrocinatore del ricorrente di
imporre all'CO 1 di assumere i costi dell'intervento terapeutico proposto dal
dottor __________ e di versare le indennità giornaliere è irricevibile.
Nel
merito
2.3
Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione si è resa colpevole di un diniego di
giustizia nei confronti di RI 1 oppure no.
2.4
L'art. 56
cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione.
2.5
Secondo il
TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa
non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr.
DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164
consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il
fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in
maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia e il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB 1983
n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a
LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni
sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF
110.
V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di
una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può
essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi
abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi
Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale.
In una
tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con
l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento
probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio
1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s., e U
268/01 dell’8 maggio 2003, consid. 4.1).
Nella
citata sentenza del 3 luglio 1992, l’Alta Corte federale non ha censurato il
fatto che l’assicuratore LAINF aveva deciso di sottoporre una perizia medica di
parte al proprio medico fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva
disposto degli ulteriori accertamenti (consid. 5b).
2.6
Nella precedente
sentenza il TCA aveva ordinato all'CO 1 di effettuare un ulteriore esame al
fine di stabilire se esiste realmente un conflitto talo-calcaneare a livello
del canalis tarsi (cfr. consid. 1.1).
Questo
esame è stato nel frattempo effettuato. In un rapporto del 4 dicembre 2008 PD
Dr. __________, specialista FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, si è al
riguardo così espresso:
"
DIAGNOSI: conflitto post-traumatico sottotalare destro.
ANAMNESI:
paragonando all'ultimo consulto del 24.01.2007 la
situazione è perfettamente costante, il paziente è sempre inabile al lavoro al
100% e si lamenta degli stessi dolori precisi a livello sottotalare mediale del
piede destro ed inoltre da qualche tempo un'irritazione sul lato laterale a
livello del sinus tarsi.
A livello assicurativo vi è stato finalmente il
benestare da parte dell'assicuratore il 19.12.2007 per procedere ad un
approfondimento diagnostico con una TAC mirata. L'assicuratore aggiungeva:
"in possesso delle lastre e referto della TAC, valuteremo l'ulteriore
procedere". Essa è stata fatta il 22.04.2008 con la conclusione
compatibile con la diagnosi clinica del conflitto
talo-calcaneare mediale. In seguito a questo risultato
l'assicuratore ci richiede il 26.09.2008 se sono state intraprese delle cure in
proposito.
STATUS:
allo status odierno il paziente a piedi nudi
presenta una statica corretta del retropiede con un perimetro del polpaccio a
sinistra di 40.5 cm e a destra di 39.0 cm. La posizione spontanea del piede
destro è in supinazione antalgica con una diminuzione dell'appoggio della
colonna mediale del piede.
All'esame diretto confermo la dolenzia specifica
a livello del sustentaculum tali destro ed un'irritazione a livello dell'angolo
di Gissane lateralmente.
VALUTAZIONE E PROPOSTA:
come già accennato il 16.01.2007, ribadisco il
conflitto talo-calcaneare mediale centrale e l'indicazione per
un'osteofitectomia mirata del canalis tarsi medialmente. Non credo sia
opportuno in questa situazione procedere ad una revisione del sinus tarsi.
Chiedo dunque il benestare dell'assicuratore per
tale trattamento in modo da ristabilire un'abilità lavorativa
per questo paziente."
(Doc. 162)
Il 28
gennaio 2009 il dottor __________, specialista FMH in chirurgia attivo presso
la __________ dell'CO 1 a __________, ha espresso la sua perplessità a
proposito dell'intervento operatorio proposto dal PD dottor __________ e ha
rilevato:
"
(...)
Auch nach persönlicher Durchsicht der wiederholten CT-Aufnahmen können wir die diagnostischen Hypothesen von
Herrn PD Dr. __________ und vor allem seine Operationsindikation
nicht bestätigen. Ein solcher Eingriff ist unfallbedingt weiterhin nicht zweckmässig. Eine wesentliche Besserung der
Fuss-Beschwerden dadurch ist unwahrscheinlich.
Im Übrigen muss darauf hingewiesen werden, dass auch im Gutachten SAM
Bellinzona für die IV vom
21.08.2007
keine weiteren Massnahmen vorgeschlagen wurden. Selbst unter Berücksichtigung der unfallfremden lumbalen Rücken-Beschwerden erachteten die Experten den Mann angepasst als voll arbeitsfähig." (Doc.
177)
Preso
atto di questo parere medico e dopo avere interpellato il dottor __________,
medico di circondario (cfr. Doc. 180), l'CO 1 ha deciso di predisporre
un'ulteriore perizia ad opera del dottor __________ della Clinica __________
(cfr. Doc. VII/bis, consid. 1.3 e consid. 1.4), al fine di stabilire se
l'operazione proposta è realmente atta a migliorare le condizioni di salute
dell'assicurato.
Chiamato
ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che non siamo in presenza di un
diniego di giustizia in quanto il provvedimento probatorio ordinato dall'CO 1
non è manifestamente superfluo (cfr. consid. 2.5 in fine).
Infatti, innanzitutto,
il TCA nella precedente sentenza ha riconosciuto l'opportunità di un ulteriore
accertamento diagnostico ma non si è invece pronunciato sulla necessità
dell'intervento operatorio (cfr. consid. 1.1).
Inoltre,
secondo l'art. 19 cpv. 1 LAINF il diritto alla rendita inoltre nasce qualora
dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento
della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti
d'integrazione dell'AI. Il diritto alla cura medica ed alle indennità
giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita (art. 19 cpv. 1
LAINF).
Al
riguardo in una sentenza 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 l'Alta Corte ha
ricordato che poiché l'assicurazione sociale contro gli
infortuni si riferisce a persone che svolgono attività lavorativa (si confronti
l'art. 1 [dal 1° gennaio 2003 art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF),
per interpretare il concetto di "sensibile miglioramento"
("namhafte Besserung" e "sensible amélioration" nella
versione tedesca e francese dell'art. 19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad
un incremento rispettivamente ad un recupero dell'abilità lavorativa, nella
misura in cui si è deteriorata in seguito all'infortunio. L'aggettivo
"sensibile" illustra inoltre che il miglioramento dev'essere
importante. Progressi trascurabili non bastano, così come neppure la mera
possibilità di un risultato positivo (DTF 134 V 109 consid.
4.3
pag. 115; v. pure sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni U
244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non
pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001, consid. 2a; cfr. inoltre Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo
stesso vale per provvedimenti terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi
di un danno alla salute stazionario per un periodo limitato nel tempo (v.
ancora sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20
maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1, non pubblicato, e 3).
L'ulteriore
accertamento ordinato dall'CO 1 permetterà proprio di chiarire se esiste o no
il diritto ad ulteriori prestazioni di corta durata, alla luce dei criteri
posti dalla giurisprudenza federale appena esposta.
Alla luce
di quanto qui sopra esposto il ricorso per denegata giustizia, in quanto
ricevibile, deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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