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Decisione

35.2009.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 settembre 2009Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I termini

stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal

settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso,

dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv.

4).

Giusta

l’art. 40 LPGA il termine legale non può essere prorogato (cpv. 1).

Se

l’assicuratore assegna un termine per una determinata azione, commina

contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza. Sono escluse

conseguenze diverse da quelle comminate (cpv. 2).

Il

termine stabilito dall’assicuratore può essere prorogato, purché sussistano

motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza (cpv. 3).

2.6. Nella concreta

evenienza la decisione del 28 novembre 2008 con la quale è stato ritenuto che RI

1, in relazione alla ricaduta dell’evento traumatico del 1995, non abbia

presentato alcun peggioramento a partire dal 2006, né necessitasse di cure

invasive (cfr. consid. 1.1.) indica con precisione i rimedi giuridici esposti

al consid. 2.3. (cfr. doc. 383).

In

particolare è stato menzionato che:

"

La presente decisione avrà forza di cosa

giudicata se non sarà impugnata mediante opposizione nel termine di 30 giorni

dalla sua notificazione. Il termine legale non può essere prolungato.

L’opposizione deve essere motivata e presentata per iscritto o durante un

colloquio personale presso la __________, Piazza __________.” (Doc. 383)

L'assicurato, tramite il

proprio rappresentante, come visto nei fatti, il 23 dicembre 2008 ha presentato

opposizione cautelativa, censurando, da una parte, il fatto di essere abile al

lavoro, dall’altra, che la rendita a suo tempo fissata fosse ancora adeguata

all’attuale stato di salute.

Egli ha, peraltro,

Considerandi

postulato la concessione di un termine scadente il 28 febbraio 2009 per

motivare la propria opposizione e presentare un rapporto medico del Dr. med. __________

(cfr. doc. 384).

Benché la richiesta di

assegnargli un termine con scadenza al 28 febbraio 2009 sia stata accolta

dall’assicuratore LAINF resistente (cfr. doc. 385), l’insorgente non ha

utilizzato detto termine. E’, del

resto, rimasto inutilizzato pure un ultimo termine di 10 giorni impartitogli nel

mese di aprile 2009 dall’CO 1, dopo avergli ricordato che ex art. 10 cpv.1 OPGA

l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione e averlo

avvertito che in caso di inadempienza l’assicuratore LAINF avrebbe rilasciato

una decisione di non entrata in materia (cfr. doc. 388).

2.7

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, questa Corte ritiene, conformemente a quanto deciso dall’CO 1,

che l’opposizione del 23 dicembre 2008 sia irricevibile.

La stessa, infatti, è

priva delle debite conclusioni e motivazioni in violazione dell’art. 10 cpv. 1

OPGA.

Al riguardo va osservato,

in primo luogo, che l’insorgente, con opposizione del 23 dicembre 2008, si è

limitato a contestare di essere abile al lavoro e che la rendita a suo tempo

fissata fosse ancora adeguata all’attuale stato di salute, senza fornire

sufficienti motivi al riguardo e senza formulare delle chiare pretese.

In secondo luogo, che l’assicurato

ha lasciato scadere infruttuosi sia il termine per motivare l’opposizione e

produrre la relativa documentazione scadente il 28 febbraio 2009 concessogli

dall’CO 1 in accoglimento della sua richiesta (cfr. doc. 384, 385, 386), che un

ultimo termine di 10 giorni assegnatogli dall’Istituto assicuratore, il 6

aprile 2009, per provvedere in merito con comminatoria delle conseguenze in

caso di inosservanza (cfr. doc. 388) giusta l’art. 10 cpv. 5 OPGA (cfr. consid.

2.3

).

Inoltre, in concreto,

nemmeno sono dati i presupposti per restituire il termine per motivare

l’opposizione cautelativa ai sensi dell’art. 41 LPGA.

In

effetti, a prescindere dalla circostanza che nel caso in esame non risulta che

il ricorrente abbia postulato, giustificando la propria richiesta, la

restituzione del termine, il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda

scusabile l’inoltro tardivo del complemento all’opposizione.

In simili condizioni, è

pertanto a ragione che l’CO 1 non è entrato nel merito dell’opposizione.

Ne discende che la

decisione su opposizione del 4 maggio 2009 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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