35.2009.64
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10 settembre 2009Italiano17 min
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Numero d'incarto:
35.2009.64
Data decisione, Autorità:
10.09.2009, TCA
Titolo:
Annuncio di ricaduta di infortunio in agosto 2004, assunta fino a febbraio 2006. Opposizione irricevibile poiché, nonostante proroga termine, non sufficientemente motivata. La decisione impugnata costituisce presupposto e contenuto della contestazione sottoposta a esame giudiziale. Abuso di diritto
ABUSO DI DIRITTO
ONERE DELLA PROVA
PROROGA DEL TERMINE
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
art. 2 cpv. 2 CC
art. 38 LPGA
art. 39 cpv. 1 LPGA
art. 40 LPGA
art. 52 cpv. 1 LPGA
art. 61 let. b LPGA
art. 61 let. v LPGA
art. 10 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2009.64
rs
Lugano
10 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 maggio
2009 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 28 novembre 2008 l’CO 1 ha stabilito, sulla base delle
conclusioni peritali del Dr. med. __________ - perizia ordinata in virtù della
sentenza di rinvio per ulteriori accertamenti emessa dal TCA il 20 novembre
2006 (inc. 35.2006.49) -, che, per quanto concerneva la ricaduta del sinistro
del 26 ottobre 1995 (in relazione a quest’ultimo a RI 1 questo Tribunale con
sentenza 35.2004.37 dell’11 luglio 2005 aveva riconosciuto il diritto a una rendita
di invalidità del 5% dal 5 febbraio 1999) annunciata il 2 agosto 2004 e assunta
fino alla fine del mese di febbraio 2006, non era intervenuto alcun
peggioramento dal 2006 e nemmeno erano indicate cure invasive (cfr. doc. 383).
1.2. Il 23
dicembre 2008 RA 1, per conto dell’assicurato, ha inviato all’assicuratore
LAINF il seguente scritto:
"
con la presente vi comunichiamo la nostra
opposizione alla decisione del 28.11.2008 per i motivi indicati:
dalla documentazione in
nostro possesso non ci risulta che il signor RI 1 sia abile al lavoro e che la
rendita a suo tempo fissata sia ancora adeguata all’attuale stato di salute.
Per motivare adeguatamente
la nostra opposizione chiediamo un termine adeguato, in quanto il signor RI 1
verrà sottoposto a perizia presso __________ di __________ dal Dr. __________
in data 3.2.2009. Si chiede quindi una proroga sino al 28.2.2009 per la
presentazione del relativo rapporto (…).” (Doc. 384)
L’CO 1,
il 30 dicembre 2008, ha accolto la richiesta di proroga fino al 28 febbraio
2009 (cfr. doc. 385).
1.3. L’Istituto
assicuratore resistente, il 6 aprile 2009, non avendo ricevuto alcunché da
parte del ricorrente, ha comunicato al suo rappresentante che:
"
ci riferiamo all’opposizione cautelativa da voi
presentata avverso la decisione 28.11.2008 della __________.
Giusta l’art. 10 cpv. 1
OPGA l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. Vi
accordiamo un ultimo termine di 10 giorni per provvedere in merito, pf direttamente
all’indirizzo del Settore opposizioni a __________, fermo restando che in caso
di inadempienza ci vedremo costretti a rilasciare una decisione di non entrata
in materia.” (Doc. 388)
1.4. Essendo il
menzionato termine trascorso infruttuoso, l’CO 1, il 4 maggio 2009, ha deciso
di non entrare nel merito dell’opposizione (cfr. doc. A1).
1.5. Il 4 maggio
2009 l’RA 1, per conto di RI 1, ha interposto un tempestivo ricorso al TCA
contro la decisione su opposizione del 4 maggio 2009, postulando l’erogazione
di indennità giornaliere o di una rendita adeguata. A sostegno della pretesa
ricorsuale è stato addotto che la situazione dell’assicurato, persistendo
un’incapacità al lavoro dell’80%, non gli ha permesso a tutt’oggi di iniziare
un’attività lavorativa (cfr. doc. I).
1.6. Nella sua
risposta di causa del 25 giugno 2009 l’CO 1, patrocinato dall’avv. RA 2, ha
proposto di respingere integralmente l’impugnativa, ribadendo che l’opposizione
risulta irricevibile, poiché, non adempie i requisiti dell’art. 10 cpv. 1 OPGA
e inoltre, la parte insorgente non ha proceduto a ovviare ai vizi formali entro
l’ultimo termine di 10 giorni accordatole (cfr. doc. III).
1.7. Il
rappresentante dell’assicurato, con scritto dell’8 luglio 2009, si è nuovamente
espresso in merito alla fattispecie, auspicando in particolare che il caso venga
rivalutato dal profilo medico (cfr. doc. VI).
1.8. L’avv. RA 2,
il 1° settembre 2009, ha indicato che parte resistente si riconferma nelle
proprie allegazioni e domande e che quanto prodotto dal ricorrente risulta
irrilevante (cfr. doc. VIII).
1.9. Il doc. VIII
è stato trasmesso per conoscenza all’RA 1 (cfr. doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Questa
Corte, nell'ambito della presente procedura, può pronunciarsi unicamente sull'oggetto della lite
determinata dal provvedimento su opposizione 4 maggio 2009, vale a dire sulla
questione di sapere se è a giusta ragione o meno che l'assicuratore LAINF
resistente non sia entrato nel merito dell’opposizione.
Ogni ulteriore richiesta è
improponibile in questa sede.
Al riguardo è utile
ricordare che la giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STFA C 344/05 dell’11 dicembre 2006 consid. 1.1.; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a,
DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata;
SVR 1997 UV 81, p. 294).
In
particolare in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 4-3 (n. 19) il TFA ha
ricordato che:
"
2.- a) Nach der Rechtsprechung (BGE 110 V 48 und
seitherige Urteile) bilden Anfechtungsgegenstand im verwaltungsgerichtlichen
Beschwerdeverfahren, formell betrachtet, Verfügungen im Sinne von Art. 5 VwVG
(vgl. BGE 124 V 20 Erw. 1,25 Erw. 2a, je mit Hinweisen) und -materiell - die in
den Verfügungen geregelten Rechtsverhältnisse."
2.3. L'art. 52
cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni possono essere impugnate entro trenta
giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno
eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
L'opposizione,
che in materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve
essere inoltrata nella forma scritta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a OPGA) ed
essere firmata (cfr. art. 10 cpv. 4 OPGA) deve contenere una conclusione e una
motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA).
L'art. 10
cpv. 5 OPGA stabilisce che se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al
capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per
rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel
merito.
In una
sentenza I 25/06 del 27 marzo 2007 il Tribunale federale ha sviluppato al
riguardo le seguenti considerazioni:
"
(...)
Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de
l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable
pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera
pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
4.2 Alors que l'art. 108 al. 3 OJ prévoit
explicitement qu'un délai supplémentaire ne peut être imparti en procédure
fédérale que lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs
du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans que le recours soit
manifestement irrecevable, on ne retrouve pas pareille limitation en procédure
administrative (art. 10 al. 5 OPGA) ou en procédure judiciaire de première
instance (art. 61 let. b 2ème phrase LPGA, dont le texte correspond à celui de
l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS, abrogé avec l'entrée en vigueur de la
LPGA le 1er janvier 2003).
Selon la jurisprudence développée en relation avec
l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS - qui s'applique également dans la
procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 61 let. b
2ème phrase LPGA; arrêt I 126/05 du 6 juin 2005, consid. 2) et dans la
procédure d'opposition (art. 10 al. 5 OPGA; arrêt I 99/06 du 8 septembre 2006,
consid. 2.2; voir également ATF 123 V 128 consid. 3a et b p. 130 et les références) -, un délai permettant à
l'intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si
les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d'une manière générale,
dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s'agit
là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance -
excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - de fixer un délai pour
corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 107 V 244 consid. 2 in fine p. 245, 104 V 178).
(...)"
In
un'altra sentenza 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 l'Alta Corte ha ricordato
che:
"
(...)
5.5 Nella recente sentenza citata I 898/06,
questo Tribunale ha avuto modo di affermare che il termine supplementare
dell'art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare a un vizio dell'opposizione è un termine
stabilito da un'autorità e, in quanto tale, è per principio prorogabile
(consid. 3.4; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, no.
9 all'art. 40; del medesimo autore, Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen,
in: Schaffhauser/Kieser, Praktische Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004,
pag. 19 seg.; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz
des Kantons Zürich, 2a ed., Zurigo 1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte
sul Meno 1990, pag. 311). La concessione di una proroga
presuppone tuttavia motivi sufficienti. La prassi amministrativa è a tal
riguardo generosa e considera motivo sufficiente un sovraccarico di lavoro,
un'assenza oppure l'impossibilità di entrare in relazione con la parte
patrocinata (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op.
cit., § 12 no. 9). Questa prassi contrasta in un certo qual modo con l'obbligo
di celerità della procedura. Nondimeno, sia l'approvazione di domande di
proroga del termine formulate dal patrocinatore, sia lo svolgimento rapido
della procedura sono nell'interesse della persona assicurata, motivo per cui
l'assicuratore deve di principio concedere un breve termine supplementare se
intende respingere una domanda di proroga del termine (Kieser, ATSG-Kommentar,
no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12
no. 10; Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag. 311). Lo
stesso principio vale per la procedura di opposizione come pure per quella di
ricorso di prima istanza (sentenza citata, consid. 3.4). (...)"
2.4. In una sentenza 9C_853/2007
del 15 aprile 2008, pubblicata in DTF 134 V 162 e SVR 2008 IV Nr. 51 pag. 169,
il Tribunale federale ha stabilito che è possibile rinunciare alla fissazione
di un termine supplementare per sanare il vizio di un ricorso non motivato o
insufficientemente motivato ai sensi dell’art. 61 lett. b LPGA, allorché la
medesima costituirebbe un abuso di diritto.
La giurisprudenza in
merito è stata precisata nel senso che la concessione di un termine
supplementare non comporta un abuso di diritto giusta l’art. 2 cpv. 2 CC
qualora una motivazione sufficiente del ricorso non sia possibile senza
conoscere gli atti, la parte non cognita in diritto e non in possesso degli
atti designi in buona fede un rappresentante legale poco prima della scadenza
del termine di ricorso e non sia possibile una trasmissione degli atti a
quest’ultimo ancora prima della scadenza del termine di ricorso.
La fattispecie giudicata
dalla nostra Massima Istanza riguardava un caso in cui il Tribunale cantonale
delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo, con sentenza del 13 novembre
2008, non è entrato nel merito del ricorso - denominato “ricorso cautelativo” -
inoltrato, il 25 ottobre 2007, contro un provvedimento di diniego di una
rendita di invalidità emesso dall’UAI il 26 settembre 2007. La patrocinatrice
dell’assicurato aveva chiesto al Tribunale cantonale la concessione di un
adeguato termine per motivare l’impugnativa, siccome non aveva potuto visionare
l’incarto AI. La stessa, il 5 novembre 2007, ha poi prodotto un allegato di
complemento al ricorso.
L’Alta Corte ha deciso
che, a torto, l’istanza cantonale non è entrata nel merito del ricorso.
In effetti la
rappresentante dell’assicurato aveva ricevuto mandato da questi il 18 ottobre
2007 e la relativa procura il 23 ottobre 2007. Al momento in cui ha ricevuto il
mandato di rappresentanza la patrocinatrice non aveva conoscenza della fattispecie,
né della documentazione agli atti. Nemmeno durante il colloquio con il cliente
- poco informato sui fatti - aveva ricevuto sufficienti elementi per motivare
il ricorso. Del resto la rappresentante, dopo aver visionato gli atti AI, ha
trasmesso l’allegato di complemento al ricorso già il 5 novembre 2008.
Il TF ha ritenuto che il
comportamento della parte ricorrente non risultava, nel caso specifico,
abusivo.
Con giudizio 35.2009.29
del 10 aprile 2009, confermato dall’Alta Corte con sentenza 8C_428/2009 del 30
giugno 2009, il TCA, dopo aver osservato che la giurisprudenza federale appena
esposta si applica pure ai casi di opposizione, ha deciso che un assicurato non
aveva validi motivi per attendere l’ultimo giorno del relativo termine prima di
interporre un’opposizione cautelativa avverso una decisione in ambito
dell’assicurazione contro gli infortuni e richiedere la concessione di un
termine per visionare gli atti, come pure per motivare l’opposizione.
In effetti la
patrocinatrice dell’assicurato avrebbe dovuto richiedere all’assicuratore LAINF
l’incarto completo ben prima della scadenza del termine di 30 giorni. La stessa,
inoltre, avendo assunto il mandato di rappresentanza circa tre mesi prima
dell’emissione della decisione in questione ed essendo al corrente della
fattispecie, avrebbe comunque potuto e dovuto motivare in modo sufficiente,
fondandosi sulla documentazione a sua disposizione, l’opposizione.
In seguito la
rappresentante avrebbe potuto semplicemente inviare un allegato di complemento.
L’attesa dell’ultimo
giorno del termine di 30 giorni ex art. 52 cpv. 1 LPGA per interporre
opposizione cautelativa con richiesta di un termine per motivare la medesima
dopo aver preso visione degli atti in possesso dell’assicuratore LAINF resistente
si rivelava, in quel caso di specie, abusiva.
2.5. Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se la
parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è
stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38
cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Una
comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra
persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo
giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (cpv. 2bis).
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal
settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso,
dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv.
4).
Giusta
l’art. 40 LPGA il termine legale non può essere prorogato (cpv. 1).
Se
l’assicuratore assegna un termine per una determinata azione, commina
contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza. Sono escluse
conseguenze diverse da quelle comminate (cpv. 2).
Il
termine stabilito dall’assicuratore può essere prorogato, purché sussistano
motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza (cpv. 3).
2.6. Nella concreta
evenienza la decisione del 28 novembre 2008 con la quale è stato ritenuto che RI
1, in relazione alla ricaduta dell’evento traumatico del 1995, non abbia
presentato alcun peggioramento a partire dal 2006, né necessitasse di cure
invasive (cfr. consid. 1.1.) indica con precisione i rimedi giuridici esposti
al consid. 2.3. (cfr. doc. 383).
In
particolare è stato menzionato che:
"
La presente decisione avrà forza di cosa
giudicata se non sarà impugnata mediante opposizione nel termine di 30 giorni
dalla sua notificazione. Il termine legale non può essere prolungato.
L’opposizione deve essere motivata e presentata per iscritto o durante un
colloquio personale presso la __________, Piazza __________.” (Doc. 383)
L'assicurato, tramite il
proprio rappresentante, come visto nei fatti, il 23 dicembre 2008 ha presentato
opposizione cautelativa, censurando, da una parte, il fatto di essere abile al
lavoro, dall’altra, che la rendita a suo tempo fissata fosse ancora adeguata
all’attuale stato di salute.
Egli ha, peraltro,
Considerandi
postulato la concessione di un termine scadente il 28 febbraio 2009 per
motivare la propria opposizione e presentare un rapporto medico del Dr. med. __________
(cfr. doc. 384).
Benché la richiesta di
assegnargli un termine con scadenza al 28 febbraio 2009 sia stata accolta
dall’assicuratore LAINF resistente (cfr. doc. 385), l’insorgente non ha
utilizzato detto termine. E’, del
resto, rimasto inutilizzato pure un ultimo termine di 10 giorni impartitogli nel
mese di aprile 2009 dall’CO 1, dopo avergli ricordato che ex art. 10 cpv.1 OPGA
l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione e averlo
avvertito che in caso di inadempienza l’assicuratore LAINF avrebbe rilasciato
una decisione di non entrata in materia (cfr. doc. 388).
2.7
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto, questa Corte ritiene, conformemente a quanto deciso dall’CO 1,
che l’opposizione del 23 dicembre 2008 sia irricevibile.
La stessa, infatti, è
priva delle debite conclusioni e motivazioni in violazione dell’art. 10 cpv. 1
OPGA.
Al riguardo va osservato,
in primo luogo, che l’insorgente, con opposizione del 23 dicembre 2008, si è
limitato a contestare di essere abile al lavoro e che la rendita a suo tempo
fissata fosse ancora adeguata all’attuale stato di salute, senza fornire
sufficienti motivi al riguardo e senza formulare delle chiare pretese.
In secondo luogo, che l’assicurato
ha lasciato scadere infruttuosi sia il termine per motivare l’opposizione e
produrre la relativa documentazione scadente il 28 febbraio 2009 concessogli
dall’CO 1 in accoglimento della sua richiesta (cfr. doc. 384, 385, 386), che un
ultimo termine di 10 giorni assegnatogli dall’Istituto assicuratore, il 6
aprile 2009, per provvedere in merito con comminatoria delle conseguenze in
caso di inosservanza (cfr. doc. 388) giusta l’art. 10 cpv. 5 OPGA (cfr. consid.
2.3
).
Inoltre, in concreto,
nemmeno sono dati i presupposti per restituire il termine per motivare
l’opposizione cautelativa ai sensi dell’art. 41 LPGA.
In
effetti, a prescindere dalla circostanza che nel caso in esame non risulta che
il ricorrente abbia postulato, giustificando la propria richiesta, la
restituzione del termine, il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda
scusabile l’inoltro tardivo del complemento all’opposizione.
In simili condizioni, è
pertanto a ragione che l’CO 1 non è entrato nel merito dell’opposizione.
Ne discende che la
decisione su opposizione del 4 maggio 2009 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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