35.2009.68
Assicurato, successivamente all'inalazione di vapori di benzina, perde la vista bilateralmente con diagnosi di neurite ottica retrobulbare. Perizia giudiziaria neuro-oftalmologica e di medicina del la
10 dicembre 2012Italiano43 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2009.68
Data decisione, Autorità:
10.12.2012, TCA
Ricorso:
TF,8C_60/2013, 11.04.2013
Titolo:
Assicurato, successivamente all'inalazione di vapori di benzina, perde la vista bilateralmente con diagnosi di neurite ottica retrobulbare. Perizia giudiziaria neuro-oftalmologica e di medicina del lavoro. Negata causalità naturale tra la patologia diagnosticata e l'evento in questione
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
PERIZIA
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 18 cpv. 1 LPTCA
Incarto n.
35.2009.68
mm
Lugano
10 dicembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 aprile
2009 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 20
dicembre 2006, RI 1 - dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ di __________
in qualità di meccanico e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1 -, con il furgone della ditta si è recato a __________ (prov. di __________)
per acquistare una pompa della benzina di seconda mano. Nel corso del viaggio
verso __________, la pompa si è rovesciata e in tal modo è fuoriuscita della
benzina, i cui vapori sono stati inalati dall’assicurato. Un’ulteriore
inalazione ha avuto luogo durante l’operazione di montaggio del pezzo.
La
mattina del giorno seguente, RI 1 si è risvegliato privo della vista
bilateralmente (doc. 2).
Fatti
I medici
dell’Ospedale __________ di __________ hanno formulato la diagnosi di neurite
ottica retrobulbare (cfr. doc. 27 b).
1.2. Con
decisione formale del 4 settembre 2007, l’Istituto assicuratore ha negato la
propria responsabilità in relazione ai disturbi visivi annunciati
dall’assicurato, ritenuto, da un lato, che essi non erano da porre in relazione
a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che non costituivano una
lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 28).
La
susseguente opposizione é stata respinta in data 18 aprile 2008 (doc. 53).
1.3. Con sentenza 35.2008.41 del 7 agosto 2008,
questa Corte ha annullato la decisione su opposizione e ha rinviato gli atti
all’amministrazione affinché procedesse a una nuova audizione dell’assicurato
con lo scopo di appurare “… se l’azione lesiva in questione si é prodotta
repentinamente oppure no.” (doc. 57, p. 8).
La
pronunzia appena citata é cresciuta in giudicato incontestata.
1.4. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 17 marzo
2009, l’assicuratore LAINF ha di nuovo negato il proprio obbligo a prestazioni
in quanto, da una parte, non sarebbe adempiuto il criterio della repentinità e,
dall’altra, i disturbi non si troverebbero in una relazione di causalità
naturale con il sinistro (cfr. doc. 68).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 69), l’CO 1, in data 27 aprile 2009, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. allegato al
doc. 71).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 4 giugno 2009 - erroneamente indirizzato
all’amministrazione -, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su
opposizione impugnata, argomentando in particolare quanto segue:
"
(…).
2° “é considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno che comprometta la salute fisica”: ribadisco per l’ennesima volta che
io non lavoro con la benzina quotidianamente, in quanto la mia occupazione é
meccanico macchine movimento terra che certamente non funzionano a benzina,
quindi non capisco perché nel mio caso una esalazione improvvisa di benzina non
possa essere considerata come “influsso dannoso e improvviso” ma venga
considerata da parte Vs come una cosa normale, come se io fossi ai vapori di
benzina tutti i giorni. NON é vero, é stato un caso eccezionale improvviso e di
certo non voluto. Quindi rientra nei casi in cui il fattore esterno (benzina) é
considerato come straordinario ed eccede dall’ambito quotidiano o abituale.
Il tempo di esposizione di circa 30 minuti NON
può essere considerata “esposizione ai vapori prolungata” a mio parere può
essere considerata tale se durata almeno qualche ora. Cosa avrei dovuto fare,
secondo Voi? Pensate che se solo avessi avuto il minimo dubbio di poter
diventare cieco, non avrei parcheggiato il mezzo e sarei sceso? È assurdo!
Voglio inoltre fare presente che se la mia fosse una malattia degenerativa,
dopo aver perso nei primi giorni la vista da entrambi gli occhi, non avrei certo
recuperato parzialmente la vista dall’occhio sx e non é escluso che riesca a
recuperare qualcosa anche da quello dx.
3° le considerazioni dei Vs dott. __________ e
dott.ssa __________ su base di cosa hanno emesso la loro diagnosi, NON sono mai
stato visitato da loro, Vi ho inviato il materiale medico rilasciato dal
primario del reparto oculistico dell’ospedale di __________ dott. __________,
dal dott. __________ dal quale sono tuttora in cura e di cui ho piena fiducia,
della dott.ssa __________ del centro di neuro oftalmologia di __________, dal
dott. __________ della neurologia di __________ , RMN del LARC di __________,
che esclude qualsiasi tipo di malattia demielinizzante, e TAC dell’ospedale __________,
i suddetti Vs medici hanno visto tutto questo? Una diagnosi, un parere o
addirittura una considerazione o conclusione, di solito viene emessa dopo una
visita medica, e non consultando solo dei referti.
(…).”
(doc. I)
1.6. L’CO 1,
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.7. In corso di
causa, l’insorgente ha versato agli atti dell’ulteriore documentazione (doc.
IX).
L’Istituto
assicuratore ha preso posizione al proposito producendo un rapporto della
dott.ssa __________ (doc. XI + allegato).
1.8. Nel mese di
settembre e ottobre 2009, RI 1 ha prodotto dei CD in cui sono stati registrati
gli esiti di una ricerca da lui effettuata su internet (doc. XIII e XV +
allegati).
A titolo
di osservazioni, l’CO 1 ha trasmesso al TCA gli apprezzamenti del dott. __________
e della dott.ssa __________ (con la relativa traduzione in lingua italiana -
doc. XX + allegati).
L’assicurato
si é espresso al riguardo il 29 novembre 2009 (doc. XXII + allegati).
La
replica dell’amministrazione é pervenuta al TCA in data 16 dicembre 2009 (doc.
XXIV).
1.9. Con
ordinanza del 15 aprile 2010, questo Tribunale ha ordinato l’esecuzione di una
perizia a cura del PE 1, responsabile dell’Unità di neuro oftalmologia presso
l’Ospedale __________ (doc. XXVII).
1.10. In data 17
novembre 2010 l’esperto giudiziario ha consegnato al TCA il proprio referto
peritale (doc. XXXVI + allegati), il quale é stato immediatamente intimato alle
parti per osservazioni (cfr. doc. XXXVII).
1.11. Il 3 dicembre
2010 il ricorrente ha chiesto la traduzione in lingua italiana della perizia
giudiziaria (doc. XXXVIII).
Il testo
tradotto gli é stato trasmesso in data 15 dicembre 2010 (doc. XL e XLI).
1.12. L’assicurato
ha preso posizione il 2 gennaio 2011 (doc. XLIV) mentre l’assicuratore
resistente lo ha fatto in data 24 gennaio 2011 (doc. XLV + allegato).
1.13. Il 2 febbraio
2011 il TCA ha ripreso contatto con il dott. PE 1, il quale é stato invitato a
pronunciarsi circa le considerazioni contenute nell’apprezzamento 17 dicembre
2010 della dott.ssa __________ (doc. XLVII).
Il
complemento peritale é pervenuto in data 3 marzo 2011 (doc. XLVIII).
Nel corso
del mese di marzo 2011 questa Corte ha ancora chiesto all’esperto giudiziario
di precisare dove avrebbe potuto essere effettuato l’esame denominato dosaggio
degli anticorpi anti-NMO (doc. XLIX).
La sua
risposta é datata 17 marzo 2011 (doc. L + allegato).
Il
ricorrente ha presentato le proprie osservazioni il 21 aprile 2011 (doc. LVIII
+ allegati). Quelle dell’Istituto assicuratore sono invece datate 24 maggio
2011 (doc. LXII + allegati).
A RI 1 é
ancora stato concesso di prendere posizione sui referti allestiti dalla
dott.ssa __________ (doc. LXIV).
1.14. Nel corso del
mese di agosto 2011, il TCA ha incaricato la Prof.ssa PE 2, direttrice dell’Institut
universitarie __________, di periziare l’assicurato dal punto di vista
della medicina del lavoro (cfr. doc. LXXV).
1.15. La perizia
della dott.ssa PE 2 é pervenuta a questo Tribunale in data 28 settembre 2012
(doc. LXXXII + allegati).
Dopo
traduzione in lingua italiana (doc. LXXXIV), il referto peritale e i relativi
allegati sono stati intimati alle parti per osservazioni (doc. LXXXV).
RI 1 si é
espresso in data 7 novembre 2012 (doc. LXXXVIII). L’Istituto assicuratore lo ha
fatto il 19 novembre 2012, versando agli atti un rapporto della dott.ssa Biechl-Lautenbach
(doc. XLI + allegato; la traduzione in lingua italiana di questo referto é
pervenuta al TCA in data 28 novembre 2012 - doc. XLII + allegato).
in
diritto
2.1. Oggetto
della lite é la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare la
propria responsabilità relativamente ai disturbi visivi annunciatigli
dall’assicurato, oppure no.
2.2. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.3. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte".
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.4. Si evince
dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
2.5. A proposito
del criterio della repentinità, va detto che il fatto che la lesione
debba essere repentina non significa che essa debba prodursi in un istante.
Occorre invece che essa si realizzi in un lasso di tempo relativamente breve,
senza però che sia possibile stabilire una durata minima. Con il requisito
dell’azione repentina si vuole escludere dall’assicurazione contro gli
infortuni quei danni alla salute che sono da ascrivere a micro-traumi che si
verificano ripetutamente nella vita di tutti i giorni e che provocano lesioni
localizzate e sporadiche (DTF 134 V 80; RAMI 2001 U 437 p. 342ss., consid. 4b;
DTF 116 V 147 consid. 2c e 114 V 301 consid. 3c).
In questo
ordine d'idee, la giurisprudenza ha negato l'esistenza di un infortunio in caso
di danno alla salute causato da lavori ripetitivi, ad esempio utilizzando il
martello, la pistola a spruzzo, ecc., in caso di lesione meniscale quale
conseguenza del lavoro svolto da un posatore di pavimenti durante un giorno e
mezzo sino a due giorni e mezzo oppure in caso di discopatia originata dallo
scaricare dei sacchi di cemento (cfr. A. Bühler, Der Unfallbegriff, in
A. Koller (Hrg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo
1995, p. 207ss.; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 170s.).
2.6. L’esposizione
a un fattore nocivo (intossicazione gassosa, irradiazione, ecc.)
costituisce un infortunio se l’influsso dannoso si produce durante un tempo
relativamente breve e se esso può essere imputato a un avvenimento unico (STF U
32/07 del 14 giugno 2007, consid. 2.2; A. Bühler, art. cit., p. 207s.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 44s.; A. Maurer, op. cit., p. 171
sotto la lettera f).
2.7. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte
dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di
causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute,
invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria,
sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid.
2 e riferimenti ivi citati).
2.8. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.9. Con
la sentenza 35.2008.41 del 7 agosto
2008, il TCA ha sottolineato, in merito alla realizzazione degli elementi
costitutivi di un infortunio, che la tesi dell’assicuratore secondo cui
difetterebbe il fattore esterno straordinario, é contraria alla giurisprudenza
federale (doc. 57, p. 6). A proposito del requisito della repentinità, appurato
che __________ dista 53 chilometri da __________ e che per coprire tale
distanza occorre circa un’ora e dieci minuti, questo Tribunale ha retrocesso
l’incarto all’CO 1 affinché accertasse, da una parte, se l’inalazione dei
vapori di benzina da parte dell’assicurato aveva avuto luogo indipendentemente
dal rovesciamento della pompa di benzina, rispettivamente a quale punto del
tragitto la pompa si era rovesciata con la conseguente fuoriuscita del
carburante e, dall’altra, se l’esposizione ai vapori era continuata durante
l’operazione di montaggio della pompa sull’autovettura (doc. 57, p. 8).
Riprendendo
l’istruttoria, in data 9 ottobre 2008, RI 1 é stato sentito da un funzionario
dell’amministrazione. Per quanto qui di interesse, dal relativo rapporto, che
l’assicurato ha sottoscritto in segno di approvazione, si evince che la pompa,
contenente un residuo di circa mezzo litro di benzina, si era verosimilmente
rovesciata tra __________ e __________, a una distanza da __________ di circa 25 chilometri. Giunto a __________, 20 chilometri da __________, l’insorgente ha iniziato ad
avvertire un odore di benzina, motivo per cui ha proseguito il viaggio con il
finestrino del furgone aperto. Emerge altresì che il successivo lavoro di
sostituzione della pompa é durato all’incirca sette minuti (cfr. doc. 58).
Con
rapporto del 23 dicembre 2008, il dott. __________, attivo presso il Settore
chimica della Divisione della sicurezza sul lavoro dell’CO 1, ha sostenuto di non avere elementi a favore di un’esposizione importante ai vapori di benzina e
che ad esempio i meccanici d’auto sono soggetti ad analoghe esposizioni sul
loro posto di lavoro. Egli ha spiegato che la soglia olfattiva della benzina é inferiore
a 1 ppm. Pertanto, sino al momento in cui é stato aperto il finestrino, la
concentrazione di vapori di benzina nell’aria ammontava tutt’al più a pochi
ppm. Durante il viaggio con il finestrino aperto fino ad , i vapori di benzina
non possono aver raggiunto alte concentrazioni, e ciò in ragione della forte
ventilazione e della bassa temperatura esterna. Infine, sempre secondo
l’esperto dell’CO 1, la sostituzione di una pompa di benzina costituisce
un’operazione di routine, che viene normalmente eseguita in ambienti chiusi
(doc. 62).
Con
apprezzamento del 20 gennaio 2009, la dott.ssa __________, spec. FMH in
oftalmologia, ha negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra i
noti disturbi visivi e l’esposizione alla noxa. In particolare, essa ha
precisato che qualora vi fosse stata un’esposizione tossica, ciò avrebbe
comportato ulteriori sintomi, oltre alla lesione selettiva di entrambi i nervi
ottici (cfr. doc. 63).
In corso
di causa, l’Istituto assicuratore ha di nuovo interpellato la specialista in
oftalmologia, alla quale é stato chiesto un riesame della fattispecie alla luce
della documentazione medica che RI 1 ha prodotto con la propria impugnativa.
La
dott.ssa __________ ha ribadito in particolare che “prima di presentare una lesione
dei nervi, secondo la tossicologia in caso di avvelenamenti acuti avrebbe
dovuto piuttosto presentarsi una narcosi o sintomi di eccitazione con crampi
tonico clonici, eventualmente vomito. In caso di inalazione di benzina si
sviluppa un edema polmonare o un’insufficienza renale acuta da lesioni
vascolari. (…). Il paziente non ha presentato nessuno di questi sintomi.”
(allegato al doc. XVIII; si veda pure il doc. 74a).
Queste
invece le considerazioni contenute nel rapporto 21 ottobre 2009 del chimico
dott. :
"
(…).
È noto e fuori discussione che la benzina d’auto,
liquido molto volatile, evapora rapidamente e può generare, in determinate
condizioni, concentrazioni elevate di vapori nell’aria. Questo può succedere e
succede ad esempio in un locale o spazio ristretto e chiuso, senza
ventilazione; sono noti casi di gravi danni a persone (esplosione dei vapori di
benzina o intossicazioni) ad es. durante lavori di revisione all’interno di
cisterne per benzina, ove mancavano adeguati provvedimenti di ventilazione.
Nell’abitacolo di un veicolo durante il viaggio con finestrino aperto (anche
solo parzialmente) vi é invece, come sappiamo per esperienza quotidiana, un
sensibile e rapido ricambio d’aria.
Dal doc. no. 58 si evince che nella pompa, alla
partenza da , era contenuto circa mezzo litro di benzina, e che all’arrivo ad __________
il pavimento del furgone era ancora bagnato.
Supponendo che meno di mezzo litro, ovvero
tutt’al più 300 g di benzina, siano evaporati durante la seconda parte del
tragitto (da quando l’assicurato ha sentito odore di benzina fino all’arrivo ad
__________; circa 30 minuti secondo il doc. no. 69), riteniamo che nella
situazione come descritta nel caso in questione, i vapori della benzina
fuoriuscita siano stati continuamente diluiti ed eliminati dal ricambio d’aria,
senza potersi accumulare in concentrazioni elevate. La ventilazione é in
effetti, nel campo della sicurezza e dell’igiene del lavoro, una misura di
protezione centrale in lavori con liquidi volatili come la benzina.
Rileviamo anche che nelle descrizioni
dell’avvenuto fornite dall’assicurato non sono menzionati sintomi di alcun
tipo, solo “un forte odore di benzina” (doc. 69).
A nostro avviso l’esposizione a vapori di benzina
é stata più o meno costante durante le circa due ore (30 minuti del tragitto
fino ad __________ e un’ora e mezza per smontare e rimontare la pompa, secondo
il doc. 69) e non é stata più intensa di quanto può succedere a volte nel ramo
professionale dell’automobile.”
(doc. 73)
2.10. Allo scopo di chiarire la
fattispecie dal punto di vista medico, questo Tribunale, in data 15 aprile 2010, ha ordinato una
perizia a cura del PD dott. PE 1, medico aggiunto presso l’Unità di neuro
oftalmologia dell’Ospedale __________osanna
(doc. XXVII).
L’esame clinico
del ricorrente, eseguito personalmente dal dott. PE 1, ha avuto luogo in data 20 agosto 2010 (doc. XXXVI, p. 1).
Dopo
avere ricostruito l’anamnesi dell’assicurato (doc. XXXVI, p. 1-3) e averne
descritto lo status a livello oculare (doc. XXXVI, p. 3-4), il perito
giudiziario ha diagnosticato una neuropatia ottica atrofica ed asimmetrica, più
marcata a destra che a sinistra, attualmente allo stadio cicatriziale. Egli ha
precisato che la diagnosi differenziale include segnatamente un fenomeno ischemico
(ischemia anteriore o posteriore del nervo ottico), un fenomeno infiammatorio
demielinizzante (nevrite ottica, papillite, sindrome di Devic), un’anomalia
genetica ereditaria (neuropatia ottica di Leber), una lesione tossica o
tossica-carenziale oppure una lesione compressiva (doc. XXXVI, p. 4).
Quindi -
dopo aver escluso un’eziologia traumatica (sulla scorta dell’anamnesi),
un’eziologia compressiva/infiltrativa (alla luce degli esami da lui eseguiti),
un’eziologia ischemica (in quanto le lesioni ischemiche sono in linea di
massima irreversibili) e una sindrome di Leber (dato l’esito dell’analisi
genetica effettuata presso l’Ospedale universitario di __________) -, il dott. PE
1 ha sostenuto che possono entrare in linea di conto soltanto una neuropatia
ottica tossica oppure una neuropatia ottica infiammatoria/demielinizzante (doc.
XXXVI, p. 4).
Per
quanto qui più interessa, l’esperto incaricato dal TCA ha espresso le seguenti
considerazioni a proposito dell’esistenza di un legame causale naturale con
l’evento del dicembre 2006:
"
(…).
L’occorrenza di una neuropatia ottica bilaterale
praticamente simultanea é un fenomeno molto raro. Quando si esclude una
patologia infiammatoria /demielinizzante (tra cui la sclerosi multipla, il
lupus e la malattia di Devic), si ritrova spesso un’eziologia tossica
(tabagismo cronico, malnutrizione, farmaci quali l’amiodarone) o tossica
esterna (ad esempio alcuni solventi industriali).
Nella ricerca nella letteratura effettuata su
Pubmed e su un libro di testo di neuro-oftalmologia (Walsh and Hoyt’s
Neuro-ophtalmology, 5th Edition, William&Wilkins Baltimore 1998) non ha
consentito di evidenziare pazienti documentati con una neuropatia ottica nel
quadro di un’esposizione ad esalazioni di benzina.
Tuttavia, la benzina contiene toluene, un
solvente che può notoriamente provocare problemi neurologici, tra cui
neuropatie ottiche (vedere copie di alcuni articoli) In genere, le neuropatie
ottiche secondarie generate dall’inalazione di toluene si manifestano dopo
esposizioni ripetute.
Nel pomeriggio del 20/12/2006 questo paziente si
trovava in un luogo chiuso con una quantità pari a circa un litro di benzina. È
dunque possibile che il paziente in questione sia stato esposto in maniera
acuta ad una concentrazione di toluene sufficiente a provocare una neuropatia
ottica di questo tipo. D’altronde, i pochi casi di neuropatia ottica dovuta
al toluene descritti nella letteratura mostrano un lento miglioramento parziale
della funzione visiva dopo l’interruzione dell’esposizione agli agenti
tossici.”
(doc.
XXXVI, p. 5 - il corsivo é del redattore)
Il dott. PE
1 ha infine negato che la fattispecie debba essere sottoposta a ulteriori
valutazioni, ad esempio dal punto di vista della medicina del lavoro (cfr. doc.
XXXVI, p. 6)
2.11. Nel mese di
gennaio 2011, l’RA 1 ha versato agli atti un referto, datato 17 dicembre 2010,
della dott.ssa __________, il cui tenore é segnatamente il seguente:
"
(…).
Ai punti 2 e 3 é discussa la diagnosi
differenziale. Alla pagina 5 risulta che la causalità tra l’inalazione di
benzina rispettivamente di toluene e la neuropatia é considerata solo
possibile. Anche dalla letteratura allegata sulla neuropatia ottica tossica e
il toluene risulta che é stata osservata una neuropatia ottica solo dopo
un’esposizione prolungata e plurima (nel senso di dipendente dalla sostanza).
Inoltre, si parla di disturbi neurologici associati quali disartria e atassia.
Il nostro assicurato ha avuto una sola esposizione senza alcun sintomo
secondario come sarebbe da attendersi nel caso di un avvelenamento acuto. La
diagnosi differenziale di genesi tossica da consumo di tabacco non viene
approfondita. L’assicurato era ad ogni modo un forte fumatore con un consumo di
15 sigarette al giorno. Il consumo di nicotina é attualmente ridotto a 8-10
sigarette. Dall’anamnesi risulta un consumo occasionale di bevande alcoliche. I
valori di laboratorio dell’epoca, che presentavano una forte anemia e valori
epatici lievemente patologici, non sono stati discussi. Sotto sostituzione con
Becozym, Benerva e acido folico, il paziente ha notato un miglioramento per cui
entra in considerazione una neuropatia ottica da carenza.
Non risulta che il perito era a conoscenza
dell’effettiva esposizione a benzina, spiegata in modo esplicito dalla
Divisione tutela della salute sul lavoro, chimica, della CO 1 (doc. 62).
Risulta in modo chiaro che la concentrazione non ha potuto raggiungere in
nessun caso valori che avrebbero comportato un’esposizione tossica. se ne fosse
stato a conoscenza avrebbe potuto negare come causa un’esposizione al toluene.”
(doc.
75a)
2.12. Nel corso del
mese di febbraio 2011, questa Corte ha chiesto al perito giudiziario di
esprimersi in merito alle considerazioni espresse nel frattempo
dall’oftalmologa di fiducia dell’CO 1 (doc. XLVII: “… la invito a esaminare
attentamente l’apprezzamento medico della dott.ssa __________ e a comunicarmi
se ne condivide il contenuto e la conclusione (nesso di causalità naturale
soltanto possibile), oppure no.”).
In data 3
marzo 2011 é pervenuto al TCA il complemento peritale del PD PE 1 (doc.
XLVIII).
Prendendo
posizione in merito al rapporto della dott.ssa __________, il perito
giudiziario ha rilevato che se per quest’ultima la relazione di causalità é
semplicemente possibile, per lui questa relazione é invece probabile. Egli ha
inoltre dichiarato di non avere ulteriori argomenti oltre a quelli già esposti
nel suo referto del 12 ottobre 2010 (doc. LVI 1, p. 1).
A
proposito dell’eventualità di una neuropatia tossica legata al tabagismo, il
dott. l’ha esclusa, sottolineando che “… i pazienti affetti da neuropatia
ottica tossico-carenziale (che molto spesso presentano un’associazione di
tabagismo cronico, smodato consumo d’alcool e malnutrizione) soffrono
effettivamente di una diminuzione della visione in entrambi gli occhi, ma in
modo molto progressivo nel corso di diversi mesi e, altresì, é estremamente
raro che l’acuità visiva di tali paziente sia inferiore a 1/10.” (doc. LVI 1,
p. 2).
Egli ha
quindi affermato di concordare pienamente con “… il commento relativo alle
complicazioni neurologiche (anche visive) che si riscontrano nei casi di
esposizione cronica al toluene, il che non é il caso di questo paziente.”.
Infine,
il perito ha suggerito di effettuare un dosaggio degli anticorpi anti-NMO per
fare chiarezza sull’eventuale presenza di una sindrome di Devic (doc. LVI 1, p.
2).
Con
scritto del 17 marzo 2011, il dott. PE 1 ha informato il TCA che l’analisi appena citata andrebbe eseguita presso il Dipartimento di neurologia clinica
dell’Università di Oxford (GB - cfr. doc. L).
2.13. In sede di
osservazioni al complemento peritale, l’Istituto assicuratore ha prodotto due
nuovi apprezzamenti della dott.ssa __________, la quale ha in particolare
sottolineato come la letteratura citata dal perito “… non riporta alcun caso in
cui, in caso di inalazione di benzina, si sia verificato un danno selettivo al
nervo ottico. Tutti i casi descritti mostrano una partecipazione sistemica.
Poiché i vapori possono essere assunti tramite mucose, si verificano irritazioni
alle vie respiratorie, ai polmoni nonché agli occhi con pizzicore e bruciore. A
concentrazioni superiori, si verificano disturbi allo stomaco come nausea e
vomito, a concentrazioni ancora superiori si verifica uno stordimento del
sistema nervoso centrale con stato confusionale, eventuale perdita di coscienza
e in caso di esposizioni croniche, problemi ai movimenti di precisione. Ciò non
é mai stato descritto nel caso del nostro assicurato e conferma l’assenza della
concentrazione tossica.” (doc. 76a) e inoltre che “… il fatto che un occhio si
sia ristabilito al 100% per poi successivamente peggiorare di nuovo depone
chiaramente contro la causa dell’inalazione di benzina, in quanto il paziente
non é stato esposto all’inalazione una seconda volta, ma fa ritenere più
probabile una neurite retrobulbare con decorso a poussées successive.”
(doc. 77a).
2.14. Ritenuto come
le obiezioni sollevate dalla dott.ssa __________ facessero apparire incompleta
la valutazione contenuta nella perizia giudiziaria del 12 ottobre 2010 e
considerato come le spiegazioni fornite dal dott. PE 1 il 28 febbraio 2011 non
chiarisse a sufficienza gli aspetti toccati dalle obiezioni in questione, il
TCA ha ordinato un complemento peritale a cura della Prof.ssa PE 2, spec. FMH
in medicina del lavoro nonché in medicina sociale e preventiva, direttrice
dell’Institut universitarie __________ di __________ (cfr. doc. LXXV).
Dal
referto datato 26 settembre 2012 si apprende che la dott.ssa PE 2 ha fondato la propria valutazione sulla perizia giudiziaria del PD dott. PE 1, sulle informazioni
raccolte in occasione del colloquio telefonico intercorso con l’insorgente,
sulla modelizzazione dell’esposizione (“valutazione dell’esposizione ai vapori
di toluene al momento del rovesciamento accidentale di una pompa di benzina” -
allegato n. 2), sullo studio della letteratura medica specialistica e sulle
risultanze della consultazione con un ematologo del __________, Prof. dott. __________
(doc. LXXXII, p. 1).
Il perito
giudiziario ha innanzitutto formulato alcune considerazioni di carattere
generale a proposito della tossicità del toluene, una delle componenti della
benzina, conosciuta quale potenziale causa di patologie oftalmiche:
"
(…).
Secondo l’Associazione americana d’igiene
industriale (AIHA: American Industrial Hagiene Association. Toluene. In:
Emergency Response Planning Guideline (ERPG). Fairfax VA: AIHA 2010, 9 p.) la
concentrazione (dose) - risposta di toluene si presenta nel modo seguente:
1000 ppm (3750 mg/m³): la
concentrazione massima a cui quasi tutti gli individui possono essere esposti
fino a un’ora senza sviluppare effetti dannosi per la loro salute.
300 ppm (1125 mg/m³): la concentrazione massima a cui quasi tutti gli individui
possono essere esposti fino a un’ora senza risentire o sviluppare degli effetti
irreversibili.
50 ppm (187.5 mg/m³): la concentrazione massima a cui quasi tutti gli individui
possono essere esposti fino a un’ora per arrivare a risentire degli effetti
leggeri e passeggeri oppure senza percepire odori ben definiti.
(…).
Il toluene, come tutti i solventi organici,
colpisce prima il cervello e induce sintomi di compromissione delle prestazioni
del cervello: problemi di coordinazione, reazioni rallentate, effetti fisici
analoghi a quelli dello stato di ebrietà. Un’intossicazione più grave prevede
un malessere generale, senso di nausea e mal di testa. Questi effetti di
intossicazione si presentano subito dopo l’esposizione. È molto difficile
stabilire le dosi corrette che provocano questi sintomi. Se si fa riferimento
alla lista dell’AIHA citata in precedenza, questi effetti passeggeri sono
riscontrabili tra 50 e 300 ppm per un’ora di esposizione. Laddove la dose
aumenti a 1000 ppm (sempre per un’ora di esposizione), si aggiungono problemi
di irritazione delle mucose (occhi e sistema respiratorio) e di intossicazione
renale. Oltre i 1000 ppm, si riscontrano effetti polmonari (edema polmonare) e
renali gravi, oltre alla probabile comparsa di effetti gravi e non reversibili
sul cervello (coma). Gli effetti sul cervello sono caratteristici per il
solventi.”
(doc.
LXXXIV, p. 3s.)
Quindi,
dopo aver ricordato che, grazie agli accertamenti compiuti dal PD dott. PE 1,
nel caso di specie, era già stata esclusa l’eziologia traumatica, quella
compressiva/infiltrativa, quella ischemica, nonché la presenza della sindrome
di Leber, la Prof.ssa PE 2 ha discusso l’ipotesi di una neuropatia ottica
tossica.
Al
riguardo, essa ha dichiarato che da un’approfondita analisi della letteratura
specialistica, sono emersi soltanto due casi che associano un’esposizione
acuta a solventi con una neuropatia ottica e che interessanno sostanze più
specifiche di quelle presenti nella benzina (il metanolo e il
metiletilchetone). Sempre secondo il perito giudiziario, la letteratura riferisce
di casi di neuropatia ottica causata dai vapori di toluene e di altri solventi,
tuttavia soltanto dopo un’esposizione di lunga durata e di alta
concentrazione, come é il caso per quelle persone che abusano dei solventi
(i cosiddetti “sniffatori”). In questi casi, l’affezione si presenta “…
bilaterale, più spesso asimmetrica, progressiva, regressiva totalmente o
parzialmente alla conclusione dell’esposizione. I sintomi ottici erano
accompagnati da sintomi generali di intossicazione del cervello, quali problemi
di concentrazione, equilibrio, mal di testa, o anche problemi psichiatrici.
Nella maggior parte dei casi professionali, la patologia oftalmica era
accompagnata da dolore all’occhio.” (doc. LXXXIV, p. 6s.).
Riferendosi
in particolare alle risultanze contenute nella valutazione eseguita dal dott. __________,
igienista del lavoro (cfr. doc. LXXXIV, p. 2s.: “In una situazione con il
finestrino aperto durante il viaggio, si può concludere, come sostiene
l’igienista della CO 1, che l’esposizione non può essere quantificata e che
deve essere considerata come molto debole, quindi trascurabile dal punto di
vista degli effetti sull’organismo. Per valutare l’esposizione in base alla
situazione descritta dal sig. RI 1 (situazione 2), il Dr. __________, PD,
igienista del lavoro, ha eseguito delle formulazioni di un modello con il
toluene come target. Con il finestrino chiuso, un’esposizione di circa 100 mg/m³ non é da escludere. Nel peggiore dei casi, a seconda del modello,
il Sig. RI 1 sarebbe stato esposto per circa 10-15 minuti a 500 mg/m³, che rappresenta un’esposizione al di
sotto del valore limite di esposizione (VLE) definito dall’Ordinanza
svizzera.”), l’esperta ha negato l’esistenza di un legame causale naturale tra
l’esposizione ai vapori della benzina e la nota patologia oftalmica:
"
(…).
Il Sig. __________ é stato esposto ai vapori
della benzina a una quantità molto debole (scenario 1: finestrino aperto fino a
destinazione) o nel peggiore dei casi per 10-15 minuti al di sotto del valore
limite d’esposizione a toluene nel breve termine (scenario 2). I valori di
esposizione a breve termine (VLE) sono fissi, in modo che un soggetto sano non
debba presentare sintomi dopo tale esposizione, e nel caso del toluene, é
fissato a 4 x 15 minuti al giorno. Si può concludere che é poco probabile che
tale esposizione al di sotto del VLE sia la causa della neuropatia ottica del
Sig. RI 1. Questi dichiara in maniera esplicita di non aver avuto sintomi quali
stati simili all’ebrietà, problemi di equilibrio, nausea, malessere, ecc. I
solventi che possono causare una neuropatia ottica hanno tutti in primis una
tossicità generale sul cervello e sono accompagnati da tali sintomi
d’intossicazione generale del cervello. Dato che il Sig. RI 1 non ha avuto
questi sintomi obbligatori d’intossicazione da solventi, si deve concludere che
l’esposizione non é stata così elevata e, di sicuro, non ha superato il VLE. In
questa situazione, si può affermare che non é probabile che l’esposizione ai
vapori della benzina abbia causato la patologia ottica del Sig. RI 1.”
(doc.
LXXXIV, p. 7 - il corsivo é del redattore)
La
Prof.ssa PE 2 si é pure interrogata in merito a un eventuale ruolo
scatenante giocato dall’esposizione ai vapori di benzina, e ciò in
considerazione del fatto che la patologia é insorta in stretta relazione
temporale con l’evento. A detta dell’esperta, si tratta di una possibilità che
non può essere scartata a priori, a condizione però che l’organo interessato
fosse già attaccato o danneggiato. Essa ha sottolineato di non aver trovato
nella letteratura un caso o anche soltanto una discussione sul fatto che
un’esposizione ai solventi possa scatenare una patologia ottica. Tuttavia,
siccome si conosce poco dei meccanismi patologici e dei vari fattori che
possono interagire, a suo avviso, non si può escludere che l’esposizione alla
benzina abbia scatenato l’affezione diagnosticata all’assicurato (cfr. doc.
LXXXIV, p. 7).
Secondo
il perito giudiziario non é parimenti possibile escludere un danno di
origine carenziale. In proposito, essa ha ricordato che le neuropatia
ottiche carenziali sono “… estremamente rare e si verificano soprattutto in
relazione a una caranza di vitamine B12, B1 (tiamina), B2, B6 e acido folico,
in caso di guerra o di permanenza in prigione. Le neuropatie ottiche carenziali
sono quasi sempre bilaterali ma non obbligatoriamente simmetriche, sono
progressive e regrediscono più spesso, parzialmente o totalmente, in seguito
alla sostituzione.” (doc. LXXXIV, p. 4s.). Esaminate le pregresse analisi di
laboratorio agli atti, la dott.ssa PE 2 ha riscontrato che RI 1 soffriva di una carenza di elementi essenziali: ferro e acido folico. La carenza di acido
folico, diversamente da quella di ferro, viene descritta nella letteratura come
causa di una neuropatia ottica. Essa ha quindi espresso le seguenti
considerazioni: “nella maggior parte dei casi, una neuropatia ottica carenziale
si sviluppa senza provare dolore. Questo é un motivo per cui il Dr. PE 1 ha escluso una causa tossico-carenziale (si veda l’email del Dr. PE 1, allegato 3). Nel “diario
clinico” di __________, non si trovano indicazioni che il Sig. RI 1 abbia
provato dolore agli occhi o in altre parti del corpo (È stato molto difficile
comprendere il “diario clinico” anche per le persone di madrelingua italiana
che abbiamo consultato!!!). Il 29.03.2007, il Dr. __________ (documento 4)
riporta: Neuropatia ottica posteriore acuta, bilaterale concomitante, non
associata a dolore. È nella perizia di PE 1 che viene menzionato che il Sig. RI
1 ha provato dolori sotto-orbitali bilaterali. Nel colloquio telefonico, il
Sig. RI 1 non ha menzionato i dolori. Ma secondo Milea e Vignal-Clermont 2002
(allegato 4 e citati in precedenza) e la letteratura internazionale, non sono
presenti sintomi o segnali specifici che distinguano una neuropatia ottica
tossica da una neuropatia carenziale, il che significa che provare o meno
dolore non esclude l’una o l’altra delle eziologie.” (doc. LXXXIV, p. 5s.).
2.15. Con la pronunzia
di rinvio 35.2008.41 del 7
agosto 2008, all’INSAI era stato ordinato di compiere un complemento
istruttorio al fine di valutare la realizzazione del criterio della repentinità
dell’azione lesiva e segnalato che restava da esaminare anche la questione
della causalità naturale (cfr. doc. 57, p. 8). Dopo aver proceduto
all’audizione dell’assicurato (cfr. doc. 58) e aver raccolto il parere
dell’oftalmologa di fiducia (cfr. doc. 63), con decisione formale del 17 marzo
2009 (poi confermata in sede di opposizione), l’Istituto assicuratore ha di
nuovo negato il proprio obbligo a prestazioni, in assenza di un infortunio ai
sensi di legge, come pure di un nesso di causalità naturale tra la neuropatia
ottica e l’evento del dicembre 2006 (cfr. doc. 68).
Tutto ben
considerato, il TCA ritiene che la questione di sapere se la durata
dell’esposizione ai vapori di benzina soddisfi o meno il criterio della
repentinità ai sensi dell’art. 4 LPGA possa rimanere insoluta, posto che, anche
in caso di risposta affermativa, ciò non basterebbe per ammettere il diritto a
prestazioni del ricorrente. In effetti, così come verrà diffusamente
argomentato qui di seguito, alla diagnosticata neuropatia ottica bilaterale non
può essere riconosciuta un’eziologia infortunistica.
Questa
Corte rileva innanzitutto che, grazie agli accertamenti compiuti dal PD dott. PE
1, é stato delimitato il campo delle possibili cause della nota neuropatia
ottica (cfr. doc. XL, p. 4: “La possibilità di un’eziologia traumatica é
esclusa dall’anamnesi. La possibilità di una lesione compressiva infiltrativa é
esclusa dagli esami effettuati ad oggi. Le lesioni ischemiche sono in linea di
massima irreversibili, con deficienze definitive. La possibilità di una
neuropatia ottica di Leber (anomalia genetica ereditaria) é esclusa
dall’analisi genetica effettuata presso l’Ospedale generale di __________.” e
doc. LVI 1:”Gli esami a tutt’oggi effettuati (MRI, punzione lombare, esami del
sangue) non permettono di evidenziare anomalie che portrebbero confermare una
neuropatia ottica demielinizzante (sclerosi multipla), una neuropatia ottica
ereditaria (malattia di Leber), una neuropatia ottica compressiva, una
neuropatia ottica infiammatoria specifica. Si dovrebbe escludere la possibilità
di una sindrome di Devic mediante un dosaggio degli anticorpi anti-NMO (che
finora non é stato effettuato). Fortunatamente, il decorso del signor RI 1 é
stato caratterizzato da un’evoluzione parzialmente favorevole, giacché la sua
acuità visiva é successivamente migliorata - cosa che non accade nelle
neuropatie ottiche ischemiche.”).
Queste
conclusioni del dott. Borruat possono essere fatte proprie dal TCA.
Il perito
neuroftalmologo non può invece essere seguito nella misura in cui, in sede di
complemento peritale, ha definito probabile l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra il sinistro del dicembre 2006 e la patologia denunciata
dall’assicurato (cfr. doc. XLVIII, p. 1).
Intanto, il
perito giudiziario stesso, nel suo referto principale, si é pronunciato in
termini di semplice possibilità riguardo all’esistenza di una tale
relazione (cfr. doc. XL, p. 5: “È dunque possibile che il paziente in
questione sia stato esposto in maniera acuta ad una concentrazione di toluene
sufficiente a provocare una neuropatia ottica di questo tipo.” - il corsivo é
del redattore). Sempre in questo ordine di idee, va inoltre rilevato che, dopo
avere affermato che il toluene é noto per provocare dei disturbi neurologici,
segnatamente una neuropatia ottica, l’esperto ha pure precisato che, in base
alla letteratura specialistica da lui consultata, neuropatie ottiche possono
manifestarsi a seguito di esposizioni ripetute al toluene, ciò che non é il
caso dell’assicurato (doc. doc. XL, p. 5: “In genere, le neuropatie ottiche
secondarie generate dall’inalazione di toluene si manifestano dopo
esposizioni ripetute.” - il corsivo é del redattore).
D’altro canto, con scritto
del 2 febbraio 2011, il TCA ha esplicitamente invitato il perito giudiziario a
pronunciarsi sulle obiezioni sollevate nel frattempo dall’oftalmologa di
fiducia dell’CO 1 (cfr. doc. XLVII). Con complemento del 28 febbraio 2011, il
PD PE 1 ha sostenuto che la neuropatia ottica costituisce una
probabile conseguenza dell’esposizione ai vapori di benzina, siccome “… mancano
tutte le altre entità che potrebbero (raramente) essere responsabili …” di una
tale patologia, e ha precisato di non avere “… altro da aggiungere rispetto
agli argomenti già esposti nella mia relazione peritale del 12.10.2010.” (cfr.
doc. LVI 1).
Di fatto,
egli ha dunque omesso di confrontarsi con gli argomenti sviluppati dalla
dott.ssa __________, donde l’esigenza per il TCA di completare la
perizia giudiziaria dal punto di vista della medicina del lavoro (in proposito,
si veda l’ordinanza 7 dicembre 2011, doc. LXXIV, p. 2: “… - così come é già
stato precisato nell’ordinanza del 25 agosto 2011 -, la Prof.ssa PE 2 non é
chiamata a elaborare una perizia ex novo ma piuttosto a completare la
valutazione peritale del PD dott. PE 1 dal punto di vista della medicina del
lavoro, pronunciandosi in particolare sulle obiezioni sollevate
dall’oftalmologa di fiducia dell’CO 1;”).
Nella suo
referto del 26 settembre 2012, la specialista in medicina del lavoro dott.ssa PE
Considerandi
2.
ha sostenuto che é improbabile che la neuropatia ottica di cui soffre
l’assicurato sia stata causata dall’esposizione ai vapori di benzina (cfr. doc.
LXXXIV, p. 7: “… si può affermare che non é probabile che l’esposizione ai
vapori della benzina abbia causato la patologia ottica del Sig. RI 1.”), conclusione condivisa anche dalla dott.ssa K. Biechl-Lautenbach nel suo apprezzamento del 15
novembre 2012 (cfr. allegato al doc. XLII, p. 2: “… il meccanismo causale, così
come viene descritto, non é certamente adeguato a causare una neuropatia
ottica. I sintomi di un’intossicazione sistemica sono evidentemente assenti.”).
L’esperta
giudiziaria é giunta a tale conclusione considerando, in primo luogo, che,
nella migliore delle ipotesi, ovvero seguendo la versione contenuta nel
rapporto relativo all’audizione del 9 ottobre 2008 - che l’insorgente aveva
sottoscritto in segno di accettazione -, da cui si evince che il finestrino é
rimasto aperto per tutto il tratto di strada fino ad __________ (cfr. doc. 58,
p. 2), l’assicurato ha subito un’esposizione molto debole, dunque “…
trascurabile dal punto di vista degli effetti sull’organismo.” (doc. LXXXIV, p.
2) e, in quella peggiore, ossia fondandosi sulla versione secondo cui il
finestrino del furgone sarebbe rimasto aperto solo per qualche minuto dopo che
la pompa si era rovesciata (cfr. doc. allegato 1 al doc. LXXXIV, p. 2), il
livello di esposizione é comunque rimasto inferiore al valore limite fissato
dall’Ordinanza federale (doc. LXXXIV, p. 2s.).
In
secondo luogo, il ricorrente non ha avvertito alcun sintomo, ad eccezione della
perdita del visus l’indomani del sinistro (in proposito, si veda pure il
referto 29 marzo 2007 della dott.ssa __________, da cui risulta che
posteriormente all’esposizione l’assicurato non aveva presentato alcun sintomo
neurologico/sistemico associato - cfr. doc. 4), quando invece “… i solventi che
possono causare una neuropatia ottica hanno tutti in primis una tossicità
generale sul cervello e sono accompagnati da tali sintomi d’intossicazione
generale del cervello.” (doc. LXXXIV, p. 7).
In terzo
luogo, la letteratura medica specialistica non riferisce di casi in cui
una neuropatia ottica é insorta a seguito di un’esposizione acuta all’una
o all’altra delle componenti della benzina, segnatamente al toluene. I casi
refertati riguardano invece esposizioni di lunga durata e di alta
concentrazione (cfr. doc. LXXXIV, p. 6s.). In effetti, anche i
contributi dottrinali che il PD dott. PE 1 ha allegato al proprio referto peritale riferiscono tutti di casi concernenti individui che sono stati esposti in
maniera prolungata al toluene (il doc. XXXVI/13 concerne un uomo di 27
anni che aveva inalato colla da un sacchetto di plastica più volte al giorno per
diversi mesi; il doc. XXXVI/14 riguarda un uomo di 20 anni che per tre
anni aveva giornalmente inalato una vernice metallica contenente del
toluene; il doc. XXXVI/15 riferisce di uno studio eseguito su 15 pazienti che
avevano sviluppato una dipendenza dal toluene), così come é stato
giustamente sottolineato anche dalla dott.ssa __________ (doc.
75a: “Anche dalla letteratura allegata sulla neuropatia ottica tossica e il
toluene risulta che é stata osservata una neuropatia ottica solo dopo un’esposizione
prolungata e plurima (nel senso di dipendenza dalla sostanza).” - il
corsivo é del redattore).
Dopo
avere negato che l’evento del 20 dicembre 2006 possa aver causato (in senso
stretto) la neuropatia ottica, la Prof.ssa PE 2 si é chiesta se al medesimo
evento non possa essere perlomeno riconosciuto un ruolo scatenante,
tenuto conto della stretta relazione temporale (“L’intervallo di tempo rimane
un valido argomento.”).
Al
riguardo, l’esperta ha dichiarato di non poter “… escludere che l’esposizione
alla benzina abbia innescato la patologia ottica.” (doc. LXXXIV, p. 7) - ciò
che equivale ad ammetterne la semplice possibilità (insufficiente, dal
profilo probatorio, per risconoscere l’esistenza di un parziale nesso di
causalità naturale - cfr. i riferimenti giurisprudenziali citati al consid.
2.7
del presente giudizio) -, come non ha potuto del resto escludere che
quella lamentata da RI 1 costituisca una neuropatia di eziologia morbosa,
dovuta a una carenza (di ferro o di acido folico) (cfr. doc. LXXXIV, p. 4ss. e
risposta al quesito n. 7: “Come spiegato nella discussione, si sostengono
diversi argomenti a favore di una neuropatia dovuta a carenza (di ferro o acido
folico).”).
Alla luce
di quanto precede, si deve concludere che la valutazione del dott. PE 1
(probabile eziologia tossica, in quanto si tratterebbe della sola rimasta
possibile), non ha retto a un’approfondita analisi delle circostanze concrete
del caso di specie.
A proposito del fattore
temporale evocato dalla dott.ssa PE 2, é utile segnalare che, secondo la
giurisprudenza federale, per il solo fatto di essere insorto dopo un
infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua
conseguenza. La regola “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque
a causa di questo) non ha insomma valenza scientifica (cfr. DTF 119 V 341s.
consid. 2b/bb con riferimenti; Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 48).
Tutto ben considerato, un apprezzamento globale dei mezzi di
prova a disposizione, non consente a questo Tribunale di raggiungere il
convincimento che l’evento in questione vada considerato la causa probabile dei
disturbi visivi di cui soffre l’assicurato. In questo ordine di idee, ci si può
senz’altro esimere dall’ordinare un dosaggio degli anticorpi anti-NMO (cfr.
doc. LVI 1, p. 2 e doc. L). Infatti, anche qualora l’esame appena citato
dovesse rivelarsi negativo per una malattia di Devic, la sua valutazione della
fattispecie non muterebbe.
In esito
a tutto quanto precede, il TCA non ritiene dunque dimostrato, perlomeno secondo
il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore
della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, op. cit.,
Zurigo 2003, p. 343), che la neuropatia ottica
bilaterale presentata da RI 1 costituisca una conseguenza naturale dell’evento
del 20 dicembre 2006, così come ha giustamente deciso l’amministrazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster