35.2009.7
1/04 inf.quale passeggera di una moto:frattura piatto tibiale.10/08:rendita28% ma non IMI.In grado di esercitare al100%attiv.+leggera di quella abituale di tecnico bruciatorista.Reddito da inv.:DPL. G
22 giugno 2009Italiano49 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2009.7
Data decisione, Autorità:
22.06.2009, TCA
Titolo:
1/04 inf.quale passeggera di una moto:frattura piatto tibiale.10/08:rendita28% ma non IMI.In grado di esercitare al100%attiv.+leggera di quella abituale di tecnico bruciatorista.Reddito da inv.:DPL. Grado di inv.28%. Rettam.negato IMI sulla base della valut.medico fiduc.dell'ass.LAINF (tab.5.2., 18)
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GRADO DI INVALIDITÀ
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
INFORTUNIO NON PROFESSIONALE
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 18 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 8 LPGA
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2009.7
rs
Lugano
22 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17
dicembre 2008 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 26
gennaio 2004 RI 1 - nata nel 1972 e allora alle dipendenze, quale tecnico
bruciatorista, della __________ di __________ -, è rimasta coinvolta in un incidente
della circolazione stradale mentre viaggiava quale passeggera sul sellino
posteriore di una moto in territorio di __________ (cfr. doc. 1, 12).
Più
specificatamente la moto, mentre si trovava in fase di sorpasso di una colonna
di auto sulla sinistra, ha colliso con un veicolo proveniente in senso inverso.
L’assicurata è stata sbalzata dalla moto e ha riportato la frattura del piatto
tibiale esterno della tibia sinistra (cfr. doc. 12, 5).
Il caso è
stato assunto dall’CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
1.2. Il 30
gennaio 2004 RI 1 è stata sottoposta a un intervento di osteosintesi del piatto
tibiale esterno della tibia sinistra presso l’Ospedale __________ (cfr. doc.
13).
Inoltre
il 7 settembre 2004 il Dr. med. __________, Medico aggiunto di ortopedia, ha
proceduto all’asportazione dei mezzi di sintesi, come pure all’artroscopia del
ginocchio sinistro con resezione di una plica infrapatellare (cfr. doc. 44).
Il 30
maggio 2007 l’assicurata è stata operata dal Prof. Dr. med. __________, il
quale ha asportato una piccola cisti sebacea a livello mediale del ginocchio
sinistro (cfr. doc. 269).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, CO 1, il 17 aprile 2008, ha
comunicato all’assicurata che, a partire dal 1° luglio 2008, sarebbe stata
considerata abile al lavoro nella misura massima possibile e che a fare tempo
da tale data avrebbe valutato il diritto a prestazioni di lunga durata (cfr.
doc. 346).
1.4. Con
decisione del 17 ottobre 2008 l’Istituto assicuratore resistente, per tenere
conto degli impedimenti cagionati dal sinistro del 26 gennaio 2004, ha posto RI
1 al beneficio di una rendita di invalidità del 28% a decorrere dal 1° luglio
2008.
Alla
stessa è, invece, stato negato il diritto a un’indennità per menomazione
dell’integrità (cfr. doc. 390).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata RA 1 (cfr. doc. 396,
398), l’assicuratore LAINF, il 17 dicembre 2008, ha confermato il contenuto del
suo primo provvedimento (cfr. doc. A1).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 10 gennaio 2009 RI 1, sempre assistita dall’RA 1, ha contestato
la decisione su opposizione del 17 dicembre 2008, chiedendone l’annullamento e
rilevando quanto segue:
"
(...)
La signora RI 1 è stata messa al beneficio di una
rendita SUVA nella misura del 28% in seguito ai postumi dell’incidente del
26.1.2004. Ha rifiutato il versamento di una indennità per la menomazione
dell’integrità, non raggiungendo la percentuale minima del 10%. In allegato
trasmettiamo la perizia dettagliata da uno specialista __________, il Dr. __________
che sostiene che la nostra assistita abbia diritto all’indennità. Preso atto
dell’incarto si ritiene giustificato il ricorso, in quanto si ritiene che la
decisione di rendita emessa giustifichi anche il ricorso in oggetto. Si ricorda
che in sede della CO 1 in precedenza, il medico aveva dichiarato alla signora RI
1 esattamente il contrario, cioè che aveva diritto all’indennità. La decisione
della CO 1 ci sembra alquanto anomala, tenuto conto dei danni di salute subiti
dal 2004. Non riteniamo pertanto la valutazione del medico della CO 1 corretta,
mentre riteniamo che la valutazione del Dr. __________ sia più conforme allo
stato di salute ef- fettivo e che quindi debba essere considerata ai fini del
giudizio" (Doc. I)
1.6. L’avv. RA 2,
patrocinatore CO 1, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. Il 23
febbraio 2009 il rappresentante dell’assicurata, per conto dell’assicurata, si
è espresso nuovamente in merito alla fattispecie e ha trasmesso un rapporto
dell’8 marzo 2007 del Dott. __________ (cfr. doc. V + 1/2), peraltro già agli
atti (cfr. doc. 352).
1.8. L’avv. RA 2
ha preso posizione al riguardo con scritto del 9 marzo 2009 (cfr. doc. VII).
1.9. Il doc. VII
è stato inviato per conoscenza RA 1 (cfr. doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99
del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto all’entità della rendita di invalidità spettante
all’assicurata e alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente
era legittimato o meno a negarle il diritto a un’IMI.
2.3. L'Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle
persone (ALC), entrato in vigore il 1° giugno 2002 e regolante, in particolare
nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC), si applica alla presente fattispecie.
In
effetti l’evento infortunistico è avvenuto il 26 gennaio 2004 (cfr. DTF 128 V
317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03,
consid. 5).
Fatti
I
presupposti materiali per stabilire l’entità della rendita a cui ha diritto
l’assicurata e l’eventuale diritto a un’IMI si determinano, in ogni caso,
secondo il diritto svizzero.
Anche a
seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro
famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv.
1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005
nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del
Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un
infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato
competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova
l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate
dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale
Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene,
l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i
del Regolamento, la ricorrente era assicurata al momento della domanda di
prestazioni, è CO 1, l'assicurata in questione trovandosi, nel momento
determinante, ad esercitare esclusivamente un'attività subordinata in
territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettata alla legislazione
di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile
2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi
menzionati; nonché STCA del 12 aprile 2006 nella causa C., inc. n. 35.2005.57).
Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.4. Rendita
di invalidità
2.4.1 Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in
capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato
del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella
situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino
(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4.3
Dalle carte
processuali si evince che il 26 gennaio 2004 RI 1 è rimasta vittima di un
incidente della circolazione stradale in sella, quale passeggera, a una
motocicletta (cfr. consid. 1.1.).
Essa ha
riportato la frattura del piatto tibiale esterno della tibia sinistra (cfr.
doc. 5).
Il 30
gennaio 2004 RI 1 è stata sottoposta a un intervento di osteosintesi del piatto
tibiale esterno della tibia sinistra presso l’Ospedale __________ (cfr. doc.
13).
Inoltre
il 7 settembre 2004 il Dr. med. __________, medico aggiunto di ortopedia, ha
proceduto all’asportazione dei mezzi di sintesi, come pure all’artroscopia del
ginocchio sinistro con resezione di una plica infrapatellare (cfr. doc. 44).
Il Dr.
med. __________, spec. FMH in neurologia, il 2 novembre 2006, ha
rilevato una ipo e disestesia nel territorio di innervazione del nervo safeno
sinistro, come pure la presenza di 3 noduli di cui 2 di piccole dimensioni e
uno di dimensioni maggiori all’incirca lungo il percorso del nervo safeno
sinistro. Il restante stato neurologico è risultato nella norma. Il neurologo
ha puntualizzato che i dati ottenuti sembravano proprio orientare verso un blocco
di conduzione per il nervo safeno sinistro nel suo tratto prossimale, presumibilmente
a causa di neurinomi lungo il suo decorso (cfr. doc. 221).
Nel marzo
2007.
l’assicurata è stata esaminata dal Dott. __________, medico chirurgo,
spec. in ortopedia e medicina dello sport a __________. Dal relativo referto
emerge quanto segue:
"
(…)
Sintomatologia soggettiva
ed es. obiettivo: ginocchio sin. asciutto, legg. Zoppia antalgica, vi è
ipomiotrofia coscia sin con circonferenza a 10 cm soprarotulea = 39 cm e 40.5
cm a dx, si rileva moderato deficit articolare con flesso-estensione ginocchio
sin = 0-140°, a dx = 0-160°. Alla flesso-estensione ginocchio sin si rileva
moderato scatto mediale. Inoltre a sin il ginocchio in massima estensione
appare moderatamente recurvato.Vi sono 3 piccole cicatrici ant. e med. in esiti
di portali artroscopici, quella ant-mediale è molto dolente e si accentua alla
palpazione. Vi è inoltre cicatrice est. ginocchio sin di circa 3 cm
discretamente dolente e dolenti alla palpazione sono pure i compartimenti est.
e soprattutto int. ginocchio sin. Si rileva S. Apley dolente e inginocchiamento
molto dolente. Vi è inoltre ipo-disestesia a livello ginocchio sin. a livello
nervo Safeno. Polsi pedini presenti.
CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI.
OSSERVAZIONI
Nesso di causalità:
Gonalgia sin. con legg. zoppia in esiti frattura piatto tibiale ginocchio sin.
con importanti complicazioni neuropatiche in verosimile lesione nervo Safeno.
Valutazione medico legale:
Si ritiene la sig.ra __________ guarita con postumi con un periodo di:
1) ITT: 60gg
2) IPT al 75%: 360 gg
3) IPT al 50%: 100 gg
4) IPT al 25%: 540 gg
5) Danno biologico
valutabile nel 16% (sedici per cento) equamente.” (Doc. 352 = V2)
Il Dr.
med. __________, spec. FMH in reumatologia e medico __________, il 26 marzo
2007, relativamente a una visita di chiusura del 28 febbraio 2007, ha indicato,
da un lato, che oggettivamente la palpazione delle tumefazioni era dolente e la
cicatrice presentava una depressione con scatto all’emirima articolare mediale
del ginocchio sinistro. Dall’altro, che soggettivamente l’assicurata accusava
dolore iperalgesico al ginocchio irradiato dai punti dolenti e incapacità a
portare a termine otto ore lavorative, potendo al massimo arrivare a 4, durante
le quali, però, a volte le capitava di dover eseguire sforzi comportanti dolore
se il carico era elevato (cfr. doc. 249 pag. 6).
Il medico
__________, circa l’esigibilità lavorativa dell’assicurata, ha espresso la
seguente valutazione:
"
Le lesioni riscontrate determinano le seguenti
limitazioni: talvolta la paziente può sollevare pesi tra 25 e 45 kg sino
all’altezza dei fianchi. Mai pesi oltre 45 kg.
Di rado può maneggiare
attrezzi pesanti. Mai può assumere la posizione inginocchiata. Talvolta può
assumere la posizione di lunga durata in piedi. Talvolta può camminare oltre i
50.
metri. Di rado può camminare per lunghi tratti. Di rado può camminare su
terreni accidentati. Di rado può salire le scale e le scale a pioli.” (Doc. 249
pag. 6)
Il Dr.
med. __________ ha comunque precisato che prima di procedere alla definizione e
chiusura del caso con valutazione dell’IMI, la ricorrente sarebbe stata inviata
presso il Dr. med. __________ per verificare la possibilità di una revisione
chirurgica della cicatrice dolorosa a livello del ginocchio (cfr. doc. 249 pag.
6).
Da un
aggiornamento del 20 marzo 2007 risulta che il Dr. med. __________ ha
consigliato un intervento sui noduletti cutanei. Lo specialista ha, invece,
indicato che una correzione della cicatrice sulla testa della fibula non
avrebbe portato a nulla (cfr. doc. 249 pag. 6; 248).
Il 30
maggio 2007 l’insorgente è stata operata dal Prof. Dr. med. __________, spec.
FMH in chirurgia e traumatologia, il quale ha asportato una piccola cisti
sebacea a livello mediale del ginocchio sinistro (cfr. doc. 269).
Il Prof. __________,
il 6 dicembre 2007, ha attestato che lo stato del ginocchio sinistro
dell’assicurata poteva essere considerato definitivo e al massimo suscettibile
di miglioramenti spontanei. Egli ha, altresì, aggiunto che lo stesso poteva
dirsi per le parti molli mediali, sia alla coscia distale che alla tibia
prossimale che sono state soggette durante l’incidente di motocicletta a una
grossa contusione, dalla quale sono poi esitati probabilmente i noduli e le
iperpatie del nervo infrapatellare. Il chirurgo, in proposito, ha specificato
che dal punto di vista istologico, uno dei noduli biopsiati ha mostrato una necrosi
lipidica tipica della contusione. Egli ha sconsigliato assolutamente ulteriori
misure di correzione del sottocute di una gamba che, nell’aspetto generale,
appaiva normalmente configurata tranne che per le piccole cicatrici residue. Il
Prof. __________ ha, infine, evidenziato che, dal punto di vista
endoarticolare, la perfetta flessibilità del ginocchio, fino negli ultimi gradi
di flessione, la stabilità legamentare e l’assenza di versamenti, facevano ben
pensare per il futuro (cfr. doc. 305).
Dal
rapporto dell’8 febbraio 2008 allestito dal Dr. med. __________, capo servizio
di chirurgia della mano presso l’Ospedale __________, che ha visitato
l’assicurata come richiestogli dall’CO 1 al fine di formulare una seconda
opinione, emerge che:
"
(…)
Ho discusso a lungo con la
paziente che la maggior parte dei dolori riferiti al ginocchio sono legati all’incidente
da lei riportato, con le conseguenze biomeccaniche conseguenti e all’intervento
chirurgico di riduzione ed osteosintesi che ha portato nel tempo alla
guarigione. La sintomatologia algica ora presente è chiaramente di natura
osteoarticolare (intra-articolare). La difficoltà ad accovacciarsi e la clinica
positiva per una condropatia femoro-rotulea (scrosci articolari compresi)
sembrano confermare quanto sopra riportato.
Riguardo la presenza di
neoformazioni in sede mediale, l’asportazione anche di una sola di esse ha
portato a una sola parziale remissione della sintomatologia algica. Tale
sintomatologia algica tuttavia è legata, a mio parere, a un neuroma del ramo
infrapatellare del nervo safeno. Sconsiglio un intervento di réprise
chirurgica, cauterizzazione del nervo con un intascamento propri per la
coesistenza di una problematica più prossimale.
A scopo antalgico, avendo
già fallito le strategie con le infiltrazioni locali e i cerotti di Neurodol,
propongo l’esecuzione di un ciclo di Vibradol, apparecchio piuttosto utile in
affezioni similari a carico dell’arto superiore. Per ciò che attiene ai dolori
intra-articolari (problema principale) con scrosci alla mobilizzazione
articolare, ho consigliato alla paziente di proseguire con l’utilizzo dei plantari,
le corse su terreni morbidi, l’uso della cyclette e ginnastica in acqua per il
rinforzo della muscolatura quadricipitale, tuttora ipotonica ed ipertrofica.
Per ciò che riguarda la cicatrice anti-estetica sul lato esterno del ginocchio
(sula testa della fibula) sconsiglio si eseguire una chelopolastica e
l’esecuzione di un piccolo lembo di avanzamento “random pattern” perché si
correrebbe il rischio di avere una nuova cicatrice ancor più lunga e ancor più
anti-estetica. Tale reperto non infastidisce in modo importante la paziente e a
maggior ragione non ritengo sia da toccare.” (Doc. 324)
Il 14
aprile 2008 ha avuto luogo una nuova visita medica __________.
Il Dr.
med. __________ ha formulato la seguente diagnosi:
"
- Diagnosi: frattura al piatto tibiale
esterno, tibia sinistra. Il 30.1.2004
osteosintesi mediante
due viti e il 7.9.2004 artroscopia diagnostica – resezione plica
infra-patellare più AMO ginocchio sinistro da parte del dott. __________.
-
Residuano irregolarità lievi dello strato cartilagineo femoro-tibiale ed
estesa zona cicatriziale a livello della parte laterale anteriore della tibia
che interessa la pelle, il sottocute, l’inserzione dell’apparato capsulare alla
tibia ma anche l’osso, in stato dopo asportazione delle viti. Successivo
intervento di asportazione granuloma cicatriziale.” (Doc. 343 pag. 9)
Egli ha,
poi, così apprezzato il caso dell’insorgente:
"
Oggettivamente
palpazione delle tumefazioni dolenti e depressione della cicatrice con scatto
all’emirima articolare mediale del ginocchio sinistro.
Soggettivamente dolore iperalgesico al ginocchio irradiato dai punti dolenti.
Procedere terapeutico
La cura medica degli
specialisti che l’hanno visitata è considerata terminata ad esclusione della
FKT (è stata consigliata anche la corsa) e non è stato indicato utile eseguire
ulteriori riprese chirurgiche)
Capacità lavorativa
Riprende in misura massima
possibile
ESIGIBILITA’ DEL LAVORO
Le lesioni riscontrate
determinano le seguenti limitazioni: talvolta la paziente può sollevare pesi
tra 25 e 45 kg sino all’altezza dei fianchi; vista la costituzione e l’esilità
della paziente, questo può anche considerarsi normale. Mai pesi oltre 45 kg
(vedi sopra). Di rado può maneggiare attrezzi pesanti (vedi sopra). Mai può
assumere la posizione inginocchiata. Può assumere la posizione inginocchiata
talvolta ma piegando esclusivamente il ginocchio destro, evitando di piegare il
ginocchio sinistro. Spesso può assumere la posizione di lunga durata in piedi.
Spesso può camminare oltre i 50 metri. Talvolta può camminare per lunghi tratti.
Di rado può camminare su terreni accidentati. Talvolta può salire le scale. Di
rado le scale a pioli.” (Doc. 343 pag. 9)
Da un
ulteriore rapporto del 1° dicembre 2008 del Dott. __________ si evince che:
"
Trattasi di frattura piatto tibiale ginocchio
sin. trattata con 2 viti. Quindi artroscopia controllo con sezione plica
sinoviale e AMO. A tutto questo è seguito uno sviluppo di 1-3 neuromi
anti-mediali ginocchio sin, a livello nervo Safeno con implicazioni neuropatiche
molto dolorose, in particolare alla palpazione locale. Vi è inoltre moderato dolore
tricompartimentale, per uno stato degenerativo cartilagineo specie
femoro-rotuleo. Ciò causa moderato dolore alla deambulazione specie in discesa
e all’accovacciamento. Tale situazione di deterioramento cartilagineo è
verosimilmente in evoluzione peggiorativa post-traumatica come avviene
generalmente nelle fratture articolari. Inoltre particolarmente dolorosa, la
pressione a livello ant-med. ginocchio sin con limitazione della possibilità
anche di assumere la posizione inginocchiata. Da rilevare che gli stati di
condropatia seguenti a fratture articolari sono progressivi ed evolutivi in
peggioramento nel tempo.
Nesso di causalità:
Gonalgia sin., con legg. zoppia in esiti frattura piatto tibiale ginocchio sin.
con importanti complicazioni neuropatiche in verosimile lesione nervo Safeno.
Valutazione medica: Si
ritiene che la situazione clinica della sig.ra __________ causi una menomazione
piuttosto importante e durevole dell’integrità fisica della stessa, che,
considerando lo stato di discreta sofferenza cartilaginea, i disturbi dolorosi
su base neurogena e i modesti esiti cicatriziali antiestetici ginocchio sin,
possono nel complesso essere valutati almeno nel 10% (dieci per cento)
equamente.” (Doc. 398 = A2)
2.4.4
Per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Pertanto
i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono
essere considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti
da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
L’Alta
Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________
hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente
in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.
STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996
nella causa A., U 49/95).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Questo aspetto è stato
ricordato dall'Alta Corte in una sentenza I 414/05 del 18 dicembre 2006, nella
quale, a proposito dei certificati di medici esteri, si è così espressa:
"
3.3
Questa Corte non può tuttavia aderire alla
tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott.
I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore
probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto
sanitario non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto
svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di
valutazione all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in
Svizzera. Non va infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione
dell'invalidità, che secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto
economico e non medico, il compito del medico consiste esclusivamente nel porre
un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano
ritenere i primi giudici, il corretto adempimento di tale compito non
presuppone necessariamente specifiche conoscenze giuridiche. In particolare,
non si vede per quale ragione i criteri, prettamente medici, di valutazione
dell'incapacità lavorativa in una concreta attività professionale debbano
divergere a dipendenza che essi siano formulati da un medico __________ oppure __________.
Sia infine ancora aggiunto che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un
rapporto medico ha valore di prova, non è determinante l'origine del mezzo di prova
(DTF
125.
V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;
Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266)."
E’
infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31
gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre
2002.
nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.4.5
In concreto,
chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che
l’apprezzamento enunciato dal medico __________, Dr. med. __________, che vanta
una vasta esperienza nel campo della medicina infortunistica e assicurativa,
relativo alle condizioni dell’arto inferiore sinistro dell’assicurata e alla
sua capacità lavorativa (cfr. consid. 2.4.3.; doc. 343), possa validamente
costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli
necessario procedere ad ulteriori atti istruttori (sul valore probatorio delle
valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del Tribunale federale U
350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che
"nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si
fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto
assicuratore.").
Al riguardo va ricordato
che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202.
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992.
in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991.
nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In effetti la valutazione
del Dr. med. __________ non contiene contraddizioni e presenta
tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere
riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare,
il sanitario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e
convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito del dossier dell’assicurata
comprensivo di tutti gli accertamenti medici effettuati, all’esame dei referti
radiologici e a numerose visite di quest’ultima (cfr. doc. 179, 208, 233, 249,
304, 343).
I pareri
formulati dal Dott. __________ non sono d’altronde tali da inficiare la
valutazione del medico __________.
In
particolare, nel rapporto relativo al consulto del marzo 2007 (cfr. doc. 352 =
V2) il medico ha menzionato un’inabilità parziale temporanea con relative
percentuali senza, però, fare accenno alcuno alle limitazioni funzionali concrete
presentate dall’assicurata. Inoltre tale valutazione è stata espressa
precedentemente al momento in cui le condizioni dell’arto inferiore sinistro sono
state considerate stabilizzate (cfr. consid. 2.4.3.).
L’apprezzamento
del dicembre 2008, poi, si riferisce più che altro alla menomazione
dell’integrità fisica. Il medico non ha, al contrario, preso posizione circa
l’esigibilità lavorativa dell’insorgente.
E’, altresì, utile
evidenziare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente
deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.
STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova
ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF
124.
I 175 consid. 4; DTF
122.
V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en
droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert
Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
In
simili condizioni, questa Corte non ha motivo di distanziarsi dal giudizio dell’CO
1.
che, fondandosi sull’apprezzamento del Dr. med. __________, ha ritenuto
l’assicurata in grado di esercitare a tempo pieno e con rendimento completo
un’attività più leggera della sua occupazione abituale di tecnico
bruciatorista.
Giova,
infine, rilevare che le opportunità di reperire un'attività conciliabile con i
disturbi accusati dall'assicurata, non devono essere considerate nel caso
presente irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale
(cfr. RCC 1991, p. 332 consid. 3b e 1989, p. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1
p. 67 consid. 5c).
In questo
contesto, va rammentato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato
del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica ed astratta implicante, da
una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e,
dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma
di posti di lavoro diversificati (cfr. STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3.; DTF 110 V 273 e Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).
Certo, non possono essere ignorati gli sforzi e gli inconvenienti
che la messa a profitto della residua capacità lavorativa comporterà per
l’insorgente. Ciò nondimeno, essi non appaiono nè sproporzionati nè
inesigibili, ricordato ancora che secondo un principio generale del diritto
delle assicurazioni sociali, l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto
quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (obbligo di ridurre
il danno cfr. STFA P 2/06 del 18 agosto 2006; DTF 123 V 96 consid. 4c; DTF 113
V 28 consid. 4a e riferimenti ivi citati).
Se,
malgrado tale impegno, un'occupazione confacente non è reperibile in concreto,
questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la
nozione di mercato equilibrato del lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni
non è tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c;
RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 83).
Parimenti estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di
formazione dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla
sua determinazione.
Nella DTF
107.
V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità - ma lo stesso vale anche per l'assicurazione contro gli
infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della
sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di
apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione
(giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid.
5).
2.4.6
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,
l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2008 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V
174.
= RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasta vittima
dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 63'197.70 (cfr. doc.
380, 385, 369, 286).
.
Questo
dato, desunto dalle informazioni fornite direttamente dalla ditta __________ e
non contestato dalla ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.4.7
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in
Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in
quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione
è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella
sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
"
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora
pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la
propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente
conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico
riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato
considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in
caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei
redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però
soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante
del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta
nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
2.4.8
Nel caso in
esame per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurata,
l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli
accertamenti presso cinque aziende ticinesi. CO 1 ha indicato che dai medesimi
risulta che nelle attività leggere che l'insorgente sarebbe in grado di
esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali, e meglio il
cablatore presso la __________ di __________, la cassiera di negozio do-it presso
____________________, l’operaia di fabbrica presso la ____________________, la
programmatrice presso la ____________________ e l’operaia addetta alla
fabbricazione di trapani presso la __________, i dipendenti di tali ditte
percepivano in media, nel 2008, un reddito annuo pari a fr. 45’808.--
(cfr. doc. 366).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata sopra, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale
dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti
presentati dall'assicurata, sul salario massimo e minimo, così come sul salario
medio.
In
effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 366 si evince che sono 85 i
posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo
ammontano, rispettivamente, a fr. 29’249.-- e a fr. 65’819.--, e infine che
quello medio è di fr. 43’384.--.
Il TCA
constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF resistente (fr.
45'808.--) è superiore del 5.29% rispetto alla media dei salari medi
(fr. 43'384.--).
In base
alla giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della
rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.
In una
sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa
conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA
35.2005.90
del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso
di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio
tollerati scostamenti sino al 10%).
Inoltre
questa Corte ritiene che i cinque posti di lavoro segnalati CO 1 rispettino le
limitazioni funzionali presentate dalla ricorrente e descritte dal medico di __________
(cfr. doc. 343; consid. 2.4.3.).
In
effetti, da una parte, tali impieghi richiedono soltanto una formazione
empirica. Dall’altra, gli stessi implicano il sollevamento di pesi di al
massimo 10kg e vanno svolti principalmente in posizione seduta (cfr. doc. 366).
Per
quanto attiene all’attività di programattrice presso la __________, la quale
prevede talvolta la posizione seduta e spesso la posizione in piedi, va
osservato che in ogni caso il Dr. med. __________ ha indicato che la ricorrente
può spesso assumere la posizione di lunga durata in piedi (cfr. doc. 343;
consid. 2.4.3).
Ne
discende che il reddito da invalido è stato validamente determinato in base
alle DPL.
Esso
ammonta a fr. 45’808.--.
Decurtazioni
sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare
in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa
modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
Il grado
di invalidità della ricorrente - stabilito confrontando i fr. 45'808.-- al
reddito che essa avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 63'197.70 (cfr. consid. 2.4.6.) - è del 27.52%,
arrotondato al 28% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid.
3.2
= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41.
Nella
misura in cui, con la decisione su opposizione impugnata, CO 1 ha riconosciuto
a RI 1 una rendita di invalidità del 28%, il suo ricorso deve essere respinto.
2.5
Indennità
per menomazione dell’integrità
2.5.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica, mentale o psichica.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante
se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla capacità di
guadagno, è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
Questi
concetti sono stati ribaditi in un sentenza U 349/06 dell11 luglio 2007 nel
quale il Tribunale federale ha rilevato:
"
Occorre poi ricordare al ricorrente, come già
spiegato dal giudice cantonale, che secondo giurisprudenza la menomazione
dell'integrità è valutata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo
profilo, l'IMI si distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del
diritto civile, per il quale si procede ad una valutazione individuale del
danno avuto riguardo alle particolarità del caso. Contrariamente alla
valutazione del torto morale secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI
può prendere a base criteri medici di carattere generale, risultanti da esami
comparativi di postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle
specifiche limitazioni che la lesione è suscettibile di comportare per un
determinato assicurato. In altri termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle
circostanze del caso concreto, ma da una valutazione medico-teorica del danno
alla salute fisica o psichica, prescindendo da fattori di carattere soggettivo
(DTF
115.
V 147 consid. 1; cfr. DTF
133.
V 224). In quest'ordine di idee, la Corte cantonale ha rettamente
rilevato che la circostanza che l'insorgente, a causa delle conseguenze
dell'infortunio, possa essere stato costretto a modificare le proprie abitudini
di vita, non può essere presa in considerazione nella valutazione della
menomazione all'integrità di cui è portatore."
2.5.3
Secondo
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella
elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988
U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più
infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio
complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF; cfr. SVR 2008 UV Nr. 10).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5.4
L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,
p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
Al
riguardo in una sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha
rilevato:
"
3.4
La table 1.2. prévoit, en ce qui concerne
l'épaule, un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 pour cent pour une épaule
bloquée en adduction, de 10 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés
au dessus de l'horizontale, et de 15 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à
l'horizontale. En l'espèce, il ressort des constatations du docteur E.________
- qui se fondent sur un examen clinique approfondi et dont il n'y a pas lieu de
remettre en cause l'exactitude - que la mobilité de l'épaule est réduite
jusqu'à l'horizontale (l'abduction active atteint l'horizontal tandis que la
flexion active est possible un peu au dessus de l'horizontal). Le taux de 15
pour cent retenu par la CNA et les premiers juges correspond dès lors bien au
handicap du recourant."
2.5.5
Nel caso
di specie l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del Dr. med. __________,
ha negato all’assicurata il diritto a un’IMI.
Questa la valutazione che
il medico __________ ha espresso in occasione della visita medica di chiusura
del 14 aprile 2008:
" REFERTO
Diagnosi: frattura al piatto tibiale
esterno, tibia sinistra. Il 30.1.2004 osteosintesi mediante due viti e il
7.9.2004
artroscopia diagnostica – resezione plica infra-patellare più AMO
ginocchio sinistro da parte del dott. __________.
Residuano irregolarità lievi dello strato
cartilagineo femoro-tibiale con cicatrice esterna del ginocchio affossata e
riferita dolente ed esiti di successivo intervento di asportazione granuloma cicatriziale.
VALUTAZIONE
Non si arriva a un livello minimo per poter
valutare una IMI.
GIUSTIFICAZIONE
La tabella Suva 5 considera, come lesione
minima valutabile, un’artrosi media del ginocchio, che non è la condizione in
cui si trova oggi la paziente.” (Doc. 342)
Come già esposto sopra
(cfr. consid. 2.4.3.), il Dott. __________, nel marzo 2007, ha indicato che il
danno biologico (concetto giuridico __________ corrispondente alla menomazione
all’integrità fisica, mentale o psichica ai sensi della Lainf; cfr. STCA
35.2008.92
dell’11 marzo 2009 consid. 2.8.) era valutabile nel 16% (cfr. doc.
352.
= V2).
Nel mese di dicembre 2008
egli ha poi attestato una menomazione importante e durevole dell’integrità
fisica e che, considerando lo stato di discreta sofferenza
cartilaginea, i disturbi dolorosi su base neurogena e i modesti esiti
cicatriziali antiestetici del ginocchio sinistro, poteva nel complesso essere
valutata almeno nel 10% equamente (Doc. 398 = A2).
Questa
Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico,
attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto ritiene che il
medico __________ abbia reso il proprio referto sulla base di accertamenti
approfonditi e completi in piena conoscenza dell’incarto.
Il Dr.
med. __________ ha, inoltre, esposto dettagliatamente e in modo
convincente i motivi per cui, nel caso concreto, il grado di menomazione
durevole non raggiunge almeno il 5%.
In
particolare, se si considera che la Tabella 5.2 allestita dall'CO 1 afferente
alla menomazione all’integrità risultante da artrosi prevede che solo l’artrosi
media del ginocchio giustifica l’attribuzione di un’indennità, la conclusione
del Dr. med. __________ - secondo cui, residuando unicamente irregolarità lievi
dello strato cartilagineo femoro-tibiale (cfr. RM del ginocchio sinistro del
gennaio 2007, doc. 237), il grado di IMI non raggiunge il 5% (cfr. doc. 342) -
può essere fatta propria dal TCA.
Inoltre,
relativamente alla cicatrice esterna al ginocchio, la tabella 18 relativa alla menomazione
all'integrità in caso di danni alla pelle indica che per cicatrici da
bruciature si attribuisce, secondo la gravità e l'estensione, un'IMI dal 5%
fino al 50%.
E’
specificato che per cicatrici sul volto o alle mani viene assegnata un’IMI più elevata
rispetto ai casi di cicatrici in zone coperte del corpo.
In casu
la cicatrice al ginocchio si trova in una zona del corpo poco visibile. La
medesima è stata d’altronde definita dal Dott. __________ stesso come modesta
(cfr. doc. 398 = A2).
Di conseguenza il fatto
che per tale cicatrice non sia stata riconosciuta un’IMI non risulta censurabile.
A titolo di confronto è,
altresì, utile segnalare che questa Corte, con sentenza 35.2003.53 del 1° marzo
2004, confermata dall’Alta Corte con giudizio U 102/04 del 20 settembre 2004,
ha ritenuto adeguata un’IMI del 5% nel caso di un assicurato presentante una cicatrice sul viso, relativa a una ferita con una motosega, che si
estendeva dalla radice del naso alla fronte sopra il sopracciglio sinistro.
La
menomazione appena citata risulta più grave di quella lamentata dall’assicurata.
Del resto
questo Tribunale non risulta confrontato con validi indizi concreti
suscettibili di far dubitare della fondatezza della valutazione formulata dal
Dr. med. __________.
Il Dott. __________
ha indicato che l’assicurato avrebbe diritto a un’IMI, quantificata dapprima
nel 16% e poi ridotta al 10%, senza motivare dettagliatamente la sua
affermazione, bensì limitandosi a fare riferimento a una discreta sofferenza
cartilaginea, a esiti cicatriziali modesti e a disturbi dolorosi su base
neurogena (cfr. doc. 398 = A2).
A
quest’ultimo riguardo è utile osservare che il Dr. med. __________, già nel
novembre 2006, aveva, però, rilevato uno stato neurologico nella norma,
ad eccezione di una ipo e disestesia nel territorio di innervazione del nervo
safeno sinistro presumibilmente dovuta a neurinomi lungo il suo decorso (cfr.
doc. 221).
Il Prof.
Dr. med. __________, che il 30 maggio 2007 ha operato l’assicurata, asportando una
piccola cisti sebacea a livello mediale del ginocchio sinistro (cfr. doc. 269),
il 6 dicembre 2007 ha altresì affermato che una lieve zona, alla percussione,
provocava una lieve elettrizzazione: si trattava di una zona corrispondente al
decorso del nervo infrapatellare (ramo del nervo safeno; cfr. STCA 35.2007.28 del 19 novembre 2007
confermata dal TF con giudizio 8C_820/2007 del 29 ottobre 2008), che comunque
presentava una sensibilità intatta nella zona tuberositaria (cfr. doc. 305).
E’ vero
che il Dr. med. __________, nel febbraio 2008, ha indicato che a suo parere la
sintomatologia algica era legata a un neuroma del ramo infrapatellare del nervo
safeno (cfr. doc. 324: consid. 2.4.3.).
E’
altrettanto vero, tuttavia, che il medico appena menzionato ha precisato che il
problema principale era comunque connesso ai dolori intra-articolari (cfr. doc.
324; consid. 2.4.3.).
Inoltre,
in ogni caso, per una simile diagnosi non è prevista un’IMI (cfr. Allegato 3
all’OAINF; tabelle allestite dall’CO 1).
Giova,
infine, ribadire che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla
base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati
che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità
sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per
tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze
particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico
della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi
(cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi
menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre
2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr.,
altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach
Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo
1998, p. 40s.).
In questo senso le sofferenze soggettive patite dall'assicurata, non
possono essere prese in considerazione nella valutazione dell'indennità per
menomazione all'integrità.
In simili
condizioni, nel caso presente non si rivelano necessari ulteriori approfondimenti
medici (cfr. consid. 2.4.5.).
La decisione su
opposizione del 17 dicembre 2008 merita di essere confermata anche nella misura
in cui all’assicurata è stata negata un’IMI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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