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Decisione

35.2009.7

1/04 inf.quale passeggera di una moto:frattura piatto tibiale.10/08:rendita28% ma non IMI.In grado di esercitare al100%attiv.+leggera di quella abituale di tecnico bruciatorista.Reddito da inv.:DPL. G

22 giugno 2009Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti materiali per stabilire l’entità della rendita a cui ha diritto

l’assicurata e l’eventuale diritto a un’IMI si determinano, in ogni caso,

secondo il diritto svizzero.

Anche a

seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del

Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro

famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv.

1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005

nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del

Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un

infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato

competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova

l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate

dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale

Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

Orbene,

l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i

del Regolamento, la ricorrente era assicurata al momento della domanda di

prestazioni, è CO 1, l'assicurata in questione trovandosi, nel momento

determinante, ad esercitare esclusivamente un'attività subordinata in

territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettata alla legislazione

di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile

2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi

menzionati; nonché STCA del 12 aprile 2006 nella causa C., inc. n. 35.2005.57).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.4. Rendita

di invalidità

2.4.1 Giusta l'art.

18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a

seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in

RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente

all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente

art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che

non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della

LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del

22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non

ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto

dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I

162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in

capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato

del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella

situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino

(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4.3

Dalle carte

processuali si evince che il 26 gennaio 2004 RI 1 è rimasta vittima di un

incidente della circolazione stradale in sella, quale passeggera, a una

motocicletta (cfr. consid. 1.1.).

Essa ha

riportato la frattura del piatto tibiale esterno della tibia sinistra (cfr.

doc. 5).

Il 30

gennaio 2004 RI 1 è stata sottoposta a un intervento di osteosintesi del piatto

tibiale esterno della tibia sinistra presso l’Ospedale __________ (cfr. doc.

13).

Inoltre

il 7 settembre 2004 il Dr. med. __________, medico aggiunto di ortopedia, ha

proceduto all’asportazione dei mezzi di sintesi, come pure all’artroscopia del

ginocchio sinistro con resezione di una plica infrapatellare (cfr. doc. 44).

Il Dr.

med. __________, spec. FMH in neurologia, il 2 novembre 2006, ha

rilevato una ipo e disestesia nel territorio di innervazione del nervo safeno

sinistro, come pure la presenza di 3 noduli di cui 2 di piccole dimensioni e

uno di dimensioni maggiori all’incirca lungo il percorso del nervo safeno

sinistro. Il restante stato neurologico è risultato nella norma. Il neurologo

ha puntualizzato che i dati ottenuti sembravano proprio orientare verso un blocco

di conduzione per il nervo safeno sinistro nel suo tratto prossimale, presumibilmente

a causa di neurinomi lungo il suo decorso (cfr. doc. 221).

Nel marzo

2007.

l’assicurata è stata esaminata dal Dott. __________, medico chirurgo,

spec. in ortopedia e medicina dello sport a __________. Dal relativo referto

emerge quanto segue:

"

(…)

Sintomatologia soggettiva

ed es. obiettivo: ginocchio sin. asciutto, legg. Zoppia antalgica, vi è

ipomiotrofia coscia sin con circonferenza a 10 cm soprarotulea = 39 cm e 40.5

cm a dx, si rileva moderato deficit articolare con flesso-estensione ginocchio

sin = 0-140°, a dx = 0-160°. Alla flesso-estensione ginocchio sin si rileva

moderato scatto mediale. Inoltre a sin il ginocchio in massima estensione

appare moderatamente recurvato.Vi sono 3 piccole cicatrici ant. e med. in esiti

di portali artroscopici, quella ant-mediale è molto dolente e si accentua alla

palpazione. Vi è inoltre cicatrice est. ginocchio sin di circa 3 cm

discretamente dolente e dolenti alla palpazione sono pure i compartimenti est.

e soprattutto int. ginocchio sin. Si rileva S. Apley dolente e inginocchiamento

molto dolente. Vi è inoltre ipo-disestesia a livello ginocchio sin. a livello

nervo Safeno. Polsi pedini presenti.

CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI.

OSSERVAZIONI

Nesso di causalità:

Gonalgia sin. con legg. zoppia in esiti frattura piatto tibiale ginocchio sin.

con importanti complicazioni neuropatiche in verosimile lesione nervo Safeno.

Valutazione medico legale:

Si ritiene la sig.ra __________ guarita con postumi con un periodo di:

1) ITT: 60gg

2) IPT al 75%: 360 gg

3) IPT al 50%: 100 gg

4) IPT al 25%: 540 gg

5) Danno biologico

valutabile nel 16% (sedici per cento) equamente.” (Doc. 352 = V2)

Il Dr.

med. __________, spec. FMH in reumatologia e medico __________, il 26 marzo

2007, relativamente a una visita di chiusura del 28 febbraio 2007, ha indicato,

da un lato, che oggettivamente la palpazione delle tumefazioni era dolente e la

cicatrice presentava una depressione con scatto all’emirima articolare mediale

del ginocchio sinistro. Dall’altro, che soggettivamente l’assicurata accusava

dolore iperalgesico al ginocchio irradiato dai punti dolenti e incapacità a

portare a termine otto ore lavorative, potendo al massimo arrivare a 4, durante

le quali, però, a volte le capitava di dover eseguire sforzi comportanti dolore

se il carico era elevato (cfr. doc. 249 pag. 6).

Il medico

__________, circa l’esigibilità lavorativa dell’assicurata, ha espresso la

seguente valutazione:

"

Le lesioni riscontrate determinano le seguenti

limitazioni: talvolta la paziente può sollevare pesi tra 25 e 45 kg sino

all’altezza dei fianchi. Mai pesi oltre 45 kg.

Di rado può maneggiare

attrezzi pesanti. Mai può assumere la posizione inginocchiata. Talvolta può

assumere la posizione di lunga durata in piedi. Talvolta può camminare oltre i

50.

metri. Di rado può camminare per lunghi tratti. Di rado può camminare su

terreni accidentati. Di rado può salire le scale e le scale a pioli.” (Doc. 249

pag. 6)

Il Dr.

med. __________ ha comunque precisato che prima di procedere alla definizione e

chiusura del caso con valutazione dell’IMI, la ricorrente sarebbe stata inviata

presso il Dr. med. __________ per verificare la possibilità di una revisione

chirurgica della cicatrice dolorosa a livello del ginocchio (cfr. doc. 249 pag.

6).

Da un

aggiornamento del 20 marzo 2007 risulta che il Dr. med. __________ ha

consigliato un intervento sui noduletti cutanei. Lo specialista ha, invece,

indicato che una correzione della cicatrice sulla testa della fibula non

avrebbe portato a nulla (cfr. doc. 249 pag. 6; 248).

Il 30

maggio 2007 l’insorgente è stata operata dal Prof. Dr. med. __________, spec.

FMH in chirurgia e traumatologia, il quale ha asportato una piccola cisti

sebacea a livello mediale del ginocchio sinistro (cfr. doc. 269).

Il Prof. __________,

il 6 dicembre 2007, ha attestato che lo stato del ginocchio sinistro

dell’assicurata poteva essere considerato definitivo e al massimo suscettibile

di miglioramenti spontanei. Egli ha, altresì, aggiunto che lo stesso poteva

dirsi per le parti molli mediali, sia alla coscia distale che alla tibia

prossimale che sono state soggette durante l’incidente di motocicletta a una

grossa contusione, dalla quale sono poi esitati probabilmente i noduli e le

iperpatie del nervo infrapatellare. Il chirurgo, in proposito, ha specificato

che dal punto di vista istologico, uno dei noduli biopsiati ha mostrato una necrosi

lipidica tipica della contusione. Egli ha sconsigliato assolutamente ulteriori

misure di correzione del sottocute di una gamba che, nell’aspetto generale,

appaiva normalmente configurata tranne che per le piccole cicatrici residue. Il

Prof. __________ ha, infine, evidenziato che, dal punto di vista

endoarticolare, la perfetta flessibilità del ginocchio, fino negli ultimi gradi

di flessione, la stabilità legamentare e l’assenza di versamenti, facevano ben

pensare per il futuro (cfr. doc. 305).

Dal

rapporto dell’8 febbraio 2008 allestito dal Dr. med. __________, capo servizio

di chirurgia della mano presso l’Ospedale __________, che ha visitato

l’assicurata come richiestogli dall’CO 1 al fine di formulare una seconda

opinione, emerge che:

"

(…)

Ho discusso a lungo con la

paziente che la maggior parte dei dolori riferiti al ginocchio sono legati all’incidente

da lei riportato, con le conseguenze biomeccaniche conseguenti e all’intervento

chirurgico di riduzione ed osteosintesi che ha portato nel tempo alla

guarigione. La sintomatologia algica ora presente è chiaramente di natura

osteoarticolare (intra-articolare). La difficoltà ad accovacciarsi e la clinica

positiva per una condropatia femoro-rotulea (scrosci articolari compresi)

sembrano confermare quanto sopra riportato.

Riguardo la presenza di

neoformazioni in sede mediale, l’asportazione anche di una sola di esse ha

portato a una sola parziale remissione della sintomatologia algica. Tale

sintomatologia algica tuttavia è legata, a mio parere, a un neuroma del ramo

infrapatellare del nervo safeno. Sconsiglio un intervento di réprise

chirurgica, cauterizzazione del nervo con un intascamento propri per la

coesistenza di una problematica più prossimale.

A scopo antalgico, avendo

già fallito le strategie con le infiltrazioni locali e i cerotti di Neurodol,

propongo l’esecuzione di un ciclo di Vibradol, apparecchio piuttosto utile in

affezioni similari a carico dell’arto superiore. Per ciò che attiene ai dolori

intra-articolari (problema principale) con scrosci alla mobilizzazione

articolare, ho consigliato alla paziente di proseguire con l’utilizzo dei plantari,

le corse su terreni morbidi, l’uso della cyclette e ginnastica in acqua per il

rinforzo della muscolatura quadricipitale, tuttora ipotonica ed ipertrofica.

Per ciò che riguarda la cicatrice anti-estetica sul lato esterno del ginocchio

(sula testa della fibula) sconsiglio si eseguire una chelopolastica e

l’esecuzione di un piccolo lembo di avanzamento “random pattern” perché si

correrebbe il rischio di avere una nuova cicatrice ancor più lunga e ancor più

anti-estetica. Tale reperto non infastidisce in modo importante la paziente e a

maggior ragione non ritengo sia da toccare.” (Doc. 324)

Il 14

aprile 2008 ha avuto luogo una nuova visita medica __________.

Il Dr.

med. __________ ha formulato la seguente diagnosi:

"

- Diagnosi: frattura al piatto tibiale

esterno, tibia sinistra. Il 30.1.2004

osteosintesi mediante

due viti e il 7.9.2004 artroscopia diagnostica – resezione plica

infra-patellare più AMO ginocchio sinistro da parte del dott. __________.

-

Residuano irregolarità lievi dello strato cartilagineo femoro-tibiale ed

estesa zona cicatriziale a livello della parte laterale anteriore della tibia

che interessa la pelle, il sottocute, l’inserzione dell’apparato capsulare alla

tibia ma anche l’osso, in stato dopo asportazione delle viti. Successivo

intervento di asportazione granuloma cicatriziale.” (Doc. 343 pag. 9)

Egli ha,

poi, così apprezzato il caso dell’insorgente:

"

Oggettivamente

palpazione delle tumefazioni dolenti e depressione della cicatrice con scatto

all’emirima articolare mediale del ginocchio sinistro.

Soggettivamente dolore iperalgesico al ginocchio irradiato dai punti dolenti.

Procedere terapeutico

La cura medica degli

specialisti che l’hanno visitata è considerata terminata ad esclusione della

FKT (è stata consigliata anche la corsa) e non è stato indicato utile eseguire

ulteriori riprese chirurgiche)

Capacità lavorativa

Riprende in misura massima

possibile

ESIGIBILITA’ DEL LAVORO

Le lesioni riscontrate

determinano le seguenti limitazioni: talvolta la paziente può sollevare pesi

tra 25 e 45 kg sino all’altezza dei fianchi; vista la costituzione e l’esilità

della paziente, questo può anche considerarsi normale. Mai pesi oltre 45 kg

(vedi sopra). Di rado può maneggiare attrezzi pesanti (vedi sopra). Mai può

assumere la posizione inginocchiata. Può assumere la posizione inginocchiata

talvolta ma piegando esclusivamente il ginocchio destro, evitando di piegare il

ginocchio sinistro. Spesso può assumere la posizione di lunga durata in piedi.

Spesso può camminare oltre i 50 metri. Talvolta può camminare per lunghi tratti.

Di rado può camminare su terreni accidentati. Talvolta può salire le scale. Di

rado le scale a pioli.” (Doc. 343 pag. 9)

Da un

ulteriore rapporto del 1° dicembre 2008 del Dott. __________ si evince che:

"

Trattasi di frattura piatto tibiale ginocchio

sin. trattata con 2 viti. Quindi artroscopia controllo con sezione plica

sinoviale e AMO. A tutto questo è seguito uno sviluppo di 1-3 neuromi

anti-mediali ginocchio sin, a livello nervo Safeno con implicazioni neuropatiche

molto dolorose, in particolare alla palpazione locale. Vi è inoltre moderato dolore

tricompartimentale, per uno stato degenerativo cartilagineo specie

femoro-rotuleo. Ciò causa moderato dolore alla deambulazione specie in discesa

e all’accovacciamento. Tale situazione di deterioramento cartilagineo è

verosimilmente in evoluzione peggiorativa post-traumatica come avviene

generalmente nelle fratture articolari. Inoltre particolarmente dolorosa, la

pressione a livello ant-med. ginocchio sin con limitazione della possibilità

anche di assumere la posizione inginocchiata. Da rilevare che gli stati di

condropatia seguenti a fratture articolari sono progressivi ed evolutivi in

peggioramento nel tempo.

Nesso di causalità:

Gonalgia sin., con legg. zoppia in esiti frattura piatto tibiale ginocchio sin.

con importanti complicazioni neuropatiche in verosimile lesione nervo Safeno.

Valutazione medica: Si

ritiene che la situazione clinica della sig.ra __________ causi una menomazione

piuttosto importante e durevole dell’integrità fisica della stessa, che,

considerando lo stato di discreta sofferenza cartilaginea, i disturbi dolorosi

su base neurogena e i modesti esiti cicatriziali antiestetici ginocchio sin,

possono nel complesso essere valutati almeno nel 10% (dieci per cento)

equamente.” (Doc. 398 = A2)

2.4.4

Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Pertanto

i referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono

essere considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti

da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

L’Alta

Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________

hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.

STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996

nella causa A., U 49/95).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Questo aspetto è stato

ricordato dall'Alta Corte in una sentenza I 414/05 del 18 dicembre 2006, nella

quale, a proposito dei certificati di medici esteri, si è così espressa:

"

3.3

Questa Corte non può tuttavia aderire alla

tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott.

I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore

probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto

sanitario non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto

svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di

valutazione all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in

Svizzera. Non va infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione

dell'invalidità, che secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto

economico e non medico, il compito del medico consiste esclusivamente nel porre

un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano

ritenere i primi giudici, il corretto adempimento di tale compito non

presuppone necessariamente specifiche conoscenze giuridiche. In particolare,

non si vede per quale ragione i criteri, prettamente medici, di valutazione

dell'incapacità lavorativa in una concreta attività professionale debbano

divergere a dipendenza che essi siano formulati da un medico __________ oppure __________.

Sia infine ancora aggiunto che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un

rapporto medico ha valore di prova, non è determinante l'origine del mezzo di prova

(DTF

125.

V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;

Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266)."

E’

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31

gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre

2002.

nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.4.5

In concreto,

chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che

l’apprezzamento enunciato dal medico __________, Dr. med. __________, che vanta

una vasta esperienza nel campo della medicina infortunistica e assicurativa,

relativo alle condizioni dell’arto inferiore sinistro dell’assicurata e alla

sua capacità lavorativa (cfr. consid. 2.4.3.; doc. 343), possa validamente

costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli

necessario procedere ad ulteriori atti istruttori (sul valore probatorio delle

valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del Tribunale federale U

350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che

"nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio

consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si

fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto

assicuratore.").

Al riguardo va ricordato

che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In effetti la valutazione

del Dr. med. __________ non contiene contraddizioni e presenta

tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare,

il sanitario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e

convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito del dossier dell’assicurata

comprensivo di tutti gli accertamenti medici effettuati, all’esame dei referti

radiologici e a numerose visite di quest’ultima (cfr. doc. 179, 208, 233, 249,

304, 343).

I pareri

formulati dal Dott. __________ non sono d’altronde tali da inficiare la

valutazione del medico __________.

In

particolare, nel rapporto relativo al consulto del marzo 2007 (cfr. doc. 352 =

V2) il medico ha menzionato un’inabilità parziale temporanea con relative

percentuali senza, però, fare accenno alcuno alle limitazioni funzionali concrete

presentate dall’assicurata. Inoltre tale valutazione è stata espressa

precedentemente al momento in cui le condizioni dell’arto inferiore sinistro sono

state considerate stabilizzate (cfr. consid. 2.4.3.).

L’apprezzamento

del dicembre 2008, poi, si riferisce più che altro alla menomazione

dell’integrità fisica. Il medico non ha, al contrario, preso posizione circa

l’esigibilità lavorativa dell’insorgente.

E’, altresì, utile

evidenziare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente

deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.

STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova

ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124.

I 175 consid. 4; DTF

122.

V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en

droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert

Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

In

simili condizioni, questa Corte non ha motivo di distanziarsi dal giudizio dell’CO

1.

che, fondandosi sull’apprezzamento del Dr. med. __________, ha ritenuto

l’assicurata in grado di esercitare a tempo pieno e con rendimento completo

un’attività più leggera della sua occupazione abituale di tecnico

bruciatorista.

Giova,

infine, rilevare che le opportunità di reperire un'attività conciliabile con i

disturbi accusati dall'assicurata, non devono essere considerate nel caso

presente irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale

(cfr. RCC 1991, p. 332 consid. 3b e 1989, p. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1

p. 67 consid. 5c).

In questo

contesto, va rammentato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato

del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica ed astratta implicante, da

una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e,

dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma

di posti di lavoro diversificati (cfr. STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3.; DTF 110 V 273 e Jean-Maurice

Frésard/Margit Moser-Szeless in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).

Certo, non possono essere ignorati gli sforzi e gli inconvenienti

che la messa a profitto della residua capacità lavorativa comporterà per

l’insorgente. Ciò nondimeno, essi non appaiono nè sproporzionati nè

inesigibili, ricordato ancora che secondo un principio generale del diritto

delle assicurazioni sociali, l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto

quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (obbligo di ridurre

il danno cfr. STFA P 2/06 del 18 agosto 2006; DTF 123 V 96 consid. 4c; DTF 113

V 28 consid. 4a e riferimenti ivi citati).

Se,

malgrado tale impegno, un'occupazione confacente non è reperibile in concreto,

questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la

nozione di mercato equilibrato del lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni

non è tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c;

RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 83).

Parimenti estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di

formazione dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla

sua determinazione.

Nella DTF

107.

V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione

per l'invalidità - ma lo stesso vale anche per l'assicurazione contro gli

infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della

sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di

apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione

(giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid.

5).

2.4.6

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2008 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V

174.

= RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasta vittima

dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 63'197.70 (cfr. doc.

380, 385, 369, 286).

.

Questo

dato, desunto dalle informazioni fornite direttamente dalla ditta __________ e

non contestato dalla ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.4.7

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione

è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora

pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la

propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico

riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

2.4.8

Nel caso in

esame per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurata,

l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli

accertamenti presso cinque aziende ticinesi. CO 1 ha indicato che dai medesimi

risulta che nelle attività leggere che l'insorgente sarebbe in grado di

esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali, e meglio il

cablatore presso la __________ di __________, la cassiera di negozio do-it presso

____________________, l’operaia di fabbrica presso la ____________________, la

programmatrice presso la ____________________ e l’operaia addetta alla

fabbricazione di trapani presso la __________, i dipendenti di tali ditte

percepivano in media, nel 2008, un reddito annuo pari a fr. 45’808.--

(cfr. doc. 366).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata sopra, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale

dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti

presentati dall'assicurata, sul salario massimo e minimo, così come sul salario

medio.

In

effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 366 si evince che sono 85 i

posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo

ammontano, rispettivamente, a fr. 29’249.-- e a fr. 65’819.--, e infine che

quello medio è di fr. 43’384.--.

Il TCA

constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF resistente (fr.

45'808.--) è superiore del 5.29% rispetto alla media dei salari medi

(fr. 43'384.--).

In base

alla giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della

rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.

In una

sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa

conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA

35.2005.90

del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso

di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio

tollerati scostamenti sino al 10%).

Inoltre

questa Corte ritiene che i cinque posti di lavoro segnalati CO 1 rispettino le

limitazioni funzionali presentate dalla ricorrente e descritte dal medico di __________

(cfr. doc. 343; consid. 2.4.3.).

In

effetti, da una parte, tali impieghi richiedono soltanto una formazione

empirica. Dall’altra, gli stessi implicano il sollevamento di pesi di al

massimo 10kg e vanno svolti principalmente in posizione seduta (cfr. doc. 366).

Per

quanto attiene all’attività di programattrice presso la __________, la quale

prevede talvolta la posizione seduta e spesso la posizione in piedi, va

osservato che in ogni caso il Dr. med. __________ ha indicato che la ricorrente

può spesso assumere la posizione di lunga durata in piedi (cfr. doc. 343;

consid. 2.4.3).

Ne

discende che il reddito da invalido è stato validamente determinato in base

alle DPL.

Esso

ammonta a fr. 45’808.--.

Decurtazioni

sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare

in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa

modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

Il grado

di invalidità della ricorrente - stabilito confrontando i fr. 45'808.-- al

reddito che essa avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 63'197.70 (cfr. consid. 2.4.6.) - è del 27.52%,

arrotondato al 28% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid.

3.2

= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41.

Nella

misura in cui, con la decisione su opposizione impugnata, CO 1 ha riconosciuto

a RI 1 una rendita di invalidità del 28%, il suo ricorso deve essere respinto.

2.5

Indennità

per menomazione dell’integrità

2.5.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica, mentale o psichica.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante

se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla capacità di

guadagno, è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

Questi

concetti sono stati ribaditi in un sentenza U 349/06 dell11 luglio 2007 nel

quale il Tribunale federale ha rilevato:

"

Occorre poi ricordare al ricorrente, come già

spiegato dal giudice cantonale, che secondo giurisprudenza la menomazione

dell'integrità è valutata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo

profilo, l'IMI si distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del

diritto civile, per il quale si procede ad una valutazione individuale del

danno avuto riguardo alle particolarità del caso. Contrariamente alla

valutazione del torto morale secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI

può prendere a base criteri medici di carattere generale, risultanti da esami

comparativi di postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle

specifiche limitazioni che la lesione è suscettibile di comportare per un

determinato assicurato. In altri termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle

circostanze del caso concreto, ma da una valutazione medico-teorica del danno

alla salute fisica o psichica, prescindendo da fattori di carattere soggettivo

(DTF

115.

V 147 consid. 1; cfr. DTF

133.

V 224). In quest'ordine di idee, la Corte cantonale ha rettamente

rilevato che la circostanza che l'insorgente, a causa delle conseguenze

dell'infortunio, possa essere stato costretto a modificare le proprie abitudini

di vita, non può essere presa in considerazione nella valutazione della

menomazione all'integrità di cui è portatore."

2.5.3

Secondo

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella

elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988

U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più

infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio

complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF; cfr. SVR 2008 UV Nr. 10).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5.4

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,

p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

Al

riguardo in una sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha

rilevato:

"

3.4

La table 1.2. prévoit, en ce qui concerne

l'épaule, un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 pour cent pour une épaule

bloquée en adduction, de 10 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés

au dessus de l'horizontale, et de 15 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à

l'horizontale. En l'espèce, il ressort des constatations du docteur E.________

- qui se fondent sur un examen clinique approfondi et dont il n'y a pas lieu de

remettre en cause l'exactitude - que la mobilité de l'épaule est réduite

jusqu'à l'horizontale (l'abduction active atteint l'horizontal tandis que la

flexion active est possible un peu au dessus de l'horizontal). Le taux de 15

pour cent retenu par la CNA et les premiers juges correspond dès lors bien au

handicap du recourant."

2.5.5

Nel caso

di specie l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del Dr. med. __________,

ha negato all’assicurata il diritto a un’IMI.

Questa la valutazione che

il medico __________ ha espresso in occasione della visita medica di chiusura

del 14 aprile 2008:

" REFERTO

Diagnosi: frattura al piatto tibiale

esterno, tibia sinistra. Il 30.1.2004 osteosintesi mediante due viti e il

7.9.2004

artroscopia diagnostica – resezione plica infra-patellare più AMO

ginocchio sinistro da parte del dott. __________.

Residuano irregolarità lievi dello strato

cartilagineo femoro-tibiale con cicatrice esterna del ginocchio affossata e

riferita dolente ed esiti di successivo intervento di asportazione granuloma cicatriziale.

VALUTAZIONE

Non si arriva a un livello minimo per poter

valutare una IMI.

GIUSTIFICAZIONE

La tabella Suva 5 considera, come lesione

minima valutabile, un’artrosi media del ginocchio, che non è la condizione in

cui si trova oggi la paziente.” (Doc. 342)

Come già esposto sopra

(cfr. consid. 2.4.3.), il Dott. __________, nel marzo 2007, ha indicato che il

danno biologico (concetto giuridico __________ corrispondente alla menomazione

all’integrità fisica, mentale o psichica ai sensi della Lainf; cfr. STCA

35.2008.92

dell’11 marzo 2009 consid. 2.8.) era valutabile nel 16% (cfr. doc.

352.

= V2).

Nel mese di dicembre 2008

egli ha poi attestato una menomazione importante e durevole dell’integrità

fisica e che, considerando lo stato di discreta sofferenza

cartilaginea, i disturbi dolorosi su base neurogena e i modesti esiti

cicatriziali antiestetici del ginocchio sinistro, poteva nel complesso essere

valutata almeno nel 10% equamente (Doc. 398 = A2).

Questa

Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto ritiene che il

medico __________ abbia reso il proprio referto sulla base di accertamenti

approfonditi e completi in piena conoscenza dell’incarto.

Il Dr.

med. __________ ha, inoltre, esposto dettagliatamente e in modo

convincente i motivi per cui, nel caso concreto, il grado di menomazione

durevole non raggiunge almeno il 5%.

In

particolare, se si considera che la Tabella 5.2 allestita dall'CO 1 afferente

alla menomazione all’integrità risultante da artrosi prevede che solo l’artrosi

media del ginocchio giustifica l’attribuzione di un’indennità, la conclusione

del Dr. med. __________ - secondo cui, residuando unicamente irregolarità lievi

dello strato cartilagineo femoro-tibiale (cfr. RM del ginocchio sinistro del

gennaio 2007, doc. 237), il grado di IMI non raggiunge il 5% (cfr. doc. 342) -

può essere fatta propria dal TCA.

Inoltre,

relativamente alla cicatrice esterna al ginocchio, la tabella 18 relativa alla menomazione

all'integrità in caso di danni alla pelle indica che per cicatrici da

bruciature si attribuisce, secondo la gravità e l'estensione, un'IMI dal 5%

fino al 50%.

E’

specificato che per cicatrici sul volto o alle mani viene assegnata un’IMI più elevata

rispetto ai casi di cicatrici in zone coperte del corpo.

In casu

la cicatrice al ginocchio si trova in una zona del corpo poco visibile. La

medesima è stata d’altronde definita dal Dott. __________ stesso come modesta

(cfr. doc. 398 = A2).

Di conseguenza il fatto

che per tale cicatrice non sia stata riconosciuta un’IMI non risulta censurabile.

A titolo di confronto è,

altresì, utile segnalare che questa Corte, con sentenza 35.2003.53 del 1° marzo

2004, confermata dall’Alta Corte con giudizio U 102/04 del 20 settembre 2004,

ha ritenuto adeguata un’IMI del 5% nel caso di un assicurato presentante una cicatrice sul viso, relativa a una ferita con una motosega, che si

estendeva dalla radice del naso alla fronte sopra il sopracciglio sinistro.

La

menomazione appena citata risulta più grave di quella lamentata dall’assicurata.

Del resto

questo Tribunale non risulta confrontato con validi indizi concreti

suscettibili di far dubitare della fondatezza della valutazione formulata dal

Dr. med. __________.

Il Dott. __________

ha indicato che l’assicurato avrebbe diritto a un’IMI, quantificata dapprima

nel 16% e poi ridotta al 10%, senza motivare dettagliatamente la sua

affermazione, bensì limitandosi a fare riferimento a una discreta sofferenza

cartilaginea, a esiti cicatriziali modesti e a disturbi dolorosi su base

neurogena (cfr. doc. 398 = A2).

A

quest’ultimo riguardo è utile osservare che il Dr. med. __________, già nel

novembre 2006, aveva, però, rilevato uno stato neurologico nella norma,

ad eccezione di una ipo e disestesia nel territorio di innervazione del nervo

safeno sinistro presumibilmente dovuta a neurinomi lungo il suo decorso (cfr.

doc. 221).

Il Prof.

Dr. med. __________, che il 30 maggio 2007 ha operato l’assicurata, asportando una

piccola cisti sebacea a livello mediale del ginocchio sinistro (cfr. doc. 269),

il 6 dicembre 2007 ha altresì affermato che una lieve zona, alla percussione,

provocava una lieve elettrizzazione: si trattava di una zona corrispondente al

decorso del nervo infrapatellare (ramo del nervo safeno; cfr. STCA 35.2007.28 del 19 novembre 2007

confermata dal TF con giudizio 8C_820/2007 del 29 ottobre 2008), che comunque

presentava una sensibilità intatta nella zona tuberositaria (cfr. doc. 305).

E’ vero

che il Dr. med. __________, nel febbraio 2008, ha indicato che a suo parere la

sintomatologia algica era legata a un neuroma del ramo infrapatellare del nervo

safeno (cfr. doc. 324: consid. 2.4.3.).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che il medico appena menzionato ha precisato che il

problema principale era comunque connesso ai dolori intra-articolari (cfr. doc.

324; consid. 2.4.3.).

Inoltre,

in ogni caso, per una simile diagnosi non è prevista un’IMI (cfr. Allegato 3

all’OAINF; tabelle allestite dall’CO 1).

Giova,

infine, ribadire che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla

base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati

che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità

sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per

tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze

particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico

della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi

(cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi

menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre

2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr.,

altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach

Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo

1998, p. 40s.).

In questo senso le sofferenze soggettive patite dall'assicurata, non

possono essere prese in considerazione nella valutazione dell'indennità per

menomazione all'integrità.

In simili

condizioni, nel caso presente non si rivelano necessari ulteriori approfondimenti

medici (cfr. consid. 2.4.5.).

La decisione su

opposizione del 17 dicembre 2008 merita di essere confermata anche nella misura

in cui all’assicurata è stata negata un’IMI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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