35.2009.8
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29 aprile 2009Italiano26 min
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Numero d'incarto:
35.2009.8
Data decisione, Autorità:
29.04.2009, TCA
Titolo:
Incidente in moto:trauma cranico,les.nervo occulo. Assgenata IMI del 20%. A ragione l'assic.LAINF ha esaminato l'IMI,poiché lo st.di salute era stabilizz.La valutaz.dell'IMI non può però essere avvallata senza ult.approf.specialistici oftalmici,neurologici e neuropsicologici.Rinvio atti ad ass.LAINF
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 24 LAINF
art. 61 cpv. 1 let. g LPGA
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2009.8
rs
Lugano
29 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15
dicembre 2008 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 29 marzo
1985 RI 1, allora alle dipendenze della __________ quale autista di camion, e
perciò assicurato contro gli infortuni presso __________, il cui settore LAINF nel
2005 è stato assunto da CO 1, mentre viaggiava all’interno del circuito del __________
in sella alla propria motocicletta, è caduto rovinosamente a terra a causa
dello scoppio di una gomma anteriore (cfr. doc. 1, 4).
L’assicurato
ha riportato un grave trauma cranico, diverse fratture, lesione dell’occhio
destro, lesione del nervus occulo motorius, abduzens, trochlearis (cfr. doc. 1,
28, 35, 37).
L’assicuratore
LAINF ha assunto il caso e corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. RI 1 nel
1986, a seguito dell’oftalmoplegia a destra e paralisi del VII nervo cranico a
destra con lagoftalmo di origine posttraumatica, è stato sottoposto a
calamitizzazione delle palpebre dell’occhio destro (cfr. doc. 36).
Il 13
luglio 1989 egli è stato operato a __________ di strabismo convergente
provocato dal sinistro del 1985 (cfr. doc. 55, 45).
1.3. L’assicurato,
dal marzo 2002 al settembre 2007, ha lavorato quale autista di bus di linea
alle dipendenze della __________. In seguito è stato attivo, fino al mese di
febbraio 2008, presso la __________ in qualità di operaio generico.
Successivamente egli ha fatto ricorso all’assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. doc. 69, 28).
1.4. Dopo aver
esperito i necessari accertamenti medico-amministrativi, segnatamente aver raccolto
alcune valutazioni da parte del Dr. med. __________ (cfr. doc. 61, 62, 63) e
del Dr. med. __________ (cfr. doc. 64), CO 1, con decisione del 29 maggio 2008,
ha riconosciuto a RI 1 il diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità
del 20%, nonché il rimborso dei costi relativi ai lubrificanti oculari (cfr.
doc. 65).
1.5. L’assicurato,
rappresentato dall’avv. RA 1, contro il provvedimento del maggio 2008 ha interposto
opposizione, nella quale ha postulato l’assegnazione di un’indennità giornaliera
del 40% dal 1° settembre 2007 fino al momento in cui gli accertamenti medici si
impongono e di una rendita, successiva allo spirare del diritto alle indennità
giornaliere, l’accertamento delle terapie che ancora si rendono necessarie per
migliorare la capacità di guadagno, rispettivamente per mantenerla e delle
spese mediche che verranno assunte dall’assicuratore LAINF dopo il
riconoscimento della rendita per mantenere o crescere la capacità di guadagno,
nonché la revisione del tasso dell’IMI sulla scorta dei nuovi accertamenti e
dei possibili peggioramenti in futuro (cfr. doc. 66, 69).
Con
decisione su opposizione del 15 dicembre 2008 la __________ dopo aver rilevato
che la situazione è ormai stabilizzata, ha confermato il proprio provvedimento
del maggio 2008 per quanto concerne l’IMI. Relativamente alle ulteriori
richieste formulate in sede di opposizione, l’incarto è stato rinviato all’Ente
assicuratore per esperire gli esami che riterrà necessari (cfr. doc. A1).
1.6. Contro la
decisione su opposizione RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha domandato di ordinare a CO 1, da una
parte, per quanto attiene alla richiesta di un’indennità giornaliera del 40%
(dal 1° settembre 2007), di una rendita e di un accertamento della necessità di
assumere ulteriori spese mediche, di procedere ai relativi atti istruttori
medici e ispettivi. Dall’altra, di esperire, in relazione al riconoscimento di
un’IMI, degli accertamenti da un profilo oftalmologico e neurologico cerebrale.
E’ stato, inoltre, chiesto che sull’IMI che verrà riconosciuta venga
corrisposto un interesse del 5% al più tardi a fare tempo dal 1° ottobre 1999.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto, in
particolare, che il Dr. med. __________, medico fiduciario dell’assicuratore
LAINF, ha valutato la menomazione dell’integrità, per quanto concerne la
diminuzione del visus, in misura del 14% e relativamente alla diplopia nello
sguardo laterale in alto e in basso e all’oftalmoplegia post-traumatica in
misura del 5%. Egli, però, ha asserito che sono di gran lunga peggiori le
conseguenze dell’oftalmoplegia e della diplopia che non la diminuzione visiva
da un occhio. Inoltre l’assicurato ha indicato che non va dimenticato che la
palpebra dell’occhio destro ha movimenti limitati, da cui la necessità di
inumidire l’occhio. Egli ha fatto notare come il tasso del 5%, riconosciuto per
la diplopia e oftalmoplegia, non è motivato, tantomeno in modo comparativo,
magari facendo riferimento ad affezioni tabellari analoghe.
Il
ricorrente ha, altresì, osservato che non risultano verificate le conseguenze
di natura cerebrale. Al riguardo è stato citato il rapporto dell’Unispital di __________
dell’aprile 1988, nel quale è stato indicato che delle conseguenze quantunque
non gravi erano accertabili. Egli ha precisato che si tratta di disturbi
eruibili da un punto di vista testistico, quantunque non abbiano conseguenze
dirette sulla vita di tutti i giorni.
L’insorgente
ha, infine, rilevato che, siccome l’ultimo atto relativo al caso principale risale
a 18 anni prima, l’IMI doveva essere decisa a quel momento (cfr. doc. I).
L’assicurato,
tramite il proprio patrocinatore, con atto separato, sempre datato 16 gennaio
2009, ha inoltre chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria (cfr. doc. II).
Il 5
febbraio 2009 l’avv. RA 1 ha prodotto il certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria con la relativa documentazione (cfr. doc. IV).
1.7. La CO 1, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
Fatti
1.8. Il 10 marzo
2009 l’avv. RA 1, per conto del suo assistito, ha confermato il ricorso,
segnatamente in punto all’IMI, specificando che, per quanto attiene all’aspetto
oculistico, importante è la valutazione del possibile peggioramento quantunque
non possa essere ritenuto previsibile. Inoltre egli ha corretto la data a
partire dalla quale sono stati chiesti gli interessi moratori, ossia dal 1°
ottobre 1992, e non 1999, in quanto l’ultimo atto relativo al caso principale è
datato settembre 1990 (cfr. doc. VII + bis).
1.9. Il doc. VII
+ bis è stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Questa Corte, nell’ambito
della presente procedura, può pronunciarsi unicamente sull’oggetto della lite determinata
dal provvedimento su opposizione 15 dicembre 2008, vale a dire sulla questione
della quantificazione dell’indennità per menomazione dell’integrità.
Ogni ulteriore richiesta formulata
dall’assicurato, e meglio, in primo luogo, di assegnargli indennità giornaliere
e una rendita, come pure di accertare la necessità di terapie
per migliorare la capacità di guadagno, rispettivamente mantenerla e di
ulteriori spese mediche (cfr. doc. I), in secondo luogo, di riconoscergli sull’indennità per la menomazione un
interesse di mora al 5% a far tempo dal 1° ottobre 1992 (cfr. doc. I, VIIbis.),
è improponibile in questa sede.
In effetti su tali domande
l’assicuratore LAINF non ha ancora avuto modo di pronunciarsi mediante una
decisione vincolante.
Al riguardo è utile
ricordare che la giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STFA C 344/05 dell’11 dicembre 2006 consid. 1.1.; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a,
DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata;
SVR 1997 UV 81, p. 294).
In particolare
in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 413 (n. 19) il TFA ha ricordato che:
"
2.- a) Nach der Rechtsprechung (BGE 110 V 48 und
seitherige Urteile) bilden Anfechtungsgegenstand im verwaltungsgerichtlichen
Beschwerdeverfahren, formell betrachtet, Verfügungen im Sinne von Art. 5 VwVG
(vgl. BGE 124 V 20 Erw. 1,25 Erw. 2a, je mit Hinweisen) und -materiell - die in
den Verfügungen geregelten Rechtsverhältnisse."
Il ricorso relativamente a
questi aspetti specifici risulta, quindi, irricevibile.
In ogni
caso, per quanto attiene alle richieste formulate dal ricorrente di indennità
giornaliere, di una rendita, di un accertamento di terapie per migliorare la
capacità di guadagno, rispettivamente di mantenerla, di un accertamento della
necessità di assunzione di ulteriori spese mediche (cfr. doc. I; 69), sulle
quali l’assicuratore resistente non ha ancora deciso - fatta eccezione per la
presa a carico del costo di lubrificanti oculari (cfr. doc. 65) -, il TCA
prende atto che RA 1 ha indicato di aver trasmesso i relativi atti alla propria
amministrazione perché, previo esperimento dei necessari accertamenti, si
pronunci formalmente in merito (cfr. doc. V, A1).
Nel merito
2.3. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica, mentale o psichica.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla
capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
Questi
concetti sono stati ribaditi in un sentenza U 349/06 dell11 luglio 2007 nel
quale il Tribunale federale ha rilevato:
"
Occorre poi ricordare al ricorrente, come già
spiegato dal giudice cantonale, che secondo giurisprudenza la menomazione
dell'integrità è valutata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo
profilo, l'IMI si distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del
diritto civile, per il quale si procede ad una valutazione individuale del danno
avuto riguardo alle particolarità del caso. Contrariamente alla valutazione del
torto morale secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI può prendere a
base criteri medici di carattere generale, risultanti da esami comparativi di
postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle specifiche limitazioni
che la lesione è suscettibile di comportare per un determinato assicurato. In
altri termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle circostanze del caso concreto,
ma da una valutazione medico-teorica del danno alla salute fisica o psichica,
prescindendo da fattori di carattere soggettivo (DTF
115 V 147 consid. 1; cfr. DTF
133 V 224). In quest'ordine di idee, la Corte cantonale ha rettamente
rilevato che la circostanza che l'insorgente, a causa delle conseguenze
dell'infortunio, possa essere stato costretto a modificare le proprie abitudini
di vita, non può essere presa in considerazione nella valutazione della menomazione
all'integrità di cui è portatore."
2.5. Secondo
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più
infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio
complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF; cfr. SVR 2008 UV Nr. 10).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.6. L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,
p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
Al
riguardo in una sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha
rilevato:
"
3.4 La table 1.2. prévoit, en ce qui concerne
l'épaule, un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 pour cent pour une épaule
bloquée en adduction, de 10 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés
au dessus de l'horizontale, et de 15 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à l'horizontale.
En l'espèce, il ressort des constatations du docteur E.________ - qui se
fondent sur un examen clinique approfondi et dont il n'y a pas lieu de remettre
en cause l'exactitude - que la mobilité de l'épaule est réduite jusqu'à
l'horizontale (l'abduction active atteint l'horizontal tandis que la flexion
active est possible un peu au dessus de l'horizontal). Le taux de 15 pour cent
retenu par la CNA et les premiers juges correspond dès lors bien au handicap du
recourant."
2.7. Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti emerge, come già indicato nei fatti,
che l’assicurato il 29 marzo 1985, a seguito di una rovinosa caduta dalla
propria moto, ha riportato un grave trauma cranico, diverse
fratture, lesione dell’occhio destro, lesione del nervus occulo motorius,
abduzens, trochlearis (cfr. consid. 1.1.).
Il 23 novembre e il 4
dicembre 1987 l’insorgente__________.
Dal relativo referto del 7
aprile 1988 si evince che:
" (…)
Neurologische Befunde
Rechtshändigkeit. Neuropsychologische
Definite (im Substraktionstest 3 Fehler, im 10-Worttest werden im 3. Anlauf 9,
im Spätabruf 9 Wörter erinnert, fehlerhaftes Rechnen bei schwierigen Aufgaben,
keine Prosopagnosie). Hyposmie beidseits, leichte Ptose rechts. Visus rechts
0,4, links 1,25 s.c. Hornhauttrübung rechts, Cornealsensibilität aufgehoben.
Pupille in mydriatischer Mittelstellung ohne Lichtreaktion. Fundus soweit
einsehbar ohne Opticusatrophie oder Fundusanomalie. Strabismus convergens,
Doppelbilder in allen Blickrichtungen, vor allem bei Blick nach rechts oben und
unten. Keine pathologischen Nystagmen, optokinetischer Nystagmus nach rechts
und vertikal abgeschwächt. Nervus facialis: schwache Innervation des
Stirnastes, kräftiger Mundast mit Synkinesien beim forcierten Lidschluss.
Abgeschwächtes Geschmacksempinden rechts, Hyakusis rechts, Weber nach rechts
lateralisiert. Symmetriscer, lebhafter Reflexbefund, Babinski beidseits
negativ. Motorik, Koordination sowie Sensibilität intakt.
(…)
Beurteilung
Nach schwerem
Schädelhirntrauma mit Läsion des III bis VII, eventuell VIII. Hirnnerven, kam
es zu einer Defektheilung mit Fehlinnervationen des N. facialis und
Augenmotilitätsstörungen mit Diplopie in allen Blickrichtungen. Wegen der
gravierenden Konsequenzen bezügl. Aktueller Berufsaussichten haben wir den
Patienten nochmals den Ophtalmologen vorgestellt, deren Beurteilung wir uns nur
anschliessen können:
1. Wegen
der Diplopie bereits in Primärposition sowie des wahrscheinlich
cornealbedingten, auch unter optimaler Korrektur ungenügenden Visus unter 0,6
rechts, ist der Patient als Lastwagenfahrer fahruntauglich.
Considerandi
2.
Mit
abgedecktem rechtem Auge kann der Patient als PW-Fahrer zugelassen werden,
jedoch muss ein spezielles Gesuch und eine Prüfung vorgelegt werden. Laut
Angabe des Patienten habe er diese Prüfung bereits abgelegt und die
Fahrerlaubnis für Personenwagen vom Strassenverkehrsamt erhalten.
3.
Individuell
kann dem Patienten mit einer Schieloperation geholfen werden, womit im besten
Falle unter leichter Korrektur mit einer Prismenbrille wenigsten in
Primärposition die Doppelbilder behoben werden könnten. Die Doppelbilder bei
Blickwendungen sind damit nicht zu beheben. Zur Frage nach einer eventuellen
Schieloperation wird Prof. __________ nochmals Stellung nehmen. (…)“ (Doc. 50)
Il
ricorrente, il 13 luglio 1989, è stato operato all’occhio destro dal Prof. Dr.
med. __________, FMH in oftalmologia, al fine di correggere lo strabismo e la
diplopia postinfortunistici (cfr. doc. 55, 53, 56).
Nel maggio 2005 il Dr.
med. __________, spec. FMH in malattie degli occhi, ha certificato che:
" Il
paziente soffre per un lagoftalmo destro dopo incidente della circolazione che
ha provocato cheratiti recidivanti, fotofobia, perenne, calo del visus, calo
del visus e cilia intrichiasi. L’occhio inoltre non supera il visus di 0,2 con
la migliore correzione. Per poter sostenere una vita il più normale possibile
in collaborazione con l’ottico, ho fornito il paziente di due paia di occhiali
specifici che alleviano la sintomatologia soggettiva.” (Doc. 59)
Il 3 ottobre 2007
l’assicurato è stato esaminato dal Dr. med. __________, spec. FMH in
oftalmologia e oftalmochirurgia.
Lo specialista ha
diagnosticato all’occhio destro paresi del nervo facciale, astigmatismo elevato
e distrofia epiteliale da lagoftalmo.
Inoltre egli ha precisato
che:
" (…)
Il visus è all’OD di 0,3 con miglior
correzione ottica e all’OS di 1,0 con miglior correzione ottica.
Segmento anteriore: OD: epiteliopatia
secondaria a lagoftalmo
OS:
nella norma.
Oftalmotono: nella norma bilateralmente.
Nulla di particolare da segnalare a carico
del fondo oculare.
E’ stata instaurata una terapia topica con
lubrificanti oculari per migliorare la situazione dell’epitelio corneale.”
(Doc. 61)
Il Dr. med. __________, il
18.
aprile 2008, ha poi affermato che:
" (…)
-
Il signor __________ è stato visitato in data 03.10.07 e in seguito in
controllo in data 07.11.07, 14.11.07. Non sono stati riscontrati fattori
estranei all’infortunio del 1985 in relazione all’OD.
-
Lo stato di salute è piuttosto stabile, salvo la presenza di
un’epiteliopatia superficiale diffusa, secondaria all’acinedia palpebrale.
-
Necessita pertanto di cure continue con lubrificanti oculari.
-
L’acuità visiva all’OD era di 0,4 parziale con correzione +2,50sf -3cl /
160° e all’OS di 1,0 con correzione + 1sf -0,50cl / 145°. Un esame ortottica ha
messo in evidenza una diplopia nello sguardo laterale, in alto e in basso. Vi è
un’assenza di convergenza e di stereopsi. E’ presente all’OD un’oftalmoplegia
post-traumatica interessante VI, IV e III nervo cranico. Assenza di visione
binoculare in posizione primaria.” (Doc. 63)
Il Dr. med. __________,
FMH in medicina interna, ha valutato gli atti medici riguardanti l’insorgente e
il 16 maggio 2008 ha risposto ai quesiti postigli da CO 1 come segue:
" Lo
stato di salute (problema all’OD) è stabilizzato?
Sì, lo stato di salute è stabilizzato.
Necessita di ulteriori cure per
mantenere lo stato di salute raggiunto?
Sì per ora continuare con lubrificanti
oculari.
L’assicurato ha diritto a un’IMI? Se sì,
in quale percentuale?
IMI = 20%
Presenta un visus residuale OD di 0,4,
corrisponde a un’IMI del 14% secondo la tabella SUVA del 1998 11.2
Inoltre presenta:
-
una diplopia nello sguardo laterale in alto e in basso;
-
un’oftalmoplegia post-traumatica che interessa il VI, IV e III nervo
cranico.
Per le ulteriori diagnosi
sopra citate, secondo la tabella SUVA del 1998 11.4, l’IMI corrisponde a un 5%.
In totale abbiamo un’IMI
del 19% arrotondato a un 20%.
Il caso può essere
chiuso?
Sì.
Eventuali osservazioni?
Nessuna.” (Doc. 64)
2.8
Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
In tale
contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre, invece, nella fase che precede la decisione
essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo
(cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF
104.
V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA ha
stabilito che quando, nell'ambito della procedura amministrativa, una perizia
ordinata ad un medico indipendente è eseguita da uno specialista riconosciuto,
sulla base di investigazioni approfondite e complete, nonché in piena
conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a delle conclusioni
convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è alcun indizio
concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr., pure, STFA del
10.
luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19 aprile 2000
nella causa S., U 264/99, consid. 3b).
In una
sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha inoltre
deciso che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un
istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé
sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.
Il TFA ha
infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato
dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a
suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000
nella causa C., U 291/99).
2.9
Le
condizioni di salute di un assicurato vanno considerate stabili, ciò che
implica l’estinzione del diritto alle cure, quando dalla continuazione della
cura non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dello
stesso.
Al riguardo va osservato
che nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto
alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un
miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.1.; 133 V 57 consid. 6.6.2.; 128 V 169 consid. 1b e riferimenti, 116 V
41.
consid. 2c;; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Il
Tribunale federale ha precisato che la questione del “sensibile miglioramento”
va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino
della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata
dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 succitata, consid. 4.3 e
riferimenti).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
In concreto questa Corte, dopo un attento esame della documentazione medica agli
atti, ritiene che al momento in cui l’assicuratore LAINF resistente ha deciso
di assegnare al ricorrente un’IMI il suo stato di salute era stabilizzato.
Più precisamente, riguardo ai disturbi all’occhio destro dell’assicurato
(visivi, di diplopia e oftlamoplegia), i quali come postumi dell’evento
traumatico del marzo 1985 risultano gli unici - ad eccezione di una grande cicatrice
sotto il mento poi escissa e suturata dal Dr. med. __________ già nel dicembre
1986.
(cfr. doc. 39, 40, 44) - ad avere dato luogo a cure, non sono stati
proposti ulteriori interventi atti a sensibilmente migliorare le condizioni di
tale occhio.
Del resto l’insorgente non
ha sollevato alcuna obiezione in merito alla stabilizzazione della situazione fatta
valere espressamente da CO 1 nella decisione su opposizione (cfr. doc. A1 pag.
4).
Ne discende che a ragione
l’assicuratore LAINF resistente ha proceduto a valutare l’IMI di spettanza
dell’insorgente.
2.10
Il TCA è, tuttavia,
dell’avviso che l’apprezzamento dell’IMI espresso dal Dr. med. __________ non
possa essere avallato senza procedere a ulteriori approfondimenti
specialistici.
Innazitutto, il medico
fiduciario della CO 1 è specializzato in medicina interna e, in quanto tale,
non risulta particolarmente qualificato quando - come è il caso nella presente
fattispecie -, si pongono delle questioni rilevanti dalla specialità medica
dell’oftalmologia.
Va, inoltre, evidenziato
che, nonostante il Dr. med. __________ nel 2005 abbia riscontrato una
“fotofobia perenne” (cfr. doc. 59), non ve n’è traccia nella valutazione
dell’IMI effettuata dal Dr. med. __________.
E’ vero che il Dr. med. __________
nel 2007 e nel 2008 non menziona la fotofobia (cfr. doc. 61, 63).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che, essendo il Dr. med. __________ uno specialista FMH in malattie
degli occhi, analogamente al Dr. med. __________, ed emergendo dalle carte
processuali che l’assicurato presentava effettivamente una lacrimazione
continua con il cambiamento della luce (cfr. doc. 25), la questione della
fotofobia perenne, ai fini della quantificazione dell’IMI, andava perlomeno affrontata.
Il Dr. med. __________
nemmeno ha fatto riferimento ai deficit neuropsicologici atte__________
(cfr. doc. 50)
In assenza di
certificazioni mediche indicanti la scomparsa di tale problematica, non si può
escludere con la necessaria tranquillità che gli stessi non siano più presenti.
Ciò a più forte ragione
considerando che nel caso in esame le attestazioni mediche di data successiva
concernono prettamente l’aspetto oculistico.
Al riguardo è utile
segnalare che in una sentenza 8C_660/2007 del 14 agosto 2008 la nostra Massima
Istanza ha indicato che:
"
(…)
3.2
Zudem gilt zu beachten, dass die Beurteilung
der einzelne Integritätseinbussen den ärztlichen Sachverständigen obliegt. Dem Gericht ist es nicht möglich, die Beurteilung aufgrund der
aktenkundigen Diagnosen selber vorzunehmen, da die Ausschöpfung des in den
Tabellen offengelassenen Bemessungsspielraums entsprechende Fachkenntnisse
voraussetzt (RKUV 1998 Nr. U 296 S. 239 E. 2d, U 245/96; vgl. auch Urteil des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 191/00 vom 13. Januar
2002, E. 2c, wonach es sich bei der Bestimmung des Schweregrades einer
gesundheitlichen Beeinträchtigung um eine Tatfrage handelt, für deren
Beantwortung Verwaltung und Gerichte auf fachärztliche Mithilfe angewiesen sind,
da von einem medizinischen Laien eine zuverlässige Zuordnung nicht erwartet
werden kann)."
Tutto
ben considerato, si giustifica, pertanto, di rinviare la causa alla CO 1
affinché, in base ad accertamenti medici specialistici (oftalmici e neurologici/neuropsicologici)
volti a verificare di quali menomazioni all’integrità specifiche soffre
l’assicurato a dipendenza delle sequele dell’infortunio occorsogli nel marzo
1985.
e la relativa entità, si pronunci nuovamente a proposito dell’entità della
menomazione all’integrità di cui è portatore RI 1.
2.11
Vincente in
causa, l’assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per
ripetibili da mettere a carico dell’assicuratore LAINF resistente (cfr. art. 61
cpv. 1 lett. g LPGA).
Di conseguenza
la domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria formulata il 16 gennaio
2009.
(cfr. doc. II) diventa priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 303; STFA del 9
aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e del 18 agosto 1999 nella causa T., U
59/99).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è accolto.
§ La decisione su opposizione del 15 dicembre 2008 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati a CO 1 perché proceda come indicato al consid. 2.10.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1
verserà al ricorrente l’importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA
compresa).
3. La domanda
di assistenza giudiziaria è divenuta priva di oggetto.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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