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Decisione

35.2009.86

Assicurato scivola nel giardino di casa riportando distorsione alla caviglia destra. Determinazione diritto alla rendita d'invalidità e determinazione entità menomazione intergrità

10 dicembre 2009Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3.3

Dalle carte

processuali emerge che l’8 agosto 2005 RI 1, dopo essere scivolato nel giardino

di casa, ha incastrato il piede nel canale di scolo riportando una distorsione

della caviglia destra (cfr. consid. 1.1.).

Nel

rapporto CO 1 del 20 dicembre 2005 il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica ha diagnosticato uno stato da distorsione del retro piede destro

l’8.8.2005 e stato da plastica di stabilizzazione talo calcaneare nel 2000

(doc. 22).

Dallo

scritto del 21 dicembre 2005 del Dr. __________ capo-clinica in ortopedia

dell’Ospedale __________ di __________, si evince che l’assicurato il 27

novembre 2005 ha nuovamente distorto la caviglia con una clinica di stiramento

del fibulo talare anteriore (doc. 24).

Nel

rapporto di visita del 21 aprile 2006 il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, ha diagnosticato un’instabilità e artralgie del

retropiede destro post-traumatico (doc. 41).

Il 31

maggio 2006 l’assicurato si è quindi sottoposto ad un intervento di resezione

parziale di una ricostruzione plastica legamentosa sottotalare destra e

plastica legamentosa fibulo-talare anteriore della caviglia destra e artrolisi

sottotalare, da parte del Dr. __________ (doc. 50).

Nel

rapporto di visita dell’8 agosto 2006 il Dr. __________ ha attestato un’abilità

lavorativa del 100% a partire dall’8 settembre 2006 (doc. 57), poi confermata

ancora nel rapporto del 5 settembre 2006 (doc. 61).

Nel

rapporto dell’CO 1 del 29 settembre 2006 il Dr. __________ ha posto la seguente

diagnosi:

"

(…)

Stato da ripetuti traumi distorsivi alla caviglia

destra.

Stato da plastica del fibulo-talare anteriore e

resezione di un ostefita laterale al talo il 31.5.2006.

Stato da plastica legamentare talocalcaneare a

destra il 29.5.2000."

(doc. 66)

Il

Dr. __________ ha quindi esposto le seguenti considerazioni conclusive:

"

(...)

Conclusioni

Vi è una chiara discrepanza tra la dichiarazione

dell'assicurato e i reperti oggettivabili, infatti l'assicurato dichiara di

avere importantissimi dolori che lo disturbano moltissimo però dichiara anche

di non assumere nessun medicamento contro i dolori. Dichiara di non riuscire

quasi a camminare e di doversi risparmiare molto, però alla prova dei fatti non

si rileva nessuna atrofia dell'arto inferiore sinistro. Questo è anche in netta

contraddizione con l'iniziale importante zoppia dimostrata dall'assicurato

anche se bisogna pur dire che dopo insistenza l'assicurato inizia a camminare

piuttosto normalmente. Anche la sintomatologia fatta rilevare dall'assicurato

alla palpazione della cicatrice è pur sempre un reperto soltanto

semi-oggettivabile infatti i dolori lamentati non possono essere nè provati, nè

smentiti. In contraddizione con questo vi è però il fatto che alla

mobilizzazione dell'alluce il paziente lamenta anche importanti dolori alla

caviglia in zona antero-laterale e questo non trova nessuna spiegazione dal

punto di vista anatomico, infatti i tendini, in particolare il flessore dell'alluce

si trovano sul lato mediale e nulla hanno a che vedere con la zona del malleolo

laterale rispettivamente con il seno del tarso.

Procedere

L'assicurato continua ad insistere dicendo di

avere importanti dolori, questi sono in gran parte poco oggettivabili però è

pur vero che egli è stato sottoposto a 2 interventi alla caviglia in questi

ultimi 5 anni per cui per tentare di ulteriormente mettere in chiaro la

situazione della caviglia destra e alfine di mettere in chiaro quali sono i veri

reperti oggettivabili chiederemo secondo parere alla Clinica __________.

Per il momento fino all'esecuzione del secondo

parere l'assicurato continua ad essere inabile al lavoro al 100%.

Questa lettera è inviata al medico curante dell'assicurato,

dott. __________ con il consenso dello stesso." (Doc. 66)

RI 1 è

quindi stato visitato presso la Clinica __________ di __________ che nel

rapporto del 9 gennaio 2007 ha posto la diagnosi di “St.n. Bandplastik

Ligamentum talofibulare anterius mit Osteophytenentfernung am lateralen Talus

am 31.05.2006. St.n. Bandplastik talocalcaneär am 29.05.2002, jeweils rechts.

Aktuell Beschwerdepersistenz lateraler Malleolus bei V.a. symptomatisches Os

subfibulare sowie möglicher Peronealsehnenläsion und Entrapement des N. suralis”

(doc. 74)

Gli

specialisti della Clinica __________ di __________ hanno quindi concluso come

segue:

"

(...)

Beurteilung und Procedere (gemeinsam mit Dr.

med. __________, Leitender Oberarzt

Fusschirurgie):

Es besteht ein St.n. zweimaliger Bandplastik am

lateralen Malleolus rechts und aktueller Beschwerdepersistenz. Der Patient ist

aktuell nicht unwesentlich beeinträchtig. Seit ca. 1 Jahr konnte er seinem

Beruf als Versicherungsagent nicht mehr nachgehen. Aufgrund der klinischen

Untersuchung empfehlen wir zunächst eine Wiederholung der MRI-Bilder um eine

allfällige Peronealläsion bei klinisch deutlicher Schmerzhaftigkeit zu

bestätigen oder auszuschliessen. Des Weiteren empfehlen wir eine neurologische

Untersuchung im Sinne einer sensorischen orthodromen Neurographie. Nach

durchgeführter Untersuchung müsste allenfalls die Entfernung des Os

subfibulare, welches durchaus die geklagten Beschwerden verursachen kann, in

Erwägung gezogen werden.

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Angaben gedient zu

haben und stehen für weitergehende Fragen selbstverständlich jederzeit zur

Verfügung." (Doc. 74)

Sulla

base delle indicazioni degli specialisti della Clinica __________

l’CO 1 ha predisposto una valutazione neurologica unitamente ad un nuovo esame

di risonanza magnetica (doc. 80).

Il Dr. __________

dell’Ospedale __________ di __________ nel referto radiologico del 19 febbraio 2007 ha riferito che rispetto alla risonanza magnetica del 26 ottobre 2005 “si notano reperti

sostanzialmente invariati senza segni per fratture. Presenza di un piccolo

sperone osseo a livello antero-laterale del calcagno. Vi sono esiti dopo

plastica legamentare in sede laterale e anteriore con un lieve edema, reperto

da correlare con l’esame clinico. Non segni per un’osteonecrosi. Non fratture

da stress. Stato dopo asportazione del materiale di osteosintesi” (doc.

86).

Il

Dr. __________, spec. FMH in neurologia, nel referto del 21 febbraio 2007 ha espresso la seguente valutazione:

"

(...)

Da un punto di vista clinico il paziente

riferisce un'ipo e disestesia nel territorio di innervazione del nervo surale

destro con una certa alodinia alla palpazione perimalleolare del malleolo

laterale destro in sede postero-inferiore, viene riferita anche una lieve

ipoestesia sulla punta dorsale delle dita da II a V del piede destro. La forza

muscolare è indenne, i riflessi sono ben evocabili e simmetrici, vi è una lieve

ipotrofia della muscolatura distale dell'arto inferiore destro su probabile

disuso. All'esame ENG parametri nella norma del nervo peroneo superficiale sensitivo

destro e del nervo surale bilateralmente, ho effettuato anche una derivazione

distale del nervo surale a livello del III° distale laterale dei piedi

bilateralmente (descritto nell'esame ENG come option2), risultati nella norma.

La lieve riduzione della velocità di conduzione sensitiva in tutti i nervi

esaminati non è da considerare patologica ed è legata alla temperatura cutanea

piuttosto bassa di 27.3° C.

In conclusione non trovo una patologia nel nervo

surale destro sotto forma di una neuropatia o compressione del nervo, non posso

però escludere del tutto un'irritazione del nervo stesso. Dal lato terapeutico

si potrebbe eventualmente tentare un'infiltrazione del nervo surale destro

oppure un trattamento con farmaci antiepilettici del tipo Lyrica®, Neurontin® o

Tegreto®." (Doc. 89)

Dopo le

consultazioni del 3 luglio 2007 (doc. 101), del 13 agosto 2007 (doc. 105), del

18.

ottobre 2007 (doc. 117) del 27 novembre 2007 (doc. 121) e del 15 maggio 2008

(doc. 142) presso la Clinica __________ di __________, l'assicuratore contro

gli infortuni ha ritenuto necessario sottoporre l’assicurato ad una visita

specialistica ad opera del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

attivo presso la Divisione medica infortunistica dell'CO 1 a __________, il

quale nel referto peritale del 24 giugno 2008 ha posto la seguente diagnosi:

"

(...)

Diagnose

- Narbenprobleme und Defekt im lateralen USG

rechts bei

- Zustand nach zweimaliger Bandplastik wegen

lateraler OSG-In stabilität rechts, letztmals am 31.5.2006,

Zustand nach

Bandplastik im lateralen Chopart-Gelenk

- Zustand nach ausgedehnter subtalarer Arthrolyse am 31.5.2006,

erheblich vorwiegend nar­big bedingte Restbeschwerden.

- Zustand nach Strecksehnenläsionen Mittelfinger rechts vom

14.11.2001

ohne Residuen."

Egli ha poi sviluppato in

particolare le seguenti considerazioni:

"

Es bleibt somit sehr schwierig, die vom

Versicherten als für jeden Beruf voll invalidisierend ge­nannten Beschwerden

am rechten Fuss mit orthopädischen und neurologischen Befunden zu er­klären. Dies macht auch eine gezielte Behandlung unmöglich oder zumindest

sehr schwierig.

Die heutige Untersuchung hat auch wenig

Schonungszeichen ergeben. Der einzige Unterschied nebst der Narbe war

eigentlich nur eine gewisse Verschmächtigung des Vorfussballens. Eine Wa­denatrophie

konnte umfangmassig nicht bestätigt werden. Dies ist dem Versicherten auch

mitge­teilt worden.

Es ist natürlich ausgesprochen unbefriedigend,

dass Herr RI 1 als 24-Jahriger nun schon seit langer Zeit vollständig aus dem

Berufsleben ausgeschieden ist und fúr sich auch keine berufliche Zukunft sieht

solange sich die Beschwerden am Fuss nicht bessern. Aus orthopädischer Sicht lässt

sich dies auch nicht begründen; das heisst die Bilanz zwischen Erträglichkeit

der Symptome und nutzbringender Tätigkeit sieht Herr RI 1 alleine aufgrund des

Schmerzausmasses. Herr RI 1 konnte beruhigt werden, dass eine tägliche

Belastung im üblichen Rahmen (ebenes Gelän­de, mit regelmässigem Sitzen) keine

Gefahr einer objektiven Verschlechterung des Befundes mit sich bringt.

Sicherlich ist der Ausgang des operativen

Eingriffes von Dr. __________ fúr Herrn RI 1 unbefriedi­gend, obwohl die

Instabilität des OSGs ganz klar davon profitiert hat. Offenbar ist damit nicht

das präoperativ bestehende Problem angegangen worden, sondern vor allem die

Instabilität im obe­ren Sprunggelenk, welche wahrscheinlich durch den

vorangegangenen Eingriff gar nicht wesent­lich gebessert worden ist. Die

ausgiebige Resektion des lateralen unteren Sprunggelenkes, re­spektive der

draus entstandene grosse Defekt vermag zumindest einen Teil der residuellen Be­schwerden

zu erkiaren, aber nicht den gesamten Umfang. Für eine Arthrodese des unteren

Sprunggelenkes besteht keine ausreichende Indikation.

Zusammenfassung

Herr RI 1 klagt über zunehmende Beschwerden im

lateralen Ruckfuss nach einer Revisions­bandplastik des oberen Sprunggelenkes,

nachdem mit Peroneus brevis-Sehne das Calcaneo­-Cuboidalgelenk überbrückt

worden ist, eine Behandlungsmethode welche mir nicht geläufig ist.

Gleichzeitig ist der laterale Sinus tarsi, einschliesslich

dem lateralen unteren Sprunggelenk in grösserem Umfange debridiert worden.

Dieser Eingriff hat offenbar überhaupt keinen Erfolg ge­bracht und der

Folgezustand des Débridements im unteren Sprunggelenk ist möglicherweise für

einen Teil der Beschwerden verantwortlich. Im Wesentlichen finden sich reizlose

Verhältnisse mit zwangsläufig resultierenden Narben und auch Knochenveränderungen

aufgrund der durchgeführ­ten Bandplastik-Technik. Die Vorwürfe an PD Dr__________

einer Fehlbehandlung sind nicht so einfach zu stützen, sicher sind sie nicht

angebracht was die Bandplastik anbelangt. Verschiedener Mei­nung kann man

sicherlich sein bezüglich der Indikation zur ausgedehnten Revision des unteren

Sprunggelenkes.

Objektivierbar ist im MRI und heute auch klinisch

eine Narbe nach zweimaligem Eingriff am late­ralen OSG und USG. Die Narben sind

allerdings nicht sehr auffällig und normalerweise - bei ande­ren Betroffenen - überhaupt

nicht oder nicht besonders schmerzhaft. Eine erneute MRI­-Untersuchung dürfte

kaum wesentliche Befunde zutage fördern, welche die erhebliche Schmerz­problematik

erklärt, welche bei Herrn RI 1 aus seiner Sicht ein hohes Mass an Invalidität

er­reicht.

Gewisse belastungsabhängige Beschwerden,

namentlich beim Begehen von unebenem Unter­grund lassen sich durch die Befunde

durchaus erklären. Nicht plausibel erklärt werden können in­dessen

invalidisierende Schmerzen beim Sitzen und eine regelmassige wesentliche Störung

der Nachtruhe durch Fussschmerzen. Herr RI 1 sollte aufgrund des objektives

Befundes - ein­schliesslich Dysästhesien in der lateralen Kniekehle rechts - in

der Lage sein eine körperlich nicht anspruchsvolle Tätigkeit was den Gehapparat

anbelangt vollzeitig zu leisten.

Oberes und unteres Sprunggelenk zusammengenommen,

wird die Erheblichkeitsgrenze für eine Integritätsentschädigung mit 5 %

erreicht." (Doc. 144)

Il Dr. __________ in data 8 giugno 2009 ha poi fornito il seguente complemento peritale:

"

Herr RI 1 ist am rechten Fuss wegen

OSG-Instabilität zweimal operiert worden. Es sind auch Eingriffe am lateralen

Chopart-Gelenk und am 31.05.2006 am unteren Sprunggelenk er­folgt mit

ausgedehnter Arthrolyse. Zu Einzelheiten verweise ich auf den Bericht über

meine Un­tersuchung vom 24.06.2008. Herr RI 1 hat meinem Wunsch entsprechend

nach der Unter­suchung Fotos geschickt. Er war der Meinung, damit die bei der

Untersuchung nicht vorhandene Schwellung belegen zu können, was meines

Erachtens nicht gelungen ist. Ich gehe davon aus, dass die der Einsprache vom

10.09.2008

beigehefteten neun Fotos denjenigen entsprechen, welche mir auch

schon zugekommen sind, zumindest mehrere davon. Auf diesen Bildern kann ich

nach wie vor keine Weichteilschwellung erkennen, hingegen Schwellungen aufgrund

der vor­genommenen Operationen, welche teils narbig und teils knöchern bedingt

sind.

Am 22.10.2008 hat Dr. __________ vom

Nuklearmedizinischen Institut und Zentrum für PET-CT eine triphasische

Knochenszintigraphie durchgeführt. Darüber liegt der an Dr. __________, __________

in __________ gerichtete Befundungsbericht vor. Es werden keine signifikanten

pathologischen Veränderungen im Bereich des knöchernen oberen Sprunggelenkes

gesehen. Die Untersuchung erfolgte SPET-CT. Diese kombiniert

anatomisch-funktionelle Untersuchung hat somit keine Hinweise oder Nachweise

eines "aktiven" Vorganges ergeben, namentlich keine Hin­weise auf

einen entzündlichen oder "irritativen" Vorgang.

Somit hat diese Untersuchung keine neuen

Erkenntnisse geliefert, namentlich nicht im Hinblick auf Sinn oder

Notwendigkeit von operativen Behandlungen und auch nicht im Hinblick auf die

Belastbarkeit des Fusses im Alitag, z. B. für berufliche Tätigkeiten. Diese

Aussage trifft auch für die Farbfotos zu.

Es ergibt sich somit medizinisch gesehen kein

Grund, weshalb der Fuss nicht in dem Masse be­lastet werden könnte, wie ich

dies im zweitletzten Abschnitt in meiner Beurteilung vom 07.07.2008

niedergeschrieben habe. Eine stehende oder gehende Verrichtung ohne regelmassi­ges

Heben und Tragen von Lasten und ohne Tätigkeiten in längerer Kauerstellung sind

mit den objektiven Befunden somit vollzeitig vereinbar, wenngleich nicht ideal.

Ideal oder praktisch vollständig angepasst wäre indessen eine Tätigkeit im

Sitzen mit nur wenigen stehenden und he­rumgehenden Phasen. Erschwert und

ungünstig waren das Besteigen von Leitern, häufiges Treppenabwärtsgehen und

insbesondere das Gehen auf abschüssigem oder stark unebenem Ge­lände. Von

Vorteil ist es, wenn stabiles Schuhwerk, z. B. mit hohem Schaft und mit weicher

Soh­le, getragen werden kann. Gemessen an den ergonomischen Kriterien, welche

für die DAP­-Blätter (DPL) angewendet werden, kann in Bezug auf die

Beschreibung körperlicher Anforderungen Folgendes ausgesagt werden: Heben und

Tragen sehr leichter Lasten (bis Lendenhöhe): nicht eingeschränkt, ebenso wenig

5.

- 10 kg, darüber hinaus selten bis nie. Heben über Brust­höhe ist nicht

eingeschränkt, ebenso wenig das Hantieren mit Werkzeugen (keine manuellen

Einschränkungen). Arbeiten über Kopfhöhe sind manchmal möglich, mit rotiertem

Oberkörper nicht eingeschränkt, Sitzen ist nicht eingeschränkt, Knien ist

selten bis manchmal möglich. Län­ger dauernde Haltung ist nicht eingeschränkt.

Fortbewegung durch gehen über 50 m ist nicht eingeschränkt. Gehen auf unebenem

Gelände ist eingeschränkt (nie oder selten). Treppen stei­gen ist selten bis

manchmal, Leitern besteigen selten möglich." (Doc. 177)

2.3.4

Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meier-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Pertanto i referti

ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono essere

considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572),

l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

L’Alta

Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________

hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.

STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996

nella causa A., U 49/95).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31

gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.3.5

In concreto,

l’CO 1, fondandosi sulla valutazione del Dr. __________, ha ritenuto

l’assicurato in grado di svolgere un lavoro leggero e prevalentemente

sedentario per tutto il giorno (cfr. doc. 177, 186).

In

particolare questo specialista ha concluso che: “Eine stehende oder gehende

Verrichtung ohne regelmassi­ges Heben und Tragen von Lasten und ohne

Tätigkeiten in längerer Kauerstellung sind mit den objektiven Befunden somit vollzeitig

vereinbar, wenngleich nicht ideal. Ideal

oder praktisch vollständig angepasst wäre indessen eine Tätigkeit im Sitzen mit

nur wenigen stehenden und he­rumgehenden Phasen“

(doc. 177, la sottolineatura è del redattore.

Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte

ritiene che l’apprezzamento enunciato dal medico dell’CO 1, Dr. __________,

possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza

che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori (sul valore

probatorio delle valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del

Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in

linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle

assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne

all'istituto assicuratore.").

Al riguardo va ricordato

che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In effetti la valutazione

del Dr. __________ non contiene contraddizioni e presenta

tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare,

il sanitario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e

convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito del dossier

dell’assicurato comprensivo di tutti gli accertamenti medici effettuati,

all’esame dei referti radiologici e alla visita di quest’ultimo (cfr. doc. 144,

177).

Agli

atti nemmeno risultano atti medici specialistici di differente tenore che

permettono a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie. In

particolare il rapporto del dottor __________ preannunciato dal patrocinatore

dell'assicurato in uno scritto del 16 ottobre 2009 non è mai pervenuto al TCA

(cfr. Doc. V).

Tale non può essere lo

scritto del mese di settembre 2009 della fisioterapia __________ (doc.E) che si

limita sostanzialmente ad indicare che l’assicurato ha eseguito due cicli di

fisioterapia dal 18 agosto 2006 al 2 ottobre 2006, in seguito all’intervento al piede destro operato dal Dr. __________. Trattamenti

successivamente interrotti per il riacutizzarsi del dolore e dello stato

infiammatorio del piede.

Queste circostanze sono peraltro

ben conosciute dal perito, il quale nel referto del 7 luglio 2008 ha ampiamente riferito dei dolori patiti dal ricorrente dopo l’intervento del Dr. __________

(cfr. doc. 144, pag. 10).

Il TCA non ha, perciò,

motivo di scostarsi dal parere allestito dal Dr. __________, che peraltro

adempie i criteri per riconoscere a un rapporto medico piena forza probante

(cfr. DTF 125 V 351 seg. = SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI

1999.

U 356, p. 572).

Ne discende che per

determinare il grado di invalidità dell’assicurato va ritenuto - dal punto di

vista

medico -, che l’assicurato

può svolgere un lavoro leggero e prevalentemente sedentario per tutto il

giorno. Entrano in considerazione attività quali ad esempio l’operaio

affilatore, il commesso-cassiere in un supermercato, il cassiere in un negozio

do-it o l’operaio di fabbrica (doc. 186).

In questo

contesto è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio generico a attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25

febbraio 2003, consid. 4.7).

2.3.6

Si

tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2008 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V

174.

= RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima

dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 53'155.75 (cfr.

doc. 181, 189).

Tale

importo non è stato contestato dall'assicurato e può pertanto essere fatto

proprio da questo Tribunale.

2.3.7

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora

pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la

propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico

riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

2.3.8

Nel caso in

esame per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli

accertamenti presso cinque aziende ticinesi. L’CO 1 ha indicato che dai

medesimi risulta che nelle attività leggere che l'insorgente sarebbe in grado

di esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali, e meglio

affilatore presso la __________ di __________, venditore cassiere presso la __________,

addetto alla pulitura / lucidatura d’orologi presso la __________, __________,

cassiere di negozio do-it presso la __________, __________ e operaio di

fabbrica – reparto iniezione presso la __________, __________, i dipendenti di

tali ditte percepivano in media, nel 2008, un reddito annuo pari a fr. 46’216.80

(cfr. doc. 181).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In

effetti, dalla tabella che figura sul doc. 181 si evince che sono 33 i posti di

lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano,

rispettivamente, a fr. 31'199.-- e a fr. 69'745.--, e infine che quello medio è

di fr. 46'291.--

In

relazione all’esigenza di rappresentatività del reddito da invalido stabilito

in base alle DPL (cfr. DTF 129 V 472), il TCA osserva che il valore considerato

dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 46’216.80) è inferiore rispetto alla

media dei salari medi (fr. 46'291.--), ciò a tutto vantaggio dell’assicurato.

In

conclusione, accertato che i cinque posti di lavoro segnalati

dall’amministrazione rispettano appieno le limitazioni funzionali descritte dal

medico dell’CO 1, il reddito da invalido è stato validamente determinato in

base alle DPL.

Esso

ammonta a fr. 46’216.80.

Decurtazioni

sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare

in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa

modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

Il grado

di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 46’216.80 al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio,

e cioè fr. 53'155.75 - è del 13,05%, arrotondato al 13% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p.

41.

(cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente

esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla

prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in

matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a

decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate

prima della pubblicazione della sentenza in questione).

Rettamente,

dunque, l’CO 1 ha assegnato al ricorrente una rendita d’invalidità del 13%.

2.4

Indennità

per menomazione dell’integrità

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica, mentale o psichica.

Tale indennità

è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla

capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

Questi

concetti sono stati ribaditi in un sentenza U 349/06 dell11 luglio 2007 nel

quale il Tribunale federale ha rilevato:

"

Occorre poi ricordare al ricorrente, come già

spiegato dal giudice cantonale, che secondo giurisprudenza la menomazione

dell'integrità è valutata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo

profilo, l'IMI si distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del

diritto civile, per il quale si procede ad una valutazione individuale del

danno avuto riguardo alle particolarità del caso. Contrariamente alla

valutazione del torto morale secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI

può prendere a base criteri medici di carattere generale, risultanti da esami

comparativi di postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle

specifiche limitazioni che la lesione è suscettibile di comportare per un

determinato assicurato. In altri termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle

circostanze del caso concreto, ma da una valutazione medico-teorica del danno

alla salute fisica o psichica, prescindendo da fattori di carattere soggettivo (DTF 115 V 147 consid. 1; cfr. DTF 133 V 224). In quest'ordine di

idee, la Corte cantonale ha rettamente rilevato che la circostanza che

l'insorgente, a causa delle conseguenze dell'infortunio, possa essere stato

costretto a modificare le proprie abitudini di vita, non può essere presa in

considerazione nella valutazione della menomazione all'integrità di cui è

portatore."

2.4.3

Secondo

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più

infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio

complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF; cfr. SVR 2008 UV Nr. 10).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’CO 1 ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,

p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

Al

riguardo in una sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha

rilevato:

"

3.4

La table 1.2. prévoit, en ce qui concerne

l'épaule, un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 pour cent pour une épaule

bloquée en adduction, de 10 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés

au dessus de l'horizontale, et de 15 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à

l'horizontale. En l'espèce, il ressort des constatations du docteur E.________

- qui se fondent sur un examen clinique approfondi et dont il n'y a pas lieu de

remettre en cause l'exactitude - que la mobilité de l'épaule est réduite

jusqu'à l'horizontale (l'abduction active atteint l'horizontal tandis que la

flexion active est possible un peu au dessus de l'horizontal). Le taux de 15

pour cent retenu par la CNA et les premiers juges correspond dès lors bien au

handicap du recourant."

2.4.5

Nel caso

di specie l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del Dr. __________,

ha assegnato all’assicurato un’IMI del 5% (cfr. doc. 144, 186, 189).

Questa la valutazione del

medico dell’CO 1:

"

Oberes und unteres Sprunggelenk

zusammengenommen, wird die Erheblichkeitsgrenze für eine Integritätsentschädigung

mit 5 % erreicht." (Doc. 144)

Chiamato

a pronunciarsi su una questione di carattere medico, questo Tribunale,

considerata anche l'assenza di pareri specialistici divergenti, ritiene che

l’apprezzamento espresso dal medico dell’assicuratore resistente possa

validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che

si riveli necessario esperire ulteriori accertamenti, segnatamente la perizia

medica richiesta dal ricorrente (cfr. doc. I; sul valore

probatorio delle valutazioni del medico dell’CO 1, cfr. sentenza del Tribunale

federale U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che

"nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio

consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si

fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.").

Al riguardo va ricordato

che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA H

102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99

dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15

novembre 2001; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d;

STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Giova, del resto, ribadire

che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di

constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli

assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione

all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera

astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende

dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento

medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori

soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e

riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71

del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno

2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

In questo senso le sofferenze soggettive patite dall'assicurato, non

possono essere prese in considerazione nella valutazione dell'indennità per

menomazione all'integrità.

D’altro

canto, il ricorrente ha sì preteso di avere diritto a un’IMI di un’entità

maggiore (30%), tuttavia egli non ha portato alcun argomento medico-scientifico

pertinente a sostegno di questa sua richiesta e, del resto, fra gli atti di

causa non figurano neppure pareri specialistici contenenti una valutazione

della menomazione all’integrità diversa da quella enunciata dal Dr. __________.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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