35.2009.87
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
29 marzo 2010Italiano40 min
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Numero d'incarto:
35.2009.87
Data decisione, Autorità:
29.03.2010, TCA
Titolo:
In una precedente decisione,cresciuta in giudicato,assicuratore LAINF ha stabilito che,al più tardi dal 13.6.2006,l'assicurato non presentava più dei postumi organici dell'infortunio del 2.12.2005.A ragione assicuratore ha escluso sia una revisione processuale,sia la presenza di una ricaduta
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 53 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2009.87
cr/DC/sc
Lugano
29 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 agosto
2009 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 2
dicembre 2005, RI 1 – allora dipendente della ditta ____________________ e,
perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1 - è rimasto
vittima di un infortunio, a causa del quale ha riportato una contusione del
polso della mano destra (doc. 1).
Alla
chiusura del caso, l'Istituto assicuratore - basandosi sul parere del proprio
medico di __________, a mente del quale un nesso causale tra la sintomatologia
al polso destro dell’interessato e l’infortunio è da ritenersi estinto - con
decisione formale del 19 giugno 2006, ha posto termine al rimborso delle prestazioni assicurative, a partire dal 13 giugno 2006 (doc. 31).
Contro
questa decisione, __________, rappresentante dell’assicurato, ha interposto, in
data 17 luglio 2006, un’“opposizione cautelativa”, chiedendo all’assicuratore
LAINF di poter prendere visione degli atti “per poter perfezionare l’opposizione
o per ritirarla” (doc. 32).
Dopo
avere preso visione degli atti, con scritto del 27 luglio 2006, il
rappresentante dell’assicurato ha comunicato all’assicuratore infortuni di
ritirare l’opposizione cautelativa “poiché concordiamo con la vostra decisione
del 19 giugno 2006” (doc. 34).
Pertanto,
la decisione del 19 giugno 2006 dell’Istituto assicuratore è cresciuta in
giudicato.
1.2. In data 17
giugno 2008, la RA 1, nel frattempo incaricata dall’assicurato di difendere i
suoi interessi, ha chiesto all’assicuratore infortuni, riferendosi alla
decisione del 19 giugno 2006, di “volere riesaminare la problematica”, in
quanto l’interessato “sia per buona fede, che per ignoranza, non ha impugnato
la vostra decisione che fa l’oggetto della vostra lettera del 19 giugno 2006” (doc. 41).
Con
scritto del 9 luglio 2008, l’Istituto assicuratore ha comunicato al
rappresentante dell’interessato che la decisione del 19 giugno 2006 è
ampiamente cresciuta in giudicato, rammentando inoltre, da una parte, che
l’allora rappresentante legale dell’assicurato, dopo avere preso visione degli
atti, aveva ritirato l’opposizione cautelativa inoltrata in data 17 luglio 2006
e, d’altra parte, che la __________ non ha ritenuto di dovere interporre
un’opposizione contro la decisione del 19 giugno 2006 (doc. 47).
1.3. ln data 2
marzo 2009, l’RA 1, rappresentante dell’assicurato, ha comunicato
all’assicuratore LAINF che l’assicurato ha subito una ricaduta, chiedendo “di
volere riaprire l’infortunio e di provvedere a versare le prestazioni” (doc.
50).
L'CO 1,
con decisione formale del 6 agosto 2009, ha stabilito che non vi sono le premesse per procedere ad una revisione procedurale e che non intende riconsiderare
la decisione del 19 giugno 2006 (cfr. doc. 59).
Tale
decisione è poi stata confermata con decisione su opposizione del 26 agosto
2009, nella quale l’Istituto assicuratore ha evidenziato quanto segue:
"
(...)
4.
In concreto risulta di meridiana evidenza che
l'opponente ha richiesto alla CO 1 di riesaminare la situazione senza sostenere
alcun motivo concreto di revisione. In particolare i certificati medici
prodotti 28.4.2009 che si limitano ad enunciare che l'assicurato è in attesa di
essere sottoposto all'asportazione del materiale di osteosintesi non sono atti
a suffragare una richiesta di revisione procedurale fermo restando peraltro che
appare incomprensibile che l'opponente voglia accollare alla CO 1 i costi
dell'AMO quando l'osteosintesi non è stata pagata dall'assicuratore infortuni
in quanto allora l'interessato non disponeva di alcuna copertura LAINF. Questo
significa che la CO 1 __________ avrebbe anche potuto rifiutare di entrare nel
merito dell'(eventuale) domanda di revisione procedurale. In ogni caso, se per
ipotesi di lavoro, si dovesse rilasciare una decisone di merito, risulta di
meridiana evidenza che in concreto i criteri della revisione procedurale non
sono adempiuti.
5.
La CO 1, richiamati i principi giuridici vigenti,
non intende entrare nel merito di un'eventuale domanda di riconsiderazione. Ma
anche se, visto la formulazione dell'impugnata decisione, per denegata ipotesi,
dovesse essere ammesso che la CO 1 ha rilasciato anche su tale punto una
decisione nel merito, l'esame degli atti non permette di ammettere che la
decisione 19.6.2006 sia manifestamente erronea in quanto, in particolare, la
stessa trova il proprio fondamento in un apprezzamento debitamente e
convincentemente motivato del medico di __________ che non solo all'epoca ma
anche a tutt'oggi non risulta essere stato messo in discussione.
6.
Anche in questa sede la CO 1 non può fare altro
che ribadire all'opponente che nella sua qualità di Ente di diritto pubblico
sottoposto alla sorveglianza della Confederazione non può fare altro che
applicare il diritto fermo restando che l'opponente, a differenza di quanto da
lui preteso, a suo tempo era seguito da un mandatario professionista che vanta
una grande esperienza in materia di assicurazione infortuni per cui non può
essere considerato così sprovveduto. A comprova della bontà della decisione
della CO 1 è poi il fatto che la cassa malati ha riconosciuto la propria
responsabilità e versato le indennità giornaliere fino alla scadenza dei
termini."
(Doc. B)
1.4. Contro
questa decisione l'assicurato, sempre rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:
"
(...)
Dalla documentazione medica agli atti, emerge
inequivocabilmente che il predetto, non è stato mai dichiarato guarito dai
medici che lo hanno avuto e ancora lo hanno in cura, e ciò è anche provato
dalla risonanza magnetica.
La documentazione menzionata sono prove e non
congetture e non comprendiamo, lo ribadiamo, il diniego da parte di questo
assicuratore infortunio, la riapertura del caso.
Doc. C certificati medici.
Il Signor RI 1 in data 14.7.2009 è stato ricoverato nel reparto di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di __________
ed operato.
Doc. D Ospedale di __________.
Chiediamo, ai Signori Giudici di questo tribunale
di applicare al presente ricorso tutta la giurisprudenza esistente in materia
come pure, chiediamo che venga ordinata una visita arbitrale, per stabilire il
grado di invalidità permanente, che ha subito il Signor RI 1, causato
dall'infortunio del 2.12.2005.
Si chiede di acquisire gli atti, sia dell'Al, sia
della CO 1." (Doc. I)
1.5. Nella sua
risposta del 1° ottobre 2009, l'CO 1 ha proposto di respingere il ricorso,
ribadendo quanto già illustrato nella decisione su opposizione impugnata (cfr.
doc. III).
1.6. Con scritto
del 22 ottobre 2009 il rappresentante dell’assicurato ha indicato che, sulla
base della documentazione medica prodotta, “la sospensione dell’indennità
d’infortunio si deve considerare un arbitrio da parte dell’CO 1”, chiedendo che venga ordinata “una perizia arbitrale per accertare il grado di invalidità
permanente, in quanto esiste un nesso sia con l’infortunio del 2 dicembre 2005
che con la ricaduta denunciata il 17 giugno 2008 (doc. VII + E-i).
1.7. Con scritto
del 5 novembre 2009, l’assicuratore infortuni ha ribadito quanto già espresso in
sede di risposta di causa (doc. IX).
1.8. In data 12
novembre 2009 il rappresentante dell’assicurato ha ribadito le pretese
ricorsuali, aggiungendo di avere “ancora sollecitato l’Ospedale Fondazione __________
per farci pervenire la cartella clinica (vedere doc. L allegato) e chiediamo
che ci venga concesso un ulteriore termine” (doc. XI).
Il doc.
XI è stato trasmesso all’assicuratore infortuni (doc. XII), per conoscenza.
1.9. In corso di
causa, il TCA ha chiesto al rappresentante dell’assicurato di fornire alcune
precisazioni (doc. XIII).
In data
14 dicembre 2009, il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA la
cartella medica dell’interessato, unitamente ad uno scritto dello stesso signor
RI 1 di risposta ai quesiti posti da questo Tribunale (doc. XIV + M-N).
Fatti
I doc.
XIII e XIV + M-N sono stati trasmessi all’assicuratore infortuni per una presa
di posizione (doc. XV).
1.10. Con scritto
dell’8 gennaio 2010, l’assicuratore LAINF ha nuovamente confermato quanto già
esposto in precedenza, indicando che la documentazione prodotta
dall’interessato non è in grado di modificare la situazione (doc. XVI).
Tale
scritto è stato trasmesso all’assicurato (doc. XVII), per conoscenza.
1.11. In data 27
gennaio 2010 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA delle
radiografie, dalle quali, a suo parere, “emerge inequivocabilmente che la
ricaduta è dovuta all’infortunio subito in data 2 dicembre 2005” (doc. XVIII).
1.12. Con scritto
del 12 febbraio 2010, il rappresentante dell’assicurato, dopo avere ribadito
che l’interessato è inabile al lavoro a seguito della ricaduta concernente
l’infortunio del 2 dicembre 2005, ha rimproverato all’assicuratore infortuni di
non avere sottoposto il signor RI 1 ad una visita specialistica, che avrebbe permesso
di fugare ogni dubbio (doc. XX).
1.13. In data 22
febbraio 2010, l’assicuratore infortuni ha osservato che, come evidenziato dal
dr. ____________________ - chiamato ad esprimersi in merito alle radiografie
prodotte dal ricorrente – le radiografie eseguite in data 24 aprile 2006, ossia
4 mesi dopo l’infortunio, dimostrano che lo stato era già completamente
stabilizzato e invariato rispetto alle radiografie eseguite un anno dopo, in
data 22 marzo 2007 (doc. XXII).
1.14. In data 2
marzo 2010 il rappresentante dell’assicurato ha indicato che l’assicuratore
infortuni, invece di recuperare le radiografie del 24 aprile 2006, avrebbe
dovuto sottoporre l’interessato ad una visita medica, al fine di quantificare
il suo grado di inabilità lavorativa.
Egli ha
inoltre chiesto, in via sussidiaria, che “la CO 1 corrisponda un anno di
indennità giornaliere per infortunio e si pronunci in merito per trovare una
giusta soluzione del caso”.
Il
patrocinatore ha pure fatto presente che l’assicurato versa in una situazione
finanziaria precaria e che i figli dell’interessato sono stati affidati agli
assistenti sociali (doc. XXIV).
Questo
scritto è stato inviato all’assicuratore infortuni (cfr. doc. XXVI), per
conoscenza.
in
diritto
2.1. L'art. 53
LPGA prevede che:
" Le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su
opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"
I principi relativi alla
riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza
precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati
all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del Tribunale federale I
206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004n consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04
dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).
In una
sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le
seguenti considerazioni:
"
4.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi
si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una
decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio
cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata
sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6 dicembre 2005 in re P., consid. 2.2).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i
fatti già esistenti
all'epoca della procedura precedente, ma che non
erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del
caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il
momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora
essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una
domanda di revisione (DTF
121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth
Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di],
Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21;
René A. Rhinow/Beat Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono
essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza
contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento
giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi
devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure
fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano
potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF
127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono
destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di
invocarli in tale
procedimento. Una prova deve essere considerata
concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a
statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura
principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta
pertanto che in una
nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i
fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il
fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per
giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie
conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito
tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure
costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe
aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza
dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la
sentenza (DTF
127 V 358
consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a,
108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF
118 II 205)."
2.2. Dalle tavole processuali si
evince che, con la decisione del 19 giugno 2006, cresciuta in giudicato,
l’assicuratore LAINF, facendo capo alle risultanze del rapporto medico del 13
giugno 2006 del dr. __________, ha accertato che, al più tardi a contare dal 13
giugno 2006, RI 1 non presentava più dei postumi organici
dell'infortunio del 2 dicembre 2005 (e quindi che i disturbi al polso destro
ancora denunciati non si trovavano più in un nesso di causalità naturale con
tale sinistro) (cfr. doc. 31).
Nell’apprezzamento
medico del 13 giugno 2006, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia e medico
di __________ dell’assicuratore infortuni, si è così espresso:
"
L'assicurato, nell'ultimo mese di lavoro presso
la ditta __________ (scioglimento del contratto previsto per il 31.12.2005), il
9.12.2005 in ditta annuncia un infortunio del 2.12.2005 ossia una contusione
della mano destra a seguito di una scivolata.
Il curante il 3.12.2005 attesta un'inabilità
lavorativa per 10 giorni per riposo e cure per una contusione del polso destro,
già sede di frattura scomposta.
Il signor RI 1 è stato sottoposto ad un esame
radiologico che ha evidenziato una frattura non guarita. Tali pezze
giustificative nel frattempo secondo l'assicurato sono scomparse e la CO 1 non
è entrata neppure in possesso della refertazione dettagliata.
A questo punto l'Ente assicurativo sociale, per
valutare la causalità ha disposto tempestivamente un nuovo esame radiologico
del polso destro (nonché indagine comparativa a sinistra), accertamento
eseguito il 24.4.2006.
Alla nostra perplessità si visualizza una vecchia
pseudo-artrosi al trasversale, al III° medio dell'osso scafoide destro, con
vasta zona di riassorbimento osseo, parziale necrosi asettica lungo le emirime
affrontate, quadro presente almeno da qualche anno.
Questo giudizio risulta possibile grazie alla
presenza di 2 fili di Kirschner, lunghe oltre 3 cm, da approccio distale, posizionati a suo tempo in modo incrociato tale da incontrare il punto
d'incrocio esattamente nello spazio della frattura.
Questo significa in termini (biomeccanici)
poveri, che la frattura sin dal momento dell'osteosintesi era e doveva
rimanere senza unione, poiché assente qualsiasi stabilità.
Questa grave instabilità nelle 3 dimensioni ha
necessariamente impedito una qualsiasi consolidazione, ma c'è di peggio: la
formazione di canali osteopenici, risp. di riassorbimento osseo, anche attorno
ai fili di Kirschner.
Con questa dettagliata documentazione radiologica
(anche con delle prese funzionali), è provato che il signor RI 1 presenta da
anni una pseudo-artrosi dello scafoide destro senza possibilità di
guarigione.
Le asserzioni dell'assicurato in sede auditiva
(rapporto non controfirmato del 20.3.2006) ossia che l'assicurato si era
fratturato lo scafoide nel 2003 (cadendo in moto), ma la frattura in seguito
dopo l'operazione era ben guarita, non corrisponde ai referti
strumentali.
Sintomatico è che la nuova documentazione
strumentale non presenta neppure dei segni di una nuova
traumatizzazione osteo-articolare.
Pure sintomatico è il fatto che il signor RI 1
sostiene che le radiografie siano scomparse nonché la circostanza che, nonostante
la sua convocazione in __________ per esame medico e per spiegare meglio
al signor RI 1 lo stato locale reale del polso destro, egli non ha dato
seguito alla nostra chiamata, anche telefonica (del 7.6.2006), per il
13.6.2006.
In base ai referti oggettivi quindi non è
possibile stabilire alcun nesso causale fra la patologia risp. incapacità
lavorativa presente e l'infortunio fatto valere nel 2005.
Da un profilo medico può essere escluso anche un
qualsiasi peggioramento organico.
Essendo la causalità ampiamente esaurita,
l'assicurato dovrà essere pure rioperato a carico della Mutua, previa rimozione
del materiale osteosintetico mal posizionato.
Indipendentemente dalla questione di causalità è
da segnalare che frequentemente uno stato pseudo-artrotico risulta poco o
addirittura asintomatico e permette da un profilo biomeccanico, di svolgere
anche delle mansioni fisicamente impegnative.
Tant'è vero che non raramente si incontrano degli
individui che sono portatori di pseudo-artrosi alla loro insaputa, sia di
natura post-traumatica sia di eziologia congenita." (Doc. 30)
In data 17 giugno 2008, il
nuovo rappresentante legale dell’interessato, RA 1, ha chiesto all’assicuratore infortuni di volere riesaminare la problematica, dato che l’assicurato
“sia per buona fede che per ignoranza, non ha impugnato la vostra decisione”
del 19 giugno 2006 (doc. 41).
Secondo il TCA, a ragione,
l’CO 1 non ha accolto questa richiesta dell’assicurato.
Infatti, la decisione del
19 giugno 2006, emessa dall’assicuratore infortuni, è cresciuta in giudicato,
posto che l’allora rappresentante legale dell’interessato, Istituto __________
- il quale aveva interposto un’opposizione cautelativa – dopo avere
preso visione degli atti, con scritto del 27 luglio 2006,
aveva ritirato l’opposizione cautelativa, indicando, quale motivazione,
citiamo: “poiché concordiamo con la vostra decisione del 19
giugno 2006” (doc. 34, sottolineature della redattrice).
In simili
circostanze, quindi, contrariamente a quanto preteso ora dal rappresentante
dell’assicurato, non si può certo ritenere che l’assicurato abbia rinunciato ad
inoltrare un’opposizione contro la decisione del 19 giugno 2006 “per buona fede
e per ignoranza”.
2.3. Il TCA
ritiene inoltre che, a ragione, l’assicuratore infortuni abbia stabilito che,
nel caso di specie, non vi fossero i presupposti per procedere ad una revisione
processuale della decisione del 19 giugno 2006.
Come
visto in precedenza (cfr. consid. 2.1.), infatti, a norma dell’art. 53 LPGA, le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
Nella
fattispecie concreta, l’assicurato ha chiesto un riesame della decisione del 19
giugno 2006, senza tuttavia apportare dei motivi concreti di revisione.
Al
riguardo, l'Istituto assicuratore convenuto, nella decisione su opposizione
impugnata, ha sottolineato che, “in ogni caso, se per ipotesi di lavoro,
si dovesse rilasciare una decisione di merito, risulta di meridiana evidenza
che in concreto i criteri della revisione procedurale non sono adempiuti” (doc.
B)
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni dell’assicuratore
infortuni.
Contrariamente
a quanto sostenuto dall’assicurato, i documenti da lui prodotti - che si
limitano ad enunciare che l’assicurato è in attesa di essere sottoposto ad un
intervento di asportazione del materiale di osteosintesi (che, per inciso, era
stato posizionato dopo l’infortunio del 2003, come appurato dal TCA (cfr. doc.
N), allorquando, come correttamente indicato dall’assicuratore
infortuni, l'interessato non disponeva di alcuna copertura LAINF) - non costituiscono un nuovo mezzo di prova
atto a suffragare una richiesta di revisione della
decisione del 19 giugno 2006, cresciuta in giudicato.
In
quell'occasione, infatti, l'CO 1 ha negato il diritto alle prestazioni
ritenendo che i disturbi al polso destro di cui soffriva l'assicurato dopo
l'infortunio del dicembre 2005 non si trovavano in un nesso di causalità con
l'infortunio. Ora, su questo aspetto, l’assicurato non ha apportato alcun nuovo
elemento.
Neppure
le radiografie prodotte il 27 gennaio 2010 (cfr. doc. XVIII) permettono di
arrivare ad un’altra conclusione. Infatti, al riguardo, il dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia e sostituto del medico di __________
dell’assicuratore infortuni, chiamato dall’CO 1 ad esprimersi a tale proposito,
ha pienamente confermato quanto già valutato in precedenza dal dott. __________
osservando:
"
Mi permetto presentare le mie osservazioni
scritte concernenti il signor RI 1, come richiesto dal TCA con lettera del
2.2.2010, in particolare in considerazione della lettera del 27.1.2010 della RA
1, delle radiografie da loro inviatemi.
A tale scopo mi sono permesso di richiedere il
rapporto radiologico della risonanza magnetica del polso destro effettuata
all’Istituto __________ in data 24.11.2006 e del CD con le radiografie del
polso destro effettuate all’Istituto __________ in data 24.4.2006.
In seguito alla visione delle radiografie
effettuate all’Istituto __________ in data 24.4.2006 del polso destro, si può
senz’altro affermare che si tratta sicuramente di una pseudoartrosi dell’osso
navicolare con segni di osteonecrosi del frammento distale. Si ha un “gap” di 3 mm fra un frammento e l’altro dell’osso navicolare. I bordi della frattura sono sclerotici e
riassorbiti.
Vi sono evidenti segni di una instabilità del
materiale di osteosintesi.
Da notare che il materiale di osteosintesi è
sicuramente inadatto a questo tipo di osteosintesi e il fatto che i 2 fili di
Kirschner si incrocino proprio nella linea di frattura costituisce un
impedimento alla consolidazione della frattura stessa.
Tale stato è completamente comparabile e identico
a quello che si ritrova nelle radiografie effettuate in data 22.3.2007, ossia
un anno dopo le precedenti che permettono di confermare la pseudoartrosi, la
presenza di questa importante instabilità dei fili di Kirschner con questi
segni di osteonecrosi del frammento distale del navicolare.
Si può quindi affermare che al momento delle
radiografie eseguite in data 24.4.2006, ossia a distanza di 4 mesi
dall’infortunio, lo stato era completamente già stabilizzato e invariato
rispetto alle radiografie eseguite un anno dopo.
Se la frattura fosse stata fresca, cioè riferita
all’infortunio del 2.12.2005, sicuramente si sarebbe potuto vedere
un’evoluzione in un senso o nell’altro, confrontando le radiografie del
24.4.2006 con quelle del 22.3.2007.
Nella risonanza magnetica del 24.11.2006 si
conferma l’evoluzione in pseudoartrosi della frattura dello scafoide. Non
vengono assolutamente citati edemi ossei che potrebbero far pensare ad una
patologia di tipo recente.
In base quindi allo studio di questa
documentazione radiografica si può affermare che la pseudoartrosi del
navicolare della mano sinistra evidenziata nella radiografia del 24.4.2006 era
sicuramente già presente al momento dell’infortunio del 2.12.2005.
La tecnica operatoria applicata in occasione del
primo intervento del 2003 è sicuramente non corretta e già predisponente di per
sé allo sviluppo di una pseudoartrosi in quanto l’incrocio dei fili di
Kirschner nella zona di frattura impedisce lo scivolamento dei frammenti,
impedendo quindi la coattazione dei due frammenti stessi.
Personalmente, quindi, la valutazione fatta dal
dott. __________ in data 13.6.2006 mi trova perfettamente concorde.
In particolare fa anche specie il fatto che sia
le radiografie effettuate in occasione dell’infortunio del 2.12.2005, sia il
rispettivo referto radiologico, siano irrintracciabili e soprattutto il fatto
che nonostante il tempo trascorso, indipendentemente dalla problematica di
carattere amministrativo, non risulta che il paziente si sia più sottoposto ad
alcun trattamento, almeno dagli atti in mio possesso.
Ciò mi fa pensare che evidentemente lo stato sia
clinico che soggettivo era sovrapponibile a quello preesistente all’infortunio
del 2.12.2005.
Concordo anche qui con il dott. __________, che a
volte le pseudoartrosi del navicolare sono del tutto asintomatiche.” (Doc. 63)
Il dott. __________ ha
allegato a questa sua presa di posizione il referto dell’11 dicembre 2006 della
Casa di Cura __________, concernente l’esame RM del polso destro, del seguente
tenore:
" Indagine
RM eseguita mediante sezioni ortogonali variamente pesate.
Il paziente riferisce esiti di frattura scomposta dello scafoide e
di successivo intervento chirurgico non ben precisato nell’anno 2003; segnala
ulteriore trauma contusivo del polso in data 2.12.2005.
L’esame viene valutato in assenza di qualsiasi documentazione
radiografica o clinica precedente che è stata richiesta ma della quale sono
state successivamente allegati solo certificati medici di malattia e
assicurativi.
Non è nota pertanto la situazione radiografica precedente.
Si evidenzia alterazione morfologica e di segnale che interessano
in particolare la porzione distale dello scafoide, deformata, con un profilo
corticale irregolare, apparentemente separata da sottile e irregolare banda
iperintensa dal resto dello scafoide.
Considerandi
Rilievi sospetti per evoluzione in pseudoartrosi della frattura
dello scafoide; in assenza di dati sul tipo di intervento chirurgico segnalato
e di esame radiografico convenzionale, non è possibile una più precisa
valutazione; si evidenziano anche modesti artefatti tecnici causati da fenomeni
di suscettibilità magnetica per presenza di micro-frammenti metallici.
Tracce di versamento reattivo attorno alla porzione distale dello
scafoide e nei recessi articolari tra questo, il trapezio ed il trapezoide. È
presente versamento anche nello spazio articolare radio-ulnare, senza
significativo aumento dello spazio articolare, né evidente disinserzione
radiale della fibrocartilagine triangolare. Quest’ultima presenta solo minima
irregolarità morfologica a livello della sua inserzione alla stiloide ulnare.
Si rileva distasi scafo-lunata. Le colonne carpali sono in asse e
non si osserva deviazione in senso volare o palmare del semilunare.
Fenomeni di sofferenza del rivestimento fibrocartilagineo della
superficie articolare dell’epifisi radiale con rilievo di piccola formazione
similgeodica della spongiosa ossea sottocorticale, nella sua porzione mediana.
I tendini flessori presentano regolare decorso e non si osserva
versamento nella guaina sinoviale comune.
Il retinacolo dei flessori appare integro, con decorso rettilineo.
È presente invece sottile falda liquida peritendinea attorno ai
tendini estensore lungo ed estensore breve radiale del carpo.
Non ulteriori reperti significativi.” (Doc. 64)
I
documenti prodotti dall’assicurato, comprese le radiografie inoltrate in data
27.
gennaio 2010, non sono quindi atti a mettere in discussione, ai sensi
dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, la decisione del 19 giugno 2006, che non è del resto
stata contestata dall'assicurato davanti ai Tribunali ed è quindi cresciuta in
giudicato.
Inoltre,
per quel che concerne un'eventuale riconsiderazione di tale decisione sulla
base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa
D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17
dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa
S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28
aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella
causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA
del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle
cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella
causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF
127.
V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000
N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p.
309.
consid. 2a e riferimenti).
Nel
presente caso, l'amministrazione ha esplicitamente affermato che "non
intende entrare nel merito di un'eventuale domanda di riconsiderazione”,
aggiungendo tuttavia che “anche se, vista la formulazione dell’impugnata
decisione, per denegata ipotesi, dovesse essere ammesso che la CO 1 ha rilasciato anche su tale punto una decisione nel merito, l’esame degli atti non permette di
ammettere che la decisione del 19 giugno 2006 sia manifestamente erronea in
quanto, in particolare, la stessa trova il proprio fondamento in un
apprezzamento debitamente e convincentemente motivato del medico di __________,
che non solo all’epoca, ma anche a tutt’oggi, non risulta essere stato messo in
discussione” (doc. B).
Ora, per
costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli
interessati, nè dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 61/04 del 20 settembre 2004; sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni U 17/05 del 27 ottobre 2006;
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 206/06 del 13 marzo
2007).
Inoltre,
come correttamente indicato dall’assicuratore infortuni, la decisione del 19
giugno 2006 è stata presa dall’Istituto assicuratore sulla base
dell’apprezzamento medico del 13 giugno 2006 del dr. J__________, spec. FMH in
chirurgia e medico di __________ dell’assicuratore infortuni, il quale ha
chiaramente indicato che “in base ai referti oggettivi non è
possibile stabilire alcun nesso causale fra la patologia risp. incapacità
lavorativa presente e l'infortunio fatto valere nel 2005” (cfr. doc. 30).
Alla luce delle
argomentazioni del dr. __________, dunque, la decisione del 19 giugno 2006 non
può quindi essere considerata manifestamente errata.
2.4
In data 2
marzo 2009, il rappresentante dell’assicurato ha indicato all’assicuratore
LAINF che l’interessato “ha avuto una ricaduta (v. certificato medico
allegato)”, chiedendogli di volere “riaprire l’infortunio e di provvedere a
versargli le prestazioni” (doc. 50).
Dal
referto del 19 febbraio 2009 del Pronto Soccorso dell’Ospedale di __________,
allegato a tale richiesta, si evince che l’assicurato presenta una “distorsione
polso destro in esiti da frattura dello scafoide”, causato da un “incidente
domestico” (doc. 50/1).
A tale riguardo,
l’assicuratore infortuni, in un’annotazione del 10 marzo 2009 concernente il
colloquio telefonico avuto con il rappresentante dell’assicurato, ha indicato:
"
Abbiamo ricevuto la richiesta del 2.3.2009 per
la riapertura del caso.
Dalla documentazione medica allegata risulta però
che il sig. RI 1 ha subito un nuovo infortunio e questo non sarebbe a nostro
carico (confermano che l'assicurato non lavora e non ha alcuna entrata).
Mi farà richiamare dalla persona che si occupa
del caso del signor RI 1. D'accordo, attendiamo."
(Doc. 51)
Nel successivo rapporto
concernente il colloquio telefonico dell’11 marzo 2009 intrattenuto con il
rappresentante dell’assicurato, il funzionario incaricato ha osservato:
"
Lunga e cordiale discussione con il signor __________.
Lo informo innanzitutto che dalla documentazione
che ci ha trasmesso risulta a chiare lettere che il signorRI 1 ha subito un nuovo avvenimento infortunistico. Anche se si tratta della stessa parte del corpo non
vuol dire che si tratta di una ricaduta. Il sig. RI 1 non lavora e non ha
nessuna entrata; è in attesa di una decisione da parte dell'AI.
Ribadisco che se si tratta di un nuovo evento non c'è copertura
assicurativa da parte nostra.
A questo punto il sig. __________ dice che
chiamerà il medico che ha steso il rapporto inviatoci per chiarire la
situazione.
Rammenta nuovamente che a suo tempo, quando
abbiamo rilasciato la decisione, non è stata interposta opposizione. Faccio
notare che il precedente rappresentante aveva interposto un'opposizione
cautelativa che poi, una volta visionati gli atti, è stata ritirata.
Secondo lui questa è stata una grande mancanza.
Purtroppo non possiamo farci nulla la decisione
ora è cresciuta in giudicato e non può essere rivista.
Si appella poi al mio buon cuore per rivedere la questione. Lo informo che nel nostro lavoro c'è una legge da applicare e il buon cuore può
arrivare solo fino a un certo punto.
Ci trasmetterà ulteriore documentazione per
valutare la possibilità di una riconsiderazione della nostra decisione."
(Doc. 52)
In data 28 aprile 2009, il
rappresentante dell’assicurato, a comprova della presunta ricaduta subita
dall’assicurato, ha trasmesso all’Istituto assicuratore i seguenti referti:
-
referto del 4 aprile 2009, redatto dal dr. __________, medico chirurgo
di __________, del seguente tenore:
" Si
certifica che RI 1, nato a __________ prov. di __________
il 08/08/1977, residente in __________ prov. di __________, visitato dal sottoscritto in data odierna,
presenta la seguente patologia:
esiti stabilizzati di
frattura scomposta al polso destro, con pseudo artrosi
dello scafoide destro ed impotenza funzionale del polso
stesso.
Il Paziente è in attesa di essere sottoposto ad
intervento chirurgico per la rimozione del materiale di osteosintesi peraltro, pare, malposizionato che verrà effettuato entro la prima quindicina di Giugno, come da certificazione dell'Ospedale di __________
- Rep. Ortopedia, allegata.
Il Paziente non ha potuto riprendere l'attività lavorativa
per i suddetti motivi e non si
prevede che l'attività lavorativa potrà riprendere prima dell'intervento chirurgico programmato.
Si rilascia il
presente, in carta semplice, a richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla Legge." (Doc. 53/1)
-
dichiarazione del 2 aprile 2009, rilasciata dalla segretaria del
Dipartimento di scienze ortopediche e traumatologiche “__________ del seguente
tenore:
" Si
certifica che il Sig. RI 1 è in lista di attesa per un intervento chirurgico
alla mano dx che avverrà presumibilmente entro la metà di giugno.
La visita
preoperatoria è fissata per il giorno 11.05.09."
(Doc. 53/2)
Con scritto del 20 maggio
2009, l’assicuratore LAINF ha comunicato al rappresentate dell’interessato
quanto segue:
"
Ci riferiamo all'assicurato in oggetto ed in
particolare ai vostri scritti del 2 marzo e 28 aprile 2009, nonché al colloquio
telefonico dell'11 marzo 2009 mediante i quali ci avete annunciato una ricaduta
dell'infortunio del 2 dicembre 2005.
Vi comunichiamo che la stessa non può essere da
noi riconosciuta in quanto in data 19 giugno 2006 è stata rilasciata una
decisione formale con la quale è stata estinta la nostra responsabilità
assicurativa dal 13 giugno 2006. Tale decisione è ampiamente cresciuta in
giudicato; non possiamo pertanto riconoscere ulteriori prestazioni
assicurative. A tal proposito rinviamo pure al nostro precedente scritto del 9
luglio 2008."
(Doc. 56, sottolineatura della redattrice)
Tale presa di posizione è
poi stata ribadita dall’assicuratore infortuni nella decisione formale del 6
agosto 2009 (doc. 59) e nella decisione su opposizione del 26 agosto 2009,
oggetto della presente vertenza, nella quale ha, in particolare, sottolineato
che “i certificati medici prodotti il 28 aprile 2009, che si limitano ad
enunciare che l’assicurato è in attesa di essere sottoposto all’asportazione
del materiale di osteosintesi, non sono atti a suffragare una richiesta di
revisione procedurale fermo restando che appare incomprensibile che l’opponente
voglia accollare alla CO 1 i costi dell’AMO, quando l’osteosintesi non è stata
pagata dall’assicuratore infortuni in quanto allora l’assicurato non disponeva
di alcuna copertura LAINF” (cfr. decisione su opposizione del 26 agosto 2009,
doc. B).
Con il ricorso,
l’assicurato ha contestato tale conclusione dell’assicuratore infortuni,
producendo diversi certificati medici (scritto del 19 dicembre 2008 del dr. __________,
doc. C3; scritto del 19 dicembre 2008 del dr. __________,
doc. C4; referto ambulatoriale del 26 marzo 2007 del
dr. __________ dell’Ospedale di Circolo di __________, doc. C5;
referto ambulatoriale del 2 marzo 2007 del dr. __________ dell’Ospedale
di Circolo di __________, doc. C6; referto dell’esame
RM polso destro del 24 novembre 2006, doc. C8; referto
del 18 luglio 2009 del dr. __________ __________ dell’Ospedale di Circolo di __________,
relativo al ricovero dell’interessato dal 14 luglio 2009 al 18 luglio 2009,
doc. D; referto ambulatoriale del 17 agosto 2009 del dr. __________
dell’Ospedale di Circolo di __________, doc. D1).
L’assicurato ha poi
trasmesso al TCA i seguenti documenti:
-
lettera manoscritta dell’assicurato, trasmessa dal suo rappresentante
legale in data 22 ottobre 2009, del seguente tenore:
"
Mi chiamo RI 1.
Vi scrivo questa lettera per
descrivervi la situazione che sto vivendo augurandomi che chi la leggerà riesca
a mettersi nei miei panni e capire che ho veramente bisogno di aiuto
soprattutto economico.
Tutto è iniziato con un incidente lavorativo
che mi ha provocato la rottura del polso, per quanto possa sembrare una cosa di
gravità minima mi ha sconvolto la vita in tutto a partire dal lavoro stesso che
prima dell'incidente era per me una cosa "semplice" da eseguire, è
diventato impossibile.
Mi sono rivolto alla CO 1 e sono stato
regolarmente pagato per 6 mesi, dopo di che per una mia mancanza ad un
appuntamento e perchè secondo la CO 1 il mio non era un infortunio ma una
malattia, è stato chiuso il pagamento.
Lasciato a terra con una casa e due
figli da mantenere mi rivolsi ai sindacati __________ che mi fecero partire un
pagamento di malattia dall'__________, di conseguenza sono stato messo nelle
mani degli ospedali italiani, sono stato messo in lista in attesa di
operazione.
Tuttora a distanza di due anni e di
mie continue insistenze nei confronti degli ospedali, l'operazione non è ancora
avvenuta ed io sono ancora in lista d'attesa. Nell'arco dei due anni di
malattia consegnai delle carte all'__________ che avrebbero dovuto utilizzare
per fare la domanda AI. Loro stessi mi dissero era un mio diritto.
Parlando del mio problema con dei
conoscenti, trovai l'RA 1 grazie al quale scoprii che dall'__________ non era
mai partita la mia domanda AI. Infatti mi venne immediatamente fatta dall'RA 1.
Il mancato contributo economico e la
totale incapacità lavorativa mi fecero perdere la casa in cui vivevo con
l'attuale compagna a quel tempo in gravidanza che fortunatamente ospitò la
madre, che per quanto può aiuta anche me, perlomeno per mangiare, purtroppo
essendo loro una innumerevole famiglia non hanno la possibilità di farmi vivere
lì.
Infatti vivo abusivamente in una
cascina senz'acqua, senza luce e senza riscaldamenti.
Questa situazione economica mi ha
portato anche a non poter vedere i due figli avuti dalla mia precedente
compagna a cui non va giù il fatto che momentaneamente non posso contribuire al
mantenimento dei bambini.
Pur avendo parenti non hanno la
possibilità di aiutarmi molto, soltanto una doccia e un piatto caldo ogni
tanto. Risulto anche un cattivo pagatore per non essere riuscito a pagare
alcune rate di un prestito che feci precedentemente a tutto questo.
Persino nel piccolo paese in cui vivo
mi sento umiliato per questa situazione. Ora capisco chi prende brutte strade
arrivando anche a fare cose illegali, come capisco bene cosa vuol dire aver
voglia di morire, ho pensato molto spesso al suicidio, mi ha fermato anche il
fatto che da poco è nata mia figlia, a cui vorrei riuscire un giorno a comprare
da mangiare con i miei soldi e nella mia casa.
Vi invito cordialmente a capire la mia
situazione e cercare di aiutarmi come meglio credete.
Se volete parlarmi di persona rispondo
al numero __________." (Doc. G)
-
scritto del 20 ottobre 2009 del dr. __________, del seguente tenore:
" Si
certifica che __________, nato a __________ prov. di __________, il 08/08/1977,
residente in __________ prov. di __________, visitato dal sottoscritto in data
odierna, presenta la seguente patologia:
esiti stabilizzati di
frattura scomposta al polso destro, con pseudo artrosi dello scafoide destro ed
impotenza funzionale del polso stesso.
Il Paziente è stato
sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione del materiale di
osteosintesi.
Paziente non ha mai
potuto riprendere l'attività lavorativa per i suddetti motivi .
Vista la gravità e
complessità della situazione, si richiede che il Paziente venga sottoposto a
perizia medico legale per confermare il nesso con l'infortunio patito dal
Paziente il 2.12.2005.
Si rilascia il
presente, in carta semplice, a richiesta dell'interessato, per gli usi
consentiti dalla Legge." (Doc. H)
-
elenco delle prestazioni di indennità giornaliera versate dalla Cassa
malati __________ all’assicurato nel periodo dal 13 giugno 2006 all’11 giugno
2008.
(730 giorni) (doc. i).
Pendente causa, il TCA ha
chiesto al rappresentante dell’assicurato di fornire le seguenti precisazioni:
"
(…)
1) l’infortunio in moto di cui è rimasto vittima il signor RI 1 e che
gli ha procurato la frattura dello scafoide è avvenuto nel 2002, come indicato
nei referti ambulatoriali del 26 marzo 2007 dell’Ospedale di __________ (doc.
C5 e C6), da Lei prodotti unitamente al ricorso, oppure nel 2003, come indicato
dall’assicurato in occasione del colloquio del 20 marzo 2006 con il signor __________
della CO 1 (doc. 16)?
2) quando è avvenuto l’“incidente domestico” citato nel rapporto del 19
febbraio 2009 del Pronto Soccorso dell’Ospedale di __________, da Lei allegato
allo scritto del 2 marzo 2009 inviato alla CO 1? Che cosa è successo in
quell’occasione?
3) Quante operazioni di osteosintesi e quante operazioni di rimozione
del materiale di osteosintesi ha subito l’assicurato? Quando?” (Doc. XIII)
Con scritto pervenuto al
TCA in data 15 dicembre 2009, l’assicurato ha risposto:
" Con
la presente fornisco le precisazioni da voi richieste:
1) l’infortunio
in moto di cui sono rimasto vittima e che ha provocato la rottura dello
scafoide è avvenuto nel 2003, come indicato da me in occasione del colloquio
con il signor __________ della CO 1. Preciso che dopo questo incidente ho lavorato
un anno come pompista in Svizzera senza che il polso mi desse problemi.
2) l’incidente
domestico è avvenuto il 2 dicembre 2005 alla fine del rapporto lavorativo con
la ditta di __________. In quell’occasione stavo salendo le scale esterne per
rifornire il camino di casa e scivolai sul ghiaccio battendo il polso.
3) Ho
subito una sola operazione di osteosintesi avvenuta in data 13 luglio 2009.” (Doc. N)
Da tale accertamento
compiuto dal TCA, quindi, emerge innanzitutto chiaramente che l’incidente domestico
al quale si riferisce il certificato del 19 febbraio 2009 del
Pronto Soccorso dell’Ospedale di __________ (cfr. doc. 50/1) è accaduto in data 2 dicembre 2005.
Di
conseguenza, contrariamente a quanto indicato dall’assicuratore infortuni, i
disturbi accusati dall’assicurato, sempre al polso destro, non derivano da un
nuovo infortunio.
In data
27.
gennaio 2010, l’assicurato ha poi trasmesso al TCA delle radiografie che, a
suo parere, dimostrerebbero l’esistenza di una ricaduta (cfr. doc. XVIII).
Secondo
la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla
salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di
cura medica e causa incapacità lavorativa.
Per
contro, si parla di postumi tardivi quando un danno alla salute apparentemente
guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato, delle
modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato patologico
differente (cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105 V 35
consid. 1c e riferimenti).
Il
Tribunale federale ha stabilito che una ricaduta, in presenza del medesimo
danno alla salute, entra in linea di conto qualora la chiusura del caso
iniziale abbia avuto luogo poiché l’assicurato ha nel frattempo ritrovato una
piena capacità lavorativa e non necessita più di cure mediche, e non quando il
caso è stato chiuso per assenza del nesso di causalità.
Ad
esempio, in una sentenza U 144/04 del 28 febbraio 2005, consid. 3.3, l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
Par ailleurs, la juridiction cantonale a jugé que
la recourante ne pouvait prétendre des prestations en raison d'une rechute ou
de séquelles tardives au sens de l'art. 11 OLAA. Elle a considéré que la
suppression des prestations au 1er décembre 1991, par décision sur opposition
du 30 janvier 1992, était justifiée exclusivement par l'absence d'un lien de
causalité naturelle et adéquate entre l'événement assuré et les troubles
persistant après le 1er décembre 1991. C'est pourquoi, dans la mesure où la nouvelle demande reposait seulement sur un nouveau diagnostic au sujet de ces
mêmes troubles, on ne pouvait considérer que la recourante souffrait d'une
rechute ou de séquelles tardives d'une lésion apparemment guérie.
Ce point de vue est bien fondé. En effet, le motif invoqué à l'appui de la nouvelle demande ne
constitue pas un fait survenu postérieurement à la décision de suppression des
prestations, mais repose uniquement sur une nouvelle qualification d'un état de
fait médical déjà constaté antérieurement." (STFA succitata – la
sottolineatura è della redattrice)
Nella
concreta evenienza, l'CO 1, con la decisione del 19 giugno 2006, cresciuta in
giudicato, ha a suo tempo posto termine alle prestazioni di legge, non perché
si presumeva che l’assicurato fosse nel frattempo guarito, ma poiché i disturbi
di cui egli ancora soffriva al polso destro erano stati ritenuti, alla luce
della valutazione espressa dal dr. __________, ormai estranei all'evento
infortunistico assicurato (cfr. doc. 31: “secondo il giudizio formulato il 13
giugno 2006 dal nostro medico __________, il quale ha preso visione della
documentazione medica, un nesso causale tra l’attuale sintomatologia al
polso destro e l’infortunio citato è da ritenersi estinto" – la
sottolineatura è della redattrice).
La
correttezza della valutazione del dott. __________ è poi stata confermata dal
dott. __________ dopo avere preso visione delle radiografie dell’assicurato
(cfr. doc. 63).
Ora, il
fatto che la nuova domanda di prestazioni sia basata semplicemente su un
diverso apprezzamento degli stessi disturbi alla salute (in effetti, il dr. __________
ha chiesto che “il paziente venga sottoposto a perizia
medico legale per confermare il nesso con l'infortunio patito dal paziente il 2
dicembre 2005”, cfr. doc. H), non consente di ritenere
che il ricorrente, nel corso del 2009, abbia accusato una ricaduta di un danno
alla salute apparentemente guarito ai sensi dell'art. 11 OAINF.
Inoltre, va pure
sottolineato che lo stesso medico curante dell’assicurato, dr. __________, nel
suo certificato del 3 dicembre 2005, aveva posto una prognosi di “soli” 10
giorni (cfr. doc. 2).
Anche da
questo profilo la decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere
confermata.
2.5
L’insorgente
ha chiesto l’esperimento di una perizia “arbitrale” e di richiamare gli atti Al
(doc. I, doc. XI, doc. XXIV).
Alla luce
di quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene la fattispecie
sufficientemente chiarita e rinuncia all’allestimento di una perizia (cfr. a
questo proposito la STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, consid. 3.3).
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In queste
condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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