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35.2009.87

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 marzo 2010Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

XIII e XIV + M-N sono stati trasmessi all’assicuratore infortuni per una presa

di posizione (doc. XV).

1.10. Con scritto

dell’8 gennaio 2010, l’assicuratore LAINF ha nuovamente confermato quanto già

esposto in precedenza, indicando che la documentazione prodotta

dall’interessato non è in grado di modificare la situazione (doc. XVI).

Tale

scritto è stato trasmesso all’assicurato (doc. XVII), per conoscenza.

1.11. In data 27

gennaio 2010 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA delle

radiografie, dalle quali, a suo parere, “emerge inequivocabilmente che la

ricaduta è dovuta all’infortunio subito in data 2 dicembre 2005” (doc. XVIII).

1.12. Con scritto

del 12 febbraio 2010, il rappresentante dell’assicurato, dopo avere ribadito

che l’interessato è inabile al lavoro a seguito della ricaduta concernente

l’infortunio del 2 dicembre 2005, ha rimproverato all’assicuratore infortuni di

non avere sottoposto il signor RI 1 ad una visita specialistica, che avrebbe permesso

di fugare ogni dubbio (doc. XX).

1.13. In data 22

febbraio 2010, l’assicuratore infortuni ha osservato che, come evidenziato dal

dr. ____________________ - chiamato ad esprimersi in merito alle radiografie

prodotte dal ricorrente – le radiografie eseguite in data 24 aprile 2006, ossia

4 mesi dopo l’infortunio, dimostrano che lo stato era già completamente

stabilizzato e invariato rispetto alle radiografie eseguite un anno dopo, in

data 22 marzo 2007 (doc. XXII).

1.14. In data 2

marzo 2010 il rappresentante dell’assicurato ha indicato che l’assicuratore

infortuni, invece di recuperare le radiografie del 24 aprile 2006, avrebbe

dovuto sottoporre l’interessato ad una visita medica, al fine di quantificare

il suo grado di inabilità lavorativa.

Egli ha

inoltre chiesto, in via sussidiaria, che “la CO 1 corrisponda un anno di

indennità giornaliere per infortunio e si pronunci in merito per trovare una

giusta soluzione del caso”.

Il

patrocinatore ha pure fatto presente che l’assicurato versa in una situazione

finanziaria precaria e che i figli dell’interessato sono stati affidati agli

assistenti sociali (doc. XXIV).

Questo

scritto è stato inviato all’assicuratore infortuni (cfr. doc. XXVI), per

conoscenza.

in

diritto

2.1. L'art. 53

LPGA prevede che:

" Le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle

decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se

è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una

notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su

opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo

preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"

I principi relativi alla

riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza

precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del Tribunale federale I

206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004n consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04

dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).

In una

sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

"

4.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi

si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una

decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio

cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata

sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6 dicembre 2005 in re P., consid. 2.2).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i

fatti già esistenti

all'epoca della procedura precedente, ma che non

erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del

caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il

momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora

essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una

domanda di revisione (DTF

121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth

Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di],

Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21;

René A. Rhinow/Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono

essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza

contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento

giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi

devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure

fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano

potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF

127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono

destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale

procedimento. Una prova deve essere considerata

concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a

statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura

principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta

pertanto che in una

nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i

fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il

fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per

giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie

conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito

tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure

costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe

aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.

L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza

dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la

sentenza (DTF

127 V 358

consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a,

108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF

118 II 205)."

2.2. Dalle tavole processuali si

evince che, con la decisione del 19 giugno 2006, cresciuta in giudicato,

l’assicuratore LAINF, facendo capo alle risultanze del rapporto medico del 13

giugno 2006 del dr. __________, ha accertato che, al più tardi a contare dal 13

giugno 2006, RI 1 non presentava più dei postumi organici

dell'infortunio del 2 dicembre 2005 (e quindi che i disturbi al polso destro

ancora denunciati non si trovavano più in un nesso di causalità naturale con

tale sinistro) (cfr. doc. 31).

Nell’apprezzamento

medico del 13 giugno 2006, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia e medico

di __________ dell’assicuratore infortuni, si è così espresso:

"

L'assicurato, nell'ultimo mese di lavoro presso

la ditta __________ (scioglimento del contratto previsto per il 31.12.2005), il

9.12.2005 in ditta annuncia un infortunio del 2.12.2005 ossia una contusione

della mano destra a seguito di una scivolata.

Il curante il 3.12.2005 attesta un'inabilità

lavorativa per 10 giorni per riposo e cure per una contusione del polso destro,

già sede di frattura scomposta.

Il signor RI 1 è stato sottoposto ad un esame

radiologico che ha evidenziato una frattura non guarita. Tali pezze

giustificative nel frattempo secondo l'assicurato sono scomparse e la CO 1 non

è entrata neppure in possesso della refertazione dettagliata.

A questo punto l'Ente assicurativo sociale, per

valutare la causalità ha disposto tempestivamente un nuovo esame radiologico

del polso destro (nonché indagine comparativa a sinistra), accertamento

eseguito il 24.4.2006.

Alla nostra perplessità si visualizza una vecchia

pseudo-artrosi al trasversale, al III° medio dell'osso scafoide destro, con

vasta zona di riassorbimento osseo, parziale necrosi asettica lungo le emirime

affrontate, quadro presente almeno da qualche anno.

Questo giudizio risulta possibile grazie alla

presenza di 2 fili di Kirschner, lunghe oltre 3 cm, da approccio distale, posizionati a suo tempo in modo incrociato tale da incontrare il punto

d'incrocio esattamente nello spazio della frattura.

Questo significa in termini (biomeccanici)

poveri, che la frattura sin dal momento dell'osteosintesi era e doveva

rimanere senza unione, poiché assente qualsiasi stabilità.

Questa grave instabilità nelle 3 dimensioni ha

necessariamente impedito una qualsiasi consolidazione, ma c'è di peggio: la

formazione di canali osteopenici, risp. di riassorbimento osseo, anche attorno

ai fili di Kirschner.

Con questa dettagliata documentazione radiologica

(anche con delle prese funzionali), è provato che il signor RI 1 presenta da

anni una pseudo-artrosi dello scafoide destro senza possibilità di

guarigione.

Le asserzioni dell'assicurato in sede auditiva

(rapporto non controfirmato del 20.3.2006) ossia che l'assicurato si era

fratturato lo scafoide nel 2003 (cadendo in moto), ma la frattura in seguito

dopo l'operazione era ben guarita, non corrisponde ai referti

strumentali.

Sintomatico è che la nuova documentazione

strumentale non presenta neppure dei segni di una nuova

traumatizzazione osteo-articolare.

Pure sintomatico è il fatto che il signor RI 1

sostiene che le radiografie siano scomparse nonché la circostanza che, nonostante

la sua convocazione in __________ per esame medico e per spiegare meglio

al signor RI 1 lo stato locale reale del polso destro, egli non ha dato

seguito alla nostra chiamata, anche telefonica (del 7.6.2006), per il

13.6.2006.

In base ai referti oggettivi quindi non è

possibile stabilire alcun nesso causale fra la patologia risp. incapacità

lavorativa presente e l'infortunio fatto valere nel 2005.

Da un profilo medico può essere escluso anche un

qualsiasi peggioramento organico.

Essendo la causalità ampiamente esaurita,

l'assicurato dovrà essere pure rioperato a carico della Mutua, previa rimozione

del materiale osteosintetico mal posizionato.

Indipendentemente dalla questione di causalità è

da segnalare che frequentemente uno stato pseudo-artrotico risulta poco o

addirittura asintomatico e permette da un profilo biomeccanico, di svolgere

anche delle mansioni fisicamente impegnative.

Tant'è vero che non raramente si incontrano degli

individui che sono portatori di pseudo-artrosi alla loro insaputa, sia di

natura post-traumatica sia di eziologia congenita." (Doc. 30)

In data 17 giugno 2008, il

nuovo rappresentante legale dell’interessato, RA 1, ha chiesto all’assicuratore infortuni di volere riesaminare la problematica, dato che l’assicurato

“sia per buona fede che per ignoranza, non ha impugnato la vostra decisione”

del 19 giugno 2006 (doc. 41).

Secondo il TCA, a ragione,

l’CO 1 non ha accolto questa richiesta dell’assicurato.

Infatti, la decisione del

19 giugno 2006, emessa dall’assicuratore infortuni, è cresciuta in giudicato,

posto che l’allora rappresentante legale dell’interessato, Istituto __________

- il quale aveva interposto un’opposizione cautelativa – dopo avere

preso visione degli atti, con scritto del 27 luglio 2006,

aveva ritirato l’opposizione cautelativa, indicando, quale motivazione,

citiamo: “poiché concordiamo con la vostra decisione del 19

giugno 2006” (doc. 34, sottolineature della redattrice).

In simili

circostanze, quindi, contrariamente a quanto preteso ora dal rappresentante

dell’assicurato, non si può certo ritenere che l’assicurato abbia rinunciato ad

inoltrare un’opposizione contro la decisione del 19 giugno 2006 “per buona fede

e per ignoranza”.

2.3. Il TCA

ritiene inoltre che, a ragione, l’assicuratore infortuni abbia stabilito che,

nel caso di specie, non vi fossero i presupposti per procedere ad una revisione

processuale della decisione del 19 giugno 2006.

Come

visto in precedenza (cfr. consid. 2.1.), infatti, a norma dell’art. 53 LPGA, le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

Nella

fattispecie concreta, l’assicurato ha chiesto un riesame della decisione del 19

giugno 2006, senza tuttavia apportare dei motivi concreti di revisione.

Al

riguardo, l'Istituto assicuratore convenuto, nella decisione su opposizione

impugnata, ha sottolineato che, “in ogni caso, se per ipotesi di lavoro,

si dovesse rilasciare una decisione di merito, risulta di meridiana evidenza

che in concreto i criteri della revisione procedurale non sono adempiuti” (doc.

B)

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni dell’assicuratore

infortuni.

Contrariamente

a quanto sostenuto dall’assicurato, i documenti da lui prodotti - che si

limitano ad enunciare che l’assicurato è in attesa di essere sottoposto ad un

intervento di asportazione del materiale di osteosintesi (che, per inciso, era

stato posizionato dopo l’infortunio del 2003, come appurato dal TCA (cfr. doc.

N), allorquando, come correttamente indicato dall’assicuratore

infortuni, l'interessato non disponeva di alcuna copertura LAINF) - non costituiscono un nuovo mezzo di prova

atto a suffragare una richiesta di revisione della

decisione del 19 giugno 2006, cresciuta in giudicato.

In

quell'occasione, infatti, l'CO 1 ha negato il diritto alle prestazioni

ritenendo che i disturbi al polso destro di cui soffriva l'assicurato dopo

l'infortunio del dicembre 2005 non si trovavano in un nesso di causalità con

l'infortunio. Ora, su questo aspetto, l’assicurato non ha apportato alcun nuovo

elemento.

Neppure

le radiografie prodotte il 27 gennaio 2010 (cfr. doc. XVIII) permettono di

arrivare ad un’altra conclusione. Infatti, al riguardo, il dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia e sostituto del medico di __________

dell’assicuratore infortuni, chiamato dall’CO 1 ad esprimersi a tale proposito,

ha pienamente confermato quanto già valutato in precedenza dal dott. __________

osservando:

"

Mi permetto presentare le mie osservazioni

scritte concernenti il signor RI 1, come richiesto dal TCA con lettera del

2.2.2010, in particolare in considerazione della lettera del 27.1.2010 della RA

1, delle radiografie da loro inviatemi.

A tale scopo mi sono permesso di richiedere il

rapporto radiologico della risonanza magnetica del polso destro effettuata

all’Istituto __________ in data 24.11.2006 e del CD con le radiografie del

polso destro effettuate all’Istituto __________ in data 24.4.2006.

In seguito alla visione delle radiografie

effettuate all’Istituto __________ in data 24.4.2006 del polso destro, si può

senz’altro affermare che si tratta sicuramente di una pseudoartrosi dell’osso

navicolare con segni di osteonecrosi del frammento distale. Si ha un “gap” di 3 mm fra un frammento e l’altro dell’osso navicolare. I bordi della frattura sono sclerotici e

riassorbiti.

Vi sono evidenti segni di una instabilità del

materiale di osteosintesi.

Da notare che il materiale di osteosintesi è

sicuramente inadatto a questo tipo di osteosintesi e il fatto che i 2 fili di

Kirschner si incrocino proprio nella linea di frattura costituisce un

impedimento alla consolidazione della frattura stessa.

Tale stato è completamente comparabile e identico

a quello che si ritrova nelle radiografie effettuate in data 22.3.2007, ossia

un anno dopo le precedenti che permettono di confermare la pseudoartrosi, la

presenza di questa importante instabilità dei fili di Kirschner con questi

segni di osteonecrosi del frammento distale del navicolare.

Si può quindi affermare che al momento delle

radiografie eseguite in data 24.4.2006, ossia a distanza di 4 mesi

dall’infortunio, lo stato era completamente già stabilizzato e invariato

rispetto alle radiografie eseguite un anno dopo.

Se la frattura fosse stata fresca, cioè riferita

all’infortunio del 2.12.2005, sicuramente si sarebbe potuto vedere

un’evoluzione in un senso o nell’altro, confrontando le radiografie del

24.4.2006 con quelle del 22.3.2007.

Nella risonanza magnetica del 24.11.2006 si

conferma l’evoluzione in pseudoartrosi della frattura dello scafoide. Non

vengono assolutamente citati edemi ossei che potrebbero far pensare ad una

patologia di tipo recente.

In base quindi allo studio di questa

documentazione radiografica si può affermare che la pseudoartrosi del

navicolare della mano sinistra evidenziata nella radiografia del 24.4.2006 era

sicuramente già presente al momento dell’infortunio del 2.12.2005.

La tecnica operatoria applicata in occasione del

primo intervento del 2003 è sicuramente non corretta e già predisponente di per

sé allo sviluppo di una pseudoartrosi in quanto l’incrocio dei fili di

Kirschner nella zona di frattura impedisce lo scivolamento dei frammenti,

impedendo quindi la coattazione dei due frammenti stessi.

Personalmente, quindi, la valutazione fatta dal

dott. __________ in data 13.6.2006 mi trova perfettamente concorde.

In particolare fa anche specie il fatto che sia

le radiografie effettuate in occasione dell’infortunio del 2.12.2005, sia il

rispettivo referto radiologico, siano irrintracciabili e soprattutto il fatto

che nonostante il tempo trascorso, indipendentemente dalla problematica di

carattere amministrativo, non risulta che il paziente si sia più sottoposto ad

alcun trattamento, almeno dagli atti in mio possesso.

Ciò mi fa pensare che evidentemente lo stato sia

clinico che soggettivo era sovrapponibile a quello preesistente all’infortunio

del 2.12.2005.

Concordo anche qui con il dott. __________, che a

volte le pseudoartrosi del navicolare sono del tutto asintomatiche.” (Doc. 63)

Il dott. __________ ha

allegato a questa sua presa di posizione il referto dell’11 dicembre 2006 della

Casa di Cura __________, concernente l’esame RM del polso destro, del seguente

tenore:

" Indagine

RM eseguita mediante sezioni ortogonali variamente pesate.

Il paziente riferisce esiti di frattura scomposta dello scafoide e

di successivo intervento chirurgico non ben precisato nell’anno 2003; segnala

ulteriore trauma contusivo del polso in data 2.12.2005.

L’esame viene valutato in assenza di qualsiasi documentazione

radiografica o clinica precedente che è stata richiesta ma della quale sono

state successivamente allegati solo certificati medici di malattia e

assicurativi.

Non è nota pertanto la situazione radiografica precedente.

Si evidenzia alterazione morfologica e di segnale che interessano

in particolare la porzione distale dello scafoide, deformata, con un profilo

corticale irregolare, apparentemente separata da sottile e irregolare banda

iperintensa dal resto dello scafoide.

Considerandi

Rilievi sospetti per evoluzione in pseudoartrosi della frattura

dello scafoide; in assenza di dati sul tipo di intervento chirurgico segnalato

e di esame radiografico convenzionale, non è possibile una più precisa

valutazione; si evidenziano anche modesti artefatti tecnici causati da fenomeni

di suscettibilità magnetica per presenza di micro-frammenti metallici.

Tracce di versamento reattivo attorno alla porzione distale dello

scafoide e nei recessi articolari tra questo, il trapezio ed il trapezoide. È

presente versamento anche nello spazio articolare radio-ulnare, senza

significativo aumento dello spazio articolare, né evidente disinserzione

radiale della fibrocartilagine triangolare. Quest’ultima presenta solo minima

irregolarità morfologica a livello della sua inserzione alla stiloide ulnare.

Si rileva distasi scafo-lunata. Le colonne carpali sono in asse e

non si osserva deviazione in senso volare o palmare del semilunare.

Fenomeni di sofferenza del rivestimento fibrocartilagineo della

superficie articolare dell’epifisi radiale con rilievo di piccola formazione

similgeodica della spongiosa ossea sottocorticale, nella sua porzione mediana.

I tendini flessori presentano regolare decorso e non si osserva

versamento nella guaina sinoviale comune.

Il retinacolo dei flessori appare integro, con decorso rettilineo.

È presente invece sottile falda liquida peritendinea attorno ai

tendini estensore lungo ed estensore breve radiale del carpo.

Non ulteriori reperti significativi.” (Doc. 64)

I

documenti prodotti dall’assicurato, comprese le radiografie inoltrate in data

27.

gennaio 2010, non sono quindi atti a mettere in discussione, ai sensi

dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, la decisione del 19 giugno 2006, che non è del resto

stata contestata dall'assicurato davanti ai Tribunali ed è quindi cresciuta in

giudicato.

Inoltre,

per quel che concerne un'eventuale riconsiderazione di tale decisione sulla

base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può

riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la

correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa

D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17

dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa

S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28

aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella

causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA

del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle

cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella

causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF

127.

V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000

N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p.

309.

consid. 2a e riferimenti).

Nel

presente caso, l'amministrazione ha esplicitamente affermato che "non

intende entrare nel merito di un'eventuale domanda di riconsiderazione”,

aggiungendo tuttavia che “anche se, vista la formulazione dell’impugnata

decisione, per denegata ipotesi, dovesse essere ammesso che la CO 1 ha rilasciato anche su tale punto una decisione nel merito, l’esame degli atti non permette di

ammettere che la decisione del 19 giugno 2006 sia manifestamente erronea in

quanto, in particolare, la stessa trova il proprio fondamento in un

apprezzamento debitamente e convincentemente motivato del medico di __________,

che non solo all’epoca, ma anche a tutt’oggi, non risulta essere stato messo in

discussione” (doc. B).

Ora, per

costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli

interessati, nè dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 61/04 del 20 settembre 2004; sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni U 17/05 del 27 ottobre 2006;

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 206/06 del 13 marzo

2007).

Inoltre,

come correttamente indicato dall’assicuratore infortuni, la decisione del 19

giugno 2006 è stata presa dall’Istituto assicuratore sulla base

dell’apprezzamento medico del 13 giugno 2006 del dr. J__________, spec. FMH in

chirurgia e medico di __________ dell’assicuratore infortuni, il quale ha

chiaramente indicato che “in base ai referti oggettivi non è

possibile stabilire alcun nesso causale fra la patologia risp. incapacità

lavorativa presente e l'infortunio fatto valere nel 2005” (cfr. doc. 30).

Alla luce delle

argomentazioni del dr. __________, dunque, la decisione del 19 giugno 2006 non

può quindi essere considerata manifestamente errata.

2.4

In data 2

marzo 2009, il rappresentante dell’assicurato ha indicato all’assicuratore

LAINF che l’interessato “ha avuto una ricaduta (v. certificato medico

allegato)”, chiedendogli di volere “riaprire l’infortunio e di provvedere a

versargli le prestazioni” (doc. 50).

Dal

referto del 19 febbraio 2009 del Pronto Soccorso dell’Ospedale di __________,

allegato a tale richiesta, si evince che l’assicurato presenta una “distorsione

polso destro in esiti da frattura dello scafoide”, causato da un “incidente

domestico” (doc. 50/1).

A tale riguardo,

l’assicuratore infortuni, in un’annotazione del 10 marzo 2009 concernente il

colloquio telefonico avuto con il rappresentante dell’assicurato, ha indicato:

"

Abbiamo ricevuto la richiesta del 2.3.2009 per

la riapertura del caso.

Dalla documentazione medica allegata risulta però

che il sig. RI 1 ha subito un nuovo infortunio e questo non sarebbe a nostro

carico (confermano che l'assicurato non lavora e non ha alcuna entrata).

Mi farà richiamare dalla persona che si occupa

del caso del signor RI 1. D'accordo, attendiamo."

(Doc. 51)

Nel successivo rapporto

concernente il colloquio telefonico dell’11 marzo 2009 intrattenuto con il

rappresentante dell’assicurato, il funzionario incaricato ha osservato:

"

Lunga e cordiale discussione con il signor __________.

Lo informo innanzitutto che dalla documentazione

che ci ha trasmesso risulta a chiare lettere che il signorRI 1 ha subito un nuovo avvenimento infortunistico. Anche se si tratta della stessa parte del corpo non

vuol dire che si tratta di una ricaduta. Il sig. RI 1 non lavora e non ha

nessuna entrata; è in attesa di una decisione da parte dell'AI.

Ribadisco che se si tratta di un nuovo evento non c'è copertura

assicurativa da parte nostra.

A questo punto il sig. __________ dice che

chiamerà il medico che ha steso il rapporto inviatoci per chiarire la

situazione.

Rammenta nuovamente che a suo tempo, quando

abbiamo rilasciato la decisione, non è stata interposta opposizione. Faccio

notare che il precedente rappresentante aveva interposto un'opposizione

cautelativa che poi, una volta visionati gli atti, è stata ritirata.

Secondo lui questa è stata una grande mancanza.

Purtroppo non possiamo farci nulla la decisione

ora è cresciuta in giudicato e non può essere rivista.

Si appella poi al mio buon cuore per rivedere la questione. Lo informo che nel nostro lavoro c'è una legge da applicare e il buon cuore può

arrivare solo fino a un certo punto.

Ci trasmetterà ulteriore documentazione per

valutare la possibilità di una riconsiderazione della nostra decisione."

(Doc. 52)

In data 28 aprile 2009, il

rappresentante dell’assicurato, a comprova della presunta ricaduta subita

dall’assicurato, ha trasmesso all’Istituto assicuratore i seguenti referti:

-

referto del 4 aprile 2009, redatto dal dr. __________, medico chirurgo

di __________, del seguente tenore:

" Si

certifica che RI 1, nato a __________ prov. di __________

il 08/08/1977, residente in __________ prov. di __________, visitato dal sottoscritto in data odierna,

presenta la seguente patologia:

esiti stabilizzati di

frattura scomposta al polso destro, con pseudo artrosi

dello scafoide destro ed impotenza funzionale del polso

stesso.

Il Paziente è in attesa di essere sottoposto ad

intervento chirurgico per la rimozione del materiale di osteosintesi peraltro, pare, malposizionato che verrà effettuato entro la prima quindicina di Giugno, come da certificazione dell'Ospedale di __________

- Rep. Ortopedia, allegata.

Il Paziente non ha potuto riprendere l'attività lavorativa

per i suddetti motivi e non si

prevede che l'attività lavorativa potrà riprendere prima dell'intervento chirurgico programmato.

Si rilascia il

presente, in carta semplice, a richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla Legge." (Doc. 53/1)

-

dichiarazione del 2 aprile 2009, rilasciata dalla segretaria del

Dipartimento di scienze ortopediche e traumatologiche “__________ del seguente

tenore:

" Si

certifica che il Sig. RI 1 è in lista di attesa per un intervento chirurgico

alla mano dx che avverrà presumibilmente entro la metà di giugno.

La visita

preoperatoria è fissata per il giorno 11.05.09."

(Doc. 53/2)

Con scritto del 20 maggio

2009, l’assicuratore LAINF ha comunicato al rappresentate dell’interessato

quanto segue:

"

Ci riferiamo all'assicurato in oggetto ed in

particolare ai vostri scritti del 2 marzo e 28 aprile 2009, nonché al colloquio

telefonico dell'11 marzo 2009 mediante i quali ci avete annunciato una ricaduta

dell'infortunio del 2 dicembre 2005.

Vi comunichiamo che la stessa non può essere da

noi riconosciuta in quanto in data 19 giugno 2006 è stata rilasciata una

decisione formale con la quale è stata estinta la nostra responsabilità

assicurativa dal 13 giugno 2006. Tale decisione è ampiamente cresciuta in

giudicato; non possiamo pertanto riconoscere ulteriori prestazioni

assicurative. A tal proposito rinviamo pure al nostro precedente scritto del 9

luglio 2008."

(Doc. 56, sottolineatura della redattrice)

Tale presa di posizione è

poi stata ribadita dall’assicuratore infortuni nella decisione formale del 6

agosto 2009 (doc. 59) e nella decisione su opposizione del 26 agosto 2009,

oggetto della presente vertenza, nella quale ha, in particolare, sottolineato

che “i certificati medici prodotti il 28 aprile 2009, che si limitano ad

enunciare che l’assicurato è in attesa di essere sottoposto all’asportazione

del materiale di osteosintesi, non sono atti a suffragare una richiesta di

revisione procedurale fermo restando che appare incomprensibile che l’opponente

voglia accollare alla CO 1 i costi dell’AMO, quando l’osteosintesi non è stata

pagata dall’assicuratore infortuni in quanto allora l’assicurato non disponeva

di alcuna copertura LAINF” (cfr. decisione su opposizione del 26 agosto 2009,

doc. B).

Con il ricorso,

l’assicurato ha contestato tale conclusione dell’assicuratore infortuni,

producendo diversi certificati medici (scritto del 19 dicembre 2008 del dr. __________,

doc. C3; scritto del 19 dicembre 2008 del dr. __________,

doc. C4; referto ambulatoriale del 26 marzo 2007 del

dr. __________ dell’Ospedale di Circolo di __________, doc. C5;

referto ambulatoriale del 2 marzo 2007 del dr. __________ dell’Ospedale

di Circolo di __________, doc. C6; referto dell’esame

RM polso destro del 24 novembre 2006, doc. C8; referto

del 18 luglio 2009 del dr. __________ __________ dell’Ospedale di Circolo di __________,

relativo al ricovero dell’interessato dal 14 luglio 2009 al 18 luglio 2009,

doc. D; referto ambulatoriale del 17 agosto 2009 del dr. __________

dell’Ospedale di Circolo di __________, doc. D1).

L’assicurato ha poi

trasmesso al TCA i seguenti documenti:

-

lettera manoscritta dell’assicurato, trasmessa dal suo rappresentante

legale in data 22 ottobre 2009, del seguente tenore:

"

Mi chiamo RI 1.

Vi scrivo questa lettera per

descrivervi la situazione che sto vivendo augurandomi che chi la leggerà riesca

a mettersi nei miei panni e capire che ho veramente bisogno di aiuto

soprattutto economico.

Tutto è iniziato con un incidente lavorativo

che mi ha provocato la rottura del polso, per quanto possa sembrare una cosa di

gravità minima mi ha sconvolto la vita in tutto a partire dal lavoro stesso che

prima dell'incidente era per me una cosa "semplice" da eseguire, è

diventato impossibile.

Mi sono rivolto alla CO 1 e sono stato

regolarmente pagato per 6 mesi, dopo di che per una mia mancanza ad un

appuntamento e perchè secondo la CO 1 il mio non era un infortunio ma una

malattia, è stato chiuso il pagamento.

Lasciato a terra con una casa e due

figli da mantenere mi rivolsi ai sindacati __________ che mi fecero partire un

pagamento di malattia dall'__________, di conseguenza sono stato messo nelle

mani degli ospedali italiani, sono stato messo in lista in attesa di

operazione.

Tuttora a distanza di due anni e di

mie continue insistenze nei confronti degli ospedali, l'operazione non è ancora

avvenuta ed io sono ancora in lista d'attesa. Nell'arco dei due anni di

malattia consegnai delle carte all'__________ che avrebbero dovuto utilizzare

per fare la domanda AI. Loro stessi mi dissero era un mio diritto.

Parlando del mio problema con dei

conoscenti, trovai l'RA 1 grazie al quale scoprii che dall'__________ non era

mai partita la mia domanda AI. Infatti mi venne immediatamente fatta dall'RA 1.

Il mancato contributo economico e la

totale incapacità lavorativa mi fecero perdere la casa in cui vivevo con

l'attuale compagna a quel tempo in gravidanza che fortunatamente ospitò la

madre, che per quanto può aiuta anche me, perlomeno per mangiare, purtroppo

essendo loro una innumerevole famiglia non hanno la possibilità di farmi vivere

lì.

Infatti vivo abusivamente in una

cascina senz'acqua, senza luce e senza riscaldamenti.

Questa situazione economica mi ha

portato anche a non poter vedere i due figli avuti dalla mia precedente

compagna a cui non va giù il fatto che momentaneamente non posso contribuire al

mantenimento dei bambini.

Pur avendo parenti non hanno la

possibilità di aiutarmi molto, soltanto una doccia e un piatto caldo ogni

tanto. Risulto anche un cattivo pagatore per non essere riuscito a pagare

alcune rate di un prestito che feci precedentemente a tutto questo.

Persino nel piccolo paese in cui vivo

mi sento umiliato per questa situazione. Ora capisco chi prende brutte strade

arrivando anche a fare cose illegali, come capisco bene cosa vuol dire aver

voglia di morire, ho pensato molto spesso al suicidio, mi ha fermato anche il

fatto che da poco è nata mia figlia, a cui vorrei riuscire un giorno a comprare

da mangiare con i miei soldi e nella mia casa.

Vi invito cordialmente a capire la mia

situazione e cercare di aiutarmi come meglio credete.

Se volete parlarmi di persona rispondo

al numero __________." (Doc. G)

-

scritto del 20 ottobre 2009 del dr. __________, del seguente tenore:

" Si

certifica che __________, nato a __________ prov. di __________, il 08/08/1977,

residente in __________ prov. di __________, visitato dal sottoscritto in data

odierna, presenta la seguente patologia:

esiti stabilizzati di

frattura scomposta al polso destro, con pseudo artrosi dello scafoide destro ed

impotenza funzionale del polso stesso.

Il Paziente è stato

sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione del materiale di

osteosintesi.

Paziente non ha mai

potuto riprendere l'attività lavorativa per i suddetti motivi .

Vista la gravità e

complessità della situazione, si richiede che il Paziente venga sottoposto a

perizia medico legale per confermare il nesso con l'infortunio patito dal

Paziente il 2.12.2005.

Si rilascia il

presente, in carta semplice, a richiesta dell'interessato, per gli usi

consentiti dalla Legge." (Doc. H)

-

elenco delle prestazioni di indennità giornaliera versate dalla Cassa

malati __________ all’assicurato nel periodo dal 13 giugno 2006 all’11 giugno

2008.

(730 giorni) (doc. i).

Pendente causa, il TCA ha

chiesto al rappresentante dell’assicurato di fornire le seguenti precisazioni:

"

(…)

1) l’infortunio in moto di cui è rimasto vittima il signor RI 1 e che

gli ha procurato la frattura dello scafoide è avvenuto nel 2002, come indicato

nei referti ambulatoriali del 26 marzo 2007 dell’Ospedale di __________ (doc.

C5 e C6), da Lei prodotti unitamente al ricorso, oppure nel 2003, come indicato

dall’assicurato in occasione del colloquio del 20 marzo 2006 con il signor __________

della CO 1 (doc. 16)?

2) quando è avvenuto l’“incidente domestico” citato nel rapporto del 19

febbraio 2009 del Pronto Soccorso dell’Ospedale di __________, da Lei allegato

allo scritto del 2 marzo 2009 inviato alla CO 1? Che cosa è successo in

quell’occasione?

3) Quante operazioni di osteosintesi e quante operazioni di rimozione

del materiale di osteosintesi ha subito l’assicurato? Quando?” (Doc. XIII)

Con scritto pervenuto al

TCA in data 15 dicembre 2009, l’assicurato ha risposto:

" Con

la presente fornisco le precisazioni da voi richieste:

1) l’infortunio

in moto di cui sono rimasto vittima e che ha provocato la rottura dello

scafoide è avvenuto nel 2003, come indicato da me in occasione del colloquio

con il signor __________ della CO 1. Preciso che dopo questo incidente ho lavorato

un anno come pompista in Svizzera senza che il polso mi desse problemi.

2) l’incidente

domestico è avvenuto il 2 dicembre 2005 alla fine del rapporto lavorativo con

la ditta di __________. In quell’occasione stavo salendo le scale esterne per

rifornire il camino di casa e scivolai sul ghiaccio battendo il polso.

3) Ho

subito una sola operazione di osteosintesi avvenuta in data 13 luglio 2009.” (Doc. N)

Da tale accertamento

compiuto dal TCA, quindi, emerge innanzitutto chiaramente che l’incidente domestico

al quale si riferisce il certificato del 19 febbraio 2009 del

Pronto Soccorso dell’Ospedale di __________ (cfr. doc. 50/1) è accaduto in data 2 dicembre 2005.

Di

conseguenza, contrariamente a quanto indicato dall’assicuratore infortuni, i

disturbi accusati dall’assicurato, sempre al polso destro, non derivano da un

nuovo infortunio.

In data

27.

gennaio 2010, l’assicurato ha poi trasmesso al TCA delle radiografie che, a

suo parere, dimostrerebbero l’esistenza di una ricaduta (cfr. doc. XVIII).

Secondo

la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla

salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di

cura medica e causa incapacità lavorativa.

Per

contro, si parla di postumi tardivi quando un danno alla salute apparentemente

guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato, delle

modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato patologico

differente (cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105 V 35

consid. 1c e riferimenti).

Il

Tribunale federale ha stabilito che una ricaduta, in presenza del medesimo

danno alla salute, entra in linea di conto qualora la chiusura del caso

iniziale abbia avuto luogo poiché l’assicurato ha nel frattempo ritrovato una

piena capacità lavorativa e non necessita più di cure mediche, e non quando il

caso è stato chiuso per assenza del nesso di causalità.

Ad

esempio, in una sentenza U 144/04 del 28 febbraio 2005, consid. 3.3, l’Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

Par ailleurs, la juridiction cantonale a jugé que

la recourante ne pouvait prétendre des prestations en raison d'une rechute ou

de séquelles tardives au sens de l'art. 11 OLAA. Elle a considéré que la

suppression des prestations au 1er décembre 1991, par décision sur opposition

du 30 janvier 1992, était justifiée exclusivement par l'absence d'un lien de

causalité naturelle et adéquate entre l'événement assuré et les troubles

persistant après le 1er décembre 1991. C'est pourquoi, dans la mesure où la nouvelle demande reposait seulement sur un nouveau diagnostic au sujet de ces

mêmes troubles, on ne pouvait considérer que la recourante souffrait d'une

rechute ou de séquelles tardives d'une lésion apparemment guérie.

Ce point de vue est bien fondé. En effet, le motif invoqué à l'appui de la nouvelle demande ne

constitue pas un fait survenu postérieurement à la décision de suppression des

prestations, mais repose uniquement sur une nouvelle qualification d'un état de

fait médical déjà constaté antérieurement." (STFA succitata – la

sottolineatura è della redattrice)

Nella

concreta evenienza, l'CO 1, con la decisione del 19 giugno 2006, cresciuta in

giudicato, ha a suo tempo posto termine alle prestazioni di legge, non perché

si presumeva che l’assicurato fosse nel frattempo guarito, ma poiché i disturbi

di cui egli ancora soffriva al polso destro erano stati ritenuti, alla luce

della valutazione espressa dal dr. __________, ormai estranei all'evento

infortunistico assicurato (cfr. doc. 31: “secondo il giudizio formulato il 13

giugno 2006 dal nostro medico __________, il quale ha preso visione della

documentazione medica, un nesso causale tra l’attuale sintomatologia al

polso destro e l’infortunio citato è da ritenersi estinto" – la

sottolineatura è della redattrice).

La

correttezza della valutazione del dott. __________ è poi stata confermata dal

dott. __________ dopo avere preso visione delle radiografie dell’assicurato

(cfr. doc. 63).

Ora, il

fatto che la nuova domanda di prestazioni sia basata semplicemente su un

diverso apprezzamento degli stessi disturbi alla salute (in effetti, il dr. __________

ha chiesto che “il paziente venga sottoposto a perizia

medico legale per confermare il nesso con l'infortunio patito dal paziente il 2

dicembre 2005”, cfr. doc. H), non consente di ritenere

che il ricorrente, nel corso del 2009, abbia accusato una ricaduta di un danno

alla salute apparentemente guarito ai sensi dell'art. 11 OAINF.

Inoltre, va pure

sottolineato che lo stesso medico curante dell’assicurato, dr. __________, nel

suo certificato del 3 dicembre 2005, aveva posto una prognosi di “soli” 10

giorni (cfr. doc. 2).

Anche da

questo profilo la decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere

confermata.

2.5

L’insorgente

ha chiesto l’esperimento di una perizia “arbitrale” e di richiamare gli atti Al

(doc. I, doc. XI, doc. XXIV).

Alla luce

di quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene la fattispecie

sufficientemente chiarita e rinuncia all’allestimento di una perizia (cfr. a

questo proposito la STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, consid. 3.3).

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In queste

condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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