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Decisione

35.2009.88

Negato, a giusta ragione, il diritto al condono dall'obbligo di restituire indennità per cambiamento di occupazione indebitamente percepite da un assicurato. Violazione dell'obbligo di informare

25 gennaio 2010Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro

versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del

10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.5. La

giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in

merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua

validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27

aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess

2003, ad art 25, n. 45).

L'art. 4

OPGA regola il condono.

Se il

beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul

condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5

OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25

capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge

federale del 19 marzo 1965 sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i

redditi determinanti secondo la LPC.

2 Per il calcolo delle spese

riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

1. quale

importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo

secondo le categorie di cui all’articolo 3b

capoverso 1 lettera a LPC,

Considerandi

2.

quale

pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui

all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone

che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi

l’anno;

c. per tutti,

quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la

versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui

premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il

calcolo delle prestazioni complementari.

3.

La franchigia per gli

immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75

000.

franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita

di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)

ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo

il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di

un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4.

Sono computati come spese

supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli

orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

Secondo

la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,

è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la

restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi,

qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere

accordato.

2.6

La buona

fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.

Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata

da sua negligenza.

Per quel

che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,

intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che

hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza

grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella

causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA

2002.

N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA

1998.

N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,

consid. 3c, pag. 180).

2.7

L'art. 28

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire

gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e

per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di

lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo

caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il

diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le

informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31

LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle

condizioni".

L’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle

assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che

le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto

modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

2.8

Il TFA,

pronunciandosi nel caso di un assicurato che non aveva annunciato di avere

ricevuto un salario durante alcuni giorni e al quale il Tribunale cantonale

aveva riconosciuto la buona fede nella percezione delle indennità in un

determinato periodo di controllo, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2

Der Vorinstanz kann insofern beigepflichtet

werden, als dem Beschwerdegegner auf Grund der Tatsache, dass er in dem am 19. März

2002.

ausgefüllten Kontrollausweis für den Monat März 2002 die erst ab 26. März 2002 in der Firma X.________ AG ausgeübte Tätigkeit noch nicht aufgeführt hat, keine

Meldepflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wie in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht ausgeführt wird, genügt dies für eine

Bejahung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug indessen nicht. Eine Verletzung

der Melde- oder Auskunftspficht ist eine zwar häufige, aber nicht die einzige

Form eines fehlerhaften Verhaltens, das die Annahme von Gutgläubigkeit

ausschliesst (ARV 1998 Nr. 41 S. 239 Erw. 4b). Als der Beschwerdegegner die

Taggelder für den Monat März 2002 gemäss Abrechnung der Arbeitslosenkasse vom

16.

April 2002 ausbezahlt erhielt, wusste er von der in diesem Monat in der

Firma X.________ AG geleisteten Arbeit und der ihm deswegen zustehenden

Entlöhnung. Bei zumutbarer Sorgfalt hätte ihm daher nicht entgehen können, dass

ihm die ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung nicht oder zumindest nicht

vollumfänglich zustand. Daran würde nichts ändern, wenn, wie im

vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, tatsächlich eine Mitarbeiterin des

Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums vom zusätzlich erzielten Verdienst in

Kenntnis gesetzt worden wäre. Indem der Beschwerdegegner diesen Gegebenheiten

nicht die nötige Beachtung schenkte, hat er nicht das Mindestmass an

Aufmerksamkeit aufgewendet, welches jedem verständigen Menschen in gleicher

Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen

(BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Dass er nach Erhalt der

Taggeldabrechnung für den Monat März 2002 nicht unverzüglich bei der

Arbeitslosenkasse intervenierte und sie auf die offensichtlich zu hoch

ausgefallene Zahlung aufmerksam machte, kann, entgegen der vorinstanzlichen

Argumentation, nicht als bloss leichte Nachlässigkeit gewertet werden, sondern

ist vielmehr als grobe Pflichtwidrigkeit zu qualifizieren, welche einer

erfolgreichen Berufung auf den guten Glauben entgegensteht. Die nach Art. 95

Abs. 2 AVIG erforderliche Voraussetzung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug

ist demnach nicht erfüllt, weshalb die Rückerstattung der für den Monat März

2002.

zu Unrecht ausgerichteten Taggelder im Betrag von Fr. 841.25 nicht

erlassen werden kann. (…)."

(cfr. STFA del 3 novembre 2003 nella causa L., C

172/03)

In un

altro caso il TFA ha negato la buona fede di un'assicurata che è stata chiamata

a restituire delle indennità di disoccupazione, vista la sua disponibilità ad

accettare un lavoro al 20% e non al 40% come erroneamente ritenuto.

L'Alta

Corte ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

4.1

In dem am 20. März

2000.

ausgefüllten Antrag auf Arbeitslosenentschädigung gab die

Beschwerdeführerin noch an, bereit und in der Lage zu sein, eine Arbeit im

Umfang von 40 % einer Vollzeitbeschäftigung anzunehmen. Wie sich in der Folge

herausstellte, war sie im Hinblick auf die ihr zu Hause obliegende

Kinderbetreuung indessen von Anfang an nur an einem 20 %igen Teilpensum

interessiert. Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin damit eine Melde- resp.

Auskunftspflichtverletzung hat zu Schulden kommen lassen, kann dahingestellt

bleiben. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass sie offenbar bereits am 7. April

2000.

anlässlich eines Beratungsgesprächs auf dem Regionalen

Arbeitsvermittlungszentrum das Ausmass ihrer tatsächlichen Einsatzbereitschaft

korrekt mit 20 % angegeben hat. Dass die Verwaltung die darauf gebotene rasche

Reaktion vermissen liess und deshalb eine sofortige Reduktion der ausbezahlten

Entschädigungen ausblieb, ist nicht mehr von der Leistungsbezügerin zu

vertreten.

4.2

Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass

die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder

jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der

Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung

für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen.

Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer

geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer

Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an Aufmerksamkeit

und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles erwartet werden.

Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen annähernd ein

Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer Vollzeitbeschäftigung

realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres erkennen müssen, dass

ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser Höhe nicht zustehen

konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie, würde sie eine

Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20 %igen Pensum ausüben, kaum je ein Gehalt in

der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung erreichen würde. Einer

eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung

oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu nicht. Da die Beschwerdeführerin

das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen dem anrechenbaren Arbeits- und

damit verbundenen Verdienstausfall und der ausgerichteten Entschädigung nicht

wahrnahm oder ihm nicht die gebotene Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten

werden, nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches

jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen

als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen).

Von einer bloss leichten Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge

springenden Diskrepanz zwischen dem zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich

entgangenen Verdienst und der deswegen bezogenen Versicherungsleistungen nicht

gesprochen werden. Vielmehr ist mit Vorinstanz und Verwaltung von einer groben

Pflichtwidrigkeit auszugehen, welche eine erfolgreiche Berufung auf den guten

Glauben ausschliesst. (…)"

(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D. C

70/03, consid. 4)

In una

sentenza pubblicata in DLA 2001 a pag. 160 l'Alta Corte aveva già ricordato che:

"

(…) Nach der Rechtsprechung ist grobe

Fahrlässigkeit gegeben, wenn jemand das ausser Acht lässt, was jedem

verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als

beachtlich hätte leuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen; vgl.

auch Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. II, N. 41 zu

Art. 95). (…)" (cfr. DLA 2001, N. 18, consid. 4b, pag. 163)

2.9

Chiamato a

pronunciarsi nel caso concreto, il TCA rileva che l’CO 1, in data 31 luglio 2002, a seguito dei disturbi alla salute (dermatosi alle mani) insorti in relazione alla sua attività

professionale (aiuto odontotecnico presso la __________), ha dichiarato __________,

a far tempo dal 1° agosto 2002, inidoneo per lavori in laboratori odontotecnici

(doc. 30).

In applicazione

degli artt. 83-85 dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle

malattie professionali (OPI) l’assicuratore infortuni, il 21 agosto 2002, ha considerato l’assicurato abile in misura completa, nei limiti della decisione d’idoneità, e

gli ha riconosciuto il diritto all’indennità giornaliera transitoria, a partire

dal 1° agosto 2002 (doc. 46).

Con

decisione del 21 ottobre 2002, cresciuta incontestata in giudicato, l’CO 1,

dopo aver sottoposto il caso alla __________, ha sospeso le prestazioni a

titolo di spese di cura e versato l’indennità giornaliera in base a

un’inabilità del 50% sino al 31 ottobre 2002.

Dal 1°

novembre 2002 l’assicurato viene ritenuto abile al 100% nei limiti della

decisione di idoneità. A partire dalla medesima data viene corrisposta

l’indennità giornaliera transitoria (doc. 85).

In data 5

maggio 2003 l’CO 1 ha riconosciuto il diritto di RI 1 all’indennità per

cambiamento d’occupazione (ICO) con la motivazione e il calcolo che seguono:

"

In applicazione dell'articolo 78 dell'Ordinanza

sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), il

signor RI 1 è stato dichiarato inidoneo per i lavori in laboratori

odontotecnici. Di conseguenza, considerato che sono date le necessarie premesse

conformemente all'art. 86 OPI, esiste il diritto a un'indennità per cambiamento

d'occupazione. La stessa ammonta all'80% della perdita di salario cagionata

dalla decisione d'inidoneità ed è corrisposta, mensilmente, durante quattro

anni al massimo.

Se l'indennità per cambiamento d'occupazione

concorre con ulteriori prestazioni dell'assicurazione sociale, tale indennizzo

può essere corrisposto al 100% della perdita di salario tenendo conto delle

prestazioni citate come pure del diritto massimo (art. 69 LPGA; art. 87 cpv. 1

e 3, art. 88 e 89 OPI).

Calcolo dell'indennità per cambiamento

d'occupazione

1° anno dal 01.03.2003 al 29.02.2004

Guadagno presumibile

c/o __________ Fr. 40'300.--

./. Prestazioni Assicurazione Disoccupazione Fr.

32'237.50

Differenza, indennità al 100%

secondo l'art. 69 LPGA Fr.

8'062.50

==========

Tale importo sarà suddiviso in 12 mensilità di

Fr. 671.90 e versato retroattivamente dal 01.03.2003 presso la banca __________

di __________, sul conto n° __________, intestato al signor RI 1.

Attiriamo l'attenzione sull'art. 86 cpv. 1

lettera a OPI. Lo stesso prescrive che dev'essere intrapreso tutto quanto è

ragionevolmente esigibile dall'interessato per compensare o ridurre il

pregiudizio delle possibilità di guadagno. Qualora l'assicurato non fosse in

grado di provare per iscritto gli sforzi intrapresi (offerte d'impiego,

colloqui di presentazione, ecc.), deve attendersi l'estinzione del diritto ad

ulteriori indennità.

Esamineremo periodicamente l'esattezza della

prima rata. Allo stesso momento verificheremo se sono date le premesse per

l'ulteriore corresponsione dell'indennità per cambiamento d'occupazione. Ci

riserviamo il diritto di compensare con i versamenti futuri eventuali

prestazioni versate a torto oppure di chiederne la restituzione.

Qualsiasi modifica delle condizioni lucrative

dovrà esserci comunicata immediatamente." (Doc. 107)

Con

decisione del 13 novembre 2003 (doc. 121), poi confermata con decisione su

opposizione del 18 dicembre 2003, l’CO 1 si è rifiutata di ritornare su quanto

precedentemente deciso in assenza di elementi di giudizio atti a fare apparire

manifestamente errata la decisione del 21 ottobre 2002, cresciuta formalmente

in giudicato (doc. 126).

Contro

questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,

successivamente ritirato (cfr. decreto di stralcio del 24 maggio 2004; inc.

35.2004

).

Il 7

aprile 2004 l’CO 1 ha comunicato di aver provveduto al riesame della prima rata

dell’ICO per il periodo dal 1° marzo 2003 al 29 febbraio 2004 e

contemporaneamente al calcolo della seconda rata per il periodo dal 1° marzo

2004.

al 28 febbraio 2005 (doc. 133, 134, 135).

L’assicuratore

infortuni con scritto datato 21 marzo 2005 ha confermato all’assicurato, dopo riesame, la correttezza del calcolo della seconda rata. Contemporaneamente l’CO 1

ha notificato il conteggio della terza rata per il periodo dal 1° marzo 2005 al

28.

febbraio 2006 (doc. 155, 156, 157).

Il 25

ottobre 2005 l’CO 1 ha comunicato a RI 1 il riesame della terza rata, per il periodo

dal 1°novembre 2005 fino al 28 febbraio 2006, dal quale risultava un importo a

favore dell’assicurato di fr. 4'144.85 (doc. 168).

Dall’annotazione

del 24 febbraio 2006 (doc. 176) si evince che l’assicurato ha informato il

responsabile dell’CO 1 Signor __________ di aver trovato a partire dal 1° marzo

2006.

un impiego presso il Municipio di __________ per la durata di 6 mesi. Una

copia del contratto veniva quindi inviata all’assicuratore (cfr. doc. 177).

L’CO 1,

il 17 marzo 2006, ha comunicato all’assicurato di aver provveduto al riesame

della terza rata dell’ICO per il periodo dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2006

e contemporaneamente al calcolo della quarta rata per il periodo dal 1° marzo

2006.

al 28 febbraio 2007 (doc. 178, 179, 180).

Questo il

tenore dello scritto inviato al rappresentante dell’insorgente:

"

(…)

Egregi signori,

In applicazione dell'articolo 78 dell'Ordinanza sulla prevenzione

degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), il signor RI 1 è stato

dichiarato inidoneo per i lavori in laboratori odontotecnici. Di conseguenza,

considerato che sono date le necessarie premesse conformemente all'art. 86 OPI,

esiste il diritto a indennità per cambiamento d'occupazione. La stessa ammonta

all'80% della perdita di salario cagionata dalla decisione d'inidoneità ed è

corrisposta, mensilmente, durante quattro anni al massimo.

Se l'indennità per cambiamento d'occupazione concorre con

ulteriori prestazioni dell'assicurazione sociale, tale indennizzo può essere

corrisposto al 100% della perdita di salario tenendo conto delle prestazioni

citate come pure del diritto massimo (art. 69 LPGA; art. 87 cpv. 1 e 3, art. 88

e 89 OPI).

Dal riesame della IIIa rata è risultato un importo a favore del

signor RI 1 di ancora CHF 1'463.55. Contemporaneamente abbiamo provveduto al

calcolo della IVa rata.

Calcolo dell'indennità per cambiamento d'occupazione

4° anno dal 1.3.06 al 28.2.07

Guadagno presumibile

c/o __________ CHF

46'396.00

./. Prestazioni Impiego presso il Municipio di __________ CHF

19'098.00

Differenza, indennità all'80%

secondo l'art. 69 LPGA CHF

21'838.40

Da versare (arrotondato CHF 1'819.90 x 12m) CHF

21'838.80

===========

Tale importo sarà suddiviso in 12 mensilità di CHF 1'819.90 e

versato retroattivamente dal 1.3.06 presso la __________ di __________, sul

conto n. __________, intestando al signor RI 1.

Attiriamo l'attenzione sull'art. 86 cpv. 1 lettera a OPI. Lo

stesso prescrive che dev'essere intrapreso tutto quanto è ragionevolmente

esigibile dall'interessato per compensare o ridurre il pregiudizio delle

possibilità di guadagno. Nel caso in cui il contratto di lavoro presso il

Municipio di __________ non venga, a fine agosto 2006 rinnovato, il signor RI 1

è tenuto a provare tramite ricerche di lavoro il suo impegno per trovare un

nuovo datore di lavoro a partire dal 1.9.06.

Esamineremo periodicamente l'esattezza della IVa rata.

Allo stesso momento verificheremo se sono date le premesse per l'ulteriore

corresponsione dell'indennità per cambiamento d'occupazione. Ci riserviamo il

diritto di compensare con i versamenti futuri eventuali prestazioni versate a

torto oppure di chiederne la restituzione.

Qualsiasi modifica delle condizioni lucrative dovrà esserci

comunicata immediatamente" (doc. 180).

" INDENNITÀ

PER CAMBIAMENTO D'OCCUPAZIONE

RIESAME

DELLA III RATA (1.3.05 - 28.02.06)

Salario presumibile

presso __________

CHF 3'400 x 13 m CHF 44'200.00

AF dal 1.9.05

CHF 183 x 6 m CHF 1'098.00

Totale parziale CHF

45'298.00

./. Impiego «__________»

dal 19.9.05 al 31.1.06

CHF 1'750 x 13 x

135.

gg CHF 8'414.40

365.

./. AF 50% (183:2 = 91.50)

dal 19.9.05 al 31.1.06

CHF 91.50 x 12m x

135gg CHF 406.10

365.

CHF

8'820.50

Differenza CHF

36'477.50

===========

Di cui l'80% CHF

29'182.00

./. Indennità già versate in precedenza CHF

27'718.45

Totale a vostro favore CHF

1'463.55

===========

(doc. 178).

" INDENNITÀ

PER CAMBIAMENTO D'OCCUPAZIONE

CALCOLO

DELLA IV RATA (1.3.06 - 28.02.07)

Salario presumibile

presso __________

CHF 3'400 x 13 m CHF 44'200.00

AF: 183 X 12M CHF

2'196.00

Totale parziale CHF

46'396.00

./. Impiego presso il Municipio di __________

CHF 3'000 x 6m CHF

18'000.00

AF: CHF 183 x 6 CHF

1'098.00

CHF

19'098.00

CHF

27'298.00

===========

Differenza all'80 % CHF

21'838.40

Da versare (arrotondato CHF 1'819.90) CHF

21'838.80

===========

L'importo verrà suddiviso in 12 rate mensili di CHF 1'819.90 l'una." (doc.

179).

Il 15

gennaio 2009, mediante un colloquio telefonico del responsabile dell’CO 1 __________

con il Municipio di __________, l’istituto assicurativo ha appreso che il

ricorrente lavorava ancora presso il Comune di __________ e non aveva cessato

l’attività il 31 agosto 2006 (cfr. annotazione del 15 gennaio 2009, doc. 182).

L’CO 1 ha

quindi chiesto la restituzione dell’importo di fr. 21'839.-- percepita

indebitamente a titolo di indennità di cambiamento di occupazione (ICO), nel

periodo dal 1° marzo 2006 al 28 febbraio 2007, sulla base del calcolo seguente:

"

(…)

Salario presumibile

c/o __________

CHF 3'400 x 13 CHF

44'200.00

AF: CHF 183 x 12 CHF

2'196.00

Totale CHF

46'396.00

./. Guadagno effettivo

c/o Municipio di __________

01.03.2006

- 31.12.2006

(compreso ass. figli e In. Famiglia,

13esima) CHF 35'928.00

01.01.2007

- 28.02.2007

CHF 3'000 x 2m CHF

6'000.00

13esima: CHF 250 x 2m CHF 500.00

AF: CHF 183 x 2m CHF

366.00

Ind. Famiglia: 152.15 x 2m CHF 304.30 CHF

43'098.30

Differenza CHF*

3'297.70

* Nonostante il nuovo calcolo, lo scapito finanziario resta inferiore

al 10%, quindi confermiamo che non sussiste un diritto alla quarta rata ICO.

Visto quanto precede, l'importo versato per il periodo dal 01.03.06 -

28.02.2007

pari a CHF 21'839.00 deve esserci restituito dal signor RI 1."

(doc. 191)

2.10

L’assicurato,

in data 24 febbraio 2006, ha dunque comunicato telefonicamente all’CO 1 di aver

trovato, a partire dal 1° marzo 2006, un impiego presso il Municipio di __________

per una durata di 6 mesi. Egli inoltre informava il responsabile

dell’assicurazione che non appena in possesso del contratto di lavoro ne

avrebbe trasmesso una copia (doc. 176).

Nella

lettera del 23 febbraio 2006 del Municipio di __________, inviata

dall’insorgente all’CO 1, veniva specificata l’assunzione di RI 1 in qualità di

ausiliario per la squadra esterna a tempo determinato, dal 1° marzo 2006 al 31

agosto 2006, per uno stipendio mensile lordo di fr. 3'000.-- (doc. 177).

Conseguentemente

a tale comunicazione l’assicuratore ha provveduto, in data 17 marzo 2006 (doc.

180), a calcolare la quarta rata dell’indennità per cambiamento d’occupazione

(ICO), per il periodo dal 1° marzo 2006 al 28 febbraio 2007, deducendo dal

guadagno presumibile presso la __________ (fr. 46'396.--) le prestazioni

dell’attività presso il Municipio di __________ (fr. 3'000.-- x 6 mesi, più gli

assegni familiari di fr. 1'098.-- per un totale di fr. 19'098.--) e calcolando

poi l’80% della perdita di salario secondo l’art. 69 LPGA.

Dall’annotazione

dell’CO 1 del 15 gennaio 2009 emerge che RI 1 non ha terminato l’attività

lavorativa presso il Municipio di __________ il 31 agosto 2006, come creduto

dall’CO 1 per due anni e mezzo, ma ha continuato a lavorare anche

successivamente (doc. 182).

Dalla

documentazione salariale trasmessa dal Municipio di __________ si evince che

l’insorgente ha proseguito l’attività per tutto il 2006 e il 2007 percependo un

salario annuo lordo nel 2006 di fr. 35'928.-- e nel 2007 di fr. 51'390.15 (doc.

184).

Di queste

circostanze il ricorrente non ha informato l’assicuratore.

Ora, il

TCA constata che l’assicurato è sempre stato reso edotto del fatto che doveva

comunicare immediatamente qualsiasi modifica delle condizioni lucrative.

Fin dal primo scritto dell’CO 1 del 5 maggio 2003 (doc. 107) e nei successivi

del 7 aprile 2004 (doc. 135), del 21 marzo 2005 (doc. 157), del 25 ottobre 2005

(doc. 168) e del 17 marzo 2006 (doc. 180) è sempre stato specificato:

"

(…)

Esamineremo periodicamente l'esattezza della (…) rata.

Allo stesso momento verificheremo se sono date le premesse per l'ulteriore

corresponsione dell'indennità per cambiamento d'occupazione. Ci riserviamo il

diritto di compensare con i versamenti futuri eventuali prestazioni versate a

torto oppure di chiederne la restituzione.

Qualsiasi modifica delle condizioni lucrative

dovrà esserci comunicata immediatamente."

(doc. 107, 135, 157, 168, 180, la sottolineatura

è del redattore)

Il

ricorrente non ha fornito particolari giustificazioni riguardo alla violazione

del suo obbligo di informare l’assicuratore sulle mutate condizioni lavorative

e finanziarie limitandosi ad invocare la sua buona fede e una presunta informazione

ricevuta dal signor __________, secondo cui l’ICO sarebbe stata versata anche

dopo i 6 mesi di lavoro presso il Municipio di __________ (doc. I).

Ora

queste affermazioni non hanno trovato riscontro alcuno dal profilo probatorio.

D’altra

parte il rappresentante dell’assicurato in sede di opposizione ha indicato che

“il signor RI 1 aveva telefonato subito al signor __________ (mi sembra in

data 17.3.2006) chiedendo se il calcolo emesso era giusto e che se il rapporto

di lavoro sarebbe continuato, avrebbe avuto ancora il diritto al versamento di

fr. 1819.60. Il signor __________ aveva confermato al signor RI 1

l’esattezza del versamento e che se il Comune di __________ non avesse rinnovato

l’incarico il versamento sarebbe stato lo stesso (quarta rata) anche

successivamente” (cfr. doc. 196, la sottolineatura è del redattore).

Ora,

questa indicazione non risulta errata in quanto la rata sarebbe risultata

corretta se il Comune non avesse rinnovato l’incarico. Ma questo non è

avvenuto in quanto il datore di lavoro ha effettivamente prolungato il periodo

lavorativo oltre i sei mesi inizialmente pattuiti. A questo punto il versamento

non era più dovuto.

Secondo

questo Tribunale l’assicurato, al termine del periodo lavorativo di 6 mesi presso

il Municipio di __________, allorquando quest’ultimo gli ha comunicato la

continuazione del rapporto contrattuale, avrebbe dovuto immediatamente

informare l’assicurazione infortuni riguardo a tale cambiamento che avrebbe

implicato la modifica o la soppressione dell’indennità per cambiamento

d’occupazione (ICO).

Questo a maggior

ragione se si considera che l’assicurato era già alla quarta rata di ICO e

dunque era ben consapevole dei meccanismi di erogazione di tale prestazione

infortunistica.

Sin dal

2003.

egli aveva ricevuto periodicamente il medesimo scritto accompagnato dal

conteggio che illustrava il calcolo aritmetico dell’ICO con il guadagno

presumibile presso il precedente datore di lavoro (__________), la deduzione di

eventuali redditi percepiti e la differenza rispetto all’indennità al 100%

secondo l’art. 69 LPGA.

Nei

conteggi del 5 maggio 2003 e del 7 aprile 2004 gli erano già state dedotte dal

guadagno presumibile le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione (doc.

107, 135), mentre nel 2005 l’assicurato aveva trovato e regolarmente notificato

all’CO 1 l’attività di ausiliario di vendita, svolta dal 19 settembre 2005 al

31.

gennaio 2006, presso “__________” con uno stipendio mensile di fr. 1'750.--

(doc. 165, 173).

Già in

quell’occasione il reddito lavorativo gli era stato regolarmente conteggiato

nella terza rata dell’ICO (doc. 178)

Egli

dunque era ben consapevole che un’indennità percepita o un’attività lucrativa

svolta durante il periodo di calcolo dell’ICO avrebbero determinato una

modifica dell’importo da ricevere.

Nello

scritto del 17 marzo 2006 inviato all’assicurato è stato chiaramente

esplicitato quanto segue:

"

(…)

Attiriamo l'attenzione sull'art. 86 cpv. 1 lettera a OPI. Lo

stesso prescrive che dev'essere intrapreso tutto quanto è ragionevolmente

esigibile dall'interessato per compensare o ridurre il pregiudizio delle

possibilità di guadagno. Nel caso in cui il contratto di lavoro presso il

Municipio di __________ non venga, a fine agosto 2006 rinnovato, il signor RI 1

è tenuto a provare tramite ricerche di lavoro il suo impegno per trovare un

nuovo datore di lavoro a partire dal 1.9.06." (doc. 180)

Non è infine

condivisibile l’argomentazione del ricorrente allorquando afferma che: “Nella

lettera del 17.03.2006 la __________ indicava chiaramente che se il contratto

non fosse stato rinnovato da parte del Comune di __________, avrebbe dovuto

giustificare che era alla ricerca di un posto di lavoro. Non si è mai parlato

che si sarebbe dovuto effettuare da parte della __________ un nuovo calcolo”

(doc. I)

L’assicurato

infatti non poteva ignorare che avrebbe percepito indebitamente un’indennità

per cambiamento d’occupazione proseguendo l’attività presso il Municipio di __________,

oltre il 31 agosto 2006, senza darne comunicazione all’CO 1.

Da una semplice

lettura dei conteggi emerge infatti che l’ICO varia a dipendenza della perdita

di salario subìta dal beneficiario nel rispettivo periodo di calcolo. L’insorgente

non poteva dunque non rendersi conto che il rinnovo del contratto lavorativo avrebbe

determinato una modifica dell’importo dell’indennità sino a quel momento

percepita.

In simili condizioni,

richiamata la giurisprudenza esposta al consid. 2.8., questa Corte ritiene che

l'assicurato ha commesso una negligenza grave.

Di conseguenza, la buona

fede dell’insorgente deve essere negata (cfr., per un caso

analogo, STCA 38.2005.103 del 5 aprile 2006).

2.11

Alla luce di

tutto quanto esposto, occorre concludere che, venendo a mancare il primo

presupposto necessario per poter ottenere il condono delle prestazioni - la

buona fede -, a ragione l’CO 1 ha respinto la relativa istanza senza verificare

se l’ulteriore condizione, quella del grave rigore, fosse o meno adempiuta

(cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA; 4 OPGA).

La

decisione su opposizione dell’11 agosto 2009 deve, pertanto, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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