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Decisione

35.2009.9

4/06caduto all'indietro:battuto zona lombo-sacrale.Con STCA 35.07.62 escluso ernie disc.causate o aggravate direz.da inf.Rinvio atti per chiarire se inf.ruolo scatenante.Ass.LAINF,sulla base di perizi

11 maggio 2009Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri

appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo

(direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo

2005, consid. 6.1).

In

particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti

radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e

duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI

2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S.,

U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 28 ottobre 2006, già citata).

Qualora

un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i

disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di

tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale

dell’evento in questione.

Nella più

volte evocata pronunzia U 194/05 del 28 ottobre 2006, il TFA si è al proposito

così espresso:

"

3.3.4 Quanto poi

alla possibilità che l'infortunio del 28 gennaio 2003 possa, se non proprio

avere provocato, quantomeno avere reso mani­festa l'ernia discale, con

conseguente obbligo di assunzione, a carico dell'assicuratore infortuni, della

sindrome dolorosa legata all'incidente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 191; cfr. pure

sentenza del 14 marzo 2000 in re P., U 266/99, consid. 2), tale ipotesi non

trova riscontro sufficien­te nelle tavole processuali. La precedente istanza ha

giustamente osservato che affinché si possa ammettere che l'infortunio abbia

reso manifesta un'ernia discale preesistente, i disturbi così scatenati devo­no

essere insorti entro un breve

lasso di tempo, la giurisprudenza tol­lerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni

dall'infortunio (sentenza del 3 marzo 2005 in re W., U 218/04, con­sid. 6.1).

Ora, il primo (in ordine di tempo) accenno alla presenza di siffatti disturbi

è, quantomeno indirettamente, desumibile dalla prenotazione, avvenuta il 17

febbraio 2003, dell'esame radiologico lombo­sacrale poi messo in atto il 6

marzo 2003. In tali condizioni, considerato il periodo di latenza di circa tre settimane, la Corte cantonale

poteva effettivamente ritenere non avere l'infortunio del 28 gennaio 2003

neppure scatenato l'ernia discale di cui è affetto L.”

Occorre

precisare che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza

varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide

lombare/toracale oppure cervicale):

"

Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den

Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb

einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des

fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird

eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.

Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.

55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das

beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.

S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“

(STFA U 218/04 del 3 marzo

2005, consid. 6.1)

In tale

ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente

scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento

traumatico.

Le

conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se

esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra

l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA U 170/00 del 29 dicembre 2000

e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA U 149/99 del 7 febbraio

2000, parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190).

2.6. In una

sentenza 8C_290/2008 del 17 marzo 2009 il Tribunale federale ha confermato una

precedente sentenza del TCA (35.2007.84 del 4 marzo 2008) ed ha rilevato:

"

(...)

La Corte cantonale ha negato l'esistenza del

necessario nesso causale tra le affezioni lamentate dall'insorgente al rachide

lombo-sacrale, oggetto dell'intervento chirurgico del 15 gennaio 2007, e

l'evento infortunistico del 18 giugno 2005 fondandosi sostanzialmente sulle

valutazioni del dott. O, specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico di __________

dell'CO 1, e del dott. I, anch'egli specialista in chirurgia ortopedica, attivo

presso la divisione infortuni dell'istituto assicuratore a __________.

Richiamando la giurisprudenza federale, il primo giudice ha ricordato che solo

eccezionalmente un infortunio può costituire la causa di un'ernia discale,

quest'ultima inserendosi praticamente sempre in un contesto di alterazione dei

dischi intervertebrali di origine degenerativa. Egli ha quindi correttamente

esposto che un'ernia discale può essere considerata di natura traumatica

unicamente se - cumulativamente - l'evento infortunistico era di particolare

gravità, se era di per sé idoneo a danneggiare il disco e se i sintomi

dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa

incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente, soggiungendo che gli stessi

criteri valgono di principio anche nel caso di aggravamento significativo e

duraturo di un'affezione degenerativa preesistente. Ciò implica, come

rettamente precisato dal giudice cantonale, che l'esistenza di un nesso di

causalità con l'infortunio può entrare in linea di conto soltanto se

quest'ultimo sarebbe stato idoneo anche a danneggiare un disco intervertebrale

integro.

Seguendo il parere dei succitati specialisti, il

giudice cantonale è giunto alla conclusione che l'infortunio in oggetto - un

incidente della circolazione in occasione del quale lo spigolo anteriore

sinistro dell'autovettura condotta dall'insorgente è stato urtato dallo spigolo

anteriore sinistro di un veicolo proveniente in senso opposto, che aveva invaso

la corsia di contromano - non era, per gravità e dinamica, idoneo a causare la

lesione discale diagnosticata nel prosieguo, né a provocare un peggioramento

durevole di uno stato preesistente. La precedente istanza ha pure escluso

l'ipotesi che l'evento del 18 giugno 2005 possa, se non avere provocato,

quantomeno avere reso manifesta l'ernia discale di cui è affetto K, con conseguente

obbligo di assunzione da parte dell'CO 1 della sindrome dolorosa legata

all'incidente, facendo notare che al momento in cui l'interessato è rimasto

vittima dell'infortunio, già era inabile al lavoro in misura completa proprio a

causa di disturbi alla colonna lombo-sacrale.

5.

5.1 Le considerazioni del Tribunale cantonale

sono convincenti e meritano tutela, il ricorrente non facendo valere elementi

di giudizio suscettibili di infirmare la pronunzia di prime cure. Ne segue che,

nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto, la richiesta

assunzione di accertamenti medici completivi non potendo trovare accoglimento,

poiché l'incarto contiene tutte le indicazioni necessarie ai fini decisionali (DTF 122 V 157 consid.

1d pag. 162 con riferimento)."

In una

sentenza U 194/05 del 25 ottobre 2006 il TFA aveva ricordato che:

"

(...)

E ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in

cui si volesse ammettere che l'infortunio in esame avrebbe scatenato l'ernia

discale, l'esisto del gravame non muterebbe nella sua sostanza. In assenza di

attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento

significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna

vertebrale (RAMI 2000 no. U 363, pag. 46; cfr. pure sentenza inedita del 4

giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c), la contusione lombare avrebbe

infatti comunque, in virtù della dottrina medica recepita da questa Corte,

cessato di produrre i propri effetti qualche mese (di norma sei o nove) dopo

l'insorgenza dell'evento traumatico (cfr. ad es. sentenze del 28 maggio 2004 in

re A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid.

4c, del 6 giugno 2001 in re A., U 401/00, del 29 dicembre 2000 in re F., U

199/00). Di modo che anche in questa ipotesi, il rifiuto di assegnare

prestazioni assicurative con effetto retroattivo al 1° luglio 2003 (n.d.r.:

l'infortunio era avvenuto il 28 gennaio 2003) avrebbe potuto considerarsi

legalmente corretto. (...)"

Analoghe

considerazioni figurano in una sentenza 8C_412/2008 del 3 novembre 2008 nella

quale l'Alta Corte si è così espressa:

"

(...)

5.1.1 Es entspricht einer medizinischen

Erfahrungstatsache im Bereich des Unfallversicherungsrechts, dass praktisch

alle Diskushernien bei Vorliegen degenerativer Bandscheibenveränderungen

entstehen und ein Unfallereignis nur ausnahmsweise, unter besonderen

Voraussetzungen, als eigentliche Ursache in Betracht fällt. Als weitgehend

unfallbedingt kann eine Diskushernie betrachtet werden, wenn das Unfallereignis

von besonderer Schwere und geeignet war, eine Schädigung der Bandscheibe

herbeizuführen, und die Symptome der Diskushernie (vertebrales oder radikuläres

Syndrom) unverzüglich und mit sofortiger Arbeitsunfähigkeit auftreten. In

solchen Fällen hat die Unfallversicherung praxisgemäss auch für Rezidive und

allfällige Operationen aufzukommen (RKUV 2000 Nr. U 379 S. 192 E. 2a, U 138/99,

mit Hinweis auf das nicht veröffentlichte Urteil U 159/95 vom 26. August 1996,

E. 1b, und medizinische Literatur; aus jüngster Zeit etwa: Urteile 8C_344/2008

vom 13. Oktober 2008,8C_637/2007 vom 11. August 2008, E. 2.2,8C_239/2007 vom

7. August 2008, E. 5.3, und 8C_614/2007 vom 10. Juli 2008, E. 4.1.1).

5.1.2 Ist indessen die Diskushernie bei

degenerativem Vorzustand durch den Unfall nur aktiviert, nicht aber verursacht

worden, so hat die Unfallversicherung nur Leistungen für das unmittelbar im

Zusammenhang mit dem Unfall stehende Schmerzsyndrom zu erbringen (a.a.0.).

Solange der Status quo sine vel ante noch nicht wieder erreicht ist, hat der

Unfallversicherer diesfalls gestützt auf Art. 36 Abs. 1 UVG in aller Regel

neben den Taggeldern auch Pflegeleistungen und Kostenvergütungen zu übernehmen,

worunter auch die Heilbehandlungskosten nach Art. 10 UVG fallen. Demnach hat

die versicherte Person auch Anspruch auf eine - operative Eingriffe mit

einschliessende - zweckmässige Behandlung (vgl. Urteile U 351/04 vom 14.

Februar 2006, publ. in: ASS 2006 2 S. 14; U 266/99 vom 14. März 2000).

5.1.3 Nach derzeitigem medizinischen Wissensstand

kann das Erreichen des Status quo sine bei posttraumatischen Lumbalgien und

Lumboischialgien nach drei bis vier Monaten erwartet werden, wogegen eine

allfällige richtunggebende Verschlimmerung röntgenologisch ausgewiesen sein und

sich von der altersüblichen Progression abheben muss; eine traumatische

Verschlimmerung eines klinisch stummen degenerativen Vorzustandes an der

Wirbelsäule ist in der Regel nach sechs bis neun Monaten, spätestens aber nach

einem Jahr als abgeschlossen zu betrachten (Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts U 354/04 vom 11. April 2005, E. 2.2, mit Hinweisen auch

auf die medizinische Literatur).

5.2 Aufgrund der zahlreichen klinischen- und

Akten-Begutachtungen und dem Ereignis an sich steht fest, dass die nach dem

Unfall diagnostizierte Diskushernie L5/S1 von diesem nur ausgelöst und nicht

verursacht wurde. Auch wenn der Beschwerdeführer vor dem 24. Juni 2000 keine

Rückenbeschwerden hatte, wird seine Wirbelsäule als "vorgeschädigt"

und "übermässig verschleissverändert" beschrieben. Es handelt sich

daher um einen klassischen Fall, bei dem der natürliche Kausalzusammenhang

zwischen dem Unfall und den bleibenden Restbeschwerden nur für einen begrenzten

Zeitraum bejaht werden kann. Dem hat die Unfallversicherung Rechnung getragen,

indem sie ihre Leistungspflicht für die Dauer von zwei Jahren nach dem Ereignis

anerkannte. Der Beschwerdeführer wendet ein, die Allianz habe mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit zu beweisen, dass der natürliche Kausalzusammenhang auf

diesen Zeitpunkt weggefallen sei, also der status quo sine eingetreten sei. Wie

in Erwägung 5.1 ausgeführt, hat die Rechtsprechung im Falle traumatisch

ausgelöster Diskushernien den konkreten medizinischen Beleg des natürlichen

Verlaufs durch eine richterliche Vermutung - die sich ihrerseits auf die

medizinische Literatur stützt - ersetzt. Demnach ist eine traumatische

Verschlimmerung eines klinisch stummen degenerativen Vorzustandes an der

Wirbelsäule in der Regel nach sechs bis neun Monaten, spätestens aber nach

einem Jahr, als abgeschlossen zu betrachten (E. 5.1.3 mit Hinweis). Der

Beschwerdeführer bringt nichts vor, was diese Vermutung vorliegend in Zweifel

ziehen würde. Die Beschwerde ist daher abzuweisen. (...)"

In una sentenza 8C_677/2007

del 4 luglio 2008, pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1, il Tribunale federale ha

stabilito che non soltanto in caso di aggravazione traumatica di uno stato

degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale (8C_ 326/2008),

ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna vertebrale

sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio occorre ammettere, in via di massima,

che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.

Ed ha ancora ricorda che:

" (...)

2.3.2 Nach derzeitigem medizinischen Wissensstand

kann das Erreichen des Status quo sine bei posttraumatischen Lumbalgien und

Lumboischialgien nach drei bis vier Monaten erwartet werden, wogegen eine

allfällige richtunggebende Verschlimmerung röntgenologisch ausgewiesen sein und

sich von der altersüblichen Progression abheben muss; eine traumatische

Verschlimmerung eines klinisch stummen degenerativen Vorzustandes an der

Wirbelsäule ist in der Regel nach sechs bis neun Monaten, spätestens aber nach

einem Jahr als abgeschlossen zu betrachten (statt vieler: zuletzt Urteil

8C_326/2008 vom 25. Juni 2008, E. 3, sowie Urteil U

354/04 vom 11. April 2005, E. 2.2, mit Hinweisen auch auf die medizinische

Literatur).

(...)

6.1 Nicht näher in Erwägung gezogen hat das

kantonale Gericht dagegen die Möglichkeit, dass der Unfall bereits

vorbestandene, degenerativ bedingte Bandscheibenprobleme ausgelöst haben

könnte. Angesichts der unter E. 2.3.2 dargelegten Erfahrungstatsachen zum

Erreichen des Status quo sine bei einer traumatischen Verschlimmerung eines

klinisch stummen degenerativen Vorzustandes an der Wirbelsäule wäre indessen

gegebenenfalls ohnehin von einem zwischenzeitig erfolgten Wegfall einer

Teilursache des Unfalls auszugehen. Abgesehen davon spricht der Umstand, dass

Dr. med. H.________ erst rund eineinhalb Jahre nach dem Ereignis erstmals auf

Auffälligkeiten im Segment L5/S1 gestossen ist, ohnehin für die Annahme einer

erst nach dem Ereignis sich entwickelnden Diskushernie.

6.2 Die von der Beschwerdeführerin in diesem

Zusammenhang ins Zentrum gestellte Frage, ob der Unfall für einen erst nach dem

Ereignis sich entwickelnden degenerativen Prozess eine Teilursache darstelle,

ist ebenfalls zu verneinen. Wenn selbst bei einem

erheblichen, vorbestehenden degenerativen Wirbelsäulenleiden lediglich eine

vorübergehende Verschlimmerung von maximal einem Jahr die Regel ist (E. 2.2.3),

ist nicht einzusehen, inwiefern eine erst später erkannte Degeneration der

Wirbelsäule ohne ausgewiesene strukturelle Läsion noch in einem kausalen

Zusammenhang zum Trauma stehen könnte. Besondere Umstände, die vorliegend

dennoch für eine solche Annahme sprechen, sind keine auszumachen. Ob die

Versicherte bereits kurze Zeit nach dem Unfall neben den damals im Vordergrund

gestandenen zervikalen tatsächlich auch an lumbalen Beschwerden gelitten hat

oder nicht, ist ohne Belang. Soweit die Versicherte sodann das Urteil U 69/03

vom 7. April 2004 anruft, sah sich darin das Gericht auf Grund divergierender,

darüber hinaus unklarer oder auf falschen Annahmen beruhender ärztlicher Aussagen

ausser Stande, abschliessend zu beurteilen, ob rund sechs Jahre nach einem

Unfall anlässlich einer erneuten Exacerbation von Nackenschmerzen erkannte

Diskushernien auf der Höhe C4/5 und C5/6 (ausnahmsweise doch) mit dem Unfall in

Verbindung zu bringen seien und wies deshalb die Angelegenheit für weitere

Abklärungen an die Vorinstanz zurück. Betroffen waren dort - anders als im

vorliegenden Fall - mit C4/5 und C5/6 Bereiche der Wirbelsäule, die nahe dem am

Unfall primär im Mitleidenschaft gezogenen Nacken lagen und es mangelte ebenso

an einer den degenerativen Prozess begünstigenden Konstitution. Dr. med.

O.________ durfte demnach eine Teilursächlichkeit des Unfalls für die rund

sechs Jahre später vorgelegenen Bandscheibenauffälligkeiten ohne nähere Erörterung

ausschliessen. (...)"

2.7. Nella

precedente sentenza 35.2007.62 del 22 novembre 2007 il TCA ha escluso che, nel

caso di RI 1, le ernie discali siano state causate dall'infortunio

del 10 aprile 2006 o che sia intervenuto un aggravamento direzionale delle

ernie preesistenti, argomentando:

"

(...)

L’inesistenza di una relazione di causalità

naturale tra le diagnosticate ernie discali lombari e l’evento del 10 aprile

2006, è stata confermata anche dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica presso la Divisione di medicina assicurativa di __________,

interpellato dall’amministrazione in sede di procedura di opposizione.

In effetti, con rapporto del 3 maggio 2007, il

medico fiduciario appena menzionato ha sostenuto che dei tre criteri elaborati

da __________ (idoneità del trauma a danneggiare il disco intervertebrale,

apparizione immediata dei sintomi tipici dell'ernia discale e assenza di

disturbi prima dell’evento), soltanto il terzo potrebbe essere ritenuto

soddisfatto, qualora si facesse affidamento a quanto dichiarato al riguardo

dall’assicurato e dal suo medico curante (e non invece a quanto emerge dalla

documentazione dell’Ospedale di __________):

" Von den

drei von Krämer entwickelten Kriterien ist das dritte (Beschwerdefreiheit vor

dem an­geblichen Sturz am 10. oder 11.4.2006) erfüllt, falls man den Angaben

des Versicherten und de­nen seines Hausarztes Glauben schenkt. Sollten hingegen die Ausführungen der

Spitalärzte zu­treffend sein, nämlich, dass sich das lumboradikuläre

Schmerzsyndrom bereits vor dem Unfall vom 11.4.2006 entwickelt hatte, wäre das

dritte Übernahmekriterium nicht erfüllt. Beim zweiten Krämer'schen Kriterium

geht es um das sofortige Auftreten der für das Vorliegen einer Diskus­hernie

hinweisenden Symptomatik, nämlich der Lumboischialgie. Herr RI 1 hat am 14.11.2006 erklärt, er habe nach dem

Sturz heftige lumbale Rückenschmerzen empfunden, über eine gleichzeitig

aufgetretene Ausstrahlung der Schmerzen ins linke Bein hat er aber nicht be­richtet.

Wie in der Einleitung dargelegt worden ist, stimmen (unter anderem) die Angaben

über den Zeitpunkt der ersten Konsultation nach dem Ereignis vom 11.4.2006

zwischen Herrn RI 1 und seinem Hausarzt nicht überein: der Versicherte

erklärte, er habe ihn am Unfalltag konsul­tiert, während Dr. __________ im __________-Zeugnis

den 21.4.2006 als Datum für den ersten Krankenbe­such angab. Falls die Aussage

von Herrn RI 1 zutrifft, ist nachträglich praktisch gesichert, dass er keine

akute Lumboischialgie beklagte, denn unter diesen Umständen hätte ihn Herr Dr. __________

sicher krank geschrieben (Bettruhe ist bei akuter Lumboischialgie indiziert)

und sich nicht damit begnügt, eine Spritze zu verpassen und ihm dann erklärt,

er dürfe weiter wie bisher arbei­ten. Aus diesem Grund ist davon auszugehen,

dass auch das zweite Krämer'sche Kriterium bei Herrn RI 1 nicht erfüllt war. Das erste Kriterium in Form eines Sturzes

aus relativ geringer Höhe war auch nicht tauglich, eine traumatische

Diskushernie zu verursachen. Schliesslich

ist auf die Bildgebung (CT und MRI der LWS) hinzuweisen: Sie dokumentierte,

dass Herr RI 1 im April Träger von mehrsegmentalen Diskopathien der LWS war,

die sich nur über Jahre bis Jahr­zehnte entwickeln können, wie in der

allgemeinen Diskussion gezeigt worden ist: Auf Höhe des Segmentes L5/S1 lag in

Form einer fortgeschrittenen Osteochondrose das eigentliche Endstadi­um der

bandscheibenbedingten Degeneration; die grosse luxierte Diskushernie L4/L5

drückte auch das Vorliegen einer fortgeschrittenen Bandscheibenschädigung aus,

wie die weniger ausge­prägten Alterationen im Bereiche der Bandscheibe L3/L4.

Die Schlussfolgerung lautet, dass die bei Herrn RI 1 diagnostizierten

lumbalen Diskushernien keine wahrscheinlichen Folgen des am 10.4.2006

stattgehabten Ereignisses darstellen. Inwiefern die Angaben zur Anamnese in

diesem Fall als zuverlässig zu betrachten sind, stellt keine medizi­nische

Frage dar." (doc. 44)

(...)

Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene

di poter condividere la valutazione espressa dagli specialisti consultati

dall’amministrazione, nella misura in cui essi hanno negato che le ernie

lombari di cui l’assicurato era portatore, siano state causate dall’infortunio

del 10 aprile 2006.

In effetti, dalle tavole processuali emerge che,

malgrado il trauma subito, RI 1 è stato in grado di rialzarsi, di raggiungere

il magazzino con le proprie gambe e, infine, di guidare l’autovettura fino al

suo domicilio. Inoltre, dopo due giorni di inabilità lavorativa, a partire dal

13 e sino al 21 aprile 2006, egli è riuscito, nonostante tutto, a svolgere la

propria attività lavorativa (cfr. doc. 11).

Tutto ciò contrasta con quelli che avrebbero

dovuto essere gli effetti immediati di una rottura traumatica del disco

intervertebrale, quali sono stati illustrati dal Prof. dott. __________,

Direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________,

in una perizia del 27 ottobre 1998 allestita su incarico del Tribunale delle

assicurazioni del Canton __________.

Esprimendosi a proposito dell'eziologia delle ernie

discali, egli ha affermato, tra le altre cose, che in caso di lesione

traumatica del disco intervertebrale, la capacità di deambulazione e di

mantenere la posizione eretta viene immediatamente soppressa. La persona

infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e deve essere

immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata:

" (…).

In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom angerufenen Gericht

in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität von Diskushernien

eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. __________ (Neurochirurgische Klinik

des __________) vom 27. Oktober 1998 verwiesen werden. Darin wurden namentlich

folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die letzte Gelegenheit, bei der das

Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt, sei für die Entstehung des

Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass also ein Unfall bei der

Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses oder

Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde

Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen

Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch

ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte

Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer

traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so

dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und

Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte

Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort

liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche

seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die

lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf

die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates

Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt

habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)."

(sentenza UV 53890/80/98 e UV 58226/67/00 del 5.2.2001, consid. 3b – il

corsivo è del redattore)

Occorre pertanto concludere che l’infortunio

occorso al ricorrente il 10 aprile 2006 - una caduta all’indietro da un’altezza

di un metro e mezzo circa -, non era idoneo a causare le lesioni discali che

gli sono state diagnosticate nel prosieguo, né, in base alla giurisprudenza

menzionata al considerando 2.6., a provocare un peggioramento duraturo (direzionale)

di uno stato morboso preesistente.

In questo contesto, è ancora utile segnalare

quanto dichiarato in merito dal dott. __________, Capo del Servizio di

neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, in un suo referto del 5

settembre 2002, riportato in una sentenza 35.2001.80 del 9 ottobre 2002,

confermata dal TFA con pronunzia U 324/02 dell’8 luglio 2003, concernente un

assicurato, colpito alla schiena da un carrello pieno di biancheria del peso di

circa 120/140 kg, messosi improvvisamente in movimento sulla rampa di carico

del furgone, al quale era stata diagnosticata un’ernia del disco L2/L3

intraforaminale a destra:

" Le forze

richieste per rompere un disco sano portano inevitabilmente ad una frattura dei

corpi vertebrali adiacenti, come è il caso per le cadute da un'altezza di vari

metri, con impatto assiale in posizione seduta (paracadutismo, parapendio,

alpinismo, ecc...). Forze meno importanti, ma comunque significative, possono

determinare la rottura del disco se esercitate improvvisamente sul rachide in

flessione o in inclinazione-rotazione laterale. Questo è sovente il caso di

operai che trasportano oggetti pesanti (putrelle d'acciaio, ecc...), che

vengono sorpresi dal carico globale in seguito allo scivolamento di uno o più

compagni. Nel caso del signor Z., le forze messe in gioco non sono

assolutamente tali da giustificare la rottura di un disco intersomatico

sano."

Benché non possa essergli negata una qual certa

rilevanza, il sinistro che ha visto protagonista RI 1 non presenta comunque

quelle caratteristiche richieste dalla dottrina medica affinché lo si possa

ritenere idoneo a provocare la rottura di un disco intervertebrale oppure un

aggravamento direzionale di lesioni preesistenti."

La

sentenza 35.2007.62 del 22 novembre 2007 è cresciuta incontestata in giudicato,

per cui queste conclusioni non possono essere ora messe in discussione. In

particolare il certificato del 21 gennaio 2009 del Prof. __________ (cfr. Doc.

B1 e Doc. B2: "(...) Dalla RMN si desumono presenze di due protrusioni,

L4-L5 e L5-S1 sin. discali, con deformazioni stenotiche dei forami radicolari,

che sono da riferirsi al trauma con caduta dell'autocarro del 11.04.2006. Infatti

la sintomatologia deficitaria e dolorosa degli arti inferiori si è manifestata

dopo tale trauma. (...)") non costituisce un nuovo mezzo di prova atto a

giustificare una revisione della precedente sentenza (cfr. art. 24 lett. a

Lptca e STCA 35.2008.64 del 14 gennaio 2009; STF C 223/06 del 16 gennaio 2008;

STF U 247/06 del 30 ottobre 2007), che neppure viene peraltro richiesta dalla

patrocinatrice del ricorrente.

2.8. Nella

precedente sentenza il TCA ha invece rinviato gli atti all'amministrazione

invitandola a compiere degli accertamenti per appurare se l'infortunio ha

scatenato oppure no la sintomatologia algica, rilevando:

"

(...)

D’altro canto, però, le certificazioni dei medici

consultati dall’assicuratore LAINF non consentono al TCA di escludere, con la

necessaria tranquillità, che l’infortunio assicurato abbia scatenato la

sintomatologia algica legata alla problematica discale presentata

dall’insorgente.

Il chirurgo ortopedico dott. __________ non lo

riconosce né lo nega, semplicemente egli non si è pronunciato al riguardo (cfr.

doc. 44).

Con riferimento al contenuto del rapporto 3

maggio 2007 di questo specialista, è utile precisare che la prima consultazione

presso il dott. __________ ha avuto luogo l’11 aprile 2006, così come si evince

dal doc. 9.

Il fatto che sul formulario destinato alla __________,

assicuratore contro la perdita di guadagno causata da malattia, a cui era stato

inizialmente annunciato il caso, lo stesso medico curante abbia indicato, quale

data di inizio della cura medica, il 21 aprile 2006 (cfr. allegato al doc. 27),

è verosimilmente il frutto di un malinteso, posto che, in occasione del

consulto del 22 aprile 2006, i medici del PS dell’Ospedale di __________ hanno

segnalato che la lombosciatalgia, insorta circa 15 giorni prima, era già stata

trattata farmacologicamente (cfr. doc. 6).

Da parte sua, il medico di __________ dell’CO 1,

dott. __________, lo ha sì negato (cfr. doc. 42: “Questo evento (chiamato

infortunio) quindi non può aver giocato nemmeno un ruolo scatenante.”),

tuttavia la motivazione che egli ha fornito al riguardo appare perlomeno

discutibile.

A suo avviso, la documentazione medica iniziale

dimostrerebbe che l’assicurato, al momento del sinistro in questione, già

presentava, non soltanto il danno discale, ma pure la relativa tipica

sintomatologia (doc. 42: “… in base alla documentazione iniziale, l’assicurato

era già portatore non solo dell’ernia discale, ma pure di una sintomatologia

algica per un evento non traumatico, …”), ciò che, qualora fosse vero, non

consentirebbe di riconoscere all’infortunio un ruolo scatenante.

In proposito, questo Tribunale osserva che, in

data 22 aprile 2006, l’assicurato si è recato presso il PS dell’Ospedale di __________.

Dal relativo referto risulta che la lombosciatalgia a sinistra era insorta

circa 15 giorni prima (doc. 6).

RI 1 si è visto costretto a ripresentarsi in

ospedale qualche giorno più tardi (era il 25 aprile 2006) e, in

quell’occasione, i sanitari hanno indicato che la sintomatologia (dolore

lombare irradiato a sinistra) persisteva da circa 3 settimane (allegato al doc.

12).

Ora, è chiaro che se si applicassero alla lettera

i riferimenti temporali contenuti nelle cartelle cliniche dell’Ospedale di __________,

occorrerebbe concludere che i noti disturbi sono apparsi antecedentemente

all’evento traumatico assicurato.

In effetti, tra il 10 e il 22 aprile vi sono 12

giorni (e non 15), così come tra il 10 e il 25 aprile ve ne sono 15 (e non 21).

Nondimeno, il TCA ritiene che alle suddette

indicazioni vada attribuito un valore puramente indicativo (si veda,

d’altronde, l’utilizzo della preposizione “circa”), tanto più che il dott. __________

(allegato al doc. 27: “Io sottoscritto in qualità di medico curante del Sig. RI

1 dichiaro che il paziente in oggetto, antecedentemente alla data 11-04-2006,

era in stato di buona salute senza sintomi riferibili ai disturbi accusati in

seguito. La sintomatologia è insorta in seguito a trauma (caduta da mezzo di

lavoro) a partire da giorno 11-04-2006.”) e l’assicurato medesimo (cfr. doc.

11, p. 2) hanno dichiarato - in epoca non sospetta - che la sintomatologia

lombosciatalgica è apparsa in stretta relazione temporale con l’infortunio.

Quindi, gli argomenti invocati dal medico di __________

dell’CO 1 non appaiono suscettibili di supportare validamente la tesi secondo

la quale RI 1, al momento del sinistro, già soffriva di dolori

lombosciatalgici. (...)"

2.9. A seguito

della sentenza del TCA l'CO 1 ha ordinato una perizia medica ad opera del

dottor __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica (cfr. Doc. 52 e Doc.

53).

Il perito

dopo avere visitato l'assicurato il 22 aprile 2008, nel suo rapporto del 16 maggio

2008 ha stabilito che l'evento del 10 aprile 2006 ha effettivamente assunto un

ruolo scatenante dell'ernia discale ed ha così risposto ai quesiti postigli:

"

(...)

5. War das Ereignis vom 10.4.2006 geeignet, bei vorbestehender

Bandscheibendegeneration L3/4, grosser luxierter Diskushernie L4/5 und

fortgeschrittener Osteochondrose L5/S1 eine linksseitige Lumboischialgie

auszulösen?

Antwort: Ja, auslösen. Aber nicht

verursachen.

6. Wenn ja, wann war, ist oder wird der Status quo sine, also der

Zustand, wie er sich nach dem schicksalsmässigen Verlauf des krankhaften

Vorzustandes auch ohne Unfall früher oder später eingestellt hätte, erreicht?

Antwort: Vorschlag:

Status quo sine am Operationstag erreicht, im Text ausführlich be­gründet.

7. Falls Sie zum Schluss kommen, das Ereignis vom 10.4.2006 habe die

linksseitige Lumbo­ischialgie ausgelöst, so wollen Sie sich bitte zur

Zumutbarkeit äussern.

Antwort: Eine

längerfristige Zumutbarkeit einer ernsthaften Lumboischialgie besteht nicht. Der Operationsentscheid war zeitlich und sowohl qualitativ als auch

quantitativ adäquat. Heute besteht ein günstiges Resultat."

(Doc. 55, pag. 6-7)

Al

riguardo egli ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(...)

Es soll nun erarbeitet

werden, ob bei vorbestehender Bandscheibendegeneration L3/4, grosser

luxierter Diskushernie L4/5 und fortgeschrittener Osteochondrose das

stattgehabte Sturzer­eignis in der Lage war, eine linksseitige

Lumboischialgie auszulösen.

Sichere Unfallfolgen liegen nicht vor: Erkennbar

sind keine Verformungen von Wirbelkör­pern, keine Zerreissungen von Strukturen

und keine grösseren Einblutungen oder gar Bluter­güsse. Jedenfalls ist davon nichts aktenkundig. Die Bilder der

Magnetresonanztomographien oder auch Röntgenbilder liegen dem Begutachtenden

nicht vor. Zur Verfügung steht ein an­lässlich der Begutachtung angefertigtes

Röntgenbild der Lendenwirbelsäule a.p. und seitlich.

Mögliche Unfallfolgen sind ebenfalls nicht

feststellbar. Nachgewiesen sind, immer gemäss Akten, Dehydratationszustand des

Diskus L3/4 und L4/5 sowie die genannten Hernien. Dazu ein vollständiger

Segmentkollaps mit aufgebrauchter Bandscheibe L5/S 1. Das sind degenera­tive

Veränderungen.

Mögliche Unfallfolgen sind aber anzunehmen. Der

Patient hat nach dem Unfallereignis zeit­gerecht Schmerzen verspürt und eine

Behandlung angestrebt. Sofern, wie hier, kein Nachweis verletzter Strukturen

gelingt, ist auch im Bereich der Wirbelsäule eine Distorsion, eine Verstauchung

also anzunehmen. Zu vermuten sind Mikroblutungen, Überdehnung von Bän­dern und

Gelenken sowie Einklemmungen von Nervenwurzeln. Das sind genau dieselben

Annahmen, die man bei der Verstauchung eines grossen Gelenkes, vorab Ellbogen

oder Schulter, akzeptieren würde.

Eine solche Lendenwirbelsäulendistorsion führt

während einiger Tage bis Wochen zu abklin­genden Schmerzen. Die daraus

entstehende Arbeitsunfähigkeit hängt nicht zuletzt von der Art der beruflichen

Beschäftigung, aber auch von der individuellen Schmerzempfindlichkeit ab.

Rückenungünstige Tätigkeiten wie regelmässiges Heben und Tragen von Lasten,

dauerndes Sitzen oder Arbeiten ausserhalb der Körperachse sind länger gestört

als rückengünstige Tätig­keiten. Die Schmerzen sind "glaubhaft",

während 6 Wochen bis höchstens 3 Monate. Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit wäre

kürzer als 6 Wochen anzusetzen, aber wie gesagt, abhän­gig von der

Arbeitssituation.

Im hier zu beurteilenden Fall ist die Situation

komplexer, weil das Unfallereignis auf eine vorgeschädigte Wirbelsäule

eingewirkt hat. Vorzustand und mögliche Unfallfolgen müssen getrennt beurteilt

werden. Der Vorzustand entspricht hier typischen degenerativen Verände­rungen

der Bandscheiben L3/4, L4/5 und L5/S 1. Die Verschlimmerung ist mit "Lendenwirbelsäulendistorsion"

zusammenzufassen. Vom Charakter und Schadenausmass einer

Lendenwirbelsäulendistorsion ist die Verschlimmerung am ehesten als temporär

einzustufen. Behandlungsbedürftigkeit und

Arbeitsunfähigkeit dürften im oben vorgeschlagenen Ausmass dem Unfallereignis

zugeschrieben werden. Die weiterführenden

therapeutischen Massnahmen und die Invalidität dürfen dem Vorzustand angelastet

werden.

Erschwerend zum Verständnis hat der Patient bis

zum Unfallereignis keine Behandlung und auch keinerlei Abklärung im Bereich der

Wirbelsäule gehabt. Der Vorzustand war ihm also nicht bekannt („stumm").

Darum fordert er, dass sämtliche schmerzhaften Folgeerscheinun­gen und die

ganze notwendige Behandlung, alle Kosten und die verbleibende Invalidität nur

auf das Unfallereignis geschoben werden.

In diesem Sinne kann klar zusammengefasst werden:

1. Das Ereignis hat Schmerzen, Behandlung und Arbeitsunfähigkeit

ausgelöst.

Considerandi

2.

Das Ereignis hat zu nicht abbildbaren, aber anzunehmenden möglichen

Unfallfolgen ge­führt.

3.

Abgebildete Strukturstörungen sind hochwahrscheinlich

krankhaft und vorbestehend.

4.

Das Modell der temporären Verschlimmerung durch ein

Unfallereignis auf einen krankhaften Vorzustand ist sinnvoll anwendbar.

Die Aufteilung bereits entstandener und noch zu

befürchtender Kosten zwischen Krankenversicherung und Unfallkostenträgerin wäre

nun folgendermassen durchführbar: Therapeutische Bemühungen um die

Lendenwirbelsäulendistorsion und die symptomatisch gewordene Lum­boischialgie

sind bis zur operativen Behandlung der Diskushernien als unfallbedingt anzu­nehmen.

Operation, Nachbehandlung und Folgeschäden sind als

vorzustandsbedingt. Das wäre eine sachlich saubere und zudem eine sehr

grosszügige zeitliche Aufteilung und damit die ideale Lösung. Alle

verbleibenden diskutierbaren Unwägbarkeiten wie juristisches Werten des

Ereignisses, Auslöseeffekt als Operationsindikation und vieles andere mehr

wären etwa im Gleichgewicht beurteilt.

Wäre man, aus irgendwelchen Gründen, doch

gezwungen, das Modell der dauernden Ver­schlimmerung anzuwenden, dürfte

das Unfallereignis nur zu höchstens 10% anteilig gewertet werden. Die

Argumentation für dieses Modell wäre eher bemühend, könnte aber vom Begut­achtenden

noch nachgeliefert werden. Das Modell der richtunggebenden Verschlimme­rung

schliesslich ist überhaupt nicht denkbar, weil aktuell (und auch vorher schon)

keine Un­fallfolgen dokumentierbar sind." (Doc. 55, pag. 4-5)

Preso

atto dalle risultanze della perizia l'CO 1 ha assunto il caso ed ha attribuito

le proprie prestazioni (indennità giornaliera e spese di cura) fino al 10

agosto 2006 (data dell'intervento chirurgico eseguito presso la Casa di cura __________

di __________, cfr. Doc. 58).

2.10

Per

determinarsi sull'esistenza rispettivamente sull'estinzione di un rapporto di

causalità naturale, questione di fatto, il Tribunale deve ricorrere in ambito

medico alle indicazioni del personale sanitario specializzato (DTF 129 V 177 consid.

3.1

pag. 181, 406 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1

pag. 337; 118 V 286 consid. 1b

pag. 289 e sentenze ivi citate).

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Quanto

alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la

giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 351 consid. 3a

pag. 352; 122 V 157 consid. 1c

pag. 160; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in:

Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266).

Questo aspetto è stato

ricordato dall'Alta Corte in una sentenza I 414/05 del 18 dicembre 2006, nella

quale, a proposito dei certificati di medici esteri, si è così espressa:

"

3.3

Questa Corte non può tuttavia aderire alla

tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott.

I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore

probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto

sanitario non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto

svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di

valutazione all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in

Svizzera. Non va infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione

dell'invalidità, che secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto

economico e non medico, il compito del medico consiste esclusivamente nel porre

un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano

ritenere i primi giudici, il corretto adempimento di tale compito non

presuppone necessariamente specifiche conoscenze giuridiche. In particolare,

non si vede per quale ragione i criteri, prettamente medici, di valutazione

dell'incapacità lavorativa in una concreta attività professionale debbano

divergere a dipendenza che essi siano formulati da un medico italiano oppure __________.

Sia infine ancora aggiunto che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un

rapporto medico ha valore di prova, non è determinante l'origine del mezzo di prova

(DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert

ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo

2001, pag. 266)."

Nella

sentenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. questa Corte ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e

perizie.

Così, in

particolare, i referti affidati dagli organi dell'amministrazione a medici

esterni oppure ad un servizio specializzato indipendente, che fondano le

proprie conclusioni su esami e osservazioni approfondite, dopo aver preso

conoscenza dell'incarto, e che giungono a risultati concludenti, dispongono di

forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti a mettere in

discussione la loro attendibilità (VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb e pag. 110

consid. 3c).

Per quel

che riguarda invece le perizie di parte, la giurisprudenza ha precisato che

esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad

accertare i fatti da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo

stesso valore, da un punto di vista probatorio, di una perizia giudiziaria, il

giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in

discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione

(DTF 125 V 351 consid.

3c pag. 354; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

In

relazione poi alle attestazioni del medico curante, la Corte federale ha già

ripetutamente stabilito che il giudice può ritenere, secondo la generale

esperienza della vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia

esistente col paziente, egli tenda ad esprimersi a suo favore (DTF 125 V 351 consid.

3b/cc pag. 353; 124 I 170 consid. 4

pag. 175; VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/cc).

Se

infine vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.3). Al

riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze, precisando qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35

consid. 4b).

2.11

Questo

Tribunale, chiamato ora a pronunciarsi al ricorso dell'assicurato, non ha

motivo per mettere in discussione il referto del dottor __________, il quale

dopo avere visitato l'assicurato ed avere esaminato l'incarto ha stabilito che

l'infortunio del 10 aprile 2006, contrariamente a quanto stabilito in un primo

tempo l'CO 1, ha effettivamente scatenato l'ernia discale.

Pure in modo convincente

il perito ha indicato le ragioni per cui la sindrome dolorosa legata all'evento

traumatico, giustifica il riconoscimento del diritto a prestazioni LAINF

durante 4 mesi e cioè fino al 10 agosto 2006.

Infatti nel caso concreto l'operazione

chirurgica effettuata per curare le conseguenze dell'ernia del disco di

carattere degenerativo, ha di fatto anche sanato la sindrome dolorosa legata

all'infortunio. Da quel momento non esiste dunque più il diritto a prestazioni

da parte dell'assicuratore contro gli infortuni.

In simili condizioni la

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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