35.2009.90
Incidente stradale con, in particolare, disturbi visivi (opacità vitreali). Perizia giudiziaria dichiarata inaffidabile. Ordinata una superperizia giudiziaria. Ammessa l'esistenza di un nesso causale
7 dicembre 2011Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2009.90
Data decisione, Autorità:
07.12.2011, TCA
Ricorso:
TF,8C_68/2012, 10.04.2012
Titolo:
Incidente stradale con, in particolare, disturbi visivi (opacità vitreali). Perizia giudiziaria dichiarata inaffidabile. Ordinata una superperizia giudiziaria. Ammessa l'esistenza di un nesso causale naturale (e adeguato) con l'infortunio
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
PERIZIA
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 18 cpv. 1 LPGA
ta
Incarto n.
35.2009.90
mm/DC/sc
Lugano
7 dicembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 luglio
2009 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 10
dicembre 2005, RI 1 - dipendente della __________ in qualità di croupier e,
perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -, è rimasta
vittima di un incidente della circolazione stradale in sella al proprio
scooter.
Successivamente
a questo sinistro, essa ha presentato, secondo il referto 25 gennaio 2006 del
dott. __________, una sindrome vertebrale lombare, cervicale e
cervico-toracale, un disturbo oculare bilaterale con nozione di distacco del
corpo vitreo, nonché un’incontinenza urinaria (doc. M 8).
L’assicuratore
LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 4
febbraio 2009, l’amministrazione ha dichiarato estinto il nesso di causalità
naturale con il sinistro del dicembre 2005 a contare dal 24 settembre 2008 e, con esso, il proprio obbligo a prestazioni (doc. A 50).
A seguito
dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurata (doc. A 52 e A 56),
in data 22 luglio 2009, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. A 64).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 14 settembre 2009, RI 1, patrocinata dalla RA 1, ha
chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscerle ulteriori
prestazioni a dipendenza dell’infortunio del dicembre 2005.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha messo in dubbio il
valore probatorio del referto allestito dal medico fiduciario
dell’assicurazione, dott. __________, le cui conclusioni si troverebbero in
contrasto con l’opinione condivisa da altri specialisti intervenuti
successivamente.
Essa ha
inoltre fatto valere che l’esistenza di un nesso di causalità sarebbe
dimostrata anche dalla circostanza che i disturbi visivi sono apparsi in
coincidenza con l’evento assicurato (doc. I).
1.4. In corso di
causa, la ricorrente ha prodotto dell’ulteriore documentazione medica (doc. VII
+ allegati).
1.5. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX).
Fatti
1.6. Con
ordinanza del 10 dicembre 2009, il TCA ha ordinato una perizia specialistica,
affidandone l’esecuzione all’Hôpital __________ (doc. XI).
1.7. Il 22
gennaio 2010, questa Corte ha richiamato dal dott__________ la cartella clinica
dell’assicurata (doc. XIV).
Il medico
curante appena citato ha risposto in data 1° e 2 marzo 2010 (doc. XV e XVI).
1.8. In data 9
giugno 2010 l’esperto giudiziario ha consegnato il proprio referto (doc.
XVIII), il quale è stato intimato immediatamente alle parti per osservazioni
(doc. XIX).
L’istituto
assicuratore ha preso posizione il 30 giugno 2010 (doc. XXI), mentre
l’assicurata ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare (doc. XXIV).
1.9. Nel corso
del mese di agosto 2010, questo Tribunale ha ripreso contatto con l’Hôpital __________,
al quale sono stati sottoposti alcuni quesiti peritali complementari (doc.
XXV).
Il
complemento peritale dei dottori __________ e __________ è pervenuto al TCA il
5 ottobre 2010 (doc. XXVII).
L’assicuratore
LAINF si é espresso in proposito il 19 ottobre 2010 (doc. XXX). La ricorrente è
per contro rimasta silente.
1.10. Non potendo
riconoscere un pieno valore probatorio al rapporto peritale del 2 giugno 2010 e
al relativo complemento del 1° ottobre 2010, questa Corte, in data 27 ottobre 2010, ha ordinato una superperizia, affidandone l'allestimento al dott__________, spec. FMH in
oftalmologia (doc. XXXII).
1.11. Il dott. __________
ha trasmesso il proprio referto al TCA in data 4 agosto 2011 (doc. XXXVII).
Alle parti è stata data facoltà di presentare delle osservazioni (doc.
XXXVIII).
Le
osservazioni formulate dall’assicurata sono datate 28 settembre 2011 (doc. XL), quelle della CO 1 18 ottobre 2011 (doc.
XLII).
in
diritto
2.1. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF
resistente era legittimato a negare l’eziologia infortunistica ai disturbi
visivi lamentati dall’assicurata, oppure no. Non è per contro oggetto di
contestazione il fatto che, a livello vertebrale, RI 1 non presenta più
disturbi riconducibili al sinistro del 10 dicembre 2005.
2.2. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni
sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio
non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza
ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Dalle
tavole processuali emerge che la decisione mediante la quale la CO 1 ha negato
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra i disturbi visivi e
l’infortunio assicurato, é stata presa facendo capo al rapporto 6 novembre 2008
del dott. __________, medico-chirurgo (cfr. doc. A 50).
In effetti, il medico
fiduciario appena citato, in occasione della visita di controllo del 24
settembre 2008, si ¿espresso nei termini seguenti riguardo all’eziologia della
problematica visiva:
"
(…).
A fronte della patologia oculare, l’assicurata é portatrice di
gravi alterazioni della vista preesistenti già sottoposte a cura chirurgica in
epoca antecedente l’infortunio. Nel post-infortunio vi é stato un abbassamento
soggettivo del visus, tuttavia con riscontri agli esami clinici e strumentali
eseguiti nell’immediato post-infortunio (angiografia, status oculare del 28
dicembre 2005) negativi per qualsivoglia lesione di natura traumatica.
Sappiamo, per contro, che sovente si osserva una degenerazione del corpo vitreo
bilaterale nonché distacco o protrusione del corpo vitreo pure bilaterale in
pazienti con miopia elavata. La diminuzione del visus all’occhio sinistro é
ampiamente spiegata dalla ambliopia da questo lato. Ne deriva quindi che, a
fronte di eventuali componenti post-traumatiche per questo problema, ai
sensi Lainf non é possibile affermare essere confrontati con una causalità
naturale preponderante con l’infortunio in causa; la causalità rimane solo
possibile come del resto indica pure il dott. __________ responsabile del
reparto oculistico dell’Ospedale __________ il quale, riferendosi a ulteriori
controlli (non certamente i primi) parla di soffusione emorragica al polo
posteriore dell’occhio sinistro „che può essere esito di un trauma con
possibile emovitreo“ ma non confermato dagli esami eseguiti nell’immediato
post-infortunio. A questo si aggiunge non esservi nozione di qualsivoglia
trauma cranico così come nessuna rappresentazione di eventuale lesione
post-traumatica all’esame TAC con mezzo di contrasto disposta dal sottoscritto
per scrupolo. Alla luce di queste considerazioni si può ragionevolmente
affermare che lo stato attuale lamentato dalla peritanda possa essere
riconducibile a problema derivante da malattia, del resto anche immaginabile
ritenuto lo stato oculare fortemente danneggiato.“
(doc. M 32, p. 5 - il
corsivo é del redattore)
Da parte
sua, l’insorgente contesta invece che al referto del dott. __________ possa
essere riconosciuto il valore probatorio richiesto dalla giurisprudenza
federale, facendo notare che agli atti figurano delle certificazioni
specialistiche, di data successiva a quella in cui ha avuto luogo la visita
fiduciaria, che smentiscono la valutazione del dott. __________.
Il dott. __________,
spec. in oftalmologia a __________, ha attestato che, precedentemente al sinistro
(luglio 2005), l’assicurata non presentava notevoli opacità vitreali, le quali
“… sono sicuramente aumentate in seguito al trauma del dicembre 2005 con i
conseguenti disturbi del visus assenti prima del trauma.” (doc. M 36).
Per il
dott. __________, spec. FMH in malattie degli occhi, le opacità vitreali sono
insorte solo dopo l’incidente, ragione per la quale “la problematica oculare
attuale è (…) da attribuire al trauma.” (doc. M 37).
2.6. Allo
scopo di chiarire la fattispecie dal punto di vista medico, questo Tribunale,
in data 10 dicembre 2009, ha ordinato una perizia a cura dell’Hôpital __________,
Service universitarie d’ophtalmologie, di __________ (doc. XI).
In
Considerandi
occasione della visita peritale del 17 maggio 2010, la dott.ssa __________,
medico-assistente, ha diagnosticato, a destra, una forte miopia, uno stato dopo
facoemulsificazione con
afachia nonché il distacco posteriore del corpo vitreo con opacità vitreali e,
a sinistra, una membrana retro-pupillare con ectopia della pupilla come pure
una ambliopia relativa (doc. XVIII, p. 1), reperti ritenuti tutti oggettivabili
(cfr. doc. XVIII, risposta al quesito n. 3 di parte convenuta).
La
dott.ssa __________ e il dott. __________ hanno quindi dichiarato che le
opacità vitreali sono imputabili, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, all’evento infortunistico del dicembre 2005 (doc. XVIII, p. 2),
nel senso che quest’ultimo va ritenuto responsabile di una “aggravation ou
évocation des opacités vitréennes.” (doc. XVIII, risposta al quesito n. 5 di
parte convenuta).
Rispondendo
al quesito proposto dalla parte ricorrente, i periti giudiziari hanno però pure
precisato che un distacco del polo posteriore del vitreo può certo essere
provocato da un forte colpo, tuttavia esso può pure rappresentare la
conseguenza spontanea di una forte miopia (doc. XVIII, p. 3).
Ascoltate
le obiezioni sollevate dall’amministrazione (cfr. doc. XXI), il TCA, con
ordinanza del 6 agosto 2010, ha chiesto ai periti di completare la loro perizia
del 2 giugno 2010, rispondendo ad alcune domande (cfr. doc. XXV).
Per
quanto qui di interesse, con referto datato 1° ottobre 2010 (doc. XXVII), i
dottori __________ e __________ (quest’ultimo medico-assistente) hanno
dichiarato di non essere in grado né di ammettere né di escludere che le
diagnosticate opacità vitreali siano una conseguenza naturale del trauma
occorso il 10 dicembre 2005 (“Nous ne pouvons malheureusement pas affirmer
qu’il y a un lien entre les opacités vitréennes et le traumatisme du 10 décembre
2005, ni l’exclure.”). A loro avviso, una forte miopia costituisce un fattore
di rischio per il distacco posteriore del corpo vitreo, il quale può dunque
insorgere in maniera spontanea oppure essere accelerato da un trauma oculare
(“La myopie forte est un facteur de risque pour un décollement postérieur du
vitré qui peut survenir de façon spontanée ou accélerée par un traumatisme
oculaire.” ). Al riguardo, essi hanno precisato che è impossibile stabilire
qual è la causa preponderante nell’eziologia del distacco posteriore del vitreo
(“Il est impossibile de déterminer quelle cause est prépondérante dans
l’étiologie du décollement postérieur du vitré.”).
2.7
Chiamato a
pronunciarsi circa il valore probatorio da riconoscere alla perizia elaborata dagli
specialisti vodesi, il TCA constata in particolare che
essa é - sulla questione centrale dell’eziologia del distacco del vitreo e,
quindi, delle opacità vitreali -, contradditoria, nella misura in cui,
da una parte, si afferma (senza peraltro fornire alcuna motivazione) che il
danno alla salute in questione si trova, con verosimiglianza preponderante, in
relazione causale naturale con l’infortunio del dicembre 2005 (doc. XVIII,
risposta al quesito n. 4 di parte convenuta) mentre, dall’altra, alla domanda
di sapere se il danno alla salute va considerato la conseguenza dell’evento in
questione, si sottolinea che il distacco posteriore del corpo vitreo può essere
provocato tanto da un forte colpo, quanto costituire la complicazione di una
forte miopia (cfr. doc. XVIII, risposta al quesito n. 1 di parte ricorrente),
ciò che equivale a sostenere che la causa traumatica sarebbe semplicemente
possibile.
Neppure
con il loro complemento peritale del 1° ottobre 2010, gli esperti giudiziari
sono stati in grado di chiarire in maniera soddisfacente l’incoerenza. In
particolare, rispondendo al quesito n. 5, essi hanno sottolineato
l’impossibilità di determinare quale causa (fra quella morbosa e quella
traumatica) é preponderante nell’eziologia del distacco del corpo vitreo (cfr.
doc. XXVII, risposta al quesito n. 5), senza però spiegare (nonostante fosse
stato loro chiesto esplicitamente - cfr. doc. XXV, p. 2) perché, nel referto
principale, essi stessi si erano pronunciati a favore dell’esistenza di un
legame causale preponderante con il sinistro assicurato (cfr. doc. XVIII,
risposta al quesito n. 4 di parte convenuta).
In queste
condizioni, il TCA ha ritenuto adempiuti i presupposti per dubitare
dell'affidabilità delle conclusioni a cui sono pervenuti i medici dell’Hôpital
__________ e, in definitiva, per scostarsene (cf. doc.
XXXII, p. 1) e ha, quindi, ordinato una superperizia a cura del dottor __________,
spec. FMH in oftalmologia, Primario del Servizio di oftalmologia dell’Ospedale
regionale di __________ (doc. XXXII, p. 2).
2.8
Dal rapporto
datato 4 agosto 2011 si evince che il dott. __________ ha personalmente
visitato la ricorrente in due occasioni, l’8 giugno e il 12 luglio 2011 (cfr.
doc. XXXVII, p. 1). Non trova quindi conferma l’affermazione della CO 1
secondo la quale il perito avrebbe espresso la propria valutazione soltanto in
base agli atti, senza aver visitato l’assicurata (cfr. doc. XLII, p. 2 in alto).
Rispondendo ai quesiti
sottopostigli, l’esperto giudiziario ha dapprima evidenziato l’inutilità di
procedere ad ulteriori accertamenti (oltre a quelli già eseguiti a __________),
posto che „i disturbi evocati dalla paziente (miodesopsie) sono dovuti a delle
opacità del corpo vitreo che non possono essere quantificate mediante esami
paraclinici.“ (doc. XXXVII, risposta ai quesiti n. 1 e 2).
Quindi, per quel che qui
più interessa, egli si é espressamente dissociato dall’affermazione, contenuta
nel complemento peritale dei dottori __________ e __________,
secondo la quale non sarebbe possibile né ammettere né negare un’eziologia
traumatica ai disturbi visivi lamentati da RA 1 (doc. XXXVII, risposta al
quesito n. 3) e, in proposito, ha spiegato che “l’elemento determinante
riguardo la valutazione di un legame causale é il rapporto del Dr. __________,
responsabile del reparto oculistico dell’ __________, del 3.4.2006, in cui “si
certifica di aver visitato la signora RI 1 e di aver riscontrato opacità
vitreali molto più accentuate in OS rispetto al precedente controllo eseguito a
luglio 2005. Si nota, per altro, una soffusione emorragica al polo
posteriore che può essere un esito di un trauma con possibile emovitreo e
conseguente aumento delle opacità vitreali”. Da notare che la stessa
sintomatologia oculare é segnalata su una richiesta di consulenza del 10
dicembre 2005.” (doc. XXXVII, risposta al quesito n. 4, sottolineatura del
redattore).
Sempre
secondo l’oftalmologo dott. __________, il sinistro del 10 dicembre 2005 va
considerato parzialmente responsabile delle diagnosticate opacità vitreali, nel
senso che esso ha peggiorato durevolmente lo stato patologico
preesistente (doc. XXXVII, risposta ai quesiti n. 7: “Ritengo che le opacità
vitreali verificate all’esame del fondo oculare siano in parte, in quanto
comunque già presenti prima dell’incidente, riconducibili all’incidente. Non
avendo mai esaminato la paziente in precedenza, questa mia affermazione é in
sintonia con quanto scritto nel rapporto del Dr. __________ il 3.4.2006.” e n.
8; sulla causalità parziale cfr. consid. 2.11 in fine).
2.9
Il 18
ottobre 2011 la CO 1 ha presentato un allegato di osservazioni di 4 pagine, con
il quale ha fatto valere segnatamente che “… anche la superperizia del Dr. __________
del 04.08.11 non permette, in particolare tenuto conto di quanto ritenuto dai
medici consultati in precedenza (…) e della valutazione dei periti giudiziari
di __________, di oggettivare o documentare delle patologie (visive e
oftalmologiche) riconducibili secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante all’evento infortunistico menzionato. Anche il superperito non é
segnatamente in grado di menzionare convincenti e rilevanti elementi oggettivi,
che permettano di discostarsi dalla tesi ribadita a suo tempo dai periti di __________
nelle loro risposte 2, 3 e 5 del complemento peritale del 01.10.10, secondo le
quali non é possibile confermare (o negare) secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante un legame causale tra le opacità vitreali
riscontrate e l’evento del 10.12.05 o di esprimersi in modo motivato e fondato
a riguardo di un eventuale peggioramento (durevole) dello stato patologico
preesistente, noto e documentato.” (doc. XLII, p. 4).
A suo
avviso, “… una tale “superperizia” non può a priori rappresentare una base
sufficiente per discostarsi dalla conclusioni dei periti giudiziari sinora
consultati. Lo scopo della superperizia ordinata dal TCA non può in effetti
palesemente essere quello di ottenere da un altro perito una risposta o un
apprezzamento differente della fattispecie nota, senza elementi oggettivi o nuovi
di rilievo, bensì unicamente sulla scorta di una nuova e differente
interpretazione della stessa documentazione già valutata da altri periti.”
(doc. XLII, p. 2).
2.10
In
caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si
scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui
ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della
propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti
considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso
risultato (DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa
opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in
dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Questi
principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008
nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:
"
Per quanto concerne in particolare le perizie
giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza
motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di
mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di
valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la
presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure
l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale
evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,
senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto
peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e
riferimenti)."
2.11
Chiamato ora
a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA ritiene innanzitutto utile ricordare
che la necessità di far capo a un superperito é nata dalla constatazione che la
perizia giudiziaria elaborata dai sanitari dell’Hôpital __________, conteneva delle conclusioni contradditorie sulla questione
centrale dell’eziologia dei disturbi visivi presentati dalla ricorrente (cfr.
il consid. 2.7. di questa pronunzia).
In queste
circostanze - contrariamente a quanto fa valere l’amministrazione -, non si
tratta di decidere se la superperizia allestita dal dott. __________ permette
di scostarsi dal contenuto della perizia degli specialisti vodesi, poiché
quest’ultima é già di per sé contradditoria e dunque inaffidabile.
Tutto ben
considerato, questo Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di fare
propria la valutazione espressa dal superperito giudiziario, per il quale
l’infortunio del 10 dicembre 2005 va considerato responsabile di aver
peggiorato durevolmente il preesistente stato visivo di RI 1.
In questo
ordine di idee, il TCA ritiene di dover riconoscere una particolare rilevanza probatoria
- ciò che anche il dott. __________ ha del resto fatto, cfr. doc. XXXVII,
risposta al quesito n. 4 -, alle certificazioni agli atti dell’oftalmologo
curante dell’assicurata, dott. __________, il quale - a fronte della situazione
da lui stesso refertata in occasione di un consulto del luglio 2005, dunque
appena cinque mesi prima dell’evento traumatico -, ha oggettivato un
incremento delle opacità vitreali e, pertanto, dei disturbi visivi ad esse
associati (cfr. doc. M 24: “In seguito al trauma accidentale é insorta una
emorragia retinica e vitreale come evidenziato da una mia precedente visita con
conseguente aumento di opacità vitreali con i relativi disturbi del
visus della paziente.”, allegato al doc. M 24: “Si certifica di aver visitato
la Sig.ra Manuela Magnanini e di aver riscontrato opacità vitreali molto più
accentuate in OS rispetto al precedente controllo eseguito a luglio 2005.” e doc. M 36: “Si certifica che la Sig.ra Manuela
Magnanini operata di miopia ad entrambi gli occhi, come già evidenziato nel
certificato del 03/04/06, non presentava nella visita eseguita nel luglio
2005.
l’entità notevole di opacità vitreali che sono sicuramente aumentate in
seguito al trauma del dicembre 2005 …” - il corsivo é del redattore).
Sempre in
questo senso, occorre tenere debitamente in conto la circostanza che la
ricorrente, a partire già dalla visita presso il Servizio di PS dell’Ospedale
regionale di __________, avvenuta il giorno stesso dell’incidente (cfr. il doc.
M 34: “Riferisce di vedere dei pallini davanti agli occhi”), ha denunciato in
maniera costante l’intervento di un peggioramento del visus (cfr. rapporto 25
gennaio 2006 del dott. __________, p. 1: “Guardando il soffitto del Servizio di
Pronto Soccorso dell’Ospedale Civico di __________ si sarebbe accorta del
problema alla vista, appannata all’occhio sinistro, piena di puntini/macchie
nere che girano all’interno dell’occhio a destra.”; rapporto 14 febbraio 2006
della dott.ssa __________: “La signora RI 1 riferisce di vedere mosche volanti
in entrambi gli occhi da quando ha subito l’incidente nel 12/2005. Afferma di
essere molto disturbata alla vista dal momento dell’incidente.”; rapporto 14
dicembre 2006 del dott. __________: “… in dicembre 2005 incidente. Da quel
momento vede dei puntini neri all’occhio destro e fosco con l’occhio
sinistro.”; questionario sull’anamnesi dei disturbi del 3 gennaio 2006:
“Disturbi dopo l’infortunio: accusavo dei problemi visivi (rottura di una
membrana). Vedo delle ombre (pallini neri)”).
Nel
proprio allegato d’osservazioni, la CO 1 afferma che, nel cadere a terra, la
testa dell’assicurata non avrebbe subito alcun trauma diretto (doc. XLII, p.
3).
In
proposito, questo Tribunale osserva però che dal questionario sulla dinamica
dell’incidente, compilato da RI 1 il 3 gennaio 2006, si evince che quest’ultima
ha picchiato il capo (protetto dal casco) sull’asfalto (cfr. doc. A 4, p. 2). È
vero, per contro, che dagli atti di causa non risulta che essa avrebbe pure
perso conoscenza.
Sempre in
sede di osservazioni, l’Istituto assicuratore sostiene che la soffusione
emorragica al polo posteriore refertata dal dott. __________ a margine della
consultazione dell’aprile 2006 (cfr. allegato al doc. M 24), non sarebbe stata
“… menzionata da nessun medico che ha seguito l’assicurata immediatamente dopo
l’incidente. In particolare non vi é traccia dell’emorragia nei referti
specialistici e angiografici della dr.ssa __________ durante il periodo
dicembre 2005 - aprile 2006 (vedi all. M28).” (doc. XLII, p. 3 - il corsivo
é del redattore).
Anche
quest’affermazione viene invero smentita dal tenore del referto 22 maggio 2006
della dott.ssa __________, in cui si legge che, in occasione della visita del 7
aprile 2006, erano stati oggettivati dei piccoli sanguinamenti temporalmente
della macula dell’occhio sinistro, reperti che l’avevano indotta a disporre
l’esecuzione di un’angiografia della retina (cfr. doc. M 15).
In esito
a tutto quanto precede - ricordato che, secondo una costante giurisprudenza,
per ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario che l'infortunio
rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno alla salute, di
modo che è sufficiente che l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori,
abbia pregiudicato l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e ne
costituisca, in questo senso, una semplice concausa (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a
ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, p. 865 nota 79; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51) -,
il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125
V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure,
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, op. cit.,
p. 343), che i disturbi visivi di cui soffre RI 1 siano, almeno in
parte, la conseguenza naturale (e adeguata - cfr. il consid. 2.4.)
dell’infortunio del 10 dicembre 2005, cosicché l’amministrazione ha
erroneamente negato la propria responsabilità al riguardo.
La
decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere annullata e l’incarto
rinviato all’assicuratore infortuni resistente affinché ridefinisca il diritto
a prestazioni dal profilo materiale e temporale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata é annullata.
§§ È
accertata l’esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguata tra la
problematica visiva e il sinistro del 10 dicembre 2005.
§§§ L’incarto è
retrocesso all’amministrazione affinché si pronunci in merito al diritto a
prestazioni dal profilo materiale e temporale.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'000.--
(IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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