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Decisione

35.2009.90

Incidente stradale con, in particolare, disturbi visivi (opacità vitreali). Perizia giudiziaria dichiarata inaffidabile. Ordinata una superperizia giudiziaria. Ammessa l'esistenza di un nesso causale

7 dicembre 2011Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. Con

ordinanza del 10 dicembre 2009, il TCA ha ordinato una perizia specialistica,

affidandone l’esecuzione all’Hôpital __________ (doc. XI).

1.7. Il 22

gennaio 2010, questa Corte ha richiamato dal dott__________ la cartella clinica

dell’assicurata (doc. XIV).

Il medico

curante appena citato ha risposto in data 1° e 2 marzo 2010 (doc. XV e XVI).

1.8. In data 9

giugno 2010 l’esperto giudiziario ha consegnato il proprio referto (doc.

XVIII), il quale è stato intimato immediatamente alle parti per osservazioni

(doc. XIX).

L’istituto

assicuratore ha preso posizione il 30 giugno 2010 (doc. XXI), mentre

l’assicurata ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare (doc. XXIV).

1.9. Nel corso

del mese di agosto 2010, questo Tribunale ha ripreso contatto con l’Hôpital __________,

al quale sono stati sottoposti alcuni quesiti peritali complementari (doc.

XXV).

Il

complemento peritale dei dottori __________ e __________ è pervenuto al TCA il

5 ottobre 2010 (doc. XXVII).

L’assicuratore

LAINF si é espresso in proposito il 19 ottobre 2010 (doc. XXX). La ricorrente è

per contro rimasta silente.

1.10. Non potendo

riconoscere un pieno valore probatorio al rapporto peritale del 2 giugno 2010 e

al relativo complemento del 1° ottobre 2010, questa Corte, in data 27 ottobre 2010, ha ordinato una superperizia, affidandone l'allestimento al dott__________, spec. FMH in

oftalmologia (doc. XXXII).

1.11. Il dott. __________

ha trasmesso il proprio referto al TCA in data 4 agosto 2011 (doc. XXXVII).

Alle parti è stata data facoltà di presentare delle osservazioni (doc.

XXXVIII).

Le

osservazioni formulate dall’assicurata sono datate 28 settembre 2011 (doc. XL), quelle della CO 1 18 ottobre 2011 (doc.

XLII).

in

diritto

2.1. L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF

resistente era legittimato a negare l’eziologia infortunistica ai disturbi

visivi lamentati dall’assicurata, oppure no. Non è per contro oggetto di

contestazione il fatto che, a livello vertebrale, RI 1 non presenta più

disturbi riconducibili al sinistro del 10 dicembre 2005.

2.2. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni

sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.3. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio

non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.4. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza

ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in

SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. Dalle

tavole processuali emerge che la decisione mediante la quale la CO 1 ha negato

l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra i disturbi visivi e

l’infortunio assicurato, é stata presa facendo capo al rapporto 6 novembre 2008

del dott. __________, medico-chirurgo (cfr. doc. A 50).

In effetti, il medico

fiduciario appena citato, in occasione della visita di controllo del 24

settembre 2008, si ¿espresso nei termini seguenti riguardo all’eziologia della

problematica visiva:

"

(…).

A fronte della patologia oculare, l’assicurata é portatrice di

gravi alterazioni della vista preesistenti già sottoposte a cura chirurgica in

epoca antecedente l’infortunio. Nel post-infortunio vi é stato un abbassamento

soggettivo del visus, tuttavia con riscontri agli esami clinici e strumentali

eseguiti nell’immediato post-infortunio (angiografia, status oculare del 28

dicembre 2005) negativi per qualsivoglia lesione di natura traumatica.

Sappiamo, per contro, che sovente si osserva una degenerazione del corpo vitreo

bilaterale nonché distacco o protrusione del corpo vitreo pure bilaterale in

pazienti con miopia elavata. La diminuzione del visus all’occhio sinistro é

ampiamente spiegata dalla ambliopia da questo lato. Ne deriva quindi che, a

fronte di eventuali componenti post-traumatiche per questo problema, ai

sensi Lainf non é possibile affermare essere confrontati con una causalità

naturale preponderante con l’infortunio in causa; la causalità rimane solo

possibile come del resto indica pure il dott. __________ responsabile del

reparto oculistico dell’Ospedale __________ il quale, riferendosi a ulteriori

controlli (non certamente i primi) parla di soffusione emorragica al polo

posteriore dell’occhio sinistro „che può essere esito di un trauma con

possibile emovitreo“ ma non confermato dagli esami eseguiti nell’immediato

post-infortunio. A questo si aggiunge non esservi nozione di qualsivoglia

trauma cranico così come nessuna rappresentazione di eventuale lesione

post-traumatica all’esame TAC con mezzo di contrasto disposta dal sottoscritto

per scrupolo. Alla luce di queste considerazioni si può ragionevolmente

affermare che lo stato attuale lamentato dalla peritanda possa essere

riconducibile a problema derivante da malattia, del resto anche immaginabile

ritenuto lo stato oculare fortemente danneggiato.“

(doc. M 32, p. 5 - il

corsivo é del redattore)

Da parte

sua, l’insorgente contesta invece che al referto del dott. __________ possa

essere riconosciuto il valore probatorio richiesto dalla giurisprudenza

federale, facendo notare che agli atti figurano delle certificazioni

specialistiche, di data successiva a quella in cui ha avuto luogo la visita

fiduciaria, che smentiscono la valutazione del dott. __________.

Il dott. __________,

spec. in oftalmologia a __________, ha attestato che, precedentemente al sinistro

(luglio 2005), l’assicurata non presentava notevoli opacità vitreali, le quali

“… sono sicuramente aumentate in seguito al trauma del dicembre 2005 con i

conseguenti disturbi del visus assenti prima del trauma.” (doc. M 36).

Per il

dott. __________, spec. FMH in malattie degli occhi, le opacità vitreali sono

insorte solo dopo l’incidente, ragione per la quale “la problematica oculare

attuale è (…) da attribuire al trauma.” (doc. M 37).

2.6. Allo

scopo di chiarire la fattispecie dal punto di vista medico, questo Tribunale,

in data 10 dicembre 2009, ha ordinato una perizia a cura dell’Hôpital __________,

Service universitarie d’ophtalmologie, di __________ (doc. XI).

In

Considerandi

occasione della visita peritale del 17 maggio 2010, la dott.ssa __________,

medico-assistente, ha diagnosticato, a destra, una forte miopia, uno stato dopo

facoemulsificazione con

afachia nonché il distacco posteriore del corpo vitreo con opacità vitreali e,

a sinistra, una membrana retro-pupillare con ectopia della pupilla come pure

una ambliopia relativa (doc. XVIII, p. 1), reperti ritenuti tutti oggettivabili

(cfr. doc. XVIII, risposta al quesito n. 3 di parte convenuta).

La

dott.ssa __________ e il dott. __________ hanno quindi dichiarato che le

opacità vitreali sono imputabili, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, all’evento infortunistico del dicembre 2005 (doc. XVIII, p. 2),

nel senso che quest’ultimo va ritenuto responsabile di una “aggravation ou

évocation des opacités vitréennes.” (doc. XVIII, risposta al quesito n. 5 di

parte convenuta).

Rispondendo

al quesito proposto dalla parte ricorrente, i periti giudiziari hanno però pure

precisato che un distacco del polo posteriore del vitreo può certo essere

provocato da un forte colpo, tuttavia esso può pure rappresentare la

conseguenza spontanea di una forte miopia (doc. XVIII, p. 3).

Ascoltate

le obiezioni sollevate dall’amministrazione (cfr. doc. XXI), il TCA, con

ordinanza del 6 agosto 2010, ha chiesto ai periti di completare la loro perizia

del 2 giugno 2010, rispondendo ad alcune domande (cfr. doc. XXV).

Per

quanto qui di interesse, con referto datato 1° ottobre 2010 (doc. XXVII), i

dottori __________ e __________ (quest’ultimo medico-assistente) hanno

dichiarato di non essere in grado né di ammettere né di escludere che le

diagnosticate opacità vitreali siano una conseguenza naturale del trauma

occorso il 10 dicembre 2005 (“Nous ne pouvons malheureusement pas affirmer

qu’il y a un lien entre les opacités vitréennes et le traumatisme du 10 décembre

2005, ni l’exclure.”). A loro avviso, una forte miopia costituisce un fattore

di rischio per il distacco posteriore del corpo vitreo, il quale può dunque

insorgere in maniera spontanea oppure essere accelerato da un trauma oculare

(“La myopie forte est un facteur de risque pour un décollement postérieur du

vitré qui peut survenir de façon spontanée ou accélerée par un traumatisme

oculaire.” ). Al riguardo, essi hanno precisato che è impossibile stabilire

qual è la causa preponderante nell’eziologia del distacco posteriore del vitreo

(“Il est impossibile de déterminer quelle cause est prépondérante dans

l’étiologie du décollement postérieur du vitré.”).

2.7

Chiamato a

pronunciarsi circa il valore probatorio da riconoscere alla perizia elaborata dagli

specialisti vodesi, il TCA constata in particolare che

essa é - sulla questione centrale dell’eziologia del distacco del vitreo e,

quindi, delle opacità vitreali -, contradditoria, nella misura in cui,

da una parte, si afferma (senza peraltro fornire alcuna motivazione) che il

danno alla salute in questione si trova, con verosimiglianza preponderante, in

relazione causale naturale con l’infortunio del dicembre 2005 (doc. XVIII,

risposta al quesito n. 4 di parte convenuta) mentre, dall’altra, alla domanda

di sapere se il danno alla salute va considerato la conseguenza dell’evento in

questione, si sottolinea che il distacco posteriore del corpo vitreo può essere

provocato tanto da un forte colpo, quanto costituire la complicazione di una

forte miopia (cfr. doc. XVIII, risposta al quesito n. 1 di parte ricorrente),

ciò che equivale a sostenere che la causa traumatica sarebbe semplicemente

possibile.

Neppure

con il loro complemento peritale del 1° ottobre 2010, gli esperti giudiziari

sono stati in grado di chiarire in maniera soddisfacente l’incoerenza. In

particolare, rispondendo al quesito n. 5, essi hanno sottolineato

l’impossibilità di determinare quale causa (fra quella morbosa e quella

traumatica) é preponderante nell’eziologia del distacco del corpo vitreo (cfr.

doc. XXVII, risposta al quesito n. 5), senza però spiegare (nonostante fosse

stato loro chiesto esplicitamente - cfr. doc. XXV, p. 2) perché, nel referto

principale, essi stessi si erano pronunciati a favore dell’esistenza di un

legame causale preponderante con il sinistro assicurato (cfr. doc. XVIII,

risposta al quesito n. 4 di parte convenuta).

In queste

condizioni, il TCA ha ritenuto adempiuti i presupposti per dubitare

dell'affidabilità delle conclusioni a cui sono pervenuti i medici dell’Hôpital

__________ e, in definitiva, per scostarsene (cf. doc.

XXXII, p. 1) e ha, quindi, ordinato una superperizia a cura del dottor __________,

spec. FMH in oftalmologia, Primario del Servizio di oftalmologia dell’Ospedale

regionale di __________ (doc. XXXII, p. 2).

2.8

Dal rapporto

datato 4 agosto 2011 si evince che il dott. __________ ha personalmente

visitato la ricorrente in due occasioni, l’8 giugno e il 12 luglio 2011 (cfr.

doc. XXXVII, p. 1). Non trova quindi conferma l’affermazione della CO 1

secondo la quale il perito avrebbe espresso la propria valutazione soltanto in

base agli atti, senza aver visitato l’assicurata (cfr. doc. XLII, p. 2 in alto).

Rispondendo ai quesiti

sottopostigli, l’esperto giudiziario ha dapprima evidenziato l’inutilità di

procedere ad ulteriori accertamenti (oltre a quelli già eseguiti a __________),

posto che „i disturbi evocati dalla paziente (miodesopsie) sono dovuti a delle

opacità del corpo vitreo che non possono essere quantificate mediante esami

paraclinici.“ (doc. XXXVII, risposta ai quesiti n. 1 e 2).

Quindi, per quel che qui

più interessa, egli si é espressamente dissociato dall’affermazione, contenuta

nel complemento peritale dei dottori __________ e __________,

secondo la quale non sarebbe possibile né ammettere né negare un’eziologia

traumatica ai disturbi visivi lamentati da RA 1 (doc. XXXVII, risposta al

quesito n. 3) e, in proposito, ha spiegato che “l’elemento determinante

riguardo la valutazione di un legame causale é il rapporto del Dr. __________,

responsabile del reparto oculistico dell’ __________, del 3.4.2006, in cui “si

certifica di aver visitato la signora RI 1 e di aver riscontrato opacità

vitreali molto più accentuate in OS rispetto al precedente controllo eseguito a

luglio 2005. Si nota, per altro, una soffusione emorragica al polo

posteriore che può essere un esito di un trauma con possibile emovitreo e

conseguente aumento delle opacità vitreali”. Da notare che la stessa

sintomatologia oculare é segnalata su una richiesta di consulenza del 10

dicembre 2005.” (doc. XXXVII, risposta al quesito n. 4, sottolineatura del

redattore).

Sempre

secondo l’oftalmologo dott. __________, il sinistro del 10 dicembre 2005 va

considerato parzialmente responsabile delle diagnosticate opacità vitreali, nel

senso che esso ha peggiorato durevolmente lo stato patologico

preesistente (doc. XXXVII, risposta ai quesiti n. 7: “Ritengo che le opacità

vitreali verificate all’esame del fondo oculare siano in parte, in quanto

comunque già presenti prima dell’incidente, riconducibili all’incidente. Non

avendo mai esaminato la paziente in precedenza, questa mia affermazione é in

sintonia con quanto scritto nel rapporto del Dr. __________ il 3.4.2006.” e n.

8; sulla causalità parziale cfr. consid. 2.11 in fine).

2.9

Il 18

ottobre 2011 la CO 1 ha presentato un allegato di osservazioni di 4 pagine, con

il quale ha fatto valere segnatamente che “… anche la superperizia del Dr. __________

del 04.08.11 non permette, in particolare tenuto conto di quanto ritenuto dai

medici consultati in precedenza (…) e della valutazione dei periti giudiziari

di __________, di oggettivare o documentare delle patologie (visive e

oftalmologiche) riconducibili secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante all’evento infortunistico menzionato. Anche il superperito non é

segnatamente in grado di menzionare convincenti e rilevanti elementi oggettivi,

che permettano di discostarsi dalla tesi ribadita a suo tempo dai periti di __________

nelle loro risposte 2, 3 e 5 del complemento peritale del 01.10.10, secondo le

quali non é possibile confermare (o negare) secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante un legame causale tra le opacità vitreali

riscontrate e l’evento del 10.12.05 o di esprimersi in modo motivato e fondato

a riguardo di un eventuale peggioramento (durevole) dello stato patologico

preesistente, noto e documentato.” (doc. XLII, p. 4).

A suo

avviso, “… una tale “superperizia” non può a priori rappresentare una base

sufficiente per discostarsi dalla conclusioni dei periti giudiziari sinora

consultati. Lo scopo della superperizia ordinata dal TCA non può in effetti

palesemente essere quello di ottenere da un altro perito una risposta o un

apprezzamento differente della fattispecie nota, senza elementi oggettivi o nuovi

di rilievo, bensì unicamente sulla scorta di una nuova e differente

interpretazione della stessa documentazione già valutata da altri periti.”

(doc. XLII, p. 2).

2.10

In

caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si

scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui

ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della

propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti

considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa

opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in

dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Questi

principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008

nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:

"

Per quanto concerne in particolare le perizie

giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza

motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di

mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di

valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la

presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure

l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale

evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,

senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto

peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e

riferimenti)."

2.11

Chiamato ora

a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA ritiene innanzitutto utile ricordare

che la necessità di far capo a un superperito é nata dalla constatazione che la

perizia giudiziaria elaborata dai sanitari dell’Hôpital __________, conteneva delle conclusioni contradditorie sulla questione

centrale dell’eziologia dei disturbi visivi presentati dalla ricorrente (cfr.

il consid. 2.7. di questa pronunzia).

In queste

circostanze - contrariamente a quanto fa valere l’amministrazione -, non si

tratta di decidere se la superperizia allestita dal dott. __________ permette

di scostarsi dal contenuto della perizia degli specialisti vodesi, poiché

quest’ultima é già di per sé contradditoria e dunque inaffidabile.

Tutto ben

considerato, questo Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di fare

propria la valutazione espressa dal superperito giudiziario, per il quale

l’infortunio del 10 dicembre 2005 va considerato responsabile di aver

peggiorato durevolmente il preesistente stato visivo di RI 1.

In questo

ordine di idee, il TCA ritiene di dover riconoscere una particolare rilevanza probatoria

- ciò che anche il dott. __________ ha del resto fatto, cfr. doc. XXXVII,

risposta al quesito n. 4 -, alle certificazioni agli atti dell’oftalmologo

curante dell’assicurata, dott. __________, il quale - a fronte della situazione

da lui stesso refertata in occasione di un consulto del luglio 2005, dunque

appena cinque mesi prima dell’evento traumatico -, ha oggettivato un

incremento delle opacità vitreali e, pertanto, dei disturbi visivi ad esse

associati (cfr. doc. M 24: “In seguito al trauma accidentale é insorta una

emorragia retinica e vitreale come evidenziato da una mia precedente visita con

conseguente aumento di opacità vitreali con i relativi disturbi del

visus della paziente.”, allegato al doc. M 24: “Si certifica di aver visitato

la Sig.ra Manuela Magnanini e di aver riscontrato opacità vitreali molto più

accentuate in OS rispetto al precedente controllo eseguito a luglio 2005.” e doc. M 36: “Si certifica che la Sig.ra Manuela

Magnanini operata di miopia ad entrambi gli occhi, come già evidenziato nel

certificato del 03/04/06, non presentava nella visita eseguita nel luglio

2005.

l’entità notevole di opacità vitreali che sono sicuramente aumentate in

seguito al trauma del dicembre 2005 …” - il corsivo é del redattore).

Sempre in

questo senso, occorre tenere debitamente in conto la circostanza che la

ricorrente, a partire già dalla visita presso il Servizio di PS dell’Ospedale

regionale di __________, avvenuta il giorno stesso dell’incidente (cfr. il doc.

M 34: “Riferisce di vedere dei pallini davanti agli occhi”), ha denunciato in

maniera costante l’intervento di un peggioramento del visus (cfr. rapporto 25

gennaio 2006 del dott. __________, p. 1: “Guardando il soffitto del Servizio di

Pronto Soccorso dell’Ospedale Civico di __________ si sarebbe accorta del

problema alla vista, appannata all’occhio sinistro, piena di puntini/macchie

nere che girano all’interno dell’occhio a destra.”; rapporto 14 febbraio 2006

della dott.ssa __________: “La signora RI 1 riferisce di vedere mosche volanti

in entrambi gli occhi da quando ha subito l’incidente nel 12/2005. Afferma di

essere molto disturbata alla vista dal momento dell’incidente.”; rapporto 14

dicembre 2006 del dott. __________: “… in dicembre 2005 incidente. Da quel

momento vede dei puntini neri all’occhio destro e fosco con l’occhio

sinistro.”; questionario sull’anamnesi dei disturbi del 3 gennaio 2006:

“Disturbi dopo l’infortunio: accusavo dei problemi visivi (rottura di una

membrana). Vedo delle ombre (pallini neri)”).

Nel

proprio allegato d’osservazioni, la CO 1 afferma che, nel cadere a terra, la

testa dell’assicurata non avrebbe subito alcun trauma diretto (doc. XLII, p.

3).

In

proposito, questo Tribunale osserva però che dal questionario sulla dinamica

dell’incidente, compilato da RI 1 il 3 gennaio 2006, si evince che quest’ultima

ha picchiato il capo (protetto dal casco) sull’asfalto (cfr. doc. A 4, p. 2). È

vero, per contro, che dagli atti di causa non risulta che essa avrebbe pure

perso conoscenza.

Sempre in

sede di osservazioni, l’Istituto assicuratore sostiene che la soffusione

emorragica al polo posteriore refertata dal dott. __________ a margine della

consultazione dell’aprile 2006 (cfr. allegato al doc. M 24), non sarebbe stata

“… menzionata da nessun medico che ha seguito l’assicurata immediatamente dopo

l’incidente. In particolare non vi é traccia dell’emorragia nei referti

specialistici e angiografici della dr.ssa __________ durante il periodo

dicembre 2005 - aprile 2006 (vedi all. M28).” (doc. XLII, p. 3 - il corsivo

é del redattore).

Anche

quest’affermazione viene invero smentita dal tenore del referto 22 maggio 2006

della dott.ssa __________, in cui si legge che, in occasione della visita del 7

aprile 2006, erano stati oggettivati dei piccoli sanguinamenti temporalmente

della macula dell’occhio sinistro, reperti che l’avevano indotta a disporre

l’esecuzione di un’angiografia della retina (cfr. doc. M 15).

In esito

a tutto quanto precede - ricordato che, secondo una costante giurisprudenza,

per ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario che l'infortunio

rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno alla salute, di

modo che è sufficiente che l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori,

abbia pregiudicato l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e ne

costituisca, in questo senso, una semplice concausa (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a

ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, p. 865 nota 79; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51) -,

il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125

V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, op. cit.,

p. 343), che i disturbi visivi di cui soffre RI 1 siano, almeno in

parte, la conseguenza naturale (e adeguata - cfr. il consid. 2.4.)

dell’infortunio del 10 dicembre 2005, cosicché l’amministrazione ha

erroneamente negato la propria responsabilità al riguardo.

La

decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere annullata e l’incarto

rinviato all’assicuratore infortuni resistente affinché ridefinisca il diritto

a prestazioni dal profilo materiale e temporale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata é annullata.

§§ È

accertata l’esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguata tra la

problematica visiva e il sinistro del 10 dicembre 2005.

§§§ L’incarto è

retrocesso all’amministrazione affinché si pronunci in merito al diritto a

prestazioni dal profilo materiale e temporale.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'000.--

(IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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