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Decisione

35.2009.97

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 luglio 2010Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I rilevamenti radiografici dell’ottobre 2007

hanno escluso ulteriori componenti infortunistiche a livello del coccige con

una guarigione completa, assenza di infiltrazioni nei tessuti molli

para-sacrali o altre componenti di rilievo.

Il riscontro della valutazione peritale presente,

supportato in parte (benché non completamente spiegabile) dalla risonanza

magnetica che ha posto in evidenza l’ampia protrusione discale mediana,

paramediane destra L1-L2 nonché protrusione infraforaminale laterale sinistra

L2-L3 senza compressioni radicolari evidenti sono componenti patologiche che

esulano dai postumi infortunistici degli eventi che ci occupano.

La sintomatologia algica non bene definibile,

l’atrofia del quadricipite sinistro non correlabile con una compressione

ascrivibile al dermatoma specifico lasciano perplessi. Benché sia indubbio non

esservi un nesso di relazione fra il riscontro a livello lombare e gli

infortuni del 1999 e 2006, si impone comunque una verifica ulteriore clinica

volta ad approntare una diagnosi più circostanziata.

(…)

Capacità lavorativa

Per il secondo infortunio risulta una inabilità lavorativa in misura totale dal

3.10.2006 al 20.11.2006.

Secondo quanto riferisce l’assicurata, ella non avrebbe più lavorato dal giugno

2007; non vi sono attestati di inabilità lavorativa riferiti a questo periodo. (…)" (cfr. doc. ZM38/4)

L’11

aprile 2008 l’assicurata è stata sottoposta ad una RM del rachide lombare

nativo presso il servizio di radiologia della Clinica __________, sede di __________,

ad opera del Dr. med. __________ __________, il quale ha posto la seguente

conclusione:

"

A livello L1-L2 discopatia cronica ed ampia

protrusione discale mediana e paramediana destra. Non si apprezza conflitto

radicolare." (cfr. doc.

ZM41)

L’assicurata

è poi stata ospedalizzata dal 19 al 23 maggio 2008 presso il Centro __________

dell’Ospedale universitario di __________. Posta la diagnosi di una persistente

coccigodinia di eziologia non chiara, l’assicurata è stata sottoposta a diversi

trattamenti. Così si è espresso il primario Prof. Dr. med. __________:

"

(…)

Therapie und Verlauf:

Die Hospitalisation erfolgte zur Schmerzabklärung. Lokale Infiltrationen

brachten eine geringgradige Besserung der Symptomatik. Ein MRT der LWS zeigte

keine neuronale Kompression. Mittels SPECT-CT des Beckens wurde eine

anderweitige Pathologie ausgeschlossen. Frau RI 1 konnte am 23.05.08 nach Hause

entlassen werden.

Procedere:

Die Schmerzgenese bleibt unklar. Pathologien wurden

ausgeschlossen. Wir empfehlen lokale Physiotherapie und Infiltrationen.

Ab dem 26.05.08 haben wir eine 50% Arbeitsunfähigkeit ausgestellt. Wir bitten

um eine schrittweise Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess. (…)" (cfr. doc. ZM46)

Il 20

agosto 2008 RI 1 è stata visitata dal Dr. med. __________, specialista FMH in

neurologia, il quale ha proceduto ad un esame neurologico generale e ad un

esame elettromiografico dei muscoli dell’arto inferiore sinistro, esprimendosi

con la seguente valutazione:

"

(…)

Valutazione / Attitudine:

Questa paziente, di professione cameriera che ha subito nel 1999 e nel 2007

[recte: 2006], due traumi nella regione sacro-coccigea, lamenta, dopo il

secondo evento, un persistente dolore loco-regionale con accennata irradiazione

verso la parte prossimale dell’arco inferiore sinistro.

Le indagini eseguite, permettono di confermare una completa integrità del

muscolo al quadricipite sinistro.

(…) All’esame clinico non ritrovo reperti a sospetto di una compromissione

neurologica.

La sintomatologia algica residuale appare interpretabile in esiti della

problematica loco-regionale." (cfr. doc. ZM47)

Sulla

scorta di tutti gli accertamenti medici appena enunciati, il Dr. __________ ha

visitato l’assicurata una seconda ed ultima volta il 2 febbraio 2009. Con

rapporto del 28 marzo 2009 egli si è così espresso:

"

(…)

CONCLUSIONE:

Esiti di infortunio in data 21 aprile 1999 a seguito del quale la paziente ha subito frattura del coccige con dislocazione e angolazione ventrale trattata

conservativamente e completamente consolidata con ripresa lavorativa completa

ancora nel corso del 1999.

Esiti di infortunio in data 3 ottobre 2006 a seguito del quale la paziente ha subito contusione a livello del sacro-coccige con acutizzazione dei disturbi a

questo livello. La diagnosi a questo livello, alla luce di tutti gli esami

esperiti in centro universitario, è di coccigodinia di eziologia non chiara; la

diagnosi è scaturita dopo indagini di scintigrafia ossea trifasica, risonanza

magnetica, SPECT.

Diagnosi collaterale:

sindrome lombovertebrale con irradiazione alla parte prossimale alta sinistra,

riscontro di atrofia al quadricipite sinistro in presenza di documentata ampia

protrusione discale mediana-paramediana destra L1-L2 con protrusione

infraforaminale sinistra L2-L3 senza contatto radicolare evidente;

sindrome ansioso depressiva.

Allo stato vi è una sintomatologia lombare, coccigodinia alla stazione seduta

medio prolungata.

CAUSALITÀ:

La pregressa frattura del coccige avvenuta a

seguito dell’infortunio del 21 aprile 1999 è guarita completamente anche se con

lieve angolazione ventrale. Tutte le indagini eseguite non evidenziano componenti

di qualsivoglia natura che spieghino le algie lamentate dalla paziente. Ne

consegue che una ulteriore prosecuzione del caso a carico dell’assicuratore

Lainf non può essere ulteriormente giustificato.

Componenti degenerative a livello lombare e lombosacrale non sono di pertinenza

infortunistica.

PROCEDERE:

A fronte dei soli postumi infortunistici non si

rendono necessari ulteriori passi terapeutici.

CAPACITA’ LAVORATIVA:

A fronte dei soli postumi infortunistici non si

giustifica un ulteriore riconoscimento di inabilità lavorativa in qualsiasi

misura. (…)"

(cfr. doc. ZM52)

Il 14

dicembre 2009 l’assicurata è stata visitata dal Dr. __________, il quale nel

proprio rapporto del 17 dicembre 2009 ha rilevato, tra l’altro, che la

documentazione in suo possesso mostra una frattura del coccige ed una

discopatia importante L1-L2, senza discuterne l’eziologia. Il sanitario ha

proposto ulteriori infiltrazioni di desensibilizzazione locale (cfr. doc.

XI/5).

Nel

periodo tra dicembre 2009 e gennaio 2010 RI 1 è stata a disposizione del SAM

per accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali disposti su incarico dell’UAI.

Nell’ambito della discussione della patologia reumatologica, il SAM ha espresso

le seguenti considerazioni:

"

Considerandi

(…)

L’A. è stata presentata al nostro consulente in reumatologia Dr. med. __________,

che nel suo consulto, allegato, riprende i dati anamnestici dell’A.

focalizzando sugli aspetti muscoloscheletrici. (…) Il Dr. med. __________

descrive in dettaglio il trattamento, con decorso cronico e protratto, i

disturbi attuali dell’A., lo stato clinico reumatologico in dettaglio, nonché

gli esami radiologici in visione, da noi ripresi al capitolo 4.2.2 della

perizia. Lo specialista espone quindi le diagnosi, dove sottolinea l’assenza di

ripercussioni sulla capacità lavorativa dal lato reumatologico.

Nella sua valutazione finale il nostro consulente afferma come quest’A.

presenti il quadro clinico di un reumatismo delle parti molli con

interessamento della colonna vertebrale in toto, dalla zona cervicale fino alla

zona gluteale, con presenza di dolori alla palpazione della muscolatura del

pettorale, agli epicondili radiali e nei trocanteri, e nella zona del pes

anserinus a sin.. Sono sostanzialmente presenti tutti i tender points necessari per la diagnosi di

fibromialgia. Tutte le indagini radiologiche eseguite non hanno mostrato un

correlato che spieghi i dolori lamentati dall’A.. Il Dr. med. __________

ritiene pertanto vi sia una discrepanza tra la sintomatologia dolorosa

invalidante e i reperti clinici e radiologici obiettivabili.

Sul piano valetudinario, tenendo in considerazione i reperti clinici e

radiologici evidenziati, considerati sostanzialmente blandi, il nostro

consulente ritiene che questi non concorrano a limitare in modo significativo

lo stato valetudinario dell’A.. L’A. è da ritenere abile al lavoro in tutte le

attività lavorative svolte fino ad ora e anche in altre in misura completa. (…)" (cfr. doc. XXI/B, pag. 22-23)

2.7

In materia

di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato

vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui

procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.

In

effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono

trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può

che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal

profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle

assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di

una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr.,

in questo senso, la STCA 35.2009.40 del 17 giugno 2009; STCA 35.2002.4del 22

settembre 2003; STCA 35.2003.26 del 28 luglio 2003; STCA 35.2002.49 del 25

novembre 2002, confermata dal TFA con STFA U 14/03 del 28 luglio 2004; STCA

35.1999.90

del 13 settembre 2001, confermata con STFA U 347/01 del 9 gennaio

2003; STCA 35.1998.57 del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio U

429/00 del 13 marzo 2001; STCA 35.1998.61 del 22 febbraio 1999; STCA 35.1998.10

del 19 febbraio 1999; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das

Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen

Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt

des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten

Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit beweisen, entfällt insofern die Leistungspflicht der

Unfallversicherer ohne weiteres” - la

sottolineatura è del redattore).

Per

negare il nesso di causalità naturale tra un infortunio ed i disturbi lamentati

da un assicurato non è dunque necessario che sia diagnosticata, quale causa dei

problemi di salute, una patologia totalmente estranea a un evento traumatico

(cfr. STFA U 126/00 del 19 luglio 2001, consid. 4.).

2.8

Nel caso in

esame un’attenta valutazione della documentazione medica agli atti – riassunta

al consid. 2.6. – consente di affermare che nessun sanitario è riuscito a

oggettivare delle lesioni morfologiche di natura post-traumatica, suscettibili

di spiegare sufficientemente la sintomatologia accusata dall’insorgente a

livello del coccige.

In

effetti i medici specialisti che hanno esaminato la ricorrente, pur avvalendosi

di esami diagnostici (RM del sacro-coccige in data 8 ottobre 2007; RM del

rachide lombare in data 11 aprile 2008; esame SPECT-CT del bacino nel maggio

2008), non hanno riscontrato alcunché di anomalo atto a validamente

giustificare i disturbi lamentati dall’assicurata a tutto il sacro, alla zona

gluteale, alla colonna lombare ed irradianti fino ai trocanteri (cfr. consid.

2.6

).

Giova qui

ribadire che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002, al consid.

2.1

lo stesso TFA ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a

dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica che spieghi i disturbi

ancora accusati dall’interessato. Decisivo è unicamente sapere se le cause

traumatiche abbiano perso il loro significato causale, ovvero se esse siano

estinte (cfr. pure STF U 241/06 del 26 luglio 2007, consid. 2.2.2.).

Nemmeno il

Dr. __________, il cui rapporto è stato prodotto dall’assicurata a sostegno

della propria opinione secondo cui i dolori da lei lamentati siano tuttora

causati dal sinistro dell’aprile 1999, è comunque riuscito ad oggettivare una

lesione traumatica evidente (cfr. doc. XI/5).

In simili

condizioni, questa Corte in concreto ritiene dimostrato secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew/Ramelet/Ritter,

op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’insorgente, il 4 maggio 2009 - data a partire

dalla quale l’assicuratore resistente ha negato il versamento di ulteriori

prestazioni LAINF - non presentava più alcun postumo

organico oggettivabile di natura infortunistica.

Non si

rivela, perciò, necessario sospendere la procedura come richiesto dal

rappresentante dell’assicurata e procedere ad ulteriori atti istruttori.

Al

riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U

349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R.,

U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo

2003.

nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo

1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.9

Infine

va osservato che il Dr. med. __________, reumatologo, nel gennaio 2010 ha

riscontrato gli elementi necessari alla diagnosi di fibromialgia (cfr. doc. XXI

pag. 22).

Al

riguardo questa Corte rileva che nessun medico ha sostenuto l’esistenza di un

nesso causale tra l’evento infortunistico del 1999 e la fibromialgia.

Va peraltro segnalato che

in una sentenza 35.2002.86 del 25 marzo 2003, pubblicata in RDAT II-2003 N. 66,

questa Corte, dopo aver interpellato un medico specialista FMH in reumatologia

in merito alla diagnosi di fibromialgia, ha stabilito che la fibromialgia

generalizzata è una malattia di cui sono ignote l’origine e le cause, che si

manifesta in maniera preponderante con dolori diffusi soprattutto alle parti

molli (muscoli, tendini, tessuto sottocutaneo) e di cui non è possibile

stabilire il nesso causale diretto con eventuali traumi subiti. Infatti, benché

sia noto che tale patologia si sviluppa più facilmente in soggetti che hanno

subito dei traumi spesso successivi, sia di tipo fisico che psichico o sociale,

essa può insorgere anche senza questi eventi.

Qualora, dunque, la fibromialgia venga diagnosticata a un assicurato che ha sì

subito un trauma, tuttavia non grave (non ha subito fratture, operazioni gravi,

ecc.), non è possibile concludere, secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, che essa si trovi in una relazione di causalità naturale con

l’infortunio.

In tal caso l’assicurato affetto da questa patologia non ha diritto a

prestazioni da parte dell’assicuratore infortuni.

Cfr. a tal proposito anche

la STCA 35.2009.40 del 17 giugno 2009, consid. 2.16.

Nel caso

in esame, di conseguenza, il TCA deve concludere, senza che si riveli

necessario fare capo a ulteriori provvedimenti probatori (cfr. consid. 2.8.),

che la fibromialgia accusata dalla ricorrente deve essere considerata di

natura non traumatica.

Alla luce

di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte non può che confermare la

decisione su opposizione del 31 agosto 2009 emanata dalla CO 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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