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Decisione

35.2009.98

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 marzo 2010Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3.3

Nella

presente fattispecie, l’assicuratore infortuni convenuto, fondandosi

sull’apprezzamento dell’11 novembre 2008 del medico di __________ Dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha sospeso le prestazioni a titolo di spese

di cura e d’indennità giornaliera dal 1° gennaio 2009 ritenendo da tale data

l’assicurato abile al lavoro nella misura massima possibile (doc. 214).

Il

Dr. __________ ha, in particolare, ritenuto quanto segue:

"

(...)

DIAGNOSI

- Stato

da artrodesi dell'articolazione sotto-astragalica a destra il 9.1.2007 e stato

da frattura intraarticolare del calcagno destro, osteosintesi dello stesso il

19.4.2005

e rimozione del materiale d'osteosintesi il 28.3.2006.

- Lesione pressoché totale del nervo

surale a destra.

- Stato da rimozioni delle viti

d'artrodesi il 2.6.2008.

- Stato

da frattura extra-articolare del calcagno sinistro trattata conservativamente.

VALUTAZIONE

L'assicurato lamenta sempre gli stessi problemi

rispetto a prima della rimozione delle viti, persistono dolori ai due talloni,

soprattutto a destra.

Egli deve continuare ad assumere medicamenti

contro il dolore.

Il perimetro di deambulazione è riferito a circa

30.

minuti.

Oggettivamente

lieve zoppia di risparmio a destra, sotto-astragalica a destra bloccata e non

dolorosa, persistono dolori ai sue calcagni all'appoggio.

Praticamente non vi è più nessuna atrofia a

livello del polpaccio.

Conclusioni

L'ultimo intervento non ha portato ai

miglioramenti sperati.

Non s'intravedono ulteriori cure atte a

migliorare in modo sensibile la situazione dell'assicurato.

Sono comunque state prescritte delle scarpe

ortopediche con imbottitura per il calcagno e tacco ammortizzante, questo

dovrebbe permettere un certo sollievo ed eventualmente prolungare un po' il

periodo di deambulazione.

La situazione medica risulta comunque

stabilizzata e si procede alla definizione dell'esigibilità del lavoro

discutendola con l'assicurato e tenendo conto di quanto valutato nel gennaio

del 2008 della __________.

ESIGIBILITÀ DEL LAVORO

L'assicurato non ha limitazioni nel portare pesi

fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, egli può spesso portare pesi dai 5 ai

10.

kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta pesi dai 10 ai 25 kg fino

all'altezza dei fianchi e mai più pesi superiori ai 25 kg.

L'assicurato non ha limitazioni nel sollevare

pesi fino a 5 kg oltre l'altezza del petto e può spesso sollevare pesi oltre i

5.

kg oltre l'altezza del petto.

L'assicurato con ha limitazioni nel maneggio di

attrezzi leggeri e di precisione, egli può spesso maneggiare attrezzi di media

entità, talvolta attrezzi pesanti e mai più attrezzi molto pesanti.

La rotazione manuale non è impedita.

L'assicurato non ha limitazioni nell'effettuare

lavori al di sopra della testa, non ha limitazioni nell'effettuare la rotazione

del tronco e non ha limitazioni nell'assumere la posizione seduta e inclinata

in avanti, egli può spesso assumere la posizione in piedi e inclinata in

avanti, non ha limitazioni nell'assumere la posizione inginocchiata e può

talvolta effettuare la flessione delle ginocchia.

L'assicurato non ha limitazioni nell'assumere la

posizione seduta e di lunga durata, egli può spesso assumere la posizione in

piedi e di lunga durata.

L'assicurato non ha limitazioni nel camminare

fino a 50 m, può spesso camminare oltre i 50 m, talvolta camminare per lunghi

tragitti, di rado su terreno accidentato, talvolta salire le scale e talvolta

salire su scale a pioli." (Doc. 205)

2.3.4

Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meier-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Pertanto i referti

ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono essere

considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572),

l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

L’Alta

Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________

hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.

STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996

nella causa A., U 49/95).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente

il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31

gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.3.5

In concreto,

l’CO 1 fondandosi sulla valutazione del Dr. __________ ha ritenuto l’assicurato

abile al lavoro nella misura massima possibile a far tempo dal 1° gennaio 2009.

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’apprezzamento

enunciato dal medico dell’CO 1, Dr. __________, possa validamente costituire da

supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario

procedere ad ulteriori atti istruttori (sul valore probatorio delle valutazioni

del medico di __________, cfr. sentenza del Tribunale federale U 350/06 del 20

luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero

apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che

l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino

esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.").

Al riguardo va ricordato

che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In effetti la valutazione

del Dr. __________ non contiene contraddizioni e presenta

tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare,

il sanitario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e

convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito del dossier

dell’assicurato comprensivo di tutti gli accertamenti medici effettuati,

all’esame dei referti radiologici e alle visite di quest’ultimo (cfr. doc. 205,

177).

Agli

atti nemmeno risultano atti medici specialistici di differente tenore che

permettono a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie. In

particolare, il rapporto del 2 novembre 2009 della Clinica __________ di __________,

nella quale viene posta una diagnosi che sostanzialmente non si discosta da

quella del Dr. __________, laddove indica “Verdacht auf

Achillessehnen-Tendinopathie Fuss rechts bei: Status nach Calcaneusfraktur

beidseits 2005 (rechts Schraubenosteosynthese mit OSME); Status nach subtalarer

Arthrodese rechts 2008 mit OSME, links konservativ versorgt” (doc. B2).

Gli specialisti inoltre nella

loro valutazione conclusiva si limitano a indicare la necessità di una

fisioterapia intensiva senza peraltro fornire indicazioni sui limiti funzionali

e l’esigibilità lavorativa dell’assicurato nella precedente o in altre

attività.

Anche il referto dell’8

dicembre 2009 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia, non permette a questa

Corte una diversa valutazione della fattispecie.

Il medico curante ha diagnosticato:

"

(…)

- osteopenia diffusa con decalcificazione al piede e sede

calcaneare della tibia e del perone destri.

- osteoartrite post-traumatica che coinvolge l’articolazione

sub-talare e l’articolazione calcaneo-cuboide con impingement nel compartimento

mediale del tendine dell’abductor Hallucis e flexor allucis brevis, e nel

compartimento centrale del tendine del flexor digitorum brevis, dei lumbricali,

del quadrato della pianta, e dell’adductor alluci, e nel compartimento laterale

dell’abductor digiti minimi, del flexor digitorum brevis, e dell’opponens

digiti minimi, per cui riduzione pressoché azzerata dei movimenti di:

adduzione, abduzione, rotazione esterna ed interna, supinazione e pronazione,

flessione dorsale e plantare, e torsione di tutto il piede destro”

(doc. B1).

Il Dr. __________ ha

quindi specificato quanto segue:

"

(…)

vi è una deformazione rigida con gonfiore ed edema del piede

destro, con ripercussioni dolorose all’appoggio a terra e alla deambulazione,

consequenziale rigidità del tendine di Achille per la perdita dell’abituale

elasticità e motilità articolare di tutta la volta plantare. Per la necessità

del cammino plantigrado, cioè del camminare con appoggio sul calcagno e su

tutte e cinque le teste metatarsali, contemporaneamente agisce come

determinante la posizione di una delle due parti del piede divise

dall’articolazione di Chopart, e cioè la posizione del calcagno e

dell’astragalo, in quanto la sede più mobile deve orientarsi e dirigersi

secondo quella meno mobile. Nel nostro caso la completa rigidità associata alla

osteoartrite condiziona l’impossibilità del movimento ed il dolore, anche

nell’appoggio.

Per i movimenti intorno ad un asse verticale (ab- e ad-duzione) ed

uno antero-posteriore (supinazione per innalzamento del margine mediale del

piede, e pronazione per innalzamento del margine laterale) sono in gioco sempre

le articolazioni talo-calcaneo-navicolare, talo-calcaneare, e talo-cuboidea,

qualità che nel nostro caso specifico vengono a mancare.

Pertanto siamo confrontati con un piede deformato e per nulla

funzionale. Il signor RI 1 è costretto a supplire alla deficienza forzando il

piede sinistro, anch’esso reduce della frattura al calcagno sinistro, però

frattura composta, consolidata in maniera conservativa, ma pur sempre con una

spina dolorosa” (doc. B1)

La diagnosi e le

limitazioni indicate dal medico curante non sono tali da confutare quanto

rilevato dal Dr. __________ che aveva fissato dei limiti che già tenevano conto

della patologia sia del piede destro che sinistro.

Nel proprio referto il

medico CO 1 ha chiaramente indicato che vi sono dei disturbi funzionali al

piede destro in stato da artrodesi dell’articolazione sotto-astragalica destra

dopo frattura intraarticolare del calcagno. Inoltre il Dr. __________ ha fissato

dei limiti funzionali ben precisi sia per quanto concerne il porto e il

sollevamento di pesi che nel maneggio di attrezzi, nell’effettuare lavori al di

sopra della testa, nella rotazione del tronco, nel sedersi, stare in piedi,

inginocchiarsi e nel camminare e salire le scale (doc. 204).

Il Dr. __________ ha

ritenuto completamente inabile l’assicurato “per un’attività eseguita in

piedi e con deambulazione”, quando il medico dell’CO 1 aveva comunque

fissato dei limiti sia per l’attività eseguite in piedi (“egli può spesso

assumere la posizione in piedi e di lunga durata”) che nella deambulazione

(“non ha limitazioni nel camminare fino a 50 m, può spesso camminare oltre i 50 m, talvolta camminare per lunghi tratti, di rado su terreno

accidentato, talvolta salire le scale e talvolta salire su scale a pioli”).

La certificazione del Dr. __________

a cui si è appellato l’insorgente non è tale dunque da inficiare l’apprezzamento

del medico dell’CO 1.

Al

riguardo giova ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso,

contrariamente a quanto asserito dall’insorgente (cfr. doc. I pag. 6), che le

certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7

dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003

nella causa C., U 278/02, consid. 2.2;

R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur

de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il

TCA non ha, perciò, motivo di scostarsi dal parere allestito dal Dr. __________,

che peraltro adempie i criteri per riconoscere a un rapporto medico piena forza

probante (cfr. DTF 125 V 351 seg. = SVR 2000 UV Nr. 10, p.

33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572).

Ne discende che per

determinare il grado di invalidità dell’assicurato va ritenuto - dal punto di

vista

medico -, che l’assicurato

può svolgere un lavoro leggero. Entrano in considerazione attività quali ad

esempio l’operaio di fabbrica, il commesso di vendita, il lucidatore di

orologi, il cassiere in un autogrill o in un negozio do-it (doc. 241).

In questo

contesto è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio generico a attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25

febbraio 2003, consid. 4.7).

2.3.6

Si

tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, l’assicuratore LAINF

convenuto l’ha quantificato in fr. 49'205.-- (anno 2009), sulla base

dei dati fornitigli direttamente dall’ex datore di lavoro dell’assicurato (cfr.

doc. 234, 236).

Tale dato

è contestato da RI 1 che chiede la rettifica “del reddito presumibile da

valido con il computo delle ore straordinarie presumibili, pari a fr. 4'000.-

almeno” (cfr. doc. I).

Da parte

sua, l’Istituto assicuratore convenuto si oppone a che venga considerato il

reddito derivante dalle pretese ore supplementari, siccome, citiamo: “…l’interessato

non avrebbe dovuto né potuto prestare ore supplementari nel 2009 e ciò in

considerazione della reale situazione di crisi esistente.” (III).

Secondo

la giurisprudenza federale, guadagni supplementari risultanti, ad esempio, da

lavoro straordinario vengono presi in considerazione nella determinazione del

reddito da valido nella misura in cui hanno un carattere di reddito e non

rappresentano un rimborso spese. In ogni caso, presupposto è che tali redditi

venivano percepiti regolarmente dall’assicurato e che egli ne avrebbe

probabilmente beneficiato anche in futuro.

Il TFA si

è pronunciato in questo senso nella RAMI 1989 U 69, p. 176ss.:

"

Der in dieser Weise als theoretischer und

abstrakter Begriff verstandene ausgeglichene Arbeitsmarkt schliesst keineswegs

aus, dass bei der Berechnung des Valideneinkommens ein Zusatzeinkommen aus

Ueberstunden-, Schicht-, Nacht- oder Sonntagsarbeit berücksichtigt wird soweit

diesem Lohncharakter zukommt und es nicht Spesener-satz im Sinne der

ahv-rechtlichen Bestimmungen über den massgebenden Lohn darstellt (Art. 7

Ingress/Art. 9 AHVV).

Dasselbe gilt bezüglich des Invalideneinkommens

(unveröffentlichtes Urteil D. vom 7. November 1985). Da aber die

Invaliditätsschätzung der dauernd oder für längere Zeit bestehenden

Erwerbsunfähigkeit entsprechen muss, bildet Voraussetzung für die Berücksichtigung

derartiger Zusatzeinkommen, dass der Versicherte aller Voraussicht nach damit

hätte rechnen können. Massgebend ist nach dem im Sozialversicherungsrecht

üblichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 113 V 312 Erw. 3a

und 322 Erw. 2a, 112 V 32 Erw. 1a mit Hinweisen; ZAK 1986, s. 189 Erw. 2c; RKUV

1985.

Nr. K 613 S. 21 und Nr. K 646 s. 238), ob der Versicherte aufgrund seiner

konkreten erwerblichen Situation und seines tatsächlichen Arbeitseinsatzes vor

dem Unfall wahrscheinlich weiterhin ein Zusatzeinkommen zufolge unregelmässiger

oder Ueberstundenarbeit hätte erzielen können. Die blosse Möglichkeit dazu

genügt nicht. Es gilt in diesem Zusammenhang nichts anderes als für eine

regelmässige und über längere Zeit ausgeübte Nebenerwerbstätigkeit. Der daraus

erzielte Zusatzverdienst ist beim Valideneinkommen ebenfalls ohne Rücksicht auf

den hiefür erforderlichen zeitlichen oder leistungsmässigen Aufwand zu

berücksichtigen; massgebend ist, ob ein solches Zusatzeinkommen erzielt wurde

und ohne Invalidität weiterhin erzielt werden könnte (ZAK 1980, S. 593 Erw.

3a)."

(cfr., pure, RAMI 2000 U

400, p. 381ss.; STF 8C_647/2009 del 4 gennaio 2010 e STF 8C_274/2009 del 3

dicembre 2009).

In data 3

giugno 2009 l’CO 1 ha interpellato la __________, precedente datore di lavoro

dell’assicurato, in merito al numero di ore straordinarie svolte da RI 1:

"

(…)

al fine di portare alla definizione la presente

pratica d’infortunio necessitiamo ulteriori chiarimenti da parte vostra:

(…)

- Le ore straordinarie che il sig. RI 1 faceva registrare in

passato sarebbero (se non fosse incorso nell’infortunio assicurato) da

ritenersi fattibili anche attualmente, considerando l’attuale situazione

congiunturale ?

● Nell’affermativa, sareste in grado di quantificare (eventualmente

sulla scorta di quante registrate dai dipendenti nelle stesse mansioni) il

relativo ammontare annuo di ore straordinarie ?

● Rispettivamente, potreste trasmetterci le distinte salariali del

sig. RI 1 fino a 5 anni prima dell’infortunio ?." (doc. 233)

Con

scritto del 9 giugno 2009 la __________ ha fornito le seguenti risposte:

"

(…)

4) Ore straordinarie IPOTETICHE sulla media di quante registrate dai

dipendenti impegnati nella stessa mansione.

Anno 2005 totale ore effettuate prima

dell’infortunio nr. 82, totale ore IPOTETICHE su base annuo nr. 150

Anno 2006 totale ore 140 ipotetiche

Anno 2007 totale ore 110 ipotetiche

Anno 2008 totale ore 100 ipotetiche

Anno 2009 al 31-05-2009 ZERO." (doc. 234)

Dalle

indicazioni fornite dalla __________, della cui veridicità non vi è ragione di

dubitare, si evince che le ore straordinarie prima dell’infortunio sono

progressivamente diminuite da 150 nel 2005, a 140 nel 2006, 110 nel 2007, 100 nel 2008, sino a ridursi a zero nel 2009, anno di riferimento per il calcolo del

reddito da valido dell’insorgente. Tale valutazione è stata eseguita facendo

riferimento alla media di ore straordinarie svolte dai dipendenti impegnati

nella stessa mansione di RI 1.

Questa

Corte non ha motivo di distanziarsi dal calcolo svolto dall’istituto

assicuratore, peraltro non contestato in sede di opposizione all’CO 1 (cfr.

doc. 242), non avendo l’assicurato sostanziato a livello probatorio la sua

affermazione secondo cui egli avrebbe avuto diritto ad un numero di ore

straordinarie “pari a fr. 4'000.- almeno” (doc. I).

In esito

a quanto precede, il reddito da valido va pertanto fissato in fr. 49'205.--,

così come ha correttamente stabilito l’Istituto assicuratore convenuto.

2.3.7

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza

del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7

del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in

RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora

pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la

propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico

riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del

5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

2.3.8

Nel caso in

esame per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli

accertamenti presso cinque aziende ticinesi. L’CO 1 ha indicato che dai

medesimi risulta che nelle attività leggere che l'insorgente sarebbe in grado

di esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali, e meglio operaio

di fabbrica – reparto iniezione presso la __________, __________, collaboratore,

sostegno alla vendita presso __________, __________, addetto alla pulitura /

lucidatura d’orologi presso la __________, __________, cameriere cassiere

presso la __________, __________, cassiere di negozio do-it presso la __________,

__________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2009, un

reddito annuo pari a fr. 44'165.40.-- (cfr. doc. 237).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In

effetti, dalla tabella che figura sul doc. 237 si evince che sono 62 i posti di

lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano,

rispettivamente, a fr. 33’150.-- e a fr. 69'555.--, e infine che quello medio è

di fr. 51’134.--

In

relazione all’esigenza di rappresentatività del reddito da invalido stabilito

in base alle DPL (cfr. DTF 129 V 472), il TCA osserva che il valore considerato

dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 44'165.40) è inferiore rispetto alla

media dei salari medi (fr. 51’134.--), ciò a tutto vantaggio dell’assicurato.

In

conclusione, accertato che i cinque posti di lavoro segnalati

dall’amministrazione rispettano appieno le limitazioni funzionali descritte dal

medico dell’CO 1, il reddito da invalido è stato validamente determinato in

base alle DPL.

Esso

ammonta a fr. 44'165.40.

Decurtazioni

sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare

in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa

modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

Il grado

di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 44'165.40 al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 49'205.-- è del 10,2%, arrotondato al 10% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p.

41.

(cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente

esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima

cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in

matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a

decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate

prima della pubblicazione della sentenza in questione).

Rettamente,

dunque, l’CO 1 ha assegnato al ricorrente una rendita d’invalidità del 10%.

2.4

Indennità

per menomazione dell’integrità

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica, mentale o psichica.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla capacità

di guadagno, è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

Questi

concetti sono stati ribaditi in un sentenza U 349/06 dell11 luglio 2007 nel

quale il Tribunale federale ha rilevato:

"

Occorre poi ricordare al ricorrente, come già

spiegato dal giudice cantonale, che secondo giurisprudenza la menomazione

dell'integrità è valutata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo

profilo, l'IMI si distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del

diritto civile, per il quale si procede ad una valutazione individuale del

danno avuto riguardo alle particolarità del caso. Contrariamente alla

valutazione del torto morale secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI

può prendere a base criteri medici di carattere generale, risultanti da esami

comparativi di postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle

specifiche limitazioni che la lesione è suscettibile di comportare per un

determinato assicurato. In altri termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle

circostanze del caso concreto, ma da una valutazione medico-teorica del danno

alla salute fisica o psichica, prescindendo da fattori di carattere soggettivo

(DTF 115 V 147 consid.

1; cfr. DTF 133 V 224). In

quest'ordine di idee, la Corte cantonale ha rettamente rilevato che la

circostanza che l'insorgente, a causa delle conseguenze dell'infortunio, possa

essere stato costretto a modificare le proprie abitudini di vita, non può

essere presa in considerazione nella valutazione della menomazione

all'integrità di cui è portatore."

2.4.3

Secondo

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più

infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio

complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF; cfr. SVR 2008 UV Nr. 10).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’CO 1 ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,

p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

Al

riguardo in una sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha

rilevato:

"

3.4

La table 1.2. prévoit, en ce qui concerne

l'épaule, un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 pour cent pour une épaule

bloquée en adduction, de 10 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés

au dessus de l'horizontale, et de 15 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à

l'horizontale. En l'espèce, il ressort des constatations du docteur E.________

- qui se fondent sur un examen clinique approfondi et dont il n'y a pas lieu de

remettre en cause l'exactitude - que la mobilité de l'épaule est réduite

jusqu'à l'horizontale (l'abduction active atteint l'horizontal tandis que la

flexion active est possible un peu au dessus de l'horizontal). Le taux de 15

pour cent retenu par la __________ et les premiers juges correspond dès lors

bien au handicap du recourant."

2.4.5

Nel caso

di specie l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del Dr. __________,

ha assegnato all’assicurato un’IMI del 15% (cfr. doc. 204, 241, 251).

Questa la valutazione del

medico dell’CO 1:

"

(…)

REFERTO

Come esiti importanti e durevoli abbiamo disturbi

funzionali al piede destro in stato artrodesi dell’articolazione

sotto-astragalica destra dopo frattura intraarticolare del calcagno.

Al piede sinistro vi sono lievi disturbi al

carico

VALUTAZIONE

IMI 15%

GIUSTIFICAZIONE

Secondo la tabella 5.2 l’artrodesi

dell’articolazione sotto-astragalica da diritto a un’IMI del 15%.

I disturbi al piede sinistro sono al massimo

paragonabili a un’artrosi di lieve entità per cui non danno diritto a

un’ulteriore indennità” (doc. 204)

Chiamato

a pronunciarsi su una questione di carattere medico, questo Tribunale,

considerata anche l'assenza di pareri specialistici divergenti, ritiene che

l’apprezzamento espresso dal medico dell’assicuratore resistente possa

validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che

si riveli necessario esperire ulteriori accertamenti (sul

valore probatorio delle valutazioni del medico dell’CO 1, cfr. sentenza del

Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in

linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle

assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne

all'istituto assicuratore.").

La

tabella n. 5 edita dalla Divisione medica dell’CO 1 (“Atteinte à l’intégrité

résultant d’arthroses”), per quanto concerne l’artrosi prevede un’IMI del

15% nel caso di artrodesi dell’articolazione sotto-astragalica. Un’indennità

del 30%, quale quella che pretende il ricorrente, viene, invece, riconosciuta

nel caso di artrodesi dell’articolazione sotto-astragalica grave. L’affezione

appena descritta appare, tuttavia, più grave rispetto a quella che presenta

l’insorgente che – secondo il Dr. __________ – è paragonabile a un artrosi di

lieve entità (doc. 204).

Giova, del resto, ribadire

che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di

constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli

assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione

all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera

astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende

dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento

medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori

soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e

riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71

del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno

2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

In questo senso le sofferenze soggettive patite dall'assicurato, non

possono essere prese in considerazione nella valutazione dell'indennità per

menomazione all'integrità.

D’altro

canto, il ricorrente ha sì preteso di avere diritto a un’IMI di un’entità

maggiore (almeno 30%), tuttavia egli non ha portato alcun argomento

medico-scientifico pertinente a sostegno di questa sua richiesta.

Il medico curante

dell’assicurato, Dr. __________, si è infatti limitato a

indicare che l’assicurato avrebbe diritto a un’IMI del 30% senza motivare nel

dettaglio la sua affermazione, bensì semplicemente facendo riferimento in

maniera generica alla tabella CO 1 e al fatto che non si sia tenuto conto del

danno psichico, di cui peraltro non vi è traccia alcuna nella documentazione

medica agli atti: “Secondo il calcolo circa l’indennità di

menomazione dell’integrità fisica, la tabella CO 1 statuisce per il solo piede

una indennità del 30%. Qui non si tiene conto del danno psichico” (doc.

B1).

Ne

discende che questo Tribunale non è confrontato con validi indizi concreti

suscettibili di far dubitare della fondatezza della valutazione formulata dal

Dr. __________.

Il

TCA, di conseguenza, non si discosta dal parere del medico Dr. __________ (cfr.

sentenza del Tribunale federale U 349/06 dell’11 luglio 2007; DTF 125 V 351

consid. 3b/ee).

In casu non si

rivelano, pertanto, necessari ulteriori approfondimenti medici.

Nella

misura in cui all’assicurato è stata attribuita un’IMI del 15%, la decisione su

opposizione del 2 settembre 2009 merita di essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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