35.2009.98
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8 marzo 2010Italiano43 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2009.98
Data decisione, Autorità:
08.03.2010, TCA
Ricorso:
TF,8C_285/2010, 06.09.2010
Titolo:
Assicurato saltando da una rampa di carico e appoggiando male il piede destro si è procurato una frattura pluriframmentaria al calcagno destro e una composta a quello sinistro. Assegnata a giusta ragione una rendita d'invalidità del 10% dal 1.1.09 e un'IMI del 15%
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
INFORTUNIO PROFESSIONALE
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 24 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 25 cpv. 1 LAINF
art. 25 cpv. 2 LAINF
art. 8 LPGA
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 2 OAINF
art. 36 cpv. 3 OAINF
art. 36 cpv. 4 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2009.98
LG/sc
Lugano
8 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2
settembre 2009 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. L’11 aprile
2005 RI 1 (1962) – a quel momento dipendente della __________ in qualità di
magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1
– è saltato da una rampa di carico appoggiando male il piede destro e
procurandosi una frattura pluriframmentaria al calcagno destro e una frattura
composta al calcagno sinistro (doc. 1, 2).
L’CO 1 ha
assunto il caso e corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. In data 19
aprile 2005 l’assicurato ha subìto, ad opera del Dr. __________ dell’Ospedale regionale
__________ di __________, un intervento di osteosintesi al calcagno destro
(doc. 8, 9) e il 28 marzo 2006 un intervento di rimozione del materiale di osteosintesi
(doc. 53).
In data 9
gennaio 2007 RI 1 è stato quindi sottoposto ad un intervento di artrodesi
sottotalare di distrazione destra e riorientamento del retropiede e innesto
tricorticale del bacino destro ad opera del Dr. __________ della Clinica __________
di __________ (doc. 99) e il 2 giugno 2008 ha subìto un’asportazione di materiale d’osteosintesi (due viti di fissazione) alla talocalcanearea destra (doc.
187).
1.3. L’CO 1,
sulla base della visita medica di chiusura del Dr. __________ dell’11 novembre
2008 (doc. 205), con decisione del 30 giugno 2006, ha assegnato all’assicurato una rendita di invalidità del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2009,
nonché un’indennità per menomazione dell’integrità del 15% (doc. 241).
A seguito
dell’opposizione interposta dal __________, per conto dell’assicurato (doc.
242), l’assicuratore LAINF, in data 2 settembre 2009, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 251).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 2 ottobre 2009, RI 1 ha postulato il riconoscimento di
una rendita d’invalidità del 50% e un’IMI del 10% (doc. I) poi corretta al 30%
(doc. V), argomentando:
"
Una mia prima richiesta di rettifica basata
sulla correzione del guadagno presumibile, che si fondava sul fatto che nel
2009, sulla base del contratto collettivo di lavoro, doveva essere riconosciuto
un aumento salariale, è stata accolta dalla CO 1 e la rendita è stata aumentata
al 12%.
Ringrazio la CO 1 per questa disponibilità.
Dagli atti risulta poi che il datore di lavoro ha
riferito che in tutti questi anni (dal 2005 in poi) avrei prestato
presumibilmente dalle 100 alle 130 ore di straordinario annuo.
Ciò avrebbe comportato almeno fr. 4'000.-- di
guadagno ulteriore.
Ai sensi della giurisprudenza, considerato che
avevo prestato numerose ore di lavoro straordinario prima dell'infortunio e che
il datore di lavoro ha indicato che anche negli anni successivi avrei prestato
ore straordinarie, le stesse secondo me devono essere incluse nel guadagno
presumibile.
Dagli atti risulta che nell'ultimo anno prima
dell'infortunio ho percepito fr. 5'600.-- di straordinario.
Soltanto nei primi mesi del 2009 non sono state
prestate ore straordinarie in __________, ma mi sembra oggettivamente
penalizzante che la CO 1 abbia basato il calcolo solo su ques'ultimo dato.
Concretamente, chiedo la rettifica del reddito
presumibile da valido con il computo delle ore straordinarie presumibili, pari
a fr. 4'000.-- almeno.
Ne deriva un guadagno presumibile di fr.
54'000.-- circa, in ogni caso inferiore al salario assicurato nel 2005.
L'incapacità al guadagno sarebbe quindi del 20%.
Inoltre, vorrei sottoporre ad un mio medico di
fiducia la documentazione CO 1 per verificare se la capacità lavorativa in
attività leggera è stata valutata dai medici CO 1 in modo corretto.
Considerate le mie condizioni economiche e il
poco tempo a disposizione, al momento non dispongo ancora di una valutazione.
Prudenzialmente, ritengo di poter svolgere
un'attività leggera non più del 50%.
Premesso quanto sopra, la rendita d'invalidità
a cui avrei diritto, potrebbe essere addirittura del 50% e chiedo che mi venga
riconosciuta una rendita di invalidità del 50%.
Chiedo anche il riconoscimento prudenzialmente
di un'IMI del 10% sulla base delle argomentazioni che il medico mi dirà.
Nelle prossime settimane cercherò di ottenere la
documentazione medica e amministrativa che mi serve per completare il mio
ricorso e auspico la possibilità di poter ottenere qualche settimana di tempo.
Premesso quanto sopra, mi riservo la facoltà di
modificare o anche di ritirare il gravame." (doc. I)
1.5. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. Il 23
dicembre 2009 l’assicurato ha trasmesso a questa Corte i referti dell’8
dicembre 2009 del Dr. __________ (doc. B1) e del 2 novembre 2009 della Clinica __________
di __________ (doc. B2) riconfermandosi nelle proprie conclusioni (doc. V).
1.7. Con scritto
del 18 gennaio 2010 l’avv. RA 1, per conto dell’CO 1, basandosi sulla
valutazione del medico di __________ si è riconfermato nelle proprie
allegazioni contestando le certificazioni del Dr. __________ e della Clinica __________
di __________ (doc. VII).
Il doc.
VII è stato trasmesso all’assicurato per conoscenza (doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto all’entità della rendita di invalidità e dell’IMI
spettanti all’assicurato.
2.3. Rendita
di invalidità
2.3.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3
Nella
presente fattispecie, l’assicuratore infortuni convenuto, fondandosi
sull’apprezzamento dell’11 novembre 2008 del medico di __________ Dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha sospeso le prestazioni a titolo di spese
di cura e d’indennità giornaliera dal 1° gennaio 2009 ritenendo da tale data
l’assicurato abile al lavoro nella misura massima possibile (doc. 214).
Il
Dr. __________ ha, in particolare, ritenuto quanto segue:
"
(...)
DIAGNOSI
- Stato
da artrodesi dell'articolazione sotto-astragalica a destra il 9.1.2007 e stato
da frattura intraarticolare del calcagno destro, osteosintesi dello stesso il
19.4.2005
e rimozione del materiale d'osteosintesi il 28.3.2006.
- Lesione pressoché totale del nervo
surale a destra.
- Stato da rimozioni delle viti
d'artrodesi il 2.6.2008.
- Stato
da frattura extra-articolare del calcagno sinistro trattata conservativamente.
VALUTAZIONE
L'assicurato lamenta sempre gli stessi problemi
rispetto a prima della rimozione delle viti, persistono dolori ai due talloni,
soprattutto a destra.
Egli deve continuare ad assumere medicamenti
contro il dolore.
Il perimetro di deambulazione è riferito a circa
30.
minuti.
Oggettivamente
lieve zoppia di risparmio a destra, sotto-astragalica a destra bloccata e non
dolorosa, persistono dolori ai sue calcagni all'appoggio.
Praticamente non vi è più nessuna atrofia a
livello del polpaccio.
Conclusioni
L'ultimo intervento non ha portato ai
miglioramenti sperati.
Non s'intravedono ulteriori cure atte a
migliorare in modo sensibile la situazione dell'assicurato.
Sono comunque state prescritte delle scarpe
ortopediche con imbottitura per il calcagno e tacco ammortizzante, questo
dovrebbe permettere un certo sollievo ed eventualmente prolungare un po' il
periodo di deambulazione.
La situazione medica risulta comunque
stabilizzata e si procede alla definizione dell'esigibilità del lavoro
discutendola con l'assicurato e tenendo conto di quanto valutato nel gennaio
del 2008 della __________.
ESIGIBILITÀ DEL LAVORO
L'assicurato non ha limitazioni nel portare pesi
fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, egli può spesso portare pesi dai 5 ai
10.
kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta pesi dai 10 ai 25 kg fino
all'altezza dei fianchi e mai più pesi superiori ai 25 kg.
L'assicurato non ha limitazioni nel sollevare
pesi fino a 5 kg oltre l'altezza del petto e può spesso sollevare pesi oltre i
5.
kg oltre l'altezza del petto.
L'assicurato con ha limitazioni nel maneggio di
attrezzi leggeri e di precisione, egli può spesso maneggiare attrezzi di media
entità, talvolta attrezzi pesanti e mai più attrezzi molto pesanti.
La rotazione manuale non è impedita.
L'assicurato non ha limitazioni nell'effettuare
lavori al di sopra della testa, non ha limitazioni nell'effettuare la rotazione
del tronco e non ha limitazioni nell'assumere la posizione seduta e inclinata
in avanti, egli può spesso assumere la posizione in piedi e inclinata in
avanti, non ha limitazioni nell'assumere la posizione inginocchiata e può
talvolta effettuare la flessione delle ginocchia.
L'assicurato non ha limitazioni nell'assumere la
posizione seduta e di lunga durata, egli può spesso assumere la posizione in
piedi e di lunga durata.
L'assicurato non ha limitazioni nel camminare
fino a 50 m, può spesso camminare oltre i 50 m, talvolta camminare per lunghi
tragitti, di rado su terreno accidentato, talvolta salire le scale e talvolta
salire su scale a pioli." (Doc. 205)
2.3.4
Per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meier-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Pertanto i referti
ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono essere
considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572),
l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
L’Alta
Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________
hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente
in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.
STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996
nella causa A., U 49/95).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente
il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’
infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31
gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.3.5
In concreto,
l’CO 1 fondandosi sulla valutazione del Dr. __________ ha ritenuto l’assicurato
abile al lavoro nella misura massima possibile a far tempo dal 1° gennaio 2009.
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’apprezzamento
enunciato dal medico dell’CO 1, Dr. __________, possa validamente costituire da
supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario
procedere ad ulteriori atti istruttori (sul valore probatorio delle valutazioni
del medico di __________, cfr. sentenza del Tribunale federale U 350/06 del 20
luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che
l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino
esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.").
Al riguardo va ricordato
che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202.
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992.
in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991.
nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In effetti la valutazione
del Dr. __________ non contiene contraddizioni e presenta
tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere
riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare,
il sanitario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e
convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito del dossier
dell’assicurato comprensivo di tutti gli accertamenti medici effettuati,
all’esame dei referti radiologici e alle visite di quest’ultimo (cfr. doc. 205,
177).
Agli
atti nemmeno risultano atti medici specialistici di differente tenore che
permettono a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie. In
particolare, il rapporto del 2 novembre 2009 della Clinica __________ di __________,
nella quale viene posta una diagnosi che sostanzialmente non si discosta da
quella del Dr. __________, laddove indica “Verdacht auf
Achillessehnen-Tendinopathie Fuss rechts bei: Status nach Calcaneusfraktur
beidseits 2005 (rechts Schraubenosteosynthese mit OSME); Status nach subtalarer
Arthrodese rechts 2008 mit OSME, links konservativ versorgt” (doc. B2).
Gli specialisti inoltre nella
loro valutazione conclusiva si limitano a indicare la necessità di una
fisioterapia intensiva senza peraltro fornire indicazioni sui limiti funzionali
e l’esigibilità lavorativa dell’assicurato nella precedente o in altre
attività.
Anche il referto dell’8
dicembre 2009 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia, non permette a questa
Corte una diversa valutazione della fattispecie.
Il medico curante ha diagnosticato:
"
(…)
- osteopenia diffusa con decalcificazione al piede e sede
calcaneare della tibia e del perone destri.
- osteoartrite post-traumatica che coinvolge l’articolazione
sub-talare e l’articolazione calcaneo-cuboide con impingement nel compartimento
mediale del tendine dell’abductor Hallucis e flexor allucis brevis, e nel
compartimento centrale del tendine del flexor digitorum brevis, dei lumbricali,
del quadrato della pianta, e dell’adductor alluci, e nel compartimento laterale
dell’abductor digiti minimi, del flexor digitorum brevis, e dell’opponens
digiti minimi, per cui riduzione pressoché azzerata dei movimenti di:
adduzione, abduzione, rotazione esterna ed interna, supinazione e pronazione,
flessione dorsale e plantare, e torsione di tutto il piede destro”
(doc. B1).
Il Dr. __________ ha
quindi specificato quanto segue:
"
(…)
vi è una deformazione rigida con gonfiore ed edema del piede
destro, con ripercussioni dolorose all’appoggio a terra e alla deambulazione,
consequenziale rigidità del tendine di Achille per la perdita dell’abituale
elasticità e motilità articolare di tutta la volta plantare. Per la necessità
del cammino plantigrado, cioè del camminare con appoggio sul calcagno e su
tutte e cinque le teste metatarsali, contemporaneamente agisce come
determinante la posizione di una delle due parti del piede divise
dall’articolazione di Chopart, e cioè la posizione del calcagno e
dell’astragalo, in quanto la sede più mobile deve orientarsi e dirigersi
secondo quella meno mobile. Nel nostro caso la completa rigidità associata alla
osteoartrite condiziona l’impossibilità del movimento ed il dolore, anche
nell’appoggio.
Per i movimenti intorno ad un asse verticale (ab- e ad-duzione) ed
uno antero-posteriore (supinazione per innalzamento del margine mediale del
piede, e pronazione per innalzamento del margine laterale) sono in gioco sempre
le articolazioni talo-calcaneo-navicolare, talo-calcaneare, e talo-cuboidea,
qualità che nel nostro caso specifico vengono a mancare.
Pertanto siamo confrontati con un piede deformato e per nulla
funzionale. Il signor RI 1 è costretto a supplire alla deficienza forzando il
piede sinistro, anch’esso reduce della frattura al calcagno sinistro, però
frattura composta, consolidata in maniera conservativa, ma pur sempre con una
spina dolorosa” (doc. B1)
La diagnosi e le
limitazioni indicate dal medico curante non sono tali da confutare quanto
rilevato dal Dr. __________ che aveva fissato dei limiti che già tenevano conto
della patologia sia del piede destro che sinistro.
Nel proprio referto il
medico CO 1 ha chiaramente indicato che vi sono dei disturbi funzionali al
piede destro in stato da artrodesi dell’articolazione sotto-astragalica destra
dopo frattura intraarticolare del calcagno. Inoltre il Dr. __________ ha fissato
dei limiti funzionali ben precisi sia per quanto concerne il porto e il
sollevamento di pesi che nel maneggio di attrezzi, nell’effettuare lavori al di
sopra della testa, nella rotazione del tronco, nel sedersi, stare in piedi,
inginocchiarsi e nel camminare e salire le scale (doc. 204).
Il Dr. __________ ha
ritenuto completamente inabile l’assicurato “per un’attività eseguita in
piedi e con deambulazione”, quando il medico dell’CO 1 aveva comunque
fissato dei limiti sia per l’attività eseguite in piedi (“egli può spesso
assumere la posizione in piedi e di lunga durata”) che nella deambulazione
(“non ha limitazioni nel camminare fino a 50 m, può spesso camminare oltre i 50 m, talvolta camminare per lunghi tratti, di rado su terreno
accidentato, talvolta salire le scale e talvolta salire su scale a pioli”).
La certificazione del Dr. __________
a cui si è appellato l’insorgente non è tale dunque da inficiare l’apprezzamento
del medico dell’CO 1.
Al
riguardo giova ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso,
contrariamente a quanto asserito dall’insorgente (cfr. doc. I pag. 6), che le
certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7
dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353
consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003
nella causa C., U 278/02, consid. 2.2;
R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur
de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il
TCA non ha, perciò, motivo di scostarsi dal parere allestito dal Dr. __________,
che peraltro adempie i criteri per riconoscere a un rapporto medico piena forza
probante (cfr. DTF 125 V 351 seg. = SVR 2000 UV Nr. 10, p.
33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572).
Ne discende che per
determinare il grado di invalidità dell’assicurato va ritenuto - dal punto di
vista
medico -, che l’assicurato
può svolgere un lavoro leggero. Entrano in considerazione attività quali ad
esempio l’operaio di fabbrica, il commesso di vendita, il lucidatore di
orologi, il cassiere in un autogrill o in un negozio do-it (doc. 241).
In questo
contesto è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio generico a attività nel settore
industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di
controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25
febbraio 2003, consid. 4.7).
2.3.6
Si
tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, l’assicuratore LAINF
convenuto l’ha quantificato in fr. 49'205.-- (anno 2009), sulla base
dei dati fornitigli direttamente dall’ex datore di lavoro dell’assicurato (cfr.
doc. 234, 236).
Tale dato
è contestato da RI 1 che chiede la rettifica “del reddito presumibile da
valido con il computo delle ore straordinarie presumibili, pari a fr. 4'000.-
almeno” (cfr. doc. I).
Da parte
sua, l’Istituto assicuratore convenuto si oppone a che venga considerato il
reddito derivante dalle pretese ore supplementari, siccome, citiamo: “…l’interessato
non avrebbe dovuto né potuto prestare ore supplementari nel 2009 e ciò in
considerazione della reale situazione di crisi esistente.” (III).
Secondo
la giurisprudenza federale, guadagni supplementari risultanti, ad esempio, da
lavoro straordinario vengono presi in considerazione nella determinazione del
reddito da valido nella misura in cui hanno un carattere di reddito e non
rappresentano un rimborso spese. In ogni caso, presupposto è che tali redditi
venivano percepiti regolarmente dall’assicurato e che egli ne avrebbe
probabilmente beneficiato anche in futuro.
Il TFA si
è pronunciato in questo senso nella RAMI 1989 U 69, p. 176ss.:
"
Der in dieser Weise als theoretischer und
abstrakter Begriff verstandene ausgeglichene Arbeitsmarkt schliesst keineswegs
aus, dass bei der Berechnung des Valideneinkommens ein Zusatzeinkommen aus
Ueberstunden-, Schicht-, Nacht- oder Sonntagsarbeit berücksichtigt wird soweit
diesem Lohncharakter zukommt und es nicht Spesener-satz im Sinne der
ahv-rechtlichen Bestimmungen über den massgebenden Lohn darstellt (Art. 7
Ingress/Art. 9 AHVV).
Dasselbe gilt bezüglich des Invalideneinkommens
(unveröffentlichtes Urteil D. vom 7. November 1985). Da aber die
Invaliditätsschätzung der dauernd oder für längere Zeit bestehenden
Erwerbsunfähigkeit entsprechen muss, bildet Voraussetzung für die Berücksichtigung
derartiger Zusatzeinkommen, dass der Versicherte aller Voraussicht nach damit
hätte rechnen können. Massgebend ist nach dem im Sozialversicherungsrecht
üblichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 113 V 312 Erw. 3a
und 322 Erw. 2a, 112 V 32 Erw. 1a mit Hinweisen; ZAK 1986, s. 189 Erw. 2c; RKUV
1985.
Nr. K 613 S. 21 und Nr. K 646 s. 238), ob der Versicherte aufgrund seiner
konkreten erwerblichen Situation und seines tatsächlichen Arbeitseinsatzes vor
dem Unfall wahrscheinlich weiterhin ein Zusatzeinkommen zufolge unregelmässiger
oder Ueberstundenarbeit hätte erzielen können. Die blosse Möglichkeit dazu
genügt nicht. Es gilt in diesem Zusammenhang nichts anderes als für eine
regelmässige und über längere Zeit ausgeübte Nebenerwerbstätigkeit. Der daraus
erzielte Zusatzverdienst ist beim Valideneinkommen ebenfalls ohne Rücksicht auf
den hiefür erforderlichen zeitlichen oder leistungsmässigen Aufwand zu
berücksichtigen; massgebend ist, ob ein solches Zusatzeinkommen erzielt wurde
und ohne Invalidität weiterhin erzielt werden könnte (ZAK 1980, S. 593 Erw.
3a)."
(cfr., pure, RAMI 2000 U
400, p. 381ss.; STF 8C_647/2009 del 4 gennaio 2010 e STF 8C_274/2009 del 3
dicembre 2009).
In data 3
giugno 2009 l’CO 1 ha interpellato la __________, precedente datore di lavoro
dell’assicurato, in merito al numero di ore straordinarie svolte da RI 1:
"
(…)
al fine di portare alla definizione la presente
pratica d’infortunio necessitiamo ulteriori chiarimenti da parte vostra:
(…)
- Le ore straordinarie che il sig. RI 1 faceva registrare in
passato sarebbero (se non fosse incorso nell’infortunio assicurato) da
ritenersi fattibili anche attualmente, considerando l’attuale situazione
congiunturale ?
● Nell’affermativa, sareste in grado di quantificare (eventualmente
sulla scorta di quante registrate dai dipendenti nelle stesse mansioni) il
relativo ammontare annuo di ore straordinarie ?
● Rispettivamente, potreste trasmetterci le distinte salariali del
sig. RI 1 fino a 5 anni prima dell’infortunio ?." (doc. 233)
Con
scritto del 9 giugno 2009 la __________ ha fornito le seguenti risposte:
"
(…)
4) Ore straordinarie IPOTETICHE sulla media di quante registrate dai
dipendenti impegnati nella stessa mansione.
Anno 2005 totale ore effettuate prima
dell’infortunio nr. 82, totale ore IPOTETICHE su base annuo nr. 150
Anno 2006 totale ore 140 ipotetiche
Anno 2007 totale ore 110 ipotetiche
Anno 2008 totale ore 100 ipotetiche
Anno 2009 al 31-05-2009 ZERO." (doc. 234)
Dalle
indicazioni fornite dalla __________, della cui veridicità non vi è ragione di
dubitare, si evince che le ore straordinarie prima dell’infortunio sono
progressivamente diminuite da 150 nel 2005, a 140 nel 2006, 110 nel 2007, 100 nel 2008, sino a ridursi a zero nel 2009, anno di riferimento per il calcolo del
reddito da valido dell’insorgente. Tale valutazione è stata eseguita facendo
riferimento alla media di ore straordinarie svolte dai dipendenti impegnati
nella stessa mansione di RI 1.
Questa
Corte non ha motivo di distanziarsi dal calcolo svolto dall’istituto
assicuratore, peraltro non contestato in sede di opposizione all’CO 1 (cfr.
doc. 242), non avendo l’assicurato sostanziato a livello probatorio la sua
affermazione secondo cui egli avrebbe avuto diritto ad un numero di ore
straordinarie “pari a fr. 4'000.- almeno” (doc. I).
In esito
a quanto precede, il reddito da valido va pertanto fissato in fr. 49'205.--,
così come ha correttamente stabilito l’Istituto assicuratore convenuto.
2.3.7
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza
del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7
del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in
RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
"
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora
pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la
propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente
conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico
riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato
considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in
caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei
redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però
soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del
5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta
nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
2.3.8
Nel caso in
esame per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli
accertamenti presso cinque aziende ticinesi. L’CO 1 ha indicato che dai
medesimi risulta che nelle attività leggere che l'insorgente sarebbe in grado
di esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali, e meglio operaio
di fabbrica – reparto iniezione presso la __________, __________, collaboratore,
sostegno alla vendita presso __________, __________, addetto alla pulitura /
lucidatura d’orologi presso la __________, __________, cameriere cassiere
presso la __________, __________, cassiere di negozio do-it presso la __________,
__________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2009, un
reddito annuo pari a fr. 44'165.40.-- (cfr. doc. 237).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In
effetti, dalla tabella che figura sul doc. 237 si evince che sono 62 i posti di
lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano,
rispettivamente, a fr. 33’150.-- e a fr. 69'555.--, e infine che quello medio è
di fr. 51’134.--
In
relazione all’esigenza di rappresentatività del reddito da invalido stabilito
in base alle DPL (cfr. DTF 129 V 472), il TCA osserva che il valore considerato
dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 44'165.40) è inferiore rispetto alla
media dei salari medi (fr. 51’134.--), ciò a tutto vantaggio dell’assicurato.
In
conclusione, accertato che i cinque posti di lavoro segnalati
dall’amministrazione rispettano appieno le limitazioni funzionali descritte dal
medico dell’CO 1, il reddito da invalido è stato validamente determinato in
base alle DPL.
Esso
ammonta a fr. 44'165.40.
Decurtazioni
sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare
in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa
modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
Il grado
di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 44'165.40 al
reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 49'205.-- è del 10,2%, arrotondato al 10% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p.
41.
(cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente
esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima
cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in
matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a
decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate
prima della pubblicazione della sentenza in questione).
Rettamente,
dunque, l’CO 1 ha assegnato al ricorrente una rendita d’invalidità del 10%.
2.4
Indennità
per menomazione dell’integrità
2.4.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica, mentale o psichica.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla capacità
di guadagno, è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
Questi
concetti sono stati ribaditi in un sentenza U 349/06 dell11 luglio 2007 nel
quale il Tribunale federale ha rilevato:
"
Occorre poi ricordare al ricorrente, come già
spiegato dal giudice cantonale, che secondo giurisprudenza la menomazione
dell'integrità è valutata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo
profilo, l'IMI si distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del
diritto civile, per il quale si procede ad una valutazione individuale del
danno avuto riguardo alle particolarità del caso. Contrariamente alla
valutazione del torto morale secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI
può prendere a base criteri medici di carattere generale, risultanti da esami
comparativi di postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle
specifiche limitazioni che la lesione è suscettibile di comportare per un
determinato assicurato. In altri termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle
circostanze del caso concreto, ma da una valutazione medico-teorica del danno
alla salute fisica o psichica, prescindendo da fattori di carattere soggettivo
(DTF 115 V 147 consid.
1; cfr. DTF 133 V 224). In
quest'ordine di idee, la Corte cantonale ha rettamente rilevato che la
circostanza che l'insorgente, a causa delle conseguenze dell'infortunio, possa
essere stato costretto a modificare le proprie abitudini di vita, non può
essere presa in considerazione nella valutazione della menomazione
all'integrità di cui è portatore."
2.4.3
Secondo
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più
infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio
complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF; cfr. SVR 2008 UV Nr. 10).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.4.4
L’CO 1 ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,
p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
Al
riguardo in una sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha
rilevato:
"
3.4
La table 1.2. prévoit, en ce qui concerne
l'épaule, un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 pour cent pour une épaule
bloquée en adduction, de 10 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés
au dessus de l'horizontale, et de 15 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à
l'horizontale. En l'espèce, il ressort des constatations du docteur E.________
- qui se fondent sur un examen clinique approfondi et dont il n'y a pas lieu de
remettre en cause l'exactitude - que la mobilité de l'épaule est réduite
jusqu'à l'horizontale (l'abduction active atteint l'horizontal tandis que la
flexion active est possible un peu au dessus de l'horizontal). Le taux de 15
pour cent retenu par la __________ et les premiers juges correspond dès lors
bien au handicap du recourant."
2.4.5
Nel caso
di specie l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del Dr. __________,
ha assegnato all’assicurato un’IMI del 15% (cfr. doc. 204, 241, 251).
Questa la valutazione del
medico dell’CO 1:
"
(…)
REFERTO
Come esiti importanti e durevoli abbiamo disturbi
funzionali al piede destro in stato artrodesi dell’articolazione
sotto-astragalica destra dopo frattura intraarticolare del calcagno.
Al piede sinistro vi sono lievi disturbi al
carico
VALUTAZIONE
IMI 15%
GIUSTIFICAZIONE
Secondo la tabella 5.2 l’artrodesi
dell’articolazione sotto-astragalica da diritto a un’IMI del 15%.
I disturbi al piede sinistro sono al massimo
paragonabili a un’artrosi di lieve entità per cui non danno diritto a
un’ulteriore indennità” (doc. 204)
Chiamato
a pronunciarsi su una questione di carattere medico, questo Tribunale,
considerata anche l'assenza di pareri specialistici divergenti, ritiene che
l’apprezzamento espresso dal medico dell’assicuratore resistente possa
validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che
si riveli necessario esperire ulteriori accertamenti (sul
valore probatorio delle valutazioni del medico dell’CO 1, cfr. sentenza del
Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in
linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle
assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne
all'istituto assicuratore.").
La
tabella n. 5 edita dalla Divisione medica dell’CO 1 (“Atteinte à l’intégrité
résultant d’arthroses”), per quanto concerne l’artrosi prevede un’IMI del
15% nel caso di artrodesi dell’articolazione sotto-astragalica. Un’indennità
del 30%, quale quella che pretende il ricorrente, viene, invece, riconosciuta
nel caso di artrodesi dell’articolazione sotto-astragalica grave. L’affezione
appena descritta appare, tuttavia, più grave rispetto a quella che presenta
l’insorgente che – secondo il Dr. __________ – è paragonabile a un artrosi di
lieve entità (doc. 204).
Giova, del resto, ribadire
che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di
constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli
assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione
all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera
astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende
dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento
medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori
soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e
riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71
del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno
2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
In questo senso le sofferenze soggettive patite dall'assicurato, non
possono essere prese in considerazione nella valutazione dell'indennità per
menomazione all'integrità.
D’altro
canto, il ricorrente ha sì preteso di avere diritto a un’IMI di un’entità
maggiore (almeno 30%), tuttavia egli non ha portato alcun argomento
medico-scientifico pertinente a sostegno di questa sua richiesta.
Il medico curante
dell’assicurato, Dr. __________, si è infatti limitato a
indicare che l’assicurato avrebbe diritto a un’IMI del 30% senza motivare nel
dettaglio la sua affermazione, bensì semplicemente facendo riferimento in
maniera generica alla tabella CO 1 e al fatto che non si sia tenuto conto del
danno psichico, di cui peraltro non vi è traccia alcuna nella documentazione
medica agli atti: “Secondo il calcolo circa l’indennità di
menomazione dell’integrità fisica, la tabella CO 1 statuisce per il solo piede
una indennità del 30%. Qui non si tiene conto del danno psichico” (doc.
B1).
Ne
discende che questo Tribunale non è confrontato con validi indizi concreti
suscettibili di far dubitare della fondatezza della valutazione formulata dal
Dr. __________.
Il
TCA, di conseguenza, non si discosta dal parere del medico Dr. __________ (cfr.
sentenza del Tribunale federale U 349/06 dell’11 luglio 2007; DTF 125 V 351
consid. 3b/ee).
In casu non si
rivelano, pertanto, necessari ulteriori approfondimenti medici.
Nella
misura in cui all’assicurato è stata attribuita un’IMI del 15%, la decisione su
opposizione del 2 settembre 2009 merita di essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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