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Decisione

35.2010.1

Lesione a livello lombare durante la sostituzione di un parabrezza. Nel negare l'esistenza di un infortunio, l'assicuratore ha omesso di chiarire a sufficienza la dinamica dell'evento e la sua relazio

1 settembre 2010Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

S. 352 f.). Auch der EGMR hat diesbezüglich erwogen, der Meinung eines von

einem Gericht ernannten Experten komme bei der Beweiswürdigung vermutungsweise

hohes Gewicht zu (Urteile Sara Lind Eggertsdóttir gegen Island vom 5. Juli

2007, 31930/04, § 44 und Shulepova gegen Russland vom 11. März 2009, 34449/03,

§ 62). Hinsichtlich von Versicherungsträgern im Verfahren nach Art. 44 ATSG

eingeholten, den Anforderungen der Rechtsprechung entsprechenden, Gutachten

externer Spezialärzte wurde festgehalten, das Gericht dürfe diesen Gutachten

vollen Beweiswert zuerkennen, solange "nicht konkrete Indizien gegen die

Zuverlässigkeit" der Expertise sprechen (BGE 125 V 351 E. 3b/bb

S. 353 mit weiteren Hinweisen). Zur Frage der Berichte und Gutachten

versicherungsinterner Fachpersonen wurde der Grundsatz betont, wonach ein

Anstellungsverhältnis dieser Person zum Versicherungsträger alleine nicht schon

auf mangelnde Objektivität und Befangenheit schliessen lässt (BGE 125 V 351 E. 3b/ee

S. 353 ff.). Auch aus Art. 6 Abs. 1 EMRK folgt nicht, dass solche

Stellungnahmen in jedem Fall unbeachtlich wären (erwähntes Urteil des EGMR Sara

Lind Eggertsdóttir gegen Island vom 5. Juli 2007, 31930/04, § 51). Soll ein

Versicherungsfall jedoch ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden

werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen.

Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der

versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen

vorzunehmen (BGE 122 V 157 E. 1d S.

162 f.).

4.5 Aus dem Grundsatz der Waffengleichheit folgt

das Recht der versicherten Person, mittels eigener Beweismittel die

Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der ärztlichen Feststellungen der

versicherungsinternen Fachpersonen in Zweifel zu ziehen. Diese von der

versicherten Person eingereichten Beweismittel stammen regelmässig von

behandelnden Ärztinnen und Ärzten oder von anderen medizinischen Fachpersonen,

die in einem auftragsrechtlichen Verhältnis zur versicherten Person stehen. Da

sich die behandelnden Ärztinnen und Ärzte zudem in erster Linie auf die

Behandlung zu konzentrieren haben, verfolgen deren Berichte nicht den Zweck

einer den abschliessenden Entscheid über die Versicherungsansprüche erlaubenden

objektiven Beurteilung des Gesundheitszustandes und erfüllen deshalb kaum je

die materiellen Anforderungen an ein Gutachten gemäss BGE 125 V 351 E. 3a S.

352. Aus diesen Gründen und aufgrund der Erfahrungstatsache, dass Hausärzte

mitunter im Hinblick auf ihre auftragsrechtliche Vertrauensstellung im

Zweifelsfall eher zu Gunsten ihrer Patienten aussagen (BGE 125 V 351 E. 3a/cc

S. 353 mit weiteren Hinweisen), wird im Streitfall eine direkte

Leistungszusprache einzig gestützt auf die Angaben der behandelnden Ärztinnen

und Ärzte denn auch kaum je in Frage kommen.

4.6 Diese Erfahrungstatsache befreit das Gericht

indessen nicht von seiner Pflicht zu einer korrekten Beweiswürdigung, bei der

auch die von der versicherten Person aufgelegten Berichte mitzuberücksichtigen

sind. Diese sind daraufhin zu prüfen, ob sie auch nur geringe Zweifel an der

Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der Feststellungen versicherungsinterner

Ärztinnen und Ärzte wecken. Es würde einen Verstoss gegen die Waffengleichheit

und somit eine Verletzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK bedeuten, die Eignung der

Berichte der behandelnden Ärztinnen und Ärzte zur Weckung derartiger Zweifel

von letztlich unerfüllbaren Anforderungen abhängig zu machen. Wird die

Schlüssigkeit der Feststellungen der versicherungsinternen Fachpersonen durch

einen nachvollziehbaren Bericht eines behandelnden Arztes in Zweifel gezogen,

so genügt deshalb der pauschale Hinweis auf dessen auftragsrechtliche Stellung

nicht, um solche Zweifel auszuräumen. Ebenfalls kann nicht bloss darauf

verwiesen werden, diese Berichte erfüllten die Anforderungen an Gutachten

gemäss BGE 125 V 351 E. 3a S.

352 nicht oder nur unvollständig. Damit die versicherte Person eine vernünftige

Chance hat, ihre Sache dem Gericht zu unterbreiten, ohne gegenüber dem

Versicherungsträger klar benachteiligt zu sein (E. 4.3.1 in fine), darf bei

Bestand solcher Zweifel nicht aufgrund der von der versicherten Person

aufgelegten Berichte einerseits und den versicherungsinternen medizinischen

Berichten andererseits eine abschliessende Beweiswürdigung vorgenommen werden.

Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht vielmehr entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (E. 4.4 in fine)."

(si

veda pure la STF 8C_859/2009 dell’11 novembre 2009, consid. 4).

2.8. Nella

concreta evenienza, dall’annuncio d’infortunio-bagatella del 24 febbraio 2009

risulta la seguente descrizione dell’evento in discussione:

"

Durante un movimento per sostituire un vetro

(parabrezza) ho sentito uno strappo." (cfr. doc. 2)

RI 1 ha

descritto una dinamica simile in occasione della notifica di infortunio del 18

maggio 2009:

"

Smontaggio parabrezza

nel tagliare un vetro è subentrato un forte dolore con blocco alla schiena

iniziando a zoppicare."

(cfr. doc. 5)

Il

ricorrente ha formulato diversamente la descrizione dell’accaduto, per la prima

volta, attraverso il certificato medico del 25 maggio 2009 prodotto dal curante

Dr. __________, il quale ha riportato quanto a lui dichiarato dall’assicurato

rilevando che quest’ultimo, alzando pesi, ha perso l’equilibrio (cfr. doc. 6).

Nel proprio

scritto del 3 giugno 2009 l’assicuratore ha ritenuto che l’evento del 15 giugno

2008 non costituisce né un infortunio giusta l’art. 4 LPGA, né una lesione

corporale parificabile ad infortunio secondo l’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc.

7).

Con

certificato medico del 23 giugno 2009 il Dr. __________, ha nuovamente riportato

quanto a lui dichiarato dall’assicurato rilevando quanto segue:

"

Il signor RI 1 prima del giorno 15 giugno 2008

non aveva mai sofferto della schiena, né di discopatia.

Il 15.6.2008 nello smontare un parabrezza ha perso l’equilibrio tirando un filo

ed ha battuto la schiena contro un’altra auto, e da quel momento è subentrato

il dolore lombare. Si tratta pertanto di infortunio, con la discopatia

scoppiata al momento." (cfr. doc. 9)

Nella

decisione formale del 7 luglio 2009 l’assicuratore, nel valutare il più recente

certificato medico del Dr. __________, ha sottolineato che determinante per

l’esame del caso è la prima versione dei fatti resa dall’assicurato e non

quella fornita dopo la notifica del rifiuto della presa a carico (cfr. doc.

11).

Nella sua

opposizione del 20 luglio 2009 l’assicurato si è così espresso:

"

[…] Non ho mai sofferto di problemi alla schiena

prima dell’evento e il fatto di aver perso l’equilibrio durante lo smontaggio

di un parabrezza e di aver di conseguenza battuto la schiena contro un’altra

macchina prova che trattasi di un chiaro infortunio sul lavoro; […]

- se il primo certificato che vi ho inoltrato è un certificato non

esaustivo, ossia non spiega esaurientemente l’accaduto non vuol certamente dire

che il secondo certificato è stato allestito appositamente per far si che voi

riconoscevate l’infortunio. Il mio medico di certo non si presta a

dichiarazioni non veritiere pur di ingannare le compagnie assicurative;

- il fatto che io abbia annunciato il danno corporale con un certo

ritardo è semplicemente dovuto al non aver valutato con immediatezza la

possibilità di un eventuale risarcimento. Infatti solo a distanza di tempo e

dopo aver consultato e ricevuto la visita persona [recte: personale] di una

vostra consulente mi sono deciso ad annunciarvi l’accaduto; […]" (cfr.

doc. 13)

Nella

decisione su opposizione del 2 dicembre 2009 l’assicuratore ha ribadito quanto

espresso nella propria precedente decisione, rilevando inoltre che le varie

descrizioni dei fatti da parte del medico curante non solo differiscono

notevolmente da quelle dell’assicurato, ma risultano anche discordanti tra loro

(cfr. doc. B).

In sede

di ricorso, il patrocinatore dell’assicurato ha riportato la seguente

descrizione dell’evento:

"

[…] 5). Concretamente, il ricorrente è stato

vittima di un infortunio nell’ambito dell’esercizio della sua professione il 15

giugno 2008.

Nel merito della dinamica, egli stava sostituendo il

parabrezza di una vettura, ha perso l’equilibrio ed è andato a sbattere la

schiena contro un’altra vettura posteggiata accanto. Solo in seguito a tale

urto il ricorrente ha sentito dolori alla schiena e nel momento in cui ha

cercato di riprendere il lavoro ha avvertito un forte strappo. […]"

(cfr. doc. I)

Il 25

agosto 2010 l’assicurato è stato sentito in udienza del Presidente del TCA. Dal

Considerandi

relativo verbale emerge in particolare quanto segue:

"

[…] Il presidente del TCA mostra al sig. RI 1 il

doc. 2 “Annuncio di infortunio/bagatella”. Egli conferma di avere firmato

questo documento ma di non essere stato lui a compilarlo.

Rispondendo al presidente del TCA, egli precisa

che il formulario potrebbe essere stato compilato o dalla sua consulente presso

la CO 1 (sig.ra __________) o dal Dr. med. __________.

Il presidente del TCA legge la descrizione

dell’infortunio figurante al punto 6. L’assicurato sottolinea che quella è una

sintesi ma di avere fornito una descrizione più dettagliata.

Il presidente del TCA mostra all’assicurato il

doc. 5, formulario datato 18 maggio 2009. L’assicurato riconosce la sua firma.

Afferma pure che questo formulario l’ha compilato la sua amica.

Il presidente del TCA legge la descrizione

dell’infortunio che figura al doc. 5. L’assicurato precisa che si tratta di una

descrizione veloce di quello che lui le ha detto.

L’assicurato precisa che a quel momento non

pensava si dovesse operare una descrizione molto dettagliata. L’assicurato così

descrive l’infortunio: “mentre tagliavo un vetro mi si è spaccato il filo

d’acciaio e nel tirare ho perso l’equilibrio e ho urtato violentemente lo

specchio retrovisore di un’altra macchina”.

L’avv. RA 2 sottolinea che questo aspetto dello

specchio retrovisore viene evocato per la prima volta in sede di udienza.

Il sig. RA 1 rileva che nel ricorso a pag. 4 /

punto 5 è stata descritta la dinamica dell’infortunio.

Il presidente del TCA chiede all’assicurato

perché non ha descritto sui formulari con brevi parole quanto esposto in data

odierna. Egli sottolinea di avere avuto molti dolori e di essere finito

all’ospedale. Egli rileva pure di avere fatto la domanda diversi mesi dopo. E’

stata la sua assicuratrice (sig.ra __________) a chiedergli perché non ha

annunciato il caso subito. Egli sottolinea che riteneva all’inizio che si

sarebbe trattato di una cosa momentanea.

Il presidente del TCA chiede all’assicurato

soprattutto come mai nella descrizione del 18 maggio 2009 non figura nessun

riferimento alla rottura del filo e alla perdita dell’equilibrio. L’assicurato

risponde di non essere pratico in queste cose e di essersi concentrato

sull’effetto dell’infortunio. Il suo patrocinatore rileva che il sig. RI 1 non

ha le competenze e la malizia per distinguere la differenza fra infortunio e

malattia.

Il presidente del TCA mostra all’assicurato lo

scritto del 20 luglio 2009 nel quale viene per la prima volta descritto

l’avvenimento così come esposto oggi in udienza.

Il presidente del TCA chiede all’assicurato di

dire chi ha redatto questo scritto. L’assicurato risponde che si tratta della

stessa persona che l’ha aiutato a compilare il formulario del 18 maggio 2009.

Si tratta della signora __________, __________. […]" (cfr. doc. XIV)

2.9

Nella

risposta di causa, l’assicuratore LAINF resistente ha invocato il principio

della priorità della dichiarazione della prima ora.

Secondo

la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due

versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che

l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze

giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le

prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF

121.

V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid.

3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189;

per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n.

546).

Una

"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare

valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della

dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in

questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi

soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza

relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima

volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile

rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA del 18

dicembre 2002 nella causa K., U 6/02, consid. 2.2.).

Tale

principio non è inoltre applicabile se dall'istruttoria della causa siano da

attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. STFA del 3 gennaio 2000 nella causa

S., U 236/98 e del 18 luglio 2001 nella causa C., U 430/00). Nulla impedisce

pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta

maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il

richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Chiamato

ora a pronunciarsi questo Tribunale ricorda innanzitutto che decisiva per

valutare il diritto alle prestazioni è generalmente la descrizione fatta

dall'assicurato stesso piuttosto che quanto figura nell’annuncio d'infortunio -

bagatella LAINF.

In sede

di opposizione, l’insorgente ha giustificato la diversa formulazione della

descrizione dell’evento rilevando, tra l’altro, che una persona priva di

nozioni mediche non è in grado di descrivere l’accaduto con le appropriate

parole (cfr. doc. 13).

Nella

concreta evenienza, è vero che, in un primo tempo, segnatamente rispondendo al

questionario sottopostogli dalla CO 1, l’assicurato aveva omesso di menzionare

il fatto che nell’evento in questione aveva perso l’equilibrio ed urtato con la

schiena contro il retrovisore di un’altra vettura.

Tuttavia,

non gli può essere rimproverato di avere modificato la propria versione dei

fatti per dei fini di copertura assicurativa, nella misura in cui, già in sede

di opposizione, l’assicurato aveva dichiarato di non voler, inizialmente,

annunciare l’evento all’assicuratore, e di aver compilato il formulario di

annuncio di infortunio-bagatella LAINF solamente su suggerimento della sua

consulente presso la CO 1. Anche in occasione dell’udienza dinanzi al TCA

l’assicurato ha confermato questo aspetto (cfr. doc. 13, doc. XIV).

Alla luce

dei certificati prodotti dal medico curante (cfr. doc. 6, doc. 9) e di quanto

dichiarato dall’assicurato nella propria opposizione (cfr. doc. 13),

l’assicuratore LAINF, almeno in sede di esame dell'opposizione, avrebbe dovuto

convocare l’assicurato e, in base alle risultanze del colloquio personale,

valutare la necessità di ulteriori accertamenti (ad esempio: interpellare al

riguardo la signora __________). Senza tale approfondimento, a questo Tribunale

non risulta possibile valutare, con la necessaria tranquillità, se siano

soddisfatti o meno i presupposti dell’erogazione di prestazioni LAINF.

In

particolare non è possibile stabilire se RI 1 ha realmente contraddetto le

dichiarazioni iniziali, come sostiene l'assicuratore, o se le ha semplicemente

completate (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2008).

2.10

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe

a chiarire un fatto.

In

proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare

fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di

rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e,

quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nell’evenienza

concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti. L’assicuratore

LAINF, nell’ambito della presente procedura, pur avendo a disposizione varie

descrizioni dell’evento del 15 giugno 2008 da parte dell’assicurato e

certificati del medico curante, ha omesso di chiarire a sufficienza la dinamica

dell’evento e la sua relazione con i disturbi lamentati dall’assicurato.

La CO 1

ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF

8C_704/2007 del 9 aprile 2008).

Si giustifica, di conseguenza,

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

all’assicuratore LAINF resistente perché disponga ulteriori accertamenti

riguardo alla qualifica del sinistro del 15 giugno 2008 e, sulla scorta delle

relative risultanze, si pronunci nuovamente circa l’assunzione o meno del caso.

2.11

L'assicurato,

vincente e rappresentato in causa, ha diritto all'importo di fr. 500.-- a

titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 2 dicembre 2009 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.9.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà, inoltre, all’assicurato l’importo di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo

di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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