Lexipedia

Decisione

35.2010.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 agosto 2010Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri

appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo

(direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo

2005, consid. 6.1).

In

particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti

radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e

duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI

2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 28 ottobre 2006, già citata)

Qualora

un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i

disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di

tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale

dell’evento in questione.

Nella più

volte evocata pronunzia U 194/05 del 28 ottobre 2006, il TFA si è al proposito

così espresso:

"

3.3.4 Quanto poi

alla possibilità che l'infortunio del 28 gennaio 2003 possa, se non proprio

avere provocato, quantomeno avere reso mani­festa l'ernia discale, con

conseguente obbligo di assunzione, a carico dell'assicuratore infortuni, della

sindrome dolorosa legata all'incidente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 191; cfr. pure

sentenza del 14 marzo 2000 in re P., U 266/99, consid. 2), tale ipotesi non

trova riscontro sufficien­te nelle tavole processuali. La precedente istanza ha

giustamente osservato che affinché si possa ammettere che l'infortunio abbia

reso manifesta un'ernia discale preesistente, i disturbi così scatenati devo­no

essere insorti entro un breve

lasso di tempo, la giurisprudenza tol­lerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni

dall'infortunio (sentenza del 3 marzo 2005 in re W., U 218/04, con­sid. 6.1).

Ora, il primo (in ordine di tempo) accenno alla presenza di siffatti disturbi

è, quantomeno indirettamente, desumibile dalla prenotazione, avvenuta il 17

febbraio 2003, dell'esame radiologico lombo­sacrale poi messo in atto il 6

marzo 2003. In tali condizioni, considerato il periodo di latenza di circa tre settimane, la Corte cantonale

poteva effettivamente ritenere non avere l'infortunio del 28 gennaio 2003

neppure scatenato l'ernia discale di cui è affetto L.”

Occorre

precisare che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza

varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide

lombare/toracale oppure cervicale):

"

Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den

Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb

einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des

fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird

eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.

Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.

55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das

beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.

S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“

(STFA U 218/04 del 3 marzo

2005, consid. 6.1)

In tale

ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente

scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento

traumatico.

Le

conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se

esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra

l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA U 170/00 del 29 dicembre 2000

e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA U 149/99 del 7

febbraio 2000, parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190).

2.6. In una

sentenza 8C_290/2008 del 17 marzo 2009 il Tribunale federale ha confermato una

precedente sentenza del TCA (35.2007.84 del 4 marzo 2008) ed ha rilevato:

"

(...)

La Corte cantonale ha negato l'esistenza del

necessario nesso causale tra le affezioni lamentate dall'insorgente al rachide

lombo-sacrale, oggetto dell'intervento chirurgico del 15 gennaio 2007, e

l'evento infortunistico del 18 giugno 2005 fondandosi sostanzialmente sulle

valutazioni del dott. O, specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico di __________

dell'CO 1, e del dott. I, anch'egli specialista in chirurgia ortopedica, attivo

presso la divisione infortuni dell'istituto assicuratore a __________.

Richiamando la giurisprudenza federale, il primo giudice ha ricordato che solo

eccezionalmente un infortunio può costituire la causa di un'ernia discale,

quest'ultima inserendosi praticamente sempre in un contesto di alterazione dei

dischi intervertebrali di origine degenerativa. Egli ha quindi correttamente

esposto che un'ernia discale può essere considerata di natura traumatica

unicamente se - cumulativamente - l'evento infortunistico era di particolare

gravità, se era di per sé idoneo a danneggiare il disco e se i sintomi

dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa

incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente, soggiungendo che gli stessi

criteri valgono di principio anche nel caso di aggravamento significativo e

duraturo di un'affezione degenerativa preesistente. Ciò implica, come

rettamente precisato dal giudice cantonale, che l'esistenza di un nesso di

causalità con l'infortunio può entrare in linea di conto soltanto se

quest'ultimo sarebbe stato idoneo anche a danneggiare un disco intervertebrale

integro.

Seguendo il parere dei succitati specialisti, il

giudice cantonale è giunto alla conclusione che l'infortunio in oggetto - un

incidente della circolazione in occasione del quale lo spigolo anteriore

sinistro dell'autovettura condotta dall'insorgente è stato urtato dallo spigolo

anteriore sinistro di un veicolo proveniente in senso opposto, che aveva invaso

la corsia di contromano - non era, per gravità e dinamica, idoneo a causare la

lesione discale diagnosticata nel prosieguo, né a provocare un peggioramento

durevole di uno stato preesistente. La precedente istanza ha pure escluso

l'ipotesi che l'evento del 18 giugno 2005 possa, se non avere provocato,

quantomeno avere reso manifesta l'ernia discale di cui è affetto K, con

conseguente obbligo di assunzione da parte dell'CO 1 della sindrome dolorosa

legata all'incidente, facendo notare che al momento in cui l'interessato è

rimasto vittima dell'infortunio, già era inabile al lavoro in misura completa

proprio a causa di disturbi alla colonna lombo-sacrale.

5.

5.1 Le considerazioni del Tribunale cantonale

sono convincenti e meritano tutela, il ricorrente non facendo valere elementi

di giudizio suscettibili di infirmare la pronunzia di prime cure. Ne segue che,

nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto, la richiesta

assunzione di accertamenti medici completivi non potendo trovare accoglimento,

poiché l'incarto contiene tutte le indicazioni necessarie ai fini decisionali (DTF 122 V 157 consid.

1d pag. 162 con riferimento)."

In una

sentenza U 194/05 del 25 ottobre 2006 il TFA aveva ricordato che:

"

(...)

E ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in

cui si volesse ammettere che l'infortunio in esame avrebbe scatenato l'ernia

discale, l'esisto del gravame non muterebbe nella sua sostanza. In assenza di

attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento

significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna

vertebrale (RAMI 2000 no. U 363, pag. 46; cfr. pure sentenza inedita del 4

giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c), la contusione lombare avrebbe

infatti comunque, in virtù della dottrina medica recepita da questa Corte,

cessato di produrre i propri effetti qualche mese (di norma sei o nove) dopo

l'insorgenza dell'evento traumatico (cfr. ad es. sentenze del 28 maggio 2004 in

re A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid.

4c, del 6 giugno 2001 in re A., U 401/00, del 29 dicembre 2000 in re F., U 199/00).

Di modo che anche in questa ipotesi, il rifiuto di assegnare prestazioni

assicurative con effetto retroattivo al 1° luglio 2003 (n.d.r.: l'infortunio

era avvenuto il 28 gennaio 2003) avrebbe potuto considerarsi legalmente

corretto. (...)"

Analoghe

considerazioni figurano in una sentenza 8C_412/2008 del 3 novembre 2008 nella

quale l'Alta Corte si è così espressa:

"

(...)

5.1.1 Es entspricht einer medizinischen

Erfahrungstatsache im Bereich des Unfallversicherungsrechts, dass praktisch

alle Diskushernien bei Vorliegen degenerativer Bandscheibenveränderungen

entstehen und ein Unfallereignis nur ausnahmsweise, unter besonderen

Voraussetzungen, als eigentliche Ursache in Betracht fällt. Als weitgehend

unfallbedingt kann eine Diskushernie betrachtet werden, wenn das Unfallereignis

von besonderer Schwere und geeignet war, eine Schädigung der Bandscheibe

herbeizuführen, und die Symptome der Diskushernie (vertebrales oder radikuläres

Syndrom) unverzüglich und mit sofortiger Arbeitsunfähigkeit auftreten. In solchen

Fällen hat die Unfallversicherung praxisgemäss auch für Rezidive und allfällige

Operationen aufzukommen (RKUV 2000 Nr. U 379 S. 192 E. 2a, U 138/99, mit

Hinweis auf das nicht veröffentlichte Urteil U 159/95 vom 26. August 1996, E.

1b, und medizinische Literatur; aus jüngster Zeit etwa: Urteile 8C_344/2008 vom

13. Oktober 2008,8C_637/2007 vom 11. August 2008, E. 2.2,8C_239/2007 vom 7.

August 2008, E. 5.3, und 8C_614/2007 vom 10. Juli 2008, E. 4.1.1).

5.1.2 Ist indessen die Diskushernie bei

degenerativem Vorzustand durch den Unfall nur aktiviert, nicht aber verursacht

worden, so hat die Unfallversicherung nur Leistungen für das unmittelbar im

Zusammenhang mit dem Unfall stehende Schmerzsyndrom zu erbringen (a.a.0.).

Solange der Status quo sine vel ante noch nicht wieder erreicht ist, hat der

Unfallversicherer diesfalls gestützt auf Art. 36 Abs. 1 UVG in aller Regel

neben den Taggeldern auch Pflegeleistungen und Kostenvergütungen zu übernehmen,

worunter auch die Heilbehandlungskosten nach Art. 10 UVG fallen. Demnach hat

die versicherte Person auch Anspruch auf eine - operative Eingriffe mit

einschliessende - zweckmässige Behandlung (vgl. Urteile U 351/04 vom 14.

Februar 2006, publ. in: ASS 2006 2 S. 14; U 266/99 vom 14. März 2000).

5.1.3 Nach derzeitigem medizinischen Wissensstand

kann das Erreichen des Status quo sine bei posttraumatischen Lumbalgien und

Lumboischialgien nach drei bis vier Monaten erwartet werden, wogegen eine

allfällige richtunggebende Verschlimmerung röntgenologisch ausgewiesen sein und

sich von der altersüblichen Progression abheben muss; eine traumatische

Verschlimmerung eines klinisch stummen degenerativen Vorzustandes an der

Wirbelsäule ist in der Regel nach sechs bis neun Monaten, spätestens aber nach

einem Jahr als abgeschlossen zu betrachten (Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts U 354/04 vom 11. April 2005, E. 2.2, mit Hinweisen auch

auf die medizinische Literatur).

5.2 Aufgrund der zahlreichen klinischen- und

Akten-Begutachtungen und dem Ereignis an sich steht fest, dass die nach dem

Unfall diagnostizierte Diskushernie L5/S1 von diesem nur ausgelöst und nicht

verursacht wurde. Auch wenn der Beschwerdeführer vor dem 24. Juni 2000 keine

Rückenbeschwerden hatte, wird seine Wirbelsäule als "vorgeschädigt"

und "übermässig verschleissverändert" beschrieben. Es handelt sich

daher um einen klassischen Fall, bei dem der natürliche Kausalzusammenhang

zwischen dem Unfall und den bleibenden Restbeschwerden nur für einen begrenzten

Zeitraum bejaht werden kann. Dem hat die Unfallversicherung Rechnung getragen,

indem sie ihre Leistungspflicht für die Dauer von zwei Jahren nach dem Ereignis

anerkannte. Der Beschwerdeführer wendet ein, die __________ habe mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit zu beweisen, dass der natürliche

Kausalzusammenhang auf diesen Zeitpunkt weggefallen sei, also der status quo

sine eingetreten sei. Wie in Erwägung 5.1 ausgeführt, hat die Rechtsprechung im

Falle traumatisch ausgelöster Diskushernien den konkreten medizinischen Beleg

des natürlichen Verlaufs durch eine richterliche Vermutung - die sich

ihrerseits auf die medizinische Literatur stützt - ersetzt. Demnach ist eine

traumatische Verschlimmerung eines klinisch stummen degenerativen Vorzustandes

an der Wirbelsäule in der Regel nach sechs bis neun Monaten, spätestens aber

nach einem Jahr, als abgeschlossen zu betrachten (E. 5.1.3 mit Hinweis). Der

Beschwerdeführer bringt nichts vor, was diese Vermutung vorliegend in Zweifel

ziehen würde. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

(...)"

Tale giurisprudenza è

stata ancora confermata con STF 8C_523/2009 del 1° ottobre 2009, consid. 2.2.,

e con STF 8C_638/2009 del 18 dicembre 2009, consid. 5.3.

In una sentenza

8C_677/2007 del 4 luglio 2008, pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1, il Tribunale

federale ha stabilito che non soltanto in caso di aggravazione traumatica di

uno stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale (8C_

Considerandi

326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna vertebrale

sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio occorre ammettere, in via di massima,

che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno. Ed ha ancora ricordato

che:

" (...)

2.3.2

Nach derzeitigem medizinischen Wissensstand

kann das Erreichen des Status quo sine bei posttraumatischen Lumbalgien und

Lumboischialgien nach drei bis vier Monaten erwartet werden, wogegen eine

allfällige richtunggebende Verschlimmerung röntgenologisch ausgewiesen sein und

sich von der altersüblichen Progression abheben muss; eine traumatische

Verschlimmerung eines klinisch stummen degenerativen Vorzustandes an der

Wirbelsäule ist in der Regel nach sechs bis neun Monaten, spätestens aber nach

einem Jahr als abgeschlossen zu betrachten (statt vieler: zuletzt Urteil

8C_326/2008 vom 25. Juni 2008, E. 3, sowie Urteil U 354/04 vom 11. April 2005,

E. 2.2, mit Hinweisen auch auf die medizinische Literatur).

(...)

6.1

Nicht näher in Erwägung gezogen hat das

kantonale Gericht dagegen die Möglichkeit, dass der Unfall bereits

vorbestandene, degenerativ bedingte Bandscheibenprobleme ausgelöst haben könnte.

Angesichts der unter E. 2.3.2 dargelegten Erfahrungstatsachen zum Erreichen des

Status quo sine bei einer traumatischen Verschlimmerung eines klinisch stummen

degenerativen Vorzustandes an der Wirbelsäule wäre indessen gegebenenfalls

ohnehin von einem zwischenzeitig erfolgten Wegfall einer Teilursache des

Unfalls auszugehen. Abgesehen davon spricht der Umstand, dass Dr. med.

H.________ erst rund eineinhalb Jahre nach dem Ereignis erstmals auf

Auffälligkeiten im Segment L5/S1 gestossen ist, ohnehin für die Annahme einer

erst nach dem Ereignis sich entwickelnden Diskushernie.

6.2

Die von der Beschwerdeführerin in diesem

Zusammenhang ins Zentrum gestellte Frage, ob der Unfall für einen erst nach dem

Ereignis sich entwickelnden degenerativen Prozess eine Teilursache darstelle,

ist ebenfalls zu verneinen. Wenn selbst bei einem erheblichen, vorbestehenden

degenerativen Wirbelsäulenleiden lediglich eine vorübergehende Verschlimmerung

von maximal einem Jahr die Regel ist (E. 2.2.3), ist nicht einzusehen, inwiefern

eine erst später erkannte Degeneration der Wirbelsäule ohne ausgewiesene

strukturelle Läsion noch in einem kausalen Zusammenhang zum Trauma stehen

könnte. Besondere Umstände, die vorliegend dennoch für eine solche Annahme

sprechen, sind keine auszumachen. Ob die Versicherte bereits kurze Zeit nach

dem Unfall neben den damals im Vordergrund gestandenen zervikalen tatsächlich

auch an lumbalen Beschwerden gelitten hat oder nicht, ist ohne Belang. Soweit

die Versicherte sodann das Urteil U 69/03 vom 7. April 2004 anruft, sah sich

darin das Gericht auf Grund divergierender, darüber hinaus unklarer oder auf

falschen Annahmen beruhender ärztlicher Aussagen ausser Stande, abschliessend

zu beurteilen, ob rund sechs Jahre nach einem Unfall anlässlich einer erneuten

Exacerbation von Nackenschmerzen erkannte Diskushernien auf der Höhe C4/5 und

C5/6 (ausnahmsweise doch) mit dem Unfall in Verbindung zu bringen seien und

wies deshalb die Angelegenheit für weitere Abklärungen an die Vorinstanz

zurück. Betroffen waren dort - anders als im vorliegenden Fall - mit C4/5 und

C5/6 Bereiche der Wirbelsäule, die nahe dem am Unfall primär im Mitleidenschaft

gezogenen Nacken lagen und es mangelte ebenso an einer den degenerativen

Prozess begünstigenden Konstitution. Dr. med. O.________ durfte demnach eine

Teilursächlichkeit des Unfalls für die rund sechs Jahre später vorgelegenen

Bandscheibenauffälligkeiten ohne nähere Erörterung ausschliessen.

(...)"

2.7

Dalle

tavole processuali emerge che il 27 settembre 2007 l’assicurato si è sottoposto

ad una prima RM lombosacrale, eseguita su incarico dell’CO 1 dal Dr. med. __________,

specialista FMH in radiologia, presso l’Istituto __________ di __________. Nel

suo rapporto del 27 settembre 2009 il Dr. __________ si è così espresso:

"

DATI CLINICI

Sindrome lombospondilogena sinistra con

irradiazione di tipo pseudo radicolare.

(...)

REFERTO

Rappresentazione di un voluminoso prolasso

discale originato dalla parte paramediana sinistra del disco intersomatico

L5-S1 e lussato verso craniale che oblitera buona parte del canale spinale.

La radice L5 è leggermente spostata verso caudale

ed è schiacciata contro il legamento giallo.

Vi sono contatti con il materiale erniato anche

da parte delle altre radici sacrali di sinistra e di S1 destro. Il bordo

superiore del sequestro discale si trova in contatto con una lieve protrusione

discale a base larga di L4-L5 che non causa ulteriori restringimenti.

Gli altri dischi intersomatici sono di aspetto normale, il cono terminale si

situa all’altezza del corpo vertebrale L1 e non si rilevano alterazioni delle

articolazioni sacro-iliache.

CONCLUSIONI

Grossa ernia discale paramediana sinistra lussata

verso craniale da L5-S1." (cfr. doc. 17)

Il

18.

febbraio 2008 è stata eseguita una seconda RM della zona della colonna

lombare, ancora su incarico dell’CO 1 e presso l’Istituto __________ di __________,

stavolta ad opera del Dr. med. __________, specialista FMH in radiologia. Nel

suo rapporto del medesimo giorno il Dr. __________ ha rilevato quanto segue:

"

REFERTO

Esame paragonato con il precedente di settembre

2007:

La grossa ernia ascendente del disco L5-S1 dal

lato sinistro è per la maggior parte scomparsa. Esiste ancora una piccola

sporgenza in contatto con l’origine di S1 sinistra ed indentando il plesso

epidurale (i 12, 13 se 8) ma la radice di S1 è completamente libera e presenta

un decorso regolare intra-/estraspinale.

In sede retro somatica di L5 persiste una

struttura ipointensa che delimita il sacco tecale antero-lateralmente dal lato

sinistro (i 8 se 8) e che corrisponde ad una struttura fibrosa residuale che

non esercita nessun effetto massa.

Lieve faccettopatia con piccolo versamento.

A livello L4-L5 situazione del disco invariata

con una discreta ernia trattenuta e rottura radiale dell’anello fibroso ed una

piccola sporgenza al polo inferiore anche trattenuta.

CONCLUSIONI

·

Spettacolare regressione dell’erniazione discale

descritta e documentata in precedenza. Persiste una piccola focalità che

lambisce l’origine di S1 sinistra e delle alterazioni fibrotiche peridurali

antero-laterali sinistra in sede retrosomatica di L5.

·

L’ernia trattenuta a livello L4-L5 è

stazionaria." (cfr. doc. 70)

L’11

marzo 2009 ancora il dr. __________ ha eseguito una terza RM della zona della

colonna lombare, stavolta su incarico del curante Dr. med. __________,

specialista FMH in medicina generale. Il sanitario dell’Istituto __________ di __________

ha espresso le seguenti considerazioni:

"

REFERTO

Nota erniazione discale lussata cranialmente

proveniente del disco di L5-S1 dal lato sinistro nel ‘07 (la massa visibile in

sede retrosomatica di L5 non era completamente dovuta a materiale discale ma

anche a componenti emorragiche).

L’erniazione è nettamente regredita sull’esame di

’08. In paragone con questo esame notasi una situazione di nuovo lievemente

migliorata nel senso che il contatto neuro discale con l’origine di S1 sinistra

è meno marcato sull’esame odierno però ancora presente (da paragonare i 11 se 8

con i 10 se 6). Persiste anche un ispessimento perite cale antero-lateralmente

invariato.

A livello L4-L5 ernia trattenuta con fessurazione

nell’anello fibroso, faccettopatia con versamenti e liscia indentazione sul

sacco tecale invariata (i 8 se 5 rispetto ad i 6 se 5).

Il disco L5-S1 sembra anche più cicatrizzato a

livello della rottura (i 12 se 8 rispetto ad i 11 se 6).

Faccettopatia invariata.

Regressione dell’osteocondriti L5-S1.

CONCLUSIONI

·

Rispetto all’esame di ’08 di nuovo una lieve

regressione dell’erniazione discale soprattutto per quanto concerne il contatto

diretto con S1 sinistro. Invariata l’erniazione discale a livello L4-L5 e la

faccettopatia agli due ultimi livelli." (cfr. doc. D)

2.8

Il 19

agosto 2009 __________, assicuratore di responsabilità civile del conducente

del veicolo che ha provocato l’incidente della circolazione stradale di cui è

stato vittima RI 1, ha commissionato ad __________ una perizia biomeccanica

volta a chiarire la dinamica dell’incidente. Nella sua presa di posizione del

22.

settembre 2009 il perito ing. __________, esperto tecnico in analisi di

incidenti, si è in particolare così espresso:

" (...)

Beteiligte Fahrzeuge: Opel Zafira 1,8

(in diesem sass der Geschädigte)

(...)

BMW 328i

(...)

Vorgang: VN

wollte mit seinem BMW 328 nach links in die bevorrechtigte Strasse einbiegen

und missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden Opel Zafira des AS.

Die stossbedingte Geschwindigkeitsänderung (Delta

V) des Opel Zafira 1,8 betrug 5 bis 8 km/h.

Stellungnahme:

Anhand des Unfallherganges, in Verbindung mit den

Schäden an beiden Fahrzeugen und dem Massenverhältnis der Fahrzeuge muss von

einer stossbedingten Geschwindigkeitsänderung des Opel Zafira 1,8 im Bereich

von 5 bis 8 km/h, weitgehend in seitlicher Richtung ausgegangen werden." (cfr. doc. 238)

Visto

il basso valore di variazione di velocità dovuta all’impatto – aspetto peraltro

non contestato dall’insorgente – secondo questo Tribunale l’incidente in

questione non costituisce un evento adeguato a provocare la fessurazione

dell’anello fibroso riscontrata attraverso le RM e quindi a considerare di

natura traumatica l’ernia discale lamentata dall’assicurato. Conformemente

all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, ripresa anche

nella costante prassi del Tribunale federale, in concreto bisogna dedurre che

l’infortunio occorso a RI 1 ha giocato un ruolo semplicemente scatenante,

rendendo manifesta un’ernia discale di natura degenerativa.

In

questo contesto va sottolineato che la perizia richiesta dal ricorrente

potrebbe essere istruita solamente in base ai medesimi dati e documenti che

hanno permesso ad __________ di eseguire la perizia biomeccanica agli atti.

Considerato l’esito con ogni probabilità identico o comunque molto simile di

un’eventuale ulteriore ricostruzione biomeccanica dell’incidente, questa Corte

sarebbe portata alle medesime conclusioni per quanto concerne la natura non

traumatica dell’ernia discale in questione. La perizia richiesta in sede di

ricorso si rivela dunque non necessaria.

In simili

condizioni non è nemmeno necessario procedere all’audizione del teste Dr. med. __________

postulata dall’assicurato (cfr. doc. I).

Al

riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U

349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa

R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo

2003.

nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo

1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

D’altro

canto, il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura

amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da

uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e

complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a

delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è

alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr.,

pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19

aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).

2.9

Anche per

quanto riguarda un eventuale peggioramento direzionale dell’ernia discale in

questione, questo Tribunale non può che confermare l’operato dell’assicuratore

LAINF.

Infatti

confrontando, conformemente alla STF 8C_412/2008 parzialmente riprodotta al

consid. 2.6., i referti e le conclusioni delle tre RM a cui l’assicurato si è

sottoposto, non è riscontrabile un peggioramento direzionale dell’ernia

lamentata dall’assicurato, al contrario.

A livello

L5-S1, in seguito alla RM del 18 febbraio 2008 il Dr. __________ conclude per,

citiamo, una “spettacolare regressione dell’erniazione discale descritta e

documentata in precedenza” (cfr. doc. 70), mentre la RM dell’11 marzo 2009

porta a concludere per un ulteriore, seppur lieve, miglioramento (cfr. doc. D).

A livello

L4-L5, invece, i referti delle due risonanze appena menzionate rilevano una

situazione stazionaria rispetto alla prima RM del 26 settembre 2007 (cfr. doc.

70, doc. D).

Il

sinistro dell’8 agosto 2007 ha quindi provocato un peggioramento solamente

transitorio di una situazione di ernia discale preesistente. L’CO 1 ne ha

tenuto conto riconoscendo le proprie prestazioni per circa due anni. Visto che,

in base alle attuali conoscenze in campo medico e come rilevato nella STF 8C_677/2007

citata al consid. 2.6., non soltanto in caso di aggravazione traumatica di uno

stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale, ma pure

in caso di alterazioni degenerative della colonna vertebrale sopraggiunte

soltanto dopo l'infortunio occorre ammettere, in via di massima, che un

rapporto di causalità non è più dato dopo un anno, nel caso concreto l’CO 1 era

legittimato a chiudere il caso in seguito all’ultima visita medica __________

del 5 ottobre 2009 (cfr. doc. 242).

La

decisione su opposizione del 1° febbraio 2010 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster