35.2010.15
Corretto l'importo fissato dall'assicuratore LAINF quale sovraindennizzo
8 luglio 2010Italiano19 min
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Numero d'incarto:
35.2010.15
Data decisione, Autorità:
08.07.2010, TCA
Titolo:
Corretto l'importo fissato dall'assicuratore LAINF quale sovraindennizzo
COMPENSAZIONE
SOVRAINDENNIZZO
art. 16 cpv. 2 LAINF
art. 68 LPGA
art. 69 LPGA
art. 69 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2010.15
cr/sc
Lugano
8 luglio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 marzo 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12
febbraio 2010 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 2
novembre 2006, RI 1 - dipendente della __________ in qualità di autista
internazionale e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO
1 - è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale avvenuto
nel tunnel autostradale del __________ (doc. 1).
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato una “frattura multiframmentaria del
perone distale a sinistra, lussazione dell’articolazione del Lisfranc del piede
sinistro con frattura dell’osso cuboide, frattura delle ossa cuneiformi I II e
III, frattura della parte distale del II e III metatarso, frattura prossimale
del III e IV metatarso; ferita lacero contusa sul malleolo mediale e sul
versante mediale della tibia prossimale” (doc. 4).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 23 ottobre 2008, l’assicuratore
LAINF ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 25% a
contare dal 1° ottobre 2008, nonché un’indennità per menomazione all’integrità
del 20% (doc. 115).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (120 e
122), l’CO 1, in data 27 gennaio 2009, ha parzialmente riformato la sua prima decisione, nel senso che il grado dell’invalidità è stato aumentato dal 25%
al 26% (doc. 132).
La
correttezza di questa decisione su opposizione è stata confermata dal TCA con
sentenza 35.2009.32 dell’8 marzo 2010, cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Dalle tavole
processuali emerge che l’assicurazione per l’invalidità ha assegnato a RI 1 una
rendita, limitatamente al periodo 1° novembre 2007-30 settembre 2008 (cfr. doc.
153).
1.4. In data 29
gennaio 2010, l’assicuratore infortuni ha comunicato all’assicurato che avrebbe
proceduto a compensare l’importo di fr. 30'361, corrispondente al
sovraindennizzo per il periodo 1 novembre 2007-30 settembre 2008, con gli
arretrati di rendita dell’assicurazione per l’invalidità (doc. 153).
Tale
provvedimento è stato integralmente confermato al termine della procedura di
opposizione (doc. 156).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 16 marzo 2010, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha
chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’importo del sovraindennizzo
venga ridotto a fr. 11'862.40, argomentando:
"
(…)
3. Nei fatti il calcolo del sovrindennizzo da parte della CO 1 per
Fatti
il periodo durante il quale RI 1 è stato posto a beneficio delle indennità
giornaliere non è corretto, ma si tratta di un escamotage per far rientrare nel
contesto di un supposto sovrindennizzo la riconsiderazione del guadagno
assicurato.
Considerandi
II diritto alla
rifusione dell'eventuale sovrindennizzo ed il relativo calcolo è retto
dall'art. 69 LPGA. II sovrindennizzo è calcolato in base alle prestazioni
legalmente dovute. Per quanto attiene la CO 1 esse sono le IG calcolate in
conformità all'art. 17 Lainf ed i relativi disposti di ordinanza che reggono la
definizione del guadagno assicurato.
Nel caso di specie
laCO 1 ha, nel corso degli anni, erogato le IG sulla scorta del guadagno assicurato calcolato sulla base del
salario fisso per 13 mensilità, aumentato dei due assegni familiari e delle
indennità per spese.
Quantunque la
decisione relativa alla fissazione delle IG e per converso alla determinazione
del guadagno assicurato non figuri in una decisione formale con tanto di
rimando alla possibilità di aggravarsi, essa è pur sempre stata decisa in modo
formale, riconoscibile al punto che, stante il tempo trascorso, la medesima è
ormai abbondantemente cresciuta in giudicato. In altri termini la decisione in
punto alla fissazione del guadagno assicurato e quindi circa l'ammontare
dell'indennità giornaliera può essere oggetto esclusivamente di un rimedio
straordinario di diritto, nella forma del riesame o della revisione.
In tale contesto il
tentativo della CO 1 di ricalcolare il sovrindennizzo facendo propri dei dati
diversi da quelli consegnati in altre decisioni formali cresciute in giudicato
è improponibile. In effetti ciò corrisponde a rimettere in discussione una
decisione già assunta.
Nel caso di specie
non é neppure necessario accertare se i presupposti di un rimedio straordinario
di diritto siano o meno dati. In effetti laCO 1 non ne richiede l'applicazione. Nel corso delle numerose
prese di posizione al riguardo (diritto d'audizione del 17.12.2009, decisione
formale del 12.1.2010 e quindi decisione su opposizione qui avversata) laCO 1
non ha mai invocato il riesame o la revoca della propria decisione. Si è
limitata ad applicare dei dati errati al proprio calcolo del sovrindennizzo.
Codesto Tribunale
non può applicare d'ufficio una revisione o un riesame ad una decisione, senza
che l'amministratore o l'amministrato se ne avvalgano. Il senso e la lettera del disposto di cui all'art. 52 LPGA non
lascia spazio a dubbi.
Per completezza, e
per non lasciare nulla al caso, esaminiamo i presupposti della revisione e del
riesame.
4.
In concreto si tratta a sapere se nel caso di specie sia
possibile o meno dar seguito ad una revisione, rispettivamente ad una domanda
di riesame.
Va detto che non vi
sono i presupposti per un riesame giacché la situazione sulla quale la CO 1
vorrebbe fondarsi, erano già noti in modo incontrovertibile e patente sin
dall'inizio.
Neppure
vi sono i presupposti per una revisione giacché la situazione nel frattempo non
è mutata.
La circostanza che
si tratti di un errore grave è ipotesi alquanto balzana. Alla luce di quanto riferito
nel contesto delle altre procedure ricorsuali riproposte, è stato proposto e
riproposto che l'indennizzo corrisposto era inusitatamente elevato e che nei
fatti corrispondeva ad un salario. Il medesimo avrebbe dovuto essere
conteggiato quale spesa per vitto ed alloggio ai sensi dell'art. 11 OAVS e non
diversamente, espressamente richiamato dai disposti di legge applicabili in
concreto nel contesto Lainf e non altrimenti. Non è comunque mai stato
sostenuto che si sia trattato di un errore. E' difficile immaginare che ciò
fosse alla luce di un chiaro ed intellegibile annuncio di infortunio come
quello proposto all'atto 1. dell'incarto CO 1 del signor RI 1.
5.
Ne discende che il calcolo del sovrindennizzo si presenta come
segue:
posta di danno
dare
Avere
Guadagno presumibile
2.11.2006
- 31.12.2006
[(fr.
4'470.00 + fr. 366.00 + fr. 800.00) x 12 + fr. 4'470.00] x 365gg. X 60gg.
11'852.40
Guadagno
presumibile 2007
[(fr.
4'470.00 + fr. 366.00 + fr. 800.00) x 12 + fr. 4'470.00] x 1.008 *)
72'678.80
Guadagno presumibile
2.11.2008
- 30.9.2008
{[(fr.
4'470.00 + fr. 366.00 + fr. 800.00) x 12 + fr. 4'470.00] x 1.008*) } x
1.
**) : 12 x 9
56'525.95
IG CO 1
corrisposta 4.11.2006 – 30.9.2008
110'002.80
Rendita
AI corrisposta al 30.9.2008
42'361.00
Totali
parziali
141'057.15
152'363.80
Sovrindennizzo
11'862.40
*) aumento salariale congiunturale della 0,8% per il 2007
**) aumento salariale congiunturale del 3,7% nel 2008
Pertanto il sovrindennizzo risulta essere di fr. 11'862.40 e non
di fr. 31'819.30, come richiesto dalla CO 1 nella propria decisione
avversata." (Doc. I)
1.6
L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7
In data 14
maggio 2010 il patrocinatore dell’assicurato si è riconfermato nel proprio
allegato ricorsuale, evidenziando che “in tutti i casi l’indennizzo mensile di
fr. 800.00 versato dal datore di lavoro rappresentava, quantunque destinato ai
pasti fuori casa, un guadagno effettivo giacché gli permetteva comunque di
nutrirsi ed è riconosciuto come detti indennizzi assurgano per lo più a degli
effettivi redditi” (doc. V).
1.8
Con scritto
del 1° giugno 2010 l’assicuratore LAINF convenuto si è riconfermato nelle
proprie allegazioni e conclusioni, rilevando che “le affermazioni di
controparte relative al salario effettivo debbono essere documentate e sono qui
contestate: non si può infatti sostenere solo quando fa comodo che l’importo destinato
ai pasti costituisca un reddito, mentre quando si tratta di pagare va benissimo
considerarlo un rimborso spese” (doc. VII).
Queste
considerazioni dell’assicuratore infortuni sono state trasmesse all’assicurato
(doc. VIII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2
Per quanto
riguarda il calcolo del sovraindennizzo in relazione al concorso fra le
indennità giornaliere LAINF e la rendita AI, il TCA osserva quanto segue.
Giusta
l’art. 68 LPGA, le indennità giornaliere sono cumulabili con le rendite di
altre assicurazioni sociali, salvo sovraindennizzo.
La
riserva relativa al sovraindennizzo, contemplata all’art. 68 LPGA, si riferisce
all’ordinamento ancorato all’art. 69 LPGA.
A norma
dell’art. 69 cpv. 1 LPGA, il concorso di prestazioni delle varie
assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente
diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le
prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in
base all’evento dannoso.
Vi è sovraindennizzo se le
prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l’assicurato
è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato, incluse le
spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di
reddito subite da congiunti (cpv. 2).
Le prestazioni pecuniarie
sono ridotte dell’importo del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le
rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e
dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e
per menomazione dell’integrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto
del valore della corrispondente rendita (cpv. 3).
L’art. 69
LPGA, come già era del resto il caso per l’art. 40 vLAINF, persegue lo scopo di
impedire il sovraindennizzo (cfr. DTF 121 V 132).
Si é in
presenza di un sovraindennizzo quando le prestazioni corrisposte
all’interessato da parte d’assicuratori sociali diversi, lo pongono in una
situazione economica migliore rispetto a quella che sarebbe stata la sua se non
fosse sopraggiunto l’evento assicurato (A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 236s.).
In questo
ordine di idee, l’art. 51 cpv. 3 OAINF precisa che il guadagno di cui
l’assicurato é presumibilmente privato corrisponde a quello da lui conseguibile
se non avesse subito il danno (determinante é, peraltro, il reddito lordo,
ovverosia il reddito esistente prima della deduzione dei premi e contributi
afferenti ad assicurazioni sociali - cfr. A. Maurer, op. cit., p. 538; Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 157).
Per
stabilire il guadagno a cui fa riferimento l’art. 51 cpv. 3 OAINF, é necessario
partire da una completa capacità lucrativa e dal corrispondente guadagno. Da
ciò, si devono, tuttavia, ancora detrarre gli introiti effettivamente realizzati
mettendo a frutto la parziale capacità lavorativa, rispettivamente, lucrativa.
Non vanno, invece, dedotti quegli introiti che l’assicurato potrebbe realizzare
valorizzando la sua residua capacità lavorativa, così come si deduce dal tenore
dell’art. 51 cpv. 3 seconda frase OAINF (“Si prende in considerazione il
reddito effettivamente realizzato”).
In
particolare, così come si evince dall’art. 68 LPGA, il divieto di
sovraindennizzo si applica se esiste concorso fra indennità giornaliere e una
rendita (per quanto attiene al diritto previgente, cfr. DTF 121 V 132 consid.
2b, 117 V 395 consid. 2b, 115 V 279 consid. 1c e riferimenti; A. Maurer, op.
cit., p. 537; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 156; cfr., pure, Messaggio
18.
agosto 1976 del Consiglio federale per una legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni, cifra 403.34 ad art. 40 del disegno di legge).
Conformemente
alla giurisprudenza federale elaborata in relazione all’art. 40 vLAINF (cfr.
DTF 117 V 394) – valida comunque anche dopo l’entrata in vigore della LPGA –
per la determinazione del sovraindennizzo, si deve operare un calcolo globale.
Al
sistema del calcolo globale è attribuita la priorità rispetto al principio
della congruenza temporale.
Sapere se
le indennità giornaliere vanno ridotte (art. 69 cpv. 3 prima frase
LPGA), rispettivamente, se quelle versate di troppo possono essere richieste in
restituzione (art. 25 LPGA), va stabilito in base ad un conto globale per tutta
la durata di percezione delle indennità giornaliere (DTF 117 V 394 consid. 3b).
Secondo la RAMI 2000 U 376, p. 182, il calcolo globale deve essere operato unicamente dopo la fine della
corresponsione delle indennità giornaliere.
Il
periodo di computo determinante per il calcolo globale ha inizio con la nascita
del diritto all'indennità giornaliera (STFA del 21 marzo 2003 nella causa S., U
367/01, consid. 6 e STFA dell'8 novembre 1991 nella causa G., U 15/91).
2.3
In concreto,
essendo confrontati ad un concorso fra le indennità giornaliere LAINF e la
rendita di invalidità assegnata dall’AI, prestazioni entrambe riconosciute a
dipendenza delle conseguenze del danno alla salute riportato in occasione
dell’incidente della circolazione del 2 novembre 2006, tornano applicabili gli
articoli 68 e 69 LPGA (cfr. la dottrina e la giurisprudenza menzionate al
consid. 2.2.).
Come già
indicato al considerando precedente, il periodo di computo determinante per il
calcolo globale ha inizio con la nascita del diritto all'indennità.
Giusta l'art.
16.
cpv. 2 prima frase LAINF, il diritto all'indennità giornaliera nasce
il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio.
Se ne
deduce che, in casu, il periodo determinante va dal 5 novembre
2006.
al 30 settembre 2008, data dopo la quale è cessato il diritto alle
indennità giornaliere (cfr. doc. 102).
Dal
conteggio prodotto dall’CO 1 si evince che, durante il periodo determinante, il
guadagno di cui l'assicurato è stato presumibilmente privato ammonta a fr. 121’732.50
(doc. A).
Per
quanto concerne “il guadagno di cui l’assicurato è stato
presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato” ai sensi
dell’art. 69 cpv. 2 LPGA, dalla decisione formale del 29 gennaio
2010.
si evince che l’assicuratore LAINF ha proceduto alla determinazione dello
stesso sulla base di quanto indicato dallo stesso datore di lavoro
dell’interessato (doc. 154, p. 1: “Il presumibile è stato calcolato sulla base
dei dati fornitici dal datore di lavoro senza tenere in considerazione
l’importo di fr. 800.-- mensili trattandosi di rimborso spese”).
Nella
decisione su opposizione del 12 febbraio 2010, l’assicuratore infortuni ha
ribadito di avere interpellato il datore di lavoro dell’interessato, il quale,
in data 7 gennaio 2010, ha attestato che, senza l’infortunio, l’assicurato sia
nel 2007 che nel 2008 avrebbe percepito un salario complessivo di fr. 58'890.--(doc.
A).
L’assicurato
ha contestato l’importo preso in considerazione dall’assicuratore LAINF quale
guadagno presumibile senza l’infortunio, poiché a suo parere non tiene conto,
da un lato, degli aumenti salariali congiunturali e, dall’altro, di quanto
versato dalla ditta a titolo di rimborso spese.
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA non può che condividere la soluzione
dell’amministrazione, per i motivi qui di seguito esposti.
Questo
Tribunale rileva, innanzitutto, che la questione relativa all’eventuale computo
o meno, nel calcolo del guadagno presumibile dell’interessato, del rimborso
spese versato dal datore di lavoro è già stata risolta da questo Tribunale
nella sentenza 35.2009.32 dell’8 marzo 2010, cresciuta incontestata in
giudicato.
In
quell'occasione il TCA ha già confermato la correttezza dell’importo di fr.
58'890.-- preso in considerazione dall’assicuratore infortuni quale salario
determinante, senza tenere conto dell’ulteriore importo di fr. 800.- al mese.
Tale ammontare, infatti, rappresenta un rimborso spese non soggetto all’AVS e,
di conseguenza, non può essere considerato nel computo del guadagno
presumibile.
Quanto,
invece, alla questione relativa al presunto mancato adeguamento dell’importo
del guadagno presumibile calcolato dall’amministrazione agli aumenti salariali
congiunturali, il TCA rileva che, come correttamente indicato dall’assicuratore
infortuni nella decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha
determinato il guadagno presumibile dell’assicurato per il 2007 e per il 2008
sulla base di quanto indicato dallo stesso datore di lavoro, rispondendo ad
un’esplicita richiesta in tal senso da parte dell’assicuratore LAINF (cfr. doc.
129a e 147).
Dalla
documentazione agli atti, emerge che l’assicurato, nel 2006, aveva percepito un
salario di fr. 58'110.-- (cfr. doc. 105).
Chiamato
dall’assicuratore infortuni ad indicare quale sarebbe stato, qualora non fosse
sopraggiunto l’infortunio, lo stipendio dell’interessato, nel 2008, il datore
di lavoro, ditta __________ Sagl, con messaggio di posta elettronica del 21
ottobre 2008, ha comunicato che l’assicurato, lavorando al 100%, avrebbe potuto
guadagnare fr. 58'890.-- (cfr. doc. 129a).
Inoltre,
con un ulteriore messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2010, in risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte dell’assicuratore LAINF (cfr. doc. 146),
la ditta __________ Sagl ha indicato che, nel 2007, l’assicurato, se non avesse
subito l’infortunio e avesse potuto svolgere la sua attività lavorativa al
100%, avrebbe percepito un salario di fr. 4’907.50 mensili (comprensivi di
tredicesima), pari a fr. 58'890.-- annuali (cfr. doc. 147).
Pertanto,
alla luce delle risposte fornite dal datore di lavoro dell’assicurato, è a
giusta ragione che l’assicuratore infortuni ha quantificato in fr. 58'890.-- il
guadagno presumibile senza l’infortunio per gli anni 2007 e 2008 dell’interessato.
Come correttamente indicato dall’assicuratore LAINF nella decisione su
opposizione impugnata, infatti, “non può essere proceduto ad un indennizzo al
rincaro rispettivamente ad un indennizzo al rincaro superiore a quanto
enunciato dalla ditta e quindi mettere l’assicurato in una situazione migliore rispetto
a quella che sarebbe stata la sua se egli non fosse stato inabile al lavoro a
causa dell’infortunio” (doc. A).
Di
conseguenza, RI 1 avrebbe conseguito, senza l'infortunio, nel 2006, un salario
giornaliero lordo pari a fr. 171.25 e nel 2007-2008 di fr. 174.49, come
ritenuto dall’assicuratore LAINF (cfr. doc. 150).
Il
guadagno di cui l'assicurato è stato presumibilmente privato durante il periodo
determinante ammonta, secondo l’CO 1, a fr. 121'732.50, ossia fr. 10'275.--
per il 2006 (fr. 58'110.-- : 365 x 60 + gli assegni familiari pro rata
tempore), fr. 63'690.-- per il 2007 (fr. 58'890.-- + gli assegni familiari) e
fr. 47’767.50 per il 2008 (fr. 58'890.-- : 12 x 9 mesi più gli assegni
familiari pro rata tempore).
In
realtà, esso ammonterebbe a fr. 121'218.75, dato che - fermo restando la
correttezza degli importi del 2007 (fr. 63'690.--) e del 2008 (fr. 47’767.50) -
il guadagno di cui l'assicurato è stato presumibilmente privato durante il 2006
è di fr. 9'761.25 (corrispondente a fr. 171.25 x 57 giorni) e non di fr.
10'275.-- (corrispondente a fr. 171.25 x 60 giorni) come invece calcolato
dall’amministrazione, siccome, per determinare il guadagno presumibile, occorre
partire dal 5 novembre, e non dal 2 novembre 2006 (cfr., in proposito, la già menzionata
STFA del 21 marzo 2003 nella causa S., consid. 7.2.3).
Pertanto,
vi sarebbero gli estremi per procedere ad una reformatio in pejus della
decisione su opposizione impugnata.
Il TCA può
infatti, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del
ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e
averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 11b
della Legge di procedura per le cause davanti al TCA; art. 61 cpv. 1 lett. d
LPGA; DTF 122 V 166).
Questa
Corte, tuttavia, considerata l’esigua differenza, rinuncia ad effettuare una reformatio
in pejus, visto che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA del 21
settembre 2005 nella causa C., U 16/05; STFA del 23 giugno 2003 nella causa A.,
U 192/02; STFA del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02; STFA del 2 giugno
2003.
nella causa Service de l'emploi du canton VD c/ G., C 119/02; STFA del 17
giugno 2003 nella causa R., H 313/01; DTF 119 V 249).
Durante
lo stesso periodo, l'insorgente ha percepito le seguenti prestazioni:
- indennità
giornaliere LAINF fr. 110'002.80
- rendita
di invalidità AI fr. 42'361.--
T
o t a l e fr.
152'363.80
===========
donde un
sovraindennizzo pari a fr. 30'631.30, come deciso dall’assicuratore
infortuni convenuto.
Il
capoverso 2 dell’art. 69 LPGA prevede che vi è sovraindennizzo se le
prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l'assicurato
è stato presumibilmente privato in seguito all'evento assicurato, incluse le
spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di
reddito subite da congiunti.
Il
legislatore, per le spese supplementari, ha così scelto un criterio "di
apertura". Di principio, esclusi sono soltanto quei costi altrimenti
coperti, relativamente ai quali entrano in considerazione unicamente le
prestazioni assicurative sociali. Le spese di cura e di assistenza
rappresentano certo una grande fetta di queste spese supplementari, senza che
ciò impedisca la presa a carico di ulteriori costi.
Sempre in
relazione all'art. 69 cpv. 2 LPGA, la Giudice federale S. Leuzinger-Naef ha
precisato che il legislatore ha lasciato ai tribunali il compito di definire
cosa, nei casi di specie, può essere ritenuta spesa supplementare (cfr. S.
Leuzinger-Naef, Die Leistungskoordination gemäss Art. 63-71 ATSG, in R.
Schaffhauser/U. Kieser (Hrsg.), Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG), Schriftenreihe des Instituts für
Rechtswissenschaft und Rechtspraxis Universität St. Gallen, Band 15, p. 187).
Nell’evenienza
concreta, RI 1 non ha fatto valere che l’evento infortunistico di cui è rimasto
vittima, gli avrebbe cagionato delle spese non altrimenti coperte, né,
tantomeno, che i suoi congiunti avrebbero subito delle diminuzioni di reddito a
causa dello stesso infortunio.
In queste
condizioni, è a ragione che l’Istituto assicuratore convenuto ha quantificato
l’importo del sovraindennizzo in
fr. 30’631.30.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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