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Decisione

35.2010.23

Caduta da scooter con varie contusioni a gomito, spalla e ginocchio sinistri. Nesso causale estinto, raggiungimento dello status quo sine. L'infortunio, di grado medio al limite di quelli leggeri, non

30 agosto 2010Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio

2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo

1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

D’altro

canto, il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura

amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da

uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e

complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a delle

conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è alcun

indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr., pure,

STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19 aprile

2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).

2.10. Per quanto

concerne l’affermazione dell’insorgente, secondo cui le lesioni da lui subite

sono idonee a dar origine a disturbi psichici e pertanto un nesso di causalità

adeguata sarebbe dato (cfr. doc. I), il TCA rileva quanto segue.

A

proposito della causalità naturale, agli atti risultano due certificati medici

del Dr. __________. In entrambi gli attestati lo specialista in psichiatria e

psicoterapia ha rilevato che l’incidente, visto a posteriori, ha di fatto

slatentizzato un profondo disturbo psichico. Sulla scorta di questa

considerazione sussiste, a mente del Dr. __________, un nesso causale tra

l’incidente e la patologia psichica riscontrata (cfr. doc. 140, doc. 150).

Tale

questione non deve essere ulteriormente approfondita del TCA, in quanto non è

comunque realizzato il presupposto della causalità adeguata.

Nell’apprezzamento

dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno

considerati unicamente i postumi infortunistici di natura organica (cfr. RAMI

1999 U 341, p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

D’altro

canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la

giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e non il

modo in cui esso è stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29 consid.

5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).

Nel

valutare l’adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla

classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente (cfr. consid. 2.6.).

Nel caso

concreto l’assicurato, il 12 novembre 2008, è caduto a terra col proprio

scooter senza l’influsso di altre persone o veicoli o di qualsivoglia ostacolo

sulla carreggiata (cfr. doc. 1).

Alla luce

della dinamica dell’incidente e del fatto che il ricorrente ha riportato semplici

contusioni al gomito, alla spalla e al ginocchio sinistri, e considerando

inoltre che egli si è potuto recare da solo al pronto soccorso dell’Ospedale __________

di __________ (cfr. doc. 1, doc. 12, doc. 51), l’infortunio occorso a RI 1 deve

essere classificato fra gli infortuni di grado medio al limite di quelli

leggeri o insignificanti.

Considerandi

A titolo

di confronto, questo Tribunale ricorda che il TF ha ritenuto di grado medio

(senza essere classificato al limite della categoria degli eventi gravi)

l’infortunio occorso ad un assicurato che, mentre circolava con la propria

motocicletta su una strada principale in condizioni di forte pioggia, entrò in

collisione frontale ad una velocità di 60-70 km/h con un’autovettura che gli aveva tagliato la strada; la violenza della collisione fu tale che

l’assicurato, in stato di elevata dispnea, fu intubato sul luogo dell’incidente

ed elitrasportato all’ospedale. In quell’occasione l’Alta Corte ha ammesso il criterio

della particolare spettacolarità. Considerato però che l’infortunio non ha

avuto conseguenze durature, la spettacolarità dell’incidente non è stata

comunque ritenuta tanto particolare da essere, da sola, idonea a provocare

disturbi psichici di rilevante durata ed intensità. L’infortunio è stato

ritenuto di grado medio, senza essere classificato al limite della categoria

degli eventi gravi (STF U 78/07 del 17 marzo 2008, consid. 5).

Anche di

grado medio e non al limite della categoria degli eventi gravi è stato

considerato l’infortunio occorso ad un motociclista che stava utilizzando, ad

una velocità di circa 50 km/h, la corsia riservata al trasporto pubblico per

superare dalla parte sinistra una colonna di veicoli fermi, quando

un’autovettura uscì improvvisamente dalla colonna, provocando il tamponamento

da parte del centauro, il quale si procurò due fratture al femore destro. Pure

in questo caso il TFA non ha ritenuto soddisfatto il criterio della particolare

spettacolarità dell’incidente (STFA U 115/05 del 14 settembre 2005, consid.

2.4

).

Del

medesimo livello di gravità (medio e non al limite della categoria degli eventi

gravi) è stato ritenuto l’infortunio occorso ad un’assicurata la cui moto si

scontrò con un camion, si incastrò sotto il paraurti anteriore dell’automezzo e

fu spinta, con l’assicurata ancora in sella, per oltre nove metri. L’assicurata

si procurò una lussazione all’anca, una frattura del bacino, un’abrasione alla

gamba sinistra e varie contusioni. Anche in questo caso il criterio della

particolare spettacolarità dell’incidente non è stato ritenuto idoneo a

provocare, da solo, i disturbi psichici lamentati dall’assicurata (STFA U 88/01

del 24 dicembre 2002, consid. 3.3.2.).

Infine, il TF

ha giudicato della stessa rilevanza (grado medio e non al limite della

categoria degli eventi gravi) l’infortunio occorso ad un assicurato che si era

procurato una frattura trasversale al femore dopo essersi scontrato, a bordo

della propria motocicletta, con un’autovettura. Anche in questo caso l’Alta

Corte non ha ritenuto una particolare spettacolarità dell’incidente (STF

8C_949/2008 del 4 maggio 2009, consid. 4.1. e 4.2.1.).

Il

giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.2..

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di

più criteri (cfr. consid. 2.6.3.).

In

concreto, in considerazione del fatto che i disturbi lamentati dal ricorrente,

non avendo potuto trovare sufficiente correlazione sul piano oggettivo, non

erano più in relazione di causalità naturale a partire dall’11 maggio 2009 con

il sinistro del 12 novembre 2008, non vi sono criteri che potrebbero

eventualmente entrare in linea di conto.

Non si

può infatti ritenere particolarmente drammatico l’evento subito

dall’assicurato, ed anche volendo ritenerlo tale, ciò non basterebbe per

ammettere il nesso di causalità adeguata, visto che tale criterio non sarebbe

in ogni caso realizzato in modo particolarmente incisivo (cfr. la sentenza U

78/07 del 17 marzo 2008, consid. 5).

Nemmeno

gli altri criteri (cfr. consid. 2.6.3.) sono realizzati.

L’assicurato

non ha lamentato lesioni che, per gravità o particolare caratteristica,

risultino idonee, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici. Non è

data una durata eccezionalmente lunga della cura medica, infatti l’assicurato è

stato dichiarato totalmente abile al lavoro già dall’11 maggio 2009. Non è

riscontrabile né un grado, né una durata particolare dell'incapacità lavorativa

dovuta alle lesioni fisiche. Né la cura medica, nel caso concreto, è stata

errata aggravando notevolmente gli esiti dell’infortunio. Non è stato rilevato

un decorso sfavorevole della cura o complicazioni rilevanti, né sono

oggettivabili dei disturbi somatici persistenti.

Alla luce

di tutto quanto esposto, il TCA non può che confermare la decisione su

opposizione del 10 marzo 2010 emanata dalla CO 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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