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Decisione

35.2010.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 febbraio 2012Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i sanitari del __________ hanno dichiarato che il disturbo da dolore cronico é

insorto in ragione della persistenza dei dolori imputabili alla CRPS e che esso

si é però rafforzato nel prosieguo a causa dei tratti di personalità dipendente

dell’assicurata, i quali sono preesistenti al sinistro in discussione

(cfr. doc. XXI, p. 73). Anche il disturbo da dipendenza é stato ritenuto

verosimilmente preesistente, ma peggiorato dal trattamento analgesico che si é

reso necessario a seguito del sinistro (cfr. doc. XXI, p. 68). Al riguardo,

questo Tribunale rileva che il fatto che il disturbo da dolore cronico e la sindrome

da dipendenza siano solo in parte conseguenza dell’infortunio, é irrilevante.

In effetti, conformemente alla giurisprudenza, l’esigenza di un nesso di

causalità naturale è adempiuta quando si può ammettere che, senza l’evento

infortunistico, il danno non si sarebbe prodotto oppure non sarebbe insorto

allo stesso modo. Non è comunque necessario che l’infortunio rappresenti la

causa unica o immediata del danno: è sufficiente che il sinistro, associato

eventualmente ad altri fattori, abbia provocato il danno - fisico o psichico -

alla salute, ovvero che si presenti come la conditio sine qua non di

quest’ultimo (cfr. STF 8C_380/2011 del 20 ottobre 2011 consid. 4.1; DTF 129 V

177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1; J.-M. Frésard/M.

Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, p. 865 nota 79; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51).

Con le

proprie osservazioni sulla perizia giudiziaria, il dott. F. von Orelli, medico

curante, ha messo in dubbio in particolare che l’assicurata presenti delle

preesistenze sul piano psichico (cfr. doc. C, p. 3: “Nella perizia presente non

si trovano quindi elementi psichiatrici preesistenti che potrebbero essere la

(con-) causa dell’evoluzione negativa nel caso della signora Brandinu.”).

Oltre al

fatto che, in quanto specialista in medicina interna, il dott. von Orelli non

può essere ritenuto come particolarmente qualificato a pronunciarsi nella

materia che qui interessa, di modo che il suo parere non appare suscettibile di

inficiare la validità dell’approfondita valutazione dello psichiatra dott. R.

Marelli, il TCA osserva che la questione da lui sollevata é di per sé ininfluente

nella misura in cui, secondo la giurisprudenza citata in precedenza, una causalità

parziale già basta per impegnare la responsabilità dell’assicuratore LAINF.

In

esito alle considerazioni che precedono, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2

e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che i disturbi psichici denunciati dalla ricorrente

costituiscono una (seppur parziale) conseguenza naturale dell’infortunio del

20 agosto 2004.

2.11. Si tratta ora

di esaminare se la problematica psichica rappresenta una conseguenza (anche)

adeguata dell’evento traumatico assicurato.

In questo

contesto, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell'infortunio

occorso all’insorgente.

La

dinamica dell’evento del 20 agosto 2004 non è mai stata oggetto di discussione

tra le parti: in vacanza in __________, RI 1 é caduta dalle scale e ha

riportato la frattura del processo stiloide radiale del polso sinistro. Le

cure, dapprima ricevute presso il Presidio ospedaliero di __________, sono

state conservative (in un primo tempo con una stecca palmare, successivamente con

un gesso circolare, tenuto globalmente per una quarantina di giorni). In data

14 novembre 2004, il dott. __________ ha attestato che la sua paziente soffriva

di un morbo di Sudeck all’avambraccio sinistro, sviluppatosi durante il porto

del gesso (cfr. doc. 11).

Secondo

la giurisprudenza, una normale caduta oppure scivolata va generalmente

classificata tra gli infortuni leggeri con la conseguenza che l’adeguatezza del

nesso causale tra il sinistro e i disturbi psichici deve essere senz’altro

negata (DTF 115 V 133 consid. 6a). Sono per contro stati classificati nella la

categoria intermedia propriamente detta sino a quella medio-grave, gli

infortuni in cui l’assicurato é caduto da un’altezza di più metri riportando

importanti lesioni oppure fratture (per una panoramica sulla giurisprudenza in

materia di cadute, si veda la RAMI 1998 U 307 p. 449 consid. 3a). È stato

infine classificato fra gli infortuni di media gravità al limite della

categoria inferiore, il sinistro in cui un assicurato ha perso l’equilibrio, é

caduto da un’impalcatura alta 1,2 metri e ha riportato una frattura calcaneare

(cfr. RAMI 1998 U 307 p. 449). Il TFA ha deciso in questo stesso senso

trattandosi della caduta di un operaio attraverso un lucernario con contusione

dell’anca destra e distorsione del ginocchio destro, della caduta su una scala

con una lieve frattura dislocata del setto nasale e grave commotio cerebri

(STFA U 141/92 del 19 settembre 1994), nonché della caduta sulla soglia della

porta con contusione dorsale e sospetta compressione vertebrale (DTF 123 V

137).

Alla luce

di questa giurisprudenza, l’infortunio occorso a RI 1 non può essere

classificato né tra quelli leggeri o insignificanti, come lo pretende

l’amministrazione, né tra quelli della categoria intermedia propriamente detta,

come invece lo sostiene la ricorrente (cfr. doc. I, p. 11). Si tratta, a mente

di questa Corte, di un infortunio di grado medio al limite della categoria

Considerandi

degli infortuni o insignificanti (in questo senso, si veda pure la STFA U

243/06 e U 251/06 del 23 novembre 2006).

In tale

eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid.

2.6.3

. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un

fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento

di più criteri (cfr. consid. 2.6.4.). In una sentenza 8C_897/2009 del 29

gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il TF ha

ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al

limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro dei

sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del

nesso causale adeguato.

Preliminarmente,

va osservato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in

materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di

natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

D’altro

canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la

giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e

non il modo in cui esso é stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29

consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).

In sede

di risposta di causa, l’amministrazione ha ammesso l’adempimento del criterio

dei disturbi somatici persistenti (“Il criterio relativo alla persistenza dei

dolori é invece ammissibile, in quanto la malattia di Sudeck, che é considerata

una complicanza della cura, é fonte di dolori.”), mentre ha negato la

realizzazione dei restanti, posto che “… i disturbi psichici hanno manifestato

molto presto un’influenza preponderante sull’evoluzione dello stato di salute

dell’assicurata.” (doc. V, p. 3).

L’evento

occorso all’insorgente non risulta particolarmente drammatico, né spettacolare

(al riguardo, si veda pure il doc. XXI, risposta al quesito n. 7.1.8.).

D’altro

canto, questa Corte non ritiene che quella riportata dalla

ricorrente - una frattura del processo stiloide radiale del polso sinistro -,

costituisca una lesione organica grave o particolarmente idonea a provocare

un'elaborazione psichica abnorme.

Nessun

elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la

presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti

dell’infortunio. Del resto, i periti giudiziari hanno confermato che la cura

iniziale della frattura é stata eseguita conformemente alle regole dell’arte

medica e spiegato, illustrandone diffusamente le ragioni, che il morbo di

Sudeck non ha verosimilmente nulla a che vedere con il trattamento applicato (cfr.

doc. XXI, risposta al quesito n. 7.1.6.).

Il TCA

ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica dipendente

dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga. Per ammettere

l’adempimento di questo criterio, é necessaria una cura medica continua che

presenti una certa conformità a un piano mirante a migliorare lo stato di

salute (RAMI 2005 U 549 consid. 5.2.4 e riferimenti). Un trattamento che serve

unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di

principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03

dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid.

7.

). Nel caso di specie, dalle carte processuali emerge che - per quanto

dipendente dalla patologia somatica -, la cura medica, in primo luogo la

somministrazione di derivati dalla morfina, ha avuto per lo più un carattere

antalgico, avente lo scopo di controllare (o, nella migliore delle ipotesi, di

migliorare solo transitoriamente) i dolori. In questo senso, ad essa deve

essere negata rilevanza nell’ambito della valutazione dell’adeguatezza del nesso

causale.

In

relazione ai restanti tre criteri (i disturbi somatici persistenti, il decorso

sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute nonché il grado

e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche), il TCA

osserva che, in presenza di un infortunio di grado medio al limite della

categoria degli infortuni o insignificanti, in ossequio alla giurisprudenza

precedentemente menzionata, per ammettere il nesso di causalità adeguata

sarebbe necessario che almeno uno di essi fosse adempiuto in maniera

particolarmente incisiva.

Tutto ben

considerato, questa Corte non ritiene che ciò sia il caso.

In

effetti, i sanitari del __________ hanno spiegato che - dopo una prima fase in

cui i disturbi denunciati da RI 1 sono certamente dipesi dalla patologia organica

(Morbo di Sudeck, diagnosticato dal curante già nel corso del mese di novembre

2004) -, successivamente, i tratti di personalità dipendente hanno impedito

all’assicurata di elaborare adeguatamente i persistenti dolori, giocando un

ruolo importante (“eine wichtige Rolle”) per quanto attiene al grado di

gravità, all’esacerbazione e al mantenimento della sintomatologia algica

(cfr. doc. XXI, p. 66s.).

Se ne

deduce quindi che l’affezione psichica si é sovrapposta a quella organica,

influenzandone il decorso. Per questo motivo, i tre criteri in questione sono

da considerare come tutt’al più adempiuti, ma in ogni caso non con una

particolare intensità.

In queste

condizioni, si deve concludere che l’infortunio del 20 agosto 2004 non ha

avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un

significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici

presentati da RI 1 l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire

ammessa. Ne discende che l’assicuratore resistente era legittimato a negare la

propria responsabilità a tale riguardo.

2.12

In

conclusione, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata nella

misura in cui la CO 1 ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi

organici denunciati dall’insorgente. Gli atti devono quindi esserle

rinviati affinché ridefinisca il diritto a prestazioni dal profilo materiale e

temporale, prendendo in considerazione la sola patologia organica. In questo

contesto, l’assicuratore convenuto terrà però debitamente conto del disposto

dell’art. 36 LAINF e della relativa giurisprudenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata é annullata nella misura in cui la CO 1 ha

negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi organici accusati

dall’assicurata.

§§ È

accertato che i disturbi organici costituiscono una conseguenza, naturale e

adeguata, dell’infortunio del 20 agosto 2004.

§§§ Gli

atti sono rinviati alla __________ affinché ridefinisca il diritto a

prestazioni dal profilo materiale e temporale.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

Assicurazioni verserà all'assicurata l'importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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