35.2010.32
Ricorso al TCA contro decisione formale. Irricevibile, vista la procedura d'opposizione di cui all'art. 52 LPGA. Atti trasmessi all'assicuratore per esaminare l'opposizione
14 giugno 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
35.2010.32
Data decisione, Autorità:
14.06.2010, TCA
Titolo:
Ricorso al TCA contro decisione formale. Irricevibile, vista la procedura d'opposizione di cui all'art. 52 LPGA. Atti trasmessi all'assicuratore per esaminare l'opposizione
IRRICEVIBILITÀ
OPPOSIZIONE
TRASMISSIONE ATTI
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 52 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2010.32
DC/sc
Lugano
14 giugno 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 30 aprile
2010 l'CO 1 ha emesso nei confronti di RI 1 una decisione formale nella quale
ha sospeso il versamento dell'indennità giornaliera e delle prestazioni
relative alle spese di cura dal 1° novembre 2009; ha negato il diritto ad una
rendita di invalidità e ha riconosciuto il diritto ad un'indennità per
menomazione dell'integrità del 10 %.
L'amministrazione
ha indicato il seguente rimedio giuridico:
"
Questa decisione diviene definitiva qualora,
entro 30 giorni dalla sua notifica, essa non venga impugnata, motivandone le
ragioni, presso la sede indicata in testa alla presente lettera.
Durante un'eventuale procedura d'opposizione
saranno corrisposte le prestazioni nella misura indicata nella presente
decisione. Per le decisioni che sopprimono o riducono le prestazioni in corso,
viene tolto l'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 11 OPGA." (Doc. B)
1.2. L'assicurata
ha fatto inoltrare un ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore ha chiesto
l'annullamento della decisione del 30 aprile 2010 e il riconoscimento a RI 1 di
una rendita di invalidità del 100% a far tempo dal 1° novembre 2009 (cfr. Doc.
I).
1.3. Nella sua
risposta del 7 giugno 2010 l'CO 1 propone di dichiarare il ricorso irricevibile
e di ritornarle gli atti affinché tratti il ricorso come opposizione (cfr. Doc.
V).
Considerandi
Il 10
giugno 2010 il patrocinatore dell'assicurata ha aderito a quanto proposto
dall'assicuratore contro gli infortuni e si è scusato per la svista (cfr. Doc.
VII).
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate.
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
2.3
Nella
presente fattispecie, correttamente la CO 1 ha indicato che l'assicurata poteva
impugnare la decisione, entro 30 giorni, presso la stessa amministrazione (cfr.
consid. 1.1).
Il
presente ricorso è dunque irricevibile (cfr. STCA 35.2005.74 del 14 settembre
2005.
Gli atti
vanno trasmessi alla CO 1 affinché esamini l'opposizione dell'assicurata (che
soddisfa senz'altro i requisiti dell'art. 10 OPGA).
In una sentenza K 155/01 dell'8
gennaio 2003 l'Alta Corte ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità
competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un
principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali
(DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag.
199.
consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione
d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in
maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".
Per quel che concerne
l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso
deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a
Ed. 2009, Nr. 15 sull'art. 30 LPGA, pag. 440) e dalle disposizioni procedurali
cantonali (cfr. art. 4 della Legge di procedura per le cause amministrative
applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca).
La CO 1 dovrà pronunciare
la decisione su opposizione entro un termine adeguato (art. 52 cpv. 2 LPGA).
Va infine ricordato che
contro la decisione su opposizione potrà, se del caso, essere interposto un
ricorso presso il TCA (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA). Un ricorso potrà essere
inoltrato anche se la CO 1 non emetterà, situazione evidentemente non
auspicata, la decisione su opposizione entro un termine adeguato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso del 15 maggio
2010 é irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi alla CO 1 affinché esamini l'opposizione dell'assicurata e
renda una decisione su opposizione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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