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Decisione

35.2010.32

Ricorso al TCA contro decisione formale. Irricevibile, vista la procedura d'opposizione di cui all'art. 52 LPGA. Atti trasmessi all'assicuratore per esaminare l'opposizione

14 giugno 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

35.2010.32

Data decisione, Autorità:

14.06.2010, TCA

Titolo:

Ricorso al TCA contro decisione formale. Irricevibile, vista la procedura d'opposizione di cui all'art. 52 LPGA. Atti trasmessi all'assicuratore per esaminare l'opposizione

IRRICEVIBILITÀ

OPPOSIZIONE

TRASMISSIONE ATTI

art. 49 cpv. 2 LOG

art. 52 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

35.2010.32

DC/sc

Lugano

14 giugno 2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 15 maggio 2010 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione contro gli

infortuni

ritenuto, in

fatto

1.1. Il 30 aprile

2010 l'CO 1 ha emesso nei confronti di RI 1 una decisione formale nella quale

ha sospeso il versamento dell'indennità giornaliera e delle prestazioni

relative alle spese di cura dal 1° novembre 2009; ha negato il diritto ad una

rendita di invalidità e ha riconosciuto il diritto ad un'indennità per

menomazione dell'integrità del 10 %.

L'amministrazione

ha indicato il seguente rimedio giuridico:

"

Questa decisione diviene definitiva qualora,

entro 30 giorni dalla sua notifica, essa non venga impugnata, motivandone le

ragioni, presso la sede indicata in testa alla presente lettera.

Durante un'eventuale procedura d'opposizione

saranno corrisposte le prestazioni nella misura indicata nella presente

decisione. Per le decisioni che sopprimono o riducono le prestazioni in corso,

viene tolto l'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 11 OPGA." (Doc. B)

1.2. L'assicurata

ha fatto inoltrare un ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore ha chiesto

l'annullamento della decisione del 30 aprile 2010 e il riconoscimento a RI 1 di

una rendita di invalidità del 100% a far tempo dal 1° novembre 2009 (cfr. Doc.

I).

1.3. Nella sua

risposta del 7 giugno 2010 l'CO 1 propone di dichiarare il ricorso irricevibile

e di ritornarle gli atti affinché tratti il ricorso come opposizione (cfr. Doc.

V).

Considerandi

Il 10

giugno 2010 il patrocinatore dell'assicurata ha aderito a quanto proposto

dall'assicuratore contro gli infortuni e si è scusato per la svista (cfr. Doc.

VII).

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

Ai sensi

dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono

essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha

notificate.

La

procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,

ad eccezione della previdenza professionale.

L'art. 52

cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro

un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai

rimedi giuridici.

Inoltre,

secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di

regola non sono accordate ripetibili.

2.3

Nella

presente fattispecie, correttamente la CO 1 ha indicato che l'assicurata poteva

impugnare la decisione, entro 30 giorni, presso la stessa amministrazione (cfr.

consid. 1.1).

Il

presente ricorso è dunque irricevibile (cfr. STCA 35.2005.74 del 14 settembre

2005.

Gli atti

vanno trasmessi alla CO 1 affinché esamini l'opposizione dell'assicurata (che

soddisfa senz'altro i requisiti dell'art. 10 OPGA).

In una sentenza K 155/01 dell'8

gennaio 2003 l'Alta Corte ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità

competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un

principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag.

199.

consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione

d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in

maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".

Per quel che concerne

l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso

deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del

diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a

Ed. 2009, Nr. 15 sull'art. 30 LPGA, pag. 440) e dalle disposizioni procedurali

cantonali (cfr. art. 4 della Legge di procedura per le cause amministrative

applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca).

La CO 1 dovrà pronunciare

la decisione su opposizione entro un termine adeguato (art. 52 cpv. 2 LPGA).

Va infine ricordato che

contro la decisione su opposizione potrà, se del caso, essere interposto un

ricorso presso il TCA (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA). Un ricorso potrà essere

inoltrato anche se la CO 1 non emetterà, situazione evidentemente non

auspicata, la decisione su opposizione entro un termine adeguato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso del 15 maggio

2010 é irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi alla CO 1 affinché esamini l'opposizione dell'assicurata e

renda una decisione su opposizione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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